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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7100 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. MANGIA Parte_1 C.F._1
ENRICA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
Milano, Via E. Morosini, n. 36.;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
) con l'Avv. SALVATORI PAOLO, parte elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso lo Studio del difensore in studio del difensore sito in
Roma, Via F. Denza n. 16/D;
- RESISTENTE -
Oggetto: differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 5 giugno 2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
per sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare in applicazione dell'art. 36 Cost., la nullità e/o illegittimità dell'art. 1 dell'Accordo
Integrativo al CCNL S.A.F.I. sottoscritto in data 23/06/2015 e dell'art.59 del CCNL S.A.F.I. per il Personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese pubbliche e private.
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal C.C.N.L. per i lavoratori del
Terziario della Distribuzione e dei Servizi, inquadrati nel VI livello del CCNL medesimo ovvero, IN SUBORDINE, non inferiore a quello previsto dal CCNL per il Personale Dipendente da Imprese Esercenti Servizi di Pulizia e
Servizi Integrati/Multiservizi per i lavoratori inquadrati nel 2° livello, o IN
VIA ULTERIORMENTE GRADATA, non inferiore a quello previsto dal
C.C.N.L. per i dipendenti da Proprietari di Fabbricati di livello D1; ovvero nei diversi livelli ritenuti di giustizia, o in applicazione di altro C.C.N.L., o comunque non inferiore ad altra retribuzione anche determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.
3. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la somma lorda di Euro 22.404,29 ovvero, IN
SUBORDINE di Euro 12.905,42 o ancora, in via ULTERIORMENTE
GRADATA di Euro 7.866,05; ovvero le diverse maggiori o minori somme che dovessero risultare dovute in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal 01/01/2019 al 27/09/2021, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia.
4. condannare Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a
[...] corrispondere al ricorrente la somma lorda di Euro 22.404,29 ovvero, IN
SUBORDINE di Euro 12.905,42 o ancora, in via ULTERIORMENTE
GRADATA di Euro 7.866,05; ovvero le diverse maggiori o minori somme che dovessero risultare dovute in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal 01/01/2019 al 27/09/2021, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia.
5. accertare e dichiarare che per effetto della omessa iscrizione e versamento del contributo a carico dell'azienda al
[...]
il ricorrente ha maturato il Controparte_2 diritto a percepire per tutto il periodo decorrente dal 03/11/2016 al
30/09/2023, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia l'Elemento Distinto della Retribuzione di importo pari ad euro 15 lordi mensili, da corrispondere per 13 mensilità annue, di cui all'art. 19 del CCNL Personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese pubbliche e private (S.A.F.I.) e, per l'effetto 6. condannare
2 in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore a corrispondere al ricorrente a titolo di
Elemento Distinto della Retribuzione non assorbibile di cui all'art. 19 del
CCNL Personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari
e integrati resi alle imprese pubbliche e private (S.A.F.I.), l'importo di €
540,00 ovvero il diverso maggiore o minore importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa. Il tutto con rivalutazione monetaria e interessi dalla maturazione del credito al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese diritti e onorari, oltre spese generali, IVA e CPA”.
2. A fondamento delle proprie pretese, parte ricorrente ha premesso di essere stato assunto da Controparte_3 in data 03/01/2019 con contratto di lavoro
[...] subordinato a tempo indeterminato, inquadramento nel livello 5° del
CCNL S.A.F.I. con mansioni di “Addetto accoglienza Clienti” (doc.4 – buste paga), con orario di lavoro di 42 ore settimanali su turni di sei giorni lavorativi e 1 di riposo;
ha esposto di essere stato adibito ad attività di accoglienza clienti e centralino, sorveglianza, controllo accessi presso lo stabile di Assago (MI) (strada 8 palazzo N), per l'espletamento del servizio di sorveglianza conferito in appalto alla;
ha rappresentato di aver CP_3 percepito per tutta la durata del rapporto di lavoro la retribuzione base lorda mensile di €935,00 per 13 mensilità prevista dall'art.59 del CCNL per il Personale Dipendente da Imprese Esercenti Servizi Ausiliari,
Fiduciari e Integrati e dall'art.1 dell'Accordo integrativo del 23/06/2015.
3. Con l'odierno giudizio, il ricorrente chiede accertarsi la nullità del trattamento economico percepito, ai sensi dell'art. 59 del CCNL per il
Personale Dipendente da Imprese Esercenti Servizi Ausiliari, Fiduciari e
Integrati resi alle imprese pubbliche e private (in breve S.A.F.I.) e dall'art.1 dell'Accordo Integrativo del 23/06/2015, per contrarietà ai requisiti di proporzionalità e sufficienza di cui all'art. 36 Cost.; chiede, pertanto, il riconoscimento del suo diritto, in applicazione dell'art. 36
Cost., alla quantificazione del parametro retributivo conforme alla
Costituzione, con condanna della medesima alla corresponsione delle differenze retributive, calcolate sulla base del CCNL Terziario o, in
3 subordine, del CCNL Multiservizi o, in via ulteriormente gradata, del
CCNL proprietari di Fabbricati. Chiede altresì di accertare il diritto a percepire l'Elemento Distinto della Retribuzione dovuto ai sensi dell'art. 19 del CCNL SAFI per effetto del mancato versamento da parte della convenuta al Fondo di Assistenza Sanitaria (ASSI) della quota di iscrizione del lavoratore.
4. Si è costituita ritualmente in giudizio
[...]
eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto Controparte_1 delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
5. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il
Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è, in parte, fondato e deve essere accolto nei limiti di cui alla presente motivazione.
I fatti pacifici e/o documentali
2. Come risulta dalla documentazione in atti, è Parte_1 stato assunto da Controparte_3 in data 03/01/2019 con contratto di lavoro subordinato a
[...] tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel 5° livello del CCNL
Personale Dipendente da Imprese Esercenti Servizi Ausiliari, Fiduciari e
Integrati (in breve, S.A.F.I) con mansioni di “Addetto accoglienza Clienti” e orario di lavoro di 42 ore settimanali su turni di sei giorni lavorativi e 1 di riposo (doc. 4 – buste paga). E' pacifico tra le parti che il ricorrente, per tutta la durata del rapporto, abbia svolto mansioni di portierato e reception presso lo stabile Palazzo N-Rozzano, addetto all'accoglienza al desk del palazzo (in cui si trovavano uffici di Auchan e poi di Covivio). La società resistente conferma che “Il ricorrente accoglieva i visitatori, verificava in una lista il nominativo, avvisava il dipendente dell'arrivo dell'ospite, associava il badge da fornire al visitatore e lo congedava dando
4 informazioni su come raggiungere l'ufficio corretto, faceva accedere ai locali le ditte delle pulizie e della manutenzione”.
3. Il rapporto di lavoro è cessato in data 27/09/2021, a seguito di cambio d'appalto.
4. La retribuzione lorda mensile corrisposta al ricorrente per l'intero durata del rapporto lavorativo, sulla base di quanto previsto dall'art. 59 del CCNL per il Personale Dipendente da Imprese Esercenti Servizi
Ausiliari, Fiduciari e Integrati e dall'art.1 dell'Accordo integrativo del
23/06/2015, è pari a €935,00 lordi (retribuzione lorda oraria di €5,16)
(cfr. buste paga).
Sulla retribuzione ex art. 36 cost
6. La Suprema Corte, con sei sentenze di contenuto sostanzialmente convergente (nn. 27711, 27713 e 27769 del 2 ottobre 2023 e nn. 28320,
28321 e 28323 del 10 ottobre 2023), ha recentemente fornito una interpretazione innovativa in tema di giusta retribuzione ex art. 36 Cost.
e, di seguito, si riportano sinteticamente i principi che ad oggi possono ritenersi consolidati e ai quali occorre dare continuità.
7. In primo luogo, la Suprema Corte ha ribadito la portata precettiva dell'art. 36 Cost. affermando che: “Nell'attuazione dell'art. 36 Cost., il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata.” (sez. lav., 2 ottobre 2023, n.
27713). I minimi tabellari contenuti nei contratti collettivi sono quindi considerati un parametro di riferimento (facoltativo e non vincolante) da cui il giudice può discostarsi con puntuale motivazione, dovendo considerarsi tale parametro come presunzione juris tantum di adeguatezza della retribuzione (App. Milano, 29 giugno 2022, n. 579).
5 8. Tanto premesso, occorre chiarire che l'art. 36, comma 1, Cost. garantisce due diritti distinti, che, tuttavia, “nella concreta determinazione della retribuzione, si integrano a vicenda”: quello ad una retribuzione “proporzionata” garantisce ai lavoratori “una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell'attività prestata”; mentre quello ad una retribuzione “sufficiente” dà diritto ad “una retribuzione non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo”, ovvero ad “una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa”. In altre parole, l'uno stabilisce “un criterio positivo di carattere generale”, l'altro “un limite negativo, invalicabile in assoluto”
(citazioni dalla motivazione di Cass., 24449/2016, richiamata da Cass., 2 ottobre 2023, n. 27711).
9. Con riferimento al diritto ad una retribuzione sufficiente, pare rilevante richiamare la recente Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre
2022 “relativa a salari minimi adeguati nell'Unione Europea termine” - dei cui contenuti il giudice interno deve tenere conto, secondo le indicazioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Corte di Giustizia, sentenza
Adelener et al. causa C-212/04, sentenza Sorge causa C-98/09, sentenza
Pfeiffer causa C-397/01 e C-403/01) – la quale convalida il riferimento agli indicatori Istat, sia sul costo della vita sia sulla soglia di povertà, oltre che ad altri strumenti di computo ed indicatori nazionali ed internazionali (così Cass., 2 ottobre 2023, n. 27711). Il livello Istat di povertà, pur non costituendo un parametro diretto di determinazione della retribuzione sufficiente, può tuttavia aiutare ad individuare, una soglia minima invalicabile. Sul punto, la S.C. ha affermato che “Esso non
è di per sé indicativo del raggiungimento del livello del salario minimo costituzionale che, come già rilevato, deve essere proiettato ad una vita libera e dignitosa e non solo non povera, dovendo altresì rispettare l'altro profilo della proporzionalità” (Cass., 2 ottobre 2023, n. 27711).
6 10. La Corte d'appello di Milano ha fatto uso, nelle sue pronunzie, di diversi indici (App. Milano 21 febbraio 2024, n. 1089) “come la soglia di povertà calcolata dall'ISTAT, (…), ovvero altri indici, come l'importo della
NASPI o della GO, la soglia di reddito per l'accesso alla pensione di inabilità e l'importo del reddito di cittadinanza e dell'offerta congrua di lavoro: quanto alla soglia di povertà, i relativi importi sono passati dall'ammontare annuo di € 1.293,25 per il 2016 a quello di € 1.336,10 per il 2020, importi mai superati dalle retribuzioni percepite dal nel Pt_2 medesimo arco temporale. L'inadeguatezza della retribuzione trova ancora pieno riscontro nel raffronto con gli ulteriori indici esaminati, quali il reddito di cittadinanza (pari ad € 780 netti a fronte di un reddito ISEE inferiore ad
€ 9.360); il trattamento di NAsPI (pari nel massimo ad € 1.300,00 nel 2016
e attualmente ad € 1.335,40, corrispondenti ad € 1.028,25 al netto degli oneri fiscali); il trattamento di GO (pari nel massimo ad € 971,71, per una retribuzione mensile di riferimento pari o inferiore ad € 2.102,24, e ad
€ 1.167,91 in presenza di una retribuzione superiore). Peraltro (…) tali parametri rappresentano forme di sostegno al reddito riferite a disponibilità di somme minime utili a garantire al percettore una mera sopravvivenza, non idonee a sostenere il giudizio di sufficienza e proporzionalità della retribuzione nei termini prima indicati, così che la comparazione deve estendersi alle retribuzioni che il [lavoratore] avrebbe percepito in base agli altri contratti collettivi astrattamente applicabili al medesimo settore produttivo”.
11. Il Tribunale di Milano, in una recente sentenza (RG. n. 10428/2023 del 23.4.2024, rel. , ha affermato tali condivisibili principi in Pt_3 punto di retribuzione sufficiente: “Una volta calcolata così la retribuzione mensile netta ottenuta da un lavoratore a tempo pieno (full time equivalent), con l'applicazione del CCNL Agenzie di sicurezza sussidiaria e degli istituti investigativi e di sicurezza ed elargita, in proporzione all'orario svolto, al ricorrente nell'esecuzione del rapporto di lavoro, in una valutazione ex articolo 36 Cost., si può procedere al confronto con i parametri proposti nel ricorso, volti a sostenerne l'insufficienza. Ora, il primo considerato nell'atto introduttivo del giudizio per attestare come tale
7 retribuzione mensile sarebbe insufficiente, è, innanzitutto, come anticipato, la soglia di povertà Istat. Nel ponderare la pertinenza di tale termine di raffronto nei suoi molteplici dati risultanti dalle tabelle proposte per lo stesso, occorre, in proposito, in particolare, considerare come l'articolo 36
Cost. richieda l'individuazione di una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro del prestatore e, in ogni caso, però, pure sufficiente ad assicurare non solo a sé, ma anche alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa. In questo senso, si deve, quindi, evidenziare come si debbano, perciò, considerare anche le “esigenze familiari” e quelle collegate a una vita dignitosa, anche a livello culturale e sociale, menzionate dalla Suprema Corte (Cass. Sentenza n. 27711 del
02/10/2023). Tuttavia, le stesse non possono essere valutate con riguardo allo specifico “caso concreto” per cui vi sia la singola causa, ma tenendo conto di un lavoratore astrattamente inteso, con le sue possibilità sociali e di avere una famiglia. Infatti, il datore di lavoro, non essendo un istituto previdenziale, non può farsi carico della peculiarità della situazione famigliare e di vita del singolo dipendente (quand'anche avesse molti figli e una situazione problematica), ma deve comunque assicurare, in modo generale a chiunque assuma e, perciò, a un “lavoratore astrattamente considerato”, a prescindere dalla sua condizione peculiare e dal numero dei suoi figli, una retribuzione conforme all'articolo 36 Cost.. Per questo, non si può valutare, nella presente causa, lo stato particolare attoreo, ma occorre tenere in esame, piuttosto, quello di un lavoratore genericamente inteso che abiti nel Nord Italia e che possa avere una famiglia e una normale vita di relazione. In questo senso, perciò, debbono essere esaminate le tabelle sugli indici Istat di povertà e, quanto, poi, alla scelta dell'area geografica di riferimento per la valutazione ex articolo 36 Cost., occorre notare che la stessa Corte di cassazione - nella Sentenza n. 27711 del 02/10/2023, a pagina 30, richiamando l'ulteriore sentenza n.
17698/22 - ha fatto proprio il criterio della “zona nella quale si eseguono le prestazioni” e, dunque, nel caso, occorre ponderare quella del Nord
Italia. Perciò, tenendo conto di tali criteri rispetto alle soglie suddette, nell'individuare quella dell'articolo 36 Cost. in modo da assicurare al
8 dipendente e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, anche a livello culturale e sociale, si può, a tal punto, riflettere come una famiglia possa essere considerata astrattamente, in modo minimo e prudenziale, con la presenza di due genitori e di almeno un figlio. Così, potendosi presumere un onere di attività lavorativa per entrambi i genitori (con il rilievo che della eventuale disoccupazione di uno di questi non potrebbe doversi far carico il datore di lavoro, non essendo un istituto previdenziale), si può argomentare come, dovendo il mantenimento del figlio essere ripartito al 50% tra gli stessi, appaia congruo confrontare la retribuzione percepita dalla parte attorea con la “media” che vi sia tra la soglia di povertà di un lavoratore senza figli e di un lavoratore con un figlio. Tale media, viene, infatti, a computare la retribuzione minima del lavoratore per sé e il 50% di mantenimento per un figlio (restando il residuo 50% a carico dell'altro genitore). Sicché, eseguiti i conteggi (cfr. l'atto depositato da parte attorea il 9 febbraio 2024 con i relativi allegati, doc. 27 – 29 ric.), risultano come valore di riferimento, nel Nord Italia, per una persona che, in un centro abitato di densità non superiore a 50.000 persone (ambito territoriale più prudenziale tra quelli confrontati nelle tabelle Istat), per una persona che debba mantenere al 50% un figlio, i seguenti dati: per il 2018 euro 880,01, per il 2019 € 885,36, per il 2020 € 885,68, euro 984,20 per il
2021 ed euro 1.128,02 per il 2022. Quest'ultime due annualità, non risultando, nel documento attoreo del 9.2.24, i dati per le stesse per la soglia Istat “per il lavoratore con un figlio”, sono ottenute con una equazione rispetto alle annualità precedenti con i seguenti dati
753,87:1.017,49= 837,91:X Si raggiunge, così, il risultato di € 1.130,91 per un lavoratore con un figlio nel 2021, con la media poi effettuata con il dato del lavoratore senza figli, che porta a € 984,20. Analogo conteggio è stato realizzato per il 2022”.
12. Sotto il profilo della proporzionalità della retribuzione, la Corte
d'appello di Milano, nelle sentenze richiamate, ha fatto ricorso alla comparazione con altri CCNL astrattamente applicabili al medesimo settore produttivo (in particolare: Multiservizi, Proprietari Fabbricati e
Commercio), sottoscritti da parimenti rappresentative nel settore Pt_4
9 e contemplanti mansioni sovrapponibili a quelle svolte dal lavoratore che garantiscano ai lavoratori a tempo pieno, di pari anzianità e preposti allo svolgimento di mansioni analoghe, una retribuzione significativamente superiore a quella in concreto erogata (App. Milano, 29 giugno 2022, n.
579). Tale raffronto, lungi dal comportare l'affermazione di un principio di parità di trattamento, occorre per verificare l'adeguatezza della retribuzione: lo scollamento, infatti, rispetto a quanto il lavoratore avrebbe percepito per lo svolgimento delle stesse mansioni, con lo stesso orario, in forza di altri contratti collettivi, è elemento idoneo a far cadere la presunzione di conformità all'articolo 36 Cost. Il riferimento è all'attività di portierato e guardiania, prevista dal CCNL Multiservizi e dal
CCNL Portierato.
13. A valle di tale operazione, la S.C. ha ritenuto che “Il giudice è chiamato ad intervenire in ultima istanza, per assicurare, nell'ambito di ogni singolo rapporto di cui è chiamato a conoscere, la rispondenza dei predetti interventi allo statuto del salario delineato a livello generale nella normativa costituzionale;
ed in caso di violazione ripristinare la regola violata dichiarando la nullità della clausola individuale e procedendo alla quantificazione della giusta retribuzione costituzionale (in applicazione delle regole civilistiche dell'art. 2099 c.c., comma 2, e dell'art. 1419 c.c., comma 1).” (così Cass. 2 ottobre 2023, n. 27711; v. anche Cass., 1° febbraio 2006, n. 2245; Cass. 14 gennaio 2021 n. 546). Si è anche escluso che questa operazione di riferimento esterno alla contrattazione, come parametro di orientamento dell'equità giudiziale ex art. 2099 c.c., comporti la violazione dell'art. 39 Cost. e la procedura ivi regolata per attribuire efficacia erga omnes della contrattazione collettiva, e neppure il principio di libertà e di autonomia sindacale. Così, infatti, chiarisce la
S.C. (Cass., 2 ottobre 2023, n. 27711): “Nessuna lesione al principio di libertà sindacale è predicabile (al contrario di quanto sostenuto in qualche sentenza di merito), nemmeno quando il giudice non applichi un CCNL di categoria sottoscritto dalla associazione maggiormente rappresentative ancorché richiamato in una legge. Posto che qui, nella materia retributiva, non viene in discussione la libertà sindacale nel momento in cui, come si è
10 visto, la stessa norma costituzionale (o anche una norma ordinaria) impone un parametro esterno al rapporto di lavoro ed ad esso eteronomo (anche a soggetti non obbligati all'applicazione del CCNL o anche al di fuori del
CCNL altrimenti legittimamente applicato) allo scopo di attuare il principio costituzionale della giusta retribuzione riconosciuto in capo ad ogni lavoratore;
anche al fine di un equilibrato contemperamento dei diversi interessi di carattere costituzionale (quand'anche venisse attuato l'art. 39
Cost.; cfr. Corte Cost. n. 106 del 1962, cit.). 43.- La nostra Costituzione ha accolto infatti una nozione di remunerazione della prestazione di lavoro non come prezzo di mercato, ma come retribuzione sufficiente ossia adeguata ad assicurare un tenore di vita dignitoso, non interamente rimessa all'autodeterminazione delle parti individuali né dei soggetti collettivi. I due requisiti di sufficienza e proporzionalità costituiscono limiti all'autonomia negoziale anche collettiva, così come del resto accade nei commi successivi dell'art. 36, che, come è stato giustamente osservato, non sempre vengono adeguatamente valutati insieme al comma 1 laddove appongono ulteriori limiti costituzionali alla durata sia della giornata lavorativa, sia della settimana e dell'anno di lavoro”.
14. Come già osservato più volte dalla Corte d'appello (App. Milano 5 giugno 2023 n. 653; 13 giugno 2022 n. 579; 21 febbraio 2024, n. 1089) laddove sia verificato che le retribuzioni “non assicurano al lavoratore una retribuzione rispettosa dei requisiti dall'art. 36 Cost., e una volta conseguentemente appurata la nullità del medesimo art. 23 c.c.n.l. per contrasto con norma imperativa, in applicazione del principio di conservazione espresso dell'art. 1419, secondo comma, c.c., l'autorità giudiziaria che ne sia richiesta non può esimersi dall'individuare la retribuzione dovuta secondo i criteri dell'art. 36 Cost., in luogo di quella prevista. L'operazione 'sostitutiva', inevitabilmente discrezionale, dell'autorità giudiziaria è tuttavia limitata e circoscritta all'individuazione della misura adeguata della retribuzione e non incide su altri aspetti del
c.c.n.l. individuato dalle parti come quello destinato a regolare il rapporto di lavoro. A tali limitati fini, ad avviso del collegio, non può considerarsi illegittimo il riferimento, come mero parametro esterno di quantificazione,
11 alla misura della retribuzione minima prevista da un c.c.n.l. di settore diverso da quello scelto dalle parti ove detto diverso c.c.n.l., oltre a essere stato sottoscritto da organizzazioni pacificamente munite dei requisiti di rappresentatività nello specifico settore (ed anzi, da organizzazioni che in buona parte hanno sottoscritto entrambi i c.c.n.l.), soddisfi anche - diversamente da quello Servizi Fiduciari - i requisiti dettati dall'art. 36
Cost.” (così App. Milano 13 giugno 2022 n. 579). Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 10 ottobre
2023 n. 28321 e n. 28323; 2 ottobre 2023, n. 27711).
Applicazione al caso di specie
15. La prima verifica che il giudice è chiamato ad operare per il controllo di costituzionalità della retribuzione è l'individuazione della retribuzione mensile in concreto percepita. A tal fine, a parere del giudicante – oltre a paga base, indennità di contingenza e tredicesima mensilità – si ritiene che debbano essere, altresì, considerati: il superminimo individuale, trattandosi di un elemento di natura pacificamente retributiva attribuito in ragione dello svolgimento dell'ordinaria prestazione lavorativa;
gli scatti di anzianità, quale importo fisso che si aggiunge progressivamente alla retribuzione base;
gli AFAC quale elemento che la giurisprudenza ha ormai da tempo riconosciuto quale parte integrante del trattamento retributivo. Non potrà, per contro, essere considerato il lavoro straordinario, né le relative maggiorazioni, e sul punto, peraltro, è stata oltremodo chiara la Suprema Corte la quale ha recentemente rammentato che “…la stessa Corte Cost. non ha mai affermato che per giudicare della compatibilità all'art.36 della Cost. del trattamento complessivo percepito dal lavoratore bisogna tener conto anche del lavoro straordinario. Il che andrebbe escluso in termini generali, sia perché si tratta di un emolumento eventuale e non ordinario del lavoro svolto;
sia perché sarebbe incongruo affermarlo quante volte il lavoratore, proprio in ragione della eseguità di base del salario percepito, fosse costretto a svolgere molte ore di lavoro straordinario per raggiungere la soglia minima di conformità richiesta dalla Costituzione” (Cass. Civ., Sez. Lav., 2 ottobre
2023, n. 27769). Dovranno poi escludersi anche i ticket restaurant e il
12 contributo FASIV trattandosi di elementi privi di natura strettamente retributiva. Nessuna rilevanza, poi, possono avere il c.d. Bonus ZI
(art. 1, co. 12-15, Legge 190/2014) e il trattamento integrativo introdotto dall'art. 1 Legge 21/2020, che attengono al regime legale del reddito
(Cass. Civ., Sez. Lav., 10 ottobre 2023, n. 28321) e che costituiscono un elemento di assistenza al reddito privo di matrice retributiva.
16. Per tutta la durata del rapporto di lavoro, ed anche oltre il periodo di
24 mesi, al ricorrente è stata corrisposta la retribuzione lorda mensile di cui all'art.1 dell'Accordo integrativo del 23/06/2015 che consente
“l'assunzione di personale per l'espletamento delle mansioni previste contrattualmente al 5° livello di cui all'art. 21 del succitato c.c.n.l. con un paga base lorda conglobata d'accesso pari a € 935,00 mensili. Tale paga
d'accesso sarà applicata per due anni dall'assunzione, scaduti i quali, dal mese successivo sarà applicata la paga superiore dello stesso livello, sempre prevista dal c.c.n.l. "ut supra".
16.2. La retribuzione lorda oraria percepita dal ricorrente è, quindi, stata di €5,16 euro, pari ad una retribuzione mensile di €935,00 per l'intera durata del rapporto di lavoro. Si tratta di una retribuzione che, detratte le trattenute fiscali e contributive, pare certamente insufficiente e non proporzionata alla qualità e quantità di lavoro (42 ore settimanali) svolto dal ricorrente.
17. Del resto, una retribuzione di tale importo è già stata ritenuta più volte dalla Corte d'appello non sufficiente e non proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato dai lavoratori, con motivazioni che si richiamano integralmente anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
(App. Milano, 29 giugno 2022, n. 579 e App. Milano 21 febbraio 2024 n.
1089). Si tratta, in particolare, di una retribuzione insufficiente in quanto non rispettosa del c.d. salario minimo costituzionale il quale, secondo quanto affermato dalla S.C., “deve essere proiettato ad una vita libera e dignitosa e non solo non povera” (Cass., 2 ottobre 2023, n.
27711).
18. Il riferimento è, in primo luogo, ai dati ISTAT relativi al valore soglia di povertà assoluta, calcolato annualmente per determinare il paniere di
13 beni e servizi essenziali, tenuto conto dell'età, del luogo di residenza e dei componenti nel nucleo familiare. Tale valore è stato convalidato dalla
Direttiva 2022/2041/UE (considerando n. 28) e, per un cittadino di età compresa tra i 18 e i 59 anni con residenza in Lombardia (area metropolitana) prevede i seguenti valori: € 839,75 (2019) € 799,92 (2020)
€ 883,32 (2021). Può, inoltre, farsi riferimento all'ammontare netto mensile del reddito di cittadinanza (D.L. 4/2019), espressamente volto a garantire un livello essenziale di prestazione (art. 1) e che prevede un importo massimo di €780 mensili;
la giurisprudenza ha poi richiamato ulteriori indici, tra cui il limite di reddito previsto per il riconoscimento della pensione di invalidità civile (art. 12 L.118/1971).
19. L'insieme di questi parametri, complessivamente considerati, consentono di concludere che il trattamento riconosciuto al ricorrente non superi il giudizio di sufficienza richiesto dall'art. 36 Cost. attestandosi ben al di sotto di ogni valore soglia;
peraltro, come detto, il trattamento retributivo non deve semplicemente attestarsi al limite della povertà bensì “deve essere proiettato ad una vita libera e dignitosa e non solo non povera” (Cass., 2 ottobre 2023, n. 27711).
20. Nel caso in esame, inoltre, anche sotto il profilo della proporzionalità
- che a ben vedere potrebbe ritenersi assorbito dalla precedente conclusione- la retribuzione corrisposta al lavoratore risulta notevolmente inferiore rispetto a quella riconosciuta dal CCNL Terziario ai dipendenti del sesto livello (di € 19.682,18), nonché rispetto alla retribuzione attribuita dal CCNL proprietari di fabbricati al personale addetto a mansioni di vigilanza e controllo degli accessi nel livello D1
(compresa, nel periodo di riferimento, tra € 15.836,73 e € 16.525,21 lordi) e rispetto alla retribuzione che il CCNL Multiservizi riconosce al secondo livello a cui fanno riferimento guardiani, custodi e portieri e
(compresa tra € 16.424,38 e € 16.984,38) (App. Milano, 29 giugno 2022,
n. 579; v. anche App. Milano 21 febbraio 2024 n. 1089). Tali deduzioni consentono di ritenere violato il diritto alla retribuzione proporzionata, sulla base dei principi richiamati dalla Suprema Corte.
14 21. Alla luce di tali elementi, deve essere accertata la nullità del trattamento retributivo di cui all'art. 1 dell'Accordo Integrativo al CCNL
S.A.F.I. sottoscritto in data 23/06/2015 e dell'art. 59 del CCNL S.A.F.I. per il Personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese pubbliche e private.
22. Quanto alla necessaria operazione sostitutiva, occorre procedere all'individuazione del parametro retributivo da applicare al caso concreto.
23. A parare del giudicante, il parametro sostitutivo più coerente è rappresentato da quello individuato in ricorso del CCNL Proprietari di
Fabbricati. Detto CCNL si applica, difatti, proprio ai lavoratori che in termini generali vengono destinati ad attività di vigilanza e custodia anche in ambito commerciale, il che lo rende più specifico e coerente quanto al fine della comparazione con il CCNL Servizi Fiduciari. Si tratta, inoltre, di un CCNL che prevede il medesimo divisore orario di 40 ore settimanali (per il livello D1) e il medesimo numero di mensilità (13) di cui al CCNL Servizi Fiduciari, con conseguente maggiore omogeneità nelle previsioni e, conseguentemente, nelle operazioni di raffronto.
24. Nell'ambito di tale CCNL dovrà, tuttavia, tenersi in considerazione solo del trattamento economico fondamentale. Al riguardo il Supremo
Collegio ha chiarito che il giudice “non può rapportarsi a tutti gli elementi
e gli istituti retributivi che concorrono a formare il trattamento economico, ma deve valutare solo quelli che costituiscono il cd. minimo costituzionale, con esclusione delle voci specificatamente contrattuali (compensi aggiuntivi, scatti di anzianità, quattordicesima mensilità)” (Cass. Civ., Sez.
Lav., 27 gennaio 2021, n. 1756). Se così è, nel minimo costituzionale dovranno considerarsi solo la paga base, l'indennità di contingenza (che ha lo scopo di adeguare le retribuzioni al costo della vita) e la tredicesima mensilità.
25. Nell'ambito del CCNL Proprietari di Fabbricati, il livello di inquadramento applicabile al caso di specie è quello del livello D1
(previsto per i lavoratori addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale o di immobili e/o di complessi residenziali). È, infatti, pacifico che il
15 ricorrente nel corso dell'intero rapporto di lavoro abbia sempre svolto attività di controllo accessi, accoglienza clienti e centralino e deve escludersi che le mansioni, come descritte dalla stessa società (cfr. capi.
73 pag. 23) possano ritenersi discontinue. La natura non discontinua delle mansioni del ricorrente si evince peraltro anche dalla tipologia di appalto che nel capitolato prodotto da parte resistente è così descritto
“con elevata permanenza di Clientela e Personale anche durante l'orario di svolgimento dell'Appalto; ove pertanto, il perfetto adempimento di tutto ciò che riguarda la prevenzione e protezione dei Lavoratori e dei Terzi, è elemento essenziale per lo svolgimento dell'Appalto; - la cui destinazione
d'uso è commerciale/servizi, aperta al Pubblico;
ove pertanto, il mantenimento della costante accessibilità e funzionamento della struttura sono elementi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi, anche economici, del Complesso;
- in cui talune aree sono asservite ad uso
Pubblico; ove pertanto, il mantenimento della pubblica fruibilità costituisce elemento essenziale per il rispetto degli accordi raggiunti dal Complesso con la PA” (doc.27).
26. La retribuzione di riferimento del livello D1 CCNL Proprietari di
Fabbricati ammonta ad € 1.271,17 dal 1° gennaio 2021, per una attività di 40 ore settimanali con divisore orario 173 (artt. 69 e 104). Si tratta di una retribuzione superiore di circa il 30% rispetto a quella del CCNL
Servizi Fiduciari, che supera le soglie ISTAT sopra riportate nonché gli importi previsti dal reddito di cittadinanza e dalla GO, e può quindi essere ritenuta un valido, congruo e ragionevole parametro ai fini per cui
è causa.
27. Occorre ancora specificare che, nell'adottare il CCNL Proprietari di
Fabbricati ai sensi dell'articolo 36 Cost., non si può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma si debbono prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto “minimo costituzionale”, dal quale sono, dunque, escluse le voci tipicamente contrattuali, quali i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità o la quattordicesima mensilità (cfr., in tal senso, ad es., Cass. Sentenza n.
16 6878 del 13/05/2002; Sentenza n. 668 del 17/01/2004). In ragione di tale principio, va anche rimarcato come l'applicazione del CCNL
Multiservizi, una volta escluso il diritto alle differenze retributive sulla quattordicesima mensilità, darebbe luogo a un trattamento retributivo inferiore rispetto a quello accordato con l'applicazione del CCNL
Proprietari di Fabbricati (cfr. conteggi ricorso).
Conseguenze
28. Il ricorso merita, dunque, accoglimento, dovendosi riconoscere il diritto del ricorrente ad un trattamento retributivo non inferiore a quello dei lavoratori inquadrati al livello D1 CCNL Proprietari di Fabbricati, con la conseguente condanna di Controparte_1
al pagamento delle relative differenze maturate nel
[...] periodo intercorrente tra il 01/01/2019 e il 27/09/2021 per complessivi
€ 7.866,05, come da conteggi non specificatamente contestati nella correttezza formale (al di là della questione relativa all'inquadramento nel livello A1 che tuttavia prevede mansioni discontinue non riconducibili al caso in esame), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo.
29. Quanto all'ulteriore domanda a titolo di recupero dell'Elemento distinto della retribuzione, si richiama l'art. 19 del CCNL SAFI che stabilisce che: “Le parti costituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del settore dei servizi ausiliari, fiduciari ed integrati, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.97, n.314 e successive modifiche ed integrazioni (" operante sulla base CP_2 di apposito statuto (All. 7) e regolamento (All. 8).
A decorrere dal 01 gennaio 2013, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore servizi Fiduciari e Integrati, assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti.
Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda, pari a: a) per il personale assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno,
9 euro mensili per ciascun iscritto,
17 b) per il personale assunto a tempo indeterminato e a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto.
I contributi sono versati con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento del Fondo.
In attesa dell'attivazione del Fondo le Aziende accantoneranno le quote previste a far data dal primo gennaio 2013 e verranno versate al fondo stesso nel mese di luglio 2013.
Con decorrenza dal 01 gennaio 2013, fatto salvo quanto previsto dagli accordi di armonizzazione ed allineamento, di cui all' art. 2, il datore di lavoro che ometta il versamento delle suddette quote è tenuto:
- ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari ad euro 15.00 lordi da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. 62,
- ad assicurare al lavoratore le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo, quali risultano dal nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali firmatarie del presente CCNL. (..)”.
Tale disposizione stabilisce che il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote di iscrizione del lavoratore al Fondo è tenuto ad erogare un elemento distinto della retribuzione di importo pari ad euro
15 lordi mensili, da corrispondere per 13 mensilità.
Nel caso di specie, la società ha allegato generica documentazione comprovante l'effettuazione di versamenti contributivi al
[...] che, tuttavia, non sono Controparte_2 espressamente riferibili al ricorrente. Dunque, la società convenuta non ha dato prova dell'avvenuta iscrizione del ricorrente al Fondo e dell'effettivo versamento del contributo mensile. Per tale ragione, si accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire per tutto il periodo di durata del rapporto di lavoro l'Elemento Distinto della Retribuzione di cui all'art. 19 del CCNL applicato e, per l'effetto, condanna a corrispondere Controparte_1
l'importo di € 540,00 in favore del ricorrente, oltre a interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
18 30. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la Controparte_1 deve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (valori medi in relazione al valore della controversia, alle parti in causa e alle fasi del giudizio) e tenuto conto del pregio dell'attività prestata nonché della complessità delle questioni giuridiche affrontate.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara in applicazione dell'art. 36 Cost. la nullità del trattamento retributivo di cui all'art. 1 dell'Accordo Integrativo al CCNL
S.A.F.I. sottoscritto in data 23/06/2015 e dell'art. 59 del CCNL S.A.F.I. per il Personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese pubbliche e private;
2. accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal C.C.N.L. per i dipendenti da
Proprietari di Fabbricati di livello D1;
3. per l'effetto, condanna Controparte_1
a corrispondere al ricorrente la somma lorda di Euro
[...]
7.866,05 a titolo di differenze retributive maturate dal 01/01/2019 al
27/09/2021, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze
(come da conteggi) al saldo effettivo;
4. accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire per tutto il periodo di durata del rapporto di lavoro l'Elemento Distinto della
Retribuzione di cui all'art. 19 del CCNL applicato;
5. per l'effetto, condanna Controparte_1
a corrispondere l'importo di € 540,00 in favore del
[...] ricorrente, oltre a interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
19 6. condanna Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.216,00 oltre spese generale, I.V.A. e C.P.A.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 01/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. MANGIA Parte_1 C.F._1
ENRICA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
Milano, Via E. Morosini, n. 36.;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
) con l'Avv. SALVATORI PAOLO, parte elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso lo Studio del difensore in studio del difensore sito in
Roma, Via F. Denza n. 16/D;
- RESISTENTE -
Oggetto: differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 5 giugno 2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
per sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare in applicazione dell'art. 36 Cost., la nullità e/o illegittimità dell'art. 1 dell'Accordo
Integrativo al CCNL S.A.F.I. sottoscritto in data 23/06/2015 e dell'art.59 del CCNL S.A.F.I. per il Personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese pubbliche e private.
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal C.C.N.L. per i lavoratori del
Terziario della Distribuzione e dei Servizi, inquadrati nel VI livello del CCNL medesimo ovvero, IN SUBORDINE, non inferiore a quello previsto dal CCNL per il Personale Dipendente da Imprese Esercenti Servizi di Pulizia e
Servizi Integrati/Multiservizi per i lavoratori inquadrati nel 2° livello, o IN
VIA ULTERIORMENTE GRADATA, non inferiore a quello previsto dal
C.C.N.L. per i dipendenti da Proprietari di Fabbricati di livello D1; ovvero nei diversi livelli ritenuti di giustizia, o in applicazione di altro C.C.N.L., o comunque non inferiore ad altra retribuzione anche determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.
3. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la somma lorda di Euro 22.404,29 ovvero, IN
SUBORDINE di Euro 12.905,42 o ancora, in via ULTERIORMENTE
GRADATA di Euro 7.866,05; ovvero le diverse maggiori o minori somme che dovessero risultare dovute in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal 01/01/2019 al 27/09/2021, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia.
4. condannare Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a
[...] corrispondere al ricorrente la somma lorda di Euro 22.404,29 ovvero, IN
SUBORDINE di Euro 12.905,42 o ancora, in via ULTERIORMENTE
GRADATA di Euro 7.866,05; ovvero le diverse maggiori o minori somme che dovessero risultare dovute in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal 01/01/2019 al 27/09/2021, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia.
5. accertare e dichiarare che per effetto della omessa iscrizione e versamento del contributo a carico dell'azienda al
[...]
il ricorrente ha maturato il Controparte_2 diritto a percepire per tutto il periodo decorrente dal 03/11/2016 al
30/09/2023, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia l'Elemento Distinto della Retribuzione di importo pari ad euro 15 lordi mensili, da corrispondere per 13 mensilità annue, di cui all'art. 19 del CCNL Personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese pubbliche e private (S.A.F.I.) e, per l'effetto 6. condannare
2 in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore a corrispondere al ricorrente a titolo di
Elemento Distinto della Retribuzione non assorbibile di cui all'art. 19 del
CCNL Personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari
e integrati resi alle imprese pubbliche e private (S.A.F.I.), l'importo di €
540,00 ovvero il diverso maggiore o minore importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa. Il tutto con rivalutazione monetaria e interessi dalla maturazione del credito al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese diritti e onorari, oltre spese generali, IVA e CPA”.
2. A fondamento delle proprie pretese, parte ricorrente ha premesso di essere stato assunto da Controparte_3 in data 03/01/2019 con contratto di lavoro
[...] subordinato a tempo indeterminato, inquadramento nel livello 5° del
CCNL S.A.F.I. con mansioni di “Addetto accoglienza Clienti” (doc.4 – buste paga), con orario di lavoro di 42 ore settimanali su turni di sei giorni lavorativi e 1 di riposo;
ha esposto di essere stato adibito ad attività di accoglienza clienti e centralino, sorveglianza, controllo accessi presso lo stabile di Assago (MI) (strada 8 palazzo N), per l'espletamento del servizio di sorveglianza conferito in appalto alla;
ha rappresentato di aver CP_3 percepito per tutta la durata del rapporto di lavoro la retribuzione base lorda mensile di €935,00 per 13 mensilità prevista dall'art.59 del CCNL per il Personale Dipendente da Imprese Esercenti Servizi Ausiliari,
Fiduciari e Integrati e dall'art.1 dell'Accordo integrativo del 23/06/2015.
3. Con l'odierno giudizio, il ricorrente chiede accertarsi la nullità del trattamento economico percepito, ai sensi dell'art. 59 del CCNL per il
Personale Dipendente da Imprese Esercenti Servizi Ausiliari, Fiduciari e
Integrati resi alle imprese pubbliche e private (in breve S.A.F.I.) e dall'art.1 dell'Accordo Integrativo del 23/06/2015, per contrarietà ai requisiti di proporzionalità e sufficienza di cui all'art. 36 Cost.; chiede, pertanto, il riconoscimento del suo diritto, in applicazione dell'art. 36
Cost., alla quantificazione del parametro retributivo conforme alla
Costituzione, con condanna della medesima alla corresponsione delle differenze retributive, calcolate sulla base del CCNL Terziario o, in
3 subordine, del CCNL Multiservizi o, in via ulteriormente gradata, del
CCNL proprietari di Fabbricati. Chiede altresì di accertare il diritto a percepire l'Elemento Distinto della Retribuzione dovuto ai sensi dell'art. 19 del CCNL SAFI per effetto del mancato versamento da parte della convenuta al Fondo di Assistenza Sanitaria (ASSI) della quota di iscrizione del lavoratore.
4. Si è costituita ritualmente in giudizio
[...]
eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto Controparte_1 delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
5. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il
Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è, in parte, fondato e deve essere accolto nei limiti di cui alla presente motivazione.
I fatti pacifici e/o documentali
2. Come risulta dalla documentazione in atti, è Parte_1 stato assunto da Controparte_3 in data 03/01/2019 con contratto di lavoro subordinato a
[...] tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel 5° livello del CCNL
Personale Dipendente da Imprese Esercenti Servizi Ausiliari, Fiduciari e
Integrati (in breve, S.A.F.I) con mansioni di “Addetto accoglienza Clienti” e orario di lavoro di 42 ore settimanali su turni di sei giorni lavorativi e 1 di riposo (doc. 4 – buste paga). E' pacifico tra le parti che il ricorrente, per tutta la durata del rapporto, abbia svolto mansioni di portierato e reception presso lo stabile Palazzo N-Rozzano, addetto all'accoglienza al desk del palazzo (in cui si trovavano uffici di Auchan e poi di Covivio). La società resistente conferma che “Il ricorrente accoglieva i visitatori, verificava in una lista il nominativo, avvisava il dipendente dell'arrivo dell'ospite, associava il badge da fornire al visitatore e lo congedava dando
4 informazioni su come raggiungere l'ufficio corretto, faceva accedere ai locali le ditte delle pulizie e della manutenzione”.
3. Il rapporto di lavoro è cessato in data 27/09/2021, a seguito di cambio d'appalto.
4. La retribuzione lorda mensile corrisposta al ricorrente per l'intero durata del rapporto lavorativo, sulla base di quanto previsto dall'art. 59 del CCNL per il Personale Dipendente da Imprese Esercenti Servizi
Ausiliari, Fiduciari e Integrati e dall'art.1 dell'Accordo integrativo del
23/06/2015, è pari a €935,00 lordi (retribuzione lorda oraria di €5,16)
(cfr. buste paga).
Sulla retribuzione ex art. 36 cost
6. La Suprema Corte, con sei sentenze di contenuto sostanzialmente convergente (nn. 27711, 27713 e 27769 del 2 ottobre 2023 e nn. 28320,
28321 e 28323 del 10 ottobre 2023), ha recentemente fornito una interpretazione innovativa in tema di giusta retribuzione ex art. 36 Cost.
e, di seguito, si riportano sinteticamente i principi che ad oggi possono ritenersi consolidati e ai quali occorre dare continuità.
7. In primo luogo, la Suprema Corte ha ribadito la portata precettiva dell'art. 36 Cost. affermando che: “Nell'attuazione dell'art. 36 Cost., il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata.” (sez. lav., 2 ottobre 2023, n.
27713). I minimi tabellari contenuti nei contratti collettivi sono quindi considerati un parametro di riferimento (facoltativo e non vincolante) da cui il giudice può discostarsi con puntuale motivazione, dovendo considerarsi tale parametro come presunzione juris tantum di adeguatezza della retribuzione (App. Milano, 29 giugno 2022, n. 579).
5 8. Tanto premesso, occorre chiarire che l'art. 36, comma 1, Cost. garantisce due diritti distinti, che, tuttavia, “nella concreta determinazione della retribuzione, si integrano a vicenda”: quello ad una retribuzione “proporzionata” garantisce ai lavoratori “una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell'attività prestata”; mentre quello ad una retribuzione “sufficiente” dà diritto ad “una retribuzione non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo”, ovvero ad “una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa”. In altre parole, l'uno stabilisce “un criterio positivo di carattere generale”, l'altro “un limite negativo, invalicabile in assoluto”
(citazioni dalla motivazione di Cass., 24449/2016, richiamata da Cass., 2 ottobre 2023, n. 27711).
9. Con riferimento al diritto ad una retribuzione sufficiente, pare rilevante richiamare la recente Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre
2022 “relativa a salari minimi adeguati nell'Unione Europea termine” - dei cui contenuti il giudice interno deve tenere conto, secondo le indicazioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Corte di Giustizia, sentenza
Adelener et al. causa C-212/04, sentenza Sorge causa C-98/09, sentenza
Pfeiffer causa C-397/01 e C-403/01) – la quale convalida il riferimento agli indicatori Istat, sia sul costo della vita sia sulla soglia di povertà, oltre che ad altri strumenti di computo ed indicatori nazionali ed internazionali (così Cass., 2 ottobre 2023, n. 27711). Il livello Istat di povertà, pur non costituendo un parametro diretto di determinazione della retribuzione sufficiente, può tuttavia aiutare ad individuare, una soglia minima invalicabile. Sul punto, la S.C. ha affermato che “Esso non
è di per sé indicativo del raggiungimento del livello del salario minimo costituzionale che, come già rilevato, deve essere proiettato ad una vita libera e dignitosa e non solo non povera, dovendo altresì rispettare l'altro profilo della proporzionalità” (Cass., 2 ottobre 2023, n. 27711).
6 10. La Corte d'appello di Milano ha fatto uso, nelle sue pronunzie, di diversi indici (App. Milano 21 febbraio 2024, n. 1089) “come la soglia di povertà calcolata dall'ISTAT, (…), ovvero altri indici, come l'importo della
NASPI o della GO, la soglia di reddito per l'accesso alla pensione di inabilità e l'importo del reddito di cittadinanza e dell'offerta congrua di lavoro: quanto alla soglia di povertà, i relativi importi sono passati dall'ammontare annuo di € 1.293,25 per il 2016 a quello di € 1.336,10 per il 2020, importi mai superati dalle retribuzioni percepite dal nel Pt_2 medesimo arco temporale. L'inadeguatezza della retribuzione trova ancora pieno riscontro nel raffronto con gli ulteriori indici esaminati, quali il reddito di cittadinanza (pari ad € 780 netti a fronte di un reddito ISEE inferiore ad
€ 9.360); il trattamento di NAsPI (pari nel massimo ad € 1.300,00 nel 2016
e attualmente ad € 1.335,40, corrispondenti ad € 1.028,25 al netto degli oneri fiscali); il trattamento di GO (pari nel massimo ad € 971,71, per una retribuzione mensile di riferimento pari o inferiore ad € 2.102,24, e ad
€ 1.167,91 in presenza di una retribuzione superiore). Peraltro (…) tali parametri rappresentano forme di sostegno al reddito riferite a disponibilità di somme minime utili a garantire al percettore una mera sopravvivenza, non idonee a sostenere il giudizio di sufficienza e proporzionalità della retribuzione nei termini prima indicati, così che la comparazione deve estendersi alle retribuzioni che il [lavoratore] avrebbe percepito in base agli altri contratti collettivi astrattamente applicabili al medesimo settore produttivo”.
11. Il Tribunale di Milano, in una recente sentenza (RG. n. 10428/2023 del 23.4.2024, rel. , ha affermato tali condivisibili principi in Pt_3 punto di retribuzione sufficiente: “Una volta calcolata così la retribuzione mensile netta ottenuta da un lavoratore a tempo pieno (full time equivalent), con l'applicazione del CCNL Agenzie di sicurezza sussidiaria e degli istituti investigativi e di sicurezza ed elargita, in proporzione all'orario svolto, al ricorrente nell'esecuzione del rapporto di lavoro, in una valutazione ex articolo 36 Cost., si può procedere al confronto con i parametri proposti nel ricorso, volti a sostenerne l'insufficienza. Ora, il primo considerato nell'atto introduttivo del giudizio per attestare come tale
7 retribuzione mensile sarebbe insufficiente, è, innanzitutto, come anticipato, la soglia di povertà Istat. Nel ponderare la pertinenza di tale termine di raffronto nei suoi molteplici dati risultanti dalle tabelle proposte per lo stesso, occorre, in proposito, in particolare, considerare come l'articolo 36
Cost. richieda l'individuazione di una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro del prestatore e, in ogni caso, però, pure sufficiente ad assicurare non solo a sé, ma anche alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa. In questo senso, si deve, quindi, evidenziare come si debbano, perciò, considerare anche le “esigenze familiari” e quelle collegate a una vita dignitosa, anche a livello culturale e sociale, menzionate dalla Suprema Corte (Cass. Sentenza n. 27711 del
02/10/2023). Tuttavia, le stesse non possono essere valutate con riguardo allo specifico “caso concreto” per cui vi sia la singola causa, ma tenendo conto di un lavoratore astrattamente inteso, con le sue possibilità sociali e di avere una famiglia. Infatti, il datore di lavoro, non essendo un istituto previdenziale, non può farsi carico della peculiarità della situazione famigliare e di vita del singolo dipendente (quand'anche avesse molti figli e una situazione problematica), ma deve comunque assicurare, in modo generale a chiunque assuma e, perciò, a un “lavoratore astrattamente considerato”, a prescindere dalla sua condizione peculiare e dal numero dei suoi figli, una retribuzione conforme all'articolo 36 Cost.. Per questo, non si può valutare, nella presente causa, lo stato particolare attoreo, ma occorre tenere in esame, piuttosto, quello di un lavoratore genericamente inteso che abiti nel Nord Italia e che possa avere una famiglia e una normale vita di relazione. In questo senso, perciò, debbono essere esaminate le tabelle sugli indici Istat di povertà e, quanto, poi, alla scelta dell'area geografica di riferimento per la valutazione ex articolo 36 Cost., occorre notare che la stessa Corte di cassazione - nella Sentenza n. 27711 del 02/10/2023, a pagina 30, richiamando l'ulteriore sentenza n.
17698/22 - ha fatto proprio il criterio della “zona nella quale si eseguono le prestazioni” e, dunque, nel caso, occorre ponderare quella del Nord
Italia. Perciò, tenendo conto di tali criteri rispetto alle soglie suddette, nell'individuare quella dell'articolo 36 Cost. in modo da assicurare al
8 dipendente e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, anche a livello culturale e sociale, si può, a tal punto, riflettere come una famiglia possa essere considerata astrattamente, in modo minimo e prudenziale, con la presenza di due genitori e di almeno un figlio. Così, potendosi presumere un onere di attività lavorativa per entrambi i genitori (con il rilievo che della eventuale disoccupazione di uno di questi non potrebbe doversi far carico il datore di lavoro, non essendo un istituto previdenziale), si può argomentare come, dovendo il mantenimento del figlio essere ripartito al 50% tra gli stessi, appaia congruo confrontare la retribuzione percepita dalla parte attorea con la “media” che vi sia tra la soglia di povertà di un lavoratore senza figli e di un lavoratore con un figlio. Tale media, viene, infatti, a computare la retribuzione minima del lavoratore per sé e il 50% di mantenimento per un figlio (restando il residuo 50% a carico dell'altro genitore). Sicché, eseguiti i conteggi (cfr. l'atto depositato da parte attorea il 9 febbraio 2024 con i relativi allegati, doc. 27 – 29 ric.), risultano come valore di riferimento, nel Nord Italia, per una persona che, in un centro abitato di densità non superiore a 50.000 persone (ambito territoriale più prudenziale tra quelli confrontati nelle tabelle Istat), per una persona che debba mantenere al 50% un figlio, i seguenti dati: per il 2018 euro 880,01, per il 2019 € 885,36, per il 2020 € 885,68, euro 984,20 per il
2021 ed euro 1.128,02 per il 2022. Quest'ultime due annualità, non risultando, nel documento attoreo del 9.2.24, i dati per le stesse per la soglia Istat “per il lavoratore con un figlio”, sono ottenute con una equazione rispetto alle annualità precedenti con i seguenti dati
753,87:1.017,49= 837,91:X Si raggiunge, così, il risultato di € 1.130,91 per un lavoratore con un figlio nel 2021, con la media poi effettuata con il dato del lavoratore senza figli, che porta a € 984,20. Analogo conteggio è stato realizzato per il 2022”.
12. Sotto il profilo della proporzionalità della retribuzione, la Corte
d'appello di Milano, nelle sentenze richiamate, ha fatto ricorso alla comparazione con altri CCNL astrattamente applicabili al medesimo settore produttivo (in particolare: Multiservizi, Proprietari Fabbricati e
Commercio), sottoscritti da parimenti rappresentative nel settore Pt_4
9 e contemplanti mansioni sovrapponibili a quelle svolte dal lavoratore che garantiscano ai lavoratori a tempo pieno, di pari anzianità e preposti allo svolgimento di mansioni analoghe, una retribuzione significativamente superiore a quella in concreto erogata (App. Milano, 29 giugno 2022, n.
579). Tale raffronto, lungi dal comportare l'affermazione di un principio di parità di trattamento, occorre per verificare l'adeguatezza della retribuzione: lo scollamento, infatti, rispetto a quanto il lavoratore avrebbe percepito per lo svolgimento delle stesse mansioni, con lo stesso orario, in forza di altri contratti collettivi, è elemento idoneo a far cadere la presunzione di conformità all'articolo 36 Cost. Il riferimento è all'attività di portierato e guardiania, prevista dal CCNL Multiservizi e dal
CCNL Portierato.
13. A valle di tale operazione, la S.C. ha ritenuto che “Il giudice è chiamato ad intervenire in ultima istanza, per assicurare, nell'ambito di ogni singolo rapporto di cui è chiamato a conoscere, la rispondenza dei predetti interventi allo statuto del salario delineato a livello generale nella normativa costituzionale;
ed in caso di violazione ripristinare la regola violata dichiarando la nullità della clausola individuale e procedendo alla quantificazione della giusta retribuzione costituzionale (in applicazione delle regole civilistiche dell'art. 2099 c.c., comma 2, e dell'art. 1419 c.c., comma 1).” (così Cass. 2 ottobre 2023, n. 27711; v. anche Cass., 1° febbraio 2006, n. 2245; Cass. 14 gennaio 2021 n. 546). Si è anche escluso che questa operazione di riferimento esterno alla contrattazione, come parametro di orientamento dell'equità giudiziale ex art. 2099 c.c., comporti la violazione dell'art. 39 Cost. e la procedura ivi regolata per attribuire efficacia erga omnes della contrattazione collettiva, e neppure il principio di libertà e di autonomia sindacale. Così, infatti, chiarisce la
S.C. (Cass., 2 ottobre 2023, n. 27711): “Nessuna lesione al principio di libertà sindacale è predicabile (al contrario di quanto sostenuto in qualche sentenza di merito), nemmeno quando il giudice non applichi un CCNL di categoria sottoscritto dalla associazione maggiormente rappresentative ancorché richiamato in una legge. Posto che qui, nella materia retributiva, non viene in discussione la libertà sindacale nel momento in cui, come si è
10 visto, la stessa norma costituzionale (o anche una norma ordinaria) impone un parametro esterno al rapporto di lavoro ed ad esso eteronomo (anche a soggetti non obbligati all'applicazione del CCNL o anche al di fuori del
CCNL altrimenti legittimamente applicato) allo scopo di attuare il principio costituzionale della giusta retribuzione riconosciuto in capo ad ogni lavoratore;
anche al fine di un equilibrato contemperamento dei diversi interessi di carattere costituzionale (quand'anche venisse attuato l'art. 39
Cost.; cfr. Corte Cost. n. 106 del 1962, cit.). 43.- La nostra Costituzione ha accolto infatti una nozione di remunerazione della prestazione di lavoro non come prezzo di mercato, ma come retribuzione sufficiente ossia adeguata ad assicurare un tenore di vita dignitoso, non interamente rimessa all'autodeterminazione delle parti individuali né dei soggetti collettivi. I due requisiti di sufficienza e proporzionalità costituiscono limiti all'autonomia negoziale anche collettiva, così come del resto accade nei commi successivi dell'art. 36, che, come è stato giustamente osservato, non sempre vengono adeguatamente valutati insieme al comma 1 laddove appongono ulteriori limiti costituzionali alla durata sia della giornata lavorativa, sia della settimana e dell'anno di lavoro”.
14. Come già osservato più volte dalla Corte d'appello (App. Milano 5 giugno 2023 n. 653; 13 giugno 2022 n. 579; 21 febbraio 2024, n. 1089) laddove sia verificato che le retribuzioni “non assicurano al lavoratore una retribuzione rispettosa dei requisiti dall'art. 36 Cost., e una volta conseguentemente appurata la nullità del medesimo art. 23 c.c.n.l. per contrasto con norma imperativa, in applicazione del principio di conservazione espresso dell'art. 1419, secondo comma, c.c., l'autorità giudiziaria che ne sia richiesta non può esimersi dall'individuare la retribuzione dovuta secondo i criteri dell'art. 36 Cost., in luogo di quella prevista. L'operazione 'sostitutiva', inevitabilmente discrezionale, dell'autorità giudiziaria è tuttavia limitata e circoscritta all'individuazione della misura adeguata della retribuzione e non incide su altri aspetti del
c.c.n.l. individuato dalle parti come quello destinato a regolare il rapporto di lavoro. A tali limitati fini, ad avviso del collegio, non può considerarsi illegittimo il riferimento, come mero parametro esterno di quantificazione,
11 alla misura della retribuzione minima prevista da un c.c.n.l. di settore diverso da quello scelto dalle parti ove detto diverso c.c.n.l., oltre a essere stato sottoscritto da organizzazioni pacificamente munite dei requisiti di rappresentatività nello specifico settore (ed anzi, da organizzazioni che in buona parte hanno sottoscritto entrambi i c.c.n.l.), soddisfi anche - diversamente da quello Servizi Fiduciari - i requisiti dettati dall'art. 36
Cost.” (così App. Milano 13 giugno 2022 n. 579). Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 10 ottobre
2023 n. 28321 e n. 28323; 2 ottobre 2023, n. 27711).
Applicazione al caso di specie
15. La prima verifica che il giudice è chiamato ad operare per il controllo di costituzionalità della retribuzione è l'individuazione della retribuzione mensile in concreto percepita. A tal fine, a parere del giudicante – oltre a paga base, indennità di contingenza e tredicesima mensilità – si ritiene che debbano essere, altresì, considerati: il superminimo individuale, trattandosi di un elemento di natura pacificamente retributiva attribuito in ragione dello svolgimento dell'ordinaria prestazione lavorativa;
gli scatti di anzianità, quale importo fisso che si aggiunge progressivamente alla retribuzione base;
gli AFAC quale elemento che la giurisprudenza ha ormai da tempo riconosciuto quale parte integrante del trattamento retributivo. Non potrà, per contro, essere considerato il lavoro straordinario, né le relative maggiorazioni, e sul punto, peraltro, è stata oltremodo chiara la Suprema Corte la quale ha recentemente rammentato che “…la stessa Corte Cost. non ha mai affermato che per giudicare della compatibilità all'art.36 della Cost. del trattamento complessivo percepito dal lavoratore bisogna tener conto anche del lavoro straordinario. Il che andrebbe escluso in termini generali, sia perché si tratta di un emolumento eventuale e non ordinario del lavoro svolto;
sia perché sarebbe incongruo affermarlo quante volte il lavoratore, proprio in ragione della eseguità di base del salario percepito, fosse costretto a svolgere molte ore di lavoro straordinario per raggiungere la soglia minima di conformità richiesta dalla Costituzione” (Cass. Civ., Sez. Lav., 2 ottobre
2023, n. 27769). Dovranno poi escludersi anche i ticket restaurant e il
12 contributo FASIV trattandosi di elementi privi di natura strettamente retributiva. Nessuna rilevanza, poi, possono avere il c.d. Bonus ZI
(art. 1, co. 12-15, Legge 190/2014) e il trattamento integrativo introdotto dall'art. 1 Legge 21/2020, che attengono al regime legale del reddito
(Cass. Civ., Sez. Lav., 10 ottobre 2023, n. 28321) e che costituiscono un elemento di assistenza al reddito privo di matrice retributiva.
16. Per tutta la durata del rapporto di lavoro, ed anche oltre il periodo di
24 mesi, al ricorrente è stata corrisposta la retribuzione lorda mensile di cui all'art.1 dell'Accordo integrativo del 23/06/2015 che consente
“l'assunzione di personale per l'espletamento delle mansioni previste contrattualmente al 5° livello di cui all'art. 21 del succitato c.c.n.l. con un paga base lorda conglobata d'accesso pari a € 935,00 mensili. Tale paga
d'accesso sarà applicata per due anni dall'assunzione, scaduti i quali, dal mese successivo sarà applicata la paga superiore dello stesso livello, sempre prevista dal c.c.n.l. "ut supra".
16.2. La retribuzione lorda oraria percepita dal ricorrente è, quindi, stata di €5,16 euro, pari ad una retribuzione mensile di €935,00 per l'intera durata del rapporto di lavoro. Si tratta di una retribuzione che, detratte le trattenute fiscali e contributive, pare certamente insufficiente e non proporzionata alla qualità e quantità di lavoro (42 ore settimanali) svolto dal ricorrente.
17. Del resto, una retribuzione di tale importo è già stata ritenuta più volte dalla Corte d'appello non sufficiente e non proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato dai lavoratori, con motivazioni che si richiamano integralmente anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
(App. Milano, 29 giugno 2022, n. 579 e App. Milano 21 febbraio 2024 n.
1089). Si tratta, in particolare, di una retribuzione insufficiente in quanto non rispettosa del c.d. salario minimo costituzionale il quale, secondo quanto affermato dalla S.C., “deve essere proiettato ad una vita libera e dignitosa e non solo non povera” (Cass., 2 ottobre 2023, n.
27711).
18. Il riferimento è, in primo luogo, ai dati ISTAT relativi al valore soglia di povertà assoluta, calcolato annualmente per determinare il paniere di
13 beni e servizi essenziali, tenuto conto dell'età, del luogo di residenza e dei componenti nel nucleo familiare. Tale valore è stato convalidato dalla
Direttiva 2022/2041/UE (considerando n. 28) e, per un cittadino di età compresa tra i 18 e i 59 anni con residenza in Lombardia (area metropolitana) prevede i seguenti valori: € 839,75 (2019) € 799,92 (2020)
€ 883,32 (2021). Può, inoltre, farsi riferimento all'ammontare netto mensile del reddito di cittadinanza (D.L. 4/2019), espressamente volto a garantire un livello essenziale di prestazione (art. 1) e che prevede un importo massimo di €780 mensili;
la giurisprudenza ha poi richiamato ulteriori indici, tra cui il limite di reddito previsto per il riconoscimento della pensione di invalidità civile (art. 12 L.118/1971).
19. L'insieme di questi parametri, complessivamente considerati, consentono di concludere che il trattamento riconosciuto al ricorrente non superi il giudizio di sufficienza richiesto dall'art. 36 Cost. attestandosi ben al di sotto di ogni valore soglia;
peraltro, come detto, il trattamento retributivo non deve semplicemente attestarsi al limite della povertà bensì “deve essere proiettato ad una vita libera e dignitosa e non solo non povera” (Cass., 2 ottobre 2023, n. 27711).
20. Nel caso in esame, inoltre, anche sotto il profilo della proporzionalità
- che a ben vedere potrebbe ritenersi assorbito dalla precedente conclusione- la retribuzione corrisposta al lavoratore risulta notevolmente inferiore rispetto a quella riconosciuta dal CCNL Terziario ai dipendenti del sesto livello (di € 19.682,18), nonché rispetto alla retribuzione attribuita dal CCNL proprietari di fabbricati al personale addetto a mansioni di vigilanza e controllo degli accessi nel livello D1
(compresa, nel periodo di riferimento, tra € 15.836,73 e € 16.525,21 lordi) e rispetto alla retribuzione che il CCNL Multiservizi riconosce al secondo livello a cui fanno riferimento guardiani, custodi e portieri e
(compresa tra € 16.424,38 e € 16.984,38) (App. Milano, 29 giugno 2022,
n. 579; v. anche App. Milano 21 febbraio 2024 n. 1089). Tali deduzioni consentono di ritenere violato il diritto alla retribuzione proporzionata, sulla base dei principi richiamati dalla Suprema Corte.
14 21. Alla luce di tali elementi, deve essere accertata la nullità del trattamento retributivo di cui all'art. 1 dell'Accordo Integrativo al CCNL
S.A.F.I. sottoscritto in data 23/06/2015 e dell'art. 59 del CCNL S.A.F.I. per il Personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese pubbliche e private.
22. Quanto alla necessaria operazione sostitutiva, occorre procedere all'individuazione del parametro retributivo da applicare al caso concreto.
23. A parare del giudicante, il parametro sostitutivo più coerente è rappresentato da quello individuato in ricorso del CCNL Proprietari di
Fabbricati. Detto CCNL si applica, difatti, proprio ai lavoratori che in termini generali vengono destinati ad attività di vigilanza e custodia anche in ambito commerciale, il che lo rende più specifico e coerente quanto al fine della comparazione con il CCNL Servizi Fiduciari. Si tratta, inoltre, di un CCNL che prevede il medesimo divisore orario di 40 ore settimanali (per il livello D1) e il medesimo numero di mensilità (13) di cui al CCNL Servizi Fiduciari, con conseguente maggiore omogeneità nelle previsioni e, conseguentemente, nelle operazioni di raffronto.
24. Nell'ambito di tale CCNL dovrà, tuttavia, tenersi in considerazione solo del trattamento economico fondamentale. Al riguardo il Supremo
Collegio ha chiarito che il giudice “non può rapportarsi a tutti gli elementi
e gli istituti retributivi che concorrono a formare il trattamento economico, ma deve valutare solo quelli che costituiscono il cd. minimo costituzionale, con esclusione delle voci specificatamente contrattuali (compensi aggiuntivi, scatti di anzianità, quattordicesima mensilità)” (Cass. Civ., Sez.
Lav., 27 gennaio 2021, n. 1756). Se così è, nel minimo costituzionale dovranno considerarsi solo la paga base, l'indennità di contingenza (che ha lo scopo di adeguare le retribuzioni al costo della vita) e la tredicesima mensilità.
25. Nell'ambito del CCNL Proprietari di Fabbricati, il livello di inquadramento applicabile al caso di specie è quello del livello D1
(previsto per i lavoratori addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale o di immobili e/o di complessi residenziali). È, infatti, pacifico che il
15 ricorrente nel corso dell'intero rapporto di lavoro abbia sempre svolto attività di controllo accessi, accoglienza clienti e centralino e deve escludersi che le mansioni, come descritte dalla stessa società (cfr. capi.
73 pag. 23) possano ritenersi discontinue. La natura non discontinua delle mansioni del ricorrente si evince peraltro anche dalla tipologia di appalto che nel capitolato prodotto da parte resistente è così descritto
“con elevata permanenza di Clientela e Personale anche durante l'orario di svolgimento dell'Appalto; ove pertanto, il perfetto adempimento di tutto ciò che riguarda la prevenzione e protezione dei Lavoratori e dei Terzi, è elemento essenziale per lo svolgimento dell'Appalto; - la cui destinazione
d'uso è commerciale/servizi, aperta al Pubblico;
ove pertanto, il mantenimento della costante accessibilità e funzionamento della struttura sono elementi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi, anche economici, del Complesso;
- in cui talune aree sono asservite ad uso
Pubblico; ove pertanto, il mantenimento della pubblica fruibilità costituisce elemento essenziale per il rispetto degli accordi raggiunti dal Complesso con la PA” (doc.27).
26. La retribuzione di riferimento del livello D1 CCNL Proprietari di
Fabbricati ammonta ad € 1.271,17 dal 1° gennaio 2021, per una attività di 40 ore settimanali con divisore orario 173 (artt. 69 e 104). Si tratta di una retribuzione superiore di circa il 30% rispetto a quella del CCNL
Servizi Fiduciari, che supera le soglie ISTAT sopra riportate nonché gli importi previsti dal reddito di cittadinanza e dalla GO, e può quindi essere ritenuta un valido, congruo e ragionevole parametro ai fini per cui
è causa.
27. Occorre ancora specificare che, nell'adottare il CCNL Proprietari di
Fabbricati ai sensi dell'articolo 36 Cost., non si può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma si debbono prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto “minimo costituzionale”, dal quale sono, dunque, escluse le voci tipicamente contrattuali, quali i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità o la quattordicesima mensilità (cfr., in tal senso, ad es., Cass. Sentenza n.
16 6878 del 13/05/2002; Sentenza n. 668 del 17/01/2004). In ragione di tale principio, va anche rimarcato come l'applicazione del CCNL
Multiservizi, una volta escluso il diritto alle differenze retributive sulla quattordicesima mensilità, darebbe luogo a un trattamento retributivo inferiore rispetto a quello accordato con l'applicazione del CCNL
Proprietari di Fabbricati (cfr. conteggi ricorso).
Conseguenze
28. Il ricorso merita, dunque, accoglimento, dovendosi riconoscere il diritto del ricorrente ad un trattamento retributivo non inferiore a quello dei lavoratori inquadrati al livello D1 CCNL Proprietari di Fabbricati, con la conseguente condanna di Controparte_1
al pagamento delle relative differenze maturate nel
[...] periodo intercorrente tra il 01/01/2019 e il 27/09/2021 per complessivi
€ 7.866,05, come da conteggi non specificatamente contestati nella correttezza formale (al di là della questione relativa all'inquadramento nel livello A1 che tuttavia prevede mansioni discontinue non riconducibili al caso in esame), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo.
29. Quanto all'ulteriore domanda a titolo di recupero dell'Elemento distinto della retribuzione, si richiama l'art. 19 del CCNL SAFI che stabilisce che: “Le parti costituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del settore dei servizi ausiliari, fiduciari ed integrati, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.97, n.314 e successive modifiche ed integrazioni (" operante sulla base CP_2 di apposito statuto (All. 7) e regolamento (All. 8).
A decorrere dal 01 gennaio 2013, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore servizi Fiduciari e Integrati, assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti.
Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda, pari a: a) per il personale assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno,
9 euro mensili per ciascun iscritto,
17 b) per il personale assunto a tempo indeterminato e a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto.
I contributi sono versati con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento del Fondo.
In attesa dell'attivazione del Fondo le Aziende accantoneranno le quote previste a far data dal primo gennaio 2013 e verranno versate al fondo stesso nel mese di luglio 2013.
Con decorrenza dal 01 gennaio 2013, fatto salvo quanto previsto dagli accordi di armonizzazione ed allineamento, di cui all' art. 2, il datore di lavoro che ometta il versamento delle suddette quote è tenuto:
- ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari ad euro 15.00 lordi da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. 62,
- ad assicurare al lavoratore le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo, quali risultano dal nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali firmatarie del presente CCNL. (..)”.
Tale disposizione stabilisce che il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote di iscrizione del lavoratore al Fondo è tenuto ad erogare un elemento distinto della retribuzione di importo pari ad euro
15 lordi mensili, da corrispondere per 13 mensilità.
Nel caso di specie, la società ha allegato generica documentazione comprovante l'effettuazione di versamenti contributivi al
[...] che, tuttavia, non sono Controparte_2 espressamente riferibili al ricorrente. Dunque, la società convenuta non ha dato prova dell'avvenuta iscrizione del ricorrente al Fondo e dell'effettivo versamento del contributo mensile. Per tale ragione, si accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire per tutto il periodo di durata del rapporto di lavoro l'Elemento Distinto della Retribuzione di cui all'art. 19 del CCNL applicato e, per l'effetto, condanna a corrispondere Controparte_1
l'importo di € 540,00 in favore del ricorrente, oltre a interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
18 30. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la Controparte_1 deve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (valori medi in relazione al valore della controversia, alle parti in causa e alle fasi del giudizio) e tenuto conto del pregio dell'attività prestata nonché della complessità delle questioni giuridiche affrontate.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara in applicazione dell'art. 36 Cost. la nullità del trattamento retributivo di cui all'art. 1 dell'Accordo Integrativo al CCNL
S.A.F.I. sottoscritto in data 23/06/2015 e dell'art. 59 del CCNL S.A.F.I. per il Personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese pubbliche e private;
2. accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal C.C.N.L. per i dipendenti da
Proprietari di Fabbricati di livello D1;
3. per l'effetto, condanna Controparte_1
a corrispondere al ricorrente la somma lorda di Euro
[...]
7.866,05 a titolo di differenze retributive maturate dal 01/01/2019 al
27/09/2021, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze
(come da conteggi) al saldo effettivo;
4. accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire per tutto il periodo di durata del rapporto di lavoro l'Elemento Distinto della
Retribuzione di cui all'art. 19 del CCNL applicato;
5. per l'effetto, condanna Controparte_1
a corrispondere l'importo di € 540,00 in favore del
[...] ricorrente, oltre a interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
19 6. condanna Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.216,00 oltre spese generale, I.V.A. e C.P.A.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 01/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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