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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/03/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 8209/2024 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Matteo Del Vesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
nella causa iscritta al N.8209/2024 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies e ss. c.p.c. e art. 14, d.lgs. n. 150/2011
da
AVV. (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Parte_1 C.F._1
Morosin ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Mirano (VE), via Barche nr. 16;
-RICORRENTE-
contro
(C.F. );CP_1 CodiceFiscale_2
-RESISTENTE-CONTUMACE-
oggetto: prestazione d'opera intellettuale/pagamento compensi avvocato.
CONCLUSIONI
Il Procuratore del ricorrente ha così concluso:
pagina 1 di 5 “Voglia l'ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria richiesta
Nel merito accertato che l'avv ha svolto in favore del Sig titolare dell'omonima ditta Parte_1 CP_1 individuale, l'attività professionale di cui alle premesse del presente ricorso, liquidarsi i compensi spettanti all'avvocato e condannarsi il sig al pagamento degli stessi nella misura di Euro 3.000,00 otre accessori di legge o di quel CP_1 diverso importo che sarà ritenuto di giustizia.
In via istruttoria …”
In ogni caso: condanna al rimborso del compenso professionale per il presente procedimento con aumento pari al 30% dei parametri sempre previsto per il deposito di atti con modalità telematiche, redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto ex art 4 comma 1bis DM 55/2014 e successive modifiche.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-undecies e ss. c.p.c., depositato in data 24.04.2024, l'avv. Parte_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Venezia, il sig. per sentirlo condannare al CP_1 pagamento della somma di € 3.000,00 (oltre accessori di legge), quale corrispettivo per l'attività professionale prestata in favore dello stesso.
Deduceva in particolare il ricorrente: i) che aveva prestato la propria attività professionale in favore del sig.
titolare dell'omonima ditta individuale operante nel settore della ristorazione assistendolo CP_1 nelle procedure esecutive/concorsuali promosse contro di lui dagli ex dipendenti CP_2 CP_3
e per il recupero di crediti di lavoro;
ii) che
[...] Controparte_4 Controparte_5 in relazione alla attività di assistenza stragiudiziale e giudiziale svolta aveva chiesto all'odierno resistente il pagamento dei compensi professionali quantificati nella somma complessiva di euro 3.000,00 oltre accessori di legge;
iii) che il sig. aveva provveduto a corrispondere un fondo spese di euro 1.500,00 CP_1 oltre accessori nel mese di maggio 2022 mentre non aveva versato il saldo dell'importo dovuto pari alla somma di euro 1.500,00 oltre accessori di legge, per complessivi euro 1.848,28; iv) che aveva inoltrato al sig. , in data 29.11.2023, a mezzo pec, una formale diffida ad adempiere rimasta priva di riscontro. CP_1
Tutto ciò premesso, il ricorrente concludeva come in epigrafe.
Il sig. restava contumace, nonostante la regolarità della notificazione. CP_1
All'udienza di comparizione delle parti, l'avv. insisteva per l'accoglimento del ricorso e la Parte_1 causa veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del 26.11.2024, all'esito della quale il Tribunale si riservava di depositare il provvedimento decisorio ex art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. pagina 2 di 5 ***
Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Giova in premessa rammentare che secondo le regole di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. colui che vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Con specifico riguardo all'oggetto del presente giudizio e, quindi, all'attività espletata dal professionista d'opera intellettuale, costituisce ius receptum in materia l'insegnamento a mente del quale incombe sul professionista l'onere di provare sia il conferimento dell'incarico sia “lo svolgimento dell'attività professionale per la quale si richiede il pagamento del compenso” (Cass. n. 9314/2024; Cass. n.
21522/2019; Cass. n. 15930/2018).
Più in generale, poi, è principio consolidato quello per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez. Un., n. 13533/2001; da ultimo, in senso conforme, Cass. n. 127/2022).
Nel solco tracciato dai principi testé evidenziati, mette conto osservare che può ritenersi assolto l'onere della prova incombente sulla parte ricorrente, avendo la stessa offerto prova della esecuzione della prestazione professionale di cui chiede il pagamento in via giudiziaria.
Ed infatti, l'avv. , a sostegno della propria pretesa e, in particolare, al fine di provare la Parte_1 sussistenza del proprio credito, ha documentato l'attività difensiva e di assistenza professionale svolta nell'interesse e per conto del sig. nell'ambito dei giudizi concorsuali (prefallimentari) azionati dagli CP_1 ex dipendenti , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 cui attengono i crediti maturati mediante l'allegazione degli atti processuali relativi ai suddetti procedimenti
(dai quali si evince, per quel che rileva, il conferimento della procura alle liti a favore dell'odierno ricorrente) e di parte della corrispondenza non riservata personale intercorsa con i procuratori dei creditori del sig. finalizzata a trovare un accordo stragiudiziale satisfattivo delle relative pretese (docc. da 7 a CP_1
22).
E tanto basta per ritenere assolta la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa, considerato anche che,
pagina 3 di 5 per orientamento consolidato, “il diritto al compenso dell'avvocato deriva dal contratto di patrocinio che non è soggetto a vincoli di forma e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale, sicché il professionista per ottenere il pagamento della prestazione deve solo fornire prova del conferimento dell'incarico e dell'adempimento dello stesso, non anche della pattuizione di un compenso (Cass n.
8863/2021 e Cass. n. 23893/2016).
Nessuna prova liberatoria è stata invece offerta dal resistente che, essendo rimasto contumace nel giudizio, nulla ha allegato in merito all'estinzione delle pretesa creditoria e, quindi, all'eventuale intervenuto adempimento.
Per quanto concerne il profilo del quantum, premesso che non risulta essere stato predisposto da parte dell'avv. un preventivo scritto di spesa, sicché i compensi dovuti vanno calcolati avuto riguardo ai Pt_1 parametri ministeriali vigenti pe l'attività in concreto espletata, giusta il disposto di cui all'art. 2233 c.c., è appena sufficiente osservare che l'importo complessivo di euro 3.000,00 (oltre accessori di legge) richiesto dal ricorrente: a) è conforme ai valori liquidabili in base alle tariffe professionali previste per l'attività di assistenza stragiudiziale nonché per la fascia di valore dei procedimenti processuali nei quali si è concretamente articolata l'attività professionale;
b) risulta in ogni caso adeguato alla attività difensiva ed alle prestazioni professionali svolte.
L'importo pertanto degli onorari maturati dal ricorrente ammonta a complessivi euro 3.000,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Da tale somma va detratto l'acconto corrisposto dal resistente in data antecedente alla diffida di messa in mora stragiudiziale per euro 1.725,00, così che l'ammontare della somma (ancora) spettante all'avv. Pt_1
è pari ad euro 1.500,00, oltre accessori (per spese generali, Cpa, Iva e spese esenti), come calcolati nell'atto introduttivo del giudizio e nell'avviso di fattura n. 10 del 05.12.2022 richiamato in atti per totali euro
1.848,28 (doc. 23).
Parte resistente va pertanto condannata al pagamento dell'anzidetto importo, oltre agli interessi legali a far data dalla richiesta stragiudiziale di adempimento (29.11.2023) sino al saldo, come chiarito dalla Corte di
Cassazione (sent. n. 24973/2022).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014 e ss. mm., avuto riguardo alle controversie di valore corrispondente allo scaglione di riferimento, facendo applicazione dei valori medi tabellari, nulla riconoscendo per la fase istruttoria in quanto assente. Non si fa luogo all'aumento previsto ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014 non essendo stato fatto ricorso alla redazione degli atti con tecniche adatte a facilitare la consultazione. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 8209/2024 R.G. promossa dall'Avv.
contro , ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: Parte_1 CP_1
- condanna , per le causali di cui in motivazione, al pagamento, in favore dell'Avv. CP_1 Parte_1
, della somma complessiva di euro 1.848,28, oltre interessi decorrenti dalla data della richiesta
[...] stragiudiziale di pagamento (29.11.2023) sino al saldo effettivo;
- condanna alla rifusione, in favore dell'avv. , delle spese di lite del presente CP_1 Parte_1 giudizio che si liquidano in euro 1.701,00 per compensi professionali, euro 125,00 per contributo unificato e spese di iscrizione della causa a ruolo, euro 11,60 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, oltre IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Venezia il 17.03.2025.
Il Giudice
dott. Matteo Del Vesco
pagina 5 di 5