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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 09/06/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1439/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 440/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CANGELOSI SERGIO Ricorrente contro
(c.f. Controparte_1
) e C.F._2 Controparte_2
Resistenti Contumaci
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 04.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato in data 14/10/2024,
rappresentava che, con sentenza n. Parte_1
217/2017, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il ricorrente e la pagina 1 di 3 resistente in Castellammare Controparte_1
del Golfo il 4.10.2016.
Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti degli elementi di novità tali da richiedere la modifica delle condizioni cristallizzate nella sentenza di divorzio.
In particolare, deduceva il venir meno dei presupposti di legge necessari per la corresponsione del mantenimento al figlio Controparte_2
già maggiorenne all'epoca del divorzio ed oggi economicamente autosufficiente, essendo attualmente impiegato in qualità di funzionario contabile presso il Ministero della Giustizia, come risulta dalla documentazione allegata.
Chiedeva, pertanto, la revoca dell'obbligo su di sé gravante di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 300,00 CP_2
mensili.
Non si costituivano Soccorsa e Controparte_1 [...]
nonostante regolare notifica;
di talché, ne va dichiarata la CP_2
contumacia.
*****
Tanto premesso, dal suesposto quadro emergono comprovati elementi di novità tali da imporre la modifica delle condizioni di divorzio nel senso richiesto dal ricorrente.
Nel caso di specie, difatti, la sopravvenienza è provata tramite documentazione relativa che attesta l'avvio di un'attività lavorativa presso il
Ministero della Giustizia, con assunzione a tempo indeterminato.
Pertanto, il Tribunale prende atto che il figlio della coppia,
[...]
ha allo stato una sua indipendenza economica, mostrando anche CP_2
idonee potenzialità reddituali confacenti all'età (nato il [...]), e che non constano fragilità o impedimenti alla prosecuzione di attività lavorativa pagina 2 di 3 o alla sua capacità reddituale, venendo così meno il diritto ad essere mantenuto dai genitori.
*****
Le spese del giudizio possono rimanere a carico di chi le ha sostenute, stante l'opzione della contumacia scelta dalla parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
− modifica le condizioni statuite nella sentenza emessa dal
Tribunale di Trapani n. 217/2017, confermando la revoca già disposta in via provvisoria dell'assegno di mantenimento in favore di Controparte_2
− lascia le spese di lite a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 440/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CANGELOSI SERGIO Ricorrente contro
(c.f. Controparte_1
) e C.F._2 Controparte_2
Resistenti Contumaci
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 04.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato in data 14/10/2024,
rappresentava che, con sentenza n. Parte_1
217/2017, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il ricorrente e la pagina 1 di 3 resistente in Castellammare Controparte_1
del Golfo il 4.10.2016.
Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti degli elementi di novità tali da richiedere la modifica delle condizioni cristallizzate nella sentenza di divorzio.
In particolare, deduceva il venir meno dei presupposti di legge necessari per la corresponsione del mantenimento al figlio Controparte_2
già maggiorenne all'epoca del divorzio ed oggi economicamente autosufficiente, essendo attualmente impiegato in qualità di funzionario contabile presso il Ministero della Giustizia, come risulta dalla documentazione allegata.
Chiedeva, pertanto, la revoca dell'obbligo su di sé gravante di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 300,00 CP_2
mensili.
Non si costituivano Soccorsa e Controparte_1 [...]
nonostante regolare notifica;
di talché, ne va dichiarata la CP_2
contumacia.
*****
Tanto premesso, dal suesposto quadro emergono comprovati elementi di novità tali da imporre la modifica delle condizioni di divorzio nel senso richiesto dal ricorrente.
Nel caso di specie, difatti, la sopravvenienza è provata tramite documentazione relativa che attesta l'avvio di un'attività lavorativa presso il
Ministero della Giustizia, con assunzione a tempo indeterminato.
Pertanto, il Tribunale prende atto che il figlio della coppia,
[...]
ha allo stato una sua indipendenza economica, mostrando anche CP_2
idonee potenzialità reddituali confacenti all'età (nato il [...]), e che non constano fragilità o impedimenti alla prosecuzione di attività lavorativa pagina 2 di 3 o alla sua capacità reddituale, venendo così meno il diritto ad essere mantenuto dai genitori.
*****
Le spese del giudizio possono rimanere a carico di chi le ha sostenute, stante l'opzione della contumacia scelta dalla parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
− modifica le condizioni statuite nella sentenza emessa dal
Tribunale di Trapani n. 217/2017, confermando la revoca già disposta in via provvisoria dell'assegno di mantenimento in favore di Controparte_2
− lascia le spese di lite a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 3 di 3