Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/05/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Venditto ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6768 R.G. Cont. dell'anno 2017
TRA
- C.F. in qualità di Parte_1 C.F._1
erede universale di - C.F. (originaria SO C.F._2
attrice), elettivamente domiciliato in via Nino Bixio n. 12 - Latina presso lo studio dell'avv. Lorenzo DE MARINIS, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. e Controparte_1 C.F._3 CP_2
- C.F. , elettivamente domiciliati in Largo F.
[...] C.F._4
Salvatori n. 10, Cisterna di Latina (LT) presso lo studio dell'avv. Massimo
VITTUCCI, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 7/05/2025): “Che la S.V.
Ill.ma voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del procedimento per intervenuta transazione tra le parti con compensazione delle spese fra le parti e, contestualmente, voglia disporre la cancellazione della formalità della trascrizione della domanda giudiziale presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Latina in data 13.03.2018 al N. 6015 di reg. generale e al N.4315 del
Registro particolare, con esonero da ogni responsabilità del Conservatore.”; per parte convenuta (note scritte del 7/05/2025): “In ossequio all'ordinanza resa all'udienza del 19.02.2025, comunicata a mezzo PEC in pari data, la difesa di parte convenuta rappresenta che nelle more del giudizio (in data 09.05.2024), decedeva l'attrice, sig.ra . Ad ogni buon conto, i convenuti e il sig. SO
, successore legittimo della parte originaria, hanno raggiunto Parte_1
un accordo transattivo con il quale hanno definito le controversie in corso, ivi compresa quella che occupa il Tribunale.
Considerato che
la domanda introduttiva del presente giudizio è stata trascritta presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Latina e che la ridetta trascrizione dovrà essere cancellata a cura e spese del sig. (giusti accordi contenuti nell'atto di transazione, Parte_1
questo Patrocinio, congiuntamente al Collega di controparte, chiede che il Tribunale voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere con la conseguente estinzione del procedimento a spese legali interamente compensate. Chiede, altresì, che venga ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, con esonero da ogni responsabilità del Conservatore, onde consentire al nuovo acquirente dell'immobile in oggetto, sig. , di liberarlo dalla Parte_1 indicata formalità. Cisterna di Latina lì 07.05.2025”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato alla controparte SO
ha convenuto in giudizio e al fine di sentir Controparte_1 Controparte_2
accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima a lei spettante per legge, causata dalla donazione disposta dal de cuius , con atto pubblico di Persona_2 fronte al notaio del 30/11/2001 (rep. 28120 - racc. 9147), avente Persona_3
ad oggetto un appartamento sito in Cisterna di Latina, via Paisiello n. 20 (distinto al
N.C.E.U. di detto comune al foglio 6, particella 758, sub. 3); donazione di cui ha chiesto, appunto, la riduzione ai sensi dell'art. 555 c.c. e la reintegrazione della quota di legittima a lei spettante.
Ha altresì agito al fine di ottenere declaratoria, ai sensi dell'art. 560, secondo comma, c.c., della indivisibilità del bene suindicato e la restituzione dello stesso all'eredità o, in subordine, di condannare i convenuti al pagamento di una somma per la reintegrazione della quota di legittima, chiedendo altresì il rilascio dell'immobile da parte dei convenuti e la condanna degli stessi alla corresponsione in favore dell'attrice di un'indennità in misura non inferiore ad € 350,00 mensili per il godimento dell'immobile dalla data della notifica fino al rilascio.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dedotto che alla morte del padre , avvenuta in Aprilia il 20/3/2008, l'attrice e sua madre Persona_2
divenivano eredi legittimi del de cuius. CP_3
Al momento del decesso era intestatario di un appartamento Persona_2 con garage in Cisterna di Latina, via Paisiello n. 2 dal valore complessivo di €
26.061,00; di un terreno agricolo sito in Cisterna di Latina, loc. Le Castella, (censito al N.C.T. di detto comune al foglio 168, particelle 281, 380, 470, 474, 480) da valore complessivo di € 4.252,38; di un conto corrente presso la BNL agenzia di Cisterna di
Latina, cointestato con la coniuge, con un saldo al decesso di € 13.000,00.
Con atto per notaio in data 27/12/2016, parte attrice ha accetto Per_4
l'eredità del padre con beneficio di inventario.
Il 25/04/2017 si è verificato il decesso della madre di parte attrice, CP_3
di cui l'attrice diveniva unica erede legittima.
[...]
Nell'eredità della de cuius sarebbe stata ricompresa la comproprietà dei beni immobili indicati, nonché il diritto di accettare l'eredità devoluta ab intestato del coniuge premorto per trasmissioni ex art. 479 c.c. Persona_2
Così l'attrice con atto per notaio del 26/10/2017 ha accettato con Per_4 benefici d'inventario l'eredità del padre derivante dalla trasmittente madre CP_3
avvalendosi del precedente inventario redatto, ai sensi dell'art. 510 c.c.
[...] con atto del 30/11/2001, aveva tuttavia effettuato una Persona_2
donazione in favore della nipote e del di lei coniuge Controparte_1 CP_2
dell'abitazione in cui viveva;
immobile sito in via Paisiello in Cisterna di
[...]
Latina, n. 20.
Detta donazione, a fronte della ricostruzione della massa ereditaria, avrebbe comportato una lesione della quota di legittima dell'attrice pertanto SO
la stessa ha agito nel presente giudizio per ottenere la reintegrazione della quota di legittima, concludendo come indicato in epigrafe.
Nel costituirsi in giudizio, e hanno Controparte_1 Controparte_2
contestato la ricostruzione della massa ereditaria operata da parte attrice e rilevato che in seguito al decesso di l'attrice sarebbe divenuta CP_3 SO erede pura e semplice in virtù della mancata redazione dell'inventario nei termini previsti dalla legge, di conseguenza sarebbe decaduta dal diritto di agire in riduzione, pertanto avrebbe potuto agire in riduzione solo per la quota di 1/3 devoluta in virtù della successione del padre aperta il 20/3/2008, essendo quindi legittimata ad ottenere il pagamento di una quota pari ad € 2.009,91 (ossia 1/3 della quota derivante dalla differenza tra il valore della donazione, pari a € 35.789,99 e il valore della quota disponibile di € 32.285,87, più interessi legali alla data della prima udienza di comparizione).
Ciò considerato, i convenuti hanno dichiarato di aderire alla domanda nei limiti della quota da loro calcolata.
Assegnati su istanza di parte i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e ammessi i mezzi istruttori articolati dalle parti, ed espletata la CTU, con ordinanza del
6/11/2023 è stata formulata alle parti proposta conciliativa e ritenuta la mancanza delle condizioni per una conciliazione, con ordinanza del 15/05/2024 è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa del 7/5/2025 si è costituito in giudizio , Parte_1 in qualità di successore processuale dell'attrice deceduta il SO
9/5/2024.
Entrambe le parti, con note del 7/5/2025 hanno rilevato di aver raggiunto un accordo transattivo che ha definito la controversia, e, con ordinanza dell'8/05/2025 il g.i. si è riservato di pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma,
c.p.c..
La pronuncia è resa possibile dall'introduzione della norma transitoria di cui al all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164/2024.
Rilevato che l'intervenuta transazione dell'oggetto della lite, la cui conclusione non è controversa, né l'atto risulta impugnato, determina il venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale (Cass. civ. Sez. VI-3,
22/04/2020, (ord.) n. 8034).
Osservato che la cessazione della materia del contendere, istituto giuridico non regolamentato dal codice di procedura civile ma di elaborazione giurisprudenziale, costituisce una particolare forma di estinzione del processo che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio e si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessita della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass. n.16891/2021; n.
19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009) (Cass. civ., Sez. I, 17/01/2023, (ord.) n.
1257).
Precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. civ. sez. II, 29/07/2021, n. 21757).
Ritenuto pertanto che, in ragione del sopravvenuto venir meno dell'interesse di entrambe le parti ad una pronuncia in ordine alla domanda proposta nel presente giudizio, essendo intervenuto tra le stesse un accordo sulla questione controversa, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Rilevato inoltre che la domanda giudiziale è stata trascritta (Reg. gen. n. 6015
- Reg. part. n. 4315) con presentazione n. 44 del 13/03/2018, a favore di Per_1
e contro e;
[...] Controparte_1 Controparte_2
Osservato che l'art. 2668 c.c. consente la cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli artt. 2652 e 2653, nel cui novero trova spazio la domanda proposta dall'attrice e che tale cancellazione si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate o è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato, nonché che deve essere giudizialmente ordinata qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinuncia o inattività delle parti (art. 2668, secondo comma, c.c.).
Rilevato che la cessazione della materia del contendere, come già osservato, costituisce una particolare forma di estinzione del processo e che la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale è stata congiuntamente richiesta dalle parti.
Ritenuto, pertanto, che va ordinata la cancellazione della trascrizione domanda giudiziale (presentazione n. 44 del 13/03/2018, Reg. Gen. n. 6015 - Reg. part. n.
4315) e che la cancellazione richiesta è subordinata al passaggio in giudicato della presente sentenza. Le spese della cancellazione sono regolate da specifico accordo intervenuto tra le parti.
Ritenuto altresì che, ai fini della regolamentazione delle spese, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, attesa la concorde richiesta delle odierne parti in giudizio sul punto, che consente di derogare alla regola della c.d. soccombenza virtuale, naturale corollario della pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (Cass. civ., sez. II,
31/10/2023, ord. n. 30251);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- ordina all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di , Controparte_4
già Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina, con esonero da ogni responsabilità, di provvedere, a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato ed al passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata il 13/03/2018, Reg. gen. n. 6015
- Reg. part. n. 4315 (presentazione n. 44 del 13/3/2018);
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Latina, lì 28/5/2025
Il giudice
Luca Venditto