Decreto cautelare 7 ottobre 2019
Ordinanza collegiale 14 novembre 2019
Sentenza 2 luglio 2020
Decreto presidenziale 23 gennaio 2021
Ordinanza cautelare 19 marzo 2021
Parere definitivo 14 febbraio 2022
Rigetto
Sentenza 28 novembre 2022
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- 1. Concorsi: sì alla prova preselettiva in caso di numero elevato di domandeAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 30 novembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 19/03/2021, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/03/2021
N. 01382/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00515/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 515 del 2021, proposto da
AR NA, LO MP e TR TI, rappresentate e difese dall'avvocato Valerio Femia, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Carlo Mirabello, n. 19;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Marche, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sono domiciliati ex lege ;
nei confronti
Maria Pia Salemme, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 07624/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, di Ufficio Scolastico Regionale Lazio, di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2021 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Femia Valerio in collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.
Considerato che:
a) rientra nel potere discrezionale dell’amministrazione stabilire prove preselettive, nonché soglie di sbarramento ai fini dell’ammissione al concorso;
b) a un primo sommario esame proprio della fase cautelare la scelta compiuta non appare inficiata da profili di manifesta illogicità
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),
Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 515/2021).
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Maggio | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO