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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/10/2025, n. 3850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3850 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del
Giudice, dott. ZO DA FO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. 9673/2022
R.G. cui è stato riunito quello iscritto al n. 10581/2022, proposto da rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parte_1
Pasquadibisceglie, giusta procura in atti;
-parte attrice in riassunzione nel giudizio iscritto al
n.9673/2022 R.G. e convenuta nel giudizio iscritto al n.10581/2022
R.G.- contro nella qualità di titolare dell'impresa Controparte_1 individuale “Casa 24 24 di , rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti Massimiliano Zahami e Giuseppe Iazeolla, giusta procura in atti;
-parte attrice in riassunzione nel giudizio iscritto al
n.10581/2022 R.G. e convenuta nel giudizio iscritto al n.9673/2022
R.G.- avente ad oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. relativo all'appello, promosso da avverso la sentenza Controparte_1
n. 13/2011, emessa dal Giudice di Pace di Bari in data del
07.12.2010, nel giudizio iscritto al n. 1855/2010 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta che si abbiano qui per trascritte, depositate in relazione all'udienza del
16.05.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni,
1 sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 26.11.2009, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n.2112/2009, emesso in data 18.09.2009, con il quale il
Giudice di Pace di Bari le aveva ingiunto il pagamento, in favore di nella qualità di titolare dell'impresa Controparte_1 individuale “La Casa 24 24 di NI DE AS, della somma di
€ 3.750,00, oltre agli interessi come per legge ed alle spese della fase monitoria.
I.
3-L'opponente, dopo aver eccepito l'insussistenza del diritto della a ricevere il compenso per l'incarico di CP_1 mediazione affidatole dalla sig.ra , nella qualità di Persona_1 proprietaria dell'immobile sito in Mola di Bari alla via Crispi n.36, in quanto la proposta di acquisto, presentata dalla non Parte_1 era mai stata accettata dalla venditrice, aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta alla restituzione, in proprio favore della somma di € 5.000,00, versata in favore del mediatore a titolo di acconto sulla caparra confirmatoria, con vittoria, in ogni caso, delle spese e degli onorari del giudizio.
I.
4-Al termine del giudizio di opposizione, il Giudice di Pace di Bari con la sentenza n. 13/2011, pronunciata in data del
07.12.2010, ha accolto sia l'opposizione sia la domanda riconvenzionale, presentata dalla revocando, per Parte_1
l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto e condannando la
[...]
alla restituzione, in favore della della somma CP_1 Parte_1 di € 5.000,00 ed al pagamento delle spese processuali.
I.
5-Al termine del giudizio di appello, promosso dalla
[...]
[..
[...] , il Tribunale di Bari con la sentenza n. 959/2017, Pt_2 pronunciata in data 08.02.2017, in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato sia l'opposizione sia la domanda riconvenzionale, presentata dalla , Parte_1 condannando quest'ultima al pagamento, in favore della , CP_1 delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
I.
6-Avverso la suddetta pronuncia, la ha depositato Parte_1 ricorso per Cassazione, sulla base dei seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'eccezione sollevata dalla sig.ra ai sensi degli artt. 2 e Parte_1
6 della legge n.39/1989;
2) Violazione o falsa applicazione della legge n.39 del
03.02.1989 in relazione agli artt. 2 e 6 (art. 360 n. 3
c.p.c.);
3) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (efficacia probatoria della scrittura privata) (art. 360 n.5 c.p.c.);
4) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (mancata accettazione della proposta d'acquisto e mancata comunicazione della stessa) (art. 360 n.5 c.p.c.);
5) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (caparra confirmatoria) (art. 360 n.5 c.p.c.).
I.
7-In esito al giudizio di legittimità, la Suprema Corte con ordinanza, emessa in data 15.12.2021 ha accolto il primo motivo del ricorso principale, dichiarato assorbiti i restanti motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassato la sentenza in relazione al motivo del ricorso principale accolto, rinviando la causa al Tribunale di Bari in diversa composizione anche per le spese.
I.
8-Nella suddetta ordinanza la Corte di cassazione ha, in particolare, osservato che il Tribunale nonostante la Parte_1 avesse eccepito nella comparsa di costituzione in appello la questione della mancata iscrizione della nell'albo dei CP_1
3 mediatori, ha omesso ogni valutazione in proposito, sebbene si trattasse, peraltro, di eccezione rilevabile d'ufficio.
I.
9-Con atto di citazione, notificato il 29.07.2022, nel procedimento iscritto al n.9673/2022 R.G., la ha Parte_1 introdotto il giudizio di rinvio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) preliminarmente, accertare la mancata iscrizione della sig.ra e/o della ditta “Casa 24 24 Controparte_1 di DE FR NI” nel ruolo professionale previsto dalla legge n. 39 del 2.2.1989 e, in ogni caso, la totale carenza di prova in ordine a tale iscrizione;
2) conseguentemente, dichiarare la nullità del contratto di mediazione;
3) nel merito, accertare e dichiarare che, comunque, la sig.ra e/o la ditta “Casa 24 24 di Controparte_1
, per tutte le ragioni Controparte_1 dettagliatamente specificate ai nn. 2, 3, 4 e 5 del ricorso per Cassazione, riportate pedissequamente nel presente atto, non hanno diritto al riconoscimento di alcuna provvigione, anche in virtù del fatto che, in ossequio ai principi stabiliti dall'art. 1326, comma IV, c.c. e dall'art. 1352 c.c., nonché in virtù di quanto puntualmente disciplinato nella proposta di acquisto, il contratto di compravendita non si è mai perfezionato e, in ogni caso, l'eventuale accettazione non è mai stata portata a conoscenza della sig.ra tutto ciò Parte_1 in violazione delle condizioni espressamente stabilite nella proposta di acquisto e delle norme di legge innanzi richiamate;
4) conseguentemente, confermare integralmente la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Bari in data 7.12.2010, disponendo, in favore della sig.ra la Parte_1 restituzione della somma di €.5.000,00, versata a titolo di caparra confirmatoria, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c. e del D. Lgs. n. 231/2002 e danno da
4 svalutazione monetaria;
5) condannare la sig.ra già titolare Controparte_1 della ditta “Casa 24 24 di DE FR NI”, alla restituzione, in favore della sig.ra Parte_1 della somma di €.19.222,56, a qualsiasi titolo percepita in esecuzione della sentenza resa dal Tribunale di Bari in data 8.2.2017, cassata con rinvio da parte della Corte di cassazione, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c.
e del D.Lgs. n. 231/2002 e rivalutazione monetaria e danno da svalutazione monetaria;
6) condannare la sig.ra già titolare Controparte_1 della ditta “Casa 24 24 di al Controparte_1 pagamento delle spese di giudizio inerenti alla opposizione a decreto ingiuntivo, al successivo giudizio di appello celebratosi dinanzi al Tribunale di Bari, alla difesa nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione e nel presente giudizio di rinvio, oltre accessori di legge.”
I.10-Con atto di citazione, notificato il 09.09.2022, nel procedimento iscritto al n. 10581/2022 R.G., Controparte_1 ha anch'ella introdotto il giudizio di rinvio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A. previo esame degli atti e dei documenti processuali in relazione al solo motivo accolto dalla ordinanza della S.
C. n. 14971/2022 depositata in data 11.05.2022, accertare
e dichiarare la regolarità della iscrizione della sig.ra
con la ditta Casa 24 24 di Controparte_1 [...]
nel Ruolo degli agenti di affari in Controparte_1 mediazione tenuto dalla Camera di Commercio di Bari al n.
1305 in conformità con quanto previsto dalla L. 39/1989 agli artt. 2 e 6;
B. per l'effetto rigettare l'eccezione di nullità del contratto di mediazione intercorso tra la sig.ra
[...]
e la sig.ra Controparte_1 Parte_1
C. confermare l'integrale contenuto della sentenza del
Tribunale di Bari n. 959 depositata in data 20.02.2017;
5 D. condannare al pagamento delle spese Parte_1 legali del presente giudizio.”
I.11-Con provvedimento emesso, all'udienza presidenziale del
16.02.2023, il Tribunale ha disposto ai sensi dell'art. 335 c.p.c. la riunione tra i due procedimenti.
I.12-In assenza di attività istruttoria, all'udienza del
16.05.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante lo scambio ed il deposito telematico di note di trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Orbene a seguito della cassazione con rinvio disposta dalla Suprema Corte della sentenza emessa dal Tribunale di Bari n.
959/2017, deve essere, in questa sede, valutata l'eccezione di nullità del contratto di mediazione, intercorso tra le parti, formulata dalla nella comparsa di costituzione e Parte_1 risposta depositata nel giudizio di appello all'udienza del
23.06.2011.
II.
3-La aveva, in particolare, eccepito che, Parte_1
l'impresa “Casa 24 24” di non era iscritta Controparte_1 nell'albo dei mediatori, con la conseguenza che la stessa non aveva diritto ad ottenere il pagamento della provvigione.
II.
4-L'eccezione è fondata.
II.
5-Deve, innanzitutto, evidenziarsi, come già rilevato dalla
Corte di cassazione nell'ordinanza di rinvio, che tale eccezione, essendo rilevabile d'ufficio, non soggiace alle preclusioni previste dall'art. 345 c.p.c., con la conseguenza che è proponibile anche in appello.
II.
6-Vedasi ex multis Cass. 11675/2023 “L'eccezione con cui si contesti la sussistenza del diritto alla provvigione, deducendo la nullità del contratto di mediazione, è rilevabile d'ufficio ed è proponibile anche in appello, essendo sottratta alle preclusioni sancite dall'art. 345 c.p.c. e al principio di non contestazione” (si
6 richiamano, a supporto, Cass. 9 febbraio 2023 n. 4019, Cass. 11 maggio 2022 n. 14971, Cass. 9 aprile 2013 n. 8581, Cass. 1 ottobre 2002 n. 14076, Cass. 9 dicembre 1992 n. 12990, Cass. 12 dicembre 1990 n. 11814,
Cass. 21 gennaio 1984 n. 526)”.
II.
7-Ciò posto, a norma dell'art. 6, comma 1, della Legge
n.39/1989 “Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli”.
II.
8-In applicazione di tale disposizione la Suprema Corte
(Cass. 29506/2023) ha chiarito che “Il requisito relativo all'obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio, secondo il regime della l. n. 39 del
1989 applicabile ratione temporis, discendendo da una norma imperativa, costituisce, da una parte, requisito di validità del contratto di mediazione e, dall'altra, comporta che la prova dell'iscrizione medesima possa essere offerta al giudice anche mediante presunzioni, in particolare anche mediante l'indicazione del numero d'iscrizione del mediatore nei ruoli di cui sopra, fermo restando in capo al giudice di merito sia l'apprezzamento della idoneità della prova offerta a dimostrare l'iscrizione, sia la possibilità di valorizzare, nel caso di documentazione parziale, incerta o ambigua, la mancanza di specifici rilievi della controparte sul punto”.
II.
9-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, osservarsi che la non ha mai allegato né nel ricorso per ingiunzione né CP_1 nel corso di giudizio di primo grado che né ella stessa né la ditta cui era titolare era iscritta nell'albo dei mediatori.
II.10-Deve, inoltre, rilevarsi, come anche sotto questo profilo rilevato dalla Corte di cassazione nell'ordinanza di rinvio, che tale allegazione, non può ritenersi nemmeno effettuata nell'atto di citazione introduttivo del precedente giudizio di appello, per effetto della produzione, in allegato all'atto, della scrittura privata (doc. 3) redatta in data 01.04.2010 nella quale si legge che
“ è iscritta al Ruolo agenti di affari in Controparte_1 mediazione n. 1305 presso la C.C.I.A.A. di Bari” atteso che “Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica
7 allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi” (da ultimo Cass. 8900/2025; in senso conforme Cass. 22055/2017).
II.11-Ciò posto, deve evidenziarsi che la circostanza, eccepita dalla nella comparsa di costituzione e risposta Parte_1 depositata all'udienza del 23.06.2011, secondo cui la CP_1 non era iscritta nell'albo dei mediatori deve, in applicazione del principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma 1,
c.p.c. deve ritenersi pacifica, non essendo stata specificamente contestata dalla nella prima difesa utile. CP_1
II.12-Si veda sul punto, Cass. 8647/2016 “Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere”.
II.13-Nonchè Cass. 5191/2008
“L'onere di contestazione tempestiva deriva da tutto il sistema processuale, come si evince dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, così come previsto dall'art. 111 cost.
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova),
8 l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”.
II.14-Nel caso di specie, deve, in particolare, osservarsi che all'udienza del 23.06.2011, nella quale la si era Parte_1
costituita, la si è limitata ad una generica CP_1
contestazione delle avverse difese senza né prendere posizione, sull'eccezione rilevata dalla controparte, né, come avrebbe potuto, chiedere la concessione di un termine a difesa.
II.15-La ha, invece, replicato all'eccezione, CP_1
incentrata sull'omessa iscrizione della stessa nell'albo dei mediatori, soltanto nella memoria di replica, depositata in data
24.10.2016 nel procedimento iscritto al n. 2482/2016, allorquando tale circostanza, non essendo stata tempestivamente contestata dalla nella prima difesa utile, dovendo ritenersi, ormai, CP_1
pacifica.
II.16-Deve, peraltro, evidenziarsi che, pur a voler ritenere tempestiva la contestazione, effettuata dalla soltanto CP_1
nella memoria di replica, nessuna rilevanza probatoria può essere attribuita alla predetta scrittura privata, essendo stata la stessa prodotta soltanto in grado di appello in violazione dell'art. 345, ultimo comma c.p.c., nonostante, per un verso, tale scrittura sia stata redatta in data 01.04.2010 e, per altro verso, la comparsa conclusionale era stata depositata nel giudizio di primo grado, svolto dinanzi al Giudice di Pace di Bari, in data 29.10.2010.
II.17-Si rileva, infine, che la non ha allegato CP_1
né, tantomeno, provato come richiesto dall'art. 345, ultimo comma,
c.p.c. di non aver potuto produrre tale documento nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
9 II.18-Nessuna valenza probatoria, a maggior ragione, può essere, inoltre, riconosciuta alla certificazione della camera di commercio di Bari ed al certificato anagrafico di iscrizione alla camera di commercio di Bari (docc. 6 e 7), prodotti dalla
[...]
soltanto e per la prima volta nel giudizio di rinvio. CP_1
II.19-Vedasi Cass.23799/2021 “Nel giudizio di rinvio, configurato dall'articolo 394 del Cpc quale giudizio a istruzione sostanzialmente chiusa, è preclusa l'acquisizione di nuove prove, e segnatamente la produzione di nuovi documenti, anche se consistenti in una perizia d'ufficio disposta in altro giudizio, salvo che la loro produzione non sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore”.
II.20-Non avendo, pertanto, la dimostrato che CP_1
allorquando aveva espletato l'incarico di mediazione era iscritta nell'apposito albo, condizione prevista per legge per la maturazione del diritto al pagamento della provvigione, deve essere confermata la sentenza, emessa dal Giudice di Pace di Bari, nella parte in cui aveva accolto l'opposizione promossa dalla nei confronti Parte_1
del decreto ingiuntivo de quo.
III.
1-Deve essere, invece, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettata la domanda riconvenzionale, avente ad oggetto la restituzione della somma di € 5.000,00, versata a titolo di caparra confirmatoria.
III.
2-Nel caso di specie emerge dagli atti di causa che:
1) aveva sottoscritto in data 07.07.2009 Parte_1
una proposta d'acquisto, avente ad oggetto l'immobile, sito in Bari alla via Crispi n.36 di proprietà di Per_1
10 ; Per_1
2) Contestualmente alla sottoscrizione della proposta la aveva versato in contanti alla la Parte_1 CP_1
somma di € 5.000,00, con l'intesa che, in caso di accettazione della proposta da parte della venditrice, sarebbe stata consegnata a quest'ultima a titolo di caparra confirmatoria;
3) la suddetta proposta era stata accettata dalla venditrice come si evince dalla sottoscrizione, Persona_1
apposta sulla proposta medesima;
4) con missiva del 09.07.2009, la aveva Parte_1
dichiarato di rinunciare all'acquisto dell'immobile per motivi personali;
III.
3-Ciò posto, la ha eccepito che non avendo la Parte_1
mai accettato la proposta di acquisto, la sarebbe Per_1 CP_1
tenuta a restituire la somma di € 5.000,00, versata a titolo di caparra.
III.
4-L'eccezione è infondata.
III.
5-Deve, innanzitutto, osservarsi che la circostanza che la proposta di acquisto, sottoscritta dalla sia stata Parte_1
accettata dalla , oltre ad essere provata, in via documentale, Per_1
dalla firma per accettazione, apposta dalla sulla proposta, Per_1
trova ulteriore riscontro nella raccomandata, consegnata a mani dalla in data 09.07.2009 alla ed alla Parte_1 CP_1 Pt_3
nella quale si legge “: “Io sottoscritta […] in Parte_1
riferimento alla proposta d'acquisto da me sottoscritta in data
07.09.2009 per l'immobile […] di proprietà di ed Persona_1
accettata dalla Sig.ra in data 07.07.2009 […] Persona_1
dichiaro di rinunciare all'acquisto sopra descritto per motivi personali.” (doc. 2 fasc. monitorio).
11 III.
6-Tanto precisato deve evidenziarsi che la mancata iscrizione del mediatore nel relativo albo previsto dalla legge, pur elidendo il diritto di quest'ultimo ad ottenere il pagamento della provvigione, non può incidere sulla validità e l'efficacia della proposta di acquisto, sottoscritta dalla in qualità di Parte_1
promissaria acquirente e firmata per accettazione dalla nella Per_1
qualità di venditrice, trattandosi di un autonomo e distinto rapporto contrattuale, perfezionatosi ex art. 1326, comma 1, c.c. nel momento in cui la ha accettato la proposta, formulata dalla Per_1
, fatto di cui la stessa ha avuto pacificamente Parte_1
conoscenza.
III.
7-Rimarcato che la somma di € 5.000,00 di cui la Parte_1
chiede la restituzione, in esecuzione dell'accordo contrattuale ed a seguito dell'accettazione della proposta, è stata consegnata dal mediatore alla , a titolo di caparra confirmatoria, è evidente Per_1
che, in ordine a tale pretesa, la è priva di CP_1
legittimazione passiva, dovendo la domanda di restituzione essere proposta esclusivamente nei confronti della Per_1
III.8-È irrilevante, inoltre, che la somma di € 5.000,00 sia stata consegnata alla affinché, una volta accettata CP_1
la proposta, venisse data alla promittente venditrice, non incidendo la consegna del denaro nelle mani di un terzo sulla natura giuridica della datio rei.
III.
9-Vedasi Cass. n. 35068/2022: “Pertanto, se è vero che
l'ipotesi prevista come ordinaria dalla norma è quella della dazione della caparra a mani del destinatario al momento della conclusione del contratto, ciò non esclude la possibilità di effettuarne la traditio secondo modalità e tempi diversi, purché compatibili con il conseguimento degli scopi previsti dall'art. 1385 c.c., onde consentire il particolare e migliore regolamento degli interessi
12 voluto delle parti stesse: sicché la traditio può essere concretamente effettuata anche con dazioni ripartite o differite oppure con dazione a mani d'un terzo, mandatario di entrambe le parti, con incarico di procedere alla traditio previo accertamento del verificarsi di determinate condizioni. E ciò senza che tali modalità pattizie dell'acquisizione della somma al patrimonio del destinatario minimamente influiscano, una volta effettuato il versamento da parte del soggetto ad esso tenuto ed uscita quindi la somma dal patrimonio dello stesso, sulla natura giuridica e, quindi, sull'efficacia di essa. Le funzioni di anticipazione della prestazione dovuta e di rafforzamento del vincolo obbligatorio, pur accomunate nel medesimo istituto, sono distinte, onde la seconda - che si realizza, in caso d'inadempimento, secondo la previsione dell'art. 1385, comma 2, c.c. - non viene meno, una volta che la somma dovuta sia stata concretamente messa a disposizione del destinatario da parte del soggetto tenuto alla prestazione, uscendo dal patrimonio di quest'ultimo, per il sol fatto che la prima non si realizzi contestualmente, ove, come nella specie, la materiale immissione nella disponibilità della somma stessa da parte del destinatario sia pattiziamente e legittimamente, per quanto sopra evidenziato - regolata con tempi e/o modalità diverse rispetto alla conclusione del contratto cui la pattuizione accede.”
III.10-In parziale accoglimento del gravame, riproposto dalla nei confronti della sentenza di primo grado, deve CP_1
essere, pertanto, rigettata la domanda riconvenzionale, proposta nei suoi confronti dalla . Parte_1
IV.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, considerato che, in parziale accoglimento dell'appello promosso dalla è stato confermato l'accoglimento CP_1
dell'opposizione al decreto ingiuntivo, presentata dalla
13 , disposto dal primo giudice e, in riforma della sentenza Parte_1
gravata, rigettata la domanda riconvenzionale, presentata dalla
, sussistendo soccombenza reciproca le spese processuali Parte_1
di tutti i gradi di giudizio, ivi comprese quelle del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio, devono essere integralmente compensate ex art. 92, comma 2, c.p.c.
V.
1-Alla luce, infine, della cassazione della sentenza con cui il Tribunale aveva deciso il primo giudizio di appello e dell'esito del secondo appello, la deve essere condannata alla CP_1
restituzione, in favore della , di tutte le somme, versate Parte_1
in esecuzione della sentenza n. 959/2017, pubblicata dal Tribunale di Bari in data 20.02.2017.
V.
2-Sotto questo profilo, si osserva che tale pretesa deve ritenersi ammissibile ex art. 389 c.p.c. a tenore del quale “Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata”.
V.
3-Vedasi Cass. 21969/2018 “In caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di appello cassata non costituisce domanda nuova, in quanto la ripetizione - che non è inquadrabile nell'istituto della
"condictio indebiti" - è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo del pagamento rendendolo indebito sin dall'origine, determina il sorgere dell'obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente” (in senso conforme Cass. 7978/2013).
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione
14 monocratica e in funzione di giudice dell'appello, decidendo sull'appello promosso da nei confronti di Controparte_1
avverso la sentenza n. 13/2011, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Bari, in data del 03.01.2011, nel giudizio rubricato al n. 1855/2010 R.G., reintrodotto, a seguito della cassazione, disposta dalla Suprema Corte con ordinanza emessa in data 15.12.2021, della sentenza n. 959/2017 pubblicata dal Tribunale di Bari in data 20.02.2017, da con atto di Parte_1 citazione notificato 29.07.2022, nel procedimento iscritto al n.9673/2022 R.G., e da con atto di citazione Controparte_1 notificato il 09.09.2022, nel procedimento iscritto al n.
10581/2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
A. ACCOGLIE l'appello presentato da per Controparte_1 quanto di ragione e per l'effetto:
a) in parziale riforma della sentenza di primo grado, RIGETTA la domanda riconvenzionale, presentata da Parte_1
, nei confronti di
[...] Controparte_1
b) CONFERMA, per la restante parte, la sentenza di primo grado;
B. COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio, ivi comprese quelle relative al giudizio di legittimità ed a quelle del giudizio di rinvio;
C. CO DEL a restituire a Controparte_1 Parte_1
, quanto dalla stessa ricevuto in esecuzione della
[...] sentenza n.959/2017, pubblicata dal Tribunale di Bari in data
20.02.2017, nel procedimento iscritto al n.2482/2011 R.G.
Così deciso in Bari, addì 27.10.2025.
Il Giudice
ZO DA FO
15
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del
Giudice, dott. ZO DA FO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. 9673/2022
R.G. cui è stato riunito quello iscritto al n. 10581/2022, proposto da rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parte_1
Pasquadibisceglie, giusta procura in atti;
-parte attrice in riassunzione nel giudizio iscritto al
n.9673/2022 R.G. e convenuta nel giudizio iscritto al n.10581/2022
R.G.- contro nella qualità di titolare dell'impresa Controparte_1 individuale “Casa 24 24 di , rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti Massimiliano Zahami e Giuseppe Iazeolla, giusta procura in atti;
-parte attrice in riassunzione nel giudizio iscritto al
n.10581/2022 R.G. e convenuta nel giudizio iscritto al n.9673/2022
R.G.- avente ad oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. relativo all'appello, promosso da avverso la sentenza Controparte_1
n. 13/2011, emessa dal Giudice di Pace di Bari in data del
07.12.2010, nel giudizio iscritto al n. 1855/2010 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta che si abbiano qui per trascritte, depositate in relazione all'udienza del
16.05.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni,
1 sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 26.11.2009, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n.2112/2009, emesso in data 18.09.2009, con il quale il
Giudice di Pace di Bari le aveva ingiunto il pagamento, in favore di nella qualità di titolare dell'impresa Controparte_1 individuale “La Casa 24 24 di NI DE AS, della somma di
€ 3.750,00, oltre agli interessi come per legge ed alle spese della fase monitoria.
I.
3-L'opponente, dopo aver eccepito l'insussistenza del diritto della a ricevere il compenso per l'incarico di CP_1 mediazione affidatole dalla sig.ra , nella qualità di Persona_1 proprietaria dell'immobile sito in Mola di Bari alla via Crispi n.36, in quanto la proposta di acquisto, presentata dalla non Parte_1 era mai stata accettata dalla venditrice, aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta alla restituzione, in proprio favore della somma di € 5.000,00, versata in favore del mediatore a titolo di acconto sulla caparra confirmatoria, con vittoria, in ogni caso, delle spese e degli onorari del giudizio.
I.
4-Al termine del giudizio di opposizione, il Giudice di Pace di Bari con la sentenza n. 13/2011, pronunciata in data del
07.12.2010, ha accolto sia l'opposizione sia la domanda riconvenzionale, presentata dalla revocando, per Parte_1
l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto e condannando la
[...]
alla restituzione, in favore della della somma CP_1 Parte_1 di € 5.000,00 ed al pagamento delle spese processuali.
I.
5-Al termine del giudizio di appello, promosso dalla
[...]
[..
[...] , il Tribunale di Bari con la sentenza n. 959/2017, Pt_2 pronunciata in data 08.02.2017, in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato sia l'opposizione sia la domanda riconvenzionale, presentata dalla , Parte_1 condannando quest'ultima al pagamento, in favore della , CP_1 delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
I.
6-Avverso la suddetta pronuncia, la ha depositato Parte_1 ricorso per Cassazione, sulla base dei seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'eccezione sollevata dalla sig.ra ai sensi degli artt. 2 e Parte_1
6 della legge n.39/1989;
2) Violazione o falsa applicazione della legge n.39 del
03.02.1989 in relazione agli artt. 2 e 6 (art. 360 n. 3
c.p.c.);
3) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (efficacia probatoria della scrittura privata) (art. 360 n.5 c.p.c.);
4) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (mancata accettazione della proposta d'acquisto e mancata comunicazione della stessa) (art. 360 n.5 c.p.c.);
5) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (caparra confirmatoria) (art. 360 n.5 c.p.c.).
I.
7-In esito al giudizio di legittimità, la Suprema Corte con ordinanza, emessa in data 15.12.2021 ha accolto il primo motivo del ricorso principale, dichiarato assorbiti i restanti motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassato la sentenza in relazione al motivo del ricorso principale accolto, rinviando la causa al Tribunale di Bari in diversa composizione anche per le spese.
I.
8-Nella suddetta ordinanza la Corte di cassazione ha, in particolare, osservato che il Tribunale nonostante la Parte_1 avesse eccepito nella comparsa di costituzione in appello la questione della mancata iscrizione della nell'albo dei CP_1
3 mediatori, ha omesso ogni valutazione in proposito, sebbene si trattasse, peraltro, di eccezione rilevabile d'ufficio.
I.
9-Con atto di citazione, notificato il 29.07.2022, nel procedimento iscritto al n.9673/2022 R.G., la ha Parte_1 introdotto il giudizio di rinvio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) preliminarmente, accertare la mancata iscrizione della sig.ra e/o della ditta “Casa 24 24 Controparte_1 di DE FR NI” nel ruolo professionale previsto dalla legge n. 39 del 2.2.1989 e, in ogni caso, la totale carenza di prova in ordine a tale iscrizione;
2) conseguentemente, dichiarare la nullità del contratto di mediazione;
3) nel merito, accertare e dichiarare che, comunque, la sig.ra e/o la ditta “Casa 24 24 di Controparte_1
, per tutte le ragioni Controparte_1 dettagliatamente specificate ai nn. 2, 3, 4 e 5 del ricorso per Cassazione, riportate pedissequamente nel presente atto, non hanno diritto al riconoscimento di alcuna provvigione, anche in virtù del fatto che, in ossequio ai principi stabiliti dall'art. 1326, comma IV, c.c. e dall'art. 1352 c.c., nonché in virtù di quanto puntualmente disciplinato nella proposta di acquisto, il contratto di compravendita non si è mai perfezionato e, in ogni caso, l'eventuale accettazione non è mai stata portata a conoscenza della sig.ra tutto ciò Parte_1 in violazione delle condizioni espressamente stabilite nella proposta di acquisto e delle norme di legge innanzi richiamate;
4) conseguentemente, confermare integralmente la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Bari in data 7.12.2010, disponendo, in favore della sig.ra la Parte_1 restituzione della somma di €.5.000,00, versata a titolo di caparra confirmatoria, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c. e del D. Lgs. n. 231/2002 e danno da
4 svalutazione monetaria;
5) condannare la sig.ra già titolare Controparte_1 della ditta “Casa 24 24 di DE FR NI”, alla restituzione, in favore della sig.ra Parte_1 della somma di €.19.222,56, a qualsiasi titolo percepita in esecuzione della sentenza resa dal Tribunale di Bari in data 8.2.2017, cassata con rinvio da parte della Corte di cassazione, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c.
e del D.Lgs. n. 231/2002 e rivalutazione monetaria e danno da svalutazione monetaria;
6) condannare la sig.ra già titolare Controparte_1 della ditta “Casa 24 24 di al Controparte_1 pagamento delle spese di giudizio inerenti alla opposizione a decreto ingiuntivo, al successivo giudizio di appello celebratosi dinanzi al Tribunale di Bari, alla difesa nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione e nel presente giudizio di rinvio, oltre accessori di legge.”
I.10-Con atto di citazione, notificato il 09.09.2022, nel procedimento iscritto al n. 10581/2022 R.G., Controparte_1 ha anch'ella introdotto il giudizio di rinvio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A. previo esame degli atti e dei documenti processuali in relazione al solo motivo accolto dalla ordinanza della S.
C. n. 14971/2022 depositata in data 11.05.2022, accertare
e dichiarare la regolarità della iscrizione della sig.ra
con la ditta Casa 24 24 di Controparte_1 [...]
nel Ruolo degli agenti di affari in Controparte_1 mediazione tenuto dalla Camera di Commercio di Bari al n.
1305 in conformità con quanto previsto dalla L. 39/1989 agli artt. 2 e 6;
B. per l'effetto rigettare l'eccezione di nullità del contratto di mediazione intercorso tra la sig.ra
[...]
e la sig.ra Controparte_1 Parte_1
C. confermare l'integrale contenuto della sentenza del
Tribunale di Bari n. 959 depositata in data 20.02.2017;
5 D. condannare al pagamento delle spese Parte_1 legali del presente giudizio.”
I.11-Con provvedimento emesso, all'udienza presidenziale del
16.02.2023, il Tribunale ha disposto ai sensi dell'art. 335 c.p.c. la riunione tra i due procedimenti.
I.12-In assenza di attività istruttoria, all'udienza del
16.05.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante lo scambio ed il deposito telematico di note di trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Orbene a seguito della cassazione con rinvio disposta dalla Suprema Corte della sentenza emessa dal Tribunale di Bari n.
959/2017, deve essere, in questa sede, valutata l'eccezione di nullità del contratto di mediazione, intercorso tra le parti, formulata dalla nella comparsa di costituzione e Parte_1 risposta depositata nel giudizio di appello all'udienza del
23.06.2011.
II.
3-La aveva, in particolare, eccepito che, Parte_1
l'impresa “Casa 24 24” di non era iscritta Controparte_1 nell'albo dei mediatori, con la conseguenza che la stessa non aveva diritto ad ottenere il pagamento della provvigione.
II.
4-L'eccezione è fondata.
II.
5-Deve, innanzitutto, evidenziarsi, come già rilevato dalla
Corte di cassazione nell'ordinanza di rinvio, che tale eccezione, essendo rilevabile d'ufficio, non soggiace alle preclusioni previste dall'art. 345 c.p.c., con la conseguenza che è proponibile anche in appello.
II.
6-Vedasi ex multis Cass. 11675/2023 “L'eccezione con cui si contesti la sussistenza del diritto alla provvigione, deducendo la nullità del contratto di mediazione, è rilevabile d'ufficio ed è proponibile anche in appello, essendo sottratta alle preclusioni sancite dall'art. 345 c.p.c. e al principio di non contestazione” (si
6 richiamano, a supporto, Cass. 9 febbraio 2023 n. 4019, Cass. 11 maggio 2022 n. 14971, Cass. 9 aprile 2013 n. 8581, Cass. 1 ottobre 2002 n. 14076, Cass. 9 dicembre 1992 n. 12990, Cass. 12 dicembre 1990 n. 11814,
Cass. 21 gennaio 1984 n. 526)”.
II.
7-Ciò posto, a norma dell'art. 6, comma 1, della Legge
n.39/1989 “Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli”.
II.
8-In applicazione di tale disposizione la Suprema Corte
(Cass. 29506/2023) ha chiarito che “Il requisito relativo all'obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio, secondo il regime della l. n. 39 del
1989 applicabile ratione temporis, discendendo da una norma imperativa, costituisce, da una parte, requisito di validità del contratto di mediazione e, dall'altra, comporta che la prova dell'iscrizione medesima possa essere offerta al giudice anche mediante presunzioni, in particolare anche mediante l'indicazione del numero d'iscrizione del mediatore nei ruoli di cui sopra, fermo restando in capo al giudice di merito sia l'apprezzamento della idoneità della prova offerta a dimostrare l'iscrizione, sia la possibilità di valorizzare, nel caso di documentazione parziale, incerta o ambigua, la mancanza di specifici rilievi della controparte sul punto”.
II.
9-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, osservarsi che la non ha mai allegato né nel ricorso per ingiunzione né CP_1 nel corso di giudizio di primo grado che né ella stessa né la ditta cui era titolare era iscritta nell'albo dei mediatori.
II.10-Deve, inoltre, rilevarsi, come anche sotto questo profilo rilevato dalla Corte di cassazione nell'ordinanza di rinvio, che tale allegazione, non può ritenersi nemmeno effettuata nell'atto di citazione introduttivo del precedente giudizio di appello, per effetto della produzione, in allegato all'atto, della scrittura privata (doc. 3) redatta in data 01.04.2010 nella quale si legge che
“ è iscritta al Ruolo agenti di affari in Controparte_1 mediazione n. 1305 presso la C.C.I.A.A. di Bari” atteso che “Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica
7 allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi” (da ultimo Cass. 8900/2025; in senso conforme Cass. 22055/2017).
II.11-Ciò posto, deve evidenziarsi che la circostanza, eccepita dalla nella comparsa di costituzione e risposta Parte_1 depositata all'udienza del 23.06.2011, secondo cui la CP_1 non era iscritta nell'albo dei mediatori deve, in applicazione del principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma 1,
c.p.c. deve ritenersi pacifica, non essendo stata specificamente contestata dalla nella prima difesa utile. CP_1
II.12-Si veda sul punto, Cass. 8647/2016 “Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere”.
II.13-Nonchè Cass. 5191/2008
“L'onere di contestazione tempestiva deriva da tutto il sistema processuale, come si evince dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, così come previsto dall'art. 111 cost.
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova),
8 l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”.
II.14-Nel caso di specie, deve, in particolare, osservarsi che all'udienza del 23.06.2011, nella quale la si era Parte_1
costituita, la si è limitata ad una generica CP_1
contestazione delle avverse difese senza né prendere posizione, sull'eccezione rilevata dalla controparte, né, come avrebbe potuto, chiedere la concessione di un termine a difesa.
II.15-La ha, invece, replicato all'eccezione, CP_1
incentrata sull'omessa iscrizione della stessa nell'albo dei mediatori, soltanto nella memoria di replica, depositata in data
24.10.2016 nel procedimento iscritto al n. 2482/2016, allorquando tale circostanza, non essendo stata tempestivamente contestata dalla nella prima difesa utile, dovendo ritenersi, ormai, CP_1
pacifica.
II.16-Deve, peraltro, evidenziarsi che, pur a voler ritenere tempestiva la contestazione, effettuata dalla soltanto CP_1
nella memoria di replica, nessuna rilevanza probatoria può essere attribuita alla predetta scrittura privata, essendo stata la stessa prodotta soltanto in grado di appello in violazione dell'art. 345, ultimo comma c.p.c., nonostante, per un verso, tale scrittura sia stata redatta in data 01.04.2010 e, per altro verso, la comparsa conclusionale era stata depositata nel giudizio di primo grado, svolto dinanzi al Giudice di Pace di Bari, in data 29.10.2010.
II.17-Si rileva, infine, che la non ha allegato CP_1
né, tantomeno, provato come richiesto dall'art. 345, ultimo comma,
c.p.c. di non aver potuto produrre tale documento nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
9 II.18-Nessuna valenza probatoria, a maggior ragione, può essere, inoltre, riconosciuta alla certificazione della camera di commercio di Bari ed al certificato anagrafico di iscrizione alla camera di commercio di Bari (docc. 6 e 7), prodotti dalla
[...]
soltanto e per la prima volta nel giudizio di rinvio. CP_1
II.19-Vedasi Cass.23799/2021 “Nel giudizio di rinvio, configurato dall'articolo 394 del Cpc quale giudizio a istruzione sostanzialmente chiusa, è preclusa l'acquisizione di nuove prove, e segnatamente la produzione di nuovi documenti, anche se consistenti in una perizia d'ufficio disposta in altro giudizio, salvo che la loro produzione non sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore”.
II.20-Non avendo, pertanto, la dimostrato che CP_1
allorquando aveva espletato l'incarico di mediazione era iscritta nell'apposito albo, condizione prevista per legge per la maturazione del diritto al pagamento della provvigione, deve essere confermata la sentenza, emessa dal Giudice di Pace di Bari, nella parte in cui aveva accolto l'opposizione promossa dalla nei confronti Parte_1
del decreto ingiuntivo de quo.
III.
1-Deve essere, invece, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettata la domanda riconvenzionale, avente ad oggetto la restituzione della somma di € 5.000,00, versata a titolo di caparra confirmatoria.
III.
2-Nel caso di specie emerge dagli atti di causa che:
1) aveva sottoscritto in data 07.07.2009 Parte_1
una proposta d'acquisto, avente ad oggetto l'immobile, sito in Bari alla via Crispi n.36 di proprietà di Per_1
10 ; Per_1
2) Contestualmente alla sottoscrizione della proposta la aveva versato in contanti alla la Parte_1 CP_1
somma di € 5.000,00, con l'intesa che, in caso di accettazione della proposta da parte della venditrice, sarebbe stata consegnata a quest'ultima a titolo di caparra confirmatoria;
3) la suddetta proposta era stata accettata dalla venditrice come si evince dalla sottoscrizione, Persona_1
apposta sulla proposta medesima;
4) con missiva del 09.07.2009, la aveva Parte_1
dichiarato di rinunciare all'acquisto dell'immobile per motivi personali;
III.
3-Ciò posto, la ha eccepito che non avendo la Parte_1
mai accettato la proposta di acquisto, la sarebbe Per_1 CP_1
tenuta a restituire la somma di € 5.000,00, versata a titolo di caparra.
III.
4-L'eccezione è infondata.
III.
5-Deve, innanzitutto, osservarsi che la circostanza che la proposta di acquisto, sottoscritta dalla sia stata Parte_1
accettata dalla , oltre ad essere provata, in via documentale, Per_1
dalla firma per accettazione, apposta dalla sulla proposta, Per_1
trova ulteriore riscontro nella raccomandata, consegnata a mani dalla in data 09.07.2009 alla ed alla Parte_1 CP_1 Pt_3
nella quale si legge “: “Io sottoscritta […] in Parte_1
riferimento alla proposta d'acquisto da me sottoscritta in data
07.09.2009 per l'immobile […] di proprietà di ed Persona_1
accettata dalla Sig.ra in data 07.07.2009 […] Persona_1
dichiaro di rinunciare all'acquisto sopra descritto per motivi personali.” (doc. 2 fasc. monitorio).
11 III.
6-Tanto precisato deve evidenziarsi che la mancata iscrizione del mediatore nel relativo albo previsto dalla legge, pur elidendo il diritto di quest'ultimo ad ottenere il pagamento della provvigione, non può incidere sulla validità e l'efficacia della proposta di acquisto, sottoscritta dalla in qualità di Parte_1
promissaria acquirente e firmata per accettazione dalla nella Per_1
qualità di venditrice, trattandosi di un autonomo e distinto rapporto contrattuale, perfezionatosi ex art. 1326, comma 1, c.c. nel momento in cui la ha accettato la proposta, formulata dalla Per_1
, fatto di cui la stessa ha avuto pacificamente Parte_1
conoscenza.
III.
7-Rimarcato che la somma di € 5.000,00 di cui la Parte_1
chiede la restituzione, in esecuzione dell'accordo contrattuale ed a seguito dell'accettazione della proposta, è stata consegnata dal mediatore alla , a titolo di caparra confirmatoria, è evidente Per_1
che, in ordine a tale pretesa, la è priva di CP_1
legittimazione passiva, dovendo la domanda di restituzione essere proposta esclusivamente nei confronti della Per_1
III.8-È irrilevante, inoltre, che la somma di € 5.000,00 sia stata consegnata alla affinché, una volta accettata CP_1
la proposta, venisse data alla promittente venditrice, non incidendo la consegna del denaro nelle mani di un terzo sulla natura giuridica della datio rei.
III.
9-Vedasi Cass. n. 35068/2022: “Pertanto, se è vero che
l'ipotesi prevista come ordinaria dalla norma è quella della dazione della caparra a mani del destinatario al momento della conclusione del contratto, ciò non esclude la possibilità di effettuarne la traditio secondo modalità e tempi diversi, purché compatibili con il conseguimento degli scopi previsti dall'art. 1385 c.c., onde consentire il particolare e migliore regolamento degli interessi
12 voluto delle parti stesse: sicché la traditio può essere concretamente effettuata anche con dazioni ripartite o differite oppure con dazione a mani d'un terzo, mandatario di entrambe le parti, con incarico di procedere alla traditio previo accertamento del verificarsi di determinate condizioni. E ciò senza che tali modalità pattizie dell'acquisizione della somma al patrimonio del destinatario minimamente influiscano, una volta effettuato il versamento da parte del soggetto ad esso tenuto ed uscita quindi la somma dal patrimonio dello stesso, sulla natura giuridica e, quindi, sull'efficacia di essa. Le funzioni di anticipazione della prestazione dovuta e di rafforzamento del vincolo obbligatorio, pur accomunate nel medesimo istituto, sono distinte, onde la seconda - che si realizza, in caso d'inadempimento, secondo la previsione dell'art. 1385, comma 2, c.c. - non viene meno, una volta che la somma dovuta sia stata concretamente messa a disposizione del destinatario da parte del soggetto tenuto alla prestazione, uscendo dal patrimonio di quest'ultimo, per il sol fatto che la prima non si realizzi contestualmente, ove, come nella specie, la materiale immissione nella disponibilità della somma stessa da parte del destinatario sia pattiziamente e legittimamente, per quanto sopra evidenziato - regolata con tempi e/o modalità diverse rispetto alla conclusione del contratto cui la pattuizione accede.”
III.10-In parziale accoglimento del gravame, riproposto dalla nei confronti della sentenza di primo grado, deve CP_1
essere, pertanto, rigettata la domanda riconvenzionale, proposta nei suoi confronti dalla . Parte_1
IV.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, considerato che, in parziale accoglimento dell'appello promosso dalla è stato confermato l'accoglimento CP_1
dell'opposizione al decreto ingiuntivo, presentata dalla
13 , disposto dal primo giudice e, in riforma della sentenza Parte_1
gravata, rigettata la domanda riconvenzionale, presentata dalla
, sussistendo soccombenza reciproca le spese processuali Parte_1
di tutti i gradi di giudizio, ivi comprese quelle del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio, devono essere integralmente compensate ex art. 92, comma 2, c.p.c.
V.
1-Alla luce, infine, della cassazione della sentenza con cui il Tribunale aveva deciso il primo giudizio di appello e dell'esito del secondo appello, la deve essere condannata alla CP_1
restituzione, in favore della , di tutte le somme, versate Parte_1
in esecuzione della sentenza n. 959/2017, pubblicata dal Tribunale di Bari in data 20.02.2017.
V.
2-Sotto questo profilo, si osserva che tale pretesa deve ritenersi ammissibile ex art. 389 c.p.c. a tenore del quale “Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata”.
V.
3-Vedasi Cass. 21969/2018 “In caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di appello cassata non costituisce domanda nuova, in quanto la ripetizione - che non è inquadrabile nell'istituto della
"condictio indebiti" - è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo del pagamento rendendolo indebito sin dall'origine, determina il sorgere dell'obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente” (in senso conforme Cass. 7978/2013).
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione
14 monocratica e in funzione di giudice dell'appello, decidendo sull'appello promosso da nei confronti di Controparte_1
avverso la sentenza n. 13/2011, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Bari, in data del 03.01.2011, nel giudizio rubricato al n. 1855/2010 R.G., reintrodotto, a seguito della cassazione, disposta dalla Suprema Corte con ordinanza emessa in data 15.12.2021, della sentenza n. 959/2017 pubblicata dal Tribunale di Bari in data 20.02.2017, da con atto di Parte_1 citazione notificato 29.07.2022, nel procedimento iscritto al n.9673/2022 R.G., e da con atto di citazione Controparte_1 notificato il 09.09.2022, nel procedimento iscritto al n.
10581/2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
A. ACCOGLIE l'appello presentato da per Controparte_1 quanto di ragione e per l'effetto:
a) in parziale riforma della sentenza di primo grado, RIGETTA la domanda riconvenzionale, presentata da Parte_1
, nei confronti di
[...] Controparte_1
b) CONFERMA, per la restante parte, la sentenza di primo grado;
B. COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio, ivi comprese quelle relative al giudizio di legittimità ed a quelle del giudizio di rinvio;
C. CO DEL a restituire a Controparte_1 Parte_1
, quanto dalla stessa ricevuto in esecuzione della
[...] sentenza n.959/2017, pubblicata dal Tribunale di Bari in data
20.02.2017, nel procedimento iscritto al n.2482/2011 R.G.
Così deciso in Bari, addì 27.10.2025.
Il Giudice
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