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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/03/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 420 c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 19 del mese di marzo avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 12406/23 RGAC;
promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ), nq di amminsitratore di CodiceFiscale_1
sostegno di – nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
elettiv.te domiciliata in Giarre Via Trieste n. 2 presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Messina, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attrice
contro
Controparte_2
nata ad [...] il [...] (c.f. ), elettiv.te domiciliata in Capizzi Via CodiceFiscale_3
Progresso n. 6 presso lo studio dell'Avv. Giacomom Leonardo Purrazzo che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuta;
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE USO ABITATIVO.
Sono presenti i difensori delle parti i quali discutono la causa riportandosi agli atti di causa e memorie autorizzate. Il difensore della ricorrente fa presente che l'immobile non è stato ancora rilasciato.
pagina 1 di 5 Quindi
il Giudice
in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 5.7.2023 nq di amministratore di sostegno di Parte_1 [...]
premettendo che quest'ultimo aveva concesso in locazione per uso abitativo a CP_1 CP_2
l'immobile sito in Giarre Piazza Sac. Spina n. 5 per il canone mensile di € 200.00 (oltre oneri
[...]
condominiali) chiedeva che questo fosse dichiarato risolto atteso che il conduttore non aveva effettuato il pagamento dei canoni dal mese di maggio 2022.
Chiedeva pertanto che fosse convalidato l'intimato sfratto con conseguente declaratoria di risoluzione del contratto intercorso tra le parti, con la condanna del resistente al pagamento dei canoni scaduti e a scadere.
Si costituiva l'intimata opponendosi.
Ordinato l'immediato rilascio dell'immobile, disposto il mutamento di rito ed assunte le prove richieste, all'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte dell'assoluta carenza di prova contraria si deve presumere che effettivamente l'inadempimento dedotto sia esistente.
E' principio assolutamente pacifico in giurisprudenza quello in base al quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza pagina 2 di 5 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento,
la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. civ., Sez.un., 30/10/2001, n.13533; Cass. Civ. sez. III 23 maggio 2001 n. 7027;
Cass. Civ. sez. I 27 marzo 1998 n. 3232).
Nella specie il creditore ha dimostrato l'esistenza del titolo e l'esigibilità del credito, e dunque in assenza di prova contraria non resta che dichiarare risolto il contratto per inadempimento del locatore,
con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento dei canoni scaduti a far data dal mese di maggio 2022 alla data odierna (marzo 2025) per complessivi € 6800.00 oltre quelli a scadere fino alla data dell'effettivo rilascio, oltre € 714.00 per oneri condominali pattuiti in contratto per il medesimo periodo. Così in totale al marzo 2025 € 7514.00.
Va però osservato come risultino comprovati pagamenti per i mesi di aprile 2022 e di gennaio/febbraio/marzo/aprile 2023 per complessivi € 1855.00.
Operata la compensazione tra i predetti crediti, ne residua quindi una complessiva somma di €
5659.00.
In relazione alle quietanze prodotte da parte convenuta, l'espletata ctu grafologica ha accertato la pagina 3 di 5 autenticità della sottoscrizione apposta da su tutte e 36 le quietanze versate in atti. Le Controparte_1
risultanze della ctu sono condivise da questo giudice perché prive di vizi logici e/o metodologici, ed anche contenenti risposte esaurienti alle osservazioni delle parti.
Quanto al dedotto versamento di un canone maggiore rispetto a quello contrattualmente pattuito,
deve essere rilevato che tutte le quietanze risultano essere state rilasciate a (terzo Persona_1
rispetto al contratto). Tale circostanza rende fondata l'eccezione di incapacità a testimoniare sollevata dalla difesa della attrice in relazione al medesimo escusso quale teste in giudizio. Persona_1
Ed invero questi è portatore di un interesse attuale e concreto all'esito del giudizio, oltre che idoneo a fondare un suo intervento nello stesso, atteso che – per come dallo stesso dichiarato – non solo provvedeva lui a consegnare le somme a ma le stesse erano frutto del suo lavoro. Controparte_1
Evidente quindi come lo stesso possa vantare titolo per la restituzione delle dette somme ove versate in eccesso rispetto alle previsioni contrattuali avendo adenpiuto in luogo del debitore all'obbligazione di pagamento (art. 1180 c.c.).
Ciò posto – però – vi è la prova del pagamento della maggiore somma di € 4650.00 (al netto delle mensilità già portate in compensazione), ovvero € 150.00 *31 mesi.
Operata la compensazione con il credito della parte attrice (€ 5659.00), ne residua una somma di €
1009.00.
Le spese del giudizio tenuto conto della reciproca soccombenza vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in persona del giudice istruttore dott. Giorgio Marino,
uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Parte_1
nq contro disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede: Controparte_2
1) dichiara risolto il contratto di locazione del 6.6.2019 per inadempimento del conduttore e per pagina 4 di 5 l'effetto ordina l'immediato rilascio dell'immobile;
2) condanna la resistente al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 1009.00 oltre interessi legali dalla data delle singole scadenze al soddisfo a titolo di canoni di locazione e di oneri condominiali dal mese di maggio 2022 al mese di marzo 2025, oltre quelli a scadere fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla data delle singole scadenze, già operata la
compensazione con i canoni versati per i mesi di agosto 2022 e gennaio/febbraio/marzo/aprile
2023 e con la maggiore somma versata come da ricevute in atti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 5 di 5
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 420 c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 19 del mese di marzo avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 12406/23 RGAC;
promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ), nq di amminsitratore di CodiceFiscale_1
sostegno di – nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
elettiv.te domiciliata in Giarre Via Trieste n. 2 presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Messina, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attrice
contro
Controparte_2
nata ad [...] il [...] (c.f. ), elettiv.te domiciliata in Capizzi Via CodiceFiscale_3
Progresso n. 6 presso lo studio dell'Avv. Giacomom Leonardo Purrazzo che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuta;
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE USO ABITATIVO.
Sono presenti i difensori delle parti i quali discutono la causa riportandosi agli atti di causa e memorie autorizzate. Il difensore della ricorrente fa presente che l'immobile non è stato ancora rilasciato.
pagina 1 di 5 Quindi
il Giudice
in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 5.7.2023 nq di amministratore di sostegno di Parte_1 [...]
premettendo che quest'ultimo aveva concesso in locazione per uso abitativo a CP_1 CP_2
l'immobile sito in Giarre Piazza Sac. Spina n. 5 per il canone mensile di € 200.00 (oltre oneri
[...]
condominiali) chiedeva che questo fosse dichiarato risolto atteso che il conduttore non aveva effettuato il pagamento dei canoni dal mese di maggio 2022.
Chiedeva pertanto che fosse convalidato l'intimato sfratto con conseguente declaratoria di risoluzione del contratto intercorso tra le parti, con la condanna del resistente al pagamento dei canoni scaduti e a scadere.
Si costituiva l'intimata opponendosi.
Ordinato l'immediato rilascio dell'immobile, disposto il mutamento di rito ed assunte le prove richieste, all'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte dell'assoluta carenza di prova contraria si deve presumere che effettivamente l'inadempimento dedotto sia esistente.
E' principio assolutamente pacifico in giurisprudenza quello in base al quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza pagina 2 di 5 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento,
la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. civ., Sez.un., 30/10/2001, n.13533; Cass. Civ. sez. III 23 maggio 2001 n. 7027;
Cass. Civ. sez. I 27 marzo 1998 n. 3232).
Nella specie il creditore ha dimostrato l'esistenza del titolo e l'esigibilità del credito, e dunque in assenza di prova contraria non resta che dichiarare risolto il contratto per inadempimento del locatore,
con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento dei canoni scaduti a far data dal mese di maggio 2022 alla data odierna (marzo 2025) per complessivi € 6800.00 oltre quelli a scadere fino alla data dell'effettivo rilascio, oltre € 714.00 per oneri condominali pattuiti in contratto per il medesimo periodo. Così in totale al marzo 2025 € 7514.00.
Va però osservato come risultino comprovati pagamenti per i mesi di aprile 2022 e di gennaio/febbraio/marzo/aprile 2023 per complessivi € 1855.00.
Operata la compensazione tra i predetti crediti, ne residua quindi una complessiva somma di €
5659.00.
In relazione alle quietanze prodotte da parte convenuta, l'espletata ctu grafologica ha accertato la pagina 3 di 5 autenticità della sottoscrizione apposta da su tutte e 36 le quietanze versate in atti. Le Controparte_1
risultanze della ctu sono condivise da questo giudice perché prive di vizi logici e/o metodologici, ed anche contenenti risposte esaurienti alle osservazioni delle parti.
Quanto al dedotto versamento di un canone maggiore rispetto a quello contrattualmente pattuito,
deve essere rilevato che tutte le quietanze risultano essere state rilasciate a (terzo Persona_1
rispetto al contratto). Tale circostanza rende fondata l'eccezione di incapacità a testimoniare sollevata dalla difesa della attrice in relazione al medesimo escusso quale teste in giudizio. Persona_1
Ed invero questi è portatore di un interesse attuale e concreto all'esito del giudizio, oltre che idoneo a fondare un suo intervento nello stesso, atteso che – per come dallo stesso dichiarato – non solo provvedeva lui a consegnare le somme a ma le stesse erano frutto del suo lavoro. Controparte_1
Evidente quindi come lo stesso possa vantare titolo per la restituzione delle dette somme ove versate in eccesso rispetto alle previsioni contrattuali avendo adenpiuto in luogo del debitore all'obbligazione di pagamento (art. 1180 c.c.).
Ciò posto – però – vi è la prova del pagamento della maggiore somma di € 4650.00 (al netto delle mensilità già portate in compensazione), ovvero € 150.00 *31 mesi.
Operata la compensazione con il credito della parte attrice (€ 5659.00), ne residua una somma di €
1009.00.
Le spese del giudizio tenuto conto della reciproca soccombenza vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in persona del giudice istruttore dott. Giorgio Marino,
uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Parte_1
nq contro disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede: Controparte_2
1) dichiara risolto il contratto di locazione del 6.6.2019 per inadempimento del conduttore e per pagina 4 di 5 l'effetto ordina l'immediato rilascio dell'immobile;
2) condanna la resistente al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 1009.00 oltre interessi legali dalla data delle singole scadenze al soddisfo a titolo di canoni di locazione e di oneri condominiali dal mese di maggio 2022 al mese di marzo 2025, oltre quelli a scadere fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla data delle singole scadenze, già operata la
compensazione con i canoni versati per i mesi di agosto 2022 e gennaio/febbraio/marzo/aprile
2023 e con la maggiore somma versata come da ricevute in atti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
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