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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/03/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5712/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 5712/2023 promossa da:
con sede in Napoli al Largo Francesco Torraca, 71, P.iva , in Parte_1 P.IVA_1 persona dall'Amministratore Unico e legale rapp.te p.t. sig.ra Controparte_1
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Mario de C.F._1
Bellis (C.f. ) e Ugo Maria Chirico (C.f. ), CodiceFiscale_2 C.F._3 elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli alla Via dei Mille, 16
- Attrice in opposizione -
CONTRO
(p. I.V.A. ), in persona del Suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante in carica Dott. , con sede in Genova, Via Argine del Controparte_3
Polcevera 16 D, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Congiu (cod. fisc.
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via C.F._4
Innocenzo Frugoni 5 int. C, in forza di procura in atti,
- Convenuta opposta -
Conclusioni dei procuratori delle parti
Come da rispettivi atti difensivi.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
L'odierna attrice ha svolto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1318/2023 – R.G.
3692/2023 pronunciato dal Tribunale di Genova in data 26/04/2023, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 20.740,66 oltre interessi, accessori e spese legali.
Avvenuta la rituale costituzione in giudizio della società opposta, alla prima udienza di comparizione delle parti non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Si è provveduto a disporre la CTU contabile richiesta da parte opponente. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione.
Parte opponente, dato atto di avere stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica per il proprio stabilimento di produzione di ceramiche igienico/sanitarie, ha dedotto quale unico motivo di opposizione di avere diritto all'esenzione dal pagamento delle accise, in quanto i consumi di energia elettrica erano destinati direttamente negli usi di processo di fabbricazione di articoli sanitari in ceramica. L'importo per tale motivo non dovuto sarebbe stato pari alla somma di € 8.404,39.
Parte opposta ha al contrario sostenuto che al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura la società opponente aveva fornito una visura camerale dalla quale si evinceva che l'attività esercitata era il commercio all'ingrosso di materiale di costruzione, articoli sanitari e termoidraulici, e veniva indicato un codice ateco che non era indicato dalla normativa vigente tra quelli che conferivano il diritto alla riduzione delle accise. Solo successivamente alla notifica dell'opposto decreto ingiuntivo la società opponente inviava la certificazione di cambio dell'attività esercitata, con la conseguente modifica del codice ateco. A seguito di ciò parte opposta provvedeva al ricalcolo delle accise erroneamente applicate. Queste ultime, secondo la prospettazione di parte opposta, erano infatti comunque dovute, sebbene in misura ridotta
(sarebbe stato infatti da stornare l'importo di € 2.959,62, con conseguente rideterminazione del credito capitale nell'importo di € 17.781,04).
Vista la contestazione operata da parte opponente rispetto ai nuovi conteggi svolti dall'opposta e tenuto conto della richiesta svolta dalla prima in ordine al licenziamento di CTU contabile, si
è deciso di procedere in tal senso.
Le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU in tal modo nominato, alle quali ci si riporta integralmente, in quanto congruamente motivate, confermano l'assoggettamento dell'energia elettrica oggetto della fornitura di specie all'accisa nella misura ordinaria, come stabilita dall'Allegato I del D.Lgs. 504/1995, coincidente con gli importi addebitati nelle fatture poste a base dell'opposto decreto ingiuntivo, così come rideterminate da parte opposta. Il CTU ha infatti correttamente illustrato che la disciplina applicabile al caso di specie (Circolare dell' n. 17D del 28 maggio 2007) prevede espressamente che l'esclusione Controparte_4 dalla tassazione è subordinata all'autorizzazione preventiva dell' Controparte_4 territorialmente competente, che ne definisce, previa verifica dei requisiti, le modalità ed i criteri di applicazione. La non applicazione dell'accisa decorre dalla data di presentazione della documentazione prescritta ovvero dalla data stabilita dall'Agenzia delle Dogane competente.
L'iter sopra descritto è obbligatorio per il riconoscimento dell'esclusione. La società opponente avrebbe quindi dovuto presentare apposita richiesta all'opposta, che avrebbe a sua volta dovuto inoltrarla all' territorialmente competente per l'autorizzazione. Dalla Controparte_4 documentazione agli atti non risulta però che parte opponente abbia presentato alcuna istanza per il riconoscimento dell'esclusione dall'applicazione dell'accisa.
Alla parziale fondatezza dell'opposizione segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite del procedimento monitorio e del presente procedimento, liquidate sulla base dei criteri indicati nel D.M. 55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa, compensate nella misura di un quarto:
a) fase di studio della controversia, valore minimo, € 460,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore minimo, € 389,00;
c) fase istruttoria, valore minimo, € 840,00;
d) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte opponente, nella misura già liquidata in corso di causa, tenuto conto del fatto parte opposta aveva correttamente ricalcolato l'importo dovuto una volta ricevuta la certificazione di cambio dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1318/2023 – R.G. 3692/2023 pronunciato dal Tribunale di Genova in data 26/04/2023;
- accerta e dichiara che è debitrice di dell'importo Pt_1 Controparte_2
capitale di € 17.781,04;
- per l'effetto condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Pt_1
pagare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 la somma di € 17.781,04, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalla data delle singole fatture al saldo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese Controparte_2 del procedimento monitorio, compensate nella misura di 1/4, quindi rideterminate in €
425,25 per competenze ed € 223,50 per spese anticipate, nonché le spese del procedimento di opposizione, sempre compensate nella misura di 1/4, quindi liquidate in € 1.905,00 per competenze, in entrambi i casi oltre accessori di legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di in persona del legale Pt_1 rappresentante pro tempore, nella misura già liquidata in corso di causa.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 15 Marzo 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 5712/2023 promossa da:
con sede in Napoli al Largo Francesco Torraca, 71, P.iva , in Parte_1 P.IVA_1 persona dall'Amministratore Unico e legale rapp.te p.t. sig.ra Controparte_1
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Mario de C.F._1
Bellis (C.f. ) e Ugo Maria Chirico (C.f. ), CodiceFiscale_2 C.F._3 elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli alla Via dei Mille, 16
- Attrice in opposizione -
CONTRO
(p. I.V.A. ), in persona del Suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante in carica Dott. , con sede in Genova, Via Argine del Controparte_3
Polcevera 16 D, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Congiu (cod. fisc.
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via C.F._4
Innocenzo Frugoni 5 int. C, in forza di procura in atti,
- Convenuta opposta -
Conclusioni dei procuratori delle parti
Come da rispettivi atti difensivi.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
L'odierna attrice ha svolto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1318/2023 – R.G.
3692/2023 pronunciato dal Tribunale di Genova in data 26/04/2023, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 20.740,66 oltre interessi, accessori e spese legali.
Avvenuta la rituale costituzione in giudizio della società opposta, alla prima udienza di comparizione delle parti non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Si è provveduto a disporre la CTU contabile richiesta da parte opponente. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione.
Parte opponente, dato atto di avere stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica per il proprio stabilimento di produzione di ceramiche igienico/sanitarie, ha dedotto quale unico motivo di opposizione di avere diritto all'esenzione dal pagamento delle accise, in quanto i consumi di energia elettrica erano destinati direttamente negli usi di processo di fabbricazione di articoli sanitari in ceramica. L'importo per tale motivo non dovuto sarebbe stato pari alla somma di € 8.404,39.
Parte opposta ha al contrario sostenuto che al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura la società opponente aveva fornito una visura camerale dalla quale si evinceva che l'attività esercitata era il commercio all'ingrosso di materiale di costruzione, articoli sanitari e termoidraulici, e veniva indicato un codice ateco che non era indicato dalla normativa vigente tra quelli che conferivano il diritto alla riduzione delle accise. Solo successivamente alla notifica dell'opposto decreto ingiuntivo la società opponente inviava la certificazione di cambio dell'attività esercitata, con la conseguente modifica del codice ateco. A seguito di ciò parte opposta provvedeva al ricalcolo delle accise erroneamente applicate. Queste ultime, secondo la prospettazione di parte opposta, erano infatti comunque dovute, sebbene in misura ridotta
(sarebbe stato infatti da stornare l'importo di € 2.959,62, con conseguente rideterminazione del credito capitale nell'importo di € 17.781,04).
Vista la contestazione operata da parte opponente rispetto ai nuovi conteggi svolti dall'opposta e tenuto conto della richiesta svolta dalla prima in ordine al licenziamento di CTU contabile, si
è deciso di procedere in tal senso.
Le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU in tal modo nominato, alle quali ci si riporta integralmente, in quanto congruamente motivate, confermano l'assoggettamento dell'energia elettrica oggetto della fornitura di specie all'accisa nella misura ordinaria, come stabilita dall'Allegato I del D.Lgs. 504/1995, coincidente con gli importi addebitati nelle fatture poste a base dell'opposto decreto ingiuntivo, così come rideterminate da parte opposta. Il CTU ha infatti correttamente illustrato che la disciplina applicabile al caso di specie (Circolare dell' n. 17D del 28 maggio 2007) prevede espressamente che l'esclusione Controparte_4 dalla tassazione è subordinata all'autorizzazione preventiva dell' Controparte_4 territorialmente competente, che ne definisce, previa verifica dei requisiti, le modalità ed i criteri di applicazione. La non applicazione dell'accisa decorre dalla data di presentazione della documentazione prescritta ovvero dalla data stabilita dall'Agenzia delle Dogane competente.
L'iter sopra descritto è obbligatorio per il riconoscimento dell'esclusione. La società opponente avrebbe quindi dovuto presentare apposita richiesta all'opposta, che avrebbe a sua volta dovuto inoltrarla all' territorialmente competente per l'autorizzazione. Dalla Controparte_4 documentazione agli atti non risulta però che parte opponente abbia presentato alcuna istanza per il riconoscimento dell'esclusione dall'applicazione dell'accisa.
Alla parziale fondatezza dell'opposizione segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite del procedimento monitorio e del presente procedimento, liquidate sulla base dei criteri indicati nel D.M. 55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa, compensate nella misura di un quarto:
a) fase di studio della controversia, valore minimo, € 460,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore minimo, € 389,00;
c) fase istruttoria, valore minimo, € 840,00;
d) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte opponente, nella misura già liquidata in corso di causa, tenuto conto del fatto parte opposta aveva correttamente ricalcolato l'importo dovuto una volta ricevuta la certificazione di cambio dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1318/2023 – R.G. 3692/2023 pronunciato dal Tribunale di Genova in data 26/04/2023;
- accerta e dichiara che è debitrice di dell'importo Pt_1 Controparte_2
capitale di € 17.781,04;
- per l'effetto condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Pt_1
pagare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 la somma di € 17.781,04, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalla data delle singole fatture al saldo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese Controparte_2 del procedimento monitorio, compensate nella misura di 1/4, quindi rideterminate in €
425,25 per competenze ed € 223,50 per spese anticipate, nonché le spese del procedimento di opposizione, sempre compensate nella misura di 1/4, quindi liquidate in € 1.905,00 per competenze, in entrambi i casi oltre accessori di legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di in persona del legale Pt_1 rappresentante pro tempore, nella misura già liquidata in corso di causa.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 15 Marzo 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago