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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/10/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 452/2022
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 452/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
E Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTI
Oggi 17 ottobre 2025, innanzi al dott. AR PU, sono comparsi: l'avv. NOCENTINI SARA per parte ricorrente Parte_1
Nessuno per parte resistente Controparte_1
l'avv. ZACCHERELLI ROBERTA per parte resistente . Controparte_2
È presente altresì il dr. e tanto lo si attesta ai fini della sua pratica Persona_1 professionale.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
AR PU
pagina 1 di 7 N. R.G. 452/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AR PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 452/2022 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. NOCENTINI SARA
PARTE RICORRENTE contro in qualità di erede di (cf: ) Controparte_1 CP_1 C.F._2
Contumace
in proprio e in qualità di erede (cf: Controparte_2 CP_1
C.F._3
Rappresentata e difesa dall'Avv. ZACCHERELLI ROBERTA
PARTI RESISTENTI
Avente ad oggetto: retribuzione – lavoro domestico
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto solamente in parte per le seguenti considerazioni:
pagina 2 di 7 A) parte ricorrente, allegando di aver lavorato alle dipendenze della sig.ra CP_1
come collaboratrice familiare inquadrata al livello CS del CCNL Lavoro Domestico dal luglio 2020 al febbraio 2022, formalmente con un part time di 25 ore settimanali, rileva di aver svolto un numero maggiore di ore lavorative, senza adeguata retribuzione.
Rileva, altresì, di aver svolto attività come babysitter in favore della sig.ra per circa nove ore settimanali, senza formale assunzione e Controparte_2
percependo un compenso inferiore a quanto spettante.
Per tali ragioni, agiva in giudizio al fine di rassegnare le seguenti conclusioni:
«IN TESI: 1) condanni a corrispondere alla ricorrente la somma di € CP_1
9.960,27 – o la diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia – a titolo di differenze retributive per i titoli di cui in narrativa per il lavoro prestato nel periodo
1.7.2020 – 30.10.2021, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) accerti e dichiari la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale per 9 ore settimanali – o con il diverso orario che sarà accertato nel corso del giudizio - tra e dal 1.3.2021 al 30.10.2021 – o Parte_1 Controparte_2
per il diverso periodo che risulterà di giustizia – con inquadramento della ricorrente al livello BS – o al diverso livello, anche superiore, ritenuto di giustizia - del CCNL Lavoro
Domestico e, per l'effetto, condanni a corrispondere alla ricorrente la Controparte_2
somma di € 1.191,71 – o la diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia - a titolo di differenze retributive per i titoli di cui in narrativa, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
IN IPOTESI: condanni a CP_1
corrispondere alla ricorrente la somma di € 11.151,98– o la diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia – a titolo di differenze retributive per i titoli di cui in narrativa per il lavoro prestato nel periodo 1.7.2020 – 30.10.2021, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo»
Costituendosi la parti resistenti hanno contestato le domande della lavoratrice, perché infondate, avendo, inoltre, la stessa, sempre percepito somme in misura maggiore rispetto al dovuto.
pagina 3 di 7 Il giudizio veniva interrotto a seguito del decesso della sig.ra e riassunto CP_1
nei confronti degli eredi.
B) Nel merito della domanda, è stata svolta istruttoria orale sulle circostanze allegate dalla parte ricorrente per fondare il suo diritto retributivo.
Quasi tutti i testi ascoltati hanno riferito circostanza assolutamente non rilevanti, in quanto frutto di una frequentazione episodica del luogo di lavoro e di una assenza di riferimenti temporali precisi.
Certamente, da questo coacervo istruttorio è emerso il rapporto lavorativo tra la ricorrente e la sig.ra (senza specificazione sufficiente di orari), così come il fatto CP_1
che la ricorrente, non ogni giorno, ma a volte, si occupasse del figlio della sig.ra
(cfr., teste – ud. 23.10.2023: «Io conosco la ricorrente Controparte_2 Tes_1
perché andava a fare dei servizi da . Io non sono mai stato presente nel CP_1
mentre la ricorrente lavorava dentro la casa di . Io la vedevo salire le scale. CP_1
Questi servizi risalgono più o meno al periodo del Covid. Non so dire nello specifico e in concreto in che cosa consistessero i servizi che la ricorrente svolgeva per
[...]
. Io non so indicare l'orario di lavoro della ricorrente;
io vedevo soltanto la CP_1
ricorrente che dal garage saliva da con in collo il bambino di . Lagi CP_1 CP_2
non camminava»; teste – ud. 23.10.2023: «La ricorrente puliva la casa, CP_1 Tes_2
le preparava da mangiare, vestiva la signora , la portava in bagno, la lavava CP_1
anche. Non so dire se assumesse da sola le medicine prescritte. La ricorrente CP_1
lavorava mattina e pomeriggio, ma non so indicare di preciso gli orari. […]. Da quando
è nato il figlio di , è capitato che quest'ultima, all'occorrenza, chiedesse alla CP_2
ricorrente di andare a prendere il figlio all'asilo, ma non era una cosa fissa e prestabilita»; teste – ud. 23.10.2023: «So per riferito dalla stessa ricorrente e dal Tes_3
marito che ella lavorava per , facendole assistenza. Io non sono mai entrato CP_1 in casa di . Forse ho visto tanti anni fa quando aveva CP_1 CP_1 un'edicola. Per un periodo, prima che lasciasse il mio appartamento, posso dire che quando passavo con regolarità a ritirare la posta, vedevo nella casa che avevo dato in uso alla ricorrente un bambino che ella accudiva. Per riferito so che era il nipote della
pagina 4 di 7 Io passavo settimanalmente a ritirare la posta;
negli ultimi mesi del 2021, prima CP_1
che la ricorrente lasciasse l'appartamento, passavo anche più spesso, per prendere le misure per fare i lavori. Passavo sia di mattina che di pomeriggio e mi è capitato di vedere il bambino in casa sia di mattina che di pomeriggio»; teste – ud. Tes_4
23.10.2023: «Mi è capitato di essere presente alcune volte nelle quali la ricorrente stava lavorando in casa di . La ricorrente si occupava di assistere CP_1 [...]
in quanto ella aveva grossi problemi di deambulazione, di preparare il CP_1
mangiare, pulire la casa etc. Io so da e e forse anche dalla ricorrente, CP_2 CP_1
che la ricorrente lavorava per alcune ore la mattina ma non so indicarle con precisione.
Nel pomeriggio mi è capitato di trovare al lavoro la ricorrente come di non trovarla.
[…].Confermo che, quando aveva bisogno, è capitato che la ricorrente CP_2
provvedesse ad andare a prendere a scuola il figlio di , come è capitato anche a CP_2
me. Mi è capitato di andarlo a prendere e poi di portarlo da e attendere CP_1
l'arrivo di . Non so dire se nelle circostanze nelle quali capitava alla ricorrente di CP_2
andare a prendere il bambino a scuola, ella poi lo accudisse anche, ma penso di sì, giocoforza»).
C) Una maggior precisione è stata raggiunta dalla testimonianza della sorella della sig.ra la quale, almeno per il periodo in cui ha convissuto con la medesima, ha CP_1
riportato circostanze specifiche, con riferimento a tutte le allegazioni di parte ricorrente.
Dunque, sono emersi gli orari di lavoro e i giorni di presenza effettiva della sig.ra (cfr., teste – ud. 19.04.2024: «Mia sorella aveva bisogno della Pt_1 CP_1
completa assistenza, non poteva camminare da sola;
la ricorrente assisteva mia sorella anche per lavarsi, vestirsi etc. La ricorrente lavorava dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 17.30 alle ore 19.30, ma ho constatato che più volte sforava il suo orario e andava via alle ore 20. L'orario che ho riferito era osservato dalla ricorrente dal lunedì al sabato;
solo la domenica mattina veniva per dare colazione a mia sorella e lavarla e poi andava via;
si tratteneva, pertanto, per circa due ore»), così come l'impegno verso la sig.ra e il di lei figlio (cfr. teste cit.: «La ricorrente si occupava anche CP_2 CP_1
pagina 5 di 7 del bambino della signorina curava benissimo il bambino;
lo teneva in collo, lo CP_2
portava fuori e alcuni giorni lo andava a prendere all'asilo, penso alle ore 16.00, poi lo portava a casa propria, dove gli dava da mangiare e lo accudiva;
nel mentre la ricorrente si occupava del bambino, ero io ad accudire mia sorella preparandole il thè e somministrandole la terapia»).
In questi termini, dunque, può dirsi raggiunta la prova circa le allegazioni di parte ricorrente.
D) Ammessa ed espletata CTU contabile, il perito nominato ha accertato che, con riferimento al rapporto lavorativo come babysitter, la parte ricorrente abbia ricevuto una retribuzione capiente rispetto alle ore svolte.
Al contrario, circa il rapporto principale, sono emerse differenze a credito della sig.ra per un totale di euro 7.070,35. Pt_1
La perizia è stata redatta con criteri congrui e facilmente verificabili, sottoposta al contraddittorio delle parti e, come tale, può essere posta alla base della decisione.
E) La domanda, allora, può essere accolta nei limiti di cui alla motivazione, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con compensazione del 33%.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c., il Giudice, ogni altra eccezione respinta,
1) in parziale accoglimento delle domande condanna e Controparte_2 CP_1
, quali eredi della sig.ra al pagamento, in favore della ricorrente,
[...] CP_1 della somma di euro 7.070,35 con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
2) Condanna in solido i resistenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3,120,00 oltre spese generali, IVA e CAP, con compensazione del pagina 6 di 7 33% e con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto in atti. CTU liquidata a parte.
Firenze, il 17/10/2025
Il Giudice
AR PU
pagina 7 di 7
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 452/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
E Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTI
Oggi 17 ottobre 2025, innanzi al dott. AR PU, sono comparsi: l'avv. NOCENTINI SARA per parte ricorrente Parte_1
Nessuno per parte resistente Controparte_1
l'avv. ZACCHERELLI ROBERTA per parte resistente . Controparte_2
È presente altresì il dr. e tanto lo si attesta ai fini della sua pratica Persona_1 professionale.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
AR PU
pagina 1 di 7 N. R.G. 452/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AR PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 452/2022 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. NOCENTINI SARA
PARTE RICORRENTE contro in qualità di erede di (cf: ) Controparte_1 CP_1 C.F._2
Contumace
in proprio e in qualità di erede (cf: Controparte_2 CP_1
C.F._3
Rappresentata e difesa dall'Avv. ZACCHERELLI ROBERTA
PARTI RESISTENTI
Avente ad oggetto: retribuzione – lavoro domestico
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto solamente in parte per le seguenti considerazioni:
pagina 2 di 7 A) parte ricorrente, allegando di aver lavorato alle dipendenze della sig.ra CP_1
come collaboratrice familiare inquadrata al livello CS del CCNL Lavoro Domestico dal luglio 2020 al febbraio 2022, formalmente con un part time di 25 ore settimanali, rileva di aver svolto un numero maggiore di ore lavorative, senza adeguata retribuzione.
Rileva, altresì, di aver svolto attività come babysitter in favore della sig.ra per circa nove ore settimanali, senza formale assunzione e Controparte_2
percependo un compenso inferiore a quanto spettante.
Per tali ragioni, agiva in giudizio al fine di rassegnare le seguenti conclusioni:
«IN TESI: 1) condanni a corrispondere alla ricorrente la somma di € CP_1
9.960,27 – o la diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia – a titolo di differenze retributive per i titoli di cui in narrativa per il lavoro prestato nel periodo
1.7.2020 – 30.10.2021, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) accerti e dichiari la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale per 9 ore settimanali – o con il diverso orario che sarà accertato nel corso del giudizio - tra e dal 1.3.2021 al 30.10.2021 – o Parte_1 Controparte_2
per il diverso periodo che risulterà di giustizia – con inquadramento della ricorrente al livello BS – o al diverso livello, anche superiore, ritenuto di giustizia - del CCNL Lavoro
Domestico e, per l'effetto, condanni a corrispondere alla ricorrente la Controparte_2
somma di € 1.191,71 – o la diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia - a titolo di differenze retributive per i titoli di cui in narrativa, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
IN IPOTESI: condanni a CP_1
corrispondere alla ricorrente la somma di € 11.151,98– o la diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia – a titolo di differenze retributive per i titoli di cui in narrativa per il lavoro prestato nel periodo 1.7.2020 – 30.10.2021, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo»
Costituendosi la parti resistenti hanno contestato le domande della lavoratrice, perché infondate, avendo, inoltre, la stessa, sempre percepito somme in misura maggiore rispetto al dovuto.
pagina 3 di 7 Il giudizio veniva interrotto a seguito del decesso della sig.ra e riassunto CP_1
nei confronti degli eredi.
B) Nel merito della domanda, è stata svolta istruttoria orale sulle circostanze allegate dalla parte ricorrente per fondare il suo diritto retributivo.
Quasi tutti i testi ascoltati hanno riferito circostanza assolutamente non rilevanti, in quanto frutto di una frequentazione episodica del luogo di lavoro e di una assenza di riferimenti temporali precisi.
Certamente, da questo coacervo istruttorio è emerso il rapporto lavorativo tra la ricorrente e la sig.ra (senza specificazione sufficiente di orari), così come il fatto CP_1
che la ricorrente, non ogni giorno, ma a volte, si occupasse del figlio della sig.ra
(cfr., teste – ud. 23.10.2023: «Io conosco la ricorrente Controparte_2 Tes_1
perché andava a fare dei servizi da . Io non sono mai stato presente nel CP_1
mentre la ricorrente lavorava dentro la casa di . Io la vedevo salire le scale. CP_1
Questi servizi risalgono più o meno al periodo del Covid. Non so dire nello specifico e in concreto in che cosa consistessero i servizi che la ricorrente svolgeva per
[...]
. Io non so indicare l'orario di lavoro della ricorrente;
io vedevo soltanto la CP_1
ricorrente che dal garage saliva da con in collo il bambino di . Lagi CP_1 CP_2
non camminava»; teste – ud. 23.10.2023: «La ricorrente puliva la casa, CP_1 Tes_2
le preparava da mangiare, vestiva la signora , la portava in bagno, la lavava CP_1
anche. Non so dire se assumesse da sola le medicine prescritte. La ricorrente CP_1
lavorava mattina e pomeriggio, ma non so indicare di preciso gli orari. […]. Da quando
è nato il figlio di , è capitato che quest'ultima, all'occorrenza, chiedesse alla CP_2
ricorrente di andare a prendere il figlio all'asilo, ma non era una cosa fissa e prestabilita»; teste – ud. 23.10.2023: «So per riferito dalla stessa ricorrente e dal Tes_3
marito che ella lavorava per , facendole assistenza. Io non sono mai entrato CP_1 in casa di . Forse ho visto tanti anni fa quando aveva CP_1 CP_1 un'edicola. Per un periodo, prima che lasciasse il mio appartamento, posso dire che quando passavo con regolarità a ritirare la posta, vedevo nella casa che avevo dato in uso alla ricorrente un bambino che ella accudiva. Per riferito so che era il nipote della
pagina 4 di 7 Io passavo settimanalmente a ritirare la posta;
negli ultimi mesi del 2021, prima CP_1
che la ricorrente lasciasse l'appartamento, passavo anche più spesso, per prendere le misure per fare i lavori. Passavo sia di mattina che di pomeriggio e mi è capitato di vedere il bambino in casa sia di mattina che di pomeriggio»; teste – ud. Tes_4
23.10.2023: «Mi è capitato di essere presente alcune volte nelle quali la ricorrente stava lavorando in casa di . La ricorrente si occupava di assistere CP_1 [...]
in quanto ella aveva grossi problemi di deambulazione, di preparare il CP_1
mangiare, pulire la casa etc. Io so da e e forse anche dalla ricorrente, CP_2 CP_1
che la ricorrente lavorava per alcune ore la mattina ma non so indicarle con precisione.
Nel pomeriggio mi è capitato di trovare al lavoro la ricorrente come di non trovarla.
[…].Confermo che, quando aveva bisogno, è capitato che la ricorrente CP_2
provvedesse ad andare a prendere a scuola il figlio di , come è capitato anche a CP_2
me. Mi è capitato di andarlo a prendere e poi di portarlo da e attendere CP_1
l'arrivo di . Non so dire se nelle circostanze nelle quali capitava alla ricorrente di CP_2
andare a prendere il bambino a scuola, ella poi lo accudisse anche, ma penso di sì, giocoforza»).
C) Una maggior precisione è stata raggiunta dalla testimonianza della sorella della sig.ra la quale, almeno per il periodo in cui ha convissuto con la medesima, ha CP_1
riportato circostanze specifiche, con riferimento a tutte le allegazioni di parte ricorrente.
Dunque, sono emersi gli orari di lavoro e i giorni di presenza effettiva della sig.ra (cfr., teste – ud. 19.04.2024: «Mia sorella aveva bisogno della Pt_1 CP_1
completa assistenza, non poteva camminare da sola;
la ricorrente assisteva mia sorella anche per lavarsi, vestirsi etc. La ricorrente lavorava dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 17.30 alle ore 19.30, ma ho constatato che più volte sforava il suo orario e andava via alle ore 20. L'orario che ho riferito era osservato dalla ricorrente dal lunedì al sabato;
solo la domenica mattina veniva per dare colazione a mia sorella e lavarla e poi andava via;
si tratteneva, pertanto, per circa due ore»), così come l'impegno verso la sig.ra e il di lei figlio (cfr. teste cit.: «La ricorrente si occupava anche CP_2 CP_1
pagina 5 di 7 del bambino della signorina curava benissimo il bambino;
lo teneva in collo, lo CP_2
portava fuori e alcuni giorni lo andava a prendere all'asilo, penso alle ore 16.00, poi lo portava a casa propria, dove gli dava da mangiare e lo accudiva;
nel mentre la ricorrente si occupava del bambino, ero io ad accudire mia sorella preparandole il thè e somministrandole la terapia»).
In questi termini, dunque, può dirsi raggiunta la prova circa le allegazioni di parte ricorrente.
D) Ammessa ed espletata CTU contabile, il perito nominato ha accertato che, con riferimento al rapporto lavorativo come babysitter, la parte ricorrente abbia ricevuto una retribuzione capiente rispetto alle ore svolte.
Al contrario, circa il rapporto principale, sono emerse differenze a credito della sig.ra per un totale di euro 7.070,35. Pt_1
La perizia è stata redatta con criteri congrui e facilmente verificabili, sottoposta al contraddittorio delle parti e, come tale, può essere posta alla base della decisione.
E) La domanda, allora, può essere accolta nei limiti di cui alla motivazione, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con compensazione del 33%.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c., il Giudice, ogni altra eccezione respinta,
1) in parziale accoglimento delle domande condanna e Controparte_2 CP_1
, quali eredi della sig.ra al pagamento, in favore della ricorrente,
[...] CP_1 della somma di euro 7.070,35 con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
2) Condanna in solido i resistenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3,120,00 oltre spese generali, IVA e CAP, con compensazione del pagina 6 di 7 33% e con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto in atti. CTU liquidata a parte.
Firenze, il 17/10/2025
Il Giudice
AR PU
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