Articolo 16 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1086
Articolo 15Articolo 17
Versione
12 febbraio 1970
Art. 16.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1962-63 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate
per la competenza propria dell'esercizio
finanziario 1962-63 (articolo 12)................ L. 27.813.832.469 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 14)................ L. 7.529.535.651 Residui passivi al 30 giugno 1963... L. 35.343.368.120
Entrata in vigore il 12 febbraio 1970