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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14228/2024
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. r.g. 14228/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Mantica Parte_1
ricorrente CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Davide Mega CP_2
convenuti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha convenuto dinanzi Parte_1
a questo Tribunale la nonché Controparte_1 CP_2
Amministratore Unico e socio maggioritario della società, esponendo di essere stato assunto in data 10/09/2022 con contratto a tempo determinato con scadenza al 31/10/2022, qualifica impiegato, mansioni
Digital Social Media, Assistente alle consulenze F&B, Back-office, inquadrato al livello 5° CCNL del Commercio Confcommercio (Terziario)
1 sede di lavoro in Milano, Via Luca Signorelli n. 9, 40 ore settimanali, retribuzione mensile lorda di € 1.524,84. Dopo un'ulteriore proroga del contratto a tempo determinato dal 14/01/2023 (doc. 06 trasformazione rapporto di lavoro) il contratto è stato trasformato a tempo indeterminato. Dal 01/03/2023 ha percepito un aumento retributivo mensile di € 425,87, pur mantenendo lo stesso livello CCNL Commercio
Confcommercio.
Ha argomentato che in data 18/03/2024 ha ricevuto brevi manu una lettera di contestazione disciplinare sottoscritta dall'Amministratore unico contenente cinque addebiti, successivamente contestati con controdeduzioni del 22/03/2024. Nello tesso giorno in cui gli è stata consegnata la lettera disciplinare si è verificato sul luogo di lavoro un evento di particolare gravità tra il ricorrente e il sig. a cui è poi CP_2 conseguita una seconda lettera si contestazione disciplinare trasmessa via pec il 21/03/2024 e consegnatagli il giorno 25/03/2024.
Ha riferito che il giorno seguente, ossia il 19/03/2024, è stato visitato dal proprio medico di famiglia che ha formulato la diagnosi di “attacchi di panico da stress lavorativo” con inizio malattia dal 19/03/2024 fino al
24/03/2024 compreso (doc. 13 certificato di malattia).
Il giorno 27/03/2024 gli è poi è pervenuta la lettera di licenziamento per giusta causa, nella quale erano richiamate le contestazioni già oggetto delle precedenti lettere di contestazione disciplinare del 18/03/2024 e del 21/03/2024.
Ha lamentato l'infondatezza e genericità degli addebiti e quindi l'insussistenza della giusta causa di licenziamento. Ha proposto domanda per il risarcimento dei danni non patrimoniali all'integrità psico-fisica, morali ed esistenziali nonché per il rimborso delle spese mediche derivanti dall'episodio del 18/03/2024 nonché dei soprusi
2 psicologici subiti dal sig. durante il rapporto di lavoro e anche in CP_2 conclusione dello stesso.
Ha chiesto anche condannarsi la al pagamento Controparte_1 dell'indennità di mancato preavviso, delle differenze retributive per straordinari (€ 860,17), diarie (€ 1.075,67) e rimborsi chilometrici (€
394,77).
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento comminato al sig. con comunicazione del 27/03/2024 per i motivi di Parte_1 cui in narrativa, dichiarando altresì la risoluzione del rapporto di lavoro in pari data;
per l'effetto, condannare la società a pagare CP_1 in favore del sig. l'indennità risarcitoria ex art. 9 Parte_1
D.Lgs 23/2015, da determinarsi in corso di causa fino alla misura massima di sei mensilità e comunque nella misura non inferiore a tre mensilità come di legge, tenendo conto di tutti i criteri per la sua determinazione di cui in narrativa nonché della retribuzione mensile di riferimento per il TFR come determinata in narrativa o in quella diversa misura che risulterà in corso di causa;
2) Sempre per l'effetto, condannare la società a pagare in CP_1 favore del sig. l'indennità di mancato preavviso nella Parte_1 misura di € 1.838,97 o in quella diversa misura che risulterà in corso di causa;
3) Condannare la e in via solidale con essa il sig. Controparte_3
, al pagamento in favore del sig. del CP_2 Parte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali consistenti nel danno all'integrità psico-fisica, nel danno morale e nel danno esistenziale, di cui in narrativa, le cui somme saranno da determinarsi in corso di causa e in via equitativa;
3 4) Condannare la in via solidale con essa il sig. Controparte_4
alla rifusione della spesa di € 308,00 per la Relazione CP_2 clinica doc. 39 e di € 308,00 per sedute di psicoterapia doc. 40;
5) Condannare la società a pagare in favore del sig. CP_1 [...]
le somme lorde di € 860,17 per ore straordinarie, di € Parte_1
1.075,67 per diarie giornaliere trasferte, di € 394,77 per rimborso chilometrico utilizzo veicolo privato, come in narrativa, o in quella diversa misura che risulterà in corso di causa;
6) Con l'aggiunta su tutte le somme di cui sopra degli interessi e della rivalutazione monetaria dal giorno del licenziamento fino all'effettivo saldo;
7) con condanna alla rifusione delle spese di patrocinio del presente procedimento, oltre spese CTU e CTP eventuali, con maggiorazione fino al 30%, essendo il presente atto redatto in modo conforme all'art. 4, co.
1-bis DM 10/03/2014 n. 55, come modificato dal DM 147/2022, oltre il
15% per rimborso spese generali forfettarie, CPA e IVA”.
2. Si sono regolarmente costituiti in giudizio la nonché il Controparte_1 suo amministratore unico, il sig. contestando in fatto e CP_2 in diritto il ricorso e chiedendone pertanto il rigetto. Hanno sostenuto la fondatezza delle contestazioni disciplinari mosse al ricorrente e la legittimità del licenziamento irrogato per giusta causa, avendo la società tenuto conto della gravità e della reiterazione delle condotte di insubordinazione dell'ex dipendente, idonee a recidere il rapporto fiduciario, nonché ritenuto le giustificazioni fornite dallo stesso non veritiere, infondate e pretestuose.
Hanno quindi eccepito la non veridicità di quanto narrato in ricorso in merito alle vicende che hanno avuto luogo il giorno 18.03.2024 e hanno
4 invece confermato gli addebiti mossi con lettera del 21.03.2024. Hanno sostenuto l'infondatezza delle pretese patrimoniali avanzate.
3. Fallito il tentativo di conciliazione, espletata istruttoria testimoniale, la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza non definitiva, come da dispositivo in atti del quale si è data lettura, ed è stato disposto con separata ordinanza per l'ulteriore seguito.
4. Il licenziamento irrogato dalla società il giorno Controparte_1
27/03/2024 per giusta causa è illegittimo per insussistenza delle condotte addebitate e comunque per la totale assenza di rilievo disciplinare delle stesse, così come emerse all'esito dell'istruttoria espletata.
5. In merito agli addebiti contenuti nella missiva datoriale del 15 marzo
2024 la società convenuta, in primo luogo, ha censurato la condotta del sig. per aver asseritamente commesso, in relazione all'apertura Pt_1 del ristorante “CARNAM” a Campi di SE (FI), “irrimediabili errori con l'ordinazione dell'olio e dei quadri per il ristorante determinati proprio dall'assunzione di decisioni che non poteva prendere autonomamente poiché necessitava la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione”.
Tali contestazioni non individuano con precisione le modalità essenziali della condotta censurata né in riferimento agli “irrimediabili errori” né in riferimento alle “decisioni” che non avrebbero potuto essere prese autonomamente dal ricorrente.
Le vicende relative all'incolpazione sono state comunque oggetto di approfondimento istruttorio.
5 La teste ex dipendente della società convenuta ha potuto Testimone_1 riferire su siffatti episodi che: “So che in merito all'apertura occorreva disegnare delle etichette per l'olio, quindi so che insieme a CP_2
ha ideato queste etichette, e so che il fornitore esterno che si Pt_1 occupava di fornire l'olio era lo stesso che poi si occupava di fornire le etichette, di farle stampare. Ho visto le etichette all'apertura del ristorante in quanto ero presente, avevano il logo di NA e il nome olio evo. So che per arrivare a queste etichette c'è voluto parecchio tempo, è un procedimento che è durato alcuni giorni e ha richiesto tanti confronti interni. So che c'è stato un misunderstanding con il fornitore delle etichette, ma non ne so bene i termini perché non me ne stavo occupando direttamente io.
ADR: Sui quadri so, perché ero presente in NA quando sono stati portati prima dell'apertura, che allo spacchettamento ci siamo accorti che uno o forse due di essi presentavano dei difetti, non so se determinati dal trasporto o dall'imballaggio. I quadri arrivati erano in tutto 6 o 7; altre tele sono state fatte dall'artista direttamente in loco. In quella sede il sig. ha detto che bisognava assolutamente CP_2 sistemare questi quadri perché non potevano rimanere nel ristorante in quel modo. L'apertura era imminente quindi mi sembra che si fosse deciso di lasciare momentaneamente quelli per poi farli ritirare direttamente dall'artista. L'apertura è avvenuta con quei quadri appesi, poi sono stati aggiustati dall'artista. Nel momento in cui abbiamo notato che i quadri erano difettosi c'era dell'agitazione in perché CP_2
l'apertura era imminente e la scelta dei quadri e del posizionamento aveva richiesto del tempo. Il sig. RA era presente. Il sig.
[...] dell'agitazione perché il progetto dei quadri aveva avuto CP_5 questo inconveniente (...) Io ho visto solo le etichette dell'olio utilizzate
6 all'inaugurazione, non so se ne fossero arrivate delle altre prima senza il logo NA. Le etichette sono state ordinate direttamente dal fornitore dell'olio, quindi non so se prima di quello definitivo fossero stati effettuati altri ordini. Era a interfacciarsi con il Parte_1 fornitore dell'olio per le etichette. Non essendomi occupata della questione non so quale fosse il contenuto delle direttive date da CP_2 per le etichette né quelle date da al fornitore dell'olio. A domanda Pt_1 dell'Avv. Mega risponde: So, perché ero presente, che le direttive date da sui quadri sono state “dovete sistemarli, perché non CP_2 possono rimanere così”, non ha dato indicazioni su come farlo in quel momento, e sicuramente nei giorni successivi so che e Parte_1
l'artista si sono sentiti per capire come sistemare la vicenda. Ma era avvenuto tutto davanti a tutti, non è stata una decisione presa da soli”.
Il teste assistente di ha riportato quanto Testimone_2 CP_2 segue: “Non mi sono occupato direttamente dell'ordine delle etichette dell'olio per il ristorante NA di Campi SE. Me ne hanno riferito sia che . ADR: Per quanto riguarda i quadri nel locale di CP_2 Pt_1
Campi SE, mi è stato riferito da che sono stati CP_2 commissionati ad un artista con il quale il sig. RA ha intrattenuto rapporti di sua iniziativa, senza coinvolgerlo nella decisione. mi Pt_1 ha riferito di aver rimediato ad una caduta di un quadro ed alla mancanza di disponibilità di un quadro ordinato rapportandosi direttamente con l'artista”.
E' risultato quindi che il ricorrente si è adoperato con tempestività per risolvere le problematiche sorte nella fase preliminare all'apertura del nuovo locale, nell'ambito delle direttive impartite dal proprio datore e non risultandone alcun danno, ma al contrario un beneficio, per la società datrice di lavoro.
7 6. In secondo luogo, la società ha contestato al ricorrente di aver comunicato nella giornata dell'1° marzo, alle ore 19:47, che non sarebbe stato disponibile nelle date dal 5 al 6 marzo 2024 per curare in loco l'apertura del ristorante NA situato a Campi SE in
Toscana, organizzata dalla società convenuta che, al contrario, gli avrebbe richiesto di recarsi presso siffatta località per il periodo dal 4 al
8 marzo 2024.
La teste ha in tal proposito riferito che assieme al Testimone_1 ricorrente e al collega si è recata in Toscana il 7 marzo Testimone_3
2024 in vista dell'apertura del ristorante NA programmata per il giorno seguente, al fine di svolgere la “mansione di sviluppo contenuti per i canali social e verificare, dato che ce ne eravamo occupati noi, che
i menù fossero pronti, dando una mano al personale del ristorante”. I dipendenti si sono quindi trattenuti sino alla fine della serata inaugurale.
Ha altresì riferito che il sig. e altri due collaboratori della Pt_1 [...]
e dovevano attendere ad CP_1 Controparte_6 CP_7 un altro evento programmato per il 4 marzo presso la Controparte_8
a Firenze occupandosi delle attrezzature per il catering e della creazione dei contenuti per i social network. Il ricorrente è quindi rientrato il 5 marzo a Milano. Ha inoltre precisato che l'organizzazione della trasferta sua e quella del sig. RA è stata realizzata secondo i piani precedentemente presi con il sig. CP_2
Il sig. sentito sulle medesime circostanze, ha riportato quanto Tes_2 risulta dai documenti prodotti in causa ossia che con e-mail del 1° marzo (doc. 45 ricorso) ha richiesto al ricorrente di recarsi in Toscana il lunedi 4 marzo per l'apertura del ristorante NA con i colleghi menzionati dalla sig.ra Come precisato dal teste “ciò è Testimone_1
8 stato fatto in forma scritta e ci sono stati diversi cambiamenti nell'indicazione delle modalità e delle tempistiche. Inizialmente si concordò con i dipendenti una disponibilità alla trasferta, in alcuni giorni di marzo del 2024, mi pare 4 o 5. Successivamente venne detto a
RA che la disponibilità era richiesta solo per il giorno dell'apertura, e poi venne detto a RA che nel periodo che comprendeva l'apertura avrebbe potuto lavorare da remoto. In seguito, gli venne richiesta nuovamente la presenza per l'inaugurazione”.
Il teste ha infine confermato di avere partecipato Controparte_6 all'evento alla del 4 marzo assieme al sig. e Controparte_8 Pt_1
Controparte_9
Alla luce di quanto è emerso dall'escussione testimoniale non vi sono elementi per ritenere provati i fatti posti alla base dell'addebito mosso contro il ricorrente in ordine alla richiesta di disponibilità di trasferta per i giorni dal 4 al 8 marzo presso Campi SE in Toscana. Al contrario,
è risultato che le direttive cambiarono anche a breve distanza temporale dagli eventi, pretendendo un pronto adeguamento del dipendente, ma che comunque il sig. ciò malgrado fu presente secondo le Pt_1 necessità aziendali.
7. Relativamente all'evento di apertura del ristorante CARNAM, la società convenuta ha inoltre accusato il ricorrente di aver compiuto una serie di “atti di insubordinazione”. Secondo quanto ricostruito dalla convenuta il sig. RA avrebbe contraddetto il sig. in merito alle Tes_2 indicazioni che sarebbero state impartite dall'Amministratore unico della società affinché il ricorrente e gli altri collaboratori della CP_1 rimanessero in Toscana fino alle ore 23 dell'8 marzo 2024. Inoltre, durante una call con gli altri dipendenti il sig. RA avrebbe diffidato
9 delle stesse istruzioni del sig. affermando di voler CP_2 confrontarsi in merito direttamente con lui, non rispettando né le indicazioni dei superiori né i ruoli aziendali.
Simile contestazione non ha trovato riscontro in corso di causa.
In merito all'orario di ritorno a Milano dalla trasferta presso Campi
SE la teste ha spiegato che le direttive che lei e il sig. Testimone_1
RA avevano ricevuto dal sig. riguardo alla presenza all'evento CP_2 dell'8 marzo specificavano che la serata inaugurale avrebbe avuto inizio alle ore 19.30 con la cena degli ospiti. Tuttavia, in seguito, durante un'altra call di lavoro, il sig. ha corretto le medesime direttive Tes_2 precisando alla teste, al sig. , e a che in quella Pt_1 Controparte_6 serata la cena sarebbe stata preceduta anche da un aperitivo. Pertanto,
è emersa l'esigenza di confrontarsi direttamente con il sig. che CP_2 era già al ristorante e aveva deciso come doveva svolgersi la serata.
L'aperitivo poi non si fece e l'inaugurazione si apri con la cena.
Il sig. sull'episodio ha confermato che l'orario di inizio dell'evento Tes_2 sarebbe stato alle 19.30 ma ha precisato che il sig. non aveva CP_2 compiutamente definito le modalità dell'evento con NA, avendo intenzione di definirle via via vedendo come sarebbe proseguita la serata inaugurale. Inoltre, ha spiegato che era normale che gli orari potessero subire delle variazioni e di questo i dipendenti venivano informati e aggiornati. Le indicazioni le recepiva direttamente dal sig. e per CP_2 questo si sarebbe sentito mortificato dalla richiesta del sig. RA di confrontarsi direttamente con l'Amministratore unico.
È emerso dunque che l'organizzazione dell'evento tenutosi l'8 marzo in
Toscana era soggetta a continui cambi di programma seppur l'orario di inizio sia rimasto invariato. Come ha precisato la teste i Tes_1 dipendenti ricevendo direttive contrastanti non erano sicuri di come
10 operare in loco e pertanto desideravano confrontarsi direttamente con l'Amministratore unico per chiarire esattamente come dovessero svolgere i propri compiti. Ciò trova riscontro anche nella dichiarazione del il quale ha precisato che l'evento dell'8 marzo è stato Tes_2 organizzato dal sig. senza un piano predefinito e pertanto le CP_2 direttive potevano essere da lui modificate.
La condotta realizzata dal sig. non è consistita in alcun modo in Pt_1 un atto di insubordinazione né nella contestazione delle direttive aziendali che gli venivano riferite, ma nella legittima necessità di avere informazioni certe sull'organizzazione dell'evento.
D'altra parte, non risulta che il sig. si sia rivolto in maniera Pt_1 offensiva o ingiuriosa al sig. ma soltanto che abbia esternato dei Tes_2 dubbi che erano condivisi dal gruppo dei colleghi che avrebbe partecipato all'evento in Toscana.
8. Oltre a ciò, la società ha sollevato nei confronti del sig. Pt_1
l'ulteriore censura di non saper gestire le comunicazioni con l'Amministratore unico, avendone in particolare ignorato le direttive, nonché con gli altri collaboratori dell'azienda, tenendo generalmente un comportamento “indolente e irrispettoso”.
A tale proposito, occorre ribadire il principio di necessaria specificità della contestazione disciplinare, che deve fornire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari, in modo che non ci sia incertezza circa l'ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi (Cass. 2021/2015; Cass.
29235/2017; Cass. 6889/2018).
11 Nel caso, l'addebito è generico e non delinea i contorni della condotta di cui si sarebbe reso colpevole il ricorrente. Non è chiaro quali specifiche direttive dell'A.U. avrebbe disatteso. Non sono specificate le occasioni in cui non avrebbe comunicato efficacemente con i superiori e/o con i colleghi, né sono riportati episodi in cui avrebbe tenuto una condotta irrispettosa durante l'orario di lavoro.
Pertanto, la contestazione così formulata è nulla e non può confluire nell'individuazione degli addebiti posti alla base del licenziamento disciplinare.
9. Con riguardo invece all'addebito contestato con lettera disciplinare del
21/03/2024, dall'escussione testimoniale è emersa con precisione la dinamica di svolgimento degli eventi tenutisi quel giorno.
La teste ha al riguardo riferito: “Ero presente il 18 marzo presso Tes_1 la sede della Quando sono arrivata verso le 9-9:15, dato che CP_1 lavoravamo tutti nello stesso ambiente, ho visto che quanto è arrivato
, tra le 9:15 e le 9:30, gli è stata consegnata una Parte_1 lettera da che era la persona che si occupava della Controparte_9 nostra amministrazione. L'ambiente di lavoro è un open space con un grande tavolo in un'area; è un loft organizzato per eventi e noi lavoravamo in un lato mentre il lato opposto è destinato alle cucine sceniche. La mattina si è svolta lavorando;
in tarda mattinata, orario di pranzo/primo pomeriggio è arrivato in sede e ho CP_2 verificato personalmente alcune cose con lui. Nel corso nel pomeriggio il clima è decisamente degenerato, nel senso che poco dopo che è arrivato ha iniziato a consumare alcol, inizialmente si trattava di vino ed CP_2 era una bottiglia, poi sono seguiti drink/distillati, non so specificarne il numero perché dato il clima volevo solo guardare lo schermo del
12 computer. ha iniziato a urlare nei confronti di CP_2 Parte_1 perché se ricordo bene è andato sull'argomento di alcune problematiche che c'erano tra di loro, ha iniziato a inveire contro di lui perché sosteneva che non lo stesse ascoltando, e che l'atteggiamento che teneva non fosse giusto. Noi eravamo impietriti, ciascuno guardava davanti a sé, non era un confronto. Ha sbattuto con le mani sul piano del bar urlando e dopo un po' di urla ha detto ad di Parte_1 andarsene e quando lui si è alzato, mentre stava andando verso la porta, ha tirato fuori il telefono come per fare un video e gli ha CP_2 detto “stai attento a quello che fai”. si è avviato verso la Parte_1 porta e dopo meno di un minuto ho sentito dei versi strani provenire dall'ingresso, come se qualcuno non riuscisse a respirare. Mi sono avviata verso l'ingresso e ho trovato disteso a terra con gli Parte_1 occhi ribaltati all'indietro, che ansimava perché non riusciva a respirare.
Non sapevo cosa fare, all'inizio sono andata solo io e subito dopo è arrivato anche che era presente in sede. Ho urlato a Controparte_6 di chiamare un'ambulanza, mentre CP_7 Controparte_6
l'ha aiutato a calmarsi. Alla fine non è stata chiamata l'ambulanza.
Mentre è successo questo il sig. era tornato ancora nell'angolo CP_2 bar;
dopo diversi minuti ha portato un bicchiere d'acqua ad Parte_1
. Da quando ha iniziato a inveire RA non ha mai
[...] CP_2 risposto alle sue provocazioni, ha detto solo “ti sto ascoltando”, non ha mai risposto. Non ricordo se il 18 marzo in occasione del consumo degli alcolici che ho riferito il sig. stesse pranzando, ma il consumo CP_2
d'alcol non è stato limitato alla durata di un pranzo, è durato da quel momento sino alle sei di sera. Quando ha cominciato a inveire saranno state le 16-16:30. (...) Il sig. durante l'episodio del 18 marzo CP_2 fumava continuamente. A domanda dell'Avv. Mantica risponde: Il 18 ho
13 visto il sig. crollato a terra e con gli occhi rovesciati all'indietro, Pt_1 ho avuto la percezione che stesse effettivamente male. ADR: Non so dire di preciso dopo quanto si sia ripreso, potranno essere stati all'incirca 15 – 20 min”.
Sul medesimo evento è stato sentito anche il teste che ha CP_6 riferito: “Il 18 marzo ero presso la sede di La mattina CP_1 abbiamo svolto il normale lavoro, il sig. è arrivato verso ora di CP_2 pranzo. Il clima era agitato perché era stata consegnata al sig. RA una lettera credo per motivi disciplinari. Per clima agitato intendo che
RA appariva dispiaciuto per la lettera, anche se non abbiamo approfondito, io avevo altre mansioni. E' arrivato il sig. intorno a CP_2 mezzogiorno e mezzo, 13:00. Ha mangiato, dopo mangiato ha iniziato a bere vino, champagne, c'era un secchio del ghiaccio al tavolo. Credo abbia bevuto solo quella bottiglia. Dopodiché ha cominciato a discutere con il sig. per questioni lavorative, i toni si sono alzati, il sig. Pt_1 ha iniziato ad alzare la voce contro , che era al CP_2 Parte_1 computer vicino a me. Questo intorno alle 16-16:30 circa. Dopodiché il sig. è stato invitato dal sig. ad uscire, a lasciare il suo Pt_1 CP_2 posto di lavoro, urlando. Il sig. RA è uscito, prima di uscire è crollato
a terra per un malore. L'ho soccorso personalmente. Presumo fosse un attacco di panico, non respirava più. Per 5-10 minuti sono rimasto vicino
a lui per cercare di calmarlo;
una volta calmato ha lasciato io CP_1
e la mia collega e abbiamo ripreso il Testimone_1 Controparte_9 nostro posto al tavolo di lavoro sino a fine giornata. Il malore è durato
5-10 minuti, il sig. RA era per terra, non mi guardava e non respirava. Non so quanto vino abbia bevuto il c'era del vino sul CP_2 tavolo. Quello ho visto, non so se abbia bevuto altro facendo avanti e indietro con l'angolo bar. Fumava, ha fumato abbastanza, accendeva
14 una sigaretta dopo l'altra, un ritmo da buon fumatore. AT ha alzato i toni, mentre RA ha cercato sempre di rimanere calmo, non ha risposto con toni altrettanto alti, né insultava, anzi invitava il sig. CP_2
a calmarsi.
A domanda dell'Avv. Mega: Il sig. era dispiaciuto, si sfogava con Pt_1 noi colleghi, non ricordo le parole precise, ma il concetto era “mi hanno mandato questa lettera ma non mi sembra giusto”, con tono dispiaciuto, non agitato. A domanda dell'Avv. Mega: Non ricordo di preciso quanti calici o bicchieri abbia bevuto il sicuramente non pochi, si è CP_2 trattato di un lasso di tempo piuttosto lungo in cui vedevo che il CP_2 beveva, beveva, beveva.
A questo punto il teste spontaneamente precisa: Non sono sicuro che il abbia bevuto solo la bottiglia di cui ho detto, perché́ ho visto che CP_2 beveva molto”.
Risulta quindi che il comportamento del sig. non sia stato Pt_1 provocatorio, né caratterizzato da “sfrontatezza” e “strafottenza”, come addebitato nella lettera di contestazione disciplinare, né che il malessere sia stato solo “sostenuto” e non effettivo. Al contrario, è stato il comportamento del sig. ad essere caratterizzato da aggressività CP_2 verbale incontrollata e violenza (“Ha sbattuto con le mani sul piano del bar urlando”), in uno con l'abbondante consumo di alcool, mancanza di rispetto della persona e della salute dei dipendenti (“fumava continuamente”), comportamenti subiti passivamente dal sig. che Pt_1 ne riportò un malore.
10. Il licenziamento è dunque privo di giusta causa.
La società convenuta non supera i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, ottavo e nono comma, della legge 300 del 1970, per cui, in applicazione
15 degli artt. 3 e 9 del d.lgs. 23/2015, dev'essere dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del 27/03/2024 e condannato il datore di lavoro al pagamento in favore del sig. di un' indennità risarcitoria Pt_1 non inferiore a tre mensilità e non superiore a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, tenendo conto dei criteri individuati dall'art. 8 della l. n. 604 del 1966.
Nel caso, si ritiene di determinare l'indennità nella misura massima di sei mensilità, in considerazione: dell'anzianità di servizio di 18 mesi, del comportamento tenuto dal datore di lavoro, irrispettoso della dignità e della salute del dipendente, delle dimensioni dell'Azienda (v. doc. 26 all. al ricorso) e della totale infondatezza degli addebiti, che denotano un'applicazione del potere direttivo e disciplinare esorbitante dai limiti di buona fede e correttezza.
Il tallone retributivo da applicarsi è stato così individuato in ricorso:
“retribuzione lorda erogata da marzo 2023 a febbraio 2024 (12 mesi, v. buste paga doc. 25), comprensiva di 14^ e 13^, tot. € 28.899,81 : 12
= € 2.408,32”. All'udienza del 26.3.2025 il difensore del ricorrente ha rettificato l'importo così indicato, precisando che l'indennità di mensile di riferimento per il TFR deve intendersi di euro 2.260,40. Tale importo appare corretto e coerente con il CCNL e le buste paga prodotte, mentre la contestazione del convenuto è stata del tutto generica (“Si contesta, inoltre, l'ammontare dell'indennità di riferimento per il calcolo del TFR, poiché calcolata in maniera errata, includendo emolumenti da non conteggiare”).
11. La risoluzione del rapporto di lavoro in tronco senza giusta causa determina altresì il diritto del lavoratore di percepire l'indennità di mancato preavviso ex art. 2118 c.c., secondo l' insegnamento costante
16 della Corte di Cassazione (v. Cass. 3247/2024, 18508/2016,
23710/2015, 22127/2006). Detta indennità è stata così determinata in ricorso: “preavviso 20 giorni (art. 247 CCNL cit. doc. 03) € 76,84 retr. giornaliera lorda x 20 giorni = € 1.536,80 più rateo 13^ e 14^ e così in totale € 1.838,97”. Neppure detto conteggio è stato specificamente contestato e può essere assunto al fine della decisione, risultando coerente con i relativi presupposti legali e contrattuali.
12. Quanto alle rivendicazioni aventi ad oggetto gli straordinari, diarie giornaliere per trasferte e rimborso chilometrico per utilizzo del veicolo privato, come indicati nelle tabelle contenute alle pgg. 25/27 del ricorso e nei relativi capitoli da 39 a 41, i testi hanno così riferito:
“Confermo la partecipazione del sig. RA agli eventi di Testimone_1 cui ai capitoli 39, 40 e 41 del ricorso. Io non ho partecipato all'evento
SI MO e all'evento LA AR a Cuneo pur avendoli organizzati, per cui non sono in grado di confermare gli orari indicati nella tabella che mi viene sottoposta. Ho partecipato agli altri eventi e quindi confermo gli orari indicati. (...) Confermo la trasferta del sig.
[...]
; io non c'ero e non sono in grado di confermare l'orario Parte_2 di fine evento indicato”
“So che il sig. RA ha partecipato alla trasferta a Campi Testimone_2
SE e mi è stato riportato dalla sig.ra e dal sig. RA il Tes_1 giorno successivo che sono rientrati a Milano con la macchina del sig.
RA intorno alle 2:30 di notte essendo ripartiti intorno alle 22:30-
23:00 da Campi SE.
Sui capitoli 39, 40 e 41 del ricorso ADR: Al sig. RA è stato spiegato sin dall'assunzione che avrebbe dovuto partecipare ad eventi e trasferte
e che il lavoro non era il classico lavoro 9-18 ma comprendeva servizi
17 catering ed eventi. In linea generale il sig. RA partecipò a molti eventi e trasferte, mi pare almeno la maggior parte di quelli che mi sono stati letti, per essere più preciso dovrei consultare le mie agende”.
La contestazione della parte convenuta del resto è stata del tutto generica (“Trattasi di pretese relative a trasferte e a ore di lavoro straordinario mai effettuate dal lavoratore, nonché a costi o compensi già rimborsati o ricompresi nella retribuzione mensile percepita dal lavoratore”); sicché la domanda può essere accolta, anche in relazione al quantum determinato in ricorso, con rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 429 III c. c.p.c..
13. Il ricorso deve quindi essere accolto in relazione alle domande formulate sub 1, 2, 5 e 6, con rimessione in istruttoria per l'ulteriore seguito.
14. La liquidazione delle spese viene rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a con Parte_1 lettera datata 26.3.2024; dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a n. sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, al tallone di € 2260,40 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 III c. c.p.c. dal dì del dovuto al saldo.
18 Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento a dell'indennità di Parte_1 mancato preavviso nella misura di € 1.838,97, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 III c. c.p.c. dal dì del dovuto al saldo.
Condanna altresì al pagamento a Controparte_1 [...]
delle differenze retributive a titolo di lavoro straordinario, Parte_1 pari a € 860,17, diarie, pari a € 1.075,67, e rimborsi chilometrici, pari a
€ 394,77, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 III
c. c.p.c. dal dì del dovuto al saldo.
Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore seguito.
Spese al definitivo.
Fissa il termine di 40 gg. per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 29/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
19
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. r.g. 14228/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Mantica Parte_1
ricorrente CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Davide Mega CP_2
convenuti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha convenuto dinanzi Parte_1
a questo Tribunale la nonché Controparte_1 CP_2
Amministratore Unico e socio maggioritario della società, esponendo di essere stato assunto in data 10/09/2022 con contratto a tempo determinato con scadenza al 31/10/2022, qualifica impiegato, mansioni
Digital Social Media, Assistente alle consulenze F&B, Back-office, inquadrato al livello 5° CCNL del Commercio Confcommercio (Terziario)
1 sede di lavoro in Milano, Via Luca Signorelli n. 9, 40 ore settimanali, retribuzione mensile lorda di € 1.524,84. Dopo un'ulteriore proroga del contratto a tempo determinato dal 14/01/2023 (doc. 06 trasformazione rapporto di lavoro) il contratto è stato trasformato a tempo indeterminato. Dal 01/03/2023 ha percepito un aumento retributivo mensile di € 425,87, pur mantenendo lo stesso livello CCNL Commercio
Confcommercio.
Ha argomentato che in data 18/03/2024 ha ricevuto brevi manu una lettera di contestazione disciplinare sottoscritta dall'Amministratore unico contenente cinque addebiti, successivamente contestati con controdeduzioni del 22/03/2024. Nello tesso giorno in cui gli è stata consegnata la lettera disciplinare si è verificato sul luogo di lavoro un evento di particolare gravità tra il ricorrente e il sig. a cui è poi CP_2 conseguita una seconda lettera si contestazione disciplinare trasmessa via pec il 21/03/2024 e consegnatagli il giorno 25/03/2024.
Ha riferito che il giorno seguente, ossia il 19/03/2024, è stato visitato dal proprio medico di famiglia che ha formulato la diagnosi di “attacchi di panico da stress lavorativo” con inizio malattia dal 19/03/2024 fino al
24/03/2024 compreso (doc. 13 certificato di malattia).
Il giorno 27/03/2024 gli è poi è pervenuta la lettera di licenziamento per giusta causa, nella quale erano richiamate le contestazioni già oggetto delle precedenti lettere di contestazione disciplinare del 18/03/2024 e del 21/03/2024.
Ha lamentato l'infondatezza e genericità degli addebiti e quindi l'insussistenza della giusta causa di licenziamento. Ha proposto domanda per il risarcimento dei danni non patrimoniali all'integrità psico-fisica, morali ed esistenziali nonché per il rimborso delle spese mediche derivanti dall'episodio del 18/03/2024 nonché dei soprusi
2 psicologici subiti dal sig. durante il rapporto di lavoro e anche in CP_2 conclusione dello stesso.
Ha chiesto anche condannarsi la al pagamento Controparte_1 dell'indennità di mancato preavviso, delle differenze retributive per straordinari (€ 860,17), diarie (€ 1.075,67) e rimborsi chilometrici (€
394,77).
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento comminato al sig. con comunicazione del 27/03/2024 per i motivi di Parte_1 cui in narrativa, dichiarando altresì la risoluzione del rapporto di lavoro in pari data;
per l'effetto, condannare la società a pagare CP_1 in favore del sig. l'indennità risarcitoria ex art. 9 Parte_1
D.Lgs 23/2015, da determinarsi in corso di causa fino alla misura massima di sei mensilità e comunque nella misura non inferiore a tre mensilità come di legge, tenendo conto di tutti i criteri per la sua determinazione di cui in narrativa nonché della retribuzione mensile di riferimento per il TFR come determinata in narrativa o in quella diversa misura che risulterà in corso di causa;
2) Sempre per l'effetto, condannare la società a pagare in CP_1 favore del sig. l'indennità di mancato preavviso nella Parte_1 misura di € 1.838,97 o in quella diversa misura che risulterà in corso di causa;
3) Condannare la e in via solidale con essa il sig. Controparte_3
, al pagamento in favore del sig. del CP_2 Parte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali consistenti nel danno all'integrità psico-fisica, nel danno morale e nel danno esistenziale, di cui in narrativa, le cui somme saranno da determinarsi in corso di causa e in via equitativa;
3 4) Condannare la in via solidale con essa il sig. Controparte_4
alla rifusione della spesa di € 308,00 per la Relazione CP_2 clinica doc. 39 e di € 308,00 per sedute di psicoterapia doc. 40;
5) Condannare la società a pagare in favore del sig. CP_1 [...]
le somme lorde di € 860,17 per ore straordinarie, di € Parte_1
1.075,67 per diarie giornaliere trasferte, di € 394,77 per rimborso chilometrico utilizzo veicolo privato, come in narrativa, o in quella diversa misura che risulterà in corso di causa;
6) Con l'aggiunta su tutte le somme di cui sopra degli interessi e della rivalutazione monetaria dal giorno del licenziamento fino all'effettivo saldo;
7) con condanna alla rifusione delle spese di patrocinio del presente procedimento, oltre spese CTU e CTP eventuali, con maggiorazione fino al 30%, essendo il presente atto redatto in modo conforme all'art. 4, co.
1-bis DM 10/03/2014 n. 55, come modificato dal DM 147/2022, oltre il
15% per rimborso spese generali forfettarie, CPA e IVA”.
2. Si sono regolarmente costituiti in giudizio la nonché il Controparte_1 suo amministratore unico, il sig. contestando in fatto e CP_2 in diritto il ricorso e chiedendone pertanto il rigetto. Hanno sostenuto la fondatezza delle contestazioni disciplinari mosse al ricorrente e la legittimità del licenziamento irrogato per giusta causa, avendo la società tenuto conto della gravità e della reiterazione delle condotte di insubordinazione dell'ex dipendente, idonee a recidere il rapporto fiduciario, nonché ritenuto le giustificazioni fornite dallo stesso non veritiere, infondate e pretestuose.
Hanno quindi eccepito la non veridicità di quanto narrato in ricorso in merito alle vicende che hanno avuto luogo il giorno 18.03.2024 e hanno
4 invece confermato gli addebiti mossi con lettera del 21.03.2024. Hanno sostenuto l'infondatezza delle pretese patrimoniali avanzate.
3. Fallito il tentativo di conciliazione, espletata istruttoria testimoniale, la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza non definitiva, come da dispositivo in atti del quale si è data lettura, ed è stato disposto con separata ordinanza per l'ulteriore seguito.
4. Il licenziamento irrogato dalla società il giorno Controparte_1
27/03/2024 per giusta causa è illegittimo per insussistenza delle condotte addebitate e comunque per la totale assenza di rilievo disciplinare delle stesse, così come emerse all'esito dell'istruttoria espletata.
5. In merito agli addebiti contenuti nella missiva datoriale del 15 marzo
2024 la società convenuta, in primo luogo, ha censurato la condotta del sig. per aver asseritamente commesso, in relazione all'apertura Pt_1 del ristorante “CARNAM” a Campi di SE (FI), “irrimediabili errori con l'ordinazione dell'olio e dei quadri per il ristorante determinati proprio dall'assunzione di decisioni che non poteva prendere autonomamente poiché necessitava la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione”.
Tali contestazioni non individuano con precisione le modalità essenziali della condotta censurata né in riferimento agli “irrimediabili errori” né in riferimento alle “decisioni” che non avrebbero potuto essere prese autonomamente dal ricorrente.
Le vicende relative all'incolpazione sono state comunque oggetto di approfondimento istruttorio.
5 La teste ex dipendente della società convenuta ha potuto Testimone_1 riferire su siffatti episodi che: “So che in merito all'apertura occorreva disegnare delle etichette per l'olio, quindi so che insieme a CP_2
ha ideato queste etichette, e so che il fornitore esterno che si Pt_1 occupava di fornire l'olio era lo stesso che poi si occupava di fornire le etichette, di farle stampare. Ho visto le etichette all'apertura del ristorante in quanto ero presente, avevano il logo di NA e il nome olio evo. So che per arrivare a queste etichette c'è voluto parecchio tempo, è un procedimento che è durato alcuni giorni e ha richiesto tanti confronti interni. So che c'è stato un misunderstanding con il fornitore delle etichette, ma non ne so bene i termini perché non me ne stavo occupando direttamente io.
ADR: Sui quadri so, perché ero presente in NA quando sono stati portati prima dell'apertura, che allo spacchettamento ci siamo accorti che uno o forse due di essi presentavano dei difetti, non so se determinati dal trasporto o dall'imballaggio. I quadri arrivati erano in tutto 6 o 7; altre tele sono state fatte dall'artista direttamente in loco. In quella sede il sig. ha detto che bisognava assolutamente CP_2 sistemare questi quadri perché non potevano rimanere nel ristorante in quel modo. L'apertura era imminente quindi mi sembra che si fosse deciso di lasciare momentaneamente quelli per poi farli ritirare direttamente dall'artista. L'apertura è avvenuta con quei quadri appesi, poi sono stati aggiustati dall'artista. Nel momento in cui abbiamo notato che i quadri erano difettosi c'era dell'agitazione in perché CP_2
l'apertura era imminente e la scelta dei quadri e del posizionamento aveva richiesto del tempo. Il sig. RA era presente. Il sig.
[...] dell'agitazione perché il progetto dei quadri aveva avuto CP_5 questo inconveniente (...) Io ho visto solo le etichette dell'olio utilizzate
6 all'inaugurazione, non so se ne fossero arrivate delle altre prima senza il logo NA. Le etichette sono state ordinate direttamente dal fornitore dell'olio, quindi non so se prima di quello definitivo fossero stati effettuati altri ordini. Era a interfacciarsi con il Parte_1 fornitore dell'olio per le etichette. Non essendomi occupata della questione non so quale fosse il contenuto delle direttive date da CP_2 per le etichette né quelle date da al fornitore dell'olio. A domanda Pt_1 dell'Avv. Mega risponde: So, perché ero presente, che le direttive date da sui quadri sono state “dovete sistemarli, perché non CP_2 possono rimanere così”, non ha dato indicazioni su come farlo in quel momento, e sicuramente nei giorni successivi so che e Parte_1
l'artista si sono sentiti per capire come sistemare la vicenda. Ma era avvenuto tutto davanti a tutti, non è stata una decisione presa da soli”.
Il teste assistente di ha riportato quanto Testimone_2 CP_2 segue: “Non mi sono occupato direttamente dell'ordine delle etichette dell'olio per il ristorante NA di Campi SE. Me ne hanno riferito sia che . ADR: Per quanto riguarda i quadri nel locale di CP_2 Pt_1
Campi SE, mi è stato riferito da che sono stati CP_2 commissionati ad un artista con il quale il sig. RA ha intrattenuto rapporti di sua iniziativa, senza coinvolgerlo nella decisione. mi Pt_1 ha riferito di aver rimediato ad una caduta di un quadro ed alla mancanza di disponibilità di un quadro ordinato rapportandosi direttamente con l'artista”.
E' risultato quindi che il ricorrente si è adoperato con tempestività per risolvere le problematiche sorte nella fase preliminare all'apertura del nuovo locale, nell'ambito delle direttive impartite dal proprio datore e non risultandone alcun danno, ma al contrario un beneficio, per la società datrice di lavoro.
7 6. In secondo luogo, la società ha contestato al ricorrente di aver comunicato nella giornata dell'1° marzo, alle ore 19:47, che non sarebbe stato disponibile nelle date dal 5 al 6 marzo 2024 per curare in loco l'apertura del ristorante NA situato a Campi SE in
Toscana, organizzata dalla società convenuta che, al contrario, gli avrebbe richiesto di recarsi presso siffatta località per il periodo dal 4 al
8 marzo 2024.
La teste ha in tal proposito riferito che assieme al Testimone_1 ricorrente e al collega si è recata in Toscana il 7 marzo Testimone_3
2024 in vista dell'apertura del ristorante NA programmata per il giorno seguente, al fine di svolgere la “mansione di sviluppo contenuti per i canali social e verificare, dato che ce ne eravamo occupati noi, che
i menù fossero pronti, dando una mano al personale del ristorante”. I dipendenti si sono quindi trattenuti sino alla fine della serata inaugurale.
Ha altresì riferito che il sig. e altri due collaboratori della Pt_1 [...]
e dovevano attendere ad CP_1 Controparte_6 CP_7 un altro evento programmato per il 4 marzo presso la Controparte_8
a Firenze occupandosi delle attrezzature per il catering e della creazione dei contenuti per i social network. Il ricorrente è quindi rientrato il 5 marzo a Milano. Ha inoltre precisato che l'organizzazione della trasferta sua e quella del sig. RA è stata realizzata secondo i piani precedentemente presi con il sig. CP_2
Il sig. sentito sulle medesime circostanze, ha riportato quanto Tes_2 risulta dai documenti prodotti in causa ossia che con e-mail del 1° marzo (doc. 45 ricorso) ha richiesto al ricorrente di recarsi in Toscana il lunedi 4 marzo per l'apertura del ristorante NA con i colleghi menzionati dalla sig.ra Come precisato dal teste “ciò è Testimone_1
8 stato fatto in forma scritta e ci sono stati diversi cambiamenti nell'indicazione delle modalità e delle tempistiche. Inizialmente si concordò con i dipendenti una disponibilità alla trasferta, in alcuni giorni di marzo del 2024, mi pare 4 o 5. Successivamente venne detto a
RA che la disponibilità era richiesta solo per il giorno dell'apertura, e poi venne detto a RA che nel periodo che comprendeva l'apertura avrebbe potuto lavorare da remoto. In seguito, gli venne richiesta nuovamente la presenza per l'inaugurazione”.
Il teste ha infine confermato di avere partecipato Controparte_6 all'evento alla del 4 marzo assieme al sig. e Controparte_8 Pt_1
Controparte_9
Alla luce di quanto è emerso dall'escussione testimoniale non vi sono elementi per ritenere provati i fatti posti alla base dell'addebito mosso contro il ricorrente in ordine alla richiesta di disponibilità di trasferta per i giorni dal 4 al 8 marzo presso Campi SE in Toscana. Al contrario,
è risultato che le direttive cambiarono anche a breve distanza temporale dagli eventi, pretendendo un pronto adeguamento del dipendente, ma che comunque il sig. ciò malgrado fu presente secondo le Pt_1 necessità aziendali.
7. Relativamente all'evento di apertura del ristorante CARNAM, la società convenuta ha inoltre accusato il ricorrente di aver compiuto una serie di “atti di insubordinazione”. Secondo quanto ricostruito dalla convenuta il sig. RA avrebbe contraddetto il sig. in merito alle Tes_2 indicazioni che sarebbero state impartite dall'Amministratore unico della società affinché il ricorrente e gli altri collaboratori della CP_1 rimanessero in Toscana fino alle ore 23 dell'8 marzo 2024. Inoltre, durante una call con gli altri dipendenti il sig. RA avrebbe diffidato
9 delle stesse istruzioni del sig. affermando di voler CP_2 confrontarsi in merito direttamente con lui, non rispettando né le indicazioni dei superiori né i ruoli aziendali.
Simile contestazione non ha trovato riscontro in corso di causa.
In merito all'orario di ritorno a Milano dalla trasferta presso Campi
SE la teste ha spiegato che le direttive che lei e il sig. Testimone_1
RA avevano ricevuto dal sig. riguardo alla presenza all'evento CP_2 dell'8 marzo specificavano che la serata inaugurale avrebbe avuto inizio alle ore 19.30 con la cena degli ospiti. Tuttavia, in seguito, durante un'altra call di lavoro, il sig. ha corretto le medesime direttive Tes_2 precisando alla teste, al sig. , e a che in quella Pt_1 Controparte_6 serata la cena sarebbe stata preceduta anche da un aperitivo. Pertanto,
è emersa l'esigenza di confrontarsi direttamente con il sig. che CP_2 era già al ristorante e aveva deciso come doveva svolgersi la serata.
L'aperitivo poi non si fece e l'inaugurazione si apri con la cena.
Il sig. sull'episodio ha confermato che l'orario di inizio dell'evento Tes_2 sarebbe stato alle 19.30 ma ha precisato che il sig. non aveva CP_2 compiutamente definito le modalità dell'evento con NA, avendo intenzione di definirle via via vedendo come sarebbe proseguita la serata inaugurale. Inoltre, ha spiegato che era normale che gli orari potessero subire delle variazioni e di questo i dipendenti venivano informati e aggiornati. Le indicazioni le recepiva direttamente dal sig. e per CP_2 questo si sarebbe sentito mortificato dalla richiesta del sig. RA di confrontarsi direttamente con l'Amministratore unico.
È emerso dunque che l'organizzazione dell'evento tenutosi l'8 marzo in
Toscana era soggetta a continui cambi di programma seppur l'orario di inizio sia rimasto invariato. Come ha precisato la teste i Tes_1 dipendenti ricevendo direttive contrastanti non erano sicuri di come
10 operare in loco e pertanto desideravano confrontarsi direttamente con l'Amministratore unico per chiarire esattamente come dovessero svolgere i propri compiti. Ciò trova riscontro anche nella dichiarazione del il quale ha precisato che l'evento dell'8 marzo è stato Tes_2 organizzato dal sig. senza un piano predefinito e pertanto le CP_2 direttive potevano essere da lui modificate.
La condotta realizzata dal sig. non è consistita in alcun modo in Pt_1 un atto di insubordinazione né nella contestazione delle direttive aziendali che gli venivano riferite, ma nella legittima necessità di avere informazioni certe sull'organizzazione dell'evento.
D'altra parte, non risulta che il sig. si sia rivolto in maniera Pt_1 offensiva o ingiuriosa al sig. ma soltanto che abbia esternato dei Tes_2 dubbi che erano condivisi dal gruppo dei colleghi che avrebbe partecipato all'evento in Toscana.
8. Oltre a ciò, la società ha sollevato nei confronti del sig. Pt_1
l'ulteriore censura di non saper gestire le comunicazioni con l'Amministratore unico, avendone in particolare ignorato le direttive, nonché con gli altri collaboratori dell'azienda, tenendo generalmente un comportamento “indolente e irrispettoso”.
A tale proposito, occorre ribadire il principio di necessaria specificità della contestazione disciplinare, che deve fornire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari, in modo che non ci sia incertezza circa l'ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi (Cass. 2021/2015; Cass.
29235/2017; Cass. 6889/2018).
11 Nel caso, l'addebito è generico e non delinea i contorni della condotta di cui si sarebbe reso colpevole il ricorrente. Non è chiaro quali specifiche direttive dell'A.U. avrebbe disatteso. Non sono specificate le occasioni in cui non avrebbe comunicato efficacemente con i superiori e/o con i colleghi, né sono riportati episodi in cui avrebbe tenuto una condotta irrispettosa durante l'orario di lavoro.
Pertanto, la contestazione così formulata è nulla e non può confluire nell'individuazione degli addebiti posti alla base del licenziamento disciplinare.
9. Con riguardo invece all'addebito contestato con lettera disciplinare del
21/03/2024, dall'escussione testimoniale è emersa con precisione la dinamica di svolgimento degli eventi tenutisi quel giorno.
La teste ha al riguardo riferito: “Ero presente il 18 marzo presso Tes_1 la sede della Quando sono arrivata verso le 9-9:15, dato che CP_1 lavoravamo tutti nello stesso ambiente, ho visto che quanto è arrivato
, tra le 9:15 e le 9:30, gli è stata consegnata una Parte_1 lettera da che era la persona che si occupava della Controparte_9 nostra amministrazione. L'ambiente di lavoro è un open space con un grande tavolo in un'area; è un loft organizzato per eventi e noi lavoravamo in un lato mentre il lato opposto è destinato alle cucine sceniche. La mattina si è svolta lavorando;
in tarda mattinata, orario di pranzo/primo pomeriggio è arrivato in sede e ho CP_2 verificato personalmente alcune cose con lui. Nel corso nel pomeriggio il clima è decisamente degenerato, nel senso che poco dopo che è arrivato ha iniziato a consumare alcol, inizialmente si trattava di vino ed CP_2 era una bottiglia, poi sono seguiti drink/distillati, non so specificarne il numero perché dato il clima volevo solo guardare lo schermo del
12 computer. ha iniziato a urlare nei confronti di CP_2 Parte_1 perché se ricordo bene è andato sull'argomento di alcune problematiche che c'erano tra di loro, ha iniziato a inveire contro di lui perché sosteneva che non lo stesse ascoltando, e che l'atteggiamento che teneva non fosse giusto. Noi eravamo impietriti, ciascuno guardava davanti a sé, non era un confronto. Ha sbattuto con le mani sul piano del bar urlando e dopo un po' di urla ha detto ad di Parte_1 andarsene e quando lui si è alzato, mentre stava andando verso la porta, ha tirato fuori il telefono come per fare un video e gli ha CP_2 detto “stai attento a quello che fai”. si è avviato verso la Parte_1 porta e dopo meno di un minuto ho sentito dei versi strani provenire dall'ingresso, come se qualcuno non riuscisse a respirare. Mi sono avviata verso l'ingresso e ho trovato disteso a terra con gli Parte_1 occhi ribaltati all'indietro, che ansimava perché non riusciva a respirare.
Non sapevo cosa fare, all'inizio sono andata solo io e subito dopo è arrivato anche che era presente in sede. Ho urlato a Controparte_6 di chiamare un'ambulanza, mentre CP_7 Controparte_6
l'ha aiutato a calmarsi. Alla fine non è stata chiamata l'ambulanza.
Mentre è successo questo il sig. era tornato ancora nell'angolo CP_2 bar;
dopo diversi minuti ha portato un bicchiere d'acqua ad Parte_1
. Da quando ha iniziato a inveire RA non ha mai
[...] CP_2 risposto alle sue provocazioni, ha detto solo “ti sto ascoltando”, non ha mai risposto. Non ricordo se il 18 marzo in occasione del consumo degli alcolici che ho riferito il sig. stesse pranzando, ma il consumo CP_2
d'alcol non è stato limitato alla durata di un pranzo, è durato da quel momento sino alle sei di sera. Quando ha cominciato a inveire saranno state le 16-16:30. (...) Il sig. durante l'episodio del 18 marzo CP_2 fumava continuamente. A domanda dell'Avv. Mantica risponde: Il 18 ho
13 visto il sig. crollato a terra e con gli occhi rovesciati all'indietro, Pt_1 ho avuto la percezione che stesse effettivamente male. ADR: Non so dire di preciso dopo quanto si sia ripreso, potranno essere stati all'incirca 15 – 20 min”.
Sul medesimo evento è stato sentito anche il teste che ha CP_6 riferito: “Il 18 marzo ero presso la sede di La mattina CP_1 abbiamo svolto il normale lavoro, il sig. è arrivato verso ora di CP_2 pranzo. Il clima era agitato perché era stata consegnata al sig. RA una lettera credo per motivi disciplinari. Per clima agitato intendo che
RA appariva dispiaciuto per la lettera, anche se non abbiamo approfondito, io avevo altre mansioni. E' arrivato il sig. intorno a CP_2 mezzogiorno e mezzo, 13:00. Ha mangiato, dopo mangiato ha iniziato a bere vino, champagne, c'era un secchio del ghiaccio al tavolo. Credo abbia bevuto solo quella bottiglia. Dopodiché ha cominciato a discutere con il sig. per questioni lavorative, i toni si sono alzati, il sig. Pt_1 ha iniziato ad alzare la voce contro , che era al CP_2 Parte_1 computer vicino a me. Questo intorno alle 16-16:30 circa. Dopodiché il sig. è stato invitato dal sig. ad uscire, a lasciare il suo Pt_1 CP_2 posto di lavoro, urlando. Il sig. RA è uscito, prima di uscire è crollato
a terra per un malore. L'ho soccorso personalmente. Presumo fosse un attacco di panico, non respirava più. Per 5-10 minuti sono rimasto vicino
a lui per cercare di calmarlo;
una volta calmato ha lasciato io CP_1
e la mia collega e abbiamo ripreso il Testimone_1 Controparte_9 nostro posto al tavolo di lavoro sino a fine giornata. Il malore è durato
5-10 minuti, il sig. RA era per terra, non mi guardava e non respirava. Non so quanto vino abbia bevuto il c'era del vino sul CP_2 tavolo. Quello ho visto, non so se abbia bevuto altro facendo avanti e indietro con l'angolo bar. Fumava, ha fumato abbastanza, accendeva
14 una sigaretta dopo l'altra, un ritmo da buon fumatore. AT ha alzato i toni, mentre RA ha cercato sempre di rimanere calmo, non ha risposto con toni altrettanto alti, né insultava, anzi invitava il sig. CP_2
a calmarsi.
A domanda dell'Avv. Mega: Il sig. era dispiaciuto, si sfogava con Pt_1 noi colleghi, non ricordo le parole precise, ma il concetto era “mi hanno mandato questa lettera ma non mi sembra giusto”, con tono dispiaciuto, non agitato. A domanda dell'Avv. Mega: Non ricordo di preciso quanti calici o bicchieri abbia bevuto il sicuramente non pochi, si è CP_2 trattato di un lasso di tempo piuttosto lungo in cui vedevo che il CP_2 beveva, beveva, beveva.
A questo punto il teste spontaneamente precisa: Non sono sicuro che il abbia bevuto solo la bottiglia di cui ho detto, perché́ ho visto che CP_2 beveva molto”.
Risulta quindi che il comportamento del sig. non sia stato Pt_1 provocatorio, né caratterizzato da “sfrontatezza” e “strafottenza”, come addebitato nella lettera di contestazione disciplinare, né che il malessere sia stato solo “sostenuto” e non effettivo. Al contrario, è stato il comportamento del sig. ad essere caratterizzato da aggressività CP_2 verbale incontrollata e violenza (“Ha sbattuto con le mani sul piano del bar urlando”), in uno con l'abbondante consumo di alcool, mancanza di rispetto della persona e della salute dei dipendenti (“fumava continuamente”), comportamenti subiti passivamente dal sig. che Pt_1 ne riportò un malore.
10. Il licenziamento è dunque privo di giusta causa.
La società convenuta non supera i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, ottavo e nono comma, della legge 300 del 1970, per cui, in applicazione
15 degli artt. 3 e 9 del d.lgs. 23/2015, dev'essere dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del 27/03/2024 e condannato il datore di lavoro al pagamento in favore del sig. di un' indennità risarcitoria Pt_1 non inferiore a tre mensilità e non superiore a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, tenendo conto dei criteri individuati dall'art. 8 della l. n. 604 del 1966.
Nel caso, si ritiene di determinare l'indennità nella misura massima di sei mensilità, in considerazione: dell'anzianità di servizio di 18 mesi, del comportamento tenuto dal datore di lavoro, irrispettoso della dignità e della salute del dipendente, delle dimensioni dell'Azienda (v. doc. 26 all. al ricorso) e della totale infondatezza degli addebiti, che denotano un'applicazione del potere direttivo e disciplinare esorbitante dai limiti di buona fede e correttezza.
Il tallone retributivo da applicarsi è stato così individuato in ricorso:
“retribuzione lorda erogata da marzo 2023 a febbraio 2024 (12 mesi, v. buste paga doc. 25), comprensiva di 14^ e 13^, tot. € 28.899,81 : 12
= € 2.408,32”. All'udienza del 26.3.2025 il difensore del ricorrente ha rettificato l'importo così indicato, precisando che l'indennità di mensile di riferimento per il TFR deve intendersi di euro 2.260,40. Tale importo appare corretto e coerente con il CCNL e le buste paga prodotte, mentre la contestazione del convenuto è stata del tutto generica (“Si contesta, inoltre, l'ammontare dell'indennità di riferimento per il calcolo del TFR, poiché calcolata in maniera errata, includendo emolumenti da non conteggiare”).
11. La risoluzione del rapporto di lavoro in tronco senza giusta causa determina altresì il diritto del lavoratore di percepire l'indennità di mancato preavviso ex art. 2118 c.c., secondo l' insegnamento costante
16 della Corte di Cassazione (v. Cass. 3247/2024, 18508/2016,
23710/2015, 22127/2006). Detta indennità è stata così determinata in ricorso: “preavviso 20 giorni (art. 247 CCNL cit. doc. 03) € 76,84 retr. giornaliera lorda x 20 giorni = € 1.536,80 più rateo 13^ e 14^ e così in totale € 1.838,97”. Neppure detto conteggio è stato specificamente contestato e può essere assunto al fine della decisione, risultando coerente con i relativi presupposti legali e contrattuali.
12. Quanto alle rivendicazioni aventi ad oggetto gli straordinari, diarie giornaliere per trasferte e rimborso chilometrico per utilizzo del veicolo privato, come indicati nelle tabelle contenute alle pgg. 25/27 del ricorso e nei relativi capitoli da 39 a 41, i testi hanno così riferito:
“Confermo la partecipazione del sig. RA agli eventi di Testimone_1 cui ai capitoli 39, 40 e 41 del ricorso. Io non ho partecipato all'evento
SI MO e all'evento LA AR a Cuneo pur avendoli organizzati, per cui non sono in grado di confermare gli orari indicati nella tabella che mi viene sottoposta. Ho partecipato agli altri eventi e quindi confermo gli orari indicati. (...) Confermo la trasferta del sig.
[...]
; io non c'ero e non sono in grado di confermare l'orario Parte_2 di fine evento indicato”
“So che il sig. RA ha partecipato alla trasferta a Campi Testimone_2
SE e mi è stato riportato dalla sig.ra e dal sig. RA il Tes_1 giorno successivo che sono rientrati a Milano con la macchina del sig.
RA intorno alle 2:30 di notte essendo ripartiti intorno alle 22:30-
23:00 da Campi SE.
Sui capitoli 39, 40 e 41 del ricorso ADR: Al sig. RA è stato spiegato sin dall'assunzione che avrebbe dovuto partecipare ad eventi e trasferte
e che il lavoro non era il classico lavoro 9-18 ma comprendeva servizi
17 catering ed eventi. In linea generale il sig. RA partecipò a molti eventi e trasferte, mi pare almeno la maggior parte di quelli che mi sono stati letti, per essere più preciso dovrei consultare le mie agende”.
La contestazione della parte convenuta del resto è stata del tutto generica (“Trattasi di pretese relative a trasferte e a ore di lavoro straordinario mai effettuate dal lavoratore, nonché a costi o compensi già rimborsati o ricompresi nella retribuzione mensile percepita dal lavoratore”); sicché la domanda può essere accolta, anche in relazione al quantum determinato in ricorso, con rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 429 III c. c.p.c..
13. Il ricorso deve quindi essere accolto in relazione alle domande formulate sub 1, 2, 5 e 6, con rimessione in istruttoria per l'ulteriore seguito.
14. La liquidazione delle spese viene rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a con Parte_1 lettera datata 26.3.2024; dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a n. sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, al tallone di € 2260,40 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 III c. c.p.c. dal dì del dovuto al saldo.
18 Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento a dell'indennità di Parte_1 mancato preavviso nella misura di € 1.838,97, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 III c. c.p.c. dal dì del dovuto al saldo.
Condanna altresì al pagamento a Controparte_1 [...]
delle differenze retributive a titolo di lavoro straordinario, Parte_1 pari a € 860,17, diarie, pari a € 1.075,67, e rimborsi chilometrici, pari a
€ 394,77, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 III
c. c.p.c. dal dì del dovuto al saldo.
Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore seguito.
Spese al definitivo.
Fissa il termine di 40 gg. per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 29/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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