TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Ivana Sassi -Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16881 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CARMINE DI Parte_1
CERBO presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CARMINE DI CERBO CP_1
presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso: chiede che il Tribunale voglia pronunciarsi sullo status dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/10/2024 e , premettendo Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio in Napoli il 15/09/1999 e che dall'unione era nato il Per_1
14.8.2001, maggiorenne ed autosufficiente, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione all'udienza cartolare del 13.9.23, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 8554 pubbl. il
20.9.23, resa nel procedimento RG n. 16408/23, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
1 Le parti sollecitate in sede di decreto di fissazione udienza provvedevano a depositare attestazione di irrevocabilità della sentenza separativa.
Per l'udienza cartolare fissate pervenivano note in sostituzione di udienza nell'interesse di entrambe le parti che dichiaravano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Napoli il
15.09.1999, tra il IG. e la IG.ra , ordinando all'Ufficiale di Stato CP_1 Parte_1
Civile del Comune di Napoli, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) confermare le seguenti condizioni, che i ricorrenti hanno concordemente convenuto:
♦ a) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
♦ b) avendo il IG. rilasciato la casa coniugale, sita in Napoli alla via Santa Maria a CP_1
Cubito n. 530, liberandola dai propri effetti personali, la medesima abitazione, con tutti gli arredi e suppellettili ivi contenuti, continuerà ad essere abitata dalla IG.ra ; Parte_1
♦ c) ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, i coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciarvi, dichiarando di essere entrambi economicamente autosufficienti avendo ambedue una occupazione lavorativa, essendo la IG.ra infermiera impiegata in Parte_1
una struttura sanitaria ed il IG. dipendente di struttura recettizia turistico-alberghiera; CP_1
2 ♦ d) entrambi i ricorrenti, inoltre, dichiarano di non aver mai posseduto beni immobili e che i beni
e gli arredi comuni sono stati da tempo divisi bonariamente tra di loro nonchè di avere già in precedenza risolta tra i medesimi ogni altra questione di carattere patrimoniale, con reciproca soddisfazione, per cui contestualmente dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo;
♦ e) i ricorrenti si scambiano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto da parte delle
Autorità competenti”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il 15/09/1999 (atto n. 83, parte II, s. A, sez. Y, reg. Atti Matrimonio anno 1999);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/02/2025
Il Presidente est
Dott. Carla Hubler
3