Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 07/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00107/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00461/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 461 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Matteo Frenguelli e Rita Pannacci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Frenguelli in Perugia, via Cesarei n. 4;
contro
Comune di Gubbio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Buchicchio e Claudio Rosimini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Buchicchio in Perugia, via XX Settembre n. 76;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-dell'ordinanza n. -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, con la quale il Dirigente del Settore Territorio - Ambiente del Comune di Gubbio, sulla base delle risultanze dei sopralluoghi eseguiti il -OMISSIS-, il -OMISSIS- ed il -OMISSIS-, ha ingiunto ai ricorrenti, quali proprietari dell'area sita in Fraz. -OMISSIS- e catastalmente censita al foglio -OMISSIS-, di provvedere alla rimessione in pristino dell'area di cava nei termini ivi indicati e alla demolizione entro novanta giorni dalla notifica, con conseguente rimessione in pristino, delle opere descritte ai punti 1), 2) e 3) dell'ordinanza stessa, preannunciando, in difetto, l'acquisizione al patrimonio comunale dei manufatti e del sedime,
nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, tra cui la nota prot. n. -OMISSIS-, i verbali relativi ai predetti sopralluoghi ed il documento istruttorio redatto dal Responsabile del procedimento in data -OMISSIS-, allegato all'ordinanza impugnata.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del provvedimento prot. -OMISSIS-, notificato a mezzo PEC in pari data, con il quale il Dirigente del Settore Territorio e Ambiente del Comune di Gubbio rigettava l'istanza di accertamento di conformità presentata dai ricorrenti il -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, inerente e/o conseguenziale, e segnatamente del preavviso di diniego prot. -OMISSIS-;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gubbio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 la dott.ssa Elena Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I coniugi-OMISSIS- impugnano l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Gubbio, sulla base delle risultanze dei sopralluoghi eseguiti il -OMISSIS-, ed il -OMISSIS-, ha ingiunto ai ricorrenti, quali proprietari dell’area sita nella frazione -OMISSIS- e catastalmente censita al foglio -OMISSIS-, di provvedere:
-alla rimessione in pristino dell’area di cava come da progetto di sistemazione del declivio allegato al permesso di costruire n. -OMISSIS-;
- alla demolizione, con conseguente rimessione in pristino, delle opere descritte di seguito, siccome realizzate in assenza di titolo abilitativo: 1) corpo di fabbrica parzialmente interrato di metri -OMISSIS-, suddiviso in -OMISSIS-con tutti gli impianti tecnologici già predisposti, realizzato in parte su area di cava ed in parte su area edificabile, denominato “contrafforte”; 2) vano “cunicolo” di lunghezza -OMISSIS-, larghezza massima -OMISSIS- ed altezza -OMISSIS-, cui si accede dal garage dell’edificio principale, realizzato su area edificabile tra il predetto edificio e il cd. contrafforte; 3) due piccoli manufatti, di cui uno in legno e uno in cemento armato, realizzati a nord dei precedenti abusi al limite con l’area di cava.
Nella medesima ordinanza si preannunciava, in difetto di adempimento, l’acquisizione al patrimonio comunale dei manufatti e del sedime, individuando specificamente l’area di riferimento.
2. I coniugi-OMISSIS- premettono di essere proprietari di un’area sita in Fraz. -OMISSIS- del Comune di Gubbio di complessivi 2 ettari, avente plurima destinazione urbanistica: spazio urbano edificabile, spazio agricolo ed in parte area di cava dismessa; in forza della dichiarazione di inizio attività prot. -OMISSIS-, i ricorrenti realizzavano sull’originaria particella -OMISSIS- un fabbricato pluripiano di civile abitazione. In virtù del successivo permesso di costruire n. -OMISSIS- il Comune li autorizzava, in riferimento all’originario sito estrattivo, alla sistemazione della scarpata mediante la realizzazione di un muro di contenimento in cemento armato e di gradoni, mentre quanto all’edificio residenziale, al completamento in variante mediante eliminazione delle barriere architettoniche. Infine i coniugi-OMISSIS- inoltravano al Comune la SCIA n. -OMISSIS- in variante al permesso n. -OMISSIS-, nella quale si prevedeva a contenimento della scarpata e per la definitiva messa in sicurezza della ex cava, la realizzazione, in luogo del muro di contenimento assentito col precedente titolo edilizio, di un box in cemento armato coperto e chiuso (c.d. contrafforte).
3. Successivamente alla segnalazione di alcune difformità da parte della Regione Umbria, il Comune di Gubbio procedeva nel-OMISSIS- ad una serie di sopralluoghi sull’area oggetto di causa, all’esito dei quali adottava l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-. Nel frattempo il Comune inviava ai coniugi-OMISSIS- con nota prot. n. -OMISSIS- la comunicazione di avvio dell’annullamento in autotutela della SCIA n. -OMISSIS-, cui però non seguiva il provvedimento definitivo.
4. L’ordinanza di demolizione è stata gravata in virtù dei seguenti motivi.
4.1. In riferimento alla parte dell’ordinanza inerente la rimessione in pristino dell’area di cava è stato articolato un primo gruppo di motivi inerente la violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90, il difetto di motivazione e di adeguata attività istruttoria, oltre all’illogicità manifesta, perché le opere contestate di sistemazione del declivio dell’area di cava trarrebbero legittimazione dalla SCIA n. -OMISSIS- tuttora valida ed efficace, sebbene nel corpo dell’ordinanza n. -OMISSIS- il predetto titolo fosse ritenuto in contrasto con quanto assentibile nell’area in questione e con il prodromico permesso di costruire n. -OMISSIS-.
4.2. In riferimento invece alla parte dell’ordinanza nella quale si irrogava la demolizione dei manufatti abusivi di cui ai punti 1), 2), e 3), sono stati spiegati i seguenti motivi:
4.2.1. Violazione dell’art. 141 della L. R. n. 1 del 2015, degli artt. 8 e ss. della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifeste. Il Comune avrebbe omesso di adottare, prima della demolizione, la necessaria ordinanza di sospensione lavori così obliterando il contraddittorio procedimentale con la parte privata.
4.2.2. Violazione dell’art. 143 della L. R. n. 1 del 2015, nonché dell’art. 3, 1° comma, L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per erroneità ed infondatezza dei motivi, carenza di istruttoria, difetto e/o errata valutazione dei presupposti. Sia il contrafforte che il vano cunicolo non sarebbero stati realizzati in assenza di titolo, perché assentiti con la SCIA n. -OMISSIS-, rispetto alla quale presentavano mere difformità parziali. Quanto ai manufatti agricoli, sarebbero meri ricoveri di cantiere a carattere temporaneo, quindi non soggetti a titolo abilitativo, e sarebbero stati rimossi spontaneamente quanto prima. Infine nell’ordinanza gravata si faceva riferimento altresì ad alcune maggiori altezze dell’edificio principale, che però non venivano sanzionate nella parte dispositiva e che comunque si sarebbero potute ricondurre a mere difformità parziali.
5. Il -OMISSIS- i ricorrenti hanno presentato istanza di accertamento di conformità, assunta al prot. comunale n. -OMISSIS-, con la quale si proponeva la rimozione dei manufatti in area agricola, e il livellamento del terreno con innalzamento delle quote di spiccato per conformare le altezze dell’edificio principale, oltre alla sistemazione delle aree esterne. Quanto invece al contrafforte e al vano cunicolo (opere di cui ai punti 1) e 2) dell’originaria ordinanza di demolizione) limitatamente alle parti site in area edificabile, si prevedeva la sanatoria con adibizione a locali tecnici e pertinenze, mentre la parte insistente su area agricola sarebbe stata in parte tombata previa rimozione del materiale non inerte ed in parte completamente interrata e sistemata con copertura a verde.
6. Si è costituito in giudizio il Comune di Gubbio, il quale ha evidenziato che, pur nell’assenza di un’ordinanza di sospensione lavori, il contraddittorio era stato provocato con la nota prot. -OMISSIS-, cui i ricorrenti non avevano controdedotto. Il contrafforte non era sanabile perchè in larga parte sito in area di cava dismessa ove sono ammesse solo opere di sistemazione e recupero ambientale, inoltre il manufatto realizzato era completamente difforme da quanto assentito con SCIA n. -OMISSIS- (in quanto, lungi dall’essere una mera costruzione di sostegno alla scarpata aveva dimensioni imponenti - oltre 400 mq - e destinazione antropica perché risultava già suddiviso in sette locali dotati di impianti tecnologici). Il cunicolo, seppure ricadente su area edificabile, non era invece previsto nella già citata SCIA -OMISSIS-né nel precedente permesso -OMISSIS-, dunque era privo di titolo edilizio alcuno.
7. A seguito dell’avvenuta presentazione dell’istanza di sanatoria è stato disposto concorde rinvio dell’udienza pubblica fissata per l’-OMISSIS-.
8. Con nota prot. -OMISSIS- il Comune di Gubbio ha adottato il diniego di sanatoria, chiarendo che le opere site su area di cava dismessa non erano sanabili stante il vincolo di realizzazione di mere opere di sistemazione; quanto agli interventi proposti sull’edificio principale e sul contrafforte, gli stessi erano preclusi dal divieto di sanatoria con opere, per violazione del principio della “doppia conformità” imposto dall’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001. Contemporaneamente è stato adottato il provvedimento prot. -OMISSIS- di annullamento in autotutela della SCIA n. -OMISSIS-, che aveva autorizzato il box di contenimento della scarpata soprastante (cd. contrafforte) oltre alla realizzazione di una strada di cava e la modifica del pendio. In particolare, da rilievi aerofotogrammetrici del Settore Territorio e Ambiente dell’AGEA del -OMISSIS- era emerso che il contrafforte era già stato realizzato alla data di presentazione della SCIA, ovvero il -OMISSIS-, così come gli interventi di escavazione che i ricorrenti pretendevano di sanare a posteriori con il medesimo titolo edilizio, tra l’altro non assentibili perché esulanti la mera rimodulazione del pendio.
9. Infine, preso atto dell’orientamento secondo cui la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità determina l’inefficacia dell’originaria ingiunzione demolitoria anche se la sanatoria venga poi respinta (come nel caso di specie), il Comune di Gubbio ha adottato una nuova ordinanza di demolizione, la n. -OMISSIS-, con la quale si è nuovamente irrogata la remissione in pristino in riferimento ai manufatti di cui al numero 1 e 2 dell’ordinanza n. -OMISSIS-, ovvero il contrafforte e cunicolo, oltre alle maggiori altezze dell’edificio principale e alle relative opere di sistemazione esterna; quanto invece ai manufatti agricoli e alla rimessione in pristino dell’area di cava, rimaneva valido ed efficace il precedente provvedimento di rimessione in pristino -OMISSIS-
10. Il G.I.P. del Tribunale di Perugia in data -OMISSIS- ha emesso un decreto di sequestro preventivo (notificato al Comune il -OMISSIS-) nei confronti del contrafforte, del cunicolo e di tutti gli altri manufatti abusivi siti su area di cava dismessa, con l’esclusione dell’edificio principale, la corte e la parte di box contrafforte situata in area edificabile. Tale provvedimento, adottato in riferimento al procedimento penale RGNR -OMISSIS-, era basato sull’imputazione per abusiva escavazione dell’area di cava nei confronti dei ricorrenti in concorso con la ditta esecutrice degli scavi, con il tecnico e i dipendenti del Comune di Gubbio che avevano assentito la SCIA n. -OMISSIS-, con la quale si chiedeva di autorizzare detti lavori.
11. Con domanda assunta al prot. -OMISSIS-, i coniugi-OMISSIS- hanno presentato una seconda istanza di sanatoria nei confronti delle opere non colpite dal sequestro penale, ovvero le maggiori altezze dell’edificio principale, e la sistemazione delle aree esterne, ovvero le opere contestate ai punti b) e c) dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-.
12. Con memoria depositata in atti il 10 maggio 2024 il Comune ha eccepito l’omessa impugnazione del diniego di sanatoria del -OMISSIS- nonché della successiva ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, con la conseguente inammissibilità del ricorso nella parte in cui tende a contestare gli abusi ivi accertati, ovvero il cunicolo, il contrafforte, le maggiori altezze dell’edificio principale e la sistemazione delle aree esterne. Il ricorso sarebbe altresì inammissibile nella parte in cui contesta l’abusività dei manufatti agricoli, che i ricorrenti si erano impegnati a rimuovere spontaneamente.
Quanto ai motivi di ricorso volti a censurare la remissione in pristino dell’area di cava, (questione non considerata nella nuova ordinanza di demolizione, e che trovava tuttora fondamento nell’ordinanza n. -OMISSIS-) anch’essi sarebbero divenuti improcedibili perché il ricorrente fondava la legittimità dello stato di fatto sulle previsioni della SCIA n. -OMISSIS-, annullata in autotutela con provvedimento del -OMISSIS-, anch’esso non impugnato. Infine l’Ente ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’esistenza di un sequestro penale su immobili oggetto di ingiunzione di demolizione non preclude l’efficacia né l’eseguibilità dell’ordinanza di rimessione in pristino.
13. La ricorrente ha replicato sostenendo che il diniego di sanatoria non sarebbe mai stato regolarmente notificato ai coniugi-OMISSIS-, poiché risulterebbe ricevuto da -OMISSIS-, persona non convivente con i ricorrenti: da ciò discenderebbe la nullità della notifica di tale provvedimento; quanto all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, in quanto atto meramente confermativo rispetto alla precedente ordinanza a seguito del diniego di sanatoria, non vi sarebbe stato alcun onere di apposita impugnativa, e peraltro la relativa notifica sarebbe affetta da nullità per i medesimi motivi di cui alla notifica del diniego di accertamento di conformità, motivi che affliggerebbero peraltro anche la notifica dell’annullamento in autotutela della SCIA n. -OMISSIS-.
14. In data -OMISSIS- il Comune ha notificato ai ricorrenti preavviso di diniego della sanatoria rispetto al quale i ricorrenti hanno presentato rituali osservazioni inoltrate il -OMISSIS-, nelle quali:
- hanno ribadito la nullità della notifica dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, che peraltro non doveva neppure essere impugnata perché atto meramente confermativo della precedente ordinanza n. -OMISSIS- in carenza di un’autonoma istruttoria;
- hanno segnalato che l’area oggetto di causa non potrebbe ritenersi acquisita gratuitamente al patrimonio comunale in ragione, da un lato della mancata emanazione dell’atto di accertamento dell’inottemperanza, dall’altro per la mancanza dell’elemento soggettivo che deve qualificare la responsabilità da inadempimento all’ordine di demolizione in ragione della grave invalidità che affligge la SI.ra -OMISSIS-.
15. Il successivo -OMISSIS- il Comune di Gubbio ha adottato il diniego di accertamento di conformità prot. -OMISSIS- sulla domanda del -OMISSIS- che risulta fondato sulle seguenti motivazioni:
a) la sanatoria presentata -OMISSIS-rigettata e non impugnata, avrebbe identico oggetto e dunque renderebbe inammissibile la nuova istanza di sanatoria;
b) secondo quanto chiarito dall’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2023, il decorso del termine di 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- precluderebbe la presentazione di una ulteriore istanza di sanatoria, e comunque medio tempore si sarebbe perfezionata l’acquisizione gratuita dei manufatti abusivi e della relativa area di sedime al patrimonio comunale, pur in assenza di un formale atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione da parte del Comune, perché la sanatoria dimostrerebbe in modo inequivocabile l’intento dei privati proprietari di non eseguire la demolizione;
c) nonostante il sopravvenire, nelle more del diniego di sanatoria, del nuovo art. 36 bis del DPR n. 380/01, non sarebbe applicabile al caso di specie la sanatoria con opere per la carenza dei requisiti di cui al comma 2 della norma (deve trattarsi di interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo) che comunque costituirebbe una mera facoltà e non un obbligo per il Comune.
16. Al fine di consentire l’impugnativa del provvedimento sopravvenuto l’udienza pubblica del -OMISSIS- è stata rinviata a data successiva.
17. Il diniego di sanatoria n. -OMISSIS- è stato gravato con motivi aggiunti in virtù delle seguenti censure.
17.1. Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/90; violazione dei principi in materia di riproposizione della istanza di accertamento di conformita; eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorieta', mascroscopica illogicita' . L'identità oggettiva tra le due successive istanze di sanatoria presentate dai ricorrenti riguarderebbe solamente la parte relativa alle maggiori altezze del fabbricato principale; peraltro la circostanza che non vi sia perfetto coincidenza tra le due domande è dimostrata dal fatto che il Comune non si è limitato a dichiarare l’inammissibilità/irricevibilità della seconda ma ne ha sostenuto l’infondatezza nel merito.
17.2. Violazione dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001; difetto di motivazione/ violazione dell'art. 3 della l. 241/90; travisamento della situazione di fatto e di diritto, contraddittorieta' ed ingiustizia manifeste. In assenza di un atto formale di accertamento dell’inottemperanza alla demolizione non potrebbe verificarsi alcun effetto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, tanto è vero che l’area da acquisirsi era già stata individuata dall’Amministrazione comunale nell’ordinanza n. -OMISSIS- su terreni diversi rispetto a quello ove è posto l’immobile di civile abitazione. Inoltre la mancata impugnazione dell’ordinanza n. -OMISSIS- era del tutto irrilevante ai fini dell'applicabilità della sanatoria con opere di cui all'art. 36 bis del DPR n. 380/2001, in quanto l’omesso gravame di precedenti ordini di demolizione o di provvedimenti di rigetto di una istanza di sanatoria, al pari del decorso del termine concesso per la rimozione delle opere abusive, non impedirebbe di presentare una nuova istanza di sanatoria di contenuto nuovo, almeno sino alla effettiva irrogazione delle sanzioni amministrative, che nel caso di specie non è intervenuta.
17.3. Violazione dell'art. 36 bis del DPR n. 380/2001; difetto di motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento della situazione di fatto e di diritto, erroneita' ed ingiustizia manifeste. Il Comune di Gubbio avrebbe dovuto consentire la sanatoria con opere espressamente prevista di cui all’art. 36 bis del T.U. Edilizia, come modificato dal D.l. n. 69 del 2024, in quanto nella relazione tecnica del -OMISSIS- allegata alle osservazioni sul preavviso di diniego il tecnico certificava che le opere da realizzarsi in sede di sanatoria riguardavano precisamente l’implementazione della sicurezza dei percorsi pedonali e carrabili di accesso all'edificio, l’efficientamento energetico e il superamento delle barriere architettoniche.
18. In vista della pubblica udienza di discussione del ricorso le parti hanno presentato documenti e memorie. In particolare il Comune di Gubbio ha chiarito che, fermo restando l’incontestato mancato accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, decorso inutilmente il termine di novanta giorni il privato potrebbe provvedere alla demolizione senza commettere un ulteriore abuso, ma non anche presentare una domanda di sanatoria oltre quello stesso termine. La parte ricorrente ha invece specificato che il difetto di notifica dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- rileva nella fattispecie perché non consente di ritenere verificati i presupposti necessari ai fini dell'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio dell'amministrazione comunale e, segnatamente, non consente di ritenere definitivamente accertato l'abuso.
19. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
20. Il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, seppure per ragioni differenti in riferimento alle due distinte parti dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, gravata con due separati gruppi di motivi: il primo, come visto, diretto a smontare le contestazioni sugli interventi di sistemazione dell’area di cava, il secondo, invece, concentrato a confutare l’illiceità dei manufatti elencati ai punti da 1 a 3, ovvero il contrafforte, il vano cunicolo e le piccole costruzioni sull’area di cava.
20.1. Al fine di scrutinare la perdurante attualità delle censure spiegate nel ricorso introduttivo alla luce dell’intervenuta adozione di nuovi provvedimenti - in riferimento ai quali è contestato l’onere di impugnazione nei termini di legge e le connesse conseguenze - è necessario esaminare la regolarità della notifica dei provvedimenti di diniego di sanatoria n. -OMISSIS- e della successiva ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, oltrechè dell’annullamento in autotutela della SCIA -OMISSIS-di cui all’atto n. -OMISSIS-.
La notifica dell’annullamento della SCIA n. -OMISSIS- è stata consegnata il -OMISSIS- alla SI.ra -OMISSIS- (che all’ufficiale notificatore si è qualificata familiare convivente dei ricorrenti, rispettivamente sorella del-OMISSIS- e cognata della -OMISSIS-) oltre che alla pec del tecnico Arch. -OMISSIS-; il diniego della sanatoria-OMISSIS- stato parimenti notificato il -OMISSIS- a -OMISSIS- e alla pec dell’Arch. -OMISSIS-, così come la successiva ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, i cui incombenti si sono perfezionati in modo analogo il 5 giugno 2023.
20.2. La parte ricorrente eccepisce la nullità di dette notifiche perché la SI.ra -OMISSIS- non sarebbe effettivamente convivente con i ricorrenti, come emerge dalla certificazione anagrafica prodotta in atti, e dunque la notifica non sarebbe mai giunta a conoscenza dei destinatari.
20.3. L’argomento è privo di pregio.
Quanto alla validità della notifica di un provvedimento a persona qualificatasi familiare convivente del destinatario, deve ritenersi ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda [..] si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Ed invero, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. la consegna dell'atto presso l'abitazione del destinatario, in sua assenza, può essere effettuata a mani di un parente o affine del destinatario medesimo, anche non formalmente ivi residente, dovendosi ritenere che i soggetti legati da vincoli familiari che si trovino in detto luogo e che dichiarino di accettare l'atto, siano idonei a curare la sollecita consegna al destinatario, in forza della solidarietà parentale e del dovere giuridico conseguente all'accettazione della notifica ” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 14 luglio 2022, n. 2298, ma in tema anche Cass. civ, sez. trib., 02 gennaio 2024, n. 53, id., sez. VI, 07 febbraio 2023, n. 3628, nonchè T.A.R. Umbria, 17 gennaio 2025, n. 23).
Nel caso che occupa la circostanza che la SI.ra -OMISSIS- abbia ricevuto ben tre distinte notifiche inviate nell’arco di tre mesi presso la residenza dei ricorrenti depone, se non per una stabile convivenza, quanto meno per una costante presenza della signora in tale domicilio, così da confermare la presunzione legale di conoscenza dell’atto in capo ai ricorrenti derivante dalla consegna a persona di famiglia, seppure non formalmente convivente con essi. Inoltre i predetti atti, oltre che notificati partitamente ai ricorrenti, sono stati altresì inviati alla casella pec del tecnico interessato, quale domicilio espressamente eletto per le comunicazioni, e già tale notifica sarebbe sufficiente per la legale conoscenza dei predetti provvedimenti; depone ulteriormente nel senso dell’entrata dei provvedimenti contestati nella sfera di conoscibilità dei ricorrenti la circostanza che, dopo la notifica, tutti e tre i predetti provvedimenti sono stati depositati agli atti del giudizio rispettivamente il 12 e il 13 giugno 2023, senza che venissero mai impugnati tramite motivi aggiunti, i quali sono stati espressamente rivolti al solo diniego di sanatoria del -OMISSIS-.
20.4. Dunque sia l’annullamento in autotutela della Scia -OMISSIS-che il diniego di sanatoria dell’aprile del 2023, e la conseguente ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, sono stati regolarmente notificati ai destinatari e in difetto di tempestiva impugnazione sono divenuti ormai inoppugnabili.
20.5. Da quanto sopra consegue preliminarmente l’improcedibilità del primo gruppo di motivi di ricorso principale, che ruotano attorno al fatto che gli interventi di sistemazione della cava – che il Comune nell’ordinanza n. -OMISSIS- imponeva di riportare a quanto assentito col permesso di costruire n. -OMISSIS- – erano legittimati dalla perdurante vigenza della SCIA n. -OMISSIS-: una volta che detta SCIA è stata annullata in autotutela con atto n. -OMISSIS-, la censura ha perduto di attualità.
20.6. Quanto al secondo gruppo di motivi, con specifico riferimento al cd. contrafforte e al cunicolo, è divenuto improcedibile in considerazione del sopravvenire della nuova ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, che, preso atto dei motivi di insanabilità di detti manufatti (si sarebbe trattato di sanatoria con opere e comunque nuovi interventi edilizi non erano ammessi in area di cava dismessa) accertati nel diniego di accertamento di conformità del -OMISSIS- - mai gravato -, ne ha nuovamente irrogato la demolizione.
Deve peraltro escludersi che l’ingiunzione di demolizione n. -OMISSIS- abbia natura di atto meramente confermativo rispetto all’ordinanza n. -OMISSIS- – sia pur limitatamente ai due manufatti contestati con entrambe le ordinanze, dato che i due provvedimenti non hanno oggetto completamente coincidente – e non sia abbisognevole di apposita impugnazione: se è vero che da un punto di vista meramente procedurale l’ordinanza n. -OMISSIS- è stata adottata in seguito alla presentazione di apposita istanza di sanatoria, è altrettanto vero che essa tiene conto dell’istruttoria successiva, e in particolare della nota dell’AGEA del -OMISSIS-, da cui emergeva che il contrafforte e il cunicolo, lungi dall’essere stati autorizzati con SCIA n. -OMISSIS-, in realtà erano stati realizzati prima e dunque senza titolo alcuno, evidenziando così ulteriori profili di illegittimità a quelli che avevano portato all’irrogazione della demolizione dei medesimi immobili -OMISSIS-In realtà, quindi, piuttosto che un atto meramente confermativo della precedente ordinanza di demolizione, l’ingiunzione n. -OMISSIS- costituisce atto meramente consequenziale e vincolato in conseguenza dell’omessa impugnativa del precedente diniego di sanatoria ( ex multis , T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 12 febbraio 2024, n. 518, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 15 gennaio 2024, n. 406, T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 08 giugno 2023, n. 329, Cons. Stato, sez. VI, 06 maggio 2021, n. 3565).
20.7. Priva di attuale interesse è altresì l’impugnativa della demolizione dei piccoli manufatti in area di cava individuati al punto -OMISSIS-, che la ricorrente nel ricorso principale qualificava come precari e che si era impegnata a demolire spontaneamente, tanto è vero che non sono mai stati oggetto di sanatoria e risultano altresì assenti dal provvedimento di demolizione irrogata nel 2023.
21. Prima di esaminare partitamente i motivi aggiunti, rivolti avverso il diniego di accertamento di conformità del -OMISSIS-, è opportuno delimitare l’ambito oggettivo di tale provvedimento rispetto alla precedente sanatoria rigettata con atto del -OMISSIS-, poi seguito dall’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-.
21.1. La prima richiesta di sanatoria riguardava il cunicolo e il contrafforte, oltre alle maggiori altezze dell’edificio principale e alla sistemazione delle aree esterne: in seguito al rigetto di tali richieste l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- ne recepiva i contenuti, mentre l’ordinanza n. -OMISSIS- manteneva perdurante validità con riguardo alle opere di sistemazione dell’area di cava ed ai piccoli manufatti su area di cava. La seconda richiesta di sanatoria, presentata il -OMISSIS- e rigettata il -OMISSIS-, riguardava invece le parti non sottoposte a sequestro penale (che aveva interessato le aree di cava) quindi nuovamente le maggiori altezze dell’edificio e la sistemazione delle aree esterne su zona edificabile, oltre alla parte di contrafforte sito su area edificabile (di cui si progettava la chiusura e la trasformazione in un locale tecnico). Nella seconda sanatoria il tecnico dichiarava di non poter riproporre la sanatoria della parte del cd. box- contrafforte sita su area di cava, perché oggetto di sequestro penale come il resto dell’area di cava dismessa, ma in realtà tale parte non sarebbe stata comunque assentibile proprio perché preclusa dal diniego precedente avente medesimo oggetto.
21.2. In altri termini la prima sanatoria aveva oggetto più ampio della seconda, la quale mancava della parte relativa al box contrafforte e al cunicolo e si differenziava solo per alcune minimali differenze nelle modalità di concreta sistemazione dell’area esterna all’edificio principale (la realizzazione di due muretti di contenimento avanti all’accesso del garage, e riporti di terra per riequilibrare i lati dell’immobile a seguito dell’innalzamento della quota di spiccato, che, peraltro, essendo motivata dalla necessità di eliminare le maggiori altezze- intervento già respinto nella prima sanatoria - non era ammissibile) come ammesso anche dal tecnico dei ricorrenti nelle osservazioni del -OMISSIS-.
In buona sostanza, quindi, il Comune di Gubbio riteneva correttamente coincidenti nella sostanza le due successive istanze di sanatoria e quindi la seconda preclusa dell’omessa impugnazione del rigetto della prima, anche se poi esplicitava ulteriori motivi di infondatezza dell’istanza.
22. Il primo motivo aggiunto non è meritevole di condivisione.
Non può costituire motivo di illegittimità del provvedimento la circostanza che il Comune, invece di arrestarsi alla constatazione dell’inammissibilità della sanatoria per identità oggettiva con la precedente rigettata e non contestata, manifesti alla parte privata ulteriori ragioni di inaccoglibilità della stessa nel merito: trattasi al contrario di condotta meritoria dell’Amministrazione, sia in termini di garanzia di difesa dell’interessato (oltrechè di potenziale deflazione del contenzioso) che in termini di giustizia sostanziale, giacchè per il cittadino un conto è vedersi negato il bene della vita agognato per un motivo meramente formale è un altro conto è conoscere i motivi per cui quello stesso bene non gli spettava proprio. Lo stesso art. 2 della L. 241/90 prevede che nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità e infondatezza dell’istanza l’Amministrazione possa (e non debba) concludere il procedimento con un provvedimento semplificato corredato da motivazione sintetica.
23. E’ altresì infondato il secondo motivo aggiunto nella parte in cui sostiene la proponibilità di una istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 anche oltre il termine di 90 giorni o del diverso termine fissato nell’ordinanza di demolizione, almeno finchè il Comune non abbia irrogato le relative sanzioni amministrative per l’inottemperanza alla demolizione, (evento pacificamente non verificatosi nel caso di specie). Tale interpretazione è infatti espressamente smentita dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/23, appositamente richiamata nel provvedimento impugnato ove si chiarisce che “ Entro il termine perentorio di 90 giorni, il destinatario dell’ordine di demolizione può formulare l’istanza di accertamento di conformità prevista dall’art. 36, comma 1, del testo unico n. 380 del 2001. L’art. 36, comma 1, infatti, consente la presentazione di tale istanza “fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative” e dunque prima della scadenza del termine indicato per demolire o ridurre in pristino ovvero - nel caso in cui ciò non sia possibile - prima dell’irrogazione delle sanzioni previste in alternativa dagli articoli 33 e 34 del d.P.R. n. 380 del 2001. Va, altresì, precisato che l’art. 36 è entrato in vigore prima dell’introduzione del comma 4 bis dell’art. 31 e ovviamente non poteva far riferimento anche a quest’ultimo. Pertanto, la disposizione non può che essere interpretata nel senso che l’accertamento di conformità può essere richiesto prima della scadenza del termine indicato per demolire o ridurre in pristino ovvero – nel caso in cui ciò non sia possibile - prima dell’irrogazione delle sanzioni previste in alternativa dagli artt. 33 e 34 d.P.R. n. 380 del 2001.
Non può invece ritenersi che l’istanza ex art. 36 comma 1 possa essere presentata fino all’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4 bis dell’art. 31, facendo leva sul riferimento generico contenuto nell’art. 36 alla locuzione fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative. Infatti la situazione del proprietario, che lascia trascorrere inutilmente il termine epr demolire è quella del soggetto non più legittimato a presentare l’istanza di accertamento di conformità, qavendo perduto ogni titolo di legittimazione rispetto al bene ” .
Le sanzioni amministrative cui fa richiamo l’art. 36 non sono quelle che sanzionano l’inottemperanza alla demolizione, bensì quelle che attuano la cd. fiscalizzazione dell’abuso, non applicabile ai casi di acquisizione gratuita al patrimonio comunale: alla scadenza del termine perentorio di 90 giorni l’Amministrazione è ipso jure proprietaria del bene abusivo ed il responsabile non è più legittimato a proporre l’istanza di sanatoria.
Riepilogando, dunque, il Comune di Gubbio ha legittimamente adottato il diniego di sanatoria sia perché vertente su abusi la cui sanabilità era già stata esclusa da un precedente diniego di sanatoria non contestato, ma anche perché, comunque, una nuova sanatoria non poteva più essere presentata per l’inutile decorso del termine per ottemperare alla relativa ordinanza di demolizione.
24. E’ appena il caso di chiarire che, esclusa la natura di atto meramente confermativo dell’ordinanza n. -OMISSIS-, gli abusi in essa avversati, in difetto di sua rituale impugnazione, dovevano ritenersi definitivamente accertati sia ai fini preclusivi di un’ulteriore istanza di sanatoria, sia quanto alle conseguenze successive di possibile acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree contestate, previa attivazione della relativa procedura.
25. Considerato che il diniego di accertamento di conformità impugnato con motivi aggiunti ha natura di atto plurimotivato, dal rigetto del primo e, in parte, del secondo motivo aggiunto, discende l’assorbimento delle restanti censure, dato che quando le determinazioni negative di un provvedimento siffatto si basino su più motivi, (ognuno dei quali potenzialmente valido per sostenere il dispositivo del provvedimento) è sufficiente che almeno uno di essi resista all'esame del giudice affinché il provvedimento nel suo insieme rimanga immune dalle censure proposte. (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 02 luglio 2024, n. 5816, id., sez. V, 07 giugno 2024, n. 5119, T.A.R. Umbria, 28 agosto 2024 n. 628).
26. Si può osservare in ogni caso, con riguardo al contestato diniego di applicazione della nuova sanatoria con opere ex art. 36 bis del T.U. Edilizia, che il Comune avrebbe potuto valutare la ricorrenza – peraltro discrezionale - dei presupposti per l’applicabilità di tale istituto solo ove effettivamente un’istanza di accertamento di conformità fosse stata proponibile nei termini di legge, cosa che nel caso di specie, come visto, non è.
27. In conclusione il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile ed il primo ed (in parte) il secondo motivo aggiunto devono essere respinti, con assorbimento dei restanti motivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Respinge i motivi aggiunti.
Condanna la parte ricorrente al rimborso in favore del Comune delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Elena Daniele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Daniele | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.