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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/03/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 15591/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.15591/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CINZIA Parte_1 C.F._1
CHIARABELLI, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ELENA GIUNTA, Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Pinerolo il Parte_1 Controparte_1
13/9/2003.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 12/08/2009 e il 4/10/2011. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 27/6/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c. maggiorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA le figlie minori e ad entrambi i genitori con collocazione, residenza e dimora Per_1 Per_2 abituale presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per le figlie, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, che verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
ASSEGNA la casa coniugale, acquistata dai coniugi in data 26/07/2002, a mezzo rogito notarile Notaio
Dott. Rep. n. 73.037/Racc. n. 4.190, sita a Pinerolo (TO), in Strada al Colletto n. 4, alla madre, Per_3
OR , unitamente a tutti gli arredi che la compongono, avendo il sig. già Controparte_1 Parte_1 asportato tutti i suoi effetti personali.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie con le seguenti modalità:
• a fine settimana alternati, dal venerdì, con prelievo dall'uscita di scuola (o in orario equivalente qualora la scuola fosse chiusa) alle ore 21.30 della domenica sera, con riaccompagnamento presso la madre;
• nella settimana in cui il week end è di competenza della mamma, e vedranno e Per_1 Per_2 permarranno col papà due giorni infrasettimanali, indicativamente il martedì ed il giovedì, con prelievo delle figlie dall'uscita di scuola e riaccompagnamento presso la mamma dopo cena alle ore 21.30;
• nella settimana in cui il week end è di competenza del papà, e vedranno e Per_1 Per_2 permarranno col papà un giorno infrasettimanale, indicativamente il martedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 21,30, quando il padre riaccompagnerà le figlie presso la casa materna;
• durante le vacanze scolastiche estive (dal termine della scuola nel mese di giugno all'inizio delle lezioni scolastiche nel mese di settembre di ciascun anno) le minori trascorreranno complessivamente due settimane con ciascun genitore, anche non consecutive, con assunzione dell'obbligo di reciproca comunicazione del periodo e della località di villeggiatura prescelti entro il 31 maggio di ciascun anno.
Durante il predetto periodo si intenderà sospeso il regime di visita;
• durante le vacanze scolastiche natalizie e trascorrerà, ad anni alterni, dal 23 al 30 Per_1 Per_2 dicembre compresi con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi con l'altro genitore, con previsione di alternanza annuale;
pagina 2 di 3 • durante le vacanze pasquali, e trascorreranno il giorno di Pasqua e del Lunedì Per_1 Per_2 dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore e ogni altra festività infrannuale, alternativamente tra i genitori e ad anni alterni.
DISPONE che il padre, sig. provveda al mantenimento delle figlie e Parte_1 Per_1 Per_2 corrispondendo alla madre, sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo Controparte_1 pari a € 600,00 (seicento/00 euro), ossia € 300,00 (trecento/00 euro) per ciascuna figlia, a mezzo bonifico bancario con accreditamento sul C/c intestato alla medesima [...], rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal
S.S.N. e di quelle scolastiche eventualmente sostenute per le figlie, nonché delle spese per un'attività sportiva extrascolastica o ricreativa, da corrispondersi entro 15 giorni dalla richiesta documentata, ferme restando le prescrizioni del Protocollo d'Intesa siglato tra il Presidente del Tribunale di Torino ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nel marzo 2016, in ordine alle spese straordinarie per i figli.
DA' ATTO che l'Assegno Unico o altro emolumento ex lege previsto verrà percepito al 100% dalla OR ed il sig. si impegna a sottoscrivere la documentazione necessaria. CP_1 Parte_1
DA' ATTO che il Sig. si impegna a volturare il veicolo Clio targato FB369WB, al medesimo Parte_1 intestato, alla OR , entro e non oltre il deposito del ricorso;
il costo della volturazione sarà CP_1
a carico della moglie;
DA' ATTO che il box/autorimessa sito in Strada al Colletto n. 12, acquistato dai coniugi in data 30/09/2009 a mezzo rogito notarile Notaio Dott.ssa censito al Catasto Fabbricati del Persona_4
Comune di Pinerolo al F. 22, n. 224, sub. 46, Strada al Colletto piano S, Cat. C/6, Cl. 3, rimarrà in uso al
Sig. Le spese condominiali, le imposte, tasse, nessuna esclusa, relative al box/autorimessa Parte_1 saranno, in via esclusiva, a carico del sig. per la durata dell'utilizzo. Parte_1
DA' ATTO che dall'allontanamento dalla casa coniugale da parte del Sig. ossia dal 1^ giugno Parte_1 2024, le spese ordinarie relative all'immobile rimarranno a carico della OR , così come le CP_1 fatture relative alle utenze attinenti all'immobile casa coniugale. Con riguardo alle spese condominiali relative al periodo antecedente all'allontanamento del sig. dalla casa coniugale, quest'ultimo Parte_1 si impegna a corrispondere alla sig.ra l'importo pari a € 500,00 sul C/c intestato alla medesima CP_1
[...], entro la data di deposito del ricorso sulle spese. Pt_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.15591/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CINZIA Parte_1 C.F._1
CHIARABELLI, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ELENA GIUNTA, Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Pinerolo il Parte_1 Controparte_1
13/9/2003.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 12/08/2009 e il 4/10/2011. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 27/6/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c. maggiorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA le figlie minori e ad entrambi i genitori con collocazione, residenza e dimora Per_1 Per_2 abituale presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per le figlie, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, che verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
ASSEGNA la casa coniugale, acquistata dai coniugi in data 26/07/2002, a mezzo rogito notarile Notaio
Dott. Rep. n. 73.037/Racc. n. 4.190, sita a Pinerolo (TO), in Strada al Colletto n. 4, alla madre, Per_3
OR , unitamente a tutti gli arredi che la compongono, avendo il sig. già Controparte_1 Parte_1 asportato tutti i suoi effetti personali.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie con le seguenti modalità:
• a fine settimana alternati, dal venerdì, con prelievo dall'uscita di scuola (o in orario equivalente qualora la scuola fosse chiusa) alle ore 21.30 della domenica sera, con riaccompagnamento presso la madre;
• nella settimana in cui il week end è di competenza della mamma, e vedranno e Per_1 Per_2 permarranno col papà due giorni infrasettimanali, indicativamente il martedì ed il giovedì, con prelievo delle figlie dall'uscita di scuola e riaccompagnamento presso la mamma dopo cena alle ore 21.30;
• nella settimana in cui il week end è di competenza del papà, e vedranno e Per_1 Per_2 permarranno col papà un giorno infrasettimanale, indicativamente il martedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 21,30, quando il padre riaccompagnerà le figlie presso la casa materna;
• durante le vacanze scolastiche estive (dal termine della scuola nel mese di giugno all'inizio delle lezioni scolastiche nel mese di settembre di ciascun anno) le minori trascorreranno complessivamente due settimane con ciascun genitore, anche non consecutive, con assunzione dell'obbligo di reciproca comunicazione del periodo e della località di villeggiatura prescelti entro il 31 maggio di ciascun anno.
Durante il predetto periodo si intenderà sospeso il regime di visita;
• durante le vacanze scolastiche natalizie e trascorrerà, ad anni alterni, dal 23 al 30 Per_1 Per_2 dicembre compresi con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi con l'altro genitore, con previsione di alternanza annuale;
pagina 2 di 3 • durante le vacanze pasquali, e trascorreranno il giorno di Pasqua e del Lunedì Per_1 Per_2 dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore e ogni altra festività infrannuale, alternativamente tra i genitori e ad anni alterni.
DISPONE che il padre, sig. provveda al mantenimento delle figlie e Parte_1 Per_1 Per_2 corrispondendo alla madre, sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo Controparte_1 pari a € 600,00 (seicento/00 euro), ossia € 300,00 (trecento/00 euro) per ciascuna figlia, a mezzo bonifico bancario con accreditamento sul C/c intestato alla medesima [...], rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal
S.S.N. e di quelle scolastiche eventualmente sostenute per le figlie, nonché delle spese per un'attività sportiva extrascolastica o ricreativa, da corrispondersi entro 15 giorni dalla richiesta documentata, ferme restando le prescrizioni del Protocollo d'Intesa siglato tra il Presidente del Tribunale di Torino ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nel marzo 2016, in ordine alle spese straordinarie per i figli.
DA' ATTO che l'Assegno Unico o altro emolumento ex lege previsto verrà percepito al 100% dalla OR ed il sig. si impegna a sottoscrivere la documentazione necessaria. CP_1 Parte_1
DA' ATTO che il Sig. si impegna a volturare il veicolo Clio targato FB369WB, al medesimo Parte_1 intestato, alla OR , entro e non oltre il deposito del ricorso;
il costo della volturazione sarà CP_1
a carico della moglie;
DA' ATTO che il box/autorimessa sito in Strada al Colletto n. 12, acquistato dai coniugi in data 30/09/2009 a mezzo rogito notarile Notaio Dott.ssa censito al Catasto Fabbricati del Persona_4
Comune di Pinerolo al F. 22, n. 224, sub. 46, Strada al Colletto piano S, Cat. C/6, Cl. 3, rimarrà in uso al
Sig. Le spese condominiali, le imposte, tasse, nessuna esclusa, relative al box/autorimessa Parte_1 saranno, in via esclusiva, a carico del sig. per la durata dell'utilizzo. Parte_1
DA' ATTO che dall'allontanamento dalla casa coniugale da parte del Sig. ossia dal 1^ giugno Parte_1 2024, le spese ordinarie relative all'immobile rimarranno a carico della OR , così come le CP_1 fatture relative alle utenze attinenti all'immobile casa coniugale. Con riguardo alle spese condominiali relative al periodo antecedente all'allontanamento del sig. dalla casa coniugale, quest'ultimo Parte_1 si impegna a corrispondere alla sig.ra l'importo pari a € 500,00 sul C/c intestato alla medesima CP_1
[...], entro la data di deposito del ricorso sulle spese. Pt_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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