Decreto presidenziale 30 novembre 2018
Ordinanza cautelare 18 gennaio 2019
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 30/05/2025, n. 10629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10629 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10629/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13514/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13514 del 2018, proposto da Nrg.It S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Grazzini, Beatrice Carpenito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Grazzini in Firenze, piazza Vittorio Veneto n. 1;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Crisci, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Crisci in Roma, piazza Verdi n. 9;
Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, in persona dei legali rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Gestore dei Mercati Energetici - Gme Spa, non costituito in giudizio;
nei confronti
Tecnoware S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Gaetano Viciconte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Turco in Roma, largo dei Lombardi, 4;
Windtre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Beniamino Caravita Di Toritto, Sara Fiorucci, Roberto Santi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Beniamino Caravita Di Toritto in Roma, via di Porta Pinciana, 6;
per l’annullamento
- del provvedimento di cui alla nota prot. GSE/P20180086503 del 17 settembre 2018 avente ad oggetto “chiusura del procedimento di annullamento d’ufficio, ai sensi della Legge n. 241/90, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate nell’«Allegato A – Elenco complessivo RVC» presentate da NRG.it SRL”;
- in parte qua, delle Linee Guida di cui all’allegato A della deliberazione dell'Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas del 27 ottobre 2011, EEN 9/11 nella parte in cui definiscono la vita tecnica dell’intervento di efficientamento;
- di ogni altro atto connesso, collegato e/o presupposto anche se non conosciuto dalla ricorrente, ed in particolare: della nota prot. n. GSE/P20180054214 del 18 giugno 2018, avente ad oggetto comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d'ufficio, ai sensi della legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate in Allegato A, , presentate da NRG.it SRL”;
- della nota prot. GSE/P20180058216 del 28 giugno 2018 (poi revocata) avente ad oggetto “chiusura del procedimento di annullamento d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/90, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate nell’«Allegato A – Elenco complessivo RVC» presentate da NRG.it SRL”;
- della nota prot. GSE/P20180060264 avente ad oggetto “Procedimento di annullamento d’ufficio, ai sensi della legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate in Allegato A presentate NRG.it”;
- della nota prot. GSE/P20180096847 del 19 ottobre 2018 avente ad oggetto “chiusura del procedimento di annullamento d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/90, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate nell'Allegato A del provvedimento GSE/P20180086503 presentate da NRG.it SRL – Richiesta restituzione incentivi”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., del Ministero dello Sviluppo Economico, di Arera - Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, di Wind tre S.p.A. e di Tecnoware S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la società Nrg.It S.r.l. ha adito l’intestato Tribunale chiedendo l’annullamento della nota GSE del 17 settembre 2018 prot. n. GSE/P20180086503, con la quale il Gestore ha comunicato l’annullamento d’ufficio del provvedimento di accoglimento delle RVC riportate nell’ “Allegato A – Elenco complessivo RVC”, essendo state riscontrate molteplici carenze nella documentazione prodotta dalla ricorrente suddetta.
Nello specifico, il Gestore ha disposto l’annullamento in autotutela di 24 RVC standard, afferenti ad interventi rendicontati tramite le schede tecniche standardizzate previste dal DM 28/12/2012 n. 36E “Installazione di gruppi di continuità statici ad alta efficienza (UPS)”, presentate nel periodo dal mese di ottobre del 2013 al novembre del 2015.
L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge 241/1990 e degli artt 12 e 16 del d.m. 11 gennaio 2017. Violazione del legittimo affidamento e dell’art. 41 della Costituzione : il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in dichiarata applicazione dell’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, che sarebbe stato violato sotto più profili.
II. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 10, 21 nonies legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere, particolarmente sotto i profili sintomatici dell’illogicità e dell’irrazionalità manifesta, della contraddittorietà tra atti del procedimento, dell’ingiustizia manifesta, della carenza di potere in concreto. Difetto di motivazione. Lesione del legittimo affidamento : il provvedimento avrebbe motivazione apparente ed apodittica, ovvero sarebbe carente di motivazione sia rispetto ai profili dedotti con memoria endoprocedimentale, sia rispetto alle ragioni di tutela dell’interesse pubblico (che non sussisterebbero in concreto).
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241; degli artt. 2, 13 e 14 del d.m. 28 dicembre 2012, n. 65631; e degli artt. 13 e 14, comma 2 delle Linee Guida di cui all’Allegato A della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas del 27 ottobre 2011, EEN 9/11; nonché del d.m. 28 dicembre 2012, nella parte in cui approva la scheda 36 E. Lesione del legittimo affidamento. Eccesso di potere, particolarmente sotto i profili sintomatici della contraddittorietà esterna e dell’illogicità manifesta : nel contestare contesta la mancanza di documentazione non richiesta dalla normativa sul rilascio dei TEE, il provvedimento impugnato traviserebbe il significato e la rilevanza della documentazione depositata, atteso che tutte le informazioni indicate nelle RVC sarebbero state comprovate.
IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere, particolarmente sotto i profili sintomatici del travisamento delle risultanze dell’istruttoria e della violazione dei principi del giusto procedimento : il provvedimento impugnato non terrebbe inspiegabilmente conto della documentazione presentata nel procedimento, vìolerebbe il principio di equipollenza e quello del soccorso istruttorio.
V. Violazione e falsa applicazione della Deliberazione 13/2014 EFR, deliberazione DMEG/EFR/9/14, delle determine DMEG/EFR/13/15, DMEG/EFR/11/16, DMRT/EFC/10/2017 e DMRT/EFC/4/2018 dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas e dell’art. 11, comma 2 del d.m. 11 gennaio 2017. Eccesso di potere, particolarmente sotto i profili sintomatici dell’illogicità e contraddittorietà intrinseca : con il presente motivo, proposto in via gradata rispetto ai primi quattro, si contesta la nota prot. GSE/P20180096847 del 19 ottobre 2018 nella parte in cui il GSE avrebbe utilizzato un metodo errato di quantificazione del controvalore dei TEE da restituire.
Sulla illegittimità dell’autoannullamento delle RCV Wind:
VI. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 13 e 14 del d.m. 28 dicembre 2012, n. 65631; e degli artt. 1, 12 e 13 delle Linee Guida di cui all’Allegato A della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas del 27 ottobre 2011, EEN 9/11. Eccesso di potere, particolarmente sotto i profili sintomatici del travisamento delle risultanze dell’istruttoria : il provvedimento calcolerebbe in modo errato la data di avvio del progetto, deducendo da tale errato di calcolo un inesistente vizio di tardività.
VII. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 13 e 14 del d.m. 28 dicembre 2012, n. 65631; degli artt. 13 e 14, comma 2 delle Linee Guida di cui all’Allegato A della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas del 27 ottobre 2011, EEN 9/11; della scheda tecnica 36/E; degli artt. 38 e 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Eccesso di potere, particolarmente sotto i profili sintomatici del travisamento delle risultanze dell’istruttoria, dell’irrazionalità ed illogicità manifeste : il provvedimento traviserebbe il significato e la rilevanza istruttoria della documentazione depositata, adombrando apoditticamente l’inesistenza del ‘sottostante’, comprovata dalle allegazioni già acquisite e da quelle odierne.
Sulla illegittimità dell’autoannullamento delle RVC TECNOWARE E HOFFMANN:
VIII. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 13 e 14 del d.m. 28 dicembre 2012, n. 65631; e degli artt. 1, 4 e 13 delle Linee Guida di cui all’Allegato A della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas del 27 ottobre 2011, EEN 9/11. Disapplicazione della scheda 36 E. Eccesso di potere, particolarmente sotto i profili sintomatici del travisamento delle risultanze dell’istruttoria, dell’irrazionalità ed illogicità manifeste : il provvedimento pretenderebbe di applicare a progetti con metodo di valutazione standardizzato il criterio degli “effetti misurabili”, non previsto né dalla normativa di settore né dalla scheda tecnica 36E (norma di riferimento dei TEE).
IX. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 e 14, comma 2 delle Linee Guida di cui all’Allegato A della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas del 27 ottobre 2011, EEN 9/11. Disapplicazione della scheda 36 E. Eccesso di potere, particolarmente sotto i profili sintomatici del travisamento delle risultanze dell’istruttoria, dell’irrazionalità ed illogicità manifeste : il provvedimento impugnato afferma la non conformità delle RVC, per l’assenza di documenti e informazioni che sarebbero stati richiesti dalla normativa, ovvero disattendendo la documentazione equipollente presentata in esito alla comunicazione di avvio del procedimento.
Sulla illegittimità dell’autoannullamento delle RVC TECNOWARE:
X. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 e 14, comma 2 delle Linee Guida di cui all’Allegato A della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas del 27 ottobre 2011, EEN 9/11. Disapplicazione della scheda 36 E. Eccesso di potere, particolarmente sotto i profili sintomatici del travisamento delle risultanze dell’istruttoria, dell’irrazionalità ed illogicità manifeste : il provvedimento gravato afferma la non conformità delle RVC, per l’assenza di documenti ed informazioni che non sarebbero stati richiesti dalla normativa, così disattendendo la documentazione equipollente presentata in esito alla comunicazione di avvio del procedimento. Inoltre tutte le informazioni riportate nelle RVC sarebbero state comprovate.
Il GSE si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento degli atti impugnati.
Si sono altresì costituite in giudizio le società Windtre S.p.A. e TECNOWARE S.R.L., insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Si sono infine costituiti in giudizio, con atto di mera forma, il Ministero dello Sviluppo Economico, ed Arera - Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.
In vista dell’udienza di merito le parti in causa hanno depositato memorie difensive a mezzo delle quali insistono nelle rispettive domande.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 aprile 2025 la causa è passata in decisione.
È materia del contendere l’annullamento d’ufficio del provvedimento di accoglimento delle RVC riportate nell’“Allegato A – Elenco complessivo RVC”, di cui alla nota GSE del 17 settembre 2018 prot. n. GSE/P20180086503.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato, per violazione dell’articolo 21 nonies della legge n. 241 del 1990, denunciando la violazione, da parte del Gestore, sia del termine ivi previsto, che del cd. “onere di motivazione rafforzata”.
Il motivo è infondato.
Quanto all’asserita violazione dei termini procedimentali di cui alla suddetta disposizione normativa, è sufficiente richiamare l’orientamento giurisprudenziale, proprio di questo Giudice, che in più occasioni ha ribadito la natura non perentoria dei termini in questione, in virtù del principio generale, applicabile anche ai procedimenti amministrativi, di cui all’art. 152, comma 2, c.p.c. (secondo cui “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori” ), con la conseguenza che la violazione del dies ad quem non può determinare effetti invalidanti dell’atto finale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-ter, ex multis sent. n. 8845 del 2018 e 9269 del 2015).
Quanto al disatteso onere di motivazione rafforzata, giova osservare che la giurisprudenza ha più volte ribadito come “l’onere motivazionale gravante sul GSE può risultare attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati e coinvolti (…) al punto che, nelle ipotesi di maggiore rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possono integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell’esercizio dello ius poenitendi” (T.A.R. Roma, sez. III, 12/07/2022 n. 9570).
Il ché vale a escludere l’illegittimità del provvedimento gravato, essendo il GSE titolare di un potere immanente di verifica della spettanza degli incentivi, la cui sussistenza è pienamente giustificata dalla mera pendenza del rapporto di incentivazione e può essere esercitato per tutta la durata dello stesso, stante la prioritaria esigenza di evitare l’indebita attribuzione di incentivi pubblici, che rappresenta appunto la ragione sufficiente per l’adozione del provvedimento di autotutela.
Ciò considerato, appaiono parimenti destituite di fondamento le censure (di cui al secondo motivo di ricorso) in termini di difetto di motivazione sia rispetto ai principi dedotti dalla ricorrente con memoria endoprocedimentale, sia rispetto alle ragioni di tutela dell’interesse pubblico, dovendo invero l’esigenza di garantire il corretto e legittimo accesso a benefici pubblici assumere “una rilevanza ancora più pregnante nel settore degli incentivi per le energie rinnovabili in cui la corretta allocazione delle risorse pubbliche risponde all’esigenza, tutelata dal legislatore comunitario e nazionale, di incentivare i soli impianti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente e che, come tali, consentano di raggiungere gli obiettivi, in termini di produzione di energia rinnovabile, posti a carico del nostro Paese dai trattati internazionali” (T.A.R. Roma, sez. III, 07/02/2022 n. 1445).
Non colgono d’altra parte nel segno neppure i motivi di gravame (terzo e quarto), con cui la società ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento d’annullamento per mancata produzione della documentazione richiesta dal Gestore nell’ambito della propria attività di verifica.
Osserva invero il Collegio che dalla documentazione versata in atti è chiaramente riscontrabile la non conformità delle RVC riportate nell’Allegato A – Elenco complessivo RVC alle previsioni normative di cui al suddetto D.M. 28 dicembre 2012, per quel che concerne, in particolare, l’assenza di documentazione che consenta di verificare: a) la fornitura e la posa in opera degli UPS impiegati nel progetto oggetto della RVC; b) l’installazione dell’UPS e la data di installazione dello stesso presso ogni cliente partecipante; c) il codice identificativo degli UPS installati per alcune delle RCV; d) la realizzazione nel settore d’intervento civile o industriale; e) i beneficiari dei risparmi energetici realizzati alla data di realizzazione del progetto.
Dall’analisi della documentazione inviata è emersa inoltre l’assenza di documentazione che consenta di verificare le azioni messe in atto al fine di garantire la corretta gestione del progetto, ovvero che gli UPS installati funzionino e inducano effetti misurabili sui consumi di energia per gli anni di vita tecnica definiti dalla scheda 36E a partire dalla data di prima attivazione degli stessi, avuto riguardo alle RVC di cui all’Allegato C del provvedimento impugnato.
A nulla rilevano, pertanto, le osservazioni fornite da parte ricorrente in merito alla mancata attivazione del procedimento di soccorso istruttorio, atteso che, con la comunicazione di avvio del procedimento, il GSE aveva richiesto tutta la documentazione mancante al fine di sanare le criticità riscontrate.
E ciò in ossequio al principio di “autoresponsabilità, che impone all’interessato l’onere di fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici, con conseguente valenza preclusiva delle eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa. Ne discende che la produzione di documentazione non conforme, lungi dal configurare una violazione meramente formale, integra una violazione rilevante, che osta all’erogazione degli incentivi, impedendo, infatti, al Gestore di riscontrare la presenza dei requisiti indispensabili per il riconoscimento del beneficio, a prescindere dal dolo o la colpa della società interessata ed escludendosi la possibilità di soccorso istruttorio in relazione a procedure di massa scandite da termini perentori” (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 06/02/2025, n. 945 che richiama Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 12 gennaio 2017, n. 50).
Quanto alla dedotta erroneità del calcolo posto alla base della richiesta dei TEE di cui alla nota 19 ottobre 2018 prot. n. GSEP20180096847 (quinto motivo di ricorso), occorre evidenziare che i contestati valori sono stati determinati sulla base delle delibere annuali dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, laddove disponibili, e che, in assenza della determinazione dei definitivi prezzi di conguaglio, i titoli emessi in eccesso sono stati valorizzati, in base al mese di relativa emissione, ovvero al prezzo medio di mercato dei TEE calcolato su base mensile, nei confronti dei quali la ricorrente nulla deduce in termini di irragionevolezza o illogicità della scelta così effettuata.
Parimenti infondata è anche la dedotta erroneità del calcolo della “data di avvio del progetto” (sesto motivo), avendo invero la ricorrente presentato la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi di cui alla RVC 0217378097013R015, ovvero successivamente ai 180 giorni decorrenti dalla data di avvio del progetto, che, in accordo a quanto stabilito dalle Linee Guida EEN 9/11 approvate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con deliberazione del 27 ottobre 2011, corrisponde al 25 aprile 2013, come risultante dal documento denominato “Al-lA_AEG_Commissioning2XUPS_20130425.pdf”, e non all’1 giugno 2013, erroneamente indicato dalla ricorrente in fase di compilazione della RVC.
Altrettanto infondati sono i motivi di gravame (settimo e nono) inerenti l’assenza di documenti e informazioni asseritamente non richiesti dalla normativa di riferimento.
Dall’analisi di quanto trasmesso dalla ricorrente è invero emerso che per tutte le RVC costituenti il progetto non è stata fornita l’autodichiarazione sottoscritta dai clienti partecipanti (ovvero dai soggetti beneficiari dei risparmi energetici realizzati grazie all’intervento) corredata da documentazione che consenta di verificare che quanto da questi riportato nei file di rendicontazione dei risparmi sia effettivamente conforme alle prescrizioni di cui all’allegato A, art.1, delle Linee Guida EEN 9/11.
Risulta inoltre assente l’autodichiarazione sottoscritta dai clienti partecipanti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata di un documento di identità in corso di validità degli stessi, contenente le seguenti informazioni: a) indicazione del tipo di utilizzo del bene (proprietario, affittuario, ecc.); b) impegno a non richiedere/non aver richiesto altri incentivi non cumulabili con i certificati bianchi per il medesimo intervento; c) liberatoria per la richiesta dei TEE al soggetto proponente.
Trattasi, come noto, di documentazione relativa alla consistenza degli interventi ed al calcolo dei risparmi volta a garantire il corretto riconoscimento di benefici gravanti su risorse pubbliche e che consente pertanto di verificare con certezza che lo stesso intervento non sia stato o non sia in futuro rendicontato da altre Esco, ovvero che per lo stesso intervento non sia stato richiesto altro beneficio economico non cumulabile con i richiesti CB (certificati bianchi), quale ad esempio le detrazioni fiscali.
Quanto ai motivi di ricorso ottavo e decimo, a mezzo dei quali si lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui intende applicare a progetti con metodo di valutazione standardizzato il criterio degli “effetti misurabili” non previsto né dalla normativa di settore né dalla scheda tecnica 36E, è sufficiente osservare che tale meccanismo è stato introdotto dagli artt. 9, co. 1, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, e 16, co. 4, d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, che hanno previsto, tra gli obblighi connessi, quelli di perseguire l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali, nonché l’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili che hanno demandato a specifici decreti ministeriali le rispettive modalità di funzionamento.
In tale ottica, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con deliberazione 27 dicembre 2002, n. 234/02, ha approvato le prime 8 schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria (relativamente agli interventi di cui agli artt. 5, co. 1, di detti dd.mm.); con successiva deliberazione del 18 settembre 2003, n. 103/03, ha inoltre adottato le “linee guida” per “la preparazione, l’esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti” nonché per la definizione dei criteri e delle modalità di rilascio dei TEE (in attuazione dell’art. 5, co. 5, dd.mm. citt.), recanti la disciplina (tra l’altro) dei “metodi di valutazione dei risparmi” e l’individuazione dei “metodi di valutazione standardizzata” , che “consentono di quantificare il risparmio specifico lordo annuo dell’intervento attraverso la determinazione dei risparmi relativi ad una singola unità fisica di riferimento (di seguito: UFR), senza procedere a misurazioni dirette” (cfr. artt. 3 e 4).
Dal riportato quadro normativo si evince pertanto che il “metodo di valutazione standardizzata”, oltre ad essere previsto dalla disciplina susseguitasi nel tempo, prescinde totalmente dall’effettuazione di “misurazioni dirette”, non venendo in alcun modo contemplata la rilevanza di dati diversi da quelli contenuti nelle singole “schede tecniche”.
Esso permette quindi di stabilire a priori il risparmio ottenibile per ciascuna “unità fisica di riferimento” , da intendere come “il prodotto, l’apparecchio, il componente di impianto o la grandezza fisica definita ai fini della valutazione del risparmio indicata nelle schede tecniche di valutazione standardizzata” (v. art. 1.1 delib. Aeeg n. 9/11 cit.), secondo quel che risulta dalla strutturazione del procedimento di calcolo dei risparmi.
Ciò posto, occorre rilevare che nel caso di specie il GSE ha svolto una serie di approfondimenti in merito alle succitate schede tecniche, che hanno portato a stabilire che la documentazione inizialmente trasmessa dal proponente non dava la certezza che gli interventi rendicontati fossero stati realizzati in conformità al suddetto disposto normativo, ovvero che gli UPS installati funzionino e inducano effetti misurabili sui consumi di energia per gli anni di vita tecnica definiti dalla scheda 36E a partire dalla data di prima attivazione degli stessi.
L’operatore si è infatti limitato a dichiarare “di avere verificato che il progetto di efficienza energetica sia realizzato a regola d’arte e nel rispetto delle norme tecniche di riferimento, rispondendo della corretta preparazione, esecuzione, valutazione e gestione del progetto”, e che la vita tecnica del progetto è definita come “il numero di anni successivi alla realizzazione dell’intervento durante i quali si assume che gli apparecchi o dispositivi installati funzionino e inducano effetti misurabili sui consumi di energia” , con ciò disattendendo le richieste formulate dal GSE al fine di garantire la corretta gestione del progetto.
Deve, infine, essere disattesa l’istanza di questione di legittimità costituzionale e/ rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia avanzata da Wind Tre in termini di irragionevolezza e sproporzione della potestà di verifica e controllo nell’ambito della valutazione dei progetti di efficientamento energetico esercitata dal GSE, essendosi sul punto la giurisprudenza espressa statuendo che “Il potere di verifica, accertamento e controllo esercitato dal Gestore è volto al riscontro della esattezza delle dichiarazioni formulate da un privato nell’ambito di una procedura volta ad attribuire sovvenzioni pubbliche e la completezza delle condizioni e dei requisiti per l’accesso al rapporto incentivante, sicché esulano nel caso di specie le caratteristiche proprie degli atti di secondo grado e, nel contesto normativo applicabile alla fattispecie, antecedente l’entrata in vigore del d.l. 76/2020, non è applicabile l’art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990 in tema di limiti all’esercizio dell’autotutela amministrativa” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III ter, 11/03/2025 n. 5141 che richiama: Corte costituzionale, 13 novembre 2020, n. 237; Cons. Stato, IV, 8442 del 12 dicembre 2019; IV, 6118 del 9 settembre 2019; II, 4913 del 17 maggio 2023; II, 4349 del 2 maggio 2023).
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
La complessità e la parziale novità delle questioni trattate (quanto meno al momento dell’introduzione del giudizio) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO