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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2201/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Milano il 14.07.1964
Cittadina : italiana
Cod. Fisc: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Maria Gardini presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 04.06.1963 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura Maria Gardini presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano
(anno 1992 atto n. 0106 reg. 03 parte II serie A)
x separati consensualmente con verbale in data 23.01.2001 omologato con decreto del 16.02.2001 con i seguenti figli: nato a [...] il [...] cittadinanza italiana e Parte_3 ato a Como l' 11.05.1997 cittadinanza italiana Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto in data
22.01.2025 e depositato in data 19.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
16.05.1992 in Milano tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
• ordinare all' Ufficiale dello stato civile del comune di Milano di procedere all' annotazione dell' emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
• disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
• Il Signor verserà alla Signora entro il giorno Parte_2 Parte_1
5 di ogni mese a decorrere dalla sentenza di divorzio un assegno divorzile mensile di €
1.300,00 che sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale;
• Il Signor verserà alla Signora entro il giorno Parte_2 Parte_1
5 di ogni mese a decorrere dalla sentenza di divorzio un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio con la stessa convivente e non ancora economicamente Pt_4
indipendente e sino al compimento dei suoi 30 anni quindi sino al 11.05.2027, dell'importo di € 500,00 che sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale;
• Il Signor sosterrà inoltre, a favore del figlio e sino al compimento Parte_2 Pt_4
dei suoi 30 anni quindi sino al 11.05.2027:
o integralmente le spese formative in favore di ed in particolare del corso MCB Pt_4
che lo stesso ha iniziato a frequentare a Novembre 2024 e che avrà la durata di due anni.. Il pagamento da parte del padre di eventuali ulteriori spese formative saranno di volta in volta concordate direttamente con . Pt_4
o nella misura del 50% e mediante rimborso alla Signora Parte_1
le spese straordinarie, prima anticipategli dalla signora o nel caso anche da
[...]
che qui si elencano sostenute in favore del figlio: visite mediche e/o Pt_4
specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale;
spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale;
visite specialistiche prescritte dal medico
curante; visite specialistiche;
visite presso medici privati se prima era stato
consultato un medico specialista privato (ad esempio otorino ); cure mediche e/o
specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale;
spese psicoterapiche
(comprovate da prescrizione medica e da codice fiscale su ogni scontrino); spese
per i ticket (connessi a visite o prestazioni); intervento chirurgico improvviso;
chirurgia estetica;
dentista, oculista e ortopedico (e spese connesse) sia presso
strutture pubbliche che private;
spese odontoiatriche;
apparecchio ortodontico;
apparecchi correttivi;
cure oculistiche;
spese oculistiche;
occhiali da vista;
spese
protesiche e terapeutiche non coperte dal Sevizio Sanitario Nazionale e prescritte
dal medico di base;
farmaci particolari;
spese farmaceutiche (comprovate da
prescrizione medica e da codice fiscale su ogni scontrino); trattamenti
psicoterapeutici o fisioterapici necessari in seguito ad un incidente stradale;
cure
termali; cure fisioterapiche;
cure omeopatiche, ayurvediche e assimilate;
cure
mediche con utilizzo di prodotti omeopatici, usuali quando la famiglia era unita.
• Previo accordo con la signora il padre potrà versare il contributo di mantenimento Pt_1
direttamente al figlio nel momento in cui quest'ultimo ne farà eventualmente Pt_4
richiesta;
• Le parti dichiarano che la Signora ha già ricevuto durante gli Parte_1
anni di matrimonio dal Signor l'importo € 30.000,00 da considerarsi quale Parte_2
acconto sulla percentuale alla stessa dovuta ai sensi dell'art. 12 bis dell' indennità di fine rapporto che verrà corrisposto a quest'ultimo in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. Il suddetto importo non potrà mai e per nessuna ragione o titolo essere richiesto a rimborso dal signor . Parte_2
Al momento della cessazione dell'attuale rapporto di lavoro subordinato intrattenuto dal signor con la ditta sussistendone i Parte_2 Controparte_1
presupposti di cui all'art. 12 bis, verrà calcolato e liquidato alla Signora Parte_1
l'esatto ammontare a saldo della percentuale dell'indennità di fine rapporto alla
[...]
stessa spettante (TFR). • Le parti dichiarano di aver così definito ogni pendenza e rapporto economico e di nulla più aver reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione o titolo
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano tra
[...]
e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Milano il 14.07.1964
Cittadina : italiana
Cod. Fisc: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Maria Gardini presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 04.06.1963 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura Maria Gardini presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano
(anno 1992 atto n. 0106 reg. 03 parte II serie A)
x separati consensualmente con verbale in data 23.01.2001 omologato con decreto del 16.02.2001 con i seguenti figli: nato a [...] il [...] cittadinanza italiana e Parte_3 ato a Como l' 11.05.1997 cittadinanza italiana Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto in data
22.01.2025 e depositato in data 19.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
16.05.1992 in Milano tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
• ordinare all' Ufficiale dello stato civile del comune di Milano di procedere all' annotazione dell' emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
• disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
• Il Signor verserà alla Signora entro il giorno Parte_2 Parte_1
5 di ogni mese a decorrere dalla sentenza di divorzio un assegno divorzile mensile di €
1.300,00 che sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale;
• Il Signor verserà alla Signora entro il giorno Parte_2 Parte_1
5 di ogni mese a decorrere dalla sentenza di divorzio un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio con la stessa convivente e non ancora economicamente Pt_4
indipendente e sino al compimento dei suoi 30 anni quindi sino al 11.05.2027, dell'importo di € 500,00 che sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale;
• Il Signor sosterrà inoltre, a favore del figlio e sino al compimento Parte_2 Pt_4
dei suoi 30 anni quindi sino al 11.05.2027:
o integralmente le spese formative in favore di ed in particolare del corso MCB Pt_4
che lo stesso ha iniziato a frequentare a Novembre 2024 e che avrà la durata di due anni.. Il pagamento da parte del padre di eventuali ulteriori spese formative saranno di volta in volta concordate direttamente con . Pt_4
o nella misura del 50% e mediante rimborso alla Signora Parte_1
le spese straordinarie, prima anticipategli dalla signora o nel caso anche da
[...]
che qui si elencano sostenute in favore del figlio: visite mediche e/o Pt_4
specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale;
spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale;
visite specialistiche prescritte dal medico
curante; visite specialistiche;
visite presso medici privati se prima era stato
consultato un medico specialista privato (ad esempio otorino ); cure mediche e/o
specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale;
spese psicoterapiche
(comprovate da prescrizione medica e da codice fiscale su ogni scontrino); spese
per i ticket (connessi a visite o prestazioni); intervento chirurgico improvviso;
chirurgia estetica;
dentista, oculista e ortopedico (e spese connesse) sia presso
strutture pubbliche che private;
spese odontoiatriche;
apparecchio ortodontico;
apparecchi correttivi;
cure oculistiche;
spese oculistiche;
occhiali da vista;
spese
protesiche e terapeutiche non coperte dal Sevizio Sanitario Nazionale e prescritte
dal medico di base;
farmaci particolari;
spese farmaceutiche (comprovate da
prescrizione medica e da codice fiscale su ogni scontrino); trattamenti
psicoterapeutici o fisioterapici necessari in seguito ad un incidente stradale;
cure
termali; cure fisioterapiche;
cure omeopatiche, ayurvediche e assimilate;
cure
mediche con utilizzo di prodotti omeopatici, usuali quando la famiglia era unita.
• Previo accordo con la signora il padre potrà versare il contributo di mantenimento Pt_1
direttamente al figlio nel momento in cui quest'ultimo ne farà eventualmente Pt_4
richiesta;
• Le parti dichiarano che la Signora ha già ricevuto durante gli Parte_1
anni di matrimonio dal Signor l'importo € 30.000,00 da considerarsi quale Parte_2
acconto sulla percentuale alla stessa dovuta ai sensi dell'art. 12 bis dell' indennità di fine rapporto che verrà corrisposto a quest'ultimo in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. Il suddetto importo non potrà mai e per nessuna ragione o titolo essere richiesto a rimborso dal signor . Parte_2
Al momento della cessazione dell'attuale rapporto di lavoro subordinato intrattenuto dal signor con la ditta sussistendone i Parte_2 Controparte_1
presupposti di cui all'art. 12 bis, verrà calcolato e liquidato alla Signora Parte_1
l'esatto ammontare a saldo della percentuale dell'indennità di fine rapporto alla
[...]
stessa spettante (TFR). • Le parti dichiarano di aver così definito ogni pendenza e rapporto economico e di nulla più aver reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione o titolo
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano tra
[...]
e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG