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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 10449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10449 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 13951/2025 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 13/11/2025, alle ore 11:34, nella Ottava Sezione Civile civile del Tri- bunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Pietro Lupi, è chiamata la causa
TRA
+ ALTRI Parte_1
- RICORRENTE
E
+2 Controparte_1
- RESISTENTI
E' presente, per delega dell'avv. Carmelo Lorenzo Mazzeo, procuratore e difensore del dott. OB MA, l'avv. Pasquale Maresca, il quale impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, infondato in fatto ed in diritto, si riporta a tutte le richieste e conclusioni formulate e rassegnate nella comparsa di costituzione e rispo- sta, di cui se ne chiede l'integrale accoglimento. L'avv. Maresca evidenzia nuovamente all'Illustre Giudicante che tutte le contestazioni poste alla base dell'opposizione de qua, oltre ad essere inammissibili nel presente giudizio, sono state già integralmente svolte nel medesimo giudizio di ATP ex art. 696 bis c.p.c. nell'ambito del quale è stata dispo- sta e svolta la consulenza tecnica d'ufficio per cui è causa, ed altresì nel successivo pro- cedimento di merito instaurato dagli odierni ricorrenti, oltre che nell'esposto disciplina- re arbitrariamente presentato da parte ricorrente, con la consequenziale palese improce- dibilità dell'opposizione per violazione del principio del ne bis in idem..
L'avv. Maresca, pertanto, insiste affinché il Giudice voglia dichiarare l'opposizione, ex adverso proposta, improcedibile, inammissibile, perché palesemente e totalmente infon- data sia in fatto che in diritto, nonché sguarnita del benché minimo riscontro probatorio, con conseguente totale conferma del decreto di liquidazione impugnato, emesso dal
Giudice Dott.ssa Barbara Di Tonto e comunicato in data 21.05.2025, nonché con esem- plare e congrua condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite ingiustamente sostenute dal Dott. OB CI, per essere stato lo stesso illegittimamente ed ar-
1
bitrariamente convenuto nel presente giudizio, anche aggravate ex art. 96 co. 1 e/o 3
c.p.c.. per tutti i motivi di cui meglio esposti in narrativa della comparsa di costituzione e risposta di questa difesa.
È presente per la l'avvocato Massimiliano De Masi, il quale Controparte_1 si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta e alle conclusioni ivi formula- te. Impugna e contesta tutto quanto dedotto e argomentato dai ricorrenti.
Nessuno è comparso per . CP_2
L'Avv. Nicola Ricciuto per parte ricorrente contesta la richiesta di dichiarazione di temerarietà dell'opposizione. Si riporta al ricorso ed in particolare ai video che evi- denziano tutte le irregolarità commesse dal dott. CI. Nella fattispecie c'è una vio- lazione di legge anche penale per le difformità tra la verbalizzazione ed i video. Chiede che il Presidente faccia inviare gli atti all'ufficio del PM per queste difformità facendo rilevare la stridente difformità tra ciò che emerge tra i file video e gli atti pubblici depo- sitati dal dott. CI. Insiste, in subordine, per la riduzione delle vacazioni.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai pro- pri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Pietro Lupi, pronunzia la seguente
SENTENZA definitiva nel giudizio iscritto al n. 13951/2025 r.g.a.c. promosso da c.f.: , c.f.: Parte_2 C.F._1 Parte_3
, c.f.: e C.F._2 Parte_4 C.F._3 Pt_1
, c.f.: tutti in proprio e nella qualità di unici eredi
[...] C.F._4 legittimi della sig.ra nata a [...] [...] e ivi Persona_1 CP_1 deceduta il 16 luglio 2020; in proprio, c.f.: , e Parte_5 C.F._5
come sopra generalizzata, a anche nella qualità di genitore Parte_4
2
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori c.f.: Persona_2
e c.f.: , questi ultimi due, C.F._6 CP_3 C.F._7 unitamente a in qualità di nipoti ex filiis della defunta Parte_5 Per_1
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Ricciuto (c.f.:
[...] C.F._8
) in virtù di procura a margine del presente atto e sono domiciliati nel suo studio
[...] in alla Via Vecchia Poggioreale, n. 14. CP_1
- RICORRENTI nei confronti di
, P. IVA , in persona del Direttore Generale Controparte_1 P.IVA_1
p.t., Dott. Ing. , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, CP_4 dagli Avvocati Massimiliano De Masi (c.f.: ) e CodiceFiscale_9 Parte_6
(c.f.: ), in virtù di procura in atti, tutti elettivamente
[...] CodiceFiscale_10 domiciliati in alla Via Comunale del Principe n. 13/A, presso il Servizio Legale CP_1 della Azienda
- RESISTENTE
e di
MA OB, nato a [...] il [...] (c.f.: ), e CodiceFiscale_11 ivi residente in [...], elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio a Roma in Via Savoia n. 23, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Lo- renzo Mazzeo (c.f.: ) che lo rappresenta e difende giusta pro- CodiceFiscale_12 cura ad litem apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTI
e di nato a [...] il [...] (c.f.: ) CP_2 CodiceFiscale_13
- RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione è in parte inammissibile e per il resto infondata.
Con ricorso depositato il 23 giugno 2025 in opposizione a decreto di liquidazione dei CCTTUU del 21 maggio 2025 del Tribunale di Napoli, VIII sezione civile (dott.ssa Di Tonto), pubblicato e comunicato in pari data, reso nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. n. 24530/2022 r.g.a.c., gli istanti indicati in epigrafe hanno evocato in giudizio, dinanzi a questo tribunale, l' , nonché i Controparte_1
CCTTUU OB CI e , al fine di ottenere l'annullamento e/o la CP_2
3
revoca e/o la nullità del suddetto decreto di liquidazione con il quale è stato riconosciuto a ciascun CTU l'importo di euro 1.761,60 ciascuno oltre IVA da e CPA come per legge e con pagamento posto a carico dei ricorrenti.
Nel ricorso si elencano un serie di comportamenti da parte dei consulenti nominati nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. che qui di seguito si elencano:
1) rigetto della richiesta di rinvio dell'accesso formulata in data 7 settembre 2023;
2) ritardo del dott. CI nel collegarsi alla videoconferenza del primo accesso Cont giustificato con il ritardo dell'
3) nel verbale si dava comunque atto della presenza dell'Avv. Ricciuto che invece era impegnato presso l'ufficio giudiziario di Acerra;
4) veniva, inoltre, indicata la presenza dell'avv. Massimiliano De Masi per l'
[...]
, quando in realtà all'incontro avevano partecipato due medici;
Controparte_1
5) tardiva, lacunosa e incompleta acquisizione della relazione autoptica effettuata sulla salma della Sig.ra senza sottoporla al contraddittorio delle parti;
Per_1
6) che all'accesso del 25 marzo 2024, come documentato anche con video, il Dott.
CI procedeva autonomamente alle operazioni tecniche nonostante l'assenza ingiustificata del Prof. , altro membro del collegio CP_2 peritale nominato dal giudice in violazione dell'art. 15 della Legge 24/2017 e che ingiustificatamente non compariva;
In definitiva, secondo i ricorrenti, “… l'attività dei CC.TT.UU. si è contraddistinta per macroscopiche e reiterate violazioni procedurali e sostanziali, accompagnate da gravi e documentati vizi tecnici, omissioni rilevanti e false rappresentazioni documentali che hanno seriamente pregiudicato la legittimità, validità ed attendibilità dell'intera attività peritale svolta”. (…). “…non si riesce a comprendere come si possa emettere un decreto di liquidazione a fronte di una consulenza tecnica d'ufficio assolutamente non fruibile ai fini di giustizia, in quanto irrispettosa dei principi fondamentali previsti in materia (regolare presenza dell'intero collegio negli accessi, tutela del diritto di difesa delle parti che non hanno potuto esprimere le proprie ragioni allo specialista, sussistenza di reati quali il falso ideologico e/o perizia infedele per aver redatto e depositato verbalizzazioni delle riunioni peritali non conformi agli accadimenti realmente verificatisi)”.
Inoltre, i ricorrenti hanno contestato l'applicazione di 120 vacazioni ritenute eccessive.
I ricorrenti hanno concluso chiedendo di “accertare e dichiarare l'insussistenza
4
del diritto al compenso in testa ai dottori OB CI e con CP_2 riferimento alla ctu espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., contrassegnato dal numero di r.g.24530/2022 del Tribunale di Napoli, revocando, annullando, dichiarando nullo e/o privo di effetti il decreto di liquidazione dei compensi emesso in tale procedimento, pubblicato e comunicato il 21/05/2025; in via subordinata, riformare il predetto decreto di liquidazione dei compensi e liquidare a entrambi i CC.TT.UU
l'importo in denaro corrispondente a non più di 80/100 vacazioni o in alternativa a quel numero di vacazioni che riterrà dimostrato o ragionevolmente necessario all'espletamento dell'incarico”.
Si sono costituiti l' e OB CI chiedendo il rigetto del CP_5 ricorso. Invece, il , che ha ricevuto ritualmente la notificazione del ricorso e del CP_2 decreto a mezzo PEC, non si è costituito e deve essere dichiarato contumace.
All'udienza, dopo breve discussione, il giudice ha assegnato la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Occorre innanzitutto esaminare la questione, rilevabile di ufficio, relativa alla proposizione del ricorso il cui deposito è avvenuto il 23 giugno 2025 e cioè il 33esimo giorno (considerato che il 30esimo era il 20 giugno 2025) dalla comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento impugnato, comunicazione avvenuta il giorno 21 maggio 2025, lo stesso del deposito del decreto di liquidazione opposto.
Ritiene il giudicante che, al di là della circostanza che il ricorso risulta essere stato inizialmente depositato nel ruolo della volontaria giurisdizione (cfr. comunicazione di cancelleria prodotta dai ricorrenti), alla fattispecie debba applicarsi il termine di sei mesi dalla comunicazione per l'impugnazione.
Invero, è noto che la Corte Costituzionale n. 106/2016, esaminando la mancanza nella nuova formulazione dell'art. 170 T.U.S.G. (entrata in vigore il 6.10.2011 e che rinvia all'art. 15 D.Lgs 150/2011) di un termine per impugnare i decreti di liquidazione del compenso degli ausiliari affermò, quando, tuttavia, il procedimento di opposizione era regolato dal procedimento sommario di cognizione (art. 702-bis e segg. c.p.c.), che si doveva applicare lo stesso termine previsto dall'art. 702-quater c.p.c. per impugnare l'ordinanza che definiva il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione e, quindi, giorni 30 dalla comunicazione o notificazione. Sennonché il rito sommario di cognizione è stato abrogato dalla Riforma Cartabia a far data dal 28 febbraio 2023 e sostituito dal rito semplificato di cognizione (artt. 281-decies e segg. c.p.c.) che si conclude con la pronuncia di una sentenza.
5
Pertanto, come nel periodo successivo alla modifica del 2011 dell'articolo 170 citato si è dedotto dall'applicazione del rito sommario alle opposizioni ai decreti di liquidazione l'esistenza di un termine per opporsi identico a quello per impugnare l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario (30 giorni), così, oggi, si deve dedurre, dall'applicazione del rito semplificato (in forza del rimando all'articolo 15 citato contenuto nell'articolo 170 TUSG) alle opposizioni avverso i decreti di liquidazione post 28 febbraio 2023, l'esistenza di un termine per impugnare identico a quello per impugnare il provvedimento esclusivo del rito semplificato Cartabia e cioè i sei mesi previsti dall'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza (30 gg. in caso di notificazione a cura di una delle parti), termine che nello specifico decorre dal deposito in cancelleria del decreto di liquidazione impugnato.
In conclusione sul punto, il ricorso in esame deve considerarsi tempestivo perché depositato entro sei mesi dalla sua comunicazione a cura della cancelleria.
Le doglianze relative al comportamento dei due consulenti sono inammissibili in questa sede perché non compete al giudice chiamato a pronunciarsi sulla liquidazione del compenso accertare l'invalidità dell'elaborato del consulente tecnico di ufficio ma esclusivamente al giudice del merito.
Occorre, tuttavia, precisare che il fatto che competa al giudice del merito della causa di valutare la attinenza, la coerenza e la concludenza della relazione peritale in relazione allo stato della controversia giudiziale (eventualmente disattendendo le emergenze della relazione), non esclude, in linea di principio, che una valutazione penetrante dell'elaborato competa anche al giudice della liquidazione del compenso, sia esso il giudice istruttore che abbia conferito l'incarico e cui compente detta liquidazione in primo esame, sia esso il giudice dell'opposizione ex art. 11 della già citata L. n. 319-
80.
Si tratta di due tipi di valutazione tendenti a diverse finalità, che hanno indubbiamente una diversa estensione, ma che tuttavia ben possono parzialmente sovrapporsi senza escludersi a vicenda in virtù della diversa finalità perseguita.
Con la prima il giudice del merito si avvale dell'opera dell'ausiliare, condividendone, o non, le soluzioni tecniche adottate, nella più ampia visione della controversia su cui è chiamato a decidere con la pienezza dei poteri inerenti alla giurisdizione. In tale ambito l'organo giudicante può ben valutare la rispondenza della relazione al quesito proposto, la correlazione logica e tecnica tra il presupposto dell'incarico (individuabile nel quesito) e la soluzione tecnica adottata (al fine eventuale
6
di un rinnovo di consulenza) ed, infine, l'utilità e l'utilizzabilità, oppure no, dell'elaborato per la soluzione della causa, sia che la non congruenza con le situazioni controverse derivi dallo svisamento delle situazioni essenziali da parte del C.T.U., sia che derivi da un vizio logico nello svolgimento dell'elaborato, sia che nessun vizio sia da addebitare al C.T.U. ma la stessa formulazione del quesito sia di per sè inadeguata.
Nell'ipotesi della liquidazione, invece, l'ambito dell'analisi che compete al giudice è più limitata, esaurendosi essa nell'esame della rispondenza tra il quesito e la risposta ad esso da parte del C.T.U. e, in caso di esame positivo sul punto, nella valutazione del pregio della prestazione.
Ed invero, a norma dell'art. 51 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il giudice della liquidazione deve tenere conto “delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita”.
Il primo pregio dell'opera, da valutarsi in sede di liquidazione di compenso ai sensi del citato art. 51, consiste nella rispondenza al quesito, considerato che “l'opera” oggetto del compenso non è una qualsiasi opera, di per sé anche pregevolissima, ma deve essere quell'opera richiesta dal giudice con il conferimento dell'incarico.
Il pregio dell'opera svolta, non può essere valutata in astratto, ma in relazione al compito affidato, per cui un elaborato di per sé pregevole, ma non coerente all'incarico
(o nei limiti in cui non sia coerente al quesito che determina l'oggetto dell'incarico), non
è, in quanto tale, opera richiesta e compensabile in sede di liquidazione di onorari di una consulenza. In definitiva, i criteri di liquidazione, come indicati dal più volte citato articolo 51, hanno un presupposto comune, e cioè che l'opera svolta sia quella chiesta dal giudice e determinata con l'incarico, limitato dal quesito, così come poteva essere ragionevolmente interpretato dal consulente in relazione all'oggetto della controversia.
Un elaborato che sia al di fuori del quesito (o nei limiti in cui decampi dall'abito del quesito) è un fuor d'opera, un “fuori tema”, che esula dal concetto di elaborato peritale e, in quanto tale, non soggetto a compenso alcuno.
La non soggezione al compenso, d'altronde, non è demandato al giudizio del merito della causa nel grado, che ha tutt'altro oggetto e coinvolge unicamente le parti anche nell'attribuzione delle spese di causa (tra cui è compresa la spesa di consulenza, in quanto sia già stata riconosciuta) e liquidata), ma è proprio compito del giudice della liquidazione, in entrambi i gradi previsti con procedura speciale. Diversamente le parti,
a qualunque di esse competa sostenere in via definitiva le spese di causa, non avrebbero il potere di liberarsi da una spesa non aderente alle finalità dell'operazione probatoria.
7
In tale senso si deve dare accoglimento e continuità all'indirizzo già espresso dalla Suprema Corte in materia e secondo cui, da un lato, non compete al giudice della liquidazione valutare l'influenza e l'utilità della consulenza tecnica sull'esito della causa
(Cass. n. 7632/2006; Cass. 11/4/1995, n. 4166; Cass. 18 dicembre 1987, n. 9483; Cass.
18 marzo 1992, n. 3342) mentre, d'altro lato, deve essere incluso nella competenza del giudice della liquidazione accertare se l'opera svolta dall'ausiliario del giudice sia rispondente ai quesiti postigli. La conseguenza è che, nei limiti della non rispondenza ai quesiti, non spetta compenso al C.T.U. al quale, quindi, nessun compenso spetta se tutto l'elaborato debba ritenersi un fuor d'opera rispetto al quesito.
Venendo all'esame del caso specifico sottoposto alla cognizione di questo tribunale si rileva che non è contestato che il Collegio dei CTU non abbia risposto ai quesiti e che la risposta vi sia stata e sia stata puntuale è agevole rilevarlo dalla lettura dell'elaborato versato in atti anche in questa sede.
Pertanto, tutte le doglianze, per le quali ricorrerebbero al più altrettante cause di nullità delle attività peritali e, quindi, dell'elaborato dei consulenti di ufficio, non sono esaminabili in questa sede ma solo dal giudice del merito.
L'unica doglianza ammissibile in questa sede è quella relativa all'importo liquidato. Tuttavia, nel merito la stessa deve essere disattesa.
Centoventi vacazioni, liquidate ciascuna con euro 14,68 (cfr: Corte Cost.
16/2025), appaiono del tutto congrue all'impegno che si stima sostenuto dai due
CCTTUU. Quanto all'altra liquidazione di altro giudice della sezione portata a comparazione evidenziando il riconoscimento di sole 100 vacazioni e non di 120, occorre rilevare che il caso in esame, differentemente da quello citato dove la transazione la sottoscrive la stessa paziente, verte sulle cause della morte della congiunta dei ricorrenti, situazione sicuramente più complessa. Cont
Si compensano le spese tra i ricorrenti e l' atteso che quest'ultima è stata evocato solo perché contraddittore necessario.
Alla soccombenza segue, invece, la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute dal CI che si liquidano in dispositivo sulla base del valore del compenso contestato (riducendo al minimo la fase istruttoria contenuta in una solo udienza) e con distrazione di favore dell'Avv. Carmelo Lorenzo
Mazzeo, procuratore antistatario.
Nulla per le spese tra i ricorrenti ed il attesa la contumacia di CP_2 quest'ultimo.
8
Non sussistono i presupposti per una condanna dei ricorrenti per lite temeraria.
Tanto premesso, il giudice monocratico, visti gli artt. 170 e 171 D.P.R. 115/2002
P.Q.M.
dichiara la contumacia di . CP_2
Rigetta l'opposizione al decreto di liquidazione.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di OB CI che si liquidano in euro 2.127,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge, con distrazione di favore dell'Avv. Carmelo Lorenzo Mazzeo, procuratore antistatario.
Compensa le spese di lite tra i ricorrenti e l' . Controparte_1
Dispone, ai sensi dell'art. 331, co. IV, c.p.p. la trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale sede atteso che parte ricorrente prospetta nella fattispecie la commissione del reato, perseguibile di ufficio, di falso ideologico
(art. 479 c.p.) nella redazione dei verbali delle operazioni peritali.
È verbale.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 13/11/2025, alle ore 11:34, nella Ottava Sezione Civile civile del Tri- bunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Pietro Lupi, è chiamata la causa
TRA
+ ALTRI Parte_1
- RICORRENTE
E
+2 Controparte_1
- RESISTENTI
E' presente, per delega dell'avv. Carmelo Lorenzo Mazzeo, procuratore e difensore del dott. OB MA, l'avv. Pasquale Maresca, il quale impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, infondato in fatto ed in diritto, si riporta a tutte le richieste e conclusioni formulate e rassegnate nella comparsa di costituzione e rispo- sta, di cui se ne chiede l'integrale accoglimento. L'avv. Maresca evidenzia nuovamente all'Illustre Giudicante che tutte le contestazioni poste alla base dell'opposizione de qua, oltre ad essere inammissibili nel presente giudizio, sono state già integralmente svolte nel medesimo giudizio di ATP ex art. 696 bis c.p.c. nell'ambito del quale è stata dispo- sta e svolta la consulenza tecnica d'ufficio per cui è causa, ed altresì nel successivo pro- cedimento di merito instaurato dagli odierni ricorrenti, oltre che nell'esposto disciplina- re arbitrariamente presentato da parte ricorrente, con la consequenziale palese improce- dibilità dell'opposizione per violazione del principio del ne bis in idem..
L'avv. Maresca, pertanto, insiste affinché il Giudice voglia dichiarare l'opposizione, ex adverso proposta, improcedibile, inammissibile, perché palesemente e totalmente infon- data sia in fatto che in diritto, nonché sguarnita del benché minimo riscontro probatorio, con conseguente totale conferma del decreto di liquidazione impugnato, emesso dal
Giudice Dott.ssa Barbara Di Tonto e comunicato in data 21.05.2025, nonché con esem- plare e congrua condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite ingiustamente sostenute dal Dott. OB CI, per essere stato lo stesso illegittimamente ed ar-
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bitrariamente convenuto nel presente giudizio, anche aggravate ex art. 96 co. 1 e/o 3
c.p.c.. per tutti i motivi di cui meglio esposti in narrativa della comparsa di costituzione e risposta di questa difesa.
È presente per la l'avvocato Massimiliano De Masi, il quale Controparte_1 si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta e alle conclusioni ivi formula- te. Impugna e contesta tutto quanto dedotto e argomentato dai ricorrenti.
Nessuno è comparso per . CP_2
L'Avv. Nicola Ricciuto per parte ricorrente contesta la richiesta di dichiarazione di temerarietà dell'opposizione. Si riporta al ricorso ed in particolare ai video che evi- denziano tutte le irregolarità commesse dal dott. CI. Nella fattispecie c'è una vio- lazione di legge anche penale per le difformità tra la verbalizzazione ed i video. Chiede che il Presidente faccia inviare gli atti all'ufficio del PM per queste difformità facendo rilevare la stridente difformità tra ciò che emerge tra i file video e gli atti pubblici depo- sitati dal dott. CI. Insiste, in subordine, per la riduzione delle vacazioni.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai pro- pri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Pietro Lupi, pronunzia la seguente
SENTENZA definitiva nel giudizio iscritto al n. 13951/2025 r.g.a.c. promosso da c.f.: , c.f.: Parte_2 C.F._1 Parte_3
, c.f.: e C.F._2 Parte_4 C.F._3 Pt_1
, c.f.: tutti in proprio e nella qualità di unici eredi
[...] C.F._4 legittimi della sig.ra nata a [...] [...] e ivi Persona_1 CP_1 deceduta il 16 luglio 2020; in proprio, c.f.: , e Parte_5 C.F._5
come sopra generalizzata, a anche nella qualità di genitore Parte_4
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esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori c.f.: Persona_2
e c.f.: , questi ultimi due, C.F._6 CP_3 C.F._7 unitamente a in qualità di nipoti ex filiis della defunta Parte_5 Per_1
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Ricciuto (c.f.:
[...] C.F._8
) in virtù di procura a margine del presente atto e sono domiciliati nel suo studio
[...] in alla Via Vecchia Poggioreale, n. 14. CP_1
- RICORRENTI nei confronti di
, P. IVA , in persona del Direttore Generale Controparte_1 P.IVA_1
p.t., Dott. Ing. , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, CP_4 dagli Avvocati Massimiliano De Masi (c.f.: ) e CodiceFiscale_9 Parte_6
(c.f.: ), in virtù di procura in atti, tutti elettivamente
[...] CodiceFiscale_10 domiciliati in alla Via Comunale del Principe n. 13/A, presso il Servizio Legale CP_1 della Azienda
- RESISTENTE
e di
MA OB, nato a [...] il [...] (c.f.: ), e CodiceFiscale_11 ivi residente in [...], elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio a Roma in Via Savoia n. 23, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Lo- renzo Mazzeo (c.f.: ) che lo rappresenta e difende giusta pro- CodiceFiscale_12 cura ad litem apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTI
e di nato a [...] il [...] (c.f.: ) CP_2 CodiceFiscale_13
- RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione è in parte inammissibile e per il resto infondata.
Con ricorso depositato il 23 giugno 2025 in opposizione a decreto di liquidazione dei CCTTUU del 21 maggio 2025 del Tribunale di Napoli, VIII sezione civile (dott.ssa Di Tonto), pubblicato e comunicato in pari data, reso nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. n. 24530/2022 r.g.a.c., gli istanti indicati in epigrafe hanno evocato in giudizio, dinanzi a questo tribunale, l' , nonché i Controparte_1
CCTTUU OB CI e , al fine di ottenere l'annullamento e/o la CP_2
3
revoca e/o la nullità del suddetto decreto di liquidazione con il quale è stato riconosciuto a ciascun CTU l'importo di euro 1.761,60 ciascuno oltre IVA da e CPA come per legge e con pagamento posto a carico dei ricorrenti.
Nel ricorso si elencano un serie di comportamenti da parte dei consulenti nominati nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. che qui di seguito si elencano:
1) rigetto della richiesta di rinvio dell'accesso formulata in data 7 settembre 2023;
2) ritardo del dott. CI nel collegarsi alla videoconferenza del primo accesso Cont giustificato con il ritardo dell'
3) nel verbale si dava comunque atto della presenza dell'Avv. Ricciuto che invece era impegnato presso l'ufficio giudiziario di Acerra;
4) veniva, inoltre, indicata la presenza dell'avv. Massimiliano De Masi per l'
[...]
, quando in realtà all'incontro avevano partecipato due medici;
Controparte_1
5) tardiva, lacunosa e incompleta acquisizione della relazione autoptica effettuata sulla salma della Sig.ra senza sottoporla al contraddittorio delle parti;
Per_1
6) che all'accesso del 25 marzo 2024, come documentato anche con video, il Dott.
CI procedeva autonomamente alle operazioni tecniche nonostante l'assenza ingiustificata del Prof. , altro membro del collegio CP_2 peritale nominato dal giudice in violazione dell'art. 15 della Legge 24/2017 e che ingiustificatamente non compariva;
In definitiva, secondo i ricorrenti, “… l'attività dei CC.TT.UU. si è contraddistinta per macroscopiche e reiterate violazioni procedurali e sostanziali, accompagnate da gravi e documentati vizi tecnici, omissioni rilevanti e false rappresentazioni documentali che hanno seriamente pregiudicato la legittimità, validità ed attendibilità dell'intera attività peritale svolta”. (…). “…non si riesce a comprendere come si possa emettere un decreto di liquidazione a fronte di una consulenza tecnica d'ufficio assolutamente non fruibile ai fini di giustizia, in quanto irrispettosa dei principi fondamentali previsti in materia (regolare presenza dell'intero collegio negli accessi, tutela del diritto di difesa delle parti che non hanno potuto esprimere le proprie ragioni allo specialista, sussistenza di reati quali il falso ideologico e/o perizia infedele per aver redatto e depositato verbalizzazioni delle riunioni peritali non conformi agli accadimenti realmente verificatisi)”.
Inoltre, i ricorrenti hanno contestato l'applicazione di 120 vacazioni ritenute eccessive.
I ricorrenti hanno concluso chiedendo di “accertare e dichiarare l'insussistenza
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del diritto al compenso in testa ai dottori OB CI e con CP_2 riferimento alla ctu espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., contrassegnato dal numero di r.g.24530/2022 del Tribunale di Napoli, revocando, annullando, dichiarando nullo e/o privo di effetti il decreto di liquidazione dei compensi emesso in tale procedimento, pubblicato e comunicato il 21/05/2025; in via subordinata, riformare il predetto decreto di liquidazione dei compensi e liquidare a entrambi i CC.TT.UU
l'importo in denaro corrispondente a non più di 80/100 vacazioni o in alternativa a quel numero di vacazioni che riterrà dimostrato o ragionevolmente necessario all'espletamento dell'incarico”.
Si sono costituiti l' e OB CI chiedendo il rigetto del CP_5 ricorso. Invece, il , che ha ricevuto ritualmente la notificazione del ricorso e del CP_2 decreto a mezzo PEC, non si è costituito e deve essere dichiarato contumace.
All'udienza, dopo breve discussione, il giudice ha assegnato la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Occorre innanzitutto esaminare la questione, rilevabile di ufficio, relativa alla proposizione del ricorso il cui deposito è avvenuto il 23 giugno 2025 e cioè il 33esimo giorno (considerato che il 30esimo era il 20 giugno 2025) dalla comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento impugnato, comunicazione avvenuta il giorno 21 maggio 2025, lo stesso del deposito del decreto di liquidazione opposto.
Ritiene il giudicante che, al di là della circostanza che il ricorso risulta essere stato inizialmente depositato nel ruolo della volontaria giurisdizione (cfr. comunicazione di cancelleria prodotta dai ricorrenti), alla fattispecie debba applicarsi il termine di sei mesi dalla comunicazione per l'impugnazione.
Invero, è noto che la Corte Costituzionale n. 106/2016, esaminando la mancanza nella nuova formulazione dell'art. 170 T.U.S.G. (entrata in vigore il 6.10.2011 e che rinvia all'art. 15 D.Lgs 150/2011) di un termine per impugnare i decreti di liquidazione del compenso degli ausiliari affermò, quando, tuttavia, il procedimento di opposizione era regolato dal procedimento sommario di cognizione (art. 702-bis e segg. c.p.c.), che si doveva applicare lo stesso termine previsto dall'art. 702-quater c.p.c. per impugnare l'ordinanza che definiva il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione e, quindi, giorni 30 dalla comunicazione o notificazione. Sennonché il rito sommario di cognizione è stato abrogato dalla Riforma Cartabia a far data dal 28 febbraio 2023 e sostituito dal rito semplificato di cognizione (artt. 281-decies e segg. c.p.c.) che si conclude con la pronuncia di una sentenza.
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Pertanto, come nel periodo successivo alla modifica del 2011 dell'articolo 170 citato si è dedotto dall'applicazione del rito sommario alle opposizioni ai decreti di liquidazione l'esistenza di un termine per opporsi identico a quello per impugnare l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario (30 giorni), così, oggi, si deve dedurre, dall'applicazione del rito semplificato (in forza del rimando all'articolo 15 citato contenuto nell'articolo 170 TUSG) alle opposizioni avverso i decreti di liquidazione post 28 febbraio 2023, l'esistenza di un termine per impugnare identico a quello per impugnare il provvedimento esclusivo del rito semplificato Cartabia e cioè i sei mesi previsti dall'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza (30 gg. in caso di notificazione a cura di una delle parti), termine che nello specifico decorre dal deposito in cancelleria del decreto di liquidazione impugnato.
In conclusione sul punto, il ricorso in esame deve considerarsi tempestivo perché depositato entro sei mesi dalla sua comunicazione a cura della cancelleria.
Le doglianze relative al comportamento dei due consulenti sono inammissibili in questa sede perché non compete al giudice chiamato a pronunciarsi sulla liquidazione del compenso accertare l'invalidità dell'elaborato del consulente tecnico di ufficio ma esclusivamente al giudice del merito.
Occorre, tuttavia, precisare che il fatto che competa al giudice del merito della causa di valutare la attinenza, la coerenza e la concludenza della relazione peritale in relazione allo stato della controversia giudiziale (eventualmente disattendendo le emergenze della relazione), non esclude, in linea di principio, che una valutazione penetrante dell'elaborato competa anche al giudice della liquidazione del compenso, sia esso il giudice istruttore che abbia conferito l'incarico e cui compente detta liquidazione in primo esame, sia esso il giudice dell'opposizione ex art. 11 della già citata L. n. 319-
80.
Si tratta di due tipi di valutazione tendenti a diverse finalità, che hanno indubbiamente una diversa estensione, ma che tuttavia ben possono parzialmente sovrapporsi senza escludersi a vicenda in virtù della diversa finalità perseguita.
Con la prima il giudice del merito si avvale dell'opera dell'ausiliare, condividendone, o non, le soluzioni tecniche adottate, nella più ampia visione della controversia su cui è chiamato a decidere con la pienezza dei poteri inerenti alla giurisdizione. In tale ambito l'organo giudicante può ben valutare la rispondenza della relazione al quesito proposto, la correlazione logica e tecnica tra il presupposto dell'incarico (individuabile nel quesito) e la soluzione tecnica adottata (al fine eventuale
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di un rinnovo di consulenza) ed, infine, l'utilità e l'utilizzabilità, oppure no, dell'elaborato per la soluzione della causa, sia che la non congruenza con le situazioni controverse derivi dallo svisamento delle situazioni essenziali da parte del C.T.U., sia che derivi da un vizio logico nello svolgimento dell'elaborato, sia che nessun vizio sia da addebitare al C.T.U. ma la stessa formulazione del quesito sia di per sè inadeguata.
Nell'ipotesi della liquidazione, invece, l'ambito dell'analisi che compete al giudice è più limitata, esaurendosi essa nell'esame della rispondenza tra il quesito e la risposta ad esso da parte del C.T.U. e, in caso di esame positivo sul punto, nella valutazione del pregio della prestazione.
Ed invero, a norma dell'art. 51 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il giudice della liquidazione deve tenere conto “delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita”.
Il primo pregio dell'opera, da valutarsi in sede di liquidazione di compenso ai sensi del citato art. 51, consiste nella rispondenza al quesito, considerato che “l'opera” oggetto del compenso non è una qualsiasi opera, di per sé anche pregevolissima, ma deve essere quell'opera richiesta dal giudice con il conferimento dell'incarico.
Il pregio dell'opera svolta, non può essere valutata in astratto, ma in relazione al compito affidato, per cui un elaborato di per sé pregevole, ma non coerente all'incarico
(o nei limiti in cui non sia coerente al quesito che determina l'oggetto dell'incarico), non
è, in quanto tale, opera richiesta e compensabile in sede di liquidazione di onorari di una consulenza. In definitiva, i criteri di liquidazione, come indicati dal più volte citato articolo 51, hanno un presupposto comune, e cioè che l'opera svolta sia quella chiesta dal giudice e determinata con l'incarico, limitato dal quesito, così come poteva essere ragionevolmente interpretato dal consulente in relazione all'oggetto della controversia.
Un elaborato che sia al di fuori del quesito (o nei limiti in cui decampi dall'abito del quesito) è un fuor d'opera, un “fuori tema”, che esula dal concetto di elaborato peritale e, in quanto tale, non soggetto a compenso alcuno.
La non soggezione al compenso, d'altronde, non è demandato al giudizio del merito della causa nel grado, che ha tutt'altro oggetto e coinvolge unicamente le parti anche nell'attribuzione delle spese di causa (tra cui è compresa la spesa di consulenza, in quanto sia già stata riconosciuta) e liquidata), ma è proprio compito del giudice della liquidazione, in entrambi i gradi previsti con procedura speciale. Diversamente le parti,
a qualunque di esse competa sostenere in via definitiva le spese di causa, non avrebbero il potere di liberarsi da una spesa non aderente alle finalità dell'operazione probatoria.
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In tale senso si deve dare accoglimento e continuità all'indirizzo già espresso dalla Suprema Corte in materia e secondo cui, da un lato, non compete al giudice della liquidazione valutare l'influenza e l'utilità della consulenza tecnica sull'esito della causa
(Cass. n. 7632/2006; Cass. 11/4/1995, n. 4166; Cass. 18 dicembre 1987, n. 9483; Cass.
18 marzo 1992, n. 3342) mentre, d'altro lato, deve essere incluso nella competenza del giudice della liquidazione accertare se l'opera svolta dall'ausiliario del giudice sia rispondente ai quesiti postigli. La conseguenza è che, nei limiti della non rispondenza ai quesiti, non spetta compenso al C.T.U. al quale, quindi, nessun compenso spetta se tutto l'elaborato debba ritenersi un fuor d'opera rispetto al quesito.
Venendo all'esame del caso specifico sottoposto alla cognizione di questo tribunale si rileva che non è contestato che il Collegio dei CTU non abbia risposto ai quesiti e che la risposta vi sia stata e sia stata puntuale è agevole rilevarlo dalla lettura dell'elaborato versato in atti anche in questa sede.
Pertanto, tutte le doglianze, per le quali ricorrerebbero al più altrettante cause di nullità delle attività peritali e, quindi, dell'elaborato dei consulenti di ufficio, non sono esaminabili in questa sede ma solo dal giudice del merito.
L'unica doglianza ammissibile in questa sede è quella relativa all'importo liquidato. Tuttavia, nel merito la stessa deve essere disattesa.
Centoventi vacazioni, liquidate ciascuna con euro 14,68 (cfr: Corte Cost.
16/2025), appaiono del tutto congrue all'impegno che si stima sostenuto dai due
CCTTUU. Quanto all'altra liquidazione di altro giudice della sezione portata a comparazione evidenziando il riconoscimento di sole 100 vacazioni e non di 120, occorre rilevare che il caso in esame, differentemente da quello citato dove la transazione la sottoscrive la stessa paziente, verte sulle cause della morte della congiunta dei ricorrenti, situazione sicuramente più complessa. Cont
Si compensano le spese tra i ricorrenti e l' atteso che quest'ultima è stata evocato solo perché contraddittore necessario.
Alla soccombenza segue, invece, la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute dal CI che si liquidano in dispositivo sulla base del valore del compenso contestato (riducendo al minimo la fase istruttoria contenuta in una solo udienza) e con distrazione di favore dell'Avv. Carmelo Lorenzo
Mazzeo, procuratore antistatario.
Nulla per le spese tra i ricorrenti ed il attesa la contumacia di CP_2 quest'ultimo.
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Non sussistono i presupposti per una condanna dei ricorrenti per lite temeraria.
Tanto premesso, il giudice monocratico, visti gli artt. 170 e 171 D.P.R. 115/2002
P.Q.M.
dichiara la contumacia di . CP_2
Rigetta l'opposizione al decreto di liquidazione.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di OB CI che si liquidano in euro 2.127,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge, con distrazione di favore dell'Avv. Carmelo Lorenzo Mazzeo, procuratore antistatario.
Compensa le spese di lite tra i ricorrenti e l' . Controparte_1
Dispone, ai sensi dell'art. 331, co. IV, c.p.p. la trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale sede atteso che parte ricorrente prospetta nella fattispecie la commissione del reato, perseguibile di ufficio, di falso ideologico
(art. 479 c.p.) nella redazione dei verbali delle operazioni peritali.
È verbale.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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