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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. RG 4759/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
RG FR Presidente rel.
ST AR IU
ON IN IU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 28/07/2025 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
16/12/2025, tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti DEGANI CINZIA e PLACANICA AUGUSTO CESARE presso il cui studio in
Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ME TO presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
1 PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla si oppone.
PER LE PARTI: come da proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc formulata dalla IU all'udienza del 16/12/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio concordatario a VERONA in data
29/06/2013, risultano separati in forza di omologa della separazione consensuale da parte del Tribunale di Verona in data 27/09/2023.
L'udienza presidenziale per la comparizione personale dei coniugi è stata tenuta in data 19/09/2023 e, pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, essendo stato depositato il presente ricorso in data 28/07/2025 né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle statuizioni accessorie stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti in adesione alla proposta conciliativa della IU, apparendo le stesse rispondenti all'interesse della figlia, ancora minorenne, in punto affidamento, collocamento, disciplina dei rapporti con il genitore non collocatario.
In merito all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla regolamentazione dei loro rapporti economici non si ravvisano profili di contrarietà alcuna con norme di legge e/o con l'ordine pubblico e pertanto ben può essere recepito dal Tribunale.
Spese compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il
29/06/2013 in VERONA tra e Parte_1 CP_1 iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VERONA nell'anno 2013,
Numero 154, Parte II, Serie A.
2 2. Affido condiviso e collocamento prevalente presso la madre, con impegno da parte della madre a vaccinare la figlia minore entro il termine di mesi 3 da oggi prendendo appuntamento al massimo entro la giornata di lunedì 22.12.2025.
3. Assegnazione casa famigliare alla madre.
4. Diritto di visita del padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio lunedì mattina e per un giorno infrasettimanale con pernotto (mercoledì); in via alternata dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 alla ripresa delle attività scolastiche;
per 3 giorni durante le vacanze pasquali;
per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordarsi entro il 30.4 di ciascun anno;
altre festività alternate.
5. Contributo al mantenimento a carico del padre di euro 300,00 mensili rivalutabili
Istat, con decorrenza dal mese di gennaio 2026, da versarsi sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona nuova versione, con esclusione della quota parte coperta da assicurazioni private.
6. Assegno unico per la figlia integralmente alla madre.
7. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di VERONA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (Anno 2013, Numero 154, Parte II, Serie A).
8. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 17.12.2025
La Presidente
RG FR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
RG FR Presidente rel.
ST AR IU
ON IN IU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 28/07/2025 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
16/12/2025, tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti DEGANI CINZIA e PLACANICA AUGUSTO CESARE presso il cui studio in
Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ME TO presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
1 PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla si oppone.
PER LE PARTI: come da proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc formulata dalla IU all'udienza del 16/12/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio concordatario a VERONA in data
29/06/2013, risultano separati in forza di omologa della separazione consensuale da parte del Tribunale di Verona in data 27/09/2023.
L'udienza presidenziale per la comparizione personale dei coniugi è stata tenuta in data 19/09/2023 e, pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, essendo stato depositato il presente ricorso in data 28/07/2025 né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle statuizioni accessorie stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti in adesione alla proposta conciliativa della IU, apparendo le stesse rispondenti all'interesse della figlia, ancora minorenne, in punto affidamento, collocamento, disciplina dei rapporti con il genitore non collocatario.
In merito all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla regolamentazione dei loro rapporti economici non si ravvisano profili di contrarietà alcuna con norme di legge e/o con l'ordine pubblico e pertanto ben può essere recepito dal Tribunale.
Spese compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il
29/06/2013 in VERONA tra e Parte_1 CP_1 iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VERONA nell'anno 2013,
Numero 154, Parte II, Serie A.
2 2. Affido condiviso e collocamento prevalente presso la madre, con impegno da parte della madre a vaccinare la figlia minore entro il termine di mesi 3 da oggi prendendo appuntamento al massimo entro la giornata di lunedì 22.12.2025.
3. Assegnazione casa famigliare alla madre.
4. Diritto di visita del padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio lunedì mattina e per un giorno infrasettimanale con pernotto (mercoledì); in via alternata dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 alla ripresa delle attività scolastiche;
per 3 giorni durante le vacanze pasquali;
per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordarsi entro il 30.4 di ciascun anno;
altre festività alternate.
5. Contributo al mantenimento a carico del padre di euro 300,00 mensili rivalutabili
Istat, con decorrenza dal mese di gennaio 2026, da versarsi sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona nuova versione, con esclusione della quota parte coperta da assicurazioni private.
6. Assegno unico per la figlia integralmente alla madre.
7. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di VERONA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (Anno 2013, Numero 154, Parte II, Serie A).
8. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 17.12.2025
La Presidente
RG FR
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