Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 07/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 18 no- vembre 2024, iscritta al n. 2884 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
, nata ad [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata in Capranica (VT), Viale Nar- C.F._1 dini n. 6, presso lo studio dell'Avv. Noemi Palermo che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Pignataro Interamma (FR), C.F._2 alla Via Roma n. 17, presso lo studio dell'Avv. Michela Evangelista che lo rappre- senta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 23 gennaio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio ci- vile contratto in data 21 giugno 2011 (trascritto nei registri dello stato civile del co- mune di Novara (NO), parte II, serie C, n. 67).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia Persona_1
nato, a Novara (NO) il 13 settembre 2011; che sono separati per effetto della sen- tenza n. 1129/2017 emessa dal Tribunale di Latina e pubblicata in data 23 maggio
2017; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett.
a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i rapporti eco- nomici:
“1) La figlia minore rimane affidata ad entrambi i genitori, con suo Per_1
collocamento presso la madre in Capranica, alla Via Antonio Gramsci n. 49, con diritto/dovere di visita del padre, previo preavviso e tenuto conto delle esigenze della minore e degli stessi genitori, come segue: una volta alla settimana, orientati- vamente il venerdì dalle 15.00 alle 20.00; ogni due settimane dal venerdì ore 15.00 alla domenica ore 20.00; la figlia minore trascorrerà, inoltre, le principali Festività
(Natale, Pasqua, il giorno del compleanno) con i genitori, secondo il criterio dell'al- ternanza annuale;
detti tempi e modalità potranno essere ampliati, su accordo dei genitori, allorquando le esigenze della minore lo consentiranno;
inoltre trascorrerà almeno 20 giorni, anche non continuativi, durante l'estate con il padre previo ac- cordo con la madre entro il mese di giugno;
2) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente limitata- mente alle questioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore inte- resse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspi- razioni della figlia;
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3) Il sig corrisponderà alla sig.r a titolo Parte_2 Parte_1
di contributo per il mantenimento della figlia minore la Persona_2
somma di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) entro il giorno 05 di ogni mese, ri- valutabile secondo Istat, a decorrere dal mese di pubblicazione della sentenza di divorzio;
inoltre continuerà a contribuire nella misura del 50% alle spese straordi- narie per la figlia purché preventivamente concordate, con particolare riguardo a quelle mediche non coperte dal S.S.N. e quelle scolastiche, per la cui determina- zione si rimanda al protocollo in uso presso il Tribunale di Viterbo. Infine, l'asse- gno Unico verrà percepito nella misura del 100% dalla Sig.r Parte_1
e il Sig. rinuncerà al suo 50% espletando le pratiche necessarie presso Pt_2
l'Inps a decorrere dal mese di pubblicazione della sentenza;
4) I coniugi hanno, comunque, definito ogni e qualsiasi precedente rapporto eco- nomico tra gli stessi”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo sciogli- mento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Novara
(NO) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
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a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi Parte_3
e alle condizioni indicate in motivazione;
[...] Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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