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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/12/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott. Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere relatore
Dott. Ernesta Tarantino Consigliere alla pubblica udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 356/2025 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. DIBITONTO MARCO e Parte_1
dall'Avv. ZINGRILLO SANTA
APPELLANTE
contro
:
rappresentato e difeso Controparte_1
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
APPELLATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 28.4.2025, ha appellato la sentenza Parte_1
resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia in data 11.3.2025, che aveva disatteso la domanda del docente, intesa ad accertare la nullità del licenziamento disciplinare irrogatogli dall'Amministrazione scolastica in data 30-4-2024, per violazione del termine legale di conclusione del procedimento disciplinare, di 120 giorni calcolati dalla data di notifica della contestazione disciplinare.
2.Rilevava all'uopo il primo giudice che al ricorrente era stata notificata la contestazione disciplinare in data 29-12-2023 e che, con successiva nota in data 26-1-
2023 (all. 9 produzione ) l'Avv. Raffaele Taronna, per il , aveva CP_1 Pt_1
comunicato all'Amministrazione che il proprio assistito non aveva intenzione di partecipare alla prevista audizione a discolpa;
al contempo, chiedeva però un termine
“di almeno un mese” per potere produrre un file video ed una perizia giurata (poi mai prodotti), a riprova dell'infondatezza degli addebiti.
In altre parole, secondo il Tribunale, il ricorrente- tramite il proprio legale- aveva chiesto la concessione di un termine per potere dimostrare, mediante propria produzione documentale, la propria buona fede laddove “è pacifico che, in seguito, tale produzione non ha avuto luogo, ma ciò non può certo essere addebitato alla
Amministrazione”
Rilevava per l'effetto che la proroga del termine per la conclusione del procedimento disciplinare era effetto automatico della presentazione della istanza suddetta;
e senza che detta proroga “possa intendersi ammissibile solo con riferimento alla audizione, considerato che l'acquisizione documentale consente al pubblico dipendente di potere meglio difendersi nel procedimento, sicchè alla facoltà va data la più ampia portata.
Ed infatti, ….avendo lo stesso ricorrente chiesto termine per potere acquisire della documentazione informatica, non può allora affermarsi- e non solo per contrarietà a buona fede- che l'Amministrazione non dovesse arrestarsi per il tempo richiesto dalla stessa.
Si vuole dire che con la richiesta di differimento ha prospettato alla Amministrazione la propria intenzione di effettuare della proprie produzioni idonee a sconfessare le comunicazioni pervenute dai dirigenti di Link Campus University: sicchè sotto tale profilo non è consentito interpretare restrittivamente l'effetto di proroga alla sola
2 audizione, dovendo invece ritenersi che esso si applichi anche alle attività a sua difesa, all'esito della citata valutazione di ragionevolezza”
“Altre sono le acquisizioni ulteriori che- ai sensi del comma 6- la Amministrazione può effettuare (……da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento….. La predetta attivita' istruttoria non determina la sospensione del procedimento, ne' il differimento dei relativi termini), le quali non sospendono il termine, altre quelle richieste- pur sempre a propria difesa e, quindi, con la medesima funzione dell'audizione- di cui al comma 4, sollecitate dall'incolpato.
Nel caso di specie il ricorrente ha chiesto di effettuare, a difesa, una propria produzione;
e pertanto ha esercitato una prerogativa difensiva del tutto analoga a quella codificata dall'articolo 55….”.
3.Tanto premesso, ha dedotto l'appellante l'ingiustizia della gravata pronuncia, stigmatizzando:
- la circostanza che esso istante non aveva mai ricevuto “la comunicazione da parte Contr dell per la di concessione del termine per la produzione del file video e CP_3
delle perizie giurate” e che “è altresì un dato di fatto non controverso tra le parti che tale produzione non ha avuto luogo…”;
-che il termine legale di 120 giorni per la conclusione del procedimento non era stato pacificamente rispettato in quanto la contestazione di addebito era stata protocollata il
18.12.2023 e ricevuta a mezzo posta raccomandata il 29.12.2023 (dies a quo), mentre la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa era stata irrogata in data
30.04.2024 (cioè il 122° giorno) come da protocollo (dies ad quem), a conclusione del procedimento disciplinare.
Si contesta inoltre l'interpretazione normativa fornita dal primo giudice, prendendo le mosse dalla lettera dell'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001 nel testo vigente pro tempore il quale prevedeva che:
“
4. in caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia
3 differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente”.
“6. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, nè il differimento dei relativi termini”.
Per cui, in nessuna parte della disposizione di legge su richiamata, né in altra disposizione di altra legge, “si evince il diritto potestativo dell'incolpato di ottenere, sulla base della sola e semplice richiesta, un differimento del termine per la conclusione del procedimento ed il conseguenziale obbligo di legge del datore di lavoro privato o pubblico di accordare la richiesta di rinvio della scadenza del termine di conclusione del procedimento disciplinare per un numero di giorni scelto in modo discrezionale da parte dello stesso incolpato”.
Differimento del termine previsto invece “solo per l'ipotesi codificata” rappresentata dal differimento dell'audizione difesa dell'incolpato “in caso di grave ed oggettivo impedimento”.
Resiste il con apposita comparsa. CP_1
4. L'appello è fondato.
4.1 E' pacifico il superamento del termine legale di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare in esame, in quanto, come detto sopra, la contestazione di addebito era stata protocollata il 18.12.2023 e ricevuta a mezzo posta raccomandata dall'istante il 29.12.2023 (dies a quo), mentre la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa era stata irrogata in data 30.04.2024 come da protocollo (dies ad quem), a conclusione del citato procedimento disciplinare.
5. Tanto premesso, vi è che, come dedotto dall'appellante:
-l'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001 nel testo vigente pro tempore il quale prevedeva che:
“4. in caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia
4 differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente…..”.
“6. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, nè il differimento dei relativi termini”.
5.1 Va da sé che l'ipotesi della proroga dei termini perentori per la conclusione del procedimento disciplinare risulta espressamente collegata (solo) all'ipotesi
(eccezionale) in cui il dipendente richieda (cosa che peraltro può fare per “una sola volta”) che l'audizione a sua difesa sia differita, ciò che peraltro l'incolpato può ottenere esclusivamente “in caso di grave ed oggettivo impedimento…”.
Laddove, nella specie, come detto, l'istante aveva espressamente rinunziato alla sua audizione personale e dunque alla possibilità di beneficiare della correlativa proroga
(la quale, tra l'altro, risulta correlata ad una disposizione normativa di natura chiaramente eccezionale, come tale, di stretta interpretazione ovvero insuscettibile di interpretazione analogica e/o estensiva).
6. Il infatti – dando atto nella citata missiva del 26.1.2024 di non aver Pt_1
intenzione di partecipare alla fissata audizione del successivo 29.1.2024 – si è limitato a chiedere un termine “di almeno un mese” (tra l'altro specificando
“compatibilmente con i tempi del procedimento disciplinare e le esigenze dell'ufficio”, v. all. 9 della produzione del ) per potere acquisire una non CP_1
meglio precisata documentazione informatica – tra l'altro giammai prodotta - rappresentando espressamente che era “in attesa di una perizia giurata” (volta, per quanto è dato di comprendere dal tenore delle difese di merito svolte in sede disciplinare – poi non più reiterate in questa sede – ad acclarare la veridicità del sito www.verificaunilink.it che poi avrebbe rilasciato la documentazione invece disconosciuta dall'Ateneo) .
6.1 Richiesta che, tra le altre cose, l'Amministrazione non risulta aver mai preso in considerazione, non essendo stato pacificamente emesso alcun provvedimento di
5 diniego, né tanto meno di accoglimento della relativa istanza (dal contenuto chiaramente extra ordinem, avendo ad oggetto una richiesta assolutamente non contemplata dalla precisa scansione del procedimento disciplinare qual regolamentata dal citato art. 55-bis, d.lgs. n. 165 del 2001).
7. Tra l'altro, anche a volere in qualche modo applicare analogicamente – come sembra aver fatto il primo giudice - l'ipotesi prevista dal comma 6 del citato art. 55 bis, vi è che quest'ultimo, come visto sopra, non consente la sospensione dei termini del procedimento in caso di un eventuale supplemento istruttorio ricadente nel corso di un procedimento disciplinare già avviato (“Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini”).
8. Infine, osserva la Corte che la suddetta interpretazione normativa, non solo risulta più coerente con la lettera della disposizione in commento, ma appare anche maggiormente rispondente alla sua ratio, essendo indubbio che la volontà legislativa, nel caso di specie, suggerisce l'intenzione di contenere al massimo i tempi di svolgimento degli accertamenti, ciò che risulta ovviamente in linea con il generalissimo principio della necessaria rapidità e certezza nella definizione del procedimento disciplinare, ai fini di una massima chiarezza nell'esecuzione del rapporto lavorativo.
Non a caso in questo contesto, come detto sopra, l'unica “proroga” dei termini normativamente prevista, risulta collegata (v. art. 55 bis comma 4 cit.) all'ipotesi di un “grave ed oggettivo impedimento” che possa condurre ad un differimento della
(sola) audizione dell'incolpato.
Secondo il Collegio l'attività istruttoria, di per sé, non genera sospensione del procedimento disciplinare, né il differimento dei relativi termini.
Tuttavia, ove si prospetti l'assenza all'audizione per “grave e oggettivo” impedimento, ferma sempre la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente
6 potrà fare richiesta, soltanto per una volta, di differimento dell'audizione a sua difesa, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente.
L'impedimento previsto dalla legge, le cui cause potranno essere allegate e comprovate dal lavoratore, può ravvisarsi nei casi di stati fisici o psichici oggettivamente gravi ed apprezzabili che impediscano una materiale effettuazione del colloquio col datore di lavoro, opportunamente comprovati.
Nella fattispecie in esame non è stato mai dedotta dal lavoratore una situazione idonea a generare la sospensione del procedimento, atteso che il non ha Pt_1
affatto invocato il rinvio dell'audizione, né tantomeno ha dedotto la sussistenza del
“grave ed oggettivo impedimento”, cioè dell'unica ipotesi cui la norma (di stretta interpretazione) ammette che possa esservi differimento (peraltro per una volta sola, a conferma della eccezionalità della ipotesi) per la sospensione del termine di 120 giorni.
Tanto premesso, ritiene la Corte di non poter condividere l'interpretazione estensiva -
-della norma sulla sospensione del termine in caso di impossibilità oggettiva ad essere ascoltato a difesa-- operata nell'impugnata sentenza, siccome applicata ad un caso ben diverso, ove la parte ha chiesto solo di poter aspettare a decidere in attesa di invio di altra documentazione e con il chiaro ed espresso intendimento di rispetto del termine di 120 giorni (cfr. lettera dell'Avv. Taronna del 26.1.2024, “compatibilmente con i tempi del procedimento disciplinare e le esigenze dell'ufficio”).
Va da sé che l'appello è fondato e che la sentenza impugnata dev'essere quindi riformata come da dispositivo, con il favore delle spese processuali del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il
28.4.2025 da nei confronti del Parte_1 Controparte_4
7 avverso la sentenza n. 661/2025, pubblicata in data 11.3.2025 dal Tribunale di
Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al il 30.4.2024; Pt_1
condanna il alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio nei CP_1
confronti del , con distrazione, spese che liquida in 3.700,00, quanto al primo Pt_1
gradi ed in € 3.500,000 quanto al presente grado di appello, il tutto oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari il 16/12/2025
Il Presidente Dott. Manuela Saracino Il Consigliere estensore Dott. Pietro Mastrorilli
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott. Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere relatore
Dott. Ernesta Tarantino Consigliere alla pubblica udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 356/2025 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. DIBITONTO MARCO e Parte_1
dall'Avv. ZINGRILLO SANTA
APPELLANTE
contro
:
rappresentato e difeso Controparte_1
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
APPELLATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 28.4.2025, ha appellato la sentenza Parte_1
resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia in data 11.3.2025, che aveva disatteso la domanda del docente, intesa ad accertare la nullità del licenziamento disciplinare irrogatogli dall'Amministrazione scolastica in data 30-4-2024, per violazione del termine legale di conclusione del procedimento disciplinare, di 120 giorni calcolati dalla data di notifica della contestazione disciplinare.
2.Rilevava all'uopo il primo giudice che al ricorrente era stata notificata la contestazione disciplinare in data 29-12-2023 e che, con successiva nota in data 26-1-
2023 (all. 9 produzione ) l'Avv. Raffaele Taronna, per il , aveva CP_1 Pt_1
comunicato all'Amministrazione che il proprio assistito non aveva intenzione di partecipare alla prevista audizione a discolpa;
al contempo, chiedeva però un termine
“di almeno un mese” per potere produrre un file video ed una perizia giurata (poi mai prodotti), a riprova dell'infondatezza degli addebiti.
In altre parole, secondo il Tribunale, il ricorrente- tramite il proprio legale- aveva chiesto la concessione di un termine per potere dimostrare, mediante propria produzione documentale, la propria buona fede laddove “è pacifico che, in seguito, tale produzione non ha avuto luogo, ma ciò non può certo essere addebitato alla
Amministrazione”
Rilevava per l'effetto che la proroga del termine per la conclusione del procedimento disciplinare era effetto automatico della presentazione della istanza suddetta;
e senza che detta proroga “possa intendersi ammissibile solo con riferimento alla audizione, considerato che l'acquisizione documentale consente al pubblico dipendente di potere meglio difendersi nel procedimento, sicchè alla facoltà va data la più ampia portata.
Ed infatti, ….avendo lo stesso ricorrente chiesto termine per potere acquisire della documentazione informatica, non può allora affermarsi- e non solo per contrarietà a buona fede- che l'Amministrazione non dovesse arrestarsi per il tempo richiesto dalla stessa.
Si vuole dire che con la richiesta di differimento ha prospettato alla Amministrazione la propria intenzione di effettuare della proprie produzioni idonee a sconfessare le comunicazioni pervenute dai dirigenti di Link Campus University: sicchè sotto tale profilo non è consentito interpretare restrittivamente l'effetto di proroga alla sola
2 audizione, dovendo invece ritenersi che esso si applichi anche alle attività a sua difesa, all'esito della citata valutazione di ragionevolezza”
“Altre sono le acquisizioni ulteriori che- ai sensi del comma 6- la Amministrazione può effettuare (……da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento….. La predetta attivita' istruttoria non determina la sospensione del procedimento, ne' il differimento dei relativi termini), le quali non sospendono il termine, altre quelle richieste- pur sempre a propria difesa e, quindi, con la medesima funzione dell'audizione- di cui al comma 4, sollecitate dall'incolpato.
Nel caso di specie il ricorrente ha chiesto di effettuare, a difesa, una propria produzione;
e pertanto ha esercitato una prerogativa difensiva del tutto analoga a quella codificata dall'articolo 55….”.
3.Tanto premesso, ha dedotto l'appellante l'ingiustizia della gravata pronuncia, stigmatizzando:
- la circostanza che esso istante non aveva mai ricevuto “la comunicazione da parte Contr dell per la di concessione del termine per la produzione del file video e CP_3
delle perizie giurate” e che “è altresì un dato di fatto non controverso tra le parti che tale produzione non ha avuto luogo…”;
-che il termine legale di 120 giorni per la conclusione del procedimento non era stato pacificamente rispettato in quanto la contestazione di addebito era stata protocollata il
18.12.2023 e ricevuta a mezzo posta raccomandata il 29.12.2023 (dies a quo), mentre la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa era stata irrogata in data
30.04.2024 (cioè il 122° giorno) come da protocollo (dies ad quem), a conclusione del procedimento disciplinare.
Si contesta inoltre l'interpretazione normativa fornita dal primo giudice, prendendo le mosse dalla lettera dell'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001 nel testo vigente pro tempore il quale prevedeva che:
“
4. in caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia
3 differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente”.
“6. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, nè il differimento dei relativi termini”.
Per cui, in nessuna parte della disposizione di legge su richiamata, né in altra disposizione di altra legge, “si evince il diritto potestativo dell'incolpato di ottenere, sulla base della sola e semplice richiesta, un differimento del termine per la conclusione del procedimento ed il conseguenziale obbligo di legge del datore di lavoro privato o pubblico di accordare la richiesta di rinvio della scadenza del termine di conclusione del procedimento disciplinare per un numero di giorni scelto in modo discrezionale da parte dello stesso incolpato”.
Differimento del termine previsto invece “solo per l'ipotesi codificata” rappresentata dal differimento dell'audizione difesa dell'incolpato “in caso di grave ed oggettivo impedimento”.
Resiste il con apposita comparsa. CP_1
4. L'appello è fondato.
4.1 E' pacifico il superamento del termine legale di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare in esame, in quanto, come detto sopra, la contestazione di addebito era stata protocollata il 18.12.2023 e ricevuta a mezzo posta raccomandata dall'istante il 29.12.2023 (dies a quo), mentre la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa era stata irrogata in data 30.04.2024 come da protocollo (dies ad quem), a conclusione del citato procedimento disciplinare.
5. Tanto premesso, vi è che, come dedotto dall'appellante:
-l'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001 nel testo vigente pro tempore il quale prevedeva che:
“4. in caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia
4 differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente…..”.
“6. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, nè il differimento dei relativi termini”.
5.1 Va da sé che l'ipotesi della proroga dei termini perentori per la conclusione del procedimento disciplinare risulta espressamente collegata (solo) all'ipotesi
(eccezionale) in cui il dipendente richieda (cosa che peraltro può fare per “una sola volta”) che l'audizione a sua difesa sia differita, ciò che peraltro l'incolpato può ottenere esclusivamente “in caso di grave ed oggettivo impedimento…”.
Laddove, nella specie, come detto, l'istante aveva espressamente rinunziato alla sua audizione personale e dunque alla possibilità di beneficiare della correlativa proroga
(la quale, tra l'altro, risulta correlata ad una disposizione normativa di natura chiaramente eccezionale, come tale, di stretta interpretazione ovvero insuscettibile di interpretazione analogica e/o estensiva).
6. Il infatti – dando atto nella citata missiva del 26.1.2024 di non aver Pt_1
intenzione di partecipare alla fissata audizione del successivo 29.1.2024 – si è limitato a chiedere un termine “di almeno un mese” (tra l'altro specificando
“compatibilmente con i tempi del procedimento disciplinare e le esigenze dell'ufficio”, v. all. 9 della produzione del ) per potere acquisire una non CP_1
meglio precisata documentazione informatica – tra l'altro giammai prodotta - rappresentando espressamente che era “in attesa di una perizia giurata” (volta, per quanto è dato di comprendere dal tenore delle difese di merito svolte in sede disciplinare – poi non più reiterate in questa sede – ad acclarare la veridicità del sito www.verificaunilink.it che poi avrebbe rilasciato la documentazione invece disconosciuta dall'Ateneo) .
6.1 Richiesta che, tra le altre cose, l'Amministrazione non risulta aver mai preso in considerazione, non essendo stato pacificamente emesso alcun provvedimento di
5 diniego, né tanto meno di accoglimento della relativa istanza (dal contenuto chiaramente extra ordinem, avendo ad oggetto una richiesta assolutamente non contemplata dalla precisa scansione del procedimento disciplinare qual regolamentata dal citato art. 55-bis, d.lgs. n. 165 del 2001).
7. Tra l'altro, anche a volere in qualche modo applicare analogicamente – come sembra aver fatto il primo giudice - l'ipotesi prevista dal comma 6 del citato art. 55 bis, vi è che quest'ultimo, come visto sopra, non consente la sospensione dei termini del procedimento in caso di un eventuale supplemento istruttorio ricadente nel corso di un procedimento disciplinare già avviato (“Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini”).
8. Infine, osserva la Corte che la suddetta interpretazione normativa, non solo risulta più coerente con la lettera della disposizione in commento, ma appare anche maggiormente rispondente alla sua ratio, essendo indubbio che la volontà legislativa, nel caso di specie, suggerisce l'intenzione di contenere al massimo i tempi di svolgimento degli accertamenti, ciò che risulta ovviamente in linea con il generalissimo principio della necessaria rapidità e certezza nella definizione del procedimento disciplinare, ai fini di una massima chiarezza nell'esecuzione del rapporto lavorativo.
Non a caso in questo contesto, come detto sopra, l'unica “proroga” dei termini normativamente prevista, risulta collegata (v. art. 55 bis comma 4 cit.) all'ipotesi di un “grave ed oggettivo impedimento” che possa condurre ad un differimento della
(sola) audizione dell'incolpato.
Secondo il Collegio l'attività istruttoria, di per sé, non genera sospensione del procedimento disciplinare, né il differimento dei relativi termini.
Tuttavia, ove si prospetti l'assenza all'audizione per “grave e oggettivo” impedimento, ferma sempre la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente
6 potrà fare richiesta, soltanto per una volta, di differimento dell'audizione a sua difesa, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente.
L'impedimento previsto dalla legge, le cui cause potranno essere allegate e comprovate dal lavoratore, può ravvisarsi nei casi di stati fisici o psichici oggettivamente gravi ed apprezzabili che impediscano una materiale effettuazione del colloquio col datore di lavoro, opportunamente comprovati.
Nella fattispecie in esame non è stato mai dedotta dal lavoratore una situazione idonea a generare la sospensione del procedimento, atteso che il non ha Pt_1
affatto invocato il rinvio dell'audizione, né tantomeno ha dedotto la sussistenza del
“grave ed oggettivo impedimento”, cioè dell'unica ipotesi cui la norma (di stretta interpretazione) ammette che possa esservi differimento (peraltro per una volta sola, a conferma della eccezionalità della ipotesi) per la sospensione del termine di 120 giorni.
Tanto premesso, ritiene la Corte di non poter condividere l'interpretazione estensiva -
-della norma sulla sospensione del termine in caso di impossibilità oggettiva ad essere ascoltato a difesa-- operata nell'impugnata sentenza, siccome applicata ad un caso ben diverso, ove la parte ha chiesto solo di poter aspettare a decidere in attesa di invio di altra documentazione e con il chiaro ed espresso intendimento di rispetto del termine di 120 giorni (cfr. lettera dell'Avv. Taronna del 26.1.2024, “compatibilmente con i tempi del procedimento disciplinare e le esigenze dell'ufficio”).
Va da sé che l'appello è fondato e che la sentenza impugnata dev'essere quindi riformata come da dispositivo, con il favore delle spese processuali del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il
28.4.2025 da nei confronti del Parte_1 Controparte_4
7 avverso la sentenza n. 661/2025, pubblicata in data 11.3.2025 dal Tribunale di
Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al il 30.4.2024; Pt_1
condanna il alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio nei CP_1
confronti del , con distrazione, spese che liquida in 3.700,00, quanto al primo Pt_1
gradi ed in € 3.500,000 quanto al presente grado di appello, il tutto oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari il 16/12/2025
Il Presidente Dott. Manuela Saracino Il Consigliere estensore Dott. Pietro Mastrorilli
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