Ordinanza cautelare 9 febbraio 2022
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 11/03/2025, n. 5141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5141 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05141/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11720/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11720 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TA Building S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Uliana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Paparo, Fabrizio Pietrosanti, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Paparo in Roma, via Lazio. 9;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Intesa San Paolo S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento di decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti prot. GSE/P20210004805 del 23 febbraio 2021, notificato in data 20 settembre 2021, di decadenza dal diritto delle tariffe incentivanti, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
a) del provvedimento di conferma della decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti prot. GSE/P20210034281 del 15 dicembre 2021, notificato in pari data;
b) del provvedimento prot. GSE/P20210034882 del 20 dicembre 2021, notificato in pari data, recante la richiesta di restituzione degli incentivi:
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale a quelli impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Giacomo Nappi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel 2012 la TA Building s.r.l. realizzava 12 impianti fotovoltaici di potenza pari a 12 kW ciascuno collocati sulla copertura di un edificio a destinazione produttiva nel Comune di Mezzani (PR).
2. Con comunicazioni del 10 luglio 2013, la ricorrente presentava al GSE dodici richieste di riconoscimento delle tariffe incentivanti ex D.M. 5 luglio 2012 (cd. “Quinto Conto Energia”) nella tipologia installativa “ impianto su edificio ”.
3. Per ciascuno degli impianti, il GSE riconosceva alla TA Building la tariffa nella misura di 0,191 €/kWh e con successiva comunicazione del 6 febbraio 2014 l’odierna ricorrente comunicava al Gestore che con atti del 17 gennaio 2014 aveva ceduto a Intesa Sanpaolo S.p.A. - già Banca Monte Parma S.p.A. (cd. “cessionario”) - i crediti derivanti dalle convenzioni inerenti al riconoscimento delle tariffe incentivanti.
4. Con note del 25 gennaio 2017 il GSE comunicava alla società di avere avviato un procedimento di verifica sugli impianti realizzati.
5. Il GSE con provvedimenti prot. nn. GSE/P20110011755, GSE/P20110011764, GSE/P20110011769, GSE/P20110011777, GSE/P20110011787, GSE/P20110011790, GSE/P20110011792, GSE/P20110011795, GSE/P20110011798, GSE/P20110011799, GSE/P20110011802 e GSE/P20110011805 - del 25 febbraio 2019 - comunicava la “ decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti ” e il recupero integrale delle somme già erogate per asserita violazione della fattispecie di cui alla lettera “j” dell’allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014 (“ insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto, per l’accesso agli incentivi ovvero autorizzativi ”).
6. La società, con un primo ricorso (n. 4972/2019), impugnava innanzi al Tar Lazio i provvedimenti di decadenza dagli incentivi e di recupero, oltre che i DM 5.7.2012 e le relative regole applicative, ed infine i DDMM 31.1.2014 e 23.6.2016.
7. Il Tar Lazio con sentenza n. 1239 del 29 gennaio 2021 respingeva le doglianze del ricorrente quanto alla valutazione tecnico-discrezionale operata sulla ricognizione della violazione “ rilevante ” perpetrata dalla ricorrente tale da comportare la decadenza dagli incentivi ma accoglieva l’ultimo motivo di ricorso incaricando il GSE di rinnovare l’istruttoria ai fini della valutazione dell’applicabilità della riduzione degli incentivi ai sensi dell’art. 42, comma 3, D.L.vo n. 28 del 2011 in luogo della decadenza tout court dagli stessi.
8. Con provvedimento del 23.02.2021 (notificato il 20.09.2021) il G.S.E. in ottemperanza all’effetto conformativo della predetta sentenza, riesercitava il proprio potere e, in virtù della natura “rilevante” e “grave” dell’artato frazionamento delle installazioni, comunicava la decadenza degli incentivi con obbligo di restituzione di quanto ricevuto.
9. Avverso tale nuovo provvedimento del GSE, la società TA Building proponeva il presente ricorso, affidandosi ai seguenti motivi:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 42, CO. 3, DEL D.LGS. N. 28 DEL 2011 COSÌ COME NOVELLATO DALL’ART. 1, CO. 960, LETT. A), DELLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205, SUCCESSIVAMENTE DALL’ART. 13-BIS, CO. 1, LETT. A) DEL D.L. 3 SETTEMBRE 2019, N. 101 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 NOVEMBRE 2019, N. 128 E, DA ULTIMO, DALL’ART. 56, CO. 7, LETT. A) E A-BIS) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21-NONIES DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241, ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DI FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CONTRADDITTORIETÀ; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E SEGG. DELLA L. 7.8.1990, N. 241 per erronea applicazione dell’art. 42, comma 3, del D.L.vo n. 28 del 2011 nella parte in cui richiama ai fini della sua operabilità gli elementi dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990;
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 42, CO. 3, DEL D.LGS. N. 28 DEL 2011 COSÌ COME NOVELLATO DALL’ART. 1, CO. 960, LETT. A), DELLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205, SUCCESSIVAMENTE DALL’ART. 13-BIS, CO. 1, LETT. A) DEL D.L. 3 SETTEMBRE 2019, N. 101 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 NOVEMBRE 2019, N. 128 E, DA ULTIMO, DALL’ART. 56, CO. 7, LETT. A) E A-BIS) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120; ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DI FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CONTRADDITTORIETÀ; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E SEGG. DELLA L. 7.8.1990, N. 24 per erronea applicazione dell’art. 42, comma 3, del D.L.vo n. 28 del 2011 il quale non prevedrebbe una distinzione fra violazioni “rilevanti” e “non rilevanti” ammettendo unicamente la decurtazione in luogo della decadenza dagli incentivi.
III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI DIRITTO STABILITI DALL’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 18 DELL’11 SETTEMBRE 2020; ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DI FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CONTRADDITTORIETÀ; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E SEGG. DELLA L. 7.8.1990, N. 241 in quanto il Gestore avrebbe disposto l’azzeramento dell’intero beneficio senza effettuare alcuna distinzione tra “tariffa incentivante” e “incentivo base”;
IV) Con un quarto motivo sollecitava il Tribunale adito a promuovere una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per verificare la compatibilità della decadenza dagli incentivi per una causa non espressamente prevista dal quinto conto energia con i principi di legittimo affidamento, di certezza del diritto e di proporzionalità.
10. Con ricorso depositato il 17.01.2022 il ricorrente impugnava con motivi aggiunti i provvedimenti GSE/P20210034281 del 15 dicembre 2021 con il quale il Gestore annullava e sostituiva il provvedimento del 23 febbraio 2021 (prot. GSE/P20210004805) e GSE/P20210034882 del 20 dicembre 2021 con il quale si quantificava la somma da restituire ricalcolandola in euro 77.725,37 a seguito della compensazione con altre somme di cui il GSE era debitore, riproponendo sostanzialmente le medesime doglianze già sollevate nel ricorso principale unitamente al vizio di motivazione per carenza dell’enunciazione del percorso logico adottato per la quantificazione della cifra da restituire e, infine, insisteva per il rinvio pregiudiziale alla CGUE.
11. Il 9.02.2022 codesto Tar rigettava la richiesta di misura cautelare sul rilevo assorbente della carenza del periculum in mora , nonché per la carenza del fumus boni iuris in virtù del provato artato frazionamento.
12. Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 1950 del 28 aprile 2022, ai fini della sollecita fissazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. accoglieva l’appello cautelare nei limiti di cui alla seguente motivazione: “(…) Ritenuto che il profilo relativo alla conversione della decadenza dagli incentivi in decurtazione dei medesimi, che secondo parte ricorrente, essendo stato introdotto dal legislatore al dichiarato fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, avrebbe senso proprio con riferimento alle sanzioni “rilevanti”, non appare sfornito di ragionevolezza, ed è dunque meritevole di approfondimento nel merito” disponendo contestualmente “la sospensione degli atti impugnati in primo grado, nei limiti dell’eccedenza rispetto la decurtazione del 50% di cui all’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011, nel testo modificato dalla legge 2 novembre 2019, n. 118, di conversione del d.l. n. 101/2019 ”.
13. Le parti depositavano memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a. con le quali insistevano nell’accoglimento delle rispettive argomentazioni.
14. Il GSE l’08.01.2024 depositava documentazione attestante il carteggio intercorso con la ricorrente nel quale la notiziava del ricalcolo della cifra dovuta e ammontante a 32.752,47 euro.
15. All’udienza pubblica odierna il ricorso veniva discusso e trattenuto in decisione
16. Il ricorso principale non è fondato per i motivi di seguito esposti.
17. In via preliminare va affermato che il contenuto della pronuncia di codesto Tar n. 1239 del 29 gennaio 2021 che ha sancito la rilevanza della violazione riscontrata non può essere (ri)posta in discussione attraverso il presente gravame che ha ad oggetto unicamente la scelta dell’amministrazione di far decadere tout court il ricorrente dall’incentivo escludendo, specularmente, la decurtazione ai sensi del secondo periodo dell’art. 42, comma 3, del D.L.vo n. 28 del 2011.
18. I motivi di ricorso stante la loro connessione sostanziale possono essere trattati (e respinti) congiuntamente in quanto infondati.
18.1. Va richiamato l’orientamento più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. ad esempio, Cons. Stato, II, 640 del 18 gennaio 2023) secondo cui il divieto di artato frazionamento degli impianti costituisce una declinazione, nello specifico settore dei meccanismi di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili, del generale divieto di abuso del diritto, quale principio generale dell’ordinamento giuridico.
18.2. L’elusione delle regole di settore al fine di conseguire vantaggi non spettanti non può assurgere a fattispecie costitutiva del diritto all’incentivazione (o del diritto a un’incentivazione superiore a quella spettante), in quanto pregiudica gli altri operatori economici che quelle regole hanno rispettato, vanifica l’imposizione, ad opera dei vari regimi incentivanti di specifici requisiti di potenza per l’ammissione al beneficio e frustra, in ultima analisi, la stessa finalità perseguita attraverso la distribuzione delle limitate risorse.
18.3. È stato precisato che il divieto dell’abuso degli istituti giuridici – cui è funzionale la nozione di “artato frazionamento” – è un valore ordinamentale diffuso e di portata generale, che non richiede specifiche e puntuali disposizioni settoriali, posto che consegue all’intrinseca necessità di rispettare la ratio dell’istituto volta per volta in considerazione (Cons. Stato, II, 12 aprile 2022, n. 2747; Cons. Stato, IV, 25 gennaio 2021, nr. 739, 746, 747, 748, 749).
18.4. In coerenza, il “decreto controlli” del 31 gennaio 2014 sancisce, con formula aperta, che al di fuori delle fattispecie di violazioni rilevanti, espressamente contemplate nell’allegato 1, il rigetto dell’istanza e la decadenza dagli incentivi può derivare, oltre che da “violazioni” e “inadempimenti”, anche da “elusioni” a cui consegua un indebito accesso agli incentivi (art. 11).
18.5. Il frazionamento degli impianti deve comunque essere finalizzato, mediante un contegno elusivo, a limitare la potenza degli impianti e, per l’effetto, a sfruttare procedure autorizzative più snelle ovvero a conseguire incentivi non spettanti o superiori a quelli spettanti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2022 n. 1393, ord. 15 giugno 2020 n. 3520 e 12 giugno 2020 n. 3428).
18.6. Per queste ragioni, norme come l’art. 29 del D.M. 23 giugno 2016 e l’art. 12, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011 non hanno natura costitutiva del divieto di artato frazionamento ma hanno soltanto chiarito, sul piano positivo, in relazione al rispettivo ambito applicativo, gli elementi connotanti una fattispecie elusiva (più impianti riconducibili ad un’unica iniziativa imprenditoriale) comunque operante in materia, a prescindere dalla disciplina dettata dai relativi decreti ministeriali, con l’indicazione di taluni indizi, di carattere non tassativo, da cui desumere l’artato frazionamento (Cons. Stato, Sez. II, 640 del 18 gennaio 2023).
18.7. Nel caso di specie, come già correttamente affermato da codesto Tribunale, la compresenza della localizzazione degli impianti nel medesimo sito e l’unicità della società responsabile dei vari impianti depone per la correttezza del rilievo dell’artato frazionamento della potenza degli impianti e delle iniziative imprenditoriali volte a realizzarli.
18.8. Il GSE in sede di riesercizio del potere, in conformità al giudicato amministrativo, ha optato per la decadenza (in luogo della decurtazione) in virtù della estrema gravità della violazione, desunta:
- dalla elusione dell’obbligo di iscrizione ai registri di cui al D.M. 5 luglio 2012 volto alla razionalizzazione delle risorse destinabili all’incentivazione degli impianti fotovoltaici;
- dall’accesso alle più convenienti tariffe incentivanti spettanti per impianti di potenza compresa tra 3 kw e 20 kw.
18.9. Le considerazioni che precedono valgono anche a rigettare il terzo motivo di ricorso stante la dimostrata gravità delle violazioni e la legittima (nonché sufficientemente motivata) adozione della decadenza in luogo della decurtazione.
19. Il primo motivo di ricorso - che deduce l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 56, comma 7, del d.l. 76/2020 e la violazione dell’art. 21- nonies della l. 241/90 - è infondato.
19.1. Per effetto dell’art. 56, co. 7, del d.l. 76/2020, il testo dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011 così dispone: “ Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 ”.
19.2. L’art. 56 cit. non ha, quanto al comma 7, portata retroattiva (Cons. Stato, sez. II, 14 dicembre 2023 n. 10819) e il provvedimento di decadenza odiernamente impugnato (ed emesso a seguito del riesercizio del potere) è stato emesso il 20 settembre 2021 ossia anteriormente all’applicabilità del termine ex art. 21- nonies della l. 241/90 (“ il termine di diciotto mesi introdotto dalla novella inizia a decorrere solo dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (17 luglio 2020), non potendo invece applicarsi retroattivamente ”, cfr. Cons. Stato, II, 127 del 4 gennaio 2023; TAR Lazio, III-ter, 1803 del 15 febbraio 2021; 11319 del 30 agosto 2022; 2526 del 3 marzo 2022; 11278 del 3 novembre 2021, 6545 del 3 giugno 2021, 6853 del 10 novembre 2020, 10147 del 7 ottobre 2020).
19.3. La norma citata, per espressa previsione, si applica invece ai procedimenti pendenti o, se già definiti, esclusivamente a seguito di apposita istanza dell’interessato, alle condizioni indicate dall’art. 56, comma 8, del d.l. 76/2020 (Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 127).
19.4. È stato infatti osservato che l’art 42, comma 3, del d. lgs. n. 28/2011, nel testo modificato dall’art 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020, che disciplina i controlli del GSE ai fini dell’erogazione degli incentivi per gli impianti da fonti rinnovabili, non ha natura di norma di interpretazione autentica, né efficacia retroattiva (Cons. Stato Sez. II, 12 aprile 2022, n. 2743).
19.5. Il potere di verifica, accertamento e controllo esercitato dal Gestore è volto al riscontro della esattezza delle dichiarazioni formulate da un privato nell’ambito di una procedura volta ad attribuire sovvenzioni pubbliche e la completezza delle condizioni e dei requisiti per l’accesso al rapporto incentivante, sicché esulano nel caso di specie le caratteristiche proprie degli atti di secondo grado e, nel contesto normativo applicabile alla fattispecie, antecedente l’entrata in vigore del d.l. 76/2020, non è applicabile l’art. 21- nonies della L. n. 241 del 1990 in tema di limiti all’esercizio dell’autotutela amministrativa (Corte costituzionale, 13 novembre 2020, n. 237; Cons. Stato, IV, 8442 del 12 dicembre 2019; IV, 6118 del 9 settembre 2019; II, 4913 del 17 maggio 2023; II, 4349 del 2 maggio 2023).
19.6. Né gli impianti per cui è causa sono stati oggetto di una precedente attività di verifica e controllo svolta con esito positivo, da cui derivare in tesi la sussistenza di un immotivato ripensamento del GSE.
20. Del pari infondato il secondo motivo di gravame, secondo il quale non sarebbe più applicabile la distinzione fra violazioni “rilevanti” e “non rilevanti” dovendo il GSE applicare sempre la decurtazione come previsto dal secondo periodo dell’art. 42, comma 3, del D.L.vo n. 28 del 2011.
20.1. L’assunto difensivo trova nella disciplina vigente una evidente smentita.
20.2. Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 31 gennaio 2014, di attuazione della disciplina del citato art. 42, prevede all’art. 11, commi 1 e 3: “1 . Il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme già erogate, qualora, in esito all’attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate le violazioni rilevanti di cui all’allegato 1, parte integrante del presente decreto.
Al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall’allegato 1, qualora il GSE rilevi violazioni, elusioni o inadempimenti cui consegua l’indebito accesso agli incentivi, dispone comunque il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi nonché l’integrale recupero delle somme eventualmente già erogate…
3. Al di fuori delle fattispecie di cui al comma 1, il GSE, qualora riscontri violazioni o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi ovvero dei premi, dispone le prescrizioni più opportune ovvero ridetermina l’incentivo in base alle caratteristiche rilevate a seguito del controllo e alla normativa applicabile, recuperando le sole somme indebitamente erogate ”.
20.3. L’art. 11 cit. distingue tra violazioni rilevanti ai fini della decadenza, come gravi e tassativamente individuate oppure come implicanti indebito accesso agli incentivi, e ulteriori “ violazioni e inadempimenti ”, che hanno causato una mera errata quantificazione degli incentivi e legittimano l’adozione delle prescrizioni più opportune ovvero la rideterminazione dell’incentivo, in base alle caratteristiche rilevate a seguito del controllo e alla normativa applicabile, con il recupero delle somme indebitamente erogate per la parte eccedente.
20.4. Deve trattarsi quindi, nel caso dell’art. 11, comma 3, di violazioni di norme oppure di inadempimenti cui consegue un calcolo errato, perché eccedentario, dell’incentivo, con esclusione delle ipotesi ex art. 11, comma 1.
20.5. Il Legislatore del decreto semplificazioni, d.l. 76/2020, intervenendo con l’art. 56, commi 3 e 4, a modificare l’art. 42, comma 3, cit., a riprova della importanza della distinzione fra violazioni “rilevanti” e “non rilevanti”, ha inserito i presupposti dell’autotutela ex art. 21- nonies della L. 241/90 (termine di dodici mesi, valutazione delle ragioni di interesse pubblico, valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati), riferendoli testualmente alle sole violazioni cui consegue il rigetto o la decadenza ma non anche alle violazioni che hanno come conseguenza la mera rideterminazione dell’incentivo, senza rigetto o decadenza, corrispondenti alle ipotesi ex art. 11, comma 3, del Decreto 31 gennaio 2014, ribadendo pertanto tale fondamentale distinzione anche a seguito dell’introduzione del secondo periodo dell’art. 42, comma 3, del D.L.vo n. 28 del 2011.
21. Non ritiene, infine, il Collegio di dovere procedere al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in relazione alla manifesta infondatezza delle censure in base ad orientamenti consolidati che rendono del tutto chiara l’interpretazione delle norme e la loro compatibilità con le norme del Trattato e dei principi eurounitari.
21.1. La Corte di Giustizia, infatti, esclude tale obbligo nei casi in cui la questione sollevata non sia rilevante, la disposizione del diritto dell'Unione di cui trattasi sia già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte, oppure quando la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (Corte di Giustizia 6 ottobre 2021 C561/2019; 15 ottobre 2024, C. 144/23).
21.2. Varrebbe unicamente osservare che, secondo l’orientamento del Consiglio di Stato, che non si ha motivo di disattendere, sulla scorta del parametro dell’operatore prudente e accorto di matrice comunitaria, è esclusa la sussistenza di un affidamento rilevante rispetto all’esercizio del potere di decadenza anche nel caso di specie, poiché l'ammissione all’incentivo è sempre condizionata al positivo esito della successiva verifica dei requisiti da parte del gestore; pertanto fino allo svolgimento dell'attività di controllo e al suo positivo superamento nessun legittimo affidamento può crearsi nella parte privata in relazione alla sussistenza e alla debenza degli incentivi, tenuto conto che le verifiche hanno proprio la finalità di appurare tale situazione anche nelle ipotesi in cui la violazione sia palesemente riconducibile a un principio immanente al sistema come dedotto dalla sentenza di questa sezione n. 1239/2021 (cfr. Cons. Stato, sez. II, 22 novembre 2023, n. 10007; sez. IV, 12 ottobre 2022 n. 8719; id., sez. VI, 03 gennaio 2022 n. 9).
21.3. Il rinvio pregiudiziale non sarebbe giustificabile neanche sotto il profilo della violazione del principio della proporzionalità e della certezza del diritto tenuto conto da un lato della gravità e rilevanza della violazione che ha condotto ad una più celere (e indebita) ammissione frazionata degli impianti e a un ammontare di incentivi assai superiore a quello applicabile se l’impianto fosse stato correttamente qualificato e, dall’altro, della (accertata) immanenza (e deducibilità) del divieto dell’artato frazionamento dal sistema nel suo complesso.
22. Le considerazioni che precedono valgono a rigettare anche il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il sesto motivo del ricorso per motivi aggiunti in quanto totalmente sovrapponibili alle doglianze esposte nel ricorso principale.
22.1. Il quinto motivo del ricorso per motivi aggiunti è infondato.
22.2. Il provvedimento di individuazione dell’ammontare da restituire è stato sostituito in relazione al quantum dalla successiva comunicazione del GSE (del 04.10.2024) che quantifica, una volta operate le compensazioni con altri rapporti in essere con la società, in 32.752,47 euro la cifra che la TA Building s.r.l. deve restituire al gestore in virtù della decadenza intervenuta. Tale nuova e sopravvenuta quantificazione non è stata contestata in sede processuale dal ricorrente.
23. In conclusione il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere rigettati perché non fondati.
24. Sussistono giusti motivi legati alla peculiarità della vicenda sottesa al presente contenzioso per disporre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a, l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge perché infondati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario
Giacomo Nappi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giacomo Nappi | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO