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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/06/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Prima Civile, composto dai magistrati:
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al N.R.G.V.G. 264/2025 avente per oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
rappresentati e difesi, dall'avv. Anna Bianchito, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
RICORRENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 3.3.2025 i ricorrenti, dato atto: di aver intrattenuto una relazione sentimentale senza mai contrarre matrimonio;
che dalla stessa sono nati i figli Per_1
(30.07.2021) ed (09.05.2023); che il rapporto sentimentale, un tempo
[...] Per_2
felice, è progressivamente fallito e che, ad oggi, non vi è alcuna possibilità di riconciliazione tra le parti;
che, dunque, è volontà dei ricorrenti formalizzare l'accordo raggiunto in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori, hanno chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti condizioni: “1) disporre l'affidamento condiviso dei minori ed ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento Persona_3 Per_4
presso il padre in Mercato San Severino, via Ciorani, 1; 2) stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed ispirazioni di ciascun figlio minorenne mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé; 4) stabilire che ai fini anagrafici
e come collocamento principale, saranno iscritto presso la residenza del padre collocatario, che provvederà a fissare in via Ciorani 1, Mercato San Severino, nell'abitazione dei propri genitori, la propria residenza;
5) stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere i figli quando vorrà, sempre compatibilmente con i propri impegni scolastici di costoro;
in mancanza di accordo con
l'altro coniuge, potrà comunque vedere i figli almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola alle ore 19,00, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle ore
18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni
25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
6 ) stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli, e in ragione delle circostanze menzionate, la corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro CP_1
400,00 – tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT- anticipatamente ed entro il giorno 2 di ogni mese;
7) stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative); 8) adottare ogni altro provvedimento che il Tribunale riterrà adottare.”
Fissata l'udienza del 3.06.2025 innanzi al Giudice rel. designato per la comparizione delle parti, (giusto decreto presidenziale del 6.03.2025), da celebrarsi mediante lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto ed il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto.
Al riguardo, ed in punto di diritto, occorre ricordare che in tema di affidamento dei figli minori è principio generale e fondamentale, valevole anche per i figli nati fuori dal matrimonio, quello di garantire una crescita sana ed equilibrata del minore, con la conseguenza che, ogni provvedimento da adottarsi in suo favore, deve garantire il pieno soddisfacimento del superiore interesse morale e materiale del predetto (Cass. civ. n. 25055/2017).
Ciò posto, nel caso di specie, le condizioni pattuite dalle parti in relazione all'affidamento ed al mantenimento dei figli minori , nato ad [...] il [...] ed Persona_1 Per_2
nata ad [...] il [...] di cui al ricorso congiunto, sottoscritto dalle medesime, essendo conformi al suddetto principio generale, dunque, non in contrasto con le norme imperative, possono essere recepite nei termini indicati nell'atto introduttivo.
Spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così dispone:
accoglie il ricorso congiunto alle condizioni pattuite dalle parti in relazione all'affidamento ed al mantenimento dei figli minori nato ad [...] il [...] ed Persona_1 Per_2
nata ad [...] il [...], per come confermate dalle medesime con il deposito telematico delle note di trattazione scritta, in atti;
spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Prima Civile, composto dai magistrati:
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al N.R.G.V.G. 264/2025 avente per oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
rappresentati e difesi, dall'avv. Anna Bianchito, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
RICORRENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 3.3.2025 i ricorrenti, dato atto: di aver intrattenuto una relazione sentimentale senza mai contrarre matrimonio;
che dalla stessa sono nati i figli Per_1
(30.07.2021) ed (09.05.2023); che il rapporto sentimentale, un tempo
[...] Per_2
felice, è progressivamente fallito e che, ad oggi, non vi è alcuna possibilità di riconciliazione tra le parti;
che, dunque, è volontà dei ricorrenti formalizzare l'accordo raggiunto in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori, hanno chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti condizioni: “1) disporre l'affidamento condiviso dei minori ed ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento Persona_3 Per_4
presso il padre in Mercato San Severino, via Ciorani, 1; 2) stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed ispirazioni di ciascun figlio minorenne mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé; 4) stabilire che ai fini anagrafici
e come collocamento principale, saranno iscritto presso la residenza del padre collocatario, che provvederà a fissare in via Ciorani 1, Mercato San Severino, nell'abitazione dei propri genitori, la propria residenza;
5) stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere i figli quando vorrà, sempre compatibilmente con i propri impegni scolastici di costoro;
in mancanza di accordo con
l'altro coniuge, potrà comunque vedere i figli almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola alle ore 19,00, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle ore
18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni
25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
6 ) stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli, e in ragione delle circostanze menzionate, la corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro CP_1
400,00 – tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT- anticipatamente ed entro il giorno 2 di ogni mese;
7) stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative); 8) adottare ogni altro provvedimento che il Tribunale riterrà adottare.”
Fissata l'udienza del 3.06.2025 innanzi al Giudice rel. designato per la comparizione delle parti, (giusto decreto presidenziale del 6.03.2025), da celebrarsi mediante lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto ed il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto.
Al riguardo, ed in punto di diritto, occorre ricordare che in tema di affidamento dei figli minori è principio generale e fondamentale, valevole anche per i figli nati fuori dal matrimonio, quello di garantire una crescita sana ed equilibrata del minore, con la conseguenza che, ogni provvedimento da adottarsi in suo favore, deve garantire il pieno soddisfacimento del superiore interesse morale e materiale del predetto (Cass. civ. n. 25055/2017).
Ciò posto, nel caso di specie, le condizioni pattuite dalle parti in relazione all'affidamento ed al mantenimento dei figli minori , nato ad [...] il [...] ed Persona_1 Per_2
nata ad [...] il [...] di cui al ricorso congiunto, sottoscritto dalle medesime, essendo conformi al suddetto principio generale, dunque, non in contrasto con le norme imperative, possono essere recepite nei termini indicati nell'atto introduttivo.
Spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così dispone:
accoglie il ricorso congiunto alle condizioni pattuite dalle parti in relazione all'affidamento ed al mantenimento dei figli minori nato ad [...] il [...] ed Persona_1 Per_2
nata ad [...] il [...], per come confermate dalle medesime con il deposito telematico delle note di trattazione scritta, in atti;
spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire