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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/03/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 11.03.2025, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 69/2023 cui è stata riunita quella di ATPO n. R.G. n. 2522/2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elett.te domiciliata in Caserta alla via Renella Parte_1
n. 32, presso lo studio dell'avv.to Cesare Soriano, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t, rappresentato e Controparte_1
difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Davide Catalano e Luca Cuzzupoli, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati in Caserta, alla Via Arena, loc.tà San
Benedetto
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.01.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva dinanzi a questo Giudice l' , contestando le conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento per ATP CP_1
iscritto al n. 2522/2021 R.G., deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. Tanto premesso, concludeva per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità, pensione di inabilità
e/o dell'indennità accompagnamento e la condanna dell' alla corresponsione dei relativi ratei, CP_1
oltre interessi, con vittoria di spese di lite e attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto eccependo, preliminarmente,
l'inammissibilità del ricorso non sussistendo specifiche contestazioni e, nel merito, l'infondatezza.
Acquisita la documentazione sanitaria depositata in data 18.12.2023 e disposta la riunione al presente procedimento di quello di ATPO n. R.G. 2522/2021, ritenuta l'opportunità anche alla luce della documentazione sanitaria acquisita agli atti, si è disposta la chiamata a chiarimenti il CTU. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, è pronunciata la seguente sentenza.
Preliminarmente va affermata l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445 bis commi 4 e 6 c.p.c.
Infatti, nel caso in esame, con decreto comunicato il 29.11.2022 veniva assegnato il termine di 30 giorni per la manifestazione del dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU. La dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata il 15.12.2022. Il ricorso è stato depositato il giorno
03.01.2023.
L'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP, la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. Più precisamente, il ricorso deve contenere l'esplicitazione dei vizi e delle omissioni della consulenza e le ragioni per le quali si ritiene che i vizi dedotti ovvero le omissioni abbiano inciso sulle risultanze e le conclusioni della consulenza tecnica, in considerazione della natura impugnatoria del giudizio e dell'oggetto del giudizio limitato all'accertamento del requisito sanitario (cfr. in tal senso tra le altre Cass. 9755/2019).
Ebbene, nel ricorso introduttivo parte opponente ha dedotto l'erroneità delle risultanze peritali per la non corretta qualificazione della sindrome depressiva. Il CTU sarebbe così pervenuto ad una classificazione ed una valutazione della gravità inferiore rispetto a quanto documentato.
Pertanto, ritenuta l'ammissibilità dei rilievi formulati ed acquisita la documentazione prodotta nella presente fase del giudizio rilevante ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., si è ritenuto necessario procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale (sul punto cfr.
Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Convocato a chiarimenti il CTU nominato nella fase di ATP, quest'ultimo, valutata la documentazione sanitaria in atti ed all'esito di un nuovo esame obiettivo, ha concluso per il riconoscimento dell'invalidità in misura pari al 74% con decorrenza da maggio 2024, a seguito dell'aggravamento della patologia psichiatrica e osteoarticolare.
Il consulente si è discostato dalle precedenti conclusioni rese nel procedimento di ATPO, ritenendo allo stato grave la sindrome depressiva reattiva di cui la ricorrente è affetta, al punto da ricondurre la stessa al codice 2206 e quantificarla nella misura del 31%. Ha precisato che la stessa alla luce della documentazione sanitaria richiesta in sede di accertamento peritale (cfr. certificato Asl – visita psichiatrica del 3.12.2024) è da ritenersi grave. Lo stesso CTU ha quindi motivato le diverse conclusioni rassegnate in sede di opposizione alla luce della documentazione in atti dalla quale è desumibile un successivo peggioramento della sindrome ansioso depressiva di cui la ricorrente è affetta.
Per tale ragione, ha ritenuto di poter riconoscere la sussistenza del requisito sanitario nella misura del
74% a decorrere dal maggio 2024. La domanda è quindi fondata e deve, pertanto, essere accolta alla stregua delle conclusioni rese dal
CTU nel presente giudizio a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici clinici e strumentali ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali oltre che corretta sotto il profilo logico. Infatti, la citata consulenza, non contestata specificamente del resto dalle difese delle parti, appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni cui perviene.
In conclusione, il ricorso va accolto e per l'effetto va accertato che la ricorrente è invalida nella misura del 74% dal maggio 2024.
Quanto alla domanda di condanna proposta, va precisato che il giudizio di opposizione, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione.
Le spese di lite, considerato il riconoscimento del requisito sanitario successivamente al ricorso in opposizione, si compensano.
CP_ Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, così provvede:
a) accoglie parzialmente il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara Parte_1 invalida nella misura del 74% da maggio 2024;
b) compensa tra le parti le spese di lite;
c) pone le spese di CTU a carico dell' , come da separato decreto emesso in pari data. CP_1
Santa Maria Capua Vetere, 11 marzo 2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 11.03.2025, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 69/2023 cui è stata riunita quella di ATPO n. R.G. n. 2522/2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elett.te domiciliata in Caserta alla via Renella Parte_1
n. 32, presso lo studio dell'avv.to Cesare Soriano, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t, rappresentato e Controparte_1
difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Davide Catalano e Luca Cuzzupoli, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati in Caserta, alla Via Arena, loc.tà San
Benedetto
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.01.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva dinanzi a questo Giudice l' , contestando le conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento per ATP CP_1
iscritto al n. 2522/2021 R.G., deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. Tanto premesso, concludeva per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità, pensione di inabilità
e/o dell'indennità accompagnamento e la condanna dell' alla corresponsione dei relativi ratei, CP_1
oltre interessi, con vittoria di spese di lite e attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto eccependo, preliminarmente,
l'inammissibilità del ricorso non sussistendo specifiche contestazioni e, nel merito, l'infondatezza.
Acquisita la documentazione sanitaria depositata in data 18.12.2023 e disposta la riunione al presente procedimento di quello di ATPO n. R.G. 2522/2021, ritenuta l'opportunità anche alla luce della documentazione sanitaria acquisita agli atti, si è disposta la chiamata a chiarimenti il CTU. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, è pronunciata la seguente sentenza.
Preliminarmente va affermata l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445 bis commi 4 e 6 c.p.c.
Infatti, nel caso in esame, con decreto comunicato il 29.11.2022 veniva assegnato il termine di 30 giorni per la manifestazione del dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU. La dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata il 15.12.2022. Il ricorso è stato depositato il giorno
03.01.2023.
L'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP, la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. Più precisamente, il ricorso deve contenere l'esplicitazione dei vizi e delle omissioni della consulenza e le ragioni per le quali si ritiene che i vizi dedotti ovvero le omissioni abbiano inciso sulle risultanze e le conclusioni della consulenza tecnica, in considerazione della natura impugnatoria del giudizio e dell'oggetto del giudizio limitato all'accertamento del requisito sanitario (cfr. in tal senso tra le altre Cass. 9755/2019).
Ebbene, nel ricorso introduttivo parte opponente ha dedotto l'erroneità delle risultanze peritali per la non corretta qualificazione della sindrome depressiva. Il CTU sarebbe così pervenuto ad una classificazione ed una valutazione della gravità inferiore rispetto a quanto documentato.
Pertanto, ritenuta l'ammissibilità dei rilievi formulati ed acquisita la documentazione prodotta nella presente fase del giudizio rilevante ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., si è ritenuto necessario procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale (sul punto cfr.
Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Convocato a chiarimenti il CTU nominato nella fase di ATP, quest'ultimo, valutata la documentazione sanitaria in atti ed all'esito di un nuovo esame obiettivo, ha concluso per il riconoscimento dell'invalidità in misura pari al 74% con decorrenza da maggio 2024, a seguito dell'aggravamento della patologia psichiatrica e osteoarticolare.
Il consulente si è discostato dalle precedenti conclusioni rese nel procedimento di ATPO, ritenendo allo stato grave la sindrome depressiva reattiva di cui la ricorrente è affetta, al punto da ricondurre la stessa al codice 2206 e quantificarla nella misura del 31%. Ha precisato che la stessa alla luce della documentazione sanitaria richiesta in sede di accertamento peritale (cfr. certificato Asl – visita psichiatrica del 3.12.2024) è da ritenersi grave. Lo stesso CTU ha quindi motivato le diverse conclusioni rassegnate in sede di opposizione alla luce della documentazione in atti dalla quale è desumibile un successivo peggioramento della sindrome ansioso depressiva di cui la ricorrente è affetta.
Per tale ragione, ha ritenuto di poter riconoscere la sussistenza del requisito sanitario nella misura del
74% a decorrere dal maggio 2024. La domanda è quindi fondata e deve, pertanto, essere accolta alla stregua delle conclusioni rese dal
CTU nel presente giudizio a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici clinici e strumentali ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali oltre che corretta sotto il profilo logico. Infatti, la citata consulenza, non contestata specificamente del resto dalle difese delle parti, appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni cui perviene.
In conclusione, il ricorso va accolto e per l'effetto va accertato che la ricorrente è invalida nella misura del 74% dal maggio 2024.
Quanto alla domanda di condanna proposta, va precisato che il giudizio di opposizione, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione.
Le spese di lite, considerato il riconoscimento del requisito sanitario successivamente al ricorso in opposizione, si compensano.
CP_ Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, così provvede:
a) accoglie parzialmente il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara Parte_1 invalida nella misura del 74% da maggio 2024;
b) compensa tra le parti le spese di lite;
c) pone le spese di CTU a carico dell' , come da separato decreto emesso in pari data. CP_1
Santa Maria Capua Vetere, 11 marzo 2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine