Rigetto
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/02/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00945/2025REG.PROV.COLL.
N. 01206/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1206 del 2024, proposto dal Comune di Bressanone, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Brocco e Nicola De Nigro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Roberto Brocco in Roma, via Cavour, n. 325,
contro
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Frontoni, Gianluca Luzi e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Massimo Frontoni in Roma, via Guido D'Arezzo 2;
Asm Bressanone S.p.A., Fallimento US Solar S.r.l., WA Cermet Italia S.p.A., Leitner Solar S.r.l., Giovanna Cipolla, Alberto Bombardelli, Elpo S.r.l., Thaler Manfred in Qualità di Tecnico Direttore dei Lavori, Ministero dello Sviluppo Economico, Obrist S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione III ter , n. 19599 del 22 dicembre 2023, resa inter partes , concernente un procedimento di verifica di impianto fotovoltaico e conseguente restituzione degli incentivi percepiti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il consigliere Giovanni Sabbato, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 12122 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, il Comune di Bressanone aveva chiesto l’annullamento:
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
a ) della nota del GSE di data 27.03.2017 (doc. n. 22) avente ad oggetto “ Procedimento di verifica, ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 810143, di potenza pari a 37 kW, sito in Dante Str. – Via Dante, 41, 39042 Bressanone – Brixen (BZ). Soggetto responsabile: Comune di Bressanone. Sospensione del procedimento e richiesta di integrazioni ”;
b ) della nota del GSE di data 13.09.2017, pervenuta in data 19.09.2017 (doc. n. 24) avente ad oggetto: “ Procedimento di verifica, ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all’impianto fotovoltaico n. 810143, di potenza pari a 37 kW, sito in Dante Str. – Via Dante, 41, 39042 Bressanone – Brixen (BZ). Soggetto responsabile: Comune di Bressanone. Conclusione del procedimento ”;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti,
c ) della nota del GSE di data 14.11.2022, prot. GSE/P20220027180, comunicata a mezzo PEC in pari data (doc. n. 35, 36) avente ad oggetto “ Procedimento di verifica ”, ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all’impianto fotovoltaico n. 810143, sito nel Comune di Bressanone – Brixen (BZ) – Richiesta restituzione incentivi.
2. Giova precisare che la controversia era innescata dalla declaratoria di decadenza dalla tariffa agevolata maggiorata del 10% per l’uso di componenti prodotti in ambito UE e SEE (Spazio Economico Europeo) ex DM Sviluppo Economico 5/5/2011, fruita in relazione all’impianto fotovoltaico n. 810143, di potenza pari a 37 kWh, sito in Strada Dante, via Dante, 41, 39042 Bressanone, ascritto alla tipologia installativa “ Impianto su edificio ” nonché dalla conseguente richiesta del 14.11.2022, impugnata coi motivi aggiunti, di ripetizione degli incentivi nelle more percepiti (€ 38.495,21), per effetto dell’originaria ammissione dell’11.3.2013, oggetto di decadenza del Soggetto responsabile dal relativo beneficio.
2.1. A sostegno del ricorso il Comune, nell’intento di inficiare le suddette determinazioni del GSE, fondate sulla diffusa difformità tra gli attestati e i certificati in effetti emessi dall’Organismo di certificazione e quelli esibiti in sede procedimentale dal Comune di Bressanone, aveva dedotto, nel contesto di un unico complesso motivo di gravame, il difetto di motivazione e di istruttoria sotto diversi e concorrenti profili, la decadenza dall’ammissione alla tariffa agevolata, incrementata del 10%, la violazione dell’art. 10 del DM 31/1/2014 nonché dell’art. 2, comma 7 ( Conclusione del procedimento ), della l.n. 241/1990, la formazione del silenzio assenso.
3. Nella resistenza del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., il Tribunale adìto (Sezione III ter ) ha respinto il gravame al suo esame e condannato alle spese di giudizio (€ 3.500,00).
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- “ il difetto di motivazione sia un vizio riferibile esclusivamente ai provvedimenti amministrativi, come la declaratoria di decadenza - provvedimento conclusivo che ha disposto la decadenza dall’originaria ammissione al beneficio a carico del Soggetto responsabile, radicandone l’interesse a ricorrere - e non anche i meri atti amministrativi endoprocedimentali, come la richiesta di integrazione documentale del GSE, atto tipicamente istruttorio ”;
- “ l’impugnata declaratoria di decadenza è – con tutta evidenza – un provvedimento plurimotivato, in relazione a due violazioni rilevanti dell’All. 1 del DM31/1/2014, lett. a) e J) , collegate a numerose condotte antidoverose accertate dal Gestore a carico del Soggetto responsabile ”;
- inoltre parte ricorrente non avrebbe inteso inficiare gli altri elementi a sostegno della motivazione e non sono state confutate le risultanze dell’istruttoria, espressione di discrezionalità tecnica; non ricorrerebbe la dedotta perentorietà del termine di conclusione del procedimento; trova applicazione l’art. 20 L 241/1990, attesa la specialità delle norme che regolano i procedimenti di controllo intestati al GSE, caratterizzati da articolate istruttorie così come trova applicazione l’art. 42 d.lgs. 28/2011, non già, come ritiene il ricorrente, l’art. 21- nonies L 241/1990;
- “ tanto meno può essere condivisa l’argomentazione che fa conseguire dall’estraneità dell’odierno ricorrente alla redazione della inattendibile documentazione prodotta la stabilità del beneficio in questione ”.
5. Avverso tale pronuncia il Comune di Bressanone ha interposto l’appello in trattazione, notificato l’8 febbraio 2014 e depositato il 13 febbraio 2024, articolando cinque motivi di gravame (pagine 22-38) così rubricati:
I) Omessa pronuncia, error in iudicando, per non avere il TAR del Lazio – sede di Roma riconosciuto il dedotto eccesso di potere per difetto di motivazione, rispettivamente motivazione meramente apparente e contraddittoria, difetto di istruttoria, contraddittorietà, manifesta illogicità nonché la violazione di legge, in riferimento al D.M. 5.5.2011, con particolare riferimento agli articoli 11, 12, 14, 17, 18, 21, Allegato 1, al D.M. 31.1.2014, con particolare riferimento agli articoli 1, 7, 8, 9, 10, comma 4, 11, Allegato 1, nonché al D. Lgs. 28/2011, con particolare riferimento agli articoli 23 e 42. Errore di fatto e travisamento dei documenti di causa ;
II) Error in iudicando, per non avere il TAR del Lazio – Sede di Roma, riconosciuto l’eccesso di potere e la violazione di legge, in relazione alla legge n. 241/1990, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, comma 7), 2-bis, 3, 10-bis, 20, 21-nonies, 29, comma 2-bis, 29, comma 2-ter, 117, comma 1, lettera m), della Costituzione ;
III) In ordine alla domanda subordinata di condanna del GSE al risarcimento dei danni in caso di mancato accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento di decadenza impugnato in via principale per ritardata conclusione del procedimento. Omessa pronuncia. Error in iudicando. Travisamento dei fatti ;
IV) In ordine ai motivi aggiunti di data 2.12.2022, proposti avverso alla nota del GSE di data 14.11.2022, prot. GSE/P20220027180, comunicata a mezzo PEC in pari data (doc. n. 35, 36) avente ad oggetto “Procedimento di verifica, ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all’impianto fotovoltaico n. 810143, sito nel Comune di Bressanone – Brixen (BZ) – Richiesta restituzione incentivi”. Invalidità derivata. Richiamo dei motivi di appello 1, 2, 3 ;
V) In ordine alla condanna alle spese. In via subordinata, in punto regolazione delle spese del giudizio dinanzi il TAR, si impugna, in via subordinata, la condanna alla rifusione delle stesse per violazione, falsa/erronea applicazione degli articoli 39, cod. proc. amm. e 92, comma 2, c.p.c., stante la complessità della normativa regolatrice della fattispecie .
5.1. Deduce l’appellante, detto in sintesi, che sarebbe provato in atti e non confutato che i moduli impiegati nell’impianto di Bressanone siano in silicio monocristallino e siano stati prodotti nello stabilimento con sede in Slovenia, in presenza di tutte le certificazioni tecniche necessarie, nell’agosto 2012. Il T.a.r. avrebbe errato nel ritenere priva di interesse l’impugnazione del provvedimento presupposto ovverosia di sospensione del procedimento. In realtà, la valutazione della documentazione prodotta dal Comune in sede di seconda verifica non viene oggettivamente confutata o dichiarata contraffatta o falsa e sarebbe stata adeguatamente comprovata la conformità alle norme CEI dei pannelli prodotti in Slovenia nonché alle certificazioni ISO, OHSAS del produttore. Insomma sarebbe documentalmente provato che i pannelli sono stati prodotti in Slovenia e non in Polonia. Avrebbe poi errato il T.a.r. nel non riconoscere efficacia retroattiva alla previsione di cui all’art. 56, comma 7, d.l. n. 76/2020 laddove “ hanno condizionato l’esercizio del potere di decadenza del GSE, senza alterarne l’ascrivibilità al novero dei provvedimenti di controllo e non già a quelli di autotutela decisoria, alla ricorrenza dei presupposti indicati dall’ art. 21-nonies L 241/1990 ” ( cfr. 32 del gravame). Il termine per disporre l’annullamento sarebbe quindi ampiamente decorso. Contrariamente a quanto affermato dal T.a.r. il Comune di Bressanone non avrebbe mai rappresentato di avere denunciato penalmente i presunti autori delle mendaci dichiarazioni che avrebbero imposto la declaratoria di decadenza. Si insiste per la domanda risarcitoria anche in considerazione dell’intervenuto fallimento della US Solar S.r.l., fornitrice dei pannelli.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e dei relativi motivi aggiunti, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
7. In data 29 febbraio 2024 il Gestore dei servizi energetici – G.S.E. S.p.a. si è costituito in giudizio con memoria di controdeduzioni, al fine di resistere, concludendo per il rigetto dell’avverso gravame. In particolare ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame per la mera riproposizione dei motivi di primo grado e comunque opposto l’infondatezza dello stesso. In particolare, il GS.E. ha addotto di avere ampiamente dimostrato e documentato l’attività di verifica espletata, che ha consentito di accertare l’inadeguatezza ed insufficienza della documentazione trasmessa dal Comune di Bressanone. Ha, quindi, argomentato nel senso della infondatezza di ogni rilievo sollevato avverso la impugnata sentenza.
8. In data 19 dicembre 2024 parte appellata ha depositato memoria insistendo per il rigetto dell’avverso gravame. Si oppone ad ogni richiesta istruttoria, gravando su controparte il relativo onere documentale.
9. In pari data parte appellante ha depositato a sua volta memoria al fine di insistere per l’accoglimento del gravame. Ha diffusamente argomentato nel senso dell’inattitudine delle argomentazioni di controparte ad inficiare la bontà delle deduzioni sollevate, ribadendo che il GSE avrebbe effettuato verifiche senza contestazioni e rilievi di sorta portando così a conclusione il procedimento, di tal che la non conformità dei moduli fotovoltaici utilizzati nella realizzazione dell’impianto oggetto di causa sarebbe rimasta indimostrata. Ribadisce che non sarebbe contestata la circostanza che i moduli fotovoltaici in silicio monocristallino sono stati prodotti in Slovenia nell’agosto del 2012 quindi prima della cessazione della produzione in Slovenia e trasferimento nello stabilimento polacco in data 27 settembre 2012. Sarebbe pacifico il superamento dei termini normativamente previsti per la conclusione del procedimento di controllo nonché la violazione dei principi basilari a garanzia del contraddittorio. Insiste per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti impugnati. A fini istruttori si chiede che controparte provveda al deposito di tutti i documenti citati.
10. In data 30 dicembre 2024 entrambe le parti hanno depositato memorie di replica insistendo per le rispettive conclusioni.
10.1. Il G.S.E. rimarca che sarebbe emersa la sussistenza di numerose carenze non superate dalle deduzioni del Comune ed in particolare la inattendibilità del Factory Inspection Certificate recante n. KIP-064623/03 e di data 27 aprile 2012.
10.2. Parte appellante a sua volta evidenzia che le certificazioni dell’ente deputato alle verifiche KIWA non sarebbero risultate false e/o contraffatte. Tali certificazioni recano, inoltre, la sottoscrizione autografa del funzionario incaricato, OU Meekma .
11. La causa, chiamata per la discussione all’udienza pubblica del 21 gennaio 2025, è stata trattenuta in decisione.
12. L’appello risulta infondato.
13. Va premesso che ogni questione in rito sollevata da parte appellante, ipotizzando la inammissibilità del gravame, può reputarsi assorbita dalle considerazioni che attengono al merito della controversia stante, per le ragioni di cui infra , l’infondatezza delle deduzioni sollevate.
14. Risulta meritevole di essere esaminato con precedenza rispetto alle altre la censura articolata col secondo mezzo in ordine alla natura del potere esercitato, secondo l’appellante ascrivibile nei ranghi dell’autotutela.
15. Il motivo è infondato.
15.1. Invero la giurisprudenza maggioritaria, con riferimento a fattispecie regolamentate dalla previsione dell’art. 42, comma 3, previgente le modifiche introdotte dal d.l. n. 76 del 2020, ha affermato che la decadenza pronunciata dal gestore ai sensi dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2011 non è manifestazione né di un potere di autotutela, né di un potere sanzionatorio, bensì la conseguenza di « un potere immanente di verifica, accertamento e controllo» volto ad «acclarare lo stato dell'impianto e ad accertarne la corrispondenza rispetto a quanto dichiarato dall'interessato in sede di richiesta di ammissione ».
La decadenza pertanto non ha natura sanzionatoria, ma ripristinatoria di un assetto procedimentale alterato dalla erronea asseverazione della presenza di requisiti viceversa mancanti.
Invero, le sanzioni vere e proprie vengono applicate unicamente dall’Autorità di settore, con la conseguenza che risulta inconferente la questione dell’applicazione del principio di non retroattività delle sanzioni, in applicazione degli argomenti e principi sviluppati dalle sentenze della Corte costituzionale n. 237 del 2020 e n. 51 del 2017 (Cons. Stato, sez. IV, n. 8442 del 2020; sez. IV, n. 6118 del 2019; sez. IV, n. 50 del 2017 secondo cui il potere in questione è, quindi, « un atto vincolato di decadenza accertativa dell'assodata mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti ab origine l'ammissione al finanziamento pubblico»; ciò sulla base del rilievo che «in ogni operazione di finanziamento a carico dell’erario, il beneficio economico è riferibile ad un obbiettivo essenziale perseguito dalla relativa disciplina di settore (sia normativa che amministrativa); il finanziamento è preordinato al soddisfacimento di un interesse istituzionale che trascende, cioè, pur implicandolo, l’interesse dei destinatari; vale a dire che in ogni operazione di finanziamento non è intellegibile solo un interesse del beneficiario ma anche quello dell’organismo che lo elargisce il quale, a sua volta, altro non è se non il portatore degli interessi, dei fini e degli obbiettivi del superiore livello politico istituzionale; logico corollario è che le disposizioni attributive di finanziamento devono essere interpretate i modo rigoroso e quanto più conformemente con gli obbiettivi avuti di mira dal normatore, anche allo scopo di evitare che si configurino aiuti di stato illegittimi (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 3778 del 2012; sui principi generali in materia di contributi pubblici, Ad. plen. n. 20 del 2012; Corte giustizia UE, sez. VIII, 26 maggio 2016, C-273/15) ».
Tale orientamento è stato ribadito dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (n. 18 del 2020), che ha affermato come la decadenza - intesa quale vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc (o in alcuni casi ex nunc ), di una posizione giuridica di vantaggio (c.d. beneficio) - è istituto che, pur presentando tratti comuni col più ampio genus dell’autotutela, ne deve essere opportunamente differenziato, caratterizzandosi specificatamente:
a) per l’espressa e specifica previsione, da parte della legge, non sussistendo, in materia di decadenza, una norma generale quale quella prevista dall’art. 21 nonies , l. 241 del 1990, che ne disciplini presupposti, condizioni ed effetti;
b) per la tipologia del vizio, more solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall'istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto;
c) per il carattere vincolato del potere, una volta accertato il ricorrere dei presupposti.
La decadenza non presenta, inoltre, nessun tratto comune con il diverso istituto della sanzione, differenziandosene nettamente in ragione:
- della non rilevanza, ai fini dell’integrazione dei presupposti, dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa;
- del limite dell’effetto ablatorio prodotto, al massimo coincidente con l'utilità innanzi concessa attraverso il pregresso provvedimento ampliativo sul quale la decadenza viene ad incidere.
Il chiaro discrimen fra la decadenza dal beneficio incentivante e la sanzione per la violazione delle norme che disciplinano il rapporto con la pubblica amministrazione è segnato dallo stesso art. 42 d.lgs. n. 28 del 2011, che specificatamente demanda al G.S.E. il compito di trasmettere gli atti, a base del provvedimento di decadenza, all’autorità indipendente di settore per l’eventuale irrogazione delle sanzioni.
Il descritto approccio interpretativo è stato ribadito anche dalla giurisprudenza successiva, la quale ha affermato che i provvedimenti di decadenza del G.S.E. si caratterizzano per l’esercizio di uno speciale e vincolato potere di verifica e controllo, che è estraneo al paradigma dell’autotutela di cui all’art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990 (Cons. Stato, sez. II, n. 2747 del 2022; sez. IV, n. 462 del 2022 e n. 594 del 2021; sez. VI, n. 9 del 2022 e n. 6516 del 2021; Corte cost., n. 237 del 2020).
Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato inoltre:
- sia la direttiva 2009/28 che la giurisprudenza della Corte di Giustizia escludono che la previsione di un potere di verifica e decadenza in capo al G.S.E. sia, di per sé, in contrasto con il legittimo affidamento e la fiducia degli investitori la quale viene, per contro, tutelata, attraverso il corretto funzionamento dei regimi di sostegno che impongono un controllo non limitato alla mera fase iniziale di incentivazione (Cons. Stato, sez. II, n. 640 del 2023 con rinvio a Corte giustizia UE grande sezione - 6 ottobre 2021, in causa C-561/19, punto 47);
- la decadenza dalla tariffa incentivante, anche se applicata a distanza di un certo lasso di tempo dal provvedimento di ammissione, non può rappresentare un rimedio incompatibile con gli obiettivi di corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali, poiché l’istituzione di procedure di controllo non è idonea a ingenerare la sfiducia negli operatori in possesso dei requisiti per il conseguimento degli incentivi e non produce alcuna situazione di instabilità, non determinando una sopravvenuta modifica della normativa (Cons. Stato, sez. II, n. 640 del 2023 cit.; Cons. Stato, sez. IV, 20 gennaio 2021 n. 594).
L’Adunanza plenaria (n. 18 del 2020) e la giurisprudenza innanzi richiamata (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 2747 del 2022; sez. IV, n. 462 del 2022 e n. 594 del 2021; sez.VI, n. 9 del 2022 e n. 6516 del 2021; Corte cost., n. 237 del 2020) hanno peraltro precisato che l’art. 56, comma 7, d.l. n. 76 del 2020 pur avendo previsto che l’esercizio del potere di decadenza si eserciti in presenza dei presupposti di cui all’articolo 21- nonies , l. n. 241 del 1990, non ha mutato la natura del potere esercitato, che rimane di decadenza sia pure subordinato alla ricorrenza degli indicati presupposti. La disposizione, inoltre, non ha natura di norma di interpretazione autentica e, per espressa previsione, si applica ai procedimenti pendenti o, se già definiti, solo a seguito di apposita istanza dell’interessato, alle condizioni indicate dall’art 56, comma 8, d.l. n. 76 del 2020 (in senso conforme Cons. Stato, sez. II, n. 640 del 2023; sez. VI, n. 8719 del 2022; sez. II, nn. 2743, 2744, 2745 e 2746 del 2022).
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha altresì chiarito che la richiesta di restituzione dei benefici già erogati non è espressione di una distinta e automa volontà provvedimentale rispetto a quella oggetto dei provvedimenti di decadenza dai benefici concessi, bensì rappresenta un atto esecutivo, conseguente alla qualifica di indebito oggettivo delle somme erogate per effetto della determinazione di decadenza (Cons. Stato, sez. IV, n. 6241 del 2020).
16. Quanto all’ulteriore profilo motivazionale del provvedimento decadenziale, derivante dalle irregolari certificazioni dei moduli, esso non risulta intaccato dalle deduzioni dell’appellante.
16.1. Invero anche su tale specifico punto della controversia si registra l’orientamento di questa Sezione, dal quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede, secondo cui “ Quanto alla questione delle certificazioni dei moduli fotovoltaici, vale rilevare che non è in discussione la loro rispondenza o meno ai requisiti richiesti per l’ammissione ai contributi, bensì l’estraneità rispetto ai pannelli medesimi dei certificati esibiti dalla società, questione che la stessa appellante, a ben vedere, non contesta, limitandosi a sostenere che si tratterebbe di una irregolarità “ meramente formale, addebitabile a terzi e in concreto del tutto priva di rilevanza ”. Giova in proposito richiamare quanto condivisibilmente ritenuto dal T.a.r., sia pure con esclusivo riferimento alla non riconducibilità del serbatoio alla nozione di “edificio”, secondo cui la decadenza dai benefici deve ritenersi giustificata “ dalla mancata sussistenza di uno dei presupposti per la tariffa richiesta (“impianto su edificio”) e dall’accertata mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di richiesta di incentivazione e quanto riscontrato nel corso della verifica ex art. 42, comma 3 D.lgs. 28/2011 (cfr. par. 2.5. delle Regole Applicative ‘nel caso in cui nell'ambito dell'istruttoria afferente alla richiesta di iscrizione al Registro o alla richiesta di incentivazione, dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 13 del Decreto, dovessero emergere differenze e difformità in ordine ai dati e alle informazioni fornite all'atto dell'iscrizione al Registro con particolare riferimento a quelle rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, 1'impianto decade e si applicano le sanzioni previste dal D.lgs. 28/2011 e le altre conseguenze previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci’). La non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda caduca quindi la complessiva domanda di ammissione ai benefici: ciò in quanto, conformemente alla giurisprudenza di questa Sezione, nelle procedure volte al riconoscimento delle tariffe incentivanti assume rilievo il principio di autoresponsabilità nella produzione di dichiarazioni, al di là dell’elemento soggettivo sottostante, insieme a quello della non configurabilità del c.d. falso innocuo, con conseguente emersione, per ciò solo, di un’ipotesi di violazione rilevante ostativa all’erogazione degli incentivi ”. (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 9 gennaio 2023, n. 258).
Vale evidenziare che tali – come detto, condivise – conclusioni del T.a.r. non significano che la società non avrebbe avuto in assoluto titolo alla percezione delle tariffe incentivanti, ma che le irregolarità constatate dal G.S.E. costituiscono titolo per disporre legittimamente la decadenza del beneficio originariamente concesso sulla base di dichiarazioni risultate non corrispondenti alla realtà fattuale. Non a caso lo stesso G.S.E., come si è ricordato, ha indicato in calce al provvedimento decadenziale la possibilità per la società di presentare un’istanza finalizzata ad ottenere l’ambìto beneficio, sia pure nella misura ridotta del 10%, come poi in effetti si è verificato.
17. Del resto il criterio di riparto dell’onere della prova circa la ricorrenza dei presupposti per l’ammissione ai benefici grava interamente in capo all’impresa, secondo un consolidato orientamento di questo Consiglio, a termini del quale “ spetta dunque alla impresa comprovare la sussistenza delle condizioni di concedibilità dell'agevolazione ” (cfr. sez. VI, 27 settembre 2017, n. 4519), indirizzo precisato e ribadito anche di recente, allorquando è stato rilevato che “ risulta … onere dell’interessato fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l'ammissione ai benefici, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa ” (cfr. sez. IV, 20 gennaio 2021, n. 594; cfr. anche sez. IV, 27 aprile 2020, n. 2682, secondo cui “ al regime di incentivazione … è sotteso il principio di autoresponsabilità, secondo il quale costituisce onere dell’interessato ad ottenere il beneficio il fornire la prova di tutti i presupposti per l'ammissione all'incentivo, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa (ex multis, in tal senso, Cons. Stato, IV, 24 dicembre 2019, n. 8808; Cons. Stato, IV, 2 ottobre 2019, n. 6583) ” (cfr. sez. II, 23 maggio 2023, n. 5095). Come confermato in altra recente pronuncia, infatti, “ Il sistema di incentivazione dell’energia, invero, è basato sul principio di autoresponsabilità, che impone all’interessato l’onere di fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici, con conseguente valenza preclusiva delle eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa. Ne discende che la produzione di documentazione non conforme, lungi dal configurare una violazione meramente formale, integra una violazione rilevante, che osta all’erogazione degli incentivi, impedendo, infatti, al Gestore di riscontrare la presenza dei requisiti indispensabili per il riconoscimento del beneficio, a prescindere dal dolo o la colpa della società interessata ed escludendosi la possibilità di soccorso istruttorio in relazione a procedure di massa scandite da termini perentori (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 12 gennaio 2017, n. 50). Né ... ha alcuna rilevanza la circostanza che la dichiarazione non veritiera si sia rivelata in concreto innocua o priva di effettivi vantaggi concreti, poiché la normativa di riferimento, ispirata ad un rigore giustificato dalla peculiare materia (si tratta di incentivi pubblici di rilevante entità che comportano l’esborso di risorse finanziarie pubbliche per loro natura limitate), pone particolare enfasi sulle difformità circa le informazioni rilevanti ai fini della ammissione al beneficio (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 12 dicembre 2019, n. 8442). Atteso che l’interessata ha dichiarato che l’impianto era installato su un edificio dotato di un attestato di certificazione energetica in classe “C”, anziché di classe “E”, come emerso in sede di istruttoria, il provvedimento adottato dal Gestore si configura di conseguenza come atto dovuto in conseguenza di una non veritiera e/o errata dichiarazione resa dal soggetto responsabile sia in sede di domanda di iscrizione al primo registro che nella domanda di accesso agli incentivi, considerato che la dichiarazione del possesso di un requisito che in realtà non è posseduto integra l’ipotesi di decadenza per dichiarazioni non veritiere, che rilevano sotto un profilo oggettivo (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 28 giugno 2016, n. 2847). In detto contesto non residua in capo al Gestore alcun margine di discrezionalità, non potendosi quindi predicare alcuna violazione del principio di proporzionalità, la quale è da escludere pure in ragione del fatto che il provvedimento di decadenza, come si illustrerà al punto 12, è privo di alcuna connotazione sanzionatoria (cfr. Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 11 settembre 2020, n. 18) ” (cfr. sez. II, 17 maggio 2023, n. 4913).
18. Non resta che transitare alla disamina delle circostanze fattuali che connotano la vicenda di causa, evidenziate con il primo motivo, e che attengono alla effettiva configurabilità del contrasto tra quanto dichiarato nell’istanza del Comune e le risultanze documentali e che in particolare attengono alla non riconducibilità dell’impianto all’assetto fattuale descritto nell’istanza medesima.
Ciò che rileva è che il certificato avente il medesimo codice, nr. KIP-064623/03, reca la posteriore data del 25 settembre 2012, circostanza non adeguatamente contraddetta dalla documentazione prodotta da parte appellante. Trattasi di una incongruenza significativa e che si aggiunge alle numerose rilevate dal GSE e che denotano la non conformità dei moduli fotovoltaici. Tale circostanza è stata ampiamente dimostrata attraverso la produzione della relativa documentazione (v. docc. 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18).
In effetti è emerso che l’ente certificatore (WA) attestava che la versione originale riporta una capacità produttiva massima pari a 1,5 MW/anno e nemmeno includeva la tipologia di moduli fotovoltaici dichiaratamente installati presso l’impianto (“AM250M/156-60”).
18.1. Va altresì sottolineato nel senso dell’infondatezza di quanto dedotto, che:
- in base al “Report History” emesso da WA risultava che la produzione dei moduli a marchio US è stata trasferita dallo stabilimento sloveno della A.M.P. a quello polacco della Rev 6 solo in data 25 settembre 2012 e pertanto successivamente alla data di emissione del 25 giugno 2012;
- nei documenti prodotti da WA si parla espressamente di “contraffazione”;
- per quanto poi riguarda il certificato sottoscritto dal sig. OU Meekma, questo reca una data (27 aprile 2012) antecedente a quello del certificato da sostituire (25 giugno 2012).
19. Dall’infondatezza dei primi due motivi non può che conseguire l’infondatezza anche dei motivi sub 3-5 siccome meramente consequenziali rispetto ai primi due.
20. Tanto premesso, l’appello in esame deve essere respinto.
21. Sussistono nondimeno giusti motivi, stante l’assoluta peculiarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 1206/2024), lo respinge.
Spese di grado compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO