Art. 2. Disposizioni concernenti la ristrutturazione
del comparto siderurgico 1. Il termine del 31 marzo 1995 di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481 , gia' prorogato al 30 settembre 1996 dall' articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 , e' ulteriormente prorogato al centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Le societa', le cui domande hanno ottenuto l'approvazione da parte della commissione delle Comunita' europee, devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 396 del 1994 , fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla commissione.
2. Il termine del 31 dicembre 1996 previsto dall' articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 , per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi e' prorogato al centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
3. Il termine per la presentazione delle domande di concessione di contributi relativamente ai programmi di reinvestimento, con relativa documentazione integrativa, e' prorogato al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale per le sole societa' che hanno gia' ottenuto l'approvazione da parte della Commissione delle Comunita' europee.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad erogare, con proprio decreto, gli importi di cui all' articolo 1, comma 5, del decreto- legge 20 giugno 1994, n. 396 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481 , per le necessita' di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 5, nella sola misura equivalente a soddisfare le domande di concessione di contributi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto-legge n. 396 del 1994 e al comma 3 del presente articolo.
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 1 del D.L. 20 giugno 1994, n. 396 (testo coordinato con la legge di conversione 3 agosto 1994, n. 481, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1994) e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Per favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo e' autorizzata la spesa di lire 700 miliardi nel quadriennio 1994-1997, in ragione di lire 175 miliardi annui.
1-bis. Le obbligazioni tra le imprese e le amministrazioni pubbliche sorte sulla base di interventi agevolativi precedentemente assentiti rimangono in essere fino alla scadenza prevista nei rispettivi piani di ammortamento anche in presenza di riduzione di capacita' produttiva degli impianti intervenuta per effetto della politica comunitaria e nazionale di ristrutturazione del comparto siderurgico CECA.
2. Le finalita' di cui al comma 1 devono essere raggiunte attraverso la distruzione degli impianti produttivi e la riconversione in settori produttivi diversi da quello CECA da realizzare con le seguenti forme di incentivazione:
a) contributo destinato ad incentivare la soppressione di capacita' produttiva nel settore siderurgico, in conformita' con le norme comunitarie, di cui alla decisione n. 3855/91/CECA della commissione del 27 novembre 1991;
b) contributo aggiuntivo da destinare ad investimenti da realizzare in settori produttivi diversi da quelli CECA, per il recupero, anche parziale, delle forze lavorative impiegate negli impianti distrutti. La presentazione di un programma di reinvestimento e' condizione preferenziale per accedere ai benefici di cui alla lettera a). Il contributo per la riconversione potra' essere attribuito anche a soggetti diversi, purche' realizzino, nelle stesse aree, iniziative idonee a recuperare in tutto o in parte le unita' lavorative dismesse. Per le zone nelle quali sono applicabili le provvidenze previste dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti regionali e sulle misure di sostegno alle piccole e medie imprese i massimali sono quelli previsti dalla regolamentazione stessa.
3. Le domande per |a concessione dei contributi di cui al comma 2 devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, entro il 30 luglio 1994. Le domande gia' presentate ai sensi del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 234 , restano valide ai fini della ammissione alle agevolazioni. La distruzione degli impianti deve avvenire entro il 31 marzo 1995 e il pagamento a saldo dei contributi di cui al comma 2, lettera a), e' effettuato entro il 31 dicembre 1996.
4. Le modalita' per l'istruttoria, che potra' essere svolta anche da istituti di credito, nonche' i criteri e le modalita' per l'accertamento e la verifica della realizzazione dei programmi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. L'importo di lire 700 miliardi e' ripartito nel modo seguente:
a) lire 510 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera a);
b) lire 190 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera b).
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per il triennio 1994-1996, pari a lire 175 miliardi annui, si provvede, quanto a lire 175 miliardi per l'anno 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lo stesso anno, e, quanto a lire 175 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.
7. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera a), sono altresi' utilizzabili, nel limite di lire 50 miliardi, le disponibilita' provenienti, in attuazione dell' articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 , dalla contabilita' speciale n. 1397 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici), nonche' nel limite di lire 40 miliardi le disponibilita' esistenti sul conto corrente infruttifero aperto presso il Mediocredito centrale n. 760/22014 e intestato al Mediocredito centrale ai sensi del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88 .
8. Le disponibilita' di cui al comma 7 saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano su apposita sezione del fondo di cui all' art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , sulla quale affluiranno le risorse indicate nei commi 5 e 7.
10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo dell' art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 (testo coordinato con la legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 649, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1996), e' il seguente:
"Art. 3 (Interventi nei settori produttivi). - 1. I termini di cinque anni e di due anni previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 166 , vanno intesi in riferimento alla data del 28 giugno 1995.
2. All' art. 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , le parole: ''del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''della legge di conversione del presente decreto''. Il termine per la reiscrizione di cui all'art. 4, comma 11-ter, del predetto D.L. resta fissato al 30 giugno 1994.
3. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dallart. 9-quater, comma 9, del D.L. 9 settembre 1988, n. 397 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 , e' prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.
4. Il termine del 31 marzo 1995, previsto all' art. 1, comma 3, del D.L. 20 giugno 1994, n. 396 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481 , gia' prorogato al 30 giugno 1996, e' ulteriormente prorogato al 30 settembre 1996. Le aziende tuttora sottoposte alla procedura di notifica preventiva alla commissione dell'Unione europea devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall' art. 1, comma 2, del D.L. n. 396 del 1994 , fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla commissione, nonche' il termine del 31 dicembre 1996 per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi medesimi.
5. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa prevista a corredo delle domande di concessione di contributi gia' presentata resta confermato al 31 marzo 1995.
6. Il termine di cui all' art. 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , gia' prorogato al 30 giugno 1996 dall' art. 5, comma 1, della legge 5 gennaio 1996, n. 25 , e' differito al 31 dicembre 1996".
del comparto siderurgico 1. Il termine del 31 marzo 1995 di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481 , gia' prorogato al 30 settembre 1996 dall' articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 , e' ulteriormente prorogato al centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Le societa', le cui domande hanno ottenuto l'approvazione da parte della commissione delle Comunita' europee, devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 396 del 1994 , fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla commissione.
2. Il termine del 31 dicembre 1996 previsto dall' articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 , per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi e' prorogato al centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
3. Il termine per la presentazione delle domande di concessione di contributi relativamente ai programmi di reinvestimento, con relativa documentazione integrativa, e' prorogato al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale per le sole societa' che hanno gia' ottenuto l'approvazione da parte della Commissione delle Comunita' europee.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad erogare, con proprio decreto, gli importi di cui all' articolo 1, comma 5, del decreto- legge 20 giugno 1994, n. 396 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481 , per le necessita' di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 5, nella sola misura equivalente a soddisfare le domande di concessione di contributi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto-legge n. 396 del 1994 e al comma 3 del presente articolo.
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 1 del D.L. 20 giugno 1994, n. 396 (testo coordinato con la legge di conversione 3 agosto 1994, n. 481, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1994) e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Per favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo e' autorizzata la spesa di lire 700 miliardi nel quadriennio 1994-1997, in ragione di lire 175 miliardi annui.
1-bis. Le obbligazioni tra le imprese e le amministrazioni pubbliche sorte sulla base di interventi agevolativi precedentemente assentiti rimangono in essere fino alla scadenza prevista nei rispettivi piani di ammortamento anche in presenza di riduzione di capacita' produttiva degli impianti intervenuta per effetto della politica comunitaria e nazionale di ristrutturazione del comparto siderurgico CECA.
2. Le finalita' di cui al comma 1 devono essere raggiunte attraverso la distruzione degli impianti produttivi e la riconversione in settori produttivi diversi da quello CECA da realizzare con le seguenti forme di incentivazione:
a) contributo destinato ad incentivare la soppressione di capacita' produttiva nel settore siderurgico, in conformita' con le norme comunitarie, di cui alla decisione n. 3855/91/CECA della commissione del 27 novembre 1991;
b) contributo aggiuntivo da destinare ad investimenti da realizzare in settori produttivi diversi da quelli CECA, per il recupero, anche parziale, delle forze lavorative impiegate negli impianti distrutti. La presentazione di un programma di reinvestimento e' condizione preferenziale per accedere ai benefici di cui alla lettera a). Il contributo per la riconversione potra' essere attribuito anche a soggetti diversi, purche' realizzino, nelle stesse aree, iniziative idonee a recuperare in tutto o in parte le unita' lavorative dismesse. Per le zone nelle quali sono applicabili le provvidenze previste dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti regionali e sulle misure di sostegno alle piccole e medie imprese i massimali sono quelli previsti dalla regolamentazione stessa.
3. Le domande per |a concessione dei contributi di cui al comma 2 devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, entro il 30 luglio 1994. Le domande gia' presentate ai sensi del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 234 , restano valide ai fini della ammissione alle agevolazioni. La distruzione degli impianti deve avvenire entro il 31 marzo 1995 e il pagamento a saldo dei contributi di cui al comma 2, lettera a), e' effettuato entro il 31 dicembre 1996.
4. Le modalita' per l'istruttoria, che potra' essere svolta anche da istituti di credito, nonche' i criteri e le modalita' per l'accertamento e la verifica della realizzazione dei programmi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. L'importo di lire 700 miliardi e' ripartito nel modo seguente:
a) lire 510 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera a);
b) lire 190 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera b).
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per il triennio 1994-1996, pari a lire 175 miliardi annui, si provvede, quanto a lire 175 miliardi per l'anno 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lo stesso anno, e, quanto a lire 175 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.
7. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera a), sono altresi' utilizzabili, nel limite di lire 50 miliardi, le disponibilita' provenienti, in attuazione dell' articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 , dalla contabilita' speciale n. 1397 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici), nonche' nel limite di lire 40 miliardi le disponibilita' esistenti sul conto corrente infruttifero aperto presso il Mediocredito centrale n. 760/22014 e intestato al Mediocredito centrale ai sensi del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88 .
8. Le disponibilita' di cui al comma 7 saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano su apposita sezione del fondo di cui all' art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , sulla quale affluiranno le risorse indicate nei commi 5 e 7.
10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo dell' art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 (testo coordinato con la legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 649, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1996), e' il seguente:
"Art. 3 (Interventi nei settori produttivi). - 1. I termini di cinque anni e di due anni previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 166 , vanno intesi in riferimento alla data del 28 giugno 1995.
2. All' art. 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , le parole: ''del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''della legge di conversione del presente decreto''. Il termine per la reiscrizione di cui all'art. 4, comma 11-ter, del predetto D.L. resta fissato al 30 giugno 1994.
3. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dallart. 9-quater, comma 9, del D.L. 9 settembre 1988, n. 397 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 , e' prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.
4. Il termine del 31 marzo 1995, previsto all' art. 1, comma 3, del D.L. 20 giugno 1994, n. 396 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481 , gia' prorogato al 30 giugno 1996, e' ulteriormente prorogato al 30 settembre 1996. Le aziende tuttora sottoposte alla procedura di notifica preventiva alla commissione dell'Unione europea devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall' art. 1, comma 2, del D.L. n. 396 del 1994 , fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla commissione, nonche' il termine del 31 dicembre 1996 per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi medesimi.
5. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa prevista a corredo delle domande di concessione di contributi gia' presentata resta confermato al 31 marzo 1995.
6. Il termine di cui all' art. 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , gia' prorogato al 30 giugno 1996 dall' art. 5, comma 1, della legge 5 gennaio 1996, n. 25 , e' differito al 31 dicembre 1996".