TRIB
Ordinanza 8 aprile 2025
Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2294/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 2294/2024 promosso da:
(C.F.: ) E AVV. GRAZIA VENTURA (C.F.: Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliate in Augusta (SR), via Filippo Turati n. 7, presso C.F._2 lo studio di quest'ultima, che entrambe rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI contro
(C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Augusta (SR), viale Italia n. 63, presso lo studio dell'avv. GIOVANNA FRATERRIGO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Il Giudice dott. Gabriele Patti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio e l'avv. Grazia Ventura, premesso Parte_1
di essere proprietarie esclusive del garage posto al piano interrato del Condominio sito in CP_1
in Augusta (SR), hanno rappresentato che il predetto immobile risulterebbe esposto a consistenti
[...]
fenomeni di infiltrazione idrica.
Le ricorrenti hanno sostenuto che questi ultimi deriverebbero dal sottosuolo e dalla pavimentazione del piano terra e che i lamentati pregiudizi sarebbero riconducibili in particolare alla CP_2
mancanza di adeguata impermeabilizzazione nello stabile, che avrebbe altresì determinato il distacco di porzioni di intonaco e del copriferro ed ammaloramenti dei pilastri e del solaio dei locali di proprietà esclusiva delle esponenti.
In ragione di ciò, e l'avv. Grazia Ventura hanno chiesto ordinarsi al Condominio sito Parte_1
in in Augusta (SR) l'esecuzione dei lavori necessari per porre fine alle criticità testé Controparte_1
descritte.
In secondo luogo, le ricorrenti hanno domandato procedersi allo spiantamento delle pompe di sollevamento e scarico installate all'interno dell'immobile di loro proprietà ma destinate allo smaltimento delle acque generate dall'intero ente condominiale e procedersi alla collocazione di esse in altra area, nonché di porre a carico di tutti i condomini gli oneri connessi al consumo di tale impianto idrico.
Il ricorso ed il decreto di fissazione della prima udienza sono stati ritualmente notificati a parte resistente.
Si è costituito in giudizio il Condominio sito in in Augusta (SR), che ha anzitutto Controparte_1 eccepito la mancanza di attestazione di conformità all'originale in relazione ai file contenuti nel messaggio di posta elettronica inoltrato per la notifica all'ente condominiale ed ha eccepito la falsità della sottoscrizione della ricorrente rinvenuta nella procura alle liti rilasciata da Parte_1
controparte.
Nel merito, parte resistente ha respinto ogni addebito di responsabilità mosso da quest'ultima.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale ha riservato la decisione.
2. Va in primo luogo chiarito che l'eccezione di falsità della procura alle liti rilasciata da parte ricorrente, mossa dall'ente resistente, non può trovare accoglimento.
In particolare, il Condominio sito in in Augusta (SR) ha ritenuto esistente una Controparte_1
“manifesta discrasia” tra la firma apposta da nella diffida integrativa di quella del Parte_1
29.4.2024 e la firma rinvenuta nell'atto di conferimento del ius postulandi al proprio difensore (v. pag. 2 della memoria di costituzione di parte resistente).
In diritto, occorre ricordare che, secondo il consolidato indirizzo del Supremo Collegio, “la funzione del difensore di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte, ai sensi degli artt. 83 e 125
c.p.c., pur trovando la sua base in un negozio giuridico di diritto privato (mandato), ha natura essenzialmente pubblicistica, atteso che la dichiarazione della parte, con la quale questa assume su di sé gli effetti processuali che il difensore è legittimato a compiere, è destinata a spiegare i suoi effetti nell'ambito del processo. […] Ne consegue che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura riferita allo stesso, compie un negozio di diritto pubblico
e riveste la qualità di pubblico ufficiale, la cui certificazione può essere contestata soltanto con la querela di falso (Cass. n. 17473 del 2015; n. 24939 del 2017” (così Cass. Civ. Sez. VI-I 25.7.2018,
n. 197875; v. anche Cass. Civ. Sez. Lav. 4.5.2009, n. 10240).
Come è stato poi segnalato, quest'ultima deve ritenersi incompatibile con la struttura sommaria propria del giudizio cautelare, al quale è assimilabile quello di specie (così Trib. Verona 25.5.2021).
A prescindere da ciò, nella vicenda in esame nessuna querela di falso è stata proposta da parte resistente avverso la procura alle liti rilasciata dalle ricorrenti.
3. Ancora, il ricorso introduttivo del presente giudizio e la sua notifica non possono in alcun modo ritenersi inficiati dalla mancanza di attestazione di conformità all'originale degli atti contenuti nel messaggio di posta elettronica con cui è stato eseguito il procedimento notificatorio nei confronti del
Condominio di via Citrus n. 37 in Augusta (SR).
A tal riguardo va anzitutto ricordato che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decr. lgs. n. 82/2005 (c.d. codice dell'amministrazione digitale), “le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta”.
Sul punto, il Supremo Collegio ha aggiunto, richiamando anche per la materia in esame i pacifici principi valevoli per la similare fattispecie delle riproduzioni meccaniche e delle copie fotografiche, che “la produzione in copia analogica o l'estratto su supporto analogico di siffatti documenti
(geneticamente telematici) che non sia corredata da attestazione di conformità trova allora disciplina nell'art. 23, secondo comma, del D. Lgs. n. 82 del 2005 (c.d. C.A.D.: codice dell'amministrazione digitale), a mente del quale “le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta”. Il trascritto precetto, per identità di formula testuale ed omologa di situazione disciplinata, rappresenta una declinazione, nel puntuale ambito dei documenti digitali, delle regole di carattere generale sancite dal codice civile con riferimento alle riproduzioni meccaniche (art. 2712) ed alle copie fotografiche di scritture (art. 2719), sicché la lettera ermeneutica dell'art. 23 C.A.D. non può che essere conforme agli indirizzi formatisi – in maniera oramai consolidata nella giurisprudenza di nomofilachia – in relazione alle citate disposizioni codicistiche. Al riguardo, è ius receptum che, onde produrre l'effetto della vanificazione dell'efficacia asseverativa delle copie fotografiche di documenti prodotti in giudizio, il disconoscimento, pur senza vincoli di forma, debba rivestire i connotati della chiarezza, della puntualità e della specificità, cioè a dire debba consistere in una dichiarazione di inequivoca negazione della genuinità della copia con la esplicita indicazione degli aspetti per i quali si assuma differisca la copia prodotta rispetto all'originale, senza che possano a tal fine reputarsi sufficienti clausole di stile, rimostranze ambigue, generiche o omnicomprensive (da ultimo – e con dovizia di argomentazioni – Cass. 20-12-2021, n. 40750; conf. Cass. 13-05-2021, n. 12794; Cass. 20-6-2019,
n. 16557; Cass. 21-02-2019, n. 5141; Cass. 02-09-2016, n. 17526; Cass. 17-02-2015, n. 3122; Cass.
03-04-2014, n. 7775). Identici principi governano la fattispecie (qui controversa) della produzione in giudizio di copie analogiche (o di riproduzioni meccaniche) di documenti informatici. Pertanto, ad integrare gli estremi di un disconoscimento idoneo a ridimensionare la valenza di prova di una copia analogica di documenti informatici non rileva ex se la denuncia dell'avvenuto deposito di una
“mera copia” o l'affermazione generica di un'inidoneità probatoria di essa: occorre, per contro, una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta (così, con peculiare riferimento al disconoscimento previsto dall'art. 23 C.A.D.: Cass. 06-03-2023, n. 6569; Cass. 29-
01-2024, n. 2907)” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. III 28.8.2024, n. 23213).
Ebbene, nel caso di specie, parte resistente si è limitata a “rilevare che la PEC di notifica del ricorso al contiene: il ricorso che oggi si deposita in atti, decreto di fissazione udienza, procura CP_1
e relata di notifica ma senza attestazione di conformità degli atti notificati. Attestazione di conformità necessaria ai fini della validità dei medesimi atti notificati e regolarità della notifica e del procedimento. C'è confusione. Non viene attestato se gli atti notificati sono stati estratti dal fascicolo telematico o meno. Non si sa se la procura è quella depositata in uno al ricorso nel fascicolo telematico, così come per il decreto. Non vi è certezza” (v. pag. 2 della memoria di costituzione di parte resistente).
Come appare manifestamente evidente, parte resistente non ha articolato specifiche contestazioni di conformità delle copie agli originali e, in particolare, non ha in alcun modo prospettato i profili in relazione ai quali le prime divergerebbero dai secondi.
Al contrario, solo in termini estremamente generici ed addirittura dubitativi il sito in CP_1 [...]
in Augusta (SR) ha lamentato la discrasia tra i file effettivamente notificati da controparte CP_1
e quelli nativi telematici dai quali questi ultimi sarebbero stati tratti.
Conseguentemente, la censura mossa al riguardo da parte resistente va reputata tamquam non esset.
4. Nel merito, con riferimento alla prima domanda proposta da parte ricorrente, occorre ricordare che spetta al giudice il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire, anche in difformità rispetto alla qualificazione della fattispecie operata dalle parti, il “nomen juris” al rapporto dedotto in giudizio (in questi termini v. Cass. Sez. Un. Civ. 30.6.2008, n. 17767),
Il potere di interpretazione e qualificazione della domanda non è infatti condizionato dalle espressioni impiegate dal richiedente, dovendo il giudice accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte, nonché dal provvedimento concretamente richiesto dalla stessa (v. Cass.
Civ. Sez. II 29.4.2004, n. 8225).
Tanto premesso, nel caso di specie e l'avv. Grazia Ventura, con il ricorso introduttivo Parte_1 del giudizio, hanno testualmente dichiarato che il “garage” di cui sono proprietarie “è interessato costantemente da infiltrazioni di acque piovane che, provenienti da Via XXV Aprile si infiltrano alla base del e penetrano nei locali sottostanti causando un alto grado di umidità, ingenti CP_1
danni e formazioni di muffa sulle pareti e sul pavimento. In particolare, sulle pareti del garage
l'umidità ha cagionato il distacco dell'intonaco, mentre il tetto, sempre a causa della stessa, si è ingobbito progressivamente staccandosi in moltissime parti creando delle vere e proprie voragini. […] Pertanto, qualora non si eliminino le cause delle infiltrazioni è prevedibile, come accertato anche da perizia redatta da un tecnico di fiducia incaricato dal ricorrente, […] che si verificherà
l'ammaloramento totale dell'immobile e un notevole aumento dei costi per le opere di ripristino. […]
È altrettanto noto e non contestato dal resistente che la causa delle lamentate CP_1
infiltrazioni di umidità risiede nella mancanza di una adeguata protezione ed impermeabilizzazione dello stabile sul lato di ed è quindi riconducibile a vizi strutturali dell'immobile” (v. pagg. CP_1
1-2 del ricorso introduttivo).
Premesso ciò, le ricorrenti hanno aggiunto che il loro immobile “versa in una situazione di grave pericolo per persone o cose vista la caduta costante di calcinacci e massi dal soffitto, considerato che il novanta per cento della superficie risulta ammalorata”, ed hanno conseguentemente chiesto che “l'Ill.mo Giudice adito si pronunci con un provvedimento in via d'urgenza che elimini la situazione di grave pericolo e pregiudizio e ripristini l'utilizzo del garage” (v. pagg.
4-5 del ricorso introduttivo).
Tenuto conto delle ragioni sottese alla domanda e della tipologia e dello scopo del provvedimento richiesto, l'azione proposta va dunque qualificata come denuncia di danno temuto.
Ed infatti, e l'avv. Grazia Ventura hanno inteso agire a tutela del garage di proprietà, Parte_1
posto al piano interrato del Condominio sito in in Augusta (SR), contro il pericolo Controparte_1
grave e prossimo derivante da cosa altrui, domandando in proposito la messa in atto di tutti i lavori indispensabili per neutralizzare la fonte dei pregiudizievoli fenomeni infiltrativi.
Deve dunque farsi applicazione del disposto dell'art. 1172 c.c.
L'azione prevista da tale disposizione ha come presupposti di diritto sostanziale: 1) il pericolo di danno futuro, minacciato da cosa a cosa;
2) la gravità del pericolo, che minacci di distruggere o di danneggiare gravemente la cosa, alla quale sovrasta;
3) la prossimità, in ordine spazio-temporale, del pericolo sovrastante la cosa.
Va anzitutto osservato – per ciò che specificamente rileva in questo giudizio – che, in conformità all'orientamento espresso dal Supremo Collegio (Cass. Civ. Sez. II 29.1.2007, n. 1778),
l'appartenenza, in regime di comunione indivisa, della cosa da cui proviene il pericolo anche a soggetti diversi dall'istante è sufficiente per giustificare il ricorso all'azione cautelare di danno temuto, nonostante la parte ricorrente sia contitolare della relativa proprietà, nei casi in cui la mancanza d'accordo non consenta di poter ovviare alla denunciata situazione di pericolo.
Ed infatti, il carattere di esclusiva altruità della cosa, produttiva di pericolo, non può ritenersi condizione della denuncia di danno temuto, alla stregua di un raffronto tra le due previsioni normative regolanti le due distinte ipotesi di azioni nunciatorie. A tal proposito, occorre considerare che, mentre quella di cui all'art. 1171 c.c., con riguardo alla denunzia di nuova opera, espressamente richiede che l'opera sia stata “da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo”, nell'ipotesi di cui all'art. 1172 c.c., la previsione di “qualsiasi edificio, albero o altra cosa” quale fonte generativa del pericolo sovrastante la cosa formante oggetto del diritto tutelato, per la sua ampia omnicomprensività, consente il ricorso all'azione cautelare a prescindere dal suddetto requisito, purché la parte istante non sia in condizione di provvedervi autonomamente (v. ancora Cass. Civ. Sez. II 29.1.2007, n. 1778 cit.).
Ancora, la Corte regolatrice ha chiarito che “la condizione dell'azione di danno temuto non deve individuarsi in un danno certo, o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che il danno si verifichi […]. L'impiego dell'avverbio «anche» con riferimento al pericolo che il danno si verifichi per la prima volta presuppone che l'azione possa esperirsi pure quando un danno si sia già verificato, ma permanga il pericolo che esso si verifichi di nuovo. Del resto, ciò è conforme alla lettera e alla logica dell'art. 1172 c.c., poiché la circostanza che un danno si sia già prodotto non esclude certo il pericolo che possa verificarsi un ulteriore futuro danno e che quindi sussista il ragionevole timore che continui a «sovrast[are] pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del […] diritto o del […] possesso»” (così, di recente, Cass. Civ. Sez. II 22.8.2022,
n. 25094).
Con specifico riguardo al requisito del danno, la più autorevole dottrina occupatasi della materia ha con chiarezza evidenziato che esso non va circoscritto alla sola ipotesi di alterazione fisica della cosa che forma oggetto del diritto o del possesso del denunciante, rilevando in questa sede anche la creazione di ostacoli all'esercizio dell'attività volta a trarre dal bene le utilità che questo può dare in ragione dell'uso cui è destinato.
Deve, in altri termini, ritenersi che la tutela nunciatoria possa essere concessa pure nei casi in cui il pregiudizio paventato abbia carattere giuridico, ossia nelle fattispecie in cui si prospetti il pericolo di limitazione dei poteri connessi al diritto reale o al possesso invocato dal ricorrente.
La superiore ricostruzione ha trovato l'avallo del Supremo Collegio, che ha sul punto ricordato la centralità assunta nel procedimento di denuncia di danno temuto dalla “menomazione delle facoltà di godimento pieno ed esclusivo che, ai sensi dell'art. 832 c.c., connotano il diritto di proprietà, la cui compromissione giustifica, pertanto, il ricorso all'azione di cui all'art. 1172 cod. civ.” (così Cass.
Civ. Sez. II 29.1.2007, n. 1778 cit., in cui si aggiunge che “il pericolo del danno alla salute, sulla cui paventata lesione particolarmente faceva leva l'istanza cautelare accolta dal Pretore, non poteva che costituire una conseguenza mediata della, altrettanto temuta – ed implicitamente prospettata fin dall'inizio della vertenza – lesione del diritto di proprietà esclusiva sull'appartamento, le cui facoltà di godimento si assumevano sostanzialmente compromesse”).
4.1. Venendo al caso di specie, la sia pur sommaria istruttoria svolta nel corso del procedimento ha confermato le allegazioni di e dell'avv. Grazia Ventura per cui i processi dannosi in Parte_1
atto nel locale interrato di cui le stesse sono proprietarie discenderebbero dalle cattive condizioni in cui versano beni appartenenti al Condominio sito in in Augusta (SR). Controparte_1
Più in particolare, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che, “all'interno dell'unità immobiliare oggetto di causa, si sono potuti riscontrare i fenomeni di infiltrazione idrica lamentati agli atti da parte ricorrente;
nel dettaglio: - in corrispondenza della rampa di accesso si osservano vistosi ammaloramenti, consistenti in macchie, deterioramenti degli intonaci e delle finiture, lungo le pareti di delimitazione;
tali danni si rilevano sia alla base dei muri, che ad una quota prossima al piano di calpestio dell'area condominiale esterna a piano terra. Ulteriori segni di infiltrazione si rilevano, seppur in minore estensione, anche all'incrocio tra il solaio di copertura della rampa e le pareti verticali (v. Allegato 3 Foto 6, 7, 8, 9, 10, 11). – In corrispondenza dei muri paraterra perimetrali all'autorimessa, con grado maggiore a ridosso dell'inizio della rampa di accesso, anche in tale caso con macchie e degrado degli intonaci e finiture (v. Allegato 3 Foto 12, 13, 14, 19, 20). – Alla base dei pilastri interni a vista, con danneggiamento degli strati di finitura e conseguente ammaloramento dei ferri di armatura con espulsione del copriferro (v. Allegato 3 Foto 24, 25, 26). – Nel pavimento di calpestio dell'autorimessa, in particolare nella zona in prossimità del pozzetto delle pompe di rilancio e dell'ingresso della rampa, con macchie diffuse e zone riscontrate umide (v. Allegato 3 Foto
12, 13, 14, 19, 22, 25). – Nel solaio di copertura dell'autorimessa, con porzione soggetta a sfondellamento, e in parte delle travi in cemento armato, in particolare nella zona a ridosso dell'ingresso della rampa condominiale, e agli incroci con le pareti controterra perimetrali, sia nel lato di confine con altro , che nel lato di (v. Allegato 3 Foto 21, 22, 23, 27, CP_1 CP_1
28). Infine tracce di acqua si sono riscontrate nei tratti di canali di scolo in corrispondenza della rampa di accesso, così come il pozzetto per le pompe di rilancio presentava un certo livello idrico interno” (v. pag. 9 della consulenza tecnica d'ufficio).
Quanto sopra esposto trova piena conferma nel materiale fotografico allegato alla relazione depositata
(v., in particolare, le foto nn. 6-15, 19, 20, 22, 25-28 dell'all. 3 della consulenza tecnica d'ufficio).
In altri termini, il consulente tecnico d'ufficio ha incontrovertibilmente acclarato la sussistenza di segni delle lamentate infiltrazioni, precisando altresì che esse hanno determinato nei locali delle ricorrenti distacchi di intonaco ed espulsioni di copriferro.
In merito alle cause dei fenomeni pregiudizievoli rilevati, l'ausiliario del Tribunale ha altrettanto inequivocabilmente correlato questi ultimi alle condizioni di porzioni immobiliari di cui è responsabile il sito in in Augusta (SR). CP_1 Controparte_1 A tal riguardo, si legge nella consulenza tecnica d'ufficio che, “per quanto potuto rilevare in sede di sopralluogo, lo scrivente ritiene che le origini delle lamentate infiltrazioni siano molteplici, ed esattamente: - Nell'area condominiale a piano terra sovrastante parte dell'autorimessa in oggetto, si rileva l'assenza di idonea impermeabilizzazione nella porzione asfaltata, insieme all'assenza di opportuno risvolto impermeabilizzante alla base delle pareti della rampa di accesso e dei muretti di confine;
nella porzione pavimentata si rileva inoltre un diffuso quadro fessurativo nel muretto di confine, suscettibile anch'esso all'infiltrazione di acqua meteorica. Un analogo quadro fessurativo si rileva anche in corrispondenza del lastrico solare di copertura della rampa di accesso all'autorimessa in oggetto (v. Allegato 3 Foto 29, 30, 31, 32, 33, 34). All'interno dell'autorimessa oggetto di causa, tali criticità si ritiene determinino le infiltrazioni a livello del solaio, delle pareti e copertura a delimitazione della rampa di accesso, oltre che delle pareti controterra di confine. – La presenza di acqua nel sottosuolo, in quantità variabile anche in funzione degli eventi meteorici, si ritiene possa causare i rilevati fenomeni di infiltrazione nel piano di calpestio dell'autorimessa, compresa la base dei pilastri in cemento armato, e nelle pareti paraterra perimetrali. – Fenomeni infiltrativi si ritiene possano originarsi anche in corrispondenza dei marciapiedi su in CP_1 quanto oggetto di lesioni e quadri fessurativi diffusi (v. Allegato 3 Foto 35, 36, 37)” (v. pagg.
9-10 della consulenza tecnica d'ufficio).
Le superiori conclusioni si rivelano pienamente condivisibili, in quanto sono confermati dal materiale fotografico in atti i segni del carente stato in cui versano, da un lato, l'area condominiale a piano terra che sovrasta i locali interrati delle ricorrenti e, da un altro lato, il lastrico solare di copertura della rampa di accesso a questi ultimi (v., in particolare, le foto 29-34 dell'all. 3 della consulenza tecnica d'ufficio), mentre le manifestazioni delle infiltrazioni riscontrate dal consulente tecnico d'ufficio nell'immobile di proprietà di e dell'avv. Grazia Ventura risultano localizzate in punti Parte_1
raggiungibili dai flussi idrici resi possibili dalle carenze delle suddette porzioni di natura condominiale.
Replicando alle osservazioni di parte resistente per le quali le criticità censurate troverebbero causa in altri fattori diversi da quelli indicati in ricorso, l'ausiliario del Tribunale ha aggiunto, “in merito alla chiusura delle prese d'aria presenti sul marciapiede di , che, “se da un lato appare CP_1
pacifica la circostanza che, a valle di tale chiusura, si abbia una modifica del tasso di umidità interna dell'ambiente, non si rileva in ogni caso alcun nesso causale con le problematiche legate all'infiltrazione lamentate agli atti e riscontrate in sede di sopralluogo. In merito alle condizioni manutentive del solaio di copertura dell'autorimessa, si rileva, come già evidenziato in sede di relazione trasmessa alle parti, che oggetto di sfondellamento sia una porzione dell'intera unità immobiliare, per come desumibile anche dalla documentazione fotografica prodotta, mentre al contempo si osservano più ampi fenomeni che si manifestano “in parte delle travi in cemento armato, in particolare nella zona a ridosso dell'ingresso della rampa condominiale, e agli incroci con le pareti controterra perimetrali, sia nel lato di confine con altro , che nel lato di CP_1 [...]
. Inoltre, in merito a quanto dedotto dal CTP di parte resistente relativamente ai pluviali dei CP_1
garage privati a piano terra, il cui scarico delle acque grava su detto solaio di copertura dell'autorimessa, si rileva che una delle cause delle infiltrazioni è comunque da ricondursi alla mancanza di idoneo sistema di impermeabilizzazione della parte comune (cortile , CP_3
privo anche di risvolto alla base delle pareti dei garage. Il detto sistema di impermeabilizzazione avrebbe dovuto infatti tenere conto anche dell'afflusso idrico proveniente dai garage privati a piano terra, e tale criticità appare risalente all'epoca di realizzazione del fabbricato condominiale, stante quanto asserito dallo stesso CTP circa l'assenza di modifiche negli anni al detto sistema di impermeabilizzazione. Si ribadisce peraltro, come già dedotto dallo scrivente CTU, che solo una parte dei fenomeni di infiltrazione idrica si ritiene provengano da tale solaio di copertura, perdurando le problematiche legate alla presenza di acqua nel sottosuolo con eventi infiltrativi che si manifestano ad esempio nelle pareti controterra e nel calpestio dell'immobile oggetto di causa, circostanza asserita anche dal CTP di parte resistente nella descrizione delle caratteristiche dell'edificato del quartiere su cui insiste il fabbricato condominiale in oggetto. […] non si ritiene rilevante ai fini dell'odierna causa quanto dedotto dal CTP di parte resistente in ordine all'esatta caratterizzazione degli apporti idrici nel sottosuolo, stante l'asserita “mancanza di idoneo sistema di impermeabilizzazione e/o drenante nel corpo di fabbrica dell'edificio condominiale, esattamente
a livello del sottosuolo e del terrapieno perimetrale”, come evidenziato dallo scrivente CTU nella relazione trasmessa alle parti. Appare inoltre non condivisibile dallo scrivente CTU quanto dedotto dal CTP di parte resistente in merito al nesso causale tra le tecniche realizzative dell'epoca di costruzione e l'origine dei fenomeni infiltrativi. Lo stesso asserisce che “è da escludersi
l'attribuzione dell'origine dei fenomeni infiltrativi alla mancanza di idoneo sistema impermeabilizzante e/o drenante sia a livello del sottosuolo e del terrapieno perimetrale che a livello del piano terra negli spazi comuni esterni in quanto gli standard costruttivi ricorrenti all'epoca non ne prevedevano”, deducendo, in tal modo erroneamente, come l'assenza di un idoneo sistema impermeabilizzante non sia causa dell'insorgere di fenomeni infiltrativi, semplicemente perché gli standard costruttivi dell'epoca di realizzazione del fabbricato non ne prevedevano la relativa applicazione” (v. pagg.
2-3 delle risposte del consulente tecnico d'ufficio alle osservazioni di parte resistente).
A tale ultimo riguardo, deve poi ricordarsi in diritto che, secondo il consolidato indirizzo del Supremo
Collegio, il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all'art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile, comportanti la concorrente responsabilità del costruttore – venditore, ai sensi dell'art. 1669 c.c., non potendosi equiparare i difetti originari dell'immobile al caso fortuito, che costituisce l'unica causa di esonero del custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c.; qualora la situazione dannosa sia potenzialmente produttiva di ulteriori danni, il può essere obbligato anche a rimuovere le cause del CP_1
danno stesso, ex art. 1172 c.c. (così Cass. Civ. Sez. III 20.8.2003, n. 12211).
Non è inoltre pertinente la sentenza n. 25239 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione del 29.11.2011, richiamata da parte resistente (v. pag. 6 delle osservazioni di quest'ultima alla consulenza tecnica d'ufficio nonché pag. 5 delle note conclusive dalla medesima depositate).
In tale precedente, infatti, si legge testualmente che “il fatto del danneggiato, costituito dal mutamento di destinazione d'uso – impedendo la normale aerazione del locale seminterrato, le cui caratteristiche costruttive erano compatibili con tale aerazione – ha avuto efficacia causale tale da interrompere il nesso tra la cosa e l'evento dannoso, integrando il caso fortuito richiesto dalla legge perché il proprietario custode sia esente da responsabilità”.
In altri termini, il Supremo Collegio ha ritenuto che l'ente condominiale non dovesse rispondere delle criticità lamentate dal ricorrente, esclusivamente in quanto quest'ultimo aveva alterato la destinazione d'uso dell'immobile di sua proprietà esclusiva (“da magazzino a locale commerciale”), così rendendo inadeguata l'aerazione che invece le tecniche di costruzione impiegate a suo tempo erano state in grado di assicurare in riferimento alla precedente funzione degli ambienti.
A prescindere dai superiori rilievi di carattere giuridico – per cui il fatto che i processi dannosi derivino da difetti costruttivi originari non esonera da responsabilità il - il consulente CP_1 tecnico d'ufficio ha aggiunto, al fine di superare le critiche mosse all'elaborato peritale, che, “in merito agli interventi manutentivi eseguiti nel 2009 dal ed evidenziati dal CTP di parte CP_1
resistente, si osservano in primo luogo delle incongruenze negli atti dell'appalto, che non permettono di avere una visione chiara delle citate lavorazioni eseguite: - Nel “Certificato di Regolare
Esecuzione” redatto dal Direttore dei Lavori non si evincono lavori di realizzazione di un'impermeabilizzazione nel cortile contrariamente invece ad altre parti d'opera ove CP_3
si rileva esplicitamente tale tipologia di lavorazione, ad esempio nel terrazzo di copertura, nelle pensiline e nei balconi;
- Nel “Certificato di Pagamento n. 8” si rilevano invece dei lavori di impermeabilizzazione nei cortili (destro e sinistro) con prodotti a base cementizia, in contrasto a quanto descritto, stante il perdurare dei fenomeni infiltrativi riscontrati” (v. pag. 3 delle risposte del consulente tecnico d'ufficio alle osservazioni di parte resistente). Per le ragioni esposte, dunque, corretta appare la ricostruzione dell'ausiliario del Tribunale per cui
“l'origine dei fenomeni infiltrativi sia dovuta alla mancanza di idoneo sistema impermeabilizzante
e/o drenante nel corpo di fabbrica dell'edificio condominiale, esattamente a livello del sottosuolo e del terrapieno perimetrale, nonché a livello del piano terra negli spazi comuni esterni” (v. pag. 10 della consulenza tecnica d'ufficio).
4.2. In merito al periculum, il consulente tecnico d'ufficio ha poi ritenuto “probabile l'accadimento di futuri fenomeni di distacco di intonaci e copriferro, soprattutto correlati al verificarsi di copiosi eventi meteorici;
in conseguenza di tali fenomeni, si ritiene configurarsi una compromissione delle facoltà di godimento del bene in oggetto, a causa del possibile danno a persone o cose presenti all'interno della proprietà” (v. pagg. 10-11 della consulenza tecnica d'ufficio).
In altri termini, la consulenza tecnica d'ufficio ha consentito di acclarare l'esistenza di uno stato di fatto, correlato segnatamente ai flussi idrici resi possibili dalle carenze che caratterizzano il lastrico di copertura della rampa di accesso ai locali delle ricorrenti e l'area condominiale posta al piano terra sopraelevato rispetto a questi ultimi, tale – se protratto – da determinare la seria probabilità di disfacimento di componenti del garage interrato di proprietà di e dell'avv. Grazia Parte_1
Ventura (già verificatosi) e tale, dunque, da rendere necessari interventi immediati volti ad ovviare alla evidenziata situazione di pericolo.
4.3. Sul piano della legittimazione attiva, va poi chiarito che lo strumento di cui all'art. 1172 c.c. può essere azionato sia dal proprietario sia dal possessore della cosa.
Dal primo angolo visuale, si osserva che, secondo il condivisibile indirizzo espresso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, la fattispecie di cui all'art. 476 c.c. ricorre in caso di esplicazione di un'attività personale del chiamato, tale da integrare gli estremi dell'atto incompatibile con la volontà di rinunciare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede (v., ex multis,
Cass. Civ. 9.10.2013, n. 22977).
A tal proposito, assume rilievo anche l'esercizio da parte del chiamato all'eredità di pretese facenti capo al defunto (cfr. in giurisprudenza anche Cass. Civ. 5.11.1999, n. 12127, che ha ritenuto integrati gli estremi di cui all'art. 476 c.c. a fronte dell'esercizio di un diritto di credito del de cuius da parte del chiamato all'eredità).
Ebbene, nel caso di specie, l'appartenenza dei locali posti al piano interrato del di CP_1 [...]
in Augusta (SR) a è provata dalla documentazione in atti (v. pag. 11 e CP_1 Persona_1 ss. dell'all. 2 della consulenza tecnica d'ufficio).
Ancora, che del predetto defunto siano figlie e l'avv. Grazia Ventura risulta ammesso Parte_1
dalla stessa parte resistente (v. pag. 3 della memoria di costituzione di parte resistente). Per altro verso, non consta agli atti alcun testamento di sicché le ricorrenti, Persona_1 senz'altro chiamate all'eredità del medesimo genitore, prospettando di voler richiedere, in sede di merito, il risarcimento del danno arrecato ai locali già di proprietà del menzionato padre (v. pag. 7 del ricorso), hanno indubbiamente azionato in giudizio un credito risarcitorio ereditario.
Risultano, dunque, integrati i presupposti dell'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c.
Dal secondo angolo visuale, inoltre, si rileva che la stessa parte resistente ha evidenziato che il garage a tutela del quale è stato proposto il ricorso è utilizzato in via esclusiva dalle ricorrenti, da ritenersi pertanto possessori di esso (v. pag. 6 della memoria di costituzione di parte resistente).
4.4. Sussistono in conclusione i requisiti dell'azione di danno temuto.
Chiarito quanto sopra, deve ricordarsi che, secondo la ricostruzione della più autorevole dottrina occupatasi della materia, tenuto conto della formulazione dell'art. 1172 c.c. – a tenore del quale il ricorrente vittorioso può ottenere che “si provveda ad ovviare al pericolo” – e tenuto conto della ratio di siffatto strumento giurisdizionale, il giudice, qualora reputi sussistenti i presupposti di esso, può imporre al soccombente ogni utile rimedio idoneo a scongiurare con urgenza il rischio riscontrato, come puntellamenti, opere protettive e parzialmente demolitive, mentre è opportuno, finché possibile, evitare l'adozione di provvedimenti definitivi.
Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che, “in relazione alle cause di origine dei fenomeni infiltrativi riscontrati, lo scrivente non ritiene possano adottarsi rimedi di carattere provvisorio atti a fronteggiare i lamentati inconvenienti;
eventuali interventi di ripristino eseguiti all'interno del garage oggetto di causa, si rivelerebbero poco efficaci in assenza di interventi programmati atti alla risoluzione delle cause delle infiltrazioni. Gli interventi risolutivi, ugualmente urgenti in relazione allo stato manutentivo del bene riscontrato in sede di sopralluogo, ritenuti necessari dallo scrivente consistono a titolo indicativo in: smantellamento del calpestio dell'area condominiale a piano terra e realizzazione di idoneo strato impermeabilizzante;
ripristino e impermeabilizzazione del lastrico solare di copertura della rampa di accesso all'autorimessa in oggetto;
impermeabilizzazione dei marciapiedi su realizzazione di sistema di drenaggio CP_1
perimetrale al piano seminterrato, atto a intercettare le acque nel sottosuolo, con impermeabilizzazione delle strutture controterra” (v. pag. 11 della consulenza tecnica d'ufficio).
Sussistendo una evidente esigenza di provvedere con urgenza al fine di scongiurare ulteriori pregiudizi strutturali all'immobile di parte ricorrente, va ordinata al Condominio sito in CP_1
[...
in Augusta (SR) l'esecuzione dei suddetti interventi necessari per neutralizzare i pericoli incombenti sui locali di e dell'avv. Grazia Ventura, con l'esclusione delle opere Parte_1
relative ai marciapiedi di non rientranti nella sfera di controllo dell'ente CP_1 CP_3
resistente ma in quella di soggetti pubblici. Sul punto, il consulente tecnico d'ufficio non ha elaborato uno specifico computo metrico.
Tuttavia, individuati i lavori da eseguire nel loro nucleo essenziale, ogni specificazione ulteriore, in caso di contestazione, potrà essere effettuata nella fase di attuazione di cui all'art. 669-duodecies
c.p.c.
Deve invece essere rinviata alla fase di merito ogni valutazione in ordine alle opere necessarie per la eliminazione dei danni già riportati dall'immobile in uso a parte ricorrente, non potendo tale questione
– di natura risarcitoria - formare l'oggetto dell'odierno procedimento sommario.
5. In aggiunta a quanto esaminato al paragrafo che precede, le ricorrenti e avv. Grazia Parte_1
Ventura hanno domandato procedersi allo spiantamento delle pompe di sollevamento e scarico installate all'interno dei locali di loro proprietà ma destinate allo smaltimento delle acque generate dall'intero ente condominiale e procedersi alla collocazione di esse in altra area, nonché di porre a carico di tutti i condomini gli oneri connessi al consumo di tale impianto idrico.
La superiore domanda va ricondotta propriamente alla previsione di cui all'art. 700 c.p.c.
In via preliminare, occorre precisare che essa si fonda sull'assunto per il quale le predette pompe costituirebbero bene di natura condominiale, la cui presenza sull'immobile di proprietà esclusiva di parte ricorrente integrerebbe servitù a carico di quest'ultimo ed a favore dell'intero Condominio (v., in tal senso, anche il verbale dell'udienza del 26.9.2024, ove il difensore di parte ricorrente discute di
“servitù” in riferimento alle “pompe di scarico condominiali collocate all'interno della proprietà
”). Pt_1
Tanto premesso, la domanda appare in particolare orientata, nella sua prima parte, ad ottenere in via anticipata gli effetti di una futura pronuncia di merito che, ai sensi dell'art. 1068 c.c., imponga lo spostamento della medesima servitù in luogo diverso.
Nella sua seconda parte, invece, la richiesta delle ricorrenti è volta a conseguire anticipatamente il risultato ottenibile, in sede di merito, attraverso le previsioni di cui all'art. 1069 c.c. e all'art. 1123
c.c., dettate in tema di ripartizione dei costi connessi all'esecuzione di opere necessarie per conservare la servitù e di quelli necessari per la conservazione e per il godimento delle parti comuni di un complesso condominiale.
Precisato quanto sopra, in entrambe le sue articolazioni la domanda in esame deve reputarsi infondata.
5.1. In primo luogo, difetta nel caso di specie il fumus boni juris richiesto per la concessione del provvedimento di cui all'art. 700 c.p.c.
Ed infatti, sia pur all'esito della summaria cognitio propria del procedimento cautelare ed impregiudicata ogni più approfondita determinazione da riservare al solo giudizio di merito, non può considerarsi suffragata da sufficienti indici di verosimiglianza la tesi – sostenuta da parte ricorrente
– per cui le pompe di scarico collocate nei locali di e dell'avv. Grazia Ventura Parte_1 avrebbero natura condominiale e costituirebbero l'oggetto di una servitù in favore del Condominio sito in in Augusta (SR). Controparte_1
5.1.1. Con riguardo al primo profilo, si osserva che il Supremo Collegio ha – con argomentazioni decisive per il caso sottoposto all'odierno vaglio – evidenziato che, “in caso di frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento di alcune unità immobiliari dall'originario unico proprietario ad altri soggetti, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale di comunione “pro indiviso” di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano - in tale momento costitutivo del - destinate all'uso comune o a soddisfare CP_1
esigenze generali e fondamentali del stesso, salvo che dal titolo non risulti, in contrario, CP_1
una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente ad uno dei condomini la proprietà di dette parti e di escluderne gli altri (Sez. 2, Sentenza n. 26766 del 18/12/2014; Cass. 14791-2004; Cass.
19132-2016; Cass. 19309-2016). […] A nulla rileva la circostanza che si tratti di condominio orizzontale o verticale. […] In tema di condominio, infatti, va preso in considerazione esclusivamente il rapporto di accessorietà necessaria che lega le parti comuni dell'edificio alle proprietà singole, ragione per la quale la condominialità non è esclusa per il solo fatto che le costruzioni siano realizzate, anziché come porzioni di piano l'una sull'altra (condominio verticale), quali proprietà singole in sequenza (villette a schiera, condominio in orizzontale); la nozione di condominio è configurabile anche nel caso di immobili adiacenti orizzontalmente in senso proprio, purché dotati delle strutture portanti e degli impianti essenziali indicati, solo in via esemplificativa, dall'art. 1117
c.c. (Cass. Civ. Sez. II, Sentenza n. 27360 del 29/12/2016; sentenza n. 18344 del 18/09/2015). […] In definitiva, la presunzione legale di comunione di talune parti dell'edificio condominiale, stabilita dall'art. 1117 c.c., si basa sulla loro destinazione all'uso ed al godimento comune e risultare da elementi obiettivi, cioè dalla attitudine funzionale della parte di cui trattasi al servizio od al godimento collettivo, intesa come relazione strumentale necessaria tra questa parte e l'uso comune.
[…] La presunzione di condominialità è dunque applicabile (come ora espressamente stabilito dall'art. 1117-bis c.c., introdotto dalla L. n. 220 del 2012) anche quando si tratti non di parti comuni di uno stesso edificio, bensì di parti comuni di edifici limitrofi ed autonomi, oggettivamente e stabilmente destinate alla conservazione, all'uso od al servizio di tali edifici, ancorché insistenti su un'area appartenente al proprietario (o ai proprietari) di uno solo degli immobili. In simile ipotesi, però, la presunzione è invocabile solo se l'area e gli edifici siano appartenenti ad una stessa persona
- od a più persone “pro-indiviso” - nel momento della costruzione della cosa o del suo adattamento
o trasformazione all'uso comune, mentre, nel caso in cui l'area sulla quale siano state realizzate le opere destinate a servire i due edifici sia appartenuta sin dall'origine ai proprietari di uno solo di essi, questi ultimi acquistano per accessione la proprietà esclusiva delle opere realizzate sul loro fondo, anche se poste in essere per un accordo intervenuto tra tutti gli interessati e/o col contributo economico dei proprietari degli altri edifici (Cass. 17022/2019; Cass. 4881/93; Cass. 3483/90; Cass.
3910/80; Cass. 3501/75 e Cass. 863/68). […] Così, al fine di accertare se un fabbricato adiacente ad altro edificio faccia parte dei beni condominiali, ai sensi dell'art. 1117 c.c., è necessario stabilire se siano sussistenti i presupposti per l'operatività della presunzione di proprietà comune con riferimento al momento della nascita del condominio, restando escluso che sia determinante il collegamento materiale tra i due immobili, se eseguito successivamente all'acquisto” (così Cass. Civ.
Sez. II 23.2.2023, n. 5643, che ha riconosciuto “la natura condominiale dell'impianto di smaltimento delle acque reflue esistente all'interno del complesso condominiale … sebbene la fossa biologica sia compresa nella proprietà esclusiva” di un “e il pozzetto di raccolta delle acque reflue CP_1 sia posto all'interno della proprietà dei ricorrenti”, esclusivamente in quanto “è circostanza pacifica che entrambi gli scarichi siano destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque reflue e meteoriche provenienti dalle … unità costituenti detto complesso immobiliare” e – diversamente dal caso di specie, come si vedrà - “è altresì pacifico che sia la fossa biologica che il pozzetto di raccolta siano stati realizzati dal costruttore prima della vendita delle unità immobiliari”).
Nel caso di specie, diversamente da quanto richiesto dal Supremo Collegio affinché possa predicarsi la natura condominiale, le pompe richiamate dalle ricorrenti, oltre a trovarsi nei locali di proprietà esclusiva di queste ultime, sono state ivi installate su iniziativa di un solo condomino ed in un momento – differente da quello genetico-costitutivo – nel quale il Condominio di via Citrus n. 37 in
Augusta (SR) era già esistente.
A tal riguardo è sufficiente evidenziare che, secondo quanto emerge dal materiale acquisito nel corso delle operazioni peritali, l'installazione del suddetto impianto venne richiesta da Parte_2 dante causa di (padre di e dell'avv. Grazia Ventura), nel 1996 (v. Persona_1 Parte_1
l'autorizzazione concessa dal comune di Augusta, contenuta a pag. 20 dell'all. 2 della consulenza tecnica d'ufficio, nonché pag. 11 e ss. del medesimo allegato, recante il rogito concluso tra Parte_2
e .
[...] Persona_1
Ancora, i documenti in atti comprovano come il Condominio sito in in Augusta (SR) Controparte_1
fosse già esistente a quella data, constando ad esempio verbali assembleari del 1994 (v. pag. 63 e ss. dell'all. 2 della consulenza tecnica d'ufficio).
Non può dunque prima facie sostenersi la natura condominiale delle pompe posizionate nei locali di proprietà esclusiva di e dell'avv. Grazia Ventura. Parte_1
5.1.2. Per altro verso, non emergono allo stato elementi che consentano di sostenere che, a prescindere da ciò, tale impianto formi oggetto di una servitù in favore del di via Citrus CP_1
CP_
in Augusta (SR). Ed infatti, all'esito del giudizio cautelare espletato non possono dirsi sussistenti indici di verosimiglianza della nascita di tale diritto reale su cosa altrui, non essendo stata – in particolare – prospettata alcuna costituzione di esso in via negoziale o per destinazione del padre di famiglia ed essendo oltretutto l'eventuale usucapione del medesimo - ai sensi del combinato disposto degli artt.
1165 e 2937 c.c. - rinunciabile dal beneficiario, che ne ha nel caso di specie negato l'esistenza (v. pag. 4 della costituzione dell'ente resistente, ove si legge che, “alla pagina 2 della relazione tecnica di parte” ricorrente, “l'ing. scrive che “il sistema di smaltimento dell'acqua di infiltrazione, CP_4 unitamente alla presenza di apposito contatore ENEL per l'alimentazione della predetta pompa di rilancio costituisce una servitù condominiale all'interno dell'unità immobiliare privata”. Non è vero
e non produce alcuna prova in tal senso. Nessuna costituzione di servitù. Il garage è sempre stato di proprietà privata e non condominiale. Il contatore ENEL è sempre stato privato”).
5.2. Il rigetto della domanda proposta ai sensi dell'art. 700 c.p.c. si impone anche in ragione del difetto del requisito del periculum in mora.
Com'è noto, l'anticipazione degli effetti delle pronunce conseguibili con il giudizio di merito si giustifica esclusivamente allorché ricorra il pericolo di un pregiudizio dotato del carattere della imminenza, cioè della attualità, e del carattere della irreparabilità, per tale intendendosi non solo il rischio di irreversibilità del danno minacciato alla situazione di cui si chiede tutela, ma anche il rischio che la situazione medesima non sia suscettibile di piena ed effettiva tutela all'esito del procedimento di cognizione.
Più in particolare, secondo quanto prospettato dalla giurisprudenza di merito, il presupposto in esame sussiste anche nelle ipotesi in cui il ricorrente disponga di rimedi pecuniari per la riparazione del pregiudizio sofferto, che tuttavia non appaiano in grado di assicurare tutela completa, lasciando residuare uno scarto intollerabile tra danno subito e danno successivamente risarcito (v., in questi termini, Trib. Catanzaro 10.2.2012; Trib. Lamezia Terme ord. 25.3.2011; Trib. Isernia ord.
5.12.2007).
Nel caso di specie, tuttavia, non può reputarsi sussistente alcuna situazione riconducibile alla nozione sopra delineata.
Ed invero, e l'avv. Grazia Ventura non hanno allegato né dimostrato di versare in una Parte_1
situazione di indisponibilità economica che impedisca loro di continuare a sostenere gli oneri connessi al mantenimento ed al funzionamento delle pompe collocate nei locali interrati né hanno addotto ragioni che consentano di ritenere che il Condominio di via Citrus n. 37 in Augusta (SR), per l'eventualità in cui nel merito le domande delle ricorrenti dovessero essere accolte, non sia in grado di assicurare a queste ultime il recupero di quanto indebitamente pagato nel corso degli anni.
6. Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente. Il Condominio di via Citrus n. 37 in Auguata (SR) si è infatti opposto, con la memoria di costituzione e con le deduzioni articolate alle udienze, all'accoglimento del ricorso.
Essendo la domanda nunciatoria stata reputata fondata, tanto basta per ritenere soccombente parte resistente.
Com'è stato precisato dalla più autorevole dottrina, la nozione di soccombenza, sottesa alla condanna alle spese prevista dall'art. 91 c.p.c., si identifica invero con la pura e semplice difformità tra la richiesta della parte (intesa nell'accezione comprensiva di domande ed eccezioni) ed il contenuto della pronuncia del giudice.
Essendo tuttavia stata rigettata la domanda delle ricorrenti volta ad ottenere lo spiantamento delle pompe e ad addossare al Condominio sito in in Augusta (SR) gli oneri connessi a Controparte_1
queste ultime, ricorrono i presupposti per compensare nella misura di ½ le spese di lite.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri previsti per i procedimenti di natura cautelare dal D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 –, nella misura dei medi per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate (v. pag. 8 del ricorso introduttivo;
scaglione di riferimento: €. 1.101,00 - €. 5.200,00).
Gli oneri della consulenza tecnica d'ufficio, per come in atti già liquidati, vanno posti a carico del sito in in Augusta (SR), in quanto prevalentemente soccombente. CP_1 Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 2294/2024:
- ordina ai sensi dell'art. 1172 c.c. al Condominio sito in in Augusta (SR) l'esecuzione Controparte_1
dei lavori di smantellamento del calpestio dell'area condominiale a piano terra e realizzazione di idoneo strato impermeabilizzante, di ripristino e impermeabilizzazione del lastrico solare di copertura della rampa di accesso all'autorimessa in oggetto nonché di realizzazione di sistema di drenaggio perimetrale al piano seminterrato, atto a intercettare le acque nel sottosuolo, con impermeabilizzazione delle strutture controterra, per le ragioni di cui in motivazione;
- dispone ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c. che, in caso di mancata spontanea ottemperanza alla presente ordinanza con inizio dei lavori entro il termine di giorni trenta dalla notifica della stessa, provveda il competente ufficiale giudiziario su richiesta dell'avente diritto, sotto la direzione del già nominato consulente tecnico d'ufficio, il quale si avvarrà di manodopera di sua fiducia, terrà specifica contabilità della spesa occorsa e riferirà infine al riguardo con breve relazione scritta da acquisire agli atti del procedimento;
- rigetta nel resto il ricorso di e dell'avv. Grazia Ventura, per le ragioni di cui in Parte_1
motivazione; - compensa nella misura di ½ le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., e condanna il
Condominio sito in in Auguata (SR) a pagare a e all'avv. Grazia Controparte_1 Parte_1
Ventura in solido le spese processuali, che liquida – all'esito della già disposta compensazione - in €.
1.079,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico del sito in in Augusta (SR) le spese della CP_1 Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio, per come già in atti liquidate.
Si comunichi.
Siracusa, 8.4.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 2294/2024 promosso da:
(C.F.: ) E AVV. GRAZIA VENTURA (C.F.: Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliate in Augusta (SR), via Filippo Turati n. 7, presso C.F._2 lo studio di quest'ultima, che entrambe rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI contro
(C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Augusta (SR), viale Italia n. 63, presso lo studio dell'avv. GIOVANNA FRATERRIGO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Il Giudice dott. Gabriele Patti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio e l'avv. Grazia Ventura, premesso Parte_1
di essere proprietarie esclusive del garage posto al piano interrato del Condominio sito in CP_1
in Augusta (SR), hanno rappresentato che il predetto immobile risulterebbe esposto a consistenti
[...]
fenomeni di infiltrazione idrica.
Le ricorrenti hanno sostenuto che questi ultimi deriverebbero dal sottosuolo e dalla pavimentazione del piano terra e che i lamentati pregiudizi sarebbero riconducibili in particolare alla CP_2
mancanza di adeguata impermeabilizzazione nello stabile, che avrebbe altresì determinato il distacco di porzioni di intonaco e del copriferro ed ammaloramenti dei pilastri e del solaio dei locali di proprietà esclusiva delle esponenti.
In ragione di ciò, e l'avv. Grazia Ventura hanno chiesto ordinarsi al Condominio sito Parte_1
in in Augusta (SR) l'esecuzione dei lavori necessari per porre fine alle criticità testé Controparte_1
descritte.
In secondo luogo, le ricorrenti hanno domandato procedersi allo spiantamento delle pompe di sollevamento e scarico installate all'interno dell'immobile di loro proprietà ma destinate allo smaltimento delle acque generate dall'intero ente condominiale e procedersi alla collocazione di esse in altra area, nonché di porre a carico di tutti i condomini gli oneri connessi al consumo di tale impianto idrico.
Il ricorso ed il decreto di fissazione della prima udienza sono stati ritualmente notificati a parte resistente.
Si è costituito in giudizio il Condominio sito in in Augusta (SR), che ha anzitutto Controparte_1 eccepito la mancanza di attestazione di conformità all'originale in relazione ai file contenuti nel messaggio di posta elettronica inoltrato per la notifica all'ente condominiale ed ha eccepito la falsità della sottoscrizione della ricorrente rinvenuta nella procura alle liti rilasciata da Parte_1
controparte.
Nel merito, parte resistente ha respinto ogni addebito di responsabilità mosso da quest'ultima.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale ha riservato la decisione.
2. Va in primo luogo chiarito che l'eccezione di falsità della procura alle liti rilasciata da parte ricorrente, mossa dall'ente resistente, non può trovare accoglimento.
In particolare, il Condominio sito in in Augusta (SR) ha ritenuto esistente una Controparte_1
“manifesta discrasia” tra la firma apposta da nella diffida integrativa di quella del Parte_1
29.4.2024 e la firma rinvenuta nell'atto di conferimento del ius postulandi al proprio difensore (v. pag. 2 della memoria di costituzione di parte resistente).
In diritto, occorre ricordare che, secondo il consolidato indirizzo del Supremo Collegio, “la funzione del difensore di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte, ai sensi degli artt. 83 e 125
c.p.c., pur trovando la sua base in un negozio giuridico di diritto privato (mandato), ha natura essenzialmente pubblicistica, atteso che la dichiarazione della parte, con la quale questa assume su di sé gli effetti processuali che il difensore è legittimato a compiere, è destinata a spiegare i suoi effetti nell'ambito del processo. […] Ne consegue che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura riferita allo stesso, compie un negozio di diritto pubblico
e riveste la qualità di pubblico ufficiale, la cui certificazione può essere contestata soltanto con la querela di falso (Cass. n. 17473 del 2015; n. 24939 del 2017” (così Cass. Civ. Sez. VI-I 25.7.2018,
n. 197875; v. anche Cass. Civ. Sez. Lav. 4.5.2009, n. 10240).
Come è stato poi segnalato, quest'ultima deve ritenersi incompatibile con la struttura sommaria propria del giudizio cautelare, al quale è assimilabile quello di specie (così Trib. Verona 25.5.2021).
A prescindere da ciò, nella vicenda in esame nessuna querela di falso è stata proposta da parte resistente avverso la procura alle liti rilasciata dalle ricorrenti.
3. Ancora, il ricorso introduttivo del presente giudizio e la sua notifica non possono in alcun modo ritenersi inficiati dalla mancanza di attestazione di conformità all'originale degli atti contenuti nel messaggio di posta elettronica con cui è stato eseguito il procedimento notificatorio nei confronti del
Condominio di via Citrus n. 37 in Augusta (SR).
A tal riguardo va anzitutto ricordato che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decr. lgs. n. 82/2005 (c.d. codice dell'amministrazione digitale), “le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta”.
Sul punto, il Supremo Collegio ha aggiunto, richiamando anche per la materia in esame i pacifici principi valevoli per la similare fattispecie delle riproduzioni meccaniche e delle copie fotografiche, che “la produzione in copia analogica o l'estratto su supporto analogico di siffatti documenti
(geneticamente telematici) che non sia corredata da attestazione di conformità trova allora disciplina nell'art. 23, secondo comma, del D. Lgs. n. 82 del 2005 (c.d. C.A.D.: codice dell'amministrazione digitale), a mente del quale “le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta”. Il trascritto precetto, per identità di formula testuale ed omologa di situazione disciplinata, rappresenta una declinazione, nel puntuale ambito dei documenti digitali, delle regole di carattere generale sancite dal codice civile con riferimento alle riproduzioni meccaniche (art. 2712) ed alle copie fotografiche di scritture (art. 2719), sicché la lettera ermeneutica dell'art. 23 C.A.D. non può che essere conforme agli indirizzi formatisi – in maniera oramai consolidata nella giurisprudenza di nomofilachia – in relazione alle citate disposizioni codicistiche. Al riguardo, è ius receptum che, onde produrre l'effetto della vanificazione dell'efficacia asseverativa delle copie fotografiche di documenti prodotti in giudizio, il disconoscimento, pur senza vincoli di forma, debba rivestire i connotati della chiarezza, della puntualità e della specificità, cioè a dire debba consistere in una dichiarazione di inequivoca negazione della genuinità della copia con la esplicita indicazione degli aspetti per i quali si assuma differisca la copia prodotta rispetto all'originale, senza che possano a tal fine reputarsi sufficienti clausole di stile, rimostranze ambigue, generiche o omnicomprensive (da ultimo – e con dovizia di argomentazioni – Cass. 20-12-2021, n. 40750; conf. Cass. 13-05-2021, n. 12794; Cass. 20-6-2019,
n. 16557; Cass. 21-02-2019, n. 5141; Cass. 02-09-2016, n. 17526; Cass. 17-02-2015, n. 3122; Cass.
03-04-2014, n. 7775). Identici principi governano la fattispecie (qui controversa) della produzione in giudizio di copie analogiche (o di riproduzioni meccaniche) di documenti informatici. Pertanto, ad integrare gli estremi di un disconoscimento idoneo a ridimensionare la valenza di prova di una copia analogica di documenti informatici non rileva ex se la denuncia dell'avvenuto deposito di una
“mera copia” o l'affermazione generica di un'inidoneità probatoria di essa: occorre, per contro, una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta (così, con peculiare riferimento al disconoscimento previsto dall'art. 23 C.A.D.: Cass. 06-03-2023, n. 6569; Cass. 29-
01-2024, n. 2907)” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. III 28.8.2024, n. 23213).
Ebbene, nel caso di specie, parte resistente si è limitata a “rilevare che la PEC di notifica del ricorso al contiene: il ricorso che oggi si deposita in atti, decreto di fissazione udienza, procura CP_1
e relata di notifica ma senza attestazione di conformità degli atti notificati. Attestazione di conformità necessaria ai fini della validità dei medesimi atti notificati e regolarità della notifica e del procedimento. C'è confusione. Non viene attestato se gli atti notificati sono stati estratti dal fascicolo telematico o meno. Non si sa se la procura è quella depositata in uno al ricorso nel fascicolo telematico, così come per il decreto. Non vi è certezza” (v. pag. 2 della memoria di costituzione di parte resistente).
Come appare manifestamente evidente, parte resistente non ha articolato specifiche contestazioni di conformità delle copie agli originali e, in particolare, non ha in alcun modo prospettato i profili in relazione ai quali le prime divergerebbero dai secondi.
Al contrario, solo in termini estremamente generici ed addirittura dubitativi il sito in CP_1 [...]
in Augusta (SR) ha lamentato la discrasia tra i file effettivamente notificati da controparte CP_1
e quelli nativi telematici dai quali questi ultimi sarebbero stati tratti.
Conseguentemente, la censura mossa al riguardo da parte resistente va reputata tamquam non esset.
4. Nel merito, con riferimento alla prima domanda proposta da parte ricorrente, occorre ricordare che spetta al giudice il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire, anche in difformità rispetto alla qualificazione della fattispecie operata dalle parti, il “nomen juris” al rapporto dedotto in giudizio (in questi termini v. Cass. Sez. Un. Civ. 30.6.2008, n. 17767),
Il potere di interpretazione e qualificazione della domanda non è infatti condizionato dalle espressioni impiegate dal richiedente, dovendo il giudice accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte, nonché dal provvedimento concretamente richiesto dalla stessa (v. Cass.
Civ. Sez. II 29.4.2004, n. 8225).
Tanto premesso, nel caso di specie e l'avv. Grazia Ventura, con il ricorso introduttivo Parte_1 del giudizio, hanno testualmente dichiarato che il “garage” di cui sono proprietarie “è interessato costantemente da infiltrazioni di acque piovane che, provenienti da Via XXV Aprile si infiltrano alla base del e penetrano nei locali sottostanti causando un alto grado di umidità, ingenti CP_1
danni e formazioni di muffa sulle pareti e sul pavimento. In particolare, sulle pareti del garage
l'umidità ha cagionato il distacco dell'intonaco, mentre il tetto, sempre a causa della stessa, si è ingobbito progressivamente staccandosi in moltissime parti creando delle vere e proprie voragini. […] Pertanto, qualora non si eliminino le cause delle infiltrazioni è prevedibile, come accertato anche da perizia redatta da un tecnico di fiducia incaricato dal ricorrente, […] che si verificherà
l'ammaloramento totale dell'immobile e un notevole aumento dei costi per le opere di ripristino. […]
È altrettanto noto e non contestato dal resistente che la causa delle lamentate CP_1
infiltrazioni di umidità risiede nella mancanza di una adeguata protezione ed impermeabilizzazione dello stabile sul lato di ed è quindi riconducibile a vizi strutturali dell'immobile” (v. pagg. CP_1
1-2 del ricorso introduttivo).
Premesso ciò, le ricorrenti hanno aggiunto che il loro immobile “versa in una situazione di grave pericolo per persone o cose vista la caduta costante di calcinacci e massi dal soffitto, considerato che il novanta per cento della superficie risulta ammalorata”, ed hanno conseguentemente chiesto che “l'Ill.mo Giudice adito si pronunci con un provvedimento in via d'urgenza che elimini la situazione di grave pericolo e pregiudizio e ripristini l'utilizzo del garage” (v. pagg.
4-5 del ricorso introduttivo).
Tenuto conto delle ragioni sottese alla domanda e della tipologia e dello scopo del provvedimento richiesto, l'azione proposta va dunque qualificata come denuncia di danno temuto.
Ed infatti, e l'avv. Grazia Ventura hanno inteso agire a tutela del garage di proprietà, Parte_1
posto al piano interrato del Condominio sito in in Augusta (SR), contro il pericolo Controparte_1
grave e prossimo derivante da cosa altrui, domandando in proposito la messa in atto di tutti i lavori indispensabili per neutralizzare la fonte dei pregiudizievoli fenomeni infiltrativi.
Deve dunque farsi applicazione del disposto dell'art. 1172 c.c.
L'azione prevista da tale disposizione ha come presupposti di diritto sostanziale: 1) il pericolo di danno futuro, minacciato da cosa a cosa;
2) la gravità del pericolo, che minacci di distruggere o di danneggiare gravemente la cosa, alla quale sovrasta;
3) la prossimità, in ordine spazio-temporale, del pericolo sovrastante la cosa.
Va anzitutto osservato – per ciò che specificamente rileva in questo giudizio – che, in conformità all'orientamento espresso dal Supremo Collegio (Cass. Civ. Sez. II 29.1.2007, n. 1778),
l'appartenenza, in regime di comunione indivisa, della cosa da cui proviene il pericolo anche a soggetti diversi dall'istante è sufficiente per giustificare il ricorso all'azione cautelare di danno temuto, nonostante la parte ricorrente sia contitolare della relativa proprietà, nei casi in cui la mancanza d'accordo non consenta di poter ovviare alla denunciata situazione di pericolo.
Ed infatti, il carattere di esclusiva altruità della cosa, produttiva di pericolo, non può ritenersi condizione della denuncia di danno temuto, alla stregua di un raffronto tra le due previsioni normative regolanti le due distinte ipotesi di azioni nunciatorie. A tal proposito, occorre considerare che, mentre quella di cui all'art. 1171 c.c., con riguardo alla denunzia di nuova opera, espressamente richiede che l'opera sia stata “da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo”, nell'ipotesi di cui all'art. 1172 c.c., la previsione di “qualsiasi edificio, albero o altra cosa” quale fonte generativa del pericolo sovrastante la cosa formante oggetto del diritto tutelato, per la sua ampia omnicomprensività, consente il ricorso all'azione cautelare a prescindere dal suddetto requisito, purché la parte istante non sia in condizione di provvedervi autonomamente (v. ancora Cass. Civ. Sez. II 29.1.2007, n. 1778 cit.).
Ancora, la Corte regolatrice ha chiarito che “la condizione dell'azione di danno temuto non deve individuarsi in un danno certo, o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che il danno si verifichi […]. L'impiego dell'avverbio «anche» con riferimento al pericolo che il danno si verifichi per la prima volta presuppone che l'azione possa esperirsi pure quando un danno si sia già verificato, ma permanga il pericolo che esso si verifichi di nuovo. Del resto, ciò è conforme alla lettera e alla logica dell'art. 1172 c.c., poiché la circostanza che un danno si sia già prodotto non esclude certo il pericolo che possa verificarsi un ulteriore futuro danno e che quindi sussista il ragionevole timore che continui a «sovrast[are] pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del […] diritto o del […] possesso»” (così, di recente, Cass. Civ. Sez. II 22.8.2022,
n. 25094).
Con specifico riguardo al requisito del danno, la più autorevole dottrina occupatasi della materia ha con chiarezza evidenziato che esso non va circoscritto alla sola ipotesi di alterazione fisica della cosa che forma oggetto del diritto o del possesso del denunciante, rilevando in questa sede anche la creazione di ostacoli all'esercizio dell'attività volta a trarre dal bene le utilità che questo può dare in ragione dell'uso cui è destinato.
Deve, in altri termini, ritenersi che la tutela nunciatoria possa essere concessa pure nei casi in cui il pregiudizio paventato abbia carattere giuridico, ossia nelle fattispecie in cui si prospetti il pericolo di limitazione dei poteri connessi al diritto reale o al possesso invocato dal ricorrente.
La superiore ricostruzione ha trovato l'avallo del Supremo Collegio, che ha sul punto ricordato la centralità assunta nel procedimento di denuncia di danno temuto dalla “menomazione delle facoltà di godimento pieno ed esclusivo che, ai sensi dell'art. 832 c.c., connotano il diritto di proprietà, la cui compromissione giustifica, pertanto, il ricorso all'azione di cui all'art. 1172 cod. civ.” (così Cass.
Civ. Sez. II 29.1.2007, n. 1778 cit., in cui si aggiunge che “il pericolo del danno alla salute, sulla cui paventata lesione particolarmente faceva leva l'istanza cautelare accolta dal Pretore, non poteva che costituire una conseguenza mediata della, altrettanto temuta – ed implicitamente prospettata fin dall'inizio della vertenza – lesione del diritto di proprietà esclusiva sull'appartamento, le cui facoltà di godimento si assumevano sostanzialmente compromesse”).
4.1. Venendo al caso di specie, la sia pur sommaria istruttoria svolta nel corso del procedimento ha confermato le allegazioni di e dell'avv. Grazia Ventura per cui i processi dannosi in Parte_1
atto nel locale interrato di cui le stesse sono proprietarie discenderebbero dalle cattive condizioni in cui versano beni appartenenti al Condominio sito in in Augusta (SR). Controparte_1
Più in particolare, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che, “all'interno dell'unità immobiliare oggetto di causa, si sono potuti riscontrare i fenomeni di infiltrazione idrica lamentati agli atti da parte ricorrente;
nel dettaglio: - in corrispondenza della rampa di accesso si osservano vistosi ammaloramenti, consistenti in macchie, deterioramenti degli intonaci e delle finiture, lungo le pareti di delimitazione;
tali danni si rilevano sia alla base dei muri, che ad una quota prossima al piano di calpestio dell'area condominiale esterna a piano terra. Ulteriori segni di infiltrazione si rilevano, seppur in minore estensione, anche all'incrocio tra il solaio di copertura della rampa e le pareti verticali (v. Allegato 3 Foto 6, 7, 8, 9, 10, 11). – In corrispondenza dei muri paraterra perimetrali all'autorimessa, con grado maggiore a ridosso dell'inizio della rampa di accesso, anche in tale caso con macchie e degrado degli intonaci e finiture (v. Allegato 3 Foto 12, 13, 14, 19, 20). – Alla base dei pilastri interni a vista, con danneggiamento degli strati di finitura e conseguente ammaloramento dei ferri di armatura con espulsione del copriferro (v. Allegato 3 Foto 24, 25, 26). – Nel pavimento di calpestio dell'autorimessa, in particolare nella zona in prossimità del pozzetto delle pompe di rilancio e dell'ingresso della rampa, con macchie diffuse e zone riscontrate umide (v. Allegato 3 Foto
12, 13, 14, 19, 22, 25). – Nel solaio di copertura dell'autorimessa, con porzione soggetta a sfondellamento, e in parte delle travi in cemento armato, in particolare nella zona a ridosso dell'ingresso della rampa condominiale, e agli incroci con le pareti controterra perimetrali, sia nel lato di confine con altro , che nel lato di (v. Allegato 3 Foto 21, 22, 23, 27, CP_1 CP_1
28). Infine tracce di acqua si sono riscontrate nei tratti di canali di scolo in corrispondenza della rampa di accesso, così come il pozzetto per le pompe di rilancio presentava un certo livello idrico interno” (v. pag. 9 della consulenza tecnica d'ufficio).
Quanto sopra esposto trova piena conferma nel materiale fotografico allegato alla relazione depositata
(v., in particolare, le foto nn. 6-15, 19, 20, 22, 25-28 dell'all. 3 della consulenza tecnica d'ufficio).
In altri termini, il consulente tecnico d'ufficio ha incontrovertibilmente acclarato la sussistenza di segni delle lamentate infiltrazioni, precisando altresì che esse hanno determinato nei locali delle ricorrenti distacchi di intonaco ed espulsioni di copriferro.
In merito alle cause dei fenomeni pregiudizievoli rilevati, l'ausiliario del Tribunale ha altrettanto inequivocabilmente correlato questi ultimi alle condizioni di porzioni immobiliari di cui è responsabile il sito in in Augusta (SR). CP_1 Controparte_1 A tal riguardo, si legge nella consulenza tecnica d'ufficio che, “per quanto potuto rilevare in sede di sopralluogo, lo scrivente ritiene che le origini delle lamentate infiltrazioni siano molteplici, ed esattamente: - Nell'area condominiale a piano terra sovrastante parte dell'autorimessa in oggetto, si rileva l'assenza di idonea impermeabilizzazione nella porzione asfaltata, insieme all'assenza di opportuno risvolto impermeabilizzante alla base delle pareti della rampa di accesso e dei muretti di confine;
nella porzione pavimentata si rileva inoltre un diffuso quadro fessurativo nel muretto di confine, suscettibile anch'esso all'infiltrazione di acqua meteorica. Un analogo quadro fessurativo si rileva anche in corrispondenza del lastrico solare di copertura della rampa di accesso all'autorimessa in oggetto (v. Allegato 3 Foto 29, 30, 31, 32, 33, 34). All'interno dell'autorimessa oggetto di causa, tali criticità si ritiene determinino le infiltrazioni a livello del solaio, delle pareti e copertura a delimitazione della rampa di accesso, oltre che delle pareti controterra di confine. – La presenza di acqua nel sottosuolo, in quantità variabile anche in funzione degli eventi meteorici, si ritiene possa causare i rilevati fenomeni di infiltrazione nel piano di calpestio dell'autorimessa, compresa la base dei pilastri in cemento armato, e nelle pareti paraterra perimetrali. – Fenomeni infiltrativi si ritiene possano originarsi anche in corrispondenza dei marciapiedi su in CP_1 quanto oggetto di lesioni e quadri fessurativi diffusi (v. Allegato 3 Foto 35, 36, 37)” (v. pagg.
9-10 della consulenza tecnica d'ufficio).
Le superiori conclusioni si rivelano pienamente condivisibili, in quanto sono confermati dal materiale fotografico in atti i segni del carente stato in cui versano, da un lato, l'area condominiale a piano terra che sovrasta i locali interrati delle ricorrenti e, da un altro lato, il lastrico solare di copertura della rampa di accesso a questi ultimi (v., in particolare, le foto 29-34 dell'all. 3 della consulenza tecnica d'ufficio), mentre le manifestazioni delle infiltrazioni riscontrate dal consulente tecnico d'ufficio nell'immobile di proprietà di e dell'avv. Grazia Ventura risultano localizzate in punti Parte_1
raggiungibili dai flussi idrici resi possibili dalle carenze delle suddette porzioni di natura condominiale.
Replicando alle osservazioni di parte resistente per le quali le criticità censurate troverebbero causa in altri fattori diversi da quelli indicati in ricorso, l'ausiliario del Tribunale ha aggiunto, “in merito alla chiusura delle prese d'aria presenti sul marciapiede di , che, “se da un lato appare CP_1
pacifica la circostanza che, a valle di tale chiusura, si abbia una modifica del tasso di umidità interna dell'ambiente, non si rileva in ogni caso alcun nesso causale con le problematiche legate all'infiltrazione lamentate agli atti e riscontrate in sede di sopralluogo. In merito alle condizioni manutentive del solaio di copertura dell'autorimessa, si rileva, come già evidenziato in sede di relazione trasmessa alle parti, che oggetto di sfondellamento sia una porzione dell'intera unità immobiliare, per come desumibile anche dalla documentazione fotografica prodotta, mentre al contempo si osservano più ampi fenomeni che si manifestano “in parte delle travi in cemento armato, in particolare nella zona a ridosso dell'ingresso della rampa condominiale, e agli incroci con le pareti controterra perimetrali, sia nel lato di confine con altro , che nel lato di CP_1 [...]
. Inoltre, in merito a quanto dedotto dal CTP di parte resistente relativamente ai pluviali dei CP_1
garage privati a piano terra, il cui scarico delle acque grava su detto solaio di copertura dell'autorimessa, si rileva che una delle cause delle infiltrazioni è comunque da ricondursi alla mancanza di idoneo sistema di impermeabilizzazione della parte comune (cortile , CP_3
privo anche di risvolto alla base delle pareti dei garage. Il detto sistema di impermeabilizzazione avrebbe dovuto infatti tenere conto anche dell'afflusso idrico proveniente dai garage privati a piano terra, e tale criticità appare risalente all'epoca di realizzazione del fabbricato condominiale, stante quanto asserito dallo stesso CTP circa l'assenza di modifiche negli anni al detto sistema di impermeabilizzazione. Si ribadisce peraltro, come già dedotto dallo scrivente CTU, che solo una parte dei fenomeni di infiltrazione idrica si ritiene provengano da tale solaio di copertura, perdurando le problematiche legate alla presenza di acqua nel sottosuolo con eventi infiltrativi che si manifestano ad esempio nelle pareti controterra e nel calpestio dell'immobile oggetto di causa, circostanza asserita anche dal CTP di parte resistente nella descrizione delle caratteristiche dell'edificato del quartiere su cui insiste il fabbricato condominiale in oggetto. […] non si ritiene rilevante ai fini dell'odierna causa quanto dedotto dal CTP di parte resistente in ordine all'esatta caratterizzazione degli apporti idrici nel sottosuolo, stante l'asserita “mancanza di idoneo sistema di impermeabilizzazione e/o drenante nel corpo di fabbrica dell'edificio condominiale, esattamente
a livello del sottosuolo e del terrapieno perimetrale”, come evidenziato dallo scrivente CTU nella relazione trasmessa alle parti. Appare inoltre non condivisibile dallo scrivente CTU quanto dedotto dal CTP di parte resistente in merito al nesso causale tra le tecniche realizzative dell'epoca di costruzione e l'origine dei fenomeni infiltrativi. Lo stesso asserisce che “è da escludersi
l'attribuzione dell'origine dei fenomeni infiltrativi alla mancanza di idoneo sistema impermeabilizzante e/o drenante sia a livello del sottosuolo e del terrapieno perimetrale che a livello del piano terra negli spazi comuni esterni in quanto gli standard costruttivi ricorrenti all'epoca non ne prevedevano”, deducendo, in tal modo erroneamente, come l'assenza di un idoneo sistema impermeabilizzante non sia causa dell'insorgere di fenomeni infiltrativi, semplicemente perché gli standard costruttivi dell'epoca di realizzazione del fabbricato non ne prevedevano la relativa applicazione” (v. pagg.
2-3 delle risposte del consulente tecnico d'ufficio alle osservazioni di parte resistente).
A tale ultimo riguardo, deve poi ricordarsi in diritto che, secondo il consolidato indirizzo del Supremo
Collegio, il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all'art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile, comportanti la concorrente responsabilità del costruttore – venditore, ai sensi dell'art. 1669 c.c., non potendosi equiparare i difetti originari dell'immobile al caso fortuito, che costituisce l'unica causa di esonero del custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c.; qualora la situazione dannosa sia potenzialmente produttiva di ulteriori danni, il può essere obbligato anche a rimuovere le cause del CP_1
danno stesso, ex art. 1172 c.c. (così Cass. Civ. Sez. III 20.8.2003, n. 12211).
Non è inoltre pertinente la sentenza n. 25239 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione del 29.11.2011, richiamata da parte resistente (v. pag. 6 delle osservazioni di quest'ultima alla consulenza tecnica d'ufficio nonché pag. 5 delle note conclusive dalla medesima depositate).
In tale precedente, infatti, si legge testualmente che “il fatto del danneggiato, costituito dal mutamento di destinazione d'uso – impedendo la normale aerazione del locale seminterrato, le cui caratteristiche costruttive erano compatibili con tale aerazione – ha avuto efficacia causale tale da interrompere il nesso tra la cosa e l'evento dannoso, integrando il caso fortuito richiesto dalla legge perché il proprietario custode sia esente da responsabilità”.
In altri termini, il Supremo Collegio ha ritenuto che l'ente condominiale non dovesse rispondere delle criticità lamentate dal ricorrente, esclusivamente in quanto quest'ultimo aveva alterato la destinazione d'uso dell'immobile di sua proprietà esclusiva (“da magazzino a locale commerciale”), così rendendo inadeguata l'aerazione che invece le tecniche di costruzione impiegate a suo tempo erano state in grado di assicurare in riferimento alla precedente funzione degli ambienti.
A prescindere dai superiori rilievi di carattere giuridico – per cui il fatto che i processi dannosi derivino da difetti costruttivi originari non esonera da responsabilità il - il consulente CP_1 tecnico d'ufficio ha aggiunto, al fine di superare le critiche mosse all'elaborato peritale, che, “in merito agli interventi manutentivi eseguiti nel 2009 dal ed evidenziati dal CTP di parte CP_1
resistente, si osservano in primo luogo delle incongruenze negli atti dell'appalto, che non permettono di avere una visione chiara delle citate lavorazioni eseguite: - Nel “Certificato di Regolare
Esecuzione” redatto dal Direttore dei Lavori non si evincono lavori di realizzazione di un'impermeabilizzazione nel cortile contrariamente invece ad altre parti d'opera ove CP_3
si rileva esplicitamente tale tipologia di lavorazione, ad esempio nel terrazzo di copertura, nelle pensiline e nei balconi;
- Nel “Certificato di Pagamento n. 8” si rilevano invece dei lavori di impermeabilizzazione nei cortili (destro e sinistro) con prodotti a base cementizia, in contrasto a quanto descritto, stante il perdurare dei fenomeni infiltrativi riscontrati” (v. pag. 3 delle risposte del consulente tecnico d'ufficio alle osservazioni di parte resistente). Per le ragioni esposte, dunque, corretta appare la ricostruzione dell'ausiliario del Tribunale per cui
“l'origine dei fenomeni infiltrativi sia dovuta alla mancanza di idoneo sistema impermeabilizzante
e/o drenante nel corpo di fabbrica dell'edificio condominiale, esattamente a livello del sottosuolo e del terrapieno perimetrale, nonché a livello del piano terra negli spazi comuni esterni” (v. pag. 10 della consulenza tecnica d'ufficio).
4.2. In merito al periculum, il consulente tecnico d'ufficio ha poi ritenuto “probabile l'accadimento di futuri fenomeni di distacco di intonaci e copriferro, soprattutto correlati al verificarsi di copiosi eventi meteorici;
in conseguenza di tali fenomeni, si ritiene configurarsi una compromissione delle facoltà di godimento del bene in oggetto, a causa del possibile danno a persone o cose presenti all'interno della proprietà” (v. pagg. 10-11 della consulenza tecnica d'ufficio).
In altri termini, la consulenza tecnica d'ufficio ha consentito di acclarare l'esistenza di uno stato di fatto, correlato segnatamente ai flussi idrici resi possibili dalle carenze che caratterizzano il lastrico di copertura della rampa di accesso ai locali delle ricorrenti e l'area condominiale posta al piano terra sopraelevato rispetto a questi ultimi, tale – se protratto – da determinare la seria probabilità di disfacimento di componenti del garage interrato di proprietà di e dell'avv. Grazia Parte_1
Ventura (già verificatosi) e tale, dunque, da rendere necessari interventi immediati volti ad ovviare alla evidenziata situazione di pericolo.
4.3. Sul piano della legittimazione attiva, va poi chiarito che lo strumento di cui all'art. 1172 c.c. può essere azionato sia dal proprietario sia dal possessore della cosa.
Dal primo angolo visuale, si osserva che, secondo il condivisibile indirizzo espresso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, la fattispecie di cui all'art. 476 c.c. ricorre in caso di esplicazione di un'attività personale del chiamato, tale da integrare gli estremi dell'atto incompatibile con la volontà di rinunciare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede (v., ex multis,
Cass. Civ. 9.10.2013, n. 22977).
A tal proposito, assume rilievo anche l'esercizio da parte del chiamato all'eredità di pretese facenti capo al defunto (cfr. in giurisprudenza anche Cass. Civ. 5.11.1999, n. 12127, che ha ritenuto integrati gli estremi di cui all'art. 476 c.c. a fronte dell'esercizio di un diritto di credito del de cuius da parte del chiamato all'eredità).
Ebbene, nel caso di specie, l'appartenenza dei locali posti al piano interrato del di CP_1 [...]
in Augusta (SR) a è provata dalla documentazione in atti (v. pag. 11 e CP_1 Persona_1 ss. dell'all. 2 della consulenza tecnica d'ufficio).
Ancora, che del predetto defunto siano figlie e l'avv. Grazia Ventura risulta ammesso Parte_1
dalla stessa parte resistente (v. pag. 3 della memoria di costituzione di parte resistente). Per altro verso, non consta agli atti alcun testamento di sicché le ricorrenti, Persona_1 senz'altro chiamate all'eredità del medesimo genitore, prospettando di voler richiedere, in sede di merito, il risarcimento del danno arrecato ai locali già di proprietà del menzionato padre (v. pag. 7 del ricorso), hanno indubbiamente azionato in giudizio un credito risarcitorio ereditario.
Risultano, dunque, integrati i presupposti dell'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c.
Dal secondo angolo visuale, inoltre, si rileva che la stessa parte resistente ha evidenziato che il garage a tutela del quale è stato proposto il ricorso è utilizzato in via esclusiva dalle ricorrenti, da ritenersi pertanto possessori di esso (v. pag. 6 della memoria di costituzione di parte resistente).
4.4. Sussistono in conclusione i requisiti dell'azione di danno temuto.
Chiarito quanto sopra, deve ricordarsi che, secondo la ricostruzione della più autorevole dottrina occupatasi della materia, tenuto conto della formulazione dell'art. 1172 c.c. – a tenore del quale il ricorrente vittorioso può ottenere che “si provveda ad ovviare al pericolo” – e tenuto conto della ratio di siffatto strumento giurisdizionale, il giudice, qualora reputi sussistenti i presupposti di esso, può imporre al soccombente ogni utile rimedio idoneo a scongiurare con urgenza il rischio riscontrato, come puntellamenti, opere protettive e parzialmente demolitive, mentre è opportuno, finché possibile, evitare l'adozione di provvedimenti definitivi.
Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che, “in relazione alle cause di origine dei fenomeni infiltrativi riscontrati, lo scrivente non ritiene possano adottarsi rimedi di carattere provvisorio atti a fronteggiare i lamentati inconvenienti;
eventuali interventi di ripristino eseguiti all'interno del garage oggetto di causa, si rivelerebbero poco efficaci in assenza di interventi programmati atti alla risoluzione delle cause delle infiltrazioni. Gli interventi risolutivi, ugualmente urgenti in relazione allo stato manutentivo del bene riscontrato in sede di sopralluogo, ritenuti necessari dallo scrivente consistono a titolo indicativo in: smantellamento del calpestio dell'area condominiale a piano terra e realizzazione di idoneo strato impermeabilizzante;
ripristino e impermeabilizzazione del lastrico solare di copertura della rampa di accesso all'autorimessa in oggetto;
impermeabilizzazione dei marciapiedi su realizzazione di sistema di drenaggio CP_1
perimetrale al piano seminterrato, atto a intercettare le acque nel sottosuolo, con impermeabilizzazione delle strutture controterra” (v. pag. 11 della consulenza tecnica d'ufficio).
Sussistendo una evidente esigenza di provvedere con urgenza al fine di scongiurare ulteriori pregiudizi strutturali all'immobile di parte ricorrente, va ordinata al Condominio sito in CP_1
[...
in Augusta (SR) l'esecuzione dei suddetti interventi necessari per neutralizzare i pericoli incombenti sui locali di e dell'avv. Grazia Ventura, con l'esclusione delle opere Parte_1
relative ai marciapiedi di non rientranti nella sfera di controllo dell'ente CP_1 CP_3
resistente ma in quella di soggetti pubblici. Sul punto, il consulente tecnico d'ufficio non ha elaborato uno specifico computo metrico.
Tuttavia, individuati i lavori da eseguire nel loro nucleo essenziale, ogni specificazione ulteriore, in caso di contestazione, potrà essere effettuata nella fase di attuazione di cui all'art. 669-duodecies
c.p.c.
Deve invece essere rinviata alla fase di merito ogni valutazione in ordine alle opere necessarie per la eliminazione dei danni già riportati dall'immobile in uso a parte ricorrente, non potendo tale questione
– di natura risarcitoria - formare l'oggetto dell'odierno procedimento sommario.
5. In aggiunta a quanto esaminato al paragrafo che precede, le ricorrenti e avv. Grazia Parte_1
Ventura hanno domandato procedersi allo spiantamento delle pompe di sollevamento e scarico installate all'interno dei locali di loro proprietà ma destinate allo smaltimento delle acque generate dall'intero ente condominiale e procedersi alla collocazione di esse in altra area, nonché di porre a carico di tutti i condomini gli oneri connessi al consumo di tale impianto idrico.
La superiore domanda va ricondotta propriamente alla previsione di cui all'art. 700 c.p.c.
In via preliminare, occorre precisare che essa si fonda sull'assunto per il quale le predette pompe costituirebbero bene di natura condominiale, la cui presenza sull'immobile di proprietà esclusiva di parte ricorrente integrerebbe servitù a carico di quest'ultimo ed a favore dell'intero Condominio (v., in tal senso, anche il verbale dell'udienza del 26.9.2024, ove il difensore di parte ricorrente discute di
“servitù” in riferimento alle “pompe di scarico condominiali collocate all'interno della proprietà
”). Pt_1
Tanto premesso, la domanda appare in particolare orientata, nella sua prima parte, ad ottenere in via anticipata gli effetti di una futura pronuncia di merito che, ai sensi dell'art. 1068 c.c., imponga lo spostamento della medesima servitù in luogo diverso.
Nella sua seconda parte, invece, la richiesta delle ricorrenti è volta a conseguire anticipatamente il risultato ottenibile, in sede di merito, attraverso le previsioni di cui all'art. 1069 c.c. e all'art. 1123
c.c., dettate in tema di ripartizione dei costi connessi all'esecuzione di opere necessarie per conservare la servitù e di quelli necessari per la conservazione e per il godimento delle parti comuni di un complesso condominiale.
Precisato quanto sopra, in entrambe le sue articolazioni la domanda in esame deve reputarsi infondata.
5.1. In primo luogo, difetta nel caso di specie il fumus boni juris richiesto per la concessione del provvedimento di cui all'art. 700 c.p.c.
Ed infatti, sia pur all'esito della summaria cognitio propria del procedimento cautelare ed impregiudicata ogni più approfondita determinazione da riservare al solo giudizio di merito, non può considerarsi suffragata da sufficienti indici di verosimiglianza la tesi – sostenuta da parte ricorrente
– per cui le pompe di scarico collocate nei locali di e dell'avv. Grazia Ventura Parte_1 avrebbero natura condominiale e costituirebbero l'oggetto di una servitù in favore del Condominio sito in in Augusta (SR). Controparte_1
5.1.1. Con riguardo al primo profilo, si osserva che il Supremo Collegio ha – con argomentazioni decisive per il caso sottoposto all'odierno vaglio – evidenziato che, “in caso di frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento di alcune unità immobiliari dall'originario unico proprietario ad altri soggetti, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale di comunione “pro indiviso” di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano - in tale momento costitutivo del - destinate all'uso comune o a soddisfare CP_1
esigenze generali e fondamentali del stesso, salvo che dal titolo non risulti, in contrario, CP_1
una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente ad uno dei condomini la proprietà di dette parti e di escluderne gli altri (Sez. 2, Sentenza n. 26766 del 18/12/2014; Cass. 14791-2004; Cass.
19132-2016; Cass. 19309-2016). […] A nulla rileva la circostanza che si tratti di condominio orizzontale o verticale. […] In tema di condominio, infatti, va preso in considerazione esclusivamente il rapporto di accessorietà necessaria che lega le parti comuni dell'edificio alle proprietà singole, ragione per la quale la condominialità non è esclusa per il solo fatto che le costruzioni siano realizzate, anziché come porzioni di piano l'una sull'altra (condominio verticale), quali proprietà singole in sequenza (villette a schiera, condominio in orizzontale); la nozione di condominio è configurabile anche nel caso di immobili adiacenti orizzontalmente in senso proprio, purché dotati delle strutture portanti e degli impianti essenziali indicati, solo in via esemplificativa, dall'art. 1117
c.c. (Cass. Civ. Sez. II, Sentenza n. 27360 del 29/12/2016; sentenza n. 18344 del 18/09/2015). […] In definitiva, la presunzione legale di comunione di talune parti dell'edificio condominiale, stabilita dall'art. 1117 c.c., si basa sulla loro destinazione all'uso ed al godimento comune e risultare da elementi obiettivi, cioè dalla attitudine funzionale della parte di cui trattasi al servizio od al godimento collettivo, intesa come relazione strumentale necessaria tra questa parte e l'uso comune.
[…] La presunzione di condominialità è dunque applicabile (come ora espressamente stabilito dall'art. 1117-bis c.c., introdotto dalla L. n. 220 del 2012) anche quando si tratti non di parti comuni di uno stesso edificio, bensì di parti comuni di edifici limitrofi ed autonomi, oggettivamente e stabilmente destinate alla conservazione, all'uso od al servizio di tali edifici, ancorché insistenti su un'area appartenente al proprietario (o ai proprietari) di uno solo degli immobili. In simile ipotesi, però, la presunzione è invocabile solo se l'area e gli edifici siano appartenenti ad una stessa persona
- od a più persone “pro-indiviso” - nel momento della costruzione della cosa o del suo adattamento
o trasformazione all'uso comune, mentre, nel caso in cui l'area sulla quale siano state realizzate le opere destinate a servire i due edifici sia appartenuta sin dall'origine ai proprietari di uno solo di essi, questi ultimi acquistano per accessione la proprietà esclusiva delle opere realizzate sul loro fondo, anche se poste in essere per un accordo intervenuto tra tutti gli interessati e/o col contributo economico dei proprietari degli altri edifici (Cass. 17022/2019; Cass. 4881/93; Cass. 3483/90; Cass.
3910/80; Cass. 3501/75 e Cass. 863/68). […] Così, al fine di accertare se un fabbricato adiacente ad altro edificio faccia parte dei beni condominiali, ai sensi dell'art. 1117 c.c., è necessario stabilire se siano sussistenti i presupposti per l'operatività della presunzione di proprietà comune con riferimento al momento della nascita del condominio, restando escluso che sia determinante il collegamento materiale tra i due immobili, se eseguito successivamente all'acquisto” (così Cass. Civ.
Sez. II 23.2.2023, n. 5643, che ha riconosciuto “la natura condominiale dell'impianto di smaltimento delle acque reflue esistente all'interno del complesso condominiale … sebbene la fossa biologica sia compresa nella proprietà esclusiva” di un “e il pozzetto di raccolta delle acque reflue CP_1 sia posto all'interno della proprietà dei ricorrenti”, esclusivamente in quanto “è circostanza pacifica che entrambi gli scarichi siano destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque reflue e meteoriche provenienti dalle … unità costituenti detto complesso immobiliare” e – diversamente dal caso di specie, come si vedrà - “è altresì pacifico che sia la fossa biologica che il pozzetto di raccolta siano stati realizzati dal costruttore prima della vendita delle unità immobiliari”).
Nel caso di specie, diversamente da quanto richiesto dal Supremo Collegio affinché possa predicarsi la natura condominiale, le pompe richiamate dalle ricorrenti, oltre a trovarsi nei locali di proprietà esclusiva di queste ultime, sono state ivi installate su iniziativa di un solo condomino ed in un momento – differente da quello genetico-costitutivo – nel quale il Condominio di via Citrus n. 37 in
Augusta (SR) era già esistente.
A tal riguardo è sufficiente evidenziare che, secondo quanto emerge dal materiale acquisito nel corso delle operazioni peritali, l'installazione del suddetto impianto venne richiesta da Parte_2 dante causa di (padre di e dell'avv. Grazia Ventura), nel 1996 (v. Persona_1 Parte_1
l'autorizzazione concessa dal comune di Augusta, contenuta a pag. 20 dell'all. 2 della consulenza tecnica d'ufficio, nonché pag. 11 e ss. del medesimo allegato, recante il rogito concluso tra Parte_2
e .
[...] Persona_1
Ancora, i documenti in atti comprovano come il Condominio sito in in Augusta (SR) Controparte_1
fosse già esistente a quella data, constando ad esempio verbali assembleari del 1994 (v. pag. 63 e ss. dell'all. 2 della consulenza tecnica d'ufficio).
Non può dunque prima facie sostenersi la natura condominiale delle pompe posizionate nei locali di proprietà esclusiva di e dell'avv. Grazia Ventura. Parte_1
5.1.2. Per altro verso, non emergono allo stato elementi che consentano di sostenere che, a prescindere da ciò, tale impianto formi oggetto di una servitù in favore del di via Citrus CP_1
CP_
in Augusta (SR). Ed infatti, all'esito del giudizio cautelare espletato non possono dirsi sussistenti indici di verosimiglianza della nascita di tale diritto reale su cosa altrui, non essendo stata – in particolare – prospettata alcuna costituzione di esso in via negoziale o per destinazione del padre di famiglia ed essendo oltretutto l'eventuale usucapione del medesimo - ai sensi del combinato disposto degli artt.
1165 e 2937 c.c. - rinunciabile dal beneficiario, che ne ha nel caso di specie negato l'esistenza (v. pag. 4 della costituzione dell'ente resistente, ove si legge che, “alla pagina 2 della relazione tecnica di parte” ricorrente, “l'ing. scrive che “il sistema di smaltimento dell'acqua di infiltrazione, CP_4 unitamente alla presenza di apposito contatore ENEL per l'alimentazione della predetta pompa di rilancio costituisce una servitù condominiale all'interno dell'unità immobiliare privata”. Non è vero
e non produce alcuna prova in tal senso. Nessuna costituzione di servitù. Il garage è sempre stato di proprietà privata e non condominiale. Il contatore ENEL è sempre stato privato”).
5.2. Il rigetto della domanda proposta ai sensi dell'art. 700 c.p.c. si impone anche in ragione del difetto del requisito del periculum in mora.
Com'è noto, l'anticipazione degli effetti delle pronunce conseguibili con il giudizio di merito si giustifica esclusivamente allorché ricorra il pericolo di un pregiudizio dotato del carattere della imminenza, cioè della attualità, e del carattere della irreparabilità, per tale intendendosi non solo il rischio di irreversibilità del danno minacciato alla situazione di cui si chiede tutela, ma anche il rischio che la situazione medesima non sia suscettibile di piena ed effettiva tutela all'esito del procedimento di cognizione.
Più in particolare, secondo quanto prospettato dalla giurisprudenza di merito, il presupposto in esame sussiste anche nelle ipotesi in cui il ricorrente disponga di rimedi pecuniari per la riparazione del pregiudizio sofferto, che tuttavia non appaiano in grado di assicurare tutela completa, lasciando residuare uno scarto intollerabile tra danno subito e danno successivamente risarcito (v., in questi termini, Trib. Catanzaro 10.2.2012; Trib. Lamezia Terme ord. 25.3.2011; Trib. Isernia ord.
5.12.2007).
Nel caso di specie, tuttavia, non può reputarsi sussistente alcuna situazione riconducibile alla nozione sopra delineata.
Ed invero, e l'avv. Grazia Ventura non hanno allegato né dimostrato di versare in una Parte_1
situazione di indisponibilità economica che impedisca loro di continuare a sostenere gli oneri connessi al mantenimento ed al funzionamento delle pompe collocate nei locali interrati né hanno addotto ragioni che consentano di ritenere che il Condominio di via Citrus n. 37 in Augusta (SR), per l'eventualità in cui nel merito le domande delle ricorrenti dovessero essere accolte, non sia in grado di assicurare a queste ultime il recupero di quanto indebitamente pagato nel corso degli anni.
6. Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente. Il Condominio di via Citrus n. 37 in Auguata (SR) si è infatti opposto, con la memoria di costituzione e con le deduzioni articolate alle udienze, all'accoglimento del ricorso.
Essendo la domanda nunciatoria stata reputata fondata, tanto basta per ritenere soccombente parte resistente.
Com'è stato precisato dalla più autorevole dottrina, la nozione di soccombenza, sottesa alla condanna alle spese prevista dall'art. 91 c.p.c., si identifica invero con la pura e semplice difformità tra la richiesta della parte (intesa nell'accezione comprensiva di domande ed eccezioni) ed il contenuto della pronuncia del giudice.
Essendo tuttavia stata rigettata la domanda delle ricorrenti volta ad ottenere lo spiantamento delle pompe e ad addossare al Condominio sito in in Augusta (SR) gli oneri connessi a Controparte_1
queste ultime, ricorrono i presupposti per compensare nella misura di ½ le spese di lite.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri previsti per i procedimenti di natura cautelare dal D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 –, nella misura dei medi per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate (v. pag. 8 del ricorso introduttivo;
scaglione di riferimento: €. 1.101,00 - €. 5.200,00).
Gli oneri della consulenza tecnica d'ufficio, per come in atti già liquidati, vanno posti a carico del sito in in Augusta (SR), in quanto prevalentemente soccombente. CP_1 Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 2294/2024:
- ordina ai sensi dell'art. 1172 c.c. al Condominio sito in in Augusta (SR) l'esecuzione Controparte_1
dei lavori di smantellamento del calpestio dell'area condominiale a piano terra e realizzazione di idoneo strato impermeabilizzante, di ripristino e impermeabilizzazione del lastrico solare di copertura della rampa di accesso all'autorimessa in oggetto nonché di realizzazione di sistema di drenaggio perimetrale al piano seminterrato, atto a intercettare le acque nel sottosuolo, con impermeabilizzazione delle strutture controterra, per le ragioni di cui in motivazione;
- dispone ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c. che, in caso di mancata spontanea ottemperanza alla presente ordinanza con inizio dei lavori entro il termine di giorni trenta dalla notifica della stessa, provveda il competente ufficiale giudiziario su richiesta dell'avente diritto, sotto la direzione del già nominato consulente tecnico d'ufficio, il quale si avvarrà di manodopera di sua fiducia, terrà specifica contabilità della spesa occorsa e riferirà infine al riguardo con breve relazione scritta da acquisire agli atti del procedimento;
- rigetta nel resto il ricorso di e dell'avv. Grazia Ventura, per le ragioni di cui in Parte_1
motivazione; - compensa nella misura di ½ le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., e condanna il
Condominio sito in in Auguata (SR) a pagare a e all'avv. Grazia Controparte_1 Parte_1
Ventura in solido le spese processuali, che liquida – all'esito della già disposta compensazione - in €.
1.079,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico del sito in in Augusta (SR) le spese della CP_1 Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio, per come già in atti liquidate.
Si comunichi.
Siracusa, 8.4.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti