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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/11/2024, n. 3939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3939 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 1898/24 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Carlo Azzolini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1898 del Ruolo Generale dell'anno 2024 introdotto da
C.F. , con l'Avv. CELEGHIN Parte_1 C.F._1
ANTONELLA
- RICORRENTE -
contro
, C.F. contumace Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE -
con l'intervento del PM Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa libero ciascuno di fissare la propria residenza ove lo riterrà più opportuno con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Campagna LU (Ve) Piazza G. Amendola
n.21 int.1 acquistata in comproprietà, verrà assegnata al SI.
[...]
con gli arredi e corredi ivi presenti, fino a quando uno dei CP_1
due coniugi non vorrà procedere con la divisione.
3) la figlia che a giugno compirà 17 anni, verrà affidata R_
congiuntamente ad entrambi i genitori ma avrà la permanenza e la residenza presso la madre in Mestre (VE) Via Spartaco n.15 ; il padre potrà vederla e tenere con se quando vorrà previo avviso alla madre, e compatibilmente con i desideri e gli impegni nonché quelli del R_
genitore.
Solo per stabilire una disciplina di massima in quanto è quasi R_
maggiorenne, potrà stare con il padre due pomeriggi alla settimana che verranno di volta in volta concordati, in ogni caso il padre si impegna a riportatala dalla madre entro le ore 21, durante il periodo scolastico e entro le ore 23 nel periodo non scolastico;
la figlia, se lo vorrà starà con il padre a weekend alternati dal venerdì al termine della scuola fino a domenica sera, il padre la riporterà alla madre entro alle ore 21 nel periodo scolastico, entro le ore 23 nel periodo non scolastico;
i genitori dovranno sempre rispettare i desideri della figlia.
Pag. 2 di 13 Ciascun genitore si adopererà affinché i figli conservino i rapporti affettivi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) Relativamente alle vacanze natalizie e pasquali la figlia sempre R_
se ciò corrisponderà ai suoi desideri, trascorrerà, ad anni alterni, il pranzo di Natale con la madre e la cena con il padre;
i genitori adotteranno il medesimo criterio anche per capodanno e per il giorno dell'epifania, così per il giorno di Pasqua e Pasquetta. I genitori decideranno, e sempre su desiderio di se trascorrere insieme il giorno del compleanno dei R_
figli, mentre a prescindere dal giorno di competenza, la minore trascorrerà con la madre o con il padre il giorno del loro compleanno, e così per la festa del PÀ o della mamma.
5) Il padre e la madre potranno trascorre con la figlia le vacanze estive ed invernali, e precisamente due settimane anche consecutive da concordare entro il mese di aprile.
6) I genitori si impegnano reciprocamente a tenersi informati tempestivamente in ordine ad ogni comunicazione in merito all'andamento scolastico di d eventi scolastici e agli eventuali problemi di salute R_
della minore e condivideranno ogni informazione riguardante e Per_2
Per_3
7) Durante i periodi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, questi avrà cura di essere sempre raggiungibile telefonicamente e contrattabile dall'altro, in modo che possa mantenere costante la R_
comunicazione ed il rapporto con i genitori, in ogni caso la figlia sarà raggiungibile alla propria utenza telefonica.
Pag. 3 di 13 8) Il SI. corrisponderà alla SI , a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia la somma mensile di €.400,00 rivalutatile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 15 di ciascun mese sul conto corrente che verrà comunicato, oltre al 50% delle spese straordinarie come disposto dal protocollo del Tribunale.
9) Gli assegni familiari concessi a favore di ANF) saranno richiesti R_
e trattenuti integralmente dalla SI.ra , così come le detrazioni Parte_1
per carico familiare saranno interamente godute dalla stessa.
1.Spese di lite integralmente rifuse dal padre soccombente
10) Il SI. diventerà esclusivo proprietario della Controparte_1
vettura Renegade, intestandosi l'assicurazione e l'imposta di bollo;
la SI.ra diventerà esclusiva proprietaria della vettura Fiat 500 targata Parte_1
ES187HF intestandosi l'assicurazione e l'imposta di bollo.
11) Il saldo di conto corrente accesso presso Banca NN di PO
(VE) verrà trattenuto integralmente dal SI. , in Controparte_1
quanto la ricorrente riconosce di non aver apportato alcuna somma.
12) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa in punto contributo al mantenimento, dichiarano altresì di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili materiali
Del PM
Voglia il Tribunale accogliere il ricorso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 4 di 13 Con ricorso depositato in data 31.1.2024 esponeva di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
12.09.1998 a Marghera (VE); che i coniugi avevano fissato la loro residenza nell'immobile di comune proprietà in Campagna LU (Ve)
Piazza G. Amendola n.21/1; che dalla loro unione erano nati in data Per_2
15.6.1998, in data 24.5.2004 e in data 1.6.2007; che la Per_3 R_
primogenita ad oggi venticinquenne, era economicamente Per_2
indipendente ed aveva una propria abitazione, mentre svolgeva Per_3
attività lavorava a tempo indeterminato, con una retribuzione netta mensile di circa €. 1.400,00, e frequentava il terzo anno dell'istituto R_
“Musatti” “accoglienza Turistica”; che era attualmente disoccupata e percepiva un'indennità Naspi di €. 625,50; che Controparte_1
svolgeva attività di pilota motorista a Venezia per il trasposto alimentare e percepiva una retribuzione di circa €. 1.500,00 mensili;
che da tempo, tra i coniugi, erano sorte gravi incomprensioni, tali da deteriorare irrimediabilmente il loro rapporto affettivo;
di aver comunicato al marito il proprio stato di grave disagio all'interno della casa familiare, prospettandogli la possibilità di allontanarsi presso l'abitazione dei propri genitori in Mestre (VE) Via Niccolò Tommaseo n. 8; che, nei primi giorni del mese di settembre 2023, a seguito dell'atteggiamento minaccioso tenuto dal coniuge, si era allontanata dalla casa familiare unitamente ai figli, e si era recata presso i propri genitori, ove era rimasta sino al 16.11.2023; che nei giorni successivi all'allontanamento della moglie, il si era CP_1
recato con futili pretesti presso la casa dei suoceri cercando la moglie, insultandola e minacciandola;
che attualmente la ricorrente conduceva in locazione un appartamento ammobiliato in Mestre (VE), Via Spartaco n.
Pag. 5 di 13 15, il cui canone d'affitto ammontava di €.500,00, comprese spese condominiali, che pagava con l'aiuto dei genitori e del figlio;
che
[...]
non aveva provveduto a versare all'esponente alcun CP_1
contributo economico. Ciò premesso, così concludeva: “1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa libero ciascuno di fissare la propria residenza ove lo riterrà più opportuno con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Campagna LU (Ve) Piazza G. Amendola
n.21 int.1 acquistata in comproprietà, verrà assegnata al SI.
[...]
con gli arredi e corredi ivi presenti, fino a quando uno dei CP_1
due coniugi non vorrà procedere con la divisione. 3) la figlia che a R_
giugno compirà 17 anni, verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ma avrà la permanenza e la residenza presso la madre in Mestre
(VE) Via Spartaco n.15 ; il padre potrà vederla e tenere con se quando vorrà previo avviso alla madre, e compatibilmente con i desideri e gli impegni onché quelli del genitore. Solo per stabilire una disciplina R_
di massima in quanto è quasi maggiorenne, potrà stare con il padre R_
due pomeriggi alla settimana che verranno di volta in volta concordati, in ogni caso il padre si impegna a riportatala dalla madre entro le ore 21, durante il periodo scolastico e entro le ore 23 nel periodo non scolastico;
la figlia, se lo vorrà starà con il padre a weekend alternati dal venerdì al termine della scuola fino a domenica sera, il padre la riporterà alla madre entro alle ore 21 nel periodo scolastico, entro le ore 23 nel periodo non scolastico;
i genitori dovranno sempre rispettare i desideri della figlia.
Ciascun genitore si adopererà affinché i figli conservino i rapporti affettivi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 4) Relativamente alle vacanze natalizie e pasquali la figlia sempre se ciò corrisponderà ai suoi R_
Pag. 6 di 13 desideri, trascorrerà, ad anni alterni, il pranzo di Natale con la madre e la cena con il padre;
i genitori adotteranno il medesimo criterio anche per capodanno e per il giorno dell'epifania, così per il giorno di Pasqua e
Pasquetta. I genitori decideranno, e sempre su desiderio di se R_
trascorrere insieme il giorno del compleanno dei figli, mentre a prescindere dal giorno di competenza, la minore trascorrerà con la madre
o con il padre il giorno del loro compleanno, e così per la festa del PÀ o della mamma. 5) Il padre e la madre potranno trascorre con la figlia le vacanze estive ed invernali, e precisamente due settimane anche consecutive da concordare entro il mese di aprile. 6) I genitori si impegnano reciprocamente a tenersi informati tempestivamente in ordine ad ogni comunicazione in merito all'andamento scolastico di ed R_
eventi scolastici e agli eventuali problemi di salute della minore e
Per_ condivideranno ogni informazione riguardante e 7) Per_3
Durante i periodi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, questi avrà cura di essere sempre raggiungibile telefonicamente e contrattabile dall'altro, in modo che possa mantenere costante la R_
comunicazione ed il rapporto con i genitori, in ogni caso la figlia sarà raggiungibile alla propria utenza telefonica. 8) Il SI.
[...]
corrisponderà alla SI , a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento ordinario della figlia la somma mensile di
€.400,00 rivalutatile annualmente e automaticamente secondo gli indici
ISTAT, da versarsi entro il 15 di ciascun mese sul conto corrente che verrà comunicato, oltre al 50% delle spese straordinarie come disposto dal protocollo del Tribunale.9) Gli assegni familiari concessi a favore di
(ANF) saranno richiesti e trattenuti integralmente dalla SI.ra R_
Pag. 7 di 13 , così come le detrazioni per carico familiare saranno Parte_1
interamente godute dalla stessa. Spese di lite integralmente rifuse dal padre soccombente. 10) Il SI. diventerà esclusivo Controparte_1
proprietario della vettura Renegade, intestandosi l'assicurazione e
l'imposta di bollo;
la SI.ra diventerà esclusiva proprietaria Parte_1
della vettura Fiat 500 targata ES187HF intestandosi l'assicurazione e
l'imposta di bollo. 11) Il saldo di conto corrente accesso presso Banca
NN di PO (VE) verrà trattenuto integralmente dal SI.
, in quanto la ricorrente riconosce di non aver Controparte_1
apportato alcuna somma. 12) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa in punto contributo al mantenimento, dichiarano altresì di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili materiali”.
Nonostante la corretta notificazione del ricorso introduttivo,
[...]
rimaneva contumace. All'udienza del 29.5.2024 compariva CP_1
la sola ricorrente che confermava il ricorso. All'udienza del 18.6.2014 veniva sentita la minore la quale dichiarava: “Io frequento Persona_4
l'Istituto Musatti e ho finito adesso il terzo anno. Sono stata rimandata in matematica. Con il PÀ ho buoni rapporti: lui viene a prendermi di solito quando vado fuori con le amiche e mi riporta a casa perché non ci sono mezzi che mi portano la sera. Con il PÀ ogni tanto ci troviamo e trascorriamo la serata assieme mangiando qualcosa. Sono d'accordo di trascorrere un pomeriggio alla settimana con mio padre, compresa la cena. Non penso sia verosimile prevedere due pomeriggi alla settimana, stante i miei impegni scolastici. Questa estate sono d'accordo con mio padre di trascorrere un periodo presso la sua abitazione, dovendo io
Pag. 8 di 13 studiare per l'esame di riparazione. Sono ormai anni che non trascorro un weekend con il PÀ”.
Il Giudice quindi, su richiesta della ricorrente, che rinunciava ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica, rinviava davanti a sé per la rimessione della causa in decisione (art. 473bis.28 cpc) all'udienza del 12.9.2024, che si teneva nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., dando termine per il deposito di note contenenti le conclusioni e quindi tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale proposta da . Parte_1
Risulta infatti acclarata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.c., non solo dalla volontà della ricorrente di addivenire alla pronuncia di separazione, più volte reiterata, ma anche dal contegno del resistente, rimasto contumace, benchè ritualmente notificato. Infatti in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale. Deve dunque farsi luogo alla pronuncia di separazione dei coniugi.
Pag. 9 di 13 Quanto alla figlia minore va preso atto della attuale situazione in R_
essere. Infatti come riferito in sede di note conclusive, è stata data esecuzione alla misura cautelare disposta nei confronti del nel CP_1
procedimento penale a suo carico a seguito della querela sporta da T_
per cui sussiste, allo stato, a carico del il divieto di
[...] CP_1
avvicinarsi a e ai prossimi congiunti della stessa e ai figli Parte_1
conviventi della stessa, tra cui anche il divieto di avvicinamento ai R_
luoghi dagli stessi frequentati (in particolare i loro rispettivi domicili e gli altri luoghi dagli stessi frequentati), l'obbligo di mantenere da tutte le persone fisiche e da tutti i predetti luoghi un distanza di almeno 500 metri ed il divieto di comunicare attraverso qualsiasi mezzo (anche a distanza) con la SI.ra e i figli. Parte_1
Ne consegue che la minore, già diciasettenne, dovrà necessariamente essere affidata in via esclusiva alla madre, con residenza presso il suo domicilio, con facoltà di vedere e sentire il padre con le modalità che preferirà solo allorquando saranno revocate dette misure.
Va inoltre posto carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento della figlia minore. Va infatti ricordato che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza (Cass. n. 21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro,
Pag. 10 di 13 professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Questi, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente e non contestato, svolge attività di motorista con un guadagno mensile pari a circa 1.500,00 euro mensili, vive nella casa coniugale in comproprietà e ha la disponibilità di due autovetture;
la svolge da poco una attività lavorativa con un T_
reddito mensile di 600,00 euro circa, come da lei stesso dichiarato
(attualmente lavoro presso un istituto qui a Venezia con contratto a chiamata guadagno circa seicento euro al mese), ed è onerata del pagamento, con l'aiuto del figlio maggiorenne con lei convivente, del canone di locazione per l'appartamento in cui vive, pari a 500,00 euro mensili. Può quindi essere previsto, in considerazione della situazione patrimoniale deteriore in cui versa la un contributo al T_
mantenimento della figlia in favore della madre che il Collegio R_
stima di dover determinare, tenuto anche conto delle esigenze e dell'età della minore, in 400,00 euro mensili, rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 15 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come determinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale. Gli assegni familiari concessi a favore di ANF) vanno attribuiti integralmente a R_ T_
, stante l'affidamento in via esclusiva della minore.
[...]
Non può essere disposta l'assegnazione della casa coniugale al CP_1
non convivendo con lui figli minorenni o non autosufficienti. Va infatti ricordato che nei casi di crisi familiare, ai sensi dell'art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto
Pag. 11 di 13 esclusivamente del primario interesse del figlio minore o maggiorenne e non autosufficiente, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore (Cass. n. 23501/23).
Del pari non può essere disposto alcunché con riguardo alla intestazione dell'autovettura o disporre l'attribuzione al del saldo del conto CP_1
corrente attualmente cointestato tra i coniugi, essendo le relative domande improcedibili.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione del comportamento processuale tenuto dal convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle seguenti condizioni:
affida in via esclusiva alla madre la minore con residenza Persona_4
presso il suo domicilio, con facoltà di vedere e sentire il padre con le modalità che preferirà, solo allorquando saranno revocate le misure cautelari disposte a carico di;
Parte_2
pone a carico di un contributo al mantenimento della Parte_2
figlia in favore della madre di 400,00 euro mensili, rivalutabile R_
Pag. 12 di 13 annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 15 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come determinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale;
attribuisce gli assegni familiari concessi a favore di (ANF) Persona_4
integralmente a;
Parte_1
compensa integralmente le spese di lite.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Venezia, 15.10.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 1898/24 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Carlo Azzolini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1898 del Ruolo Generale dell'anno 2024 introdotto da
C.F. , con l'Avv. CELEGHIN Parte_1 C.F._1
ANTONELLA
- RICORRENTE -
contro
, C.F. contumace Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE -
con l'intervento del PM Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa libero ciascuno di fissare la propria residenza ove lo riterrà più opportuno con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Campagna LU (Ve) Piazza G. Amendola
n.21 int.1 acquistata in comproprietà, verrà assegnata al SI.
[...]
con gli arredi e corredi ivi presenti, fino a quando uno dei CP_1
due coniugi non vorrà procedere con la divisione.
3) la figlia che a giugno compirà 17 anni, verrà affidata R_
congiuntamente ad entrambi i genitori ma avrà la permanenza e la residenza presso la madre in Mestre (VE) Via Spartaco n.15 ; il padre potrà vederla e tenere con se quando vorrà previo avviso alla madre, e compatibilmente con i desideri e gli impegni nonché quelli del R_
genitore.
Solo per stabilire una disciplina di massima in quanto è quasi R_
maggiorenne, potrà stare con il padre due pomeriggi alla settimana che verranno di volta in volta concordati, in ogni caso il padre si impegna a riportatala dalla madre entro le ore 21, durante il periodo scolastico e entro le ore 23 nel periodo non scolastico;
la figlia, se lo vorrà starà con il padre a weekend alternati dal venerdì al termine della scuola fino a domenica sera, il padre la riporterà alla madre entro alle ore 21 nel periodo scolastico, entro le ore 23 nel periodo non scolastico;
i genitori dovranno sempre rispettare i desideri della figlia.
Pag. 2 di 13 Ciascun genitore si adopererà affinché i figli conservino i rapporti affettivi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) Relativamente alle vacanze natalizie e pasquali la figlia sempre R_
se ciò corrisponderà ai suoi desideri, trascorrerà, ad anni alterni, il pranzo di Natale con la madre e la cena con il padre;
i genitori adotteranno il medesimo criterio anche per capodanno e per il giorno dell'epifania, così per il giorno di Pasqua e Pasquetta. I genitori decideranno, e sempre su desiderio di se trascorrere insieme il giorno del compleanno dei R_
figli, mentre a prescindere dal giorno di competenza, la minore trascorrerà con la madre o con il padre il giorno del loro compleanno, e così per la festa del PÀ o della mamma.
5) Il padre e la madre potranno trascorre con la figlia le vacanze estive ed invernali, e precisamente due settimane anche consecutive da concordare entro il mese di aprile.
6) I genitori si impegnano reciprocamente a tenersi informati tempestivamente in ordine ad ogni comunicazione in merito all'andamento scolastico di d eventi scolastici e agli eventuali problemi di salute R_
della minore e condivideranno ogni informazione riguardante e Per_2
Per_3
7) Durante i periodi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, questi avrà cura di essere sempre raggiungibile telefonicamente e contrattabile dall'altro, in modo che possa mantenere costante la R_
comunicazione ed il rapporto con i genitori, in ogni caso la figlia sarà raggiungibile alla propria utenza telefonica.
Pag. 3 di 13 8) Il SI. corrisponderà alla SI , a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia la somma mensile di €.400,00 rivalutatile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 15 di ciascun mese sul conto corrente che verrà comunicato, oltre al 50% delle spese straordinarie come disposto dal protocollo del Tribunale.
9) Gli assegni familiari concessi a favore di ANF) saranno richiesti R_
e trattenuti integralmente dalla SI.ra , così come le detrazioni Parte_1
per carico familiare saranno interamente godute dalla stessa.
1.Spese di lite integralmente rifuse dal padre soccombente
10) Il SI. diventerà esclusivo proprietario della Controparte_1
vettura Renegade, intestandosi l'assicurazione e l'imposta di bollo;
la SI.ra diventerà esclusiva proprietaria della vettura Fiat 500 targata Parte_1
ES187HF intestandosi l'assicurazione e l'imposta di bollo.
11) Il saldo di conto corrente accesso presso Banca NN di PO
(VE) verrà trattenuto integralmente dal SI. , in Controparte_1
quanto la ricorrente riconosce di non aver apportato alcuna somma.
12) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa in punto contributo al mantenimento, dichiarano altresì di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili materiali
Del PM
Voglia il Tribunale accogliere il ricorso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 4 di 13 Con ricorso depositato in data 31.1.2024 esponeva di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
12.09.1998 a Marghera (VE); che i coniugi avevano fissato la loro residenza nell'immobile di comune proprietà in Campagna LU (Ve)
Piazza G. Amendola n.21/1; che dalla loro unione erano nati in data Per_2
15.6.1998, in data 24.5.2004 e in data 1.6.2007; che la Per_3 R_
primogenita ad oggi venticinquenne, era economicamente Per_2
indipendente ed aveva una propria abitazione, mentre svolgeva Per_3
attività lavorava a tempo indeterminato, con una retribuzione netta mensile di circa €. 1.400,00, e frequentava il terzo anno dell'istituto R_
“Musatti” “accoglienza Turistica”; che era attualmente disoccupata e percepiva un'indennità Naspi di €. 625,50; che Controparte_1
svolgeva attività di pilota motorista a Venezia per il trasposto alimentare e percepiva una retribuzione di circa €. 1.500,00 mensili;
che da tempo, tra i coniugi, erano sorte gravi incomprensioni, tali da deteriorare irrimediabilmente il loro rapporto affettivo;
di aver comunicato al marito il proprio stato di grave disagio all'interno della casa familiare, prospettandogli la possibilità di allontanarsi presso l'abitazione dei propri genitori in Mestre (VE) Via Niccolò Tommaseo n. 8; che, nei primi giorni del mese di settembre 2023, a seguito dell'atteggiamento minaccioso tenuto dal coniuge, si era allontanata dalla casa familiare unitamente ai figli, e si era recata presso i propri genitori, ove era rimasta sino al 16.11.2023; che nei giorni successivi all'allontanamento della moglie, il si era CP_1
recato con futili pretesti presso la casa dei suoceri cercando la moglie, insultandola e minacciandola;
che attualmente la ricorrente conduceva in locazione un appartamento ammobiliato in Mestre (VE), Via Spartaco n.
Pag. 5 di 13 15, il cui canone d'affitto ammontava di €.500,00, comprese spese condominiali, che pagava con l'aiuto dei genitori e del figlio;
che
[...]
non aveva provveduto a versare all'esponente alcun CP_1
contributo economico. Ciò premesso, così concludeva: “1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa libero ciascuno di fissare la propria residenza ove lo riterrà più opportuno con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Campagna LU (Ve) Piazza G. Amendola
n.21 int.1 acquistata in comproprietà, verrà assegnata al SI.
[...]
con gli arredi e corredi ivi presenti, fino a quando uno dei CP_1
due coniugi non vorrà procedere con la divisione. 3) la figlia che a R_
giugno compirà 17 anni, verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ma avrà la permanenza e la residenza presso la madre in Mestre
(VE) Via Spartaco n.15 ; il padre potrà vederla e tenere con se quando vorrà previo avviso alla madre, e compatibilmente con i desideri e gli impegni onché quelli del genitore. Solo per stabilire una disciplina R_
di massima in quanto è quasi maggiorenne, potrà stare con il padre R_
due pomeriggi alla settimana che verranno di volta in volta concordati, in ogni caso il padre si impegna a riportatala dalla madre entro le ore 21, durante il periodo scolastico e entro le ore 23 nel periodo non scolastico;
la figlia, se lo vorrà starà con il padre a weekend alternati dal venerdì al termine della scuola fino a domenica sera, il padre la riporterà alla madre entro alle ore 21 nel periodo scolastico, entro le ore 23 nel periodo non scolastico;
i genitori dovranno sempre rispettare i desideri della figlia.
Ciascun genitore si adopererà affinché i figli conservino i rapporti affettivi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 4) Relativamente alle vacanze natalizie e pasquali la figlia sempre se ciò corrisponderà ai suoi R_
Pag. 6 di 13 desideri, trascorrerà, ad anni alterni, il pranzo di Natale con la madre e la cena con il padre;
i genitori adotteranno il medesimo criterio anche per capodanno e per il giorno dell'epifania, così per il giorno di Pasqua e
Pasquetta. I genitori decideranno, e sempre su desiderio di se R_
trascorrere insieme il giorno del compleanno dei figli, mentre a prescindere dal giorno di competenza, la minore trascorrerà con la madre
o con il padre il giorno del loro compleanno, e così per la festa del PÀ o della mamma. 5) Il padre e la madre potranno trascorre con la figlia le vacanze estive ed invernali, e precisamente due settimane anche consecutive da concordare entro il mese di aprile. 6) I genitori si impegnano reciprocamente a tenersi informati tempestivamente in ordine ad ogni comunicazione in merito all'andamento scolastico di ed R_
eventi scolastici e agli eventuali problemi di salute della minore e
Per_ condivideranno ogni informazione riguardante e 7) Per_3
Durante i periodi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, questi avrà cura di essere sempre raggiungibile telefonicamente e contrattabile dall'altro, in modo che possa mantenere costante la R_
comunicazione ed il rapporto con i genitori, in ogni caso la figlia sarà raggiungibile alla propria utenza telefonica. 8) Il SI.
[...]
corrisponderà alla SI , a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento ordinario della figlia la somma mensile di
€.400,00 rivalutatile annualmente e automaticamente secondo gli indici
ISTAT, da versarsi entro il 15 di ciascun mese sul conto corrente che verrà comunicato, oltre al 50% delle spese straordinarie come disposto dal protocollo del Tribunale.9) Gli assegni familiari concessi a favore di
(ANF) saranno richiesti e trattenuti integralmente dalla SI.ra R_
Pag. 7 di 13 , così come le detrazioni per carico familiare saranno Parte_1
interamente godute dalla stessa. Spese di lite integralmente rifuse dal padre soccombente. 10) Il SI. diventerà esclusivo Controparte_1
proprietario della vettura Renegade, intestandosi l'assicurazione e
l'imposta di bollo;
la SI.ra diventerà esclusiva proprietaria Parte_1
della vettura Fiat 500 targata ES187HF intestandosi l'assicurazione e
l'imposta di bollo. 11) Il saldo di conto corrente accesso presso Banca
NN di PO (VE) verrà trattenuto integralmente dal SI.
, in quanto la ricorrente riconosce di non aver Controparte_1
apportato alcuna somma. 12) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa in punto contributo al mantenimento, dichiarano altresì di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili materiali”.
Nonostante la corretta notificazione del ricorso introduttivo,
[...]
rimaneva contumace. All'udienza del 29.5.2024 compariva CP_1
la sola ricorrente che confermava il ricorso. All'udienza del 18.6.2014 veniva sentita la minore la quale dichiarava: “Io frequento Persona_4
l'Istituto Musatti e ho finito adesso il terzo anno. Sono stata rimandata in matematica. Con il PÀ ho buoni rapporti: lui viene a prendermi di solito quando vado fuori con le amiche e mi riporta a casa perché non ci sono mezzi che mi portano la sera. Con il PÀ ogni tanto ci troviamo e trascorriamo la serata assieme mangiando qualcosa. Sono d'accordo di trascorrere un pomeriggio alla settimana con mio padre, compresa la cena. Non penso sia verosimile prevedere due pomeriggi alla settimana, stante i miei impegni scolastici. Questa estate sono d'accordo con mio padre di trascorrere un periodo presso la sua abitazione, dovendo io
Pag. 8 di 13 studiare per l'esame di riparazione. Sono ormai anni che non trascorro un weekend con il PÀ”.
Il Giudice quindi, su richiesta della ricorrente, che rinunciava ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica, rinviava davanti a sé per la rimessione della causa in decisione (art. 473bis.28 cpc) all'udienza del 12.9.2024, che si teneva nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., dando termine per il deposito di note contenenti le conclusioni e quindi tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale proposta da . Parte_1
Risulta infatti acclarata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.c., non solo dalla volontà della ricorrente di addivenire alla pronuncia di separazione, più volte reiterata, ma anche dal contegno del resistente, rimasto contumace, benchè ritualmente notificato. Infatti in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale. Deve dunque farsi luogo alla pronuncia di separazione dei coniugi.
Pag. 9 di 13 Quanto alla figlia minore va preso atto della attuale situazione in R_
essere. Infatti come riferito in sede di note conclusive, è stata data esecuzione alla misura cautelare disposta nei confronti del nel CP_1
procedimento penale a suo carico a seguito della querela sporta da T_
per cui sussiste, allo stato, a carico del il divieto di
[...] CP_1
avvicinarsi a e ai prossimi congiunti della stessa e ai figli Parte_1
conviventi della stessa, tra cui anche il divieto di avvicinamento ai R_
luoghi dagli stessi frequentati (in particolare i loro rispettivi domicili e gli altri luoghi dagli stessi frequentati), l'obbligo di mantenere da tutte le persone fisiche e da tutti i predetti luoghi un distanza di almeno 500 metri ed il divieto di comunicare attraverso qualsiasi mezzo (anche a distanza) con la SI.ra e i figli. Parte_1
Ne consegue che la minore, già diciasettenne, dovrà necessariamente essere affidata in via esclusiva alla madre, con residenza presso il suo domicilio, con facoltà di vedere e sentire il padre con le modalità che preferirà solo allorquando saranno revocate dette misure.
Va inoltre posto carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento della figlia minore. Va infatti ricordato che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza (Cass. n. 21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro,
Pag. 10 di 13 professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Questi, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente e non contestato, svolge attività di motorista con un guadagno mensile pari a circa 1.500,00 euro mensili, vive nella casa coniugale in comproprietà e ha la disponibilità di due autovetture;
la svolge da poco una attività lavorativa con un T_
reddito mensile di 600,00 euro circa, come da lei stesso dichiarato
(attualmente lavoro presso un istituto qui a Venezia con contratto a chiamata guadagno circa seicento euro al mese), ed è onerata del pagamento, con l'aiuto del figlio maggiorenne con lei convivente, del canone di locazione per l'appartamento in cui vive, pari a 500,00 euro mensili. Può quindi essere previsto, in considerazione della situazione patrimoniale deteriore in cui versa la un contributo al T_
mantenimento della figlia in favore della madre che il Collegio R_
stima di dover determinare, tenuto anche conto delle esigenze e dell'età della minore, in 400,00 euro mensili, rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 15 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come determinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale. Gli assegni familiari concessi a favore di ANF) vanno attribuiti integralmente a R_ T_
, stante l'affidamento in via esclusiva della minore.
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Non può essere disposta l'assegnazione della casa coniugale al CP_1
non convivendo con lui figli minorenni o non autosufficienti. Va infatti ricordato che nei casi di crisi familiare, ai sensi dell'art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto
Pag. 11 di 13 esclusivamente del primario interesse del figlio minore o maggiorenne e non autosufficiente, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore (Cass. n. 23501/23).
Del pari non può essere disposto alcunché con riguardo alla intestazione dell'autovettura o disporre l'attribuzione al del saldo del conto CP_1
corrente attualmente cointestato tra i coniugi, essendo le relative domande improcedibili.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione del comportamento processuale tenuto dal convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle seguenti condizioni:
affida in via esclusiva alla madre la minore con residenza Persona_4
presso il suo domicilio, con facoltà di vedere e sentire il padre con le modalità che preferirà, solo allorquando saranno revocate le misure cautelari disposte a carico di;
Parte_2
pone a carico di un contributo al mantenimento della Parte_2
figlia in favore della madre di 400,00 euro mensili, rivalutabile R_
Pag. 12 di 13 annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 15 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come determinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale;
attribuisce gli assegni familiari concessi a favore di (ANF) Persona_4
integralmente a;
Parte_1
compensa integralmente le spese di lite.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Venezia, 15.10.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Lisa Micochero
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