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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/06/2025, n. 2547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2547 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 16428/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 03/06/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16428/2024 R.G.
TRA in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Pt_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARRAZZO GIUSEPPE
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/04/2024, parte resistente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non confermato a seguito della visita di revisione del 26.7.23.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione riconoscendo la sig.ra CP_1
invalido al 100% e bisognevole di accompagnamento non essendo in grado di
[...]
svolgere autonomamente le normali mansioni della vita quotidiana dal mese di settembre 2023.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 24/12/2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo di accertare che il resistente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al fine del riconoscimento delle prestazioni pretese.
Parte resistente si costituiva, concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
****
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Parte ricorrente deduceva che il Ctu avrebbe sopravvalutato le patologie considerate.
In particolare, si assumeva che dalla scheda di dimissione della Clinic Center relativa al ricovero dal 10/10/23 al 22/11/23 emergerebbe che il soggetto abbia recuperato la propria autonomia anche in riferimento alla deambulazione assistita.
Inoltre, si sottolineava come anche il consulente dall'esame obiettivo eseguito indicherebbe il ripristino della mobilità articolare a carico dell'articolazione coxo- femorale, dimostrando il successo del trattamento riabilitativo.
Infine, si rilevava la carenza documentale di una visita ortopedica e/o di una visita geriatrica o fisiatrica che documenti la mancanza di autonomia del soggetto.
Lette le eccezioni di pate ricorrente, a mezzo di nuova consulenza medico legale è stato rilevato che la ricorrente è affetta da Disturbo bipolare di tipo II;
Artrosi diffusa in soggetto con protesi d'anca a destra.
2 Il CTU, concordemente alla precedente diagnosi, ha concluso per la sussistenza, in relazione a parte resistente, dei presupposti per la concessione della prestazione oggetto del presente ricorso, riconoscendo il diritto all'indennità di accompagnamento a partire dal mese di settembre 2023.
Difatti, il ctu concludeva: “Per la presenza di tali minorazioni, la ricorrente presenta
i requisiti biologici necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, non essendo in grado di deambulare autonomamente e di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita. La decorrenza di tale condizione si identifica con il mese di Settembre 2023”.
Le argomentazioni del consulente nominato nella presente fase, esposte nella ctu depositata nel presente giudizio, appaiono condivisibili e possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della positiva valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Per tali ragioni, il ricorso va accolto
La decorrenza della prestazione da una data comunque successiva alla domanda amministrativa giustifica la compensazione delle spese di lite. L'accertamento dello stato invalidante, dunque, non risale né alla data della domanda amministrativa, né alla data in cui fu effettuata la visita dalla Commissione Medica e neppure alla data in cui fu effettuata la visita da c.t.u. nella fase di a.t.p.
Per tali motivi, sebbene l'art. 149 disp. att. c.p.c. preveda la valutazione di eventuali aggravamenti in corso di causa, data la specificità della materia previdenziale e date le ragioni di economia processuale, si osserva che le valutazioni medico-legali al momento della domanda amministrativa nonché al momento della ctu espletata in sede di a.t.p. erano immuni da vizi;
per tali motivi si giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio (Cassazione civile sez. VI -
21/10/2022, n. 31097).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
3 a. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di settembre
2023;
b. spese di lite compensate;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 04/06/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 03/06/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16428/2024 R.G.
TRA in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Pt_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARRAZZO GIUSEPPE
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/04/2024, parte resistente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non confermato a seguito della visita di revisione del 26.7.23.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione riconoscendo la sig.ra CP_1
invalido al 100% e bisognevole di accompagnamento non essendo in grado di
[...]
svolgere autonomamente le normali mansioni della vita quotidiana dal mese di settembre 2023.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 24/12/2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo di accertare che il resistente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al fine del riconoscimento delle prestazioni pretese.
Parte resistente si costituiva, concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
****
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Parte ricorrente deduceva che il Ctu avrebbe sopravvalutato le patologie considerate.
In particolare, si assumeva che dalla scheda di dimissione della Clinic Center relativa al ricovero dal 10/10/23 al 22/11/23 emergerebbe che il soggetto abbia recuperato la propria autonomia anche in riferimento alla deambulazione assistita.
Inoltre, si sottolineava come anche il consulente dall'esame obiettivo eseguito indicherebbe il ripristino della mobilità articolare a carico dell'articolazione coxo- femorale, dimostrando il successo del trattamento riabilitativo.
Infine, si rilevava la carenza documentale di una visita ortopedica e/o di una visita geriatrica o fisiatrica che documenti la mancanza di autonomia del soggetto.
Lette le eccezioni di pate ricorrente, a mezzo di nuova consulenza medico legale è stato rilevato che la ricorrente è affetta da Disturbo bipolare di tipo II;
Artrosi diffusa in soggetto con protesi d'anca a destra.
2 Il CTU, concordemente alla precedente diagnosi, ha concluso per la sussistenza, in relazione a parte resistente, dei presupposti per la concessione della prestazione oggetto del presente ricorso, riconoscendo il diritto all'indennità di accompagnamento a partire dal mese di settembre 2023.
Difatti, il ctu concludeva: “Per la presenza di tali minorazioni, la ricorrente presenta
i requisiti biologici necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, non essendo in grado di deambulare autonomamente e di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita. La decorrenza di tale condizione si identifica con il mese di Settembre 2023”.
Le argomentazioni del consulente nominato nella presente fase, esposte nella ctu depositata nel presente giudizio, appaiono condivisibili e possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della positiva valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Per tali ragioni, il ricorso va accolto
La decorrenza della prestazione da una data comunque successiva alla domanda amministrativa giustifica la compensazione delle spese di lite. L'accertamento dello stato invalidante, dunque, non risale né alla data della domanda amministrativa, né alla data in cui fu effettuata la visita dalla Commissione Medica e neppure alla data in cui fu effettuata la visita da c.t.u. nella fase di a.t.p.
Per tali motivi, sebbene l'art. 149 disp. att. c.p.c. preveda la valutazione di eventuali aggravamenti in corso di causa, data la specificità della materia previdenziale e date le ragioni di economia processuale, si osserva che le valutazioni medico-legali al momento della domanda amministrativa nonché al momento della ctu espletata in sede di a.t.p. erano immuni da vizi;
per tali motivi si giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio (Cassazione civile sez. VI -
21/10/2022, n. 31097).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
3 a. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di settembre
2023;
b. spese di lite compensate;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 04/06/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
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