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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora Alessia Limongelli, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n° 9172/2022 del R.G.A.C. pendente tra (C.f.: ) in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore , sito in Aversa (Ce) alla Via degli Olmi Controparte_1
s.n.c., elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Garibaldi n° 388, presso lo studio legale dell'Avv. Del Bove Vittorio (C.f.: ; p.e.c.: C.F._1
, che lo rappresenta e difende in giudizio Email_1 giusta procura alle liti in calce alla citazione.
- Attore - e (C.f. e P.i.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore con sede legale in Roma alla Piazza CP_3
Capranica n° 95, elettivamente domiciliata in Torre del Greco (Na) alla via Vittorio Veneto n° 36, presso lo studio legale dell'Avv. Di Lecce Andrea (C.f.:
p.e.c.: , che la C.F._2 Email_2 rappresenta e difende in giudizio giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuta - nonché (C.f.: , in persona del Controparte_4 P.IVA_3
Sindaco pro tempore, con sede in Trentola Ducenta (Ce) alla Piazza Marconi n° 2.
- Convenuto contumace - CONCLUSIONI All'udienza del 20/09/2024, le parti hanno concluso riportandosi a tutte le domande e le eccezioni già formulate nei rispettivi scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del 18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
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Con citazione ritualmente notificata in data 08/09/2022 alle controparti, il
(da qui in avanti solo “ ”) Parte_1 Parte_1 ha convenuto in giudizio la e il al fine Controparte_2 Controparte_4 di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e, per l'effetto, sospesa preliminarmente l'efficacia del provvedimento, statuire la nullità/annullabilità dell'avviso di costituzione in mora n° 8015 2022 1212, per le motivazioni tutte di cui in narrativa, ordinandone lo sgravio impositivo, con ogni conseguenza di legge anche in ordine al pagamento delle spese e competenze legali della lite, con attribuzione al procuratore antistatario”. A fondamento della pretesa, l'attrice ha dedotto: che il 12/07/2022 le sarebbe stato illegittimamente notificato dalla quale ente delegato dal CP_2 [...] alla riscossione dei canoni per il servizio idrico, l'avviso di Controparte_4 costituzione in mora n° 801520221212, concernente il mancato pagamento dei consumi indicati nelle fatture n° 4939 del 7 gennaio 2021 e n° 11436 del 21 luglio 2021, ammontante ad € 5.843,64; che, difatti, il non sarebbe debitore Parte_1 del essendo i proprietari delle singole unità immobiliari dello stabile titolari CP_4 di autonomi contratti di fornitura idrica con il medesimo Ente territoriale;
che, pertanto, tenuto altresì conto dell'assenza di punti di erogazione per gli spazi comuni e dell'omessa lettura dei contatori, nulla di quanto fatturato potrebbe addebitarsi al;
che quest'ultimo, in svariate occasioni, avrebbe sollecitato il a Parte_1 CP_4 regolarizzare la propria posizione;
che nel settembre 2021 sarebbe stato apposto nei pressi dell'androne del fabbricato un avviso di limitazione e distacco di ogni fornitura idrica per morosità; che, opportunamente contestato detto avviso, il CP_4 avrebbe preso coscienza dell'errore evitando di dar seguito al distacco;
che, onde evitare future notifiche illegittime, ingiuste e inefficaci il avrebbe Parte_1 comunicato al i propri dati ma si sarebbe comunque visto notificare CP_4 impersonalmente, a mezzo consegna presso l'abitazione di uno dei condòmini, l'opposto avviso di costituzione in mora;
che nemmeno le fatture riportate nell'avviso di costituzione in mora sarebbero mai pervenute al Condominio a causa dei dati errati in possesso del che, difatti, quelli riportati nell'avviso di costituzione CP_4 in mora sarebbero completamente errati, poiché né il e né la delegata alla CP_4 riscossione avrebbero mai tenuto conto che l'originario complesso immobiliare, composto da quattro scale suddivise in due porzioni di fabbricato, sarebbe stato suddiviso nel tempo in due autonomi Condomini, ossia nel “Parco Normanno 1” (di cui farebbero attualmente parte le scale A3 e A4) e nel “ 2” (di cui Parte_1 farebbero attualmente parte le scale A1 e A2); che, difatti, nell'avviso di costituzione in mora verrebbe indicato il codice fiscale del “Parco Normanno 1” e individuate le scale A1 e A2, facenti parte, invece, del “ ; che l'erronea notifica Parte_1 dell'avviso di costituzione in mora e l'omessa notifica degli atti ad esso prodomici si sarebbero verificate nonostante la diligenza adoperata dell'Amministratore condominiale con la comunicazione della propria nomina direttamente al Comune;
che, ferma restando l'inesistenza della propria posizione debitoria, il non CP_4 avrebbe dimostrato il regolare funzionamento del contattore e l'esecuzione delle sue
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letture; che, difatti, qualora quest'ultime fossero state realmente effettuate, l'Ente territoriale avrebbe preso contezza che i consumi si sarebbero dovuti ascrivere direttamente ai singoli proprietari delle unità abitative, autonomi intestatari di contratti individuali. In data 26/09/2023, si è costituita in giudizio la chiedendo Controparte_2 accogliersi le seguenti conclusioni “rigettare integralmente la domanda dell'attore in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nel corpo del presente atto;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura”. A fondamento della difesa, la ha eccepito: che il Controparte_2 Parte_1 non avrebbe mai formalmente disdetto il contratto di utenza del servizio
[...] idrico;
che l'attore non avrebbe fornito alcuna prova della sua estraneità ai consumi registrati successivamente all'asserita disdetta;
che l'autonoma intestazione di contratti di utenza idrica in capo ai singoli condòmini non potrebbe comunque comportare l'automatico scioglimento del previgente rapporto contrattuale tra il Condominio e il gestore del servizio idrico integrato, che continuerebbe a coesistere con le pattuizioni individuali;
che pur volendosi considerare le missive inoltrate dal come esercizio della sua facoltà di recedere dal contratto intercorrente Parte_1 con il gestore del servizio idrico integrato, non potrebbero ritenersi pregiudicate le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, avendo il recesso efficacia ex nunc e non retroattiva;
che, pertanto, essendo le dette diffide risalenti al 2021, l'opposto avviso di costituzione in mora sarebbe da considerarsi pienamente valido, poichè relativo a fatture emesse per consumi idrici registrati nelle annualità dal 2017 al 2020; che la conversione dell'utenza condominiale in utenze individuali presupporrebbe l'approvazione di una delibera assembleare che autorizzi i singoli condomini alla stipula di singoli contratti con il gestore del servizio idrico integrato che, nel caso di specie, mai sarebbe stata adottata;
che, al fine di concludere l'attività di stipula dei contratti di utenza del servizio idrico, il avrebbe dovuto provvedere alla Parte_1 rimozione e sostituzione del vecchio misuratore con l'installazione di contatori nuovi in numero corrispondente al numero di condòmini stipulanti i singoli contratti di utenza idrica con il gestore del servizio idrico, mai realizzatesi;
che l'avversa deduzione circa l'erronea indicazione, nell'intestazione delle bollette, del codice fiscale del Condominio “Palazzo Normanno 2” sarebbe inconferente, poiché l'obbligazione di pagamento del corrispettivo per i consumi troverebbe la propria causa nel contratto e non nelle fatture/bollette, rappresentative di un mero adempimento di carattere fiscale cui è tenuto il gestore del servizio idrico;
che manifestamente infondata sarebbe l'eccezione relativa all'erroneità degli importi richiesti dal e posti in riscossione dalla Controparte_4 CP_2
in quanto le somme contestate sarebbero adeguate ai consumi idrici effettivi
[...] poichè l'imputazione dei consumi sarebbe avvenuta in applicazione del criterio pro die, consistente nel considerare qualunque consumo registrato in un arco temporale come se fosse prodotto in maniera costante giorno dopo giorno;
che, difatti, in tema di somministrazione con rilevamento del consumo mediante apparecchiature
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meccaniche o elettroniche, sarebbe onere dell'utente contestare il malfunzionamento del contatore e richiederne la verifica. Non si costituiva in giudizio, benché ritualmente citato, il convenuto
[...]
la cui contumacia è dichiarata nel dispositivo del presente Controparte_4 provvedimento. Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in considerazione della natura documentale del contenzioso, il Giudice ha fissato l'udienza di precisazione conclusioni del 20/09/2024, all'esito della quale ha riservato la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Nel merito La domanda è infondata e va rigettata. Va preliminarmente evidenziato che la domanda proposta dall'attore come opposizione all'esecuzione ex art. 615 e ss. c.p.c. va, in realtà, inquadrata come domanda di accertamento negativo del credito, in condivisione con quanto già rilevato dal precedente Giudice istruttore con decreto del 07/01/2023. Ciò chiarito, va rammentato che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cassazione, I Sezione Civile, sentenza n° 9201 del 7 maggio 2015). Nel caso di specie, risulta pacifica tra le parti e, pertanto, dimostrata ai sensi dell'art 115 c.p.c. la esistenza di un rapporto di somministrazione idrica tra il Parte_1
e il avendo l'attore contestato che detta
[...] Controparte_4 intesa sarebbe stata sostituita dalla stipula di contratti individuali tra i singoli proprietari delle unità immobiliari facenti parte dello stabile condominiale e il medesimo Ente territoriale ed avendo altresì prospettato di aver ripetutamente sollecitato sia il e sia l'Ente gestore del servizio idrico a regolarizzare la CP_4 propria posizione adeguandola alla situazione di fatto asseritamente vigente (cfr. atto di citazione con documenti “diffida pec del 10.09.2021”, “comunicazione mail dello studio del 24.11.2021” e “diffida pec del 25.07.2022” ad essa allegati). CP_1
Ebbene, la dedotta esistenza di contratti individuali conclusi dai singoli condòmini (la cui stipula integrerebbe gli estremi di specifici fatti costitutivi contrari incompatibili con l'esistenza dell'avversa pretesa creditoria dei convenuti), ad un attento esame dei documenti istruttori acquisiti in atti, non può assolutamente ritenersi sufficiente a vanificare la pretesa creditoria dei convenuti, in quanto, da un lato, le bollette emesse nei confronti di singoli condòmini fanno riferimento a periodi di consumo (da settembre 2021) successivi a quello indicato nelle bollette intestate al Condominio (1 gennaio 2020 al 30 giugno 2021) e poste a fondamento dell'avviso di costituzione in
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mora impugnato dall'attore nel presente procedimento e, dall'altro, anche i contratti individuali intestati ai proprietari delle unità immobiliari facenti parte dello stabile sono stati stipulati con il Comune di successivamente al periodo di Controparte_4 consumi a cui fanno riferimento le medesime bollette intestate al Condominio e poste a fondamento dell'avviso di costituzione in mora: pertanto, quand'anche le p.e.c. di contestazione prodotte in atti potessero intendersi come esercizio della facoltà di recesso dal contratto di somministrazione idrica da parte del , Parte_1 risulta pienamente condivisibile l'assunto della secondo il quale ciò Controparte_2 non varrebbe comunque a pregiudicare le ragioni creditorie dei convenuti, in quanto lo scioglimento dal vincolo contrattuale non avrebbe alcun effetto sull'obbligo incombente sul di pagare il corrispettivo delle forniture d'acqua già Parte_1 effettivamente eseguite in suo favore (cfr. i due documenti “stralcio forniture idriche ai singoli condomini” allegati all'Atto non codificato del 18/05/2023 nonché il documento “contratti a campione e ricevute di pagamento” allegato alla memoria di primo termine dell'attore con i documenti “bolletta_n-_11436_del_21-07-2021” e
“bolletta_n-_4939_del_07-01-2021” allegati alla comparsa di costituzione e risposta). Risultano infondate le contestazioni relative alla effettiva individuazione dei consumi idrici fatturati al ricorrente. In particolare, il attore sul punto, ha Parte_1 lamentato la mancata dimostrazione del corretto funzionamento del contatore da parte dell'ente. Sul punto appare preferibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui se l'utente, che sia un'impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l'onere di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività. Al gestore spetta l'onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore. Se, invece,
l'utente contesta l'eccessiva entità dei consumi, individuandone la causa nelle attività illecite riconducibili a terzi, ricade su di lui l'onere di dimostrare che tale anomalia è imputabile esclusivamente a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza, nell'adozione delle misure di controllo: in definitiva, dovrà provare che, nonostante la sua diligenza, i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando, in suo danno, una condotta illecita. (cfr. Cassazione civile sez. VI, 09/01/2020, n.297). Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad addurre genericamente la mancata prova del funzionamento del contatore l'erroneità delle letture o delle misurazioni senza tuttavia specificare quali sarebbero stati i consumi effettivi, nemmeno in via presuntiva, di tutte le abitazioni facenti parte del condominio sicchè non sussistono elementi per ritenere inveritiere le indicazioni contenute nelle due fatture oggetto di lite in ordine ai mc di acqua consumati dall'utenza intestata al ricorrente.
2. Spese di lite
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Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, discostandosi dai parametri medi stabiliti dal d.m. n° 147/2022 per le controversie civili davanti al Tribunale per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione che va da € 5.200,00 fino a € 26.000,00) tenuto conto dell'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte convenuta, rapportata, altresì, al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 9172/2022 del R.G.A.C., pendente tra Parte_1 Parte_2
ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
[...]
1. Dichiara la contumacia del;
Controparte_4
2. Rigetta la domanda, per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto:
3. Condanna il al pagamento in favore Parte_1 della delle spese di giudizio che si liquidano in € 2540,00 Controparte_2 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 09/01/2025 Il Giudice monocratico Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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