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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 18/04/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1416/2022 vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Cosenza (CS), via degli Alimena n°97/B presso lo studio degli avv.ti Parte_1
e Maria Cosentini, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
P.I. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Casamicciola Terme
(NA), via Castanito n. 23, presso lo studio dell'avv. Antonio Carotenuto, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione.
CONVENUTA
E
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, in persona del Sindaco pro tempore. Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice con atto di rinuncia depositato in data 20.03.2025 (v. pec dell'avv.
del 13.03.2025) ha dichiarato di rinunciare al giudizio con Parte_1
compensazione delle spese di lite.
La parte convenuta non si è opposta alla rinuncia con compensazione delle spese (v. pec dell'avv. Antonio Carotenuto del 15.03.2025, allegata alle note di trattazione scritta di parte attrice depositate in data 20.03.2025).
La parte convenuta non risulta costituita. Controparte_2
La dichiarazione di rinuncia agli atti risulta regolarmente effettuata dall'attore con atto depositato in data 20.03.2025, e la dichiarazione di accettazione della rinuncia risulta regolarmente effettuata dal procuratore speciale della parte convenuta con la nota del
15.03.2025.
La rinuncia agli atti del giudizio risulta, quindi, accettata dalla parte convenuta costituita.
Va, quindi, dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Avendo le parti chiesto la compensazione delle spese di lite, queste ultime vadano compensate per intero tra le parti. Le spese vanno dichiarate irripetibili nei confronti del contumace. Controparte_2
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del processo;
2. compensa interamente le spese di lite tra la parte attrice e l
[...]
; Controparte_3
3. dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti del CP_2
[...]
Così deciso in Paola, 18.04.2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Varrecchione)
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