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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 11879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11879 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice LA AC
All'esito dell'udienza del 19 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa R.G.n. 28968/2025:
parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Andrea Gagliassi Parte_1 contro in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria CP_1
AR IO
OGGETTO: opp.ne atp ex art. 445 bis co. VI cpc
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente, già invalida al 100%, in data 08.05.2024 è stata sottoposta a visita di revisione, all'esito della quale è stata riconosciuta invalida nella ridotta misura dell'80% e dunque non le è stata confermata la pensione di inabilità ex art. 12 l. n. 118/71.
Quindi, la parte ricorrente ha proposto davanti al Tribunale di Roma giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio ha ritenuto il ricorrente invalido civile in misura dell'82% e che dunque escluso che sussistessero i requisiti medico legali per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 l. n.
118/71.
Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento la parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al giudice del lavoro di CP_ Roma l'accertamento del sopra descritto stato di salute e la condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta. CP_ L' si è costituito contestando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il consulente medico di ufficio nominato nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo ha concluso per l'insussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento della pensione di inabilità, confermando sostanzialmente il giudizio espresso dalla Commissione medica in sede di visita di revisione.
La parte ricorrente ha contestato, attraverso una relazione di un medico legale, tale valutazione affermando che il consulente non ha adeguatamente considerato tutte le patologie da cui è affetta, in quanto dalla stessa documentazione medica emergerebbe la sussistenza di patologie tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della prestazione.
Le censure della parte ricorrente si incentrano prevalentemente sulla sottovalutazione da parte del consulente del quadro clinico descritto nella certificazione medica prodotta.
Sotto tale profilo le censure alla consulenza risultano prive di fondamento in quanto l'ausiliare del giudice ha valutato tutta la documentazione medica prodotta, senza, tuttavia, ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità.
Il consulente di ufficio ha confermato tale valutazione anche all'esito delle note critiche pervenute dal consulente di parte, evidenziando di aver “conglobato la valutazione della pregressa resezione segmento lobo superiore e medio polmone dx con linfoadenectomia per granulomi necrotizzati gigantocellulari (2022) con le pregresse neoplasie (tiroide 2016 e melanomi 2014 e 2021) al codice
9323 tabelle DM 5.2.92 (“neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale”) in considerazione sia della modesta ripercussione funzionale delle altre pregresse neoplasie di cui in diagnosi, che tenendo conto dell'ovvio danno funzionale relato alla bilobectomia stessa, pur non essendo presente in atti alcuna documentazione nè pneumologica, né funzionale né del 2022 né di data successiva.”. Il ctu ha poi aggiunto che “anche andando ad ascrivere la sola pregressa resezione segmento lobo superiore e medio polmone dx con linfoadenectomia per granulomi necrotizzati gigantocellulari al codice 9323 tabelle DM 5.2.92 (che come già detto considera la compromissione funzionale respiratoria), le altre pregresse neoplasie (tiroide 2016 e melanomi
2014 e 2021) al codice 9322 tabelle DM 5.2.92 e le altre patologie di cui in diagnosi come valutate nella bozza di relazione peritale, in base alle tecniche medico –legali (metodo a scalare o riduzionistico secondo TH -- art.4 DLGS 509/88 e DM 5.2.92) in ambito di menomazioni coesistenti (cioè che interessano organi ed apparati distinti fra loro) si configura uno stato invalidante come pari all'ottantasei per cento (86%)”. Quindi comunque comportante una invalidità civile in percentuale inferiore al requisito sanitario prescritto dalla legge n. 118/71 per fruire della pensione di inabilità.
A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire della pensione di inabilità, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo.
In particolare, la presente opposizione si fonda sulla mera riproposizione delle stesse note critiche già inviate nel corso della consulenza e già valutate dal consulente di ufficio. Pertanto, a fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione dei risultati della consulenza senza aggiungere alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che possa portare ad una diversa valutazione, rendendo così superfluo un nuovo accertamento medico legale.
Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo non può essere riconosciuta alla parte ricorrente la pensione di inabilità ex art. 12 l. n. 118/71, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta.
La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa: rigetta il ricorso.
Roma, 19 novembre 2025
La Giudice
LA AC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice LA AC
All'esito dell'udienza del 19 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa R.G.n. 28968/2025:
parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Andrea Gagliassi Parte_1 contro in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria CP_1
AR IO
OGGETTO: opp.ne atp ex art. 445 bis co. VI cpc
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente, già invalida al 100%, in data 08.05.2024 è stata sottoposta a visita di revisione, all'esito della quale è stata riconosciuta invalida nella ridotta misura dell'80% e dunque non le è stata confermata la pensione di inabilità ex art. 12 l. n. 118/71.
Quindi, la parte ricorrente ha proposto davanti al Tribunale di Roma giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio ha ritenuto il ricorrente invalido civile in misura dell'82% e che dunque escluso che sussistessero i requisiti medico legali per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 l. n.
118/71.
Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento la parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al giudice del lavoro di CP_ Roma l'accertamento del sopra descritto stato di salute e la condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta. CP_ L' si è costituito contestando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il consulente medico di ufficio nominato nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo ha concluso per l'insussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento della pensione di inabilità, confermando sostanzialmente il giudizio espresso dalla Commissione medica in sede di visita di revisione.
La parte ricorrente ha contestato, attraverso una relazione di un medico legale, tale valutazione affermando che il consulente non ha adeguatamente considerato tutte le patologie da cui è affetta, in quanto dalla stessa documentazione medica emergerebbe la sussistenza di patologie tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della prestazione.
Le censure della parte ricorrente si incentrano prevalentemente sulla sottovalutazione da parte del consulente del quadro clinico descritto nella certificazione medica prodotta.
Sotto tale profilo le censure alla consulenza risultano prive di fondamento in quanto l'ausiliare del giudice ha valutato tutta la documentazione medica prodotta, senza, tuttavia, ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità.
Il consulente di ufficio ha confermato tale valutazione anche all'esito delle note critiche pervenute dal consulente di parte, evidenziando di aver “conglobato la valutazione della pregressa resezione segmento lobo superiore e medio polmone dx con linfoadenectomia per granulomi necrotizzati gigantocellulari (2022) con le pregresse neoplasie (tiroide 2016 e melanomi 2014 e 2021) al codice
9323 tabelle DM 5.2.92 (“neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale”) in considerazione sia della modesta ripercussione funzionale delle altre pregresse neoplasie di cui in diagnosi, che tenendo conto dell'ovvio danno funzionale relato alla bilobectomia stessa, pur non essendo presente in atti alcuna documentazione nè pneumologica, né funzionale né del 2022 né di data successiva.”. Il ctu ha poi aggiunto che “anche andando ad ascrivere la sola pregressa resezione segmento lobo superiore e medio polmone dx con linfoadenectomia per granulomi necrotizzati gigantocellulari al codice 9323 tabelle DM 5.2.92 (che come già detto considera la compromissione funzionale respiratoria), le altre pregresse neoplasie (tiroide 2016 e melanomi
2014 e 2021) al codice 9322 tabelle DM 5.2.92 e le altre patologie di cui in diagnosi come valutate nella bozza di relazione peritale, in base alle tecniche medico –legali (metodo a scalare o riduzionistico secondo TH -- art.4 DLGS 509/88 e DM 5.2.92) in ambito di menomazioni coesistenti (cioè che interessano organi ed apparati distinti fra loro) si configura uno stato invalidante come pari all'ottantasei per cento (86%)”. Quindi comunque comportante una invalidità civile in percentuale inferiore al requisito sanitario prescritto dalla legge n. 118/71 per fruire della pensione di inabilità.
A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire della pensione di inabilità, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo.
In particolare, la presente opposizione si fonda sulla mera riproposizione delle stesse note critiche già inviate nel corso della consulenza e già valutate dal consulente di ufficio. Pertanto, a fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione dei risultati della consulenza senza aggiungere alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che possa portare ad una diversa valutazione, rendendo così superfluo un nuovo accertamento medico legale.
Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo non può essere riconosciuta alla parte ricorrente la pensione di inabilità ex art. 12 l. n. 118/71, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta.
La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa: rigetta il ricorso.
Roma, 19 novembre 2025
La Giudice
LA AC