Ordinanza collegiale 11 aprile 2025
Sentenza breve 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 31/05/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2025
N. 00233/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00096/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR VE GI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 96 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Martino Benzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Udine, via Giusto Muratti n. 64;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del decreto di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno da motivi di minore età a motivi di attesa occupazione Cat. A. 12/25/IMM. prot. 28/2025 adottato dal Questore della Provincia di Udine il 18 febbraio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Udine;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino egiziano, faceva ingresso irregolarmente nel territorio nazionale come minore straniero non accompagnato il 15.04.2023 ed in data 23.6.2023 presentava istanza di rilascio di permesso di soggiorno per minore età, ottenendo tale titolo con validità fino al 12.6.2024.
2. A seguito di allontanamento del medesimo dalla struttura per minori a cui era stato assegnato, il Tribunale per i Minorenni, che aveva ratificato il predetto collocamento il 3.10.2023, disponeva la revoca del decreto di affidamento il 2.1.2023.
3. Successivamente il minore, che nel frattempo aveva modificato le proprie generalità, era stato nuovamente affidato con ulteriore decreto del 27.9.2023 dal predetto Tribunale ed assegnato ad altra struttura, presentava nuova istanza di permesso di soggiorno con le diverse generalità, che veniva accolta con rilascio di titolo valido sino al compimento della maggiore età.
4. Durante il soggiorno in Italia, il ricorrente risulta aver commesso numerosi reati ed in particolare:
- in data 21.8.2023 veniva indagato per il reato ex art. 625 comma 1 n.7) c.p. (furto aggravato di oggetti esposti alla pubblica fede);
- in data 2.9.2023 veniva indagato per il reato ex art 610 c.p. (violenza privata);
- in data 2.10.2023 veniva indagato, da personale della Stazione Carabinieri di Cividale del FR (Ud) per i reati di cui agli artt. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale), 582 c.p. (lesioni personali aggravate), 341 bis c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale);
- in data 5.10.2023 veniva avvisato oralmente dal Questore di Udine ai sensi dell'art 3 comma 3 bis D.Lgs 159/2011 e ss.mm.;
- in data 23.11.2023 veniva indagato per il reato di cui all’art. 588 c.p. (rissa);
- in data 9.04.2024 veniva indagato per il reato ex art. 625 comma 1 n. 7) c.p. (furto aggravato di oggetti esposti alla pubblica fede) commesso in data 13.11.2023 unitamente ad altri minori stranieri non accompagnati;
- in data 2.6.2024 veniva indagato per il reato di cui all’art. 625 comma 1 n. 7) c.p. (furto aggravato di oggetti esposti alla pubblica fede);
- in data 29.12.2024 veniva indagato per i reati di cui agli artt. 582 c.p. (lesioni personali in ambito discriminatorio sessuale), 604 bis comma 1 parte b, c.p. (istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali).
5. Il ricorrente ha presentato il 9.5.2024 alla Questura di Milano istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di “attesa occupazione”, poi trasferita alla Questura di Udine per competenza territoriale in data 13.02.2025, allegando al kit postale esclusivamente copia del passaporto, il precedente permesso di soggiorno, il certificato di attribuzione del codice fiscale, la tessera sanitaria e il decreto di affidamento adottato dal Tribunale per i Minorenni.
6. Il Questore di Udine, con decreto Prot. n. 28/2025 del 18.2.2025, ha disposto il rifiuto dell’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da motivo di minore età/affidamento a motivi di attesa occupazione, provvedimento impugnato nel presente giudizio.
7. A seguito della notifica, in pari data, del predetto decreto di rigetto all’interessato, unitamente al simultaneo provvedimento prefettizio di espulsione ed al provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. di Milano, il ricorrente è stato rimpatriato il 28.2.2025 presso il Paese di origine.
8. Parte ricorrente affida le proprie doglianze ai seguenti motivi:
“1) violazione art. 7 e 10 bis L. 241/1990 – annullabilità del provvedimento ex art. 21 octies L. 241/1990”, in quanto l’emanazione del decreto gravato non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90.
“2) violazione art. 32 DLgs 286/1998 e 14 DPR 294/1999”, avendo l’Amministrazione intimata provveduto sull’istanza di conversione senza aver atteso il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Il ricorrente risulterebbe inoltre identificabile quale vittima del fenomeno di grave sfruttamento lavorativo e come tale meritevole delle apposite tutele previste dall’ordinamento.
9. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio producendo memoria difensiva in cui ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza della procura alle liti, alla luce della apparente non autenticità della stessa.
Ha comunque ampiamente argomentato in merito all’infondatezza del ricorso, instando per il suo rigetto.
10. A seguito della camera di consiglio del 2.4.2025, in cui, in sede di discussione orale, veniva rilevato che dal deposito in formato digitale secondo le disposizioni che disciplinano il processo amministrativo telematico, la procura ad litem, originariamente cartolare, sottoscritta manualmente dal ricorrente e autenticata dal proprio difensore sia con sottoscrizione autografa che con firma digitale, risultava priva dell’asseverazione di conformità, ai sensi dell’art. 22 del C.A.D., veniva disposto un rinvio alla successiva camera di consiglio per consentirne l’integrazione.
11. Il predetto difensore, dopo aver provveduto a regolarizzare la procura nell’immediato ha depositato in vista dell’udienza cautelare una memoria con cui ha evidenziato che il Giudice di Pace di Udine con sentenza n. 188/2025 ha accolto il ricorso proposto avverso il decreto prefettizio di espulsione, per mancata presenza di tutti gli elementi prescritti dall’art. 18 DPR 445/2000 per l’attestazione di conformità della copia rispetto all’originale.
12. All’udienza camerale del 16.4.2025, la causa, previo avviso alle parti della sussistenza dei requisiti per l’emissione di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm., è stata trattenuta in decisione.
13. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per assenza di procura, in presenza di autentica della firma del ricorrente da parte del proprio difensore e della sua intervenuta regolarizzazione.
14. Il ricorso è infondato, per le ragioni che verranno di seguito evidenziate.
15. Circa la disciplina applicabile al caso di specie, assume rilievo il disposto dell’art. 5 del DLgs 286/1998 (T.U.I.) che al comma 4 stabilisce che “Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e dele diverse condizioni previste dal presente testo unico (…)” ed al comma 5 precisa che “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati (…) quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato”.
L’art. 4 del medesimo decreto al comma 3 stabilisce che “Non è ammesso in Italia lo straniero (…) che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone”.
L’art. 32 del T.U.I. a sua volta dispone al primo comma che “Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’art. 31 commi 1 e 2 e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno (…)”.
Il comma 1-bis precisa che “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184 ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato (…)”.
16. Il diniego di conversione del permesso di soggiorno in questa sede gravato si fonda sulla valutazione di pericolosità sociale del richiedente, basata sui numerosi e gravi precedenti di polizia, “sia da minorenne, sia da maggiorenne” che “consentono di ritenere che il predetto rientri in una delle categorie di cui all’art. 1 D.Lvo 159/2011 e successive modifiche; che la condotta del suddetto, alla luce dei suoi trascorsi, non consente una prognosi favorevole in ordine alla futura astensione dal commettere nuovi fatti delittuosi”.
Il Questore ha altresì evidenziato che può desumersi da quanto appurato che il ricorrente “non abbia raggiunto un sufficiente livello di integrazione, anzi si sia distinto per i suoi comportamenti negativi ed il profondo disprezzo per le regole della convivenza civile, assumendo atteggiamenti disdicevoli e commettendo numerosi reati ”, soggiungendo che “anche dopo la notifica del provvedimento del Questore, adottato in seguito ad un giudizio di pericolosità sociale, si è reso responsabile di ulteriori reati che confermano la sua appartenenza ad una delle categorie indicate nell’art. 1 del D.Lgvo 159/2011”.
Il gravato rigetto risulta pertanto legittimo sotto il profilo della attualità del giudizio di pericolosità sociale, avendo il provvedimento valorizzato i numerosi deferimenti all’Autorità giudiziaria, costituenti elementi riferiti ad un passato recente e, come tali, idonei a supportare ex se il giudizio di pericolosità sociale attuale e concreta del ricorrente.
Le predette condotte sono risultate rivelatrici, nella contemporaneità, della minaccia effettiva e concreta della presenza dello straniero per l’ordine e la sicurezza pubblica.
16.1 Il diniego di conversione gravato si atteggia, nel caso di specie, come provvedimento amministrativo consequenziale anche all’avviso orale che era stato adottato dal Questore di Udine il 5.10.2023, misura di prevenzione divenuta inoppugnabile, che pertanto è stata correttamente posta a base (unitamente agli altri elementi sopra richiamati) del giudizio di pericolosità sociale espresso nell’impugnato decreto questorile, in forza del nesso di presupposizione/consequenzialità rilevato.
16.2 Il decreto impugnato ha altresì evidenziato, ad integrazione della motivazione del rigetto, che il ricorrente “ non ha documentato la disponibilità di un alloggio idoneo”, che “non sono stati documentati vincoli familiari che possano impedire l’adozione di del presente provvedimento, mentre tuttora sussistono forti legami con il paese di origine, visto il breve periodo di permanenza in Italia” e che in conclusione “non sussistono i presupposti minimi per poter procedere al rinnovo del soggiorno”.
16.3 Non si ravvisa pertanto la fondatezza della doglianza formulata nel primo motivo di gravame, circa il mancato rispetto dell’art. 10 bis della legge 241/1990, posto che l’atto impugnato assume nel caso di specie natura del tutto vincolata alla luce dei precedenti menzionati e delle norme che disciplinano la presenza in Italia dei cittadini stranieri, così come correttamente evidenziato nel decreto questorile.
A fronte della pacifica finalità dell’istituto del preavviso di rigetto di instaurare un contraddittorio tra il soggetto istante e l’Amministrazione destinataria della richiesta di provvedimento ampliativo, al fine dell’acquisizione di ulteriori elementi utili per l’assunzione della decisione finale, risulta evidente come, nel caso di specie, connotato dalla emanazione di un atto dovuto, alcun elemento ulteriore avrebbe potuto essere prodotto dal ricorrente, al fine di determinare l’adozione di un atto dal diverso contenuto.
17. Anche il secondo motivo non risulta fondato.
17.1 Circa il parere del Comitato, non sussiste la violazione dell’art. 32 T.U.I. dedotta dal ricorrente, in quanto, alla luce della qualificazione di atto dovuto del decreto gravato, risulta condivisibile la considerazione della difesa erariale secondo cui “il parere, atto endoprocedimentale e a carattere non vincolante, non può che essere considerato recessivo di fronte alla valutazioni di pericolosità sociale effettuata sia dal Questore sia dal Prefetto, a prescindere dall’esito dello stesso, che è del tutto ininfluente”.
17.2 Così come, del pari, risulta non accoglibile la doglianza concernente un asserito mancato rispetto da parte dell’Amministrazione intimata della disciplina concernente le vittime del fenomeno del grave sfruttamento lavorativo , non risultando le affermazioni del ricorrente riconducibili ad alcuna previsione normativa.
In particolare, la disposizione di cui all’art. 18- ter del DLgs 286/1998 concernente i “Permessi di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, non risulta applicabile alla fattispecie oggetto di giudizio, in cui, come evidenziato dalla difesa dell’Amministrazione, non sono state accertate “situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero nel territorio nazionale”.
18. Tutto ciò premesso, il ricorso risulta manifestamente infondato e va conseguentemente respinto.
19. Le spese di lite possono essere compensate, sussistendo giusti motivi alla luce della peculiarità della questione esaminata.
20. Le ragioni che hanno portato al rigetto del ricorso impongono, inoltre, a questo Tribunale di revocare al ricorrente il beneficio del gratuito patrocinio, che gli è stato concesso in via anticipata e provvisoria con il decreto del Presidente della competente Commissione costituita presso il Tar per il FR VE GI n. 2 del 25.3.2025 (cfr. TAR FVG, I, 17.10.2023, n. 322; TAR Lazio, III, 4.6.2007, n. 5134; 7.8.2006, n. 7082; 16.1.2007, n. 275; 2.3.2007, n. 1959; TAR Toscana, I, n. 390/2006 e n. 157/2006; TAR Campania, Napoli, IV, n. 1879/2006 e n. 1042/2006).
Un tanto in osservanza di quanto stabilito dall’art. 136, secondo comma, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (“… con decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta …, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione …”), avuto riguardo al fatto che a mente dell’art. 126, primo comma, costituisce presupposto per l’ammissibilità al gratuito patrocinio la circostanza che “le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR VE GI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Revoca il patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente accordato al ricorrente in via anticipata e provvisoria con decreto del Presidente della Commissione per il gratuito patrocinio, costituita presso il Tar FR VE, n. 2 del 25.3.2025.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
Claudia Micelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Micelli | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.