Ordinanza presidenziale 9 aprile 2020
Sentenza 9 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 09/08/2021, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/08/2021
N. 01006/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00881/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 881 del 2008, proposto da
Comune di Cerea, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Sala, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Immobiliare Claudia Verde S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Barel, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Acerboni in Mestre-Venezia, via Torino, 125;
per l'annullamento
dell'inadempimento della società Immobiliare Claudia Verde all'obbligo di cedere lotti residenziali agli assegnatari individuati dal Comune ad essa imposto dalla Convenzione per l'attuazione di un programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia e Ambientale di un area residenziale nel quartiere di S.Vito del capoluogo di Cerea;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Immobiliare Claudia Verde S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Cerea deduce di aver adottato e poi approvato (rispettivamente con deliberazione di Giunta comunale n. 98 in data 8/7 /2004 e con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 25/9/2004), il programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale di un'area residenziale nel quartiere di S.Vito, presentato dal Comune stesso e dalla società Immobiliare Claudia Verde s.r.l.
In data 28/2/2005, veniva stipulata, tra il Comune e la società Immobiliare Claudia Verde, la convenzione per l'attuazione del programma.
La società, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 della convenzione, si dichiarava disponibile a concedere al Comune di Cerea la gestione dei lotti residenziali individuati con i numeri dal 1 al 17 per una superficie fondiaria complessiva di mq. 14.294 (quattordicimiladuecentonovantaquattro).
Il Comune di Cerea, di contro, si impegnava ad emettere, entro novanta giorni dalla sottoscrizione della convenzione, un bando per assegnazione dei lotti residenziali al prezzo convenzionato di € 80,00 al mq.
La Società immobiliare Claudia Verde s.r.l., s’impegnava, di contro, a cedere i sopra indicati lotti ai soggetti che fossero risultati assegnatari e che fossero in possesso dei requisiti.
L’articolo 11 prevedeva che gli impegni derivanti dallo stesso articolo restassero efficaci per un anno a partire dalla data del verbale di inizio lavori e che, trascorso tale periodo, i lotti non assegnati tramite bando sarebbero tornati nella piena disponibilità della Società Immobiliare Claudia Verde s.r.l.
Afferma il Comune di aver provveduto ad individuare gli assegnatari dei lotti e a comunicare i relativi nominativi alla ditta Immobiliare Claudia Verde, ma che essa, dopo aver segnalato di aver riscontrato difficoltà a concludere il contratto con alcuni degli assegnatari, aveva venduto tre lotti (i nn. 7, 10 e 11) a soggetti diversi da quelli individuati dal Comune, rendendosi inadempiente agli obblighi assunti con la convenzione.
Tanto premesso, l’Ente civico ha convenuto in giudizio la società Immobiliare Claudia Verde per sentirla condannare al risarcimento del danno subito per effetto dell’inadempimento agli obblighi assunti con la convenzione, avendo essa cagionato un “pregiudizio funzionale al Comune in relazione agli interessi pubblici con la convenzione del P.I.R.U.E.A. perseguiti” . Il Comune afferma inoltre che: “il criterio per la quantificazione del danno può essere individuato nella differenza di prezzo tra quello pattuito in convenzione e quello del libero mercato, cui l’amministrazione si trova nella necessità di rivolgersi al mercato per acquisir terreni destinati all’edilizia residenziale agevolata” .
Con memoria notificata in data 10 maggio 2021, il Comune di Cerea ha modificato il petitum chiedendo che la condanna della società convenuta comprenda anche il risarcimento del danno derivante dalla vendita di un ulteriore lotto ad un soggetto estraneo al novero degli assegnatari individuati dal Comune.
Il risarcimento richiesto è di € 540.000,00, pari alla differenza tra il prezzo di vendita convenzionato ed il prezzo di vendita di mercato all’epoca della vendita di lotti contigui a quelli oggetto del convenzionamento, oltre al danno da ritardo.
L’Immobiliare Claudia Verde, in data 12 settembre 2008, si è costituita in giudizio depositando memoria di stile.
All’udienza del 10 giugno 2021 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, pacificamente applicabile anche nelle cause risarcitorie proposte innanzi al giudice amministrativo, il creditore che agisca per il risarcimento del danno contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., in tal senso, Cass. Sez. Un. n. 13533/01, nonché Cass. sentenze nn. 8616/06, 10111/2018, 20812/18). E’, tuttavia, onerato della prova degli altri elementi costitutivi del diritto al risarcimento del danno, ovvero del danno sofferto e del nesso eziologico tra la condotta inadempiente e il danno.
Nel caso di specie, il ricorrente, non ha fornito prova del danno di cui chiede il risarcimento. Afferma, tuttavia, che di tale prova non vi sarebbe necessità potendo farsi ricorso al principio di non contestazione, atteso che la parte resistente si è costituita in giudizio e non ha specificamente contestato gli elementi costitutivi della pretesa creditoria azionata.
L’assunto non è condivisibile.
Per costante giurisprudenza, infatti, il principio di non contestazione può operare soltanto ove sia stato assolto l’onere di specifica e puntuale allegazione dei fatti costitutivi della pretesa (“ Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata .” Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, n.26908).
Un tale onere, tuttavia, non è stato assolto dal ricorrente, quantomeno con riguardo al verificarsi del danno.
Il Comune, infatti, si è limitato ad affermare di doversi rivolgere al mercato per soddisfare le esigenze di reperimento dei terreni da destinare all’edilizia agevolata che aveva inteso soddisfare con la convenzione rimasta inadempiuta, individuando il danno nella differenza tra il prezzo convenzionale e quello di mercato che resterebbe a suo carico.
Si tratta, però, di un’affermazione generica che non contiene alcun riferimento a dati di fatto specifici dai cui possa desumersi l’esistenza di un danno risarcibile.
Perché sia risarcibile il danno deve essere effettivo, ovvero tradursi in una diminuzione patrimoniale certa o altamente probabile, il cui verificarsi, nel caso di specie, non è stato allegato.
Il Comune, infatti, neppure nella memoria depositata nel maggio 2021 (a distanza di tredici anni dalla proposizione del ricorso) ha dedotto di aver dovuto sostenere oneri per l’acquisto di terreni da destinare all’edilizia residenziale pubblica, né di aver avviato trattative in tal senso. Neppure afferma di aver ricevuto diffide da parte degli assegnatari pretermessi (neppure individuati) a procurare i terreni da destinare all’edilizia agevolata o di aver avviato procedimenti per l’approvazione di piani di edilizia convenzionata allo scopo di soddisfare le esigenze abitative di tali soggetti.
In altre parole, non è dedotto alcun fatto storico la cui non contestazione sia sufficiente a far ritenere provato il danno derivante al patrimonio comunale dall’inadempimento della resistente.
La domanda risarcitoria, pertanto, non può essere accolta.
A diverso esito non si perverrebbe neppure interpretando la domanda come volta al risarcimento di un danno “ non patrimoniale” alla “funzione pubblica” esercitata dal Comune attraverso l’approvazione del P.I.R.U.E.A. Anche così interpretata la domanda resta sguarnita di sufficiente allegazione e prova.
Secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 919 de 2019 e Consiglio di Stato sez. VI, 28/06/2019, n.4454) “il danno non patrimoniale, configurabile quale danno-conseguenza derivante dall'effettiva lesione di specifici beni/valori oggetto di tutela (e non quale mero danno-evento), deve essere puntualmente allegato e dimostrato nella sua consistenza, se del caso attraverso il ricorso a presunzioni, purché plurime, precise e concordanti.
Al riguardo, anche la giurisprudenza civile ha sottolineato che, in tema di danno non patrimoniale, laddove si accedesse all'opposta tesi del danno in re ipsa, si finirebbe per snaturare la funzione stessa del risarcimento, il quale non conseguirebbe all'effettivo accertamento di un danno, ma si atteggerebbe alla stregua di vera e propria pena privata per un comportamento illecito (Cass., Sez. Un. Civ., 11 novembre 2008, n. 26972 e n. 26973).
In definitiva, costituisce orientamento consolidato quello secondo cui, per conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale, il richiedente è tenuto ad allegare e provare in termini reali il pregiudizio subito, anche se collegato a valori riconosciuti a livello costituzionale, e ciò perché la categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., pur nei casi in cui la sua applicazione consegua alla violazione di diritti inviolabili della persona, costituisce pur sempre un'ipotesi di danno-conseguenza, il cui ristoro è in concreto possibile solo a seguito dell'integrale allegazione e prova in ordine alla sua consistenza (deducibile da specifiche circostanze da cui possa desumersi la violazione di interessi di rilievo costituzionale) ed in ordine alla sua riferibilità eziologica alla condotta del soggetto asseritamente danneggiato (cfr. Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008, n. 26792; Cass. Sez. III, 24 settembre 2013, n,, 21865; Cons. Stato, sez. VI, 9 gennaio 2014, n. 34).”.
La qualificazione del danno non patrimoniale come “ danno conseguenza ” esclude la risarcibilità dell’astratta lesione dell’interesse pubblico perseguito mediante la convenzione urbanistica alla quale la società resistente si è resa inadempiente, non essendo risarcibile il “ danno in re ipsa ”.
E’ necessario, invece, dare prova del pregiudizio di natura non patrimoniale verificatosi per effetto dell’inadempimento. Nella specie, tuttavia, l’unico danno – sia pur genericamente - prospettato, ha natura soltanto economica.
La risalenza del contezioso e il contegno processuale della parte resistente, limitatasi ad una mera difesa di stile, giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 10 giugno 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO