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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/03/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 479 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 vertente tra
Partita Iva n. ) con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in RI, Piazza San Carlo n. 156 e con sede secondaria in Milano via Monte di Pietà n. 8, Codice Fiscale e
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di RI
, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei P.IVA_2
Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, Iscritta all'Albo
Banche al n. 5361, in persona del Dott. , Parte_2
nella sua qualità di procuratore, rappresentata e difesa, in via disgiunta tra loro, dagli Avv.ti Antonio Ferraguto (C.F.
) e Giuseppe Capogreco (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
studio legale di quest'ultimo in Soverato (CZ), Via Chiefari n. 1. - attrice in riassunzione
contro
(C.F.: nato a [...] CP_1 C.F._3
Sibari il 21.1.1934, rappresentato e difeso dall'avv. Ida
Mendicino del Foro di Cosenza (C.F.: ) C.F._4
ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via Barbaro n.16, presso lo studio legale dell'avv. Maria Schipani.
- convenuto in riassunzione
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_2
di Catanzaro adita, contrariis rejectis, previo ogni accertamento
e declaratoria del caso, in parziale riforma della sentenza n.
1616/2014 del 12 novembre 2014 della Corte d'Appello di
Catanzaro ed in applicazione dell'ordinanza n. 31187/2018 del 3 dicembre 2018 della Suprema Corte di cassazione e dei principi di diritto in questa enunciati, così giudicare: nel merito:
- dichiarare inammissibili e/o improponibili e, comunque, respingere in quanto infondate, in tutto o in parte, le domande proposte dal Sig. contro nella CP_1 Parte_1
presente causa;
- condannare il Sig. alla ripetizione in favore di CP_1 [...]
dell'importo di euro 134.591,35 oltre interessi di Parte_1
legge dal 9 luglio 2015 al saldo, pari alla differenza tra le somme da questa corrisposte in esecuzione della sentenza n.
pag. 2/12 1616/2014 della Corte d'Appello di Catanzaro e quelle calcolate dal CTU nel presente giudizio come non dovute;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di rinvio e dei precedenti gradi di appello e di
Cassazione, oltre accessori di legge secondo le aliquote in vigore al tempo del pagamento”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, CP_1
disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, confermare il contenuto della sentenza n. 1616/2014 resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro il 24.9.2014 e depositata il seguente 12.11.2014, nella parte non cassata dalla
Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 31187/2018, dichiarando dovute le somme pagate da al Parte_1
sig. decurtate da quelle risultate non dovute nel CP_1
presente giudizio e quantizzate dal CTU.
Con vittoria di spese e competenze della presente fase del giudizio e rigetto della domanda di condanna al pagamento di spese e competenze di lite della fase del giudizio innanzi alla
Corte d'Appello ed alla Corte di Cassazione”.
Oggetto: riassunzione del giudizio a seguito dell'ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione n. 31187/2018 del 3 dicembre
2018.
pag. 3/12
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, CP_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rossano,
[...]
deducendo la nullità delle condizioni generali del CP_3
contratto di apertura di credito e del contratto di conto corrente, avente la determinazione del tasso di interesse con rinvio agli usi su piazza l'applicazione di interessi anatocistici con calcolo trimestrale e di commissioni di massimo scoperto trimestrali, gli addebiti di tassi di interesse ultralegali e quindi:
- accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti sulla base del ricalcolo del saldo di conto corrente;
- determinare il TEG del rapporto bancario;
- condannare la convenuta banca alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e riscosse e al risarcimento dei danni patiti dall'istante.
Con comparsa, si costituiva tardivamente
[...]
quale procuratore di Controparte_4 Controparte_3
eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva della banca convenuta, nonché la prescrizione dei diritti fatti valere da parte attrice;
nel merito, evidenziava che la domanda era assolutamente sfornita di supporto probatorio, non essendo stati prodotti i relativi contratti;
deduceva che, comunque, i tassi di interesse non superavano il tasso soglia, erano stati legittimamente concordati tra le parti;
fermo restando la preliminare richiesta di inammissibilità dell'azione, per assenza pag. 4/12 di prova documentale, non si opponeva ad un eventuale accertamento tecnico sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Il Tribunale di Rossano, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, rigettava la domanda dell'attore per non aver adempiuto ai propri oneri probatori;
compensava interamente le spese di lite.
2.
Avverso tale decisione, proponeva appello CP_1
La Corte di Appello di Catanzaro, ritenute non condivisibili le affermazioni del primo giudice in ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore, accoglieva parzialmente l'impugnazione e condannava la CP_3
a restituire le somme di euro 435.538,55 per il conto n. 52-00518
e di euro 19.741,64 per il conto n. 52-1247, con le seguenti ragioni:
- l'eccezione sugli interessi "uso piazza" non era stata contestata dalla e quindi si trattava di una circostanza CP_3
pacifica;
- la clausola anatocistica era nulla, con conseguente nuovo calcolo degli interessi, senza alcuna capitalizzazione e commissioni massimo scoperto;
- gli interessi applicabili in favore del cliente, senza alcuna capitalizzazione, andavano distinti in interessi legali per il periodo del rapporto contrattuale anteriore all'entrata in vigore pag. 5/12 dell'art. 4 della legge n. 154 del 1992 e in interessi calcolati attraverso la misura dei BOT (o titoli similari) per il periodo successivo;
- non dovevano computarsi le ritenute fiscali.
3.
Avverso tale decisione, (già Controparte_2 [...]
proponeva ricorso per Cassazione. CP_3
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31187 del 3.12.2018, accoglieva il secondo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, cassava la sentenza con rinvio ed enunciava i seguenti principi di diritto:
- l'estratto di chiusura deve includere anche il computo delle ritenute fiscali, nel caso in esame erroneamente escluse;
- in riferimento agli interessi, nel caso di indebito oggettivo, questi decorrono normalmente dalla domanda giudiziale e non dalla data del pagamento, occorrendo a tal fine valutare la buona fede dell'istituto bancario, che si presume fino a prova contraria, ma occorre pur sempre una specifica domanda dell'attore, non potendo il giudice pronunciare oltre i limiti della domanda;
- in ogni caso sono dovuti gli interessi legali, non potendo applicarsi alla figura dell'indebito la misura deli interessi convenzionali previsti dal contratto di conto corrente.
4.
pag. 6/12 Con atto di citazione, in Controparte_2
applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, ha riassunto il giudizio chiedendo:
a) la rideterminazione in euro 369.452,98 per il conto n.
52-00518 ed euro 17.943, 36 per il conto n. 52-1247, così come calcolato dal c.t.u. di secondo grado (interessi senza alcuna capitalizzazione + ritenute fiscali);
b) interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale
(8.6.2004);
c) la ripetizione delle somme già versate ad che CP_1
ha dato esecuzione alla sentenza di appello cassata, in eccedenza rispetto agli importi come sopra rideterminati;
d) spese del presente grado di giudizio e dei due precedenti, oltre alle spese legali sostenute per la fase di legittimità.
L'attrice in riassunzione, quindi, ha poi concluso come da intestazione della presente sentenza.
5.
La Corte, fatte precisare le conclusioni, all'udienza del
10.3.2023 ha assegnato la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
in data 20.12.2023, ha depositato sentenza non definitiva n. 1429/2023 e ordinanza di remissione in istruttoria, con contestuale nomina del C.T.U.
al fine di “determinare la differenza tra la Persona_1
pag. 7/12 somma complessiva accertata come dovuta a titolo di ripetizione di indebito in sede di giudizio di appello, per come costituente oggetto di avvenuto pagamento nei confronti del medesimo, e quella nella minor misura rideterminata in esito al presente giudizio di rinvio, calcolandone l'ammontare totale comprensivo di sorte capitale ed interessi”.
Espletata e depositata tale consulenza tecnica di ufficio, fatte precisare le conclusioni, all'udienza del 12.12.2024 la causa
è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6.
Va premesso che, con sentenza non definitiva del
20.12.2023 n. 1428/2023, la Corte ha già provveduto sui primi due motivi dell'atto di appello in riassunzione;
si legge nella parte dispositiva della sentenza che “in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al pagamento in favore di della somma di CP_1
euro 369.452,98 a titolo di saldo attivo del conto corrente n. 52-
00518 e della somma di euro 17.943,36 a titolo di saldo attivo del conto corrente n. 52-1247, oltre interessi legali dalla data pag. 8/12 della domanda fino al soddisfo;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
spese al definitivo”.
Ciò posto, resta quindi da esaminare soltanto il terzo motivo dell'atto in riassunzione, alla luce delle risultanze dell'espletata consulenza tecnica, e provvedere alla regolamentazione delle spese di lite (quarto motivo).
7.
Con il terzo motivo, ha chiesto la Controparte_2
restituzione delle somme già corrisposte in favore di CP_1
in esecuzione della sentenza di appello cassata, in eccedenza rispetto agli importi rideterminati.
La richiesta, vista la documentazione allegata a sostegno, è fondata e deve essere accolta.
Quanto alla determinazione dell'esatto ammontare, il parametro di riferimento è dato dalle risultanze della disposta consulenza tecnica nel presente grado di giudizio, a firma della dott.ssa basata su una procedura di calcolo ben precisa, Per_1
l'elaborato risulta pienamente attendibile per la specificità delle indicazioni, per la logicità delle conclusioni e per le risposte fornite ai quesiti, a cui non sono peraltro pervenute osservazioni da parte dei c.t.p.
Alla prima richiesta della Suprema Corte, di determinare, su euro 435.538,55 ed euro 19.741,64, il totale complessivo risultante dalla sommatoria tra sorte capitale e interessi al tasso sostitutivo e con decorrenza dalla data del 26.4.2004 sino a pag. 9/12 quella dell'avvenuto pagamento al correntista da parte dell'istituto di credito, il c.t.u. ha calcolato che sulla somma complessiva di € 455.280,19 gli interessi determinati con il tasso sostitutivo sono pari ad € 158.467,37.
La somma del capitale più gli interessi calcolati al tasso sostitutivo è pari ad € 613.747,56.
Quanto alla seconda richiesta della Corte di rideterminare, sulle somme di euro 369.452,98 e di euro 17.943,36, il totale complessivo risultante dalla sommatoria tra sorte capitale e interessi calcolati al tasso legale e con decorrenza dalla data dell'8-6-2004 sino a quella dell'avvenuto pagamento al correntista da parte dell'istituto di credito, il c.t.u. ha calcolato che sulla somma complessiva di € 387.396,34 gli interessi determinati con il tasso sostitutivo sono pari ad € 91.759,87.
La somma del capitale più gli interessi calcolati al tasso legale è pari ad € 479.156,21.
La differenza tra gli importi finali ottenuti in applicazione dei criteri di computo riportati in precedenza, è pari ad €
134.591,35 (euro 613.747,56 - euro 479.156,21).
Pertanto, alla luce di quanto tecnicamente accertato, va disposta la condanna di alla restituzione di € CP_1
134.591,35, somma da ripetere in favore di , con Parte_1
gli interessi di legge dalla data della domanda (notificata in data
26.2.2019) al saldo, per come indicato dai principi di diritto enunciati dalla stessa ordinanza rescindente.
pag. 10/12 8.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di e a carico di Controparte_2 CP_1
totalmente soccombente in questa sede perché, in accoglimento dell'atto di appello in riassunzione e in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte, è stato ridotto il quantum del saldo attivo dei conti corrente ed è stata accolta anche la domanda avversaria di restituzione delle somme già versate in fase di esecuzione della sentenza, poi cassata.
Gli importi sono così determinati:
- euro 4.996,00, oltre accessori di legge, per il presente grado di rinvio (tabelle vigenti, competenza della Corte di appello, valore indeterminabile, fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, parametri minimi, complessità bassa);
- euro 2.626,00 oltre accessori di legge per la fase dinnanzi la Corte di Cassazione (tabelle vigenti anno 2014-2018, fase di studio, introduttiva e decisionale, valore indeterminabile, parametri minimi, complessità bassa).
Anche le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di CP_1
Non può invece essere accolta la richiesta di vittoria delle spese per il grado di appello, avanzata da;
in Controparte_2
quella sede, è risultato vittorioso, atteso CP_1
l'accoglimento della sua domanda di nullità delle clausole contrattuali e conseguenziale diritto alla restituzione delle somme pag. 11/12 indebitamente versate;
l'odierna riduzione del quantum giustifica la condanna alle spese del presente giudizio di rinvio, ma non anche dei gradi precedenti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'atto di appello in riassunzione proposto da avverso la sentenza n. Controparte_2
1616/2014 di questa Corte, cassata con rinvio con ordinanza n.
31187/2018 della Suprema Corte di Cassazione, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda dell'attrice in riassunzione e, per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore di CP_1 [...]
della somma di € 134.591,35, oltre interessi di Controparte_2
legge dal 26.2.2019 al saldo;
- condanna al pagamento delle spese sostenute CP_1
da liquidate in euro 4.996,00 per Controparte_2
compensi per il presente giudizio di rinvio, e in euro 2.626,00 per compensi per la fase dinnanzi la Corte di Cassazione, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge per entrambi gli importi;
- pone definitivamente a carico di le spese di CP_1
c.t.u., già liquidate con separato decreto.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.3.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 479 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 vertente tra
Partita Iva n. ) con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in RI, Piazza San Carlo n. 156 e con sede secondaria in Milano via Monte di Pietà n. 8, Codice Fiscale e
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di RI
, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei P.IVA_2
Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, Iscritta all'Albo
Banche al n. 5361, in persona del Dott. , Parte_2
nella sua qualità di procuratore, rappresentata e difesa, in via disgiunta tra loro, dagli Avv.ti Antonio Ferraguto (C.F.
) e Giuseppe Capogreco (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
studio legale di quest'ultimo in Soverato (CZ), Via Chiefari n. 1. - attrice in riassunzione
contro
(C.F.: nato a [...] CP_1 C.F._3
Sibari il 21.1.1934, rappresentato e difeso dall'avv. Ida
Mendicino del Foro di Cosenza (C.F.: ) C.F._4
ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via Barbaro n.16, presso lo studio legale dell'avv. Maria Schipani.
- convenuto in riassunzione
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_2
di Catanzaro adita, contrariis rejectis, previo ogni accertamento
e declaratoria del caso, in parziale riforma della sentenza n.
1616/2014 del 12 novembre 2014 della Corte d'Appello di
Catanzaro ed in applicazione dell'ordinanza n. 31187/2018 del 3 dicembre 2018 della Suprema Corte di cassazione e dei principi di diritto in questa enunciati, così giudicare: nel merito:
- dichiarare inammissibili e/o improponibili e, comunque, respingere in quanto infondate, in tutto o in parte, le domande proposte dal Sig. contro nella CP_1 Parte_1
presente causa;
- condannare il Sig. alla ripetizione in favore di CP_1 [...]
dell'importo di euro 134.591,35 oltre interessi di Parte_1
legge dal 9 luglio 2015 al saldo, pari alla differenza tra le somme da questa corrisposte in esecuzione della sentenza n.
pag. 2/12 1616/2014 della Corte d'Appello di Catanzaro e quelle calcolate dal CTU nel presente giudizio come non dovute;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di rinvio e dei precedenti gradi di appello e di
Cassazione, oltre accessori di legge secondo le aliquote in vigore al tempo del pagamento”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, CP_1
disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, confermare il contenuto della sentenza n. 1616/2014 resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro il 24.9.2014 e depositata il seguente 12.11.2014, nella parte non cassata dalla
Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 31187/2018, dichiarando dovute le somme pagate da al Parte_1
sig. decurtate da quelle risultate non dovute nel CP_1
presente giudizio e quantizzate dal CTU.
Con vittoria di spese e competenze della presente fase del giudizio e rigetto della domanda di condanna al pagamento di spese e competenze di lite della fase del giudizio innanzi alla
Corte d'Appello ed alla Corte di Cassazione”.
Oggetto: riassunzione del giudizio a seguito dell'ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione n. 31187/2018 del 3 dicembre
2018.
pag. 3/12
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, CP_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rossano,
[...]
deducendo la nullità delle condizioni generali del CP_3
contratto di apertura di credito e del contratto di conto corrente, avente la determinazione del tasso di interesse con rinvio agli usi su piazza l'applicazione di interessi anatocistici con calcolo trimestrale e di commissioni di massimo scoperto trimestrali, gli addebiti di tassi di interesse ultralegali e quindi:
- accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti sulla base del ricalcolo del saldo di conto corrente;
- determinare il TEG del rapporto bancario;
- condannare la convenuta banca alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e riscosse e al risarcimento dei danni patiti dall'istante.
Con comparsa, si costituiva tardivamente
[...]
quale procuratore di Controparte_4 Controparte_3
eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva della banca convenuta, nonché la prescrizione dei diritti fatti valere da parte attrice;
nel merito, evidenziava che la domanda era assolutamente sfornita di supporto probatorio, non essendo stati prodotti i relativi contratti;
deduceva che, comunque, i tassi di interesse non superavano il tasso soglia, erano stati legittimamente concordati tra le parti;
fermo restando la preliminare richiesta di inammissibilità dell'azione, per assenza pag. 4/12 di prova documentale, non si opponeva ad un eventuale accertamento tecnico sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Il Tribunale di Rossano, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, rigettava la domanda dell'attore per non aver adempiuto ai propri oneri probatori;
compensava interamente le spese di lite.
2.
Avverso tale decisione, proponeva appello CP_1
La Corte di Appello di Catanzaro, ritenute non condivisibili le affermazioni del primo giudice in ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore, accoglieva parzialmente l'impugnazione e condannava la CP_3
a restituire le somme di euro 435.538,55 per il conto n. 52-00518
e di euro 19.741,64 per il conto n. 52-1247, con le seguenti ragioni:
- l'eccezione sugli interessi "uso piazza" non era stata contestata dalla e quindi si trattava di una circostanza CP_3
pacifica;
- la clausola anatocistica era nulla, con conseguente nuovo calcolo degli interessi, senza alcuna capitalizzazione e commissioni massimo scoperto;
- gli interessi applicabili in favore del cliente, senza alcuna capitalizzazione, andavano distinti in interessi legali per il periodo del rapporto contrattuale anteriore all'entrata in vigore pag. 5/12 dell'art. 4 della legge n. 154 del 1992 e in interessi calcolati attraverso la misura dei BOT (o titoli similari) per il periodo successivo;
- non dovevano computarsi le ritenute fiscali.
3.
Avverso tale decisione, (già Controparte_2 [...]
proponeva ricorso per Cassazione. CP_3
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31187 del 3.12.2018, accoglieva il secondo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, cassava la sentenza con rinvio ed enunciava i seguenti principi di diritto:
- l'estratto di chiusura deve includere anche il computo delle ritenute fiscali, nel caso in esame erroneamente escluse;
- in riferimento agli interessi, nel caso di indebito oggettivo, questi decorrono normalmente dalla domanda giudiziale e non dalla data del pagamento, occorrendo a tal fine valutare la buona fede dell'istituto bancario, che si presume fino a prova contraria, ma occorre pur sempre una specifica domanda dell'attore, non potendo il giudice pronunciare oltre i limiti della domanda;
- in ogni caso sono dovuti gli interessi legali, non potendo applicarsi alla figura dell'indebito la misura deli interessi convenzionali previsti dal contratto di conto corrente.
4.
pag. 6/12 Con atto di citazione, in Controparte_2
applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, ha riassunto il giudizio chiedendo:
a) la rideterminazione in euro 369.452,98 per il conto n.
52-00518 ed euro 17.943, 36 per il conto n. 52-1247, così come calcolato dal c.t.u. di secondo grado (interessi senza alcuna capitalizzazione + ritenute fiscali);
b) interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale
(8.6.2004);
c) la ripetizione delle somme già versate ad che CP_1
ha dato esecuzione alla sentenza di appello cassata, in eccedenza rispetto agli importi come sopra rideterminati;
d) spese del presente grado di giudizio e dei due precedenti, oltre alle spese legali sostenute per la fase di legittimità.
L'attrice in riassunzione, quindi, ha poi concluso come da intestazione della presente sentenza.
5.
La Corte, fatte precisare le conclusioni, all'udienza del
10.3.2023 ha assegnato la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
in data 20.12.2023, ha depositato sentenza non definitiva n. 1429/2023 e ordinanza di remissione in istruttoria, con contestuale nomina del C.T.U.
al fine di “determinare la differenza tra la Persona_1
pag. 7/12 somma complessiva accertata come dovuta a titolo di ripetizione di indebito in sede di giudizio di appello, per come costituente oggetto di avvenuto pagamento nei confronti del medesimo, e quella nella minor misura rideterminata in esito al presente giudizio di rinvio, calcolandone l'ammontare totale comprensivo di sorte capitale ed interessi”.
Espletata e depositata tale consulenza tecnica di ufficio, fatte precisare le conclusioni, all'udienza del 12.12.2024 la causa
è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6.
Va premesso che, con sentenza non definitiva del
20.12.2023 n. 1428/2023, la Corte ha già provveduto sui primi due motivi dell'atto di appello in riassunzione;
si legge nella parte dispositiva della sentenza che “in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al pagamento in favore di della somma di CP_1
euro 369.452,98 a titolo di saldo attivo del conto corrente n. 52-
00518 e della somma di euro 17.943,36 a titolo di saldo attivo del conto corrente n. 52-1247, oltre interessi legali dalla data pag. 8/12 della domanda fino al soddisfo;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
spese al definitivo”.
Ciò posto, resta quindi da esaminare soltanto il terzo motivo dell'atto in riassunzione, alla luce delle risultanze dell'espletata consulenza tecnica, e provvedere alla regolamentazione delle spese di lite (quarto motivo).
7.
Con il terzo motivo, ha chiesto la Controparte_2
restituzione delle somme già corrisposte in favore di CP_1
in esecuzione della sentenza di appello cassata, in eccedenza rispetto agli importi rideterminati.
La richiesta, vista la documentazione allegata a sostegno, è fondata e deve essere accolta.
Quanto alla determinazione dell'esatto ammontare, il parametro di riferimento è dato dalle risultanze della disposta consulenza tecnica nel presente grado di giudizio, a firma della dott.ssa basata su una procedura di calcolo ben precisa, Per_1
l'elaborato risulta pienamente attendibile per la specificità delle indicazioni, per la logicità delle conclusioni e per le risposte fornite ai quesiti, a cui non sono peraltro pervenute osservazioni da parte dei c.t.p.
Alla prima richiesta della Suprema Corte, di determinare, su euro 435.538,55 ed euro 19.741,64, il totale complessivo risultante dalla sommatoria tra sorte capitale e interessi al tasso sostitutivo e con decorrenza dalla data del 26.4.2004 sino a pag. 9/12 quella dell'avvenuto pagamento al correntista da parte dell'istituto di credito, il c.t.u. ha calcolato che sulla somma complessiva di € 455.280,19 gli interessi determinati con il tasso sostitutivo sono pari ad € 158.467,37.
La somma del capitale più gli interessi calcolati al tasso sostitutivo è pari ad € 613.747,56.
Quanto alla seconda richiesta della Corte di rideterminare, sulle somme di euro 369.452,98 e di euro 17.943,36, il totale complessivo risultante dalla sommatoria tra sorte capitale e interessi calcolati al tasso legale e con decorrenza dalla data dell'8-6-2004 sino a quella dell'avvenuto pagamento al correntista da parte dell'istituto di credito, il c.t.u. ha calcolato che sulla somma complessiva di € 387.396,34 gli interessi determinati con il tasso sostitutivo sono pari ad € 91.759,87.
La somma del capitale più gli interessi calcolati al tasso legale è pari ad € 479.156,21.
La differenza tra gli importi finali ottenuti in applicazione dei criteri di computo riportati in precedenza, è pari ad €
134.591,35 (euro 613.747,56 - euro 479.156,21).
Pertanto, alla luce di quanto tecnicamente accertato, va disposta la condanna di alla restituzione di € CP_1
134.591,35, somma da ripetere in favore di , con Parte_1
gli interessi di legge dalla data della domanda (notificata in data
26.2.2019) al saldo, per come indicato dai principi di diritto enunciati dalla stessa ordinanza rescindente.
pag. 10/12 8.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di e a carico di Controparte_2 CP_1
totalmente soccombente in questa sede perché, in accoglimento dell'atto di appello in riassunzione e in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte, è stato ridotto il quantum del saldo attivo dei conti corrente ed è stata accolta anche la domanda avversaria di restituzione delle somme già versate in fase di esecuzione della sentenza, poi cassata.
Gli importi sono così determinati:
- euro 4.996,00, oltre accessori di legge, per il presente grado di rinvio (tabelle vigenti, competenza della Corte di appello, valore indeterminabile, fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, parametri minimi, complessità bassa);
- euro 2.626,00 oltre accessori di legge per la fase dinnanzi la Corte di Cassazione (tabelle vigenti anno 2014-2018, fase di studio, introduttiva e decisionale, valore indeterminabile, parametri minimi, complessità bassa).
Anche le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di CP_1
Non può invece essere accolta la richiesta di vittoria delle spese per il grado di appello, avanzata da;
in Controparte_2
quella sede, è risultato vittorioso, atteso CP_1
l'accoglimento della sua domanda di nullità delle clausole contrattuali e conseguenziale diritto alla restituzione delle somme pag. 11/12 indebitamente versate;
l'odierna riduzione del quantum giustifica la condanna alle spese del presente giudizio di rinvio, ma non anche dei gradi precedenti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'atto di appello in riassunzione proposto da avverso la sentenza n. Controparte_2
1616/2014 di questa Corte, cassata con rinvio con ordinanza n.
31187/2018 della Suprema Corte di Cassazione, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda dell'attrice in riassunzione e, per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore di CP_1 [...]
della somma di € 134.591,35, oltre interessi di Controparte_2
legge dal 26.2.2019 al saldo;
- condanna al pagamento delle spese sostenute CP_1
da liquidate in euro 4.996,00 per Controparte_2
compensi per il presente giudizio di rinvio, e in euro 2.626,00 per compensi per la fase dinnanzi la Corte di Cassazione, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge per entrambi gli importi;
- pone definitivamente a carico di le spese di CP_1
c.t.u., già liquidate con separato decreto.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.3.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
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