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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3343/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 527/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 2 e pubblicata il 13/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300875 2023 SANZIONI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300875 2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300875 2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300875 2023 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300875 2023 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ambito dei controlli volti a riscontrare la correttezza delle deduzioni/detrazioni reddituali, l'Ufficio richiedeva all'Avv. Ricorrente_1, con invito I00414/2023 ex art. 32 del D.P.R. 600/73 , ladocumentazione contabile utile a comprovarne la spettanza. Il contribuente documentava una parte delle deduzioni prospettate
Pertanto gli veniva notificato un avviso di accertamento recante n. TDY01T300875-2023, emesso ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R.600/73, a mezzo del quale veniva accertato un reddito di lavoro autonomo di
€ 216.162,94 a fronte di un dichiarato pari ad euro 152.916,00.
L'avviso veniva impugnato dal contribuente che evidenziava la violazione dell'articolo 5 ter del D.lgs.
218/1997; 2) Insussistenza dei rilievi contestati nell'Accertamento.
Si costituiva l'Agenzia .
Il ricorso veniva rigettato dai Giudici di prime cure.
Rispetto al ricorso proponeva appello il contribuente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo ripropone la violazione dell'art. 5 ter del D.lgs. 218/97, in quanto l'accertamento non sarebbe stato preceduto dal prescritto invito.
Per come accertato dai Giudici di prime cure l'avviso è stato emesso ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. 600/1973, ai fini delle imposte dirette e ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.P.R. 633/1972 ai fini Iva, per cui è un avviso di accertamento “parziale”cui non si applica la norma pretesamente violata
Invero il comma 2 della citata disposizione legislativa prevede espressamente che <
Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41 bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633>>.
Non puo' dubitarsi della natura parziale dell'accertamento posto che ha avuto ad oggetto solo i costi dedotti indicati nel quadro RE della dichiarazione oggetto di controllo.
A nulla rileva quanto dedotto secondo cui l'invito ex art. 32 notificato dall'Ufficio aveva ad oggetto una serie di documenti che riguarderebbero l'intera posizione del contribuente: posto che tale circostanza non corrisponde al vero, giacché
l'incartamento richiesto non riguarda la complessiva posizione dell'appellante, è bene rimarcare come ad essere parziale non è l'invito appunto ma l'avviso di accertamento.
Peraltro, l'accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del dPR n. 600 del 1973 e 54 e 55 del dPR n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e sull'utilizzo di presunzioni.
Correttamente sul punto il primo Giudici ha sottolineato come <<…Si rileva che dall'esame dell'atto impugnato, in particolare dalla pag. 8 di 26, chiaramente si evince che l'atto impugnato è stato emesso ai sensi dell'art. 41 bis D.P.R. 600/74, ai fini delle imposte dirette, nonché, dell'art. 54, comma 3 del D.P.R. 633/1972 ai fini Iva.
Si osserva, pertanto, che nel caso di specie l'atto impugnato scaturisce da controllo automatizzato e ai sensi dell'art. 5 ter comma 2 D.lgs. 218/1997 “Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633….
Del resto anche a volere ritenere dovuto il contradditorio preventivo la conseguente prova di resistenza si conclude con esito negativo perchè il contribuente non ha addotto documentazione volta a giustificare deduzioni contestate .
Nel merito il contribuente pretende , per l'appunto, di avere dimostrato l'inerenza delle poste portate in deduzione. L'assunto non è condivisibile.
Andando per ordine, sugli interessi passivi, il contribuente rileva di avere depositato la documentazione attestante l'inerenza del costo in questione è un dato inesatto perché l'appellante non deposita il contratto di mutuo da cui originerebbero gli interessi
Analogamente per quanto attiene alle spese per consumi, ed in particolare per le ricariche telefoniche ove il contribuente si limita a produrre degli estratti di avvenuta ricarica per la complessiva somma di euro 500,00 senza tuttavia null'altro aggiungere specificare.
In particolare, non sappiamo se il numero di conto attraverso il quale è stata operata la ricarica risulti intestato al Ricorrente_1 e se si tratta del conto professionale…
Ricordiamo che con specifico riguardo alle ricariche telefoniche, la circolare 45/E del
2008 ha precisato testualmente che “stante il tenore della norma, devono essere ricondotte nell'ambito delle spese deducibili anche quelle sostenute per l'acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prepagate trattandosi di costi relativi all'impiego dei servizi telefonici. Resta inteso che, ai fini del riconoscimento della deducibilità dal reddito di lavoro autonomo, i predetti costi siano connotati dei requisiti della inerenza (all'attività professionale o artistica svolta) e della tracciabilità della spesa (che sia stata effettivamente sostenuta dal contribuente e che siano note le modalità di pagamento utilizzate)”.
Per quanto concerne i costi per servizi bancari, il contribuente si è limitato in primo grado a produrre oltre 50 pagine di estratto conto senza tuttavia specificare alcunché. Non è dato infatti capire quali siano i servizi bancari di cui avrebbe usufruito la controparte. Trattasi quindi di un incartamento del tutto generico e dunque inidoneo a giustificare la deduzione in parola.
Per quanto concerne i costi afferenti alle assicurazioni professionali, riconosciuti in parte dall'Ufficio in sede precontenziosa, allega una quietanza di pagamento di euro
218,00 e una stampa “illustrativa” rilasciata dall'ufficio assicurativo.
Riguardo poi agli indumenti da lavoro, la controparte allega una pronuncia che però si riferisce ad un caso particolare perché relativa ad un soggetto di grande notorietà.
Il principio di diritto affermato da tale sentenza si sostanzia nel fatto che il vestiario utilizzato, per essere deducibile almeno nella misura del 50%, deve essere “parte integrante del personaggio e dell'immagine che viene professionalmente spesa”.
Ergo, l'utilità dell'abito a concorrere a dare una buona immagine del professionista,
come nel caso che ci occupa, non è, dunque, sufficiente a legittimare la deduzione del relativo costo (cfr. sentenza n. 177/II/2023 della Cgt II grado Veneto).
Detta pronuncia, premettendo che “in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo
109 del TUIR, per poter dedurre un costo è necessario che lo stesso sia certo e determinato nel suo ammontare, documentato, nonché inerente ossia necessario per l'attività svolta dal professionista”, sostiene che “le spese per l'abbigliamento inteso in senso generico e non specifico per lo svolgimento dell'attività, quale ad esempio una toga per un avvocato e/o una tuta per un artigiano, non rientri in tale disposizione non essendo sufficiente la mera considerazione che anche l'abbigliamento concorra all'immagine del professionista”.
In merito poi ai valori bollati, la controparte ne sostiene, sia pur in maniera generica la deducibilità.
Nell'esercizio dell'attività professionale (avvocati, ingegneri, commercialisti, ecc.), la prassi più frequente è quella in cui i valori bollati siano acquistati ed utilizzati per contodei propri clienti (e quindi, poi a questi addebitati). In tal caso il professionista, nel momento in cui egli utilizzerà il valore bollato per conto del cliente, (ad esempio utilizza fogli bollati per la stesura di atti riguardanti un cliente), contabilmente occorrerà non più rilevare un costo, bensì un'anticipazione verso clienti.
Nel momento in cui poi verrà emessa fattura, il professionista addebita anche le spese anticipate per i valori bollati (“Rimborso spese escluso ex art. 15 DPR n. 633/1972”).
Pertanto, ai fini fiscali, i valori bollati anticipati dal professionista per conto del cliente e poi a questi addebitati non rientrano nel reddito del professionista, quindi: - non sono deducibili dal suo reddito professionale;
- non concorrono all'applicazione dell'eventuale ritenuta d'acconto; - non concorrono alla formazione della base imponibile per il calcolo della rivalsa previdenziale;
- non concorrono alla formazione della base imponibile IVA (art. 15 DPR 633/1972).
Correttamente, dunque, l'Ufficio ne ha disconosciuto la relativa deduzione.
In ultimo, per quanto concerne le imposte TARI e IMU, il contribuente rileva che detto onere, per la
“maggior parte”, sia stato adempiuto in relazione ad un immobile uso ufficio.
La doglianza è infondata.
Ed invero, per quanto concerne la TARI, posto che l'incartamento prodotto è generico,
si evidenzia come nel conteggio sia stato ricompreso anche un immobile ad uso privato e dunque non strumentale all'esercizio dell'attività.
Anche per quanto concerne l'IMU, atteso che la documentazione è assolutamente carente, si rappresenta comunque come il pagamento sia stato sostenuto da altro soggetto .
(.
PQM
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 1.211,00 oltre oner ed accessori se dovuti con distrazione delle spese se richiesta.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3343/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 527/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 2 e pubblicata il 13/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300875 2023 SANZIONI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300875 2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300875 2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300875 2023 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300875 2023 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ambito dei controlli volti a riscontrare la correttezza delle deduzioni/detrazioni reddituali, l'Ufficio richiedeva all'Avv. Ricorrente_1, con invito I00414/2023 ex art. 32 del D.P.R. 600/73 , ladocumentazione contabile utile a comprovarne la spettanza. Il contribuente documentava una parte delle deduzioni prospettate
Pertanto gli veniva notificato un avviso di accertamento recante n. TDY01T300875-2023, emesso ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R.600/73, a mezzo del quale veniva accertato un reddito di lavoro autonomo di
€ 216.162,94 a fronte di un dichiarato pari ad euro 152.916,00.
L'avviso veniva impugnato dal contribuente che evidenziava la violazione dell'articolo 5 ter del D.lgs.
218/1997; 2) Insussistenza dei rilievi contestati nell'Accertamento.
Si costituiva l'Agenzia .
Il ricorso veniva rigettato dai Giudici di prime cure.
Rispetto al ricorso proponeva appello il contribuente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo ripropone la violazione dell'art. 5 ter del D.lgs. 218/97, in quanto l'accertamento non sarebbe stato preceduto dal prescritto invito.
Per come accertato dai Giudici di prime cure l'avviso è stato emesso ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. 600/1973, ai fini delle imposte dirette e ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.P.R. 633/1972 ai fini Iva, per cui è un avviso di accertamento “parziale”cui non si applica la norma pretesamente violata
Invero il comma 2 della citata disposizione legislativa prevede espressamente che <
Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41 bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633>>.
Non puo' dubitarsi della natura parziale dell'accertamento posto che ha avuto ad oggetto solo i costi dedotti indicati nel quadro RE della dichiarazione oggetto di controllo.
A nulla rileva quanto dedotto secondo cui l'invito ex art. 32 notificato dall'Ufficio aveva ad oggetto una serie di documenti che riguarderebbero l'intera posizione del contribuente: posto che tale circostanza non corrisponde al vero, giacché
l'incartamento richiesto non riguarda la complessiva posizione dell'appellante, è bene rimarcare come ad essere parziale non è l'invito appunto ma l'avviso di accertamento.
Peraltro, l'accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del dPR n. 600 del 1973 e 54 e 55 del dPR n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e sull'utilizzo di presunzioni.
Correttamente sul punto il primo Giudici ha sottolineato come <<…Si rileva che dall'esame dell'atto impugnato, in particolare dalla pag. 8 di 26, chiaramente si evince che l'atto impugnato è stato emesso ai sensi dell'art. 41 bis D.P.R. 600/74, ai fini delle imposte dirette, nonché, dell'art. 54, comma 3 del D.P.R. 633/1972 ai fini Iva.
Si osserva, pertanto, che nel caso di specie l'atto impugnato scaturisce da controllo automatizzato e ai sensi dell'art. 5 ter comma 2 D.lgs. 218/1997 “Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633….
Del resto anche a volere ritenere dovuto il contradditorio preventivo la conseguente prova di resistenza si conclude con esito negativo perchè il contribuente non ha addotto documentazione volta a giustificare deduzioni contestate .
Nel merito il contribuente pretende , per l'appunto, di avere dimostrato l'inerenza delle poste portate in deduzione. L'assunto non è condivisibile.
Andando per ordine, sugli interessi passivi, il contribuente rileva di avere depositato la documentazione attestante l'inerenza del costo in questione è un dato inesatto perché l'appellante non deposita il contratto di mutuo da cui originerebbero gli interessi
Analogamente per quanto attiene alle spese per consumi, ed in particolare per le ricariche telefoniche ove il contribuente si limita a produrre degli estratti di avvenuta ricarica per la complessiva somma di euro 500,00 senza tuttavia null'altro aggiungere specificare.
In particolare, non sappiamo se il numero di conto attraverso il quale è stata operata la ricarica risulti intestato al Ricorrente_1 e se si tratta del conto professionale…
Ricordiamo che con specifico riguardo alle ricariche telefoniche, la circolare 45/E del
2008 ha precisato testualmente che “stante il tenore della norma, devono essere ricondotte nell'ambito delle spese deducibili anche quelle sostenute per l'acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prepagate trattandosi di costi relativi all'impiego dei servizi telefonici. Resta inteso che, ai fini del riconoscimento della deducibilità dal reddito di lavoro autonomo, i predetti costi siano connotati dei requisiti della inerenza (all'attività professionale o artistica svolta) e della tracciabilità della spesa (che sia stata effettivamente sostenuta dal contribuente e che siano note le modalità di pagamento utilizzate)”.
Per quanto concerne i costi per servizi bancari, il contribuente si è limitato in primo grado a produrre oltre 50 pagine di estratto conto senza tuttavia specificare alcunché. Non è dato infatti capire quali siano i servizi bancari di cui avrebbe usufruito la controparte. Trattasi quindi di un incartamento del tutto generico e dunque inidoneo a giustificare la deduzione in parola.
Per quanto concerne i costi afferenti alle assicurazioni professionali, riconosciuti in parte dall'Ufficio in sede precontenziosa, allega una quietanza di pagamento di euro
218,00 e una stampa “illustrativa” rilasciata dall'ufficio assicurativo.
Riguardo poi agli indumenti da lavoro, la controparte allega una pronuncia che però si riferisce ad un caso particolare perché relativa ad un soggetto di grande notorietà.
Il principio di diritto affermato da tale sentenza si sostanzia nel fatto che il vestiario utilizzato, per essere deducibile almeno nella misura del 50%, deve essere “parte integrante del personaggio e dell'immagine che viene professionalmente spesa”.
Ergo, l'utilità dell'abito a concorrere a dare una buona immagine del professionista,
come nel caso che ci occupa, non è, dunque, sufficiente a legittimare la deduzione del relativo costo (cfr. sentenza n. 177/II/2023 della Cgt II grado Veneto).
Detta pronuncia, premettendo che “in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo
109 del TUIR, per poter dedurre un costo è necessario che lo stesso sia certo e determinato nel suo ammontare, documentato, nonché inerente ossia necessario per l'attività svolta dal professionista”, sostiene che “le spese per l'abbigliamento inteso in senso generico e non specifico per lo svolgimento dell'attività, quale ad esempio una toga per un avvocato e/o una tuta per un artigiano, non rientri in tale disposizione non essendo sufficiente la mera considerazione che anche l'abbigliamento concorra all'immagine del professionista”.
In merito poi ai valori bollati, la controparte ne sostiene, sia pur in maniera generica la deducibilità.
Nell'esercizio dell'attività professionale (avvocati, ingegneri, commercialisti, ecc.), la prassi più frequente è quella in cui i valori bollati siano acquistati ed utilizzati per contodei propri clienti (e quindi, poi a questi addebitati). In tal caso il professionista, nel momento in cui egli utilizzerà il valore bollato per conto del cliente, (ad esempio utilizza fogli bollati per la stesura di atti riguardanti un cliente), contabilmente occorrerà non più rilevare un costo, bensì un'anticipazione verso clienti.
Nel momento in cui poi verrà emessa fattura, il professionista addebita anche le spese anticipate per i valori bollati (“Rimborso spese escluso ex art. 15 DPR n. 633/1972”).
Pertanto, ai fini fiscali, i valori bollati anticipati dal professionista per conto del cliente e poi a questi addebitati non rientrano nel reddito del professionista, quindi: - non sono deducibili dal suo reddito professionale;
- non concorrono all'applicazione dell'eventuale ritenuta d'acconto; - non concorrono alla formazione della base imponibile per il calcolo della rivalsa previdenziale;
- non concorrono alla formazione della base imponibile IVA (art. 15 DPR 633/1972).
Correttamente, dunque, l'Ufficio ne ha disconosciuto la relativa deduzione.
In ultimo, per quanto concerne le imposte TARI e IMU, il contribuente rileva che detto onere, per la
“maggior parte”, sia stato adempiuto in relazione ad un immobile uso ufficio.
La doglianza è infondata.
Ed invero, per quanto concerne la TARI, posto che l'incartamento prodotto è generico,
si evidenzia come nel conteggio sia stato ricompreso anche un immobile ad uso privato e dunque non strumentale all'esercizio dell'attività.
Anche per quanto concerne l'IMU, atteso che la documentazione è assolutamente carente, si rappresenta comunque come il pagamento sia stato sostenuto da altro soggetto .
(.
PQM
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 1.211,00 oltre oner ed accessori se dovuti con distrazione delle spese se richiesta.