Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 78
CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 5 ter del D.lgs. 218/97 (mancanza di invito)

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse parziale, emesso ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. 600/1973 e dell'art. 54, comma 3 del D.P.R. 633/1972, per cui non si applica la norma sull'invito obbligatorio. Ha inoltre specificato che l'accertamento parziale è una modalità procedurale che segue le regole degli artt. 38 e 39 del dPR n. 600 del 1973 e 54 e 55 del dPR n. 633 del 1972, potendo basarsi su metodi induttivi e presuntivi.

  • Rigettato
    Insussistenza dei rilievi contestati nell'accertamento

    La Corte ha esaminato nel merito le deduzioni del contribuente relative a interessi passivi, spese per consumi (ricariche telefoniche), servizi bancari, assicurazioni professionali, indumenti da lavoro, valori bollati, TARI e IMU. In tutti i casi, ha ritenuto la documentazione prodotta insufficiente o inidonea a giustificare le deduzioni, o ha ravvisato la non inerenza dei costi all'attività professionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 78
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 78
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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