TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/04/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 17590/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Antonella Guerra Presidente
Dr. Massimo Vaccari Giudice
Dr.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
(C.F. ), n. in ROVERETO (TN), il Parte_1 C.F._1
11/11/1967, con il ministero difensivo dell'Avv. CAMPOSTRINI
FRANCESCA, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE ADOTTANTE
per l'adozione di
(C.F. n. in VERONA (VR), il Persona_1 C.F._2
26/08/2003;
PERSONA ADOTTANDA
pagina 1 di 6 e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: adozione ex artt. 291 e 311 c.c.
Conclusioni per la parte ricorrente
Insiste nella domanda di adozione.
Conclusioni per il Pubblico Ministero
Nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso con il quale n. in ROVERETO (TN) il 11/11/1967, ha chiesto di Parte_1
adottare , n. in VERONA (VR) il 26/08/2003; Persona_1
osservato, in rito, che, così come per i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, anche per i procedimenti di adozione ordinaria la norma di cui all'art. 473-bis, primo comma, c.p.c. come novellato dal
D.Lgs. 149/22, dispone l'applicazione del rito uniforme cd. Cartabia anziché della disciplina generale in materia di volontaria giurisdizione prevista dagli artt. 737 e ss. c.p.c., prevedendo espressamente che siano esclusi dall'applicazione del nuovo rito uniforme - per quanto qui interessa - soltanto i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità e quelli volti all'adozione dei minori di età, ma non già
quelli diretti all'adozione di maggiorenni;
osservato, tuttavia, che la previsione dell'applicabilità del procedimento di cui agli artt. 473-bis.12 e ss. c.p.c. anche ai procedimenti di adozione dei maggiori di età
confligge frontalmente con il permanere nel codice di rito, in quanto non espressamente abrogate dalla nuova normativa processuale, delle disposizioni di procedura indicate negli artt. 311 e ss. cod.civ., tra le quali l'art. 313, comma 1 pagina 2 di 6 cod.civ., che rinvia espressamente ai procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c.;
ritenuto, pertanto, che, nonostante la previsione di cui all'art. 473-bis c.p.c.
relativa alle esclusioni dall'applicazione del nuovo rito uniforme non comprenda i procedimenti di adozione dei maggiori di età, per tali cause sia preferibile proseguire ad applicare il rito camerale richiamato espressamente dall'art. 313, 1
comma, c.p.c. e dagli artt. 737 e ss. c.p.c., certamente più adatto alle peculiarità
delle cause di adozione dei maggiorenni e dotato, pur chiudendosi con sentenza
(cfr. art. 314 cod.civ.), di maggiore snellezza e duttilità;
ritenuta, nel merito, la fondatezza della domanda, atteso che sussistono tutti i presupposti e le condizioni di legge per la pronuncia dell'adozione;
rilevato, invero, che, all'udienza del 03/04/2025, l'adottante e l'adottando,
sentiti in conformità al disposto dell'art. 296 cod.civ., hanno prestato il consenso alla pronuncia dell'adozione ed hanno dichiarato di essere reciprocamente legati da profonde ragioni affettive, sicché appare evidente che l'adozione soddisfa le esigenze familiari e giuridiche di entrambe le parti e risulta conveniente per la persona adottanda;
osservato che, alla medesima udienza, sono stati sentiti i soggetti tenuti per legge a rendere il proprio assenso all'adozione ex art. 297 cod.civ.;
rilevato, infatti, che ha assentito all'adozione la madre della persona adottanda Sig.ra Testimone_1
rilevato che per il Sig. , padre dell'adottando, ha prestato Per_2
l'assenso di legge il procuratore speciale Sig.ra come Parte_2
da procura speciale dep. 16/03/2025;
pagina 3 di 6 osservato, quanto agli ulteriori requisiti di legge per procedere all'adozione di maggiorenni, che, ai sensi dell'art. 291 cod.civ., l'adozione di persone maggiori di età è permessa a coloro che non hanno discendenti legittimi,
che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età del maggiorenne che intendono adottare;
osservato, quanto al primo profilo, che, nel caso di specie, l'adottante non ha figli legittimi o legittimati, né naturali, né altri discendenti (cfr. ricorso pag. 1 nonché stato famiglia sub doc 1 di parte ricorrente);
rilevato, poi, che ricorrono anche gli ulteriori due requisiti: i) dell'età
superiore ai 35 anni da parte dell'adottante; ii) della differenza di età di almeno 18 anni tra adottante e adottando (cfr. certificati di nascita sub doc.ti 5 e 6 allegati a ricorso);
ritenuto, pertanto, che vada pronunciata l'adozione come da domanda;
richiamata, infine, la domanda con la quale l'adottante e la persona adottanda hanno chiesto di autorizzare quest'ultima a posporre il cognome dell'adottante al proprio cognome;
osservato che l'art. 299, 1 comma, cod.civ., prevede che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio;
osservato che, con sentenza n. 131/22, la Corte Costituzionale1 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299,3 comma, cod.civ. nella 1 Che, con la medesima sentenza n. 131/22, già con riguardo al nome del figlio nato fuori dal matrimonio in caso di contrasto tra i genitori nell'ordine di attribuzione del cognome (paterno e materno), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, comma 1, secondo periodo, cod.civ. nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del pagina 4 di 6 parte in cui prevede che “l'adottato assume il cognome del marito”,
anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti,
nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto
(cfr. Corte Cost. n. 131/22);
rilevato che, con altra pronuncia, la Corte Costituzionale, valorizzando sia l'esigenza di tutela del diritto all'identità personale dell'adottato maggiore di età, sia la funzione svolta dal cognome quale elemento su cui si costruisce l'identità della persona, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche del comma 1 dell'art. 299 cod.civ., nella parte in cui non consente,
con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto (Corte Costituzionale sent. n. 135/2023);
ritenuto che, nel caso di specie, in applicazione dei principi sanciti dalla
Corte Costituzionale e valorizzando il fatto che la persona adottanda, che ha 21 anni, ha costruito sul suo cognome, unitamente al nome, il nucleo della sua identità personale, anche sul piano giuridico e sociale, può
autorizzarsi la stessa a posporre il cognome dell'adottante al proprio cognome, anche in considerazione del fatto che anche l'adottante ha già
espresso il relativo consenso;
riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. Secondo la Corte, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 262, comma 1, secondo periodo, cod.civ. determina, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale anche delle norme che disciplinano l'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato privilegiando l'attribuzione del cognome. pagina 5 di 6
ritenuto che
nessuna statuizione sia necessaria sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, visti gli artt. 313 e 314 cod.civ., definitivamente decidendo nel procedimento di adozione promosso da nei Parte_1
confronti di , e con l'intervento del Pubblico Ministero, Persona_1
così provvede:
1) pronuncia l'adozione di (C.F. Persona_1
, n. in VERONA (VR), il 26/08/2003, da parte di C.F._2
(C.F. ), n. in ROVERETO (TN), il Parte_1 C.F._1
11/11/1967, con ogni conseguenza di legge.
2) autorizza la persona adottanda a posporre al proprio il cognome dell'adottante;
3) nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione all'Ufficiale dello Stato civile competente ai fini dell'annotazione a margine dell'atto di nascita della persona adottata,
una volta passata in giudicato.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 15/04/2025
Il Giudice Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
Il Presidente
Dr.ssa Antonella Guerra
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Antonella Guerra Presidente
Dr. Massimo Vaccari Giudice
Dr.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
(C.F. ), n. in ROVERETO (TN), il Parte_1 C.F._1
11/11/1967, con il ministero difensivo dell'Avv. CAMPOSTRINI
FRANCESCA, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE ADOTTANTE
per l'adozione di
(C.F. n. in VERONA (VR), il Persona_1 C.F._2
26/08/2003;
PERSONA ADOTTANDA
pagina 1 di 6 e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: adozione ex artt. 291 e 311 c.c.
Conclusioni per la parte ricorrente
Insiste nella domanda di adozione.
Conclusioni per il Pubblico Ministero
Nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso con il quale n. in ROVERETO (TN) il 11/11/1967, ha chiesto di Parte_1
adottare , n. in VERONA (VR) il 26/08/2003; Persona_1
osservato, in rito, che, così come per i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, anche per i procedimenti di adozione ordinaria la norma di cui all'art. 473-bis, primo comma, c.p.c. come novellato dal
D.Lgs. 149/22, dispone l'applicazione del rito uniforme cd. Cartabia anziché della disciplina generale in materia di volontaria giurisdizione prevista dagli artt. 737 e ss. c.p.c., prevedendo espressamente che siano esclusi dall'applicazione del nuovo rito uniforme - per quanto qui interessa - soltanto i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità e quelli volti all'adozione dei minori di età, ma non già
quelli diretti all'adozione di maggiorenni;
osservato, tuttavia, che la previsione dell'applicabilità del procedimento di cui agli artt. 473-bis.12 e ss. c.p.c. anche ai procedimenti di adozione dei maggiori di età
confligge frontalmente con il permanere nel codice di rito, in quanto non espressamente abrogate dalla nuova normativa processuale, delle disposizioni di procedura indicate negli artt. 311 e ss. cod.civ., tra le quali l'art. 313, comma 1 pagina 2 di 6 cod.civ., che rinvia espressamente ai procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c.;
ritenuto, pertanto, che, nonostante la previsione di cui all'art. 473-bis c.p.c.
relativa alle esclusioni dall'applicazione del nuovo rito uniforme non comprenda i procedimenti di adozione dei maggiori di età, per tali cause sia preferibile proseguire ad applicare il rito camerale richiamato espressamente dall'art. 313, 1
comma, c.p.c. e dagli artt. 737 e ss. c.p.c., certamente più adatto alle peculiarità
delle cause di adozione dei maggiorenni e dotato, pur chiudendosi con sentenza
(cfr. art. 314 cod.civ.), di maggiore snellezza e duttilità;
ritenuta, nel merito, la fondatezza della domanda, atteso che sussistono tutti i presupposti e le condizioni di legge per la pronuncia dell'adozione;
rilevato, invero, che, all'udienza del 03/04/2025, l'adottante e l'adottando,
sentiti in conformità al disposto dell'art. 296 cod.civ., hanno prestato il consenso alla pronuncia dell'adozione ed hanno dichiarato di essere reciprocamente legati da profonde ragioni affettive, sicché appare evidente che l'adozione soddisfa le esigenze familiari e giuridiche di entrambe le parti e risulta conveniente per la persona adottanda;
osservato che, alla medesima udienza, sono stati sentiti i soggetti tenuti per legge a rendere il proprio assenso all'adozione ex art. 297 cod.civ.;
rilevato, infatti, che ha assentito all'adozione la madre della persona adottanda Sig.ra Testimone_1
rilevato che per il Sig. , padre dell'adottando, ha prestato Per_2
l'assenso di legge il procuratore speciale Sig.ra come Parte_2
da procura speciale dep. 16/03/2025;
pagina 3 di 6 osservato, quanto agli ulteriori requisiti di legge per procedere all'adozione di maggiorenni, che, ai sensi dell'art. 291 cod.civ., l'adozione di persone maggiori di età è permessa a coloro che non hanno discendenti legittimi,
che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età del maggiorenne che intendono adottare;
osservato, quanto al primo profilo, che, nel caso di specie, l'adottante non ha figli legittimi o legittimati, né naturali, né altri discendenti (cfr. ricorso pag. 1 nonché stato famiglia sub doc 1 di parte ricorrente);
rilevato, poi, che ricorrono anche gli ulteriori due requisiti: i) dell'età
superiore ai 35 anni da parte dell'adottante; ii) della differenza di età di almeno 18 anni tra adottante e adottando (cfr. certificati di nascita sub doc.ti 5 e 6 allegati a ricorso);
ritenuto, pertanto, che vada pronunciata l'adozione come da domanda;
richiamata, infine, la domanda con la quale l'adottante e la persona adottanda hanno chiesto di autorizzare quest'ultima a posporre il cognome dell'adottante al proprio cognome;
osservato che l'art. 299, 1 comma, cod.civ., prevede che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio;
osservato che, con sentenza n. 131/22, la Corte Costituzionale1 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299,3 comma, cod.civ. nella 1 Che, con la medesima sentenza n. 131/22, già con riguardo al nome del figlio nato fuori dal matrimonio in caso di contrasto tra i genitori nell'ordine di attribuzione del cognome (paterno e materno), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, comma 1, secondo periodo, cod.civ. nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del pagina 4 di 6 parte in cui prevede che “l'adottato assume il cognome del marito”,
anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti,
nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto
(cfr. Corte Cost. n. 131/22);
rilevato che, con altra pronuncia, la Corte Costituzionale, valorizzando sia l'esigenza di tutela del diritto all'identità personale dell'adottato maggiore di età, sia la funzione svolta dal cognome quale elemento su cui si costruisce l'identità della persona, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche del comma 1 dell'art. 299 cod.civ., nella parte in cui non consente,
con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto (Corte Costituzionale sent. n. 135/2023);
ritenuto che, nel caso di specie, in applicazione dei principi sanciti dalla
Corte Costituzionale e valorizzando il fatto che la persona adottanda, che ha 21 anni, ha costruito sul suo cognome, unitamente al nome, il nucleo della sua identità personale, anche sul piano giuridico e sociale, può
autorizzarsi la stessa a posporre il cognome dell'adottante al proprio cognome, anche in considerazione del fatto che anche l'adottante ha già
espresso il relativo consenso;
riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. Secondo la Corte, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 262, comma 1, secondo periodo, cod.civ. determina, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale anche delle norme che disciplinano l'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato privilegiando l'attribuzione del cognome. pagina 5 di 6
ritenuto che
nessuna statuizione sia necessaria sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, visti gli artt. 313 e 314 cod.civ., definitivamente decidendo nel procedimento di adozione promosso da nei Parte_1
confronti di , e con l'intervento del Pubblico Ministero, Persona_1
così provvede:
1) pronuncia l'adozione di (C.F. Persona_1
, n. in VERONA (VR), il 26/08/2003, da parte di C.F._2
(C.F. ), n. in ROVERETO (TN), il Parte_1 C.F._1
11/11/1967, con ogni conseguenza di legge.
2) autorizza la persona adottanda a posporre al proprio il cognome dell'adottante;
3) nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione all'Ufficiale dello Stato civile competente ai fini dell'annotazione a margine dell'atto di nascita della persona adottata,
una volta passata in giudicato.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 15/04/2025
Il Giudice Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
Il Presidente
Dr.ssa Antonella Guerra
pagina 6 di 6