Articolo 1 della Legge 10 maggio 1976, n. 377
Articolo 2
Versione
22 giugno 1976
Art. 1.
L' articolo 2602 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Con il contratto di consorzio piu' imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Il contratto di cui al precedente comma e' regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali".
Entrata in vigore il 22 giugno 1976
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