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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/08/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1800/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Pasquale Perfetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 1800/2025 avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da: nata ad [...] l'[...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FERRARI ANTONELLA ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in
Cairo Montenotte (SV), in data 02.06.2018, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune con atto n. 1 Parte 2 Serie A Anno 2018, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori e avrà la residenza anagrafica e la Per_1 collocazione principale presso la madre.
3) Il padre avrà la facoltà di vedere il figlio e tenerlo con sé, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dello stesso e, comunque sia, seguendo il seguente calendario: a) durante l'anno: il minore trascorrerà col padre un pomeriggio alla settimana, dall'uscita della scuola sino alle ore 21,00, mentre nei weekend, a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 12,00 sino alla domenica sera alle ore 21,00; b) durante le principali festività: il figlio trascorrerà le festività natalizie (Natale-S. Stefano, Capodanno ed Epifania) e quelle pasquali con ciascuno dei genitori seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
c) durante le vacanze estive: il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente fra loro entro il 31 maggio di ciascun anno;
d) per le altre festività, ponti e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
4) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti. Porre a carico di Parte_2
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, versando entro il giorno 15 di ogni mese, alla sig.ra in Parte_1 qualità di genitore collocatario e a titolo di contributo al mantenimento di l'importo Per_1 mensile di € 250,00, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
5) Le spese straordinarie in favore del figlio minore (mediche non mutuabili, apparecchi per la salute, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, libri scolastici e altri strumenti di studio, trasporto scolastico, attività ludicosportive) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, così come al 50% saranno ripartite le spese per i buoni mensa scolastica.
6) L'assegno unico per il figlio minore e/o qualsiasi altro bonus e/o beneficio economico pubblico
(es. assegno famigliare e/o similari) verrà assegnato in via esclusiva alla sig.ra che ne Parte_1 beneficerà per intero ed il sig. si impegna a sottoscrivere i documenti necessari. Pt_2 Parte_2
si impegna altresì a farsi interamente carico del pagamento di tutte le rate residue del
[...] mutuo chirografario a suo tempo stipulato con il di euro Controparte_1
24.500,00 (rata mensile di circa euro 291,32)
7) I coniugi si concedono reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo dei rispettivi passaporti con possibilità di annotare il nominativo del figlio sull'uno o sull'altro o su entrambi i passaporti”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
nata ad [...] l'[...] e da , nato a [...] Parte_1 Parte_2
(SV) il 6/03/1976, celebrato in CAIRO MONTENOTTE in data 02/06/2018, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2018, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 16/07/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Pasquale Perfetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 1800/2025 avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da: nata ad [...] l'[...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FERRARI ANTONELLA ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in
Cairo Montenotte (SV), in data 02.06.2018, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune con atto n. 1 Parte 2 Serie A Anno 2018, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori e avrà la residenza anagrafica e la Per_1 collocazione principale presso la madre.
3) Il padre avrà la facoltà di vedere il figlio e tenerlo con sé, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dello stesso e, comunque sia, seguendo il seguente calendario: a) durante l'anno: il minore trascorrerà col padre un pomeriggio alla settimana, dall'uscita della scuola sino alle ore 21,00, mentre nei weekend, a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 12,00 sino alla domenica sera alle ore 21,00; b) durante le principali festività: il figlio trascorrerà le festività natalizie (Natale-S. Stefano, Capodanno ed Epifania) e quelle pasquali con ciascuno dei genitori seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
c) durante le vacanze estive: il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente fra loro entro il 31 maggio di ciascun anno;
d) per le altre festività, ponti e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
4) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti. Porre a carico di Parte_2
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, versando entro il giorno 15 di ogni mese, alla sig.ra in Parte_1 qualità di genitore collocatario e a titolo di contributo al mantenimento di l'importo Per_1 mensile di € 250,00, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
5) Le spese straordinarie in favore del figlio minore (mediche non mutuabili, apparecchi per la salute, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, libri scolastici e altri strumenti di studio, trasporto scolastico, attività ludicosportive) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, così come al 50% saranno ripartite le spese per i buoni mensa scolastica.
6) L'assegno unico per il figlio minore e/o qualsiasi altro bonus e/o beneficio economico pubblico
(es. assegno famigliare e/o similari) verrà assegnato in via esclusiva alla sig.ra che ne Parte_1 beneficerà per intero ed il sig. si impegna a sottoscrivere i documenti necessari. Pt_2 Parte_2
si impegna altresì a farsi interamente carico del pagamento di tutte le rate residue del
[...] mutuo chirografario a suo tempo stipulato con il di euro Controparte_1
24.500,00 (rata mensile di circa euro 291,32)
7) I coniugi si concedono reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo dei rispettivi passaporti con possibilità di annotare il nominativo del figlio sull'uno o sull'altro o su entrambi i passaporti”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
nata ad [...] l'[...] e da , nato a [...] Parte_1 Parte_2
(SV) il 6/03/1976, celebrato in CAIRO MONTENOTTE in data 02/06/2018, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2018, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 16/07/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.