Sentenza breve 17 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 17/10/2023, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/10/2023
N. 00322/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00269/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR EZ IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 269 del 2023, proposto da
AM AH RJ, rappresentato e difeso dall'avvocato Dora Zappia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Gorizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
del provvedimento AMM/SOC/A12/2023/38 emesso in data 18.7.2023 dal Questore della Provincia di Gorizia e notificato in data 3.8.2023 con il quale è stata rifiutata l'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato in favore del sig. AN AM ER e di tutti gli atti presupposti allo stato non noti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Gorizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, lavoratore extracomunitario, chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento questorile in epigrafe compiutamente indicato, con cui gli è stata denegata la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno ordinario per lavoro subordinato, in ragione della “carenza di parere tecnico favorevole e attribuzione della relativa quota da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione regionale” e della rilevata tardività dell’istanza a tal fine presentata.
La domanda azionata è affidata ai seguenti motivi di diritto:
1. “Violazione dell’art. 24 c. 10 d.lgs. 286/1998 e dell’art. 5 c. 5 d.lgs. 286/1998” , con cui l’interessato censura il rilievo dell’intempestività dell’istanza.
2. “Violazione art. 5 c. 9 e c. 6, art. 19 c. 1 e 1.1. d.lgs. 286/1998”, con cui lamenta, in estrema sintesi, il mancato avvio dell’ iter amministrativo per il riconoscimento della protezione speciale.
Il Ministero dell’Interno, costituito, ha controdedotto alle avverse censure e concluso per la loro reiezione, dando anche evidenza che il Questore di Gorizia ha dichiarato inammissibile la separata istanza di protezione speciale, nel frattempo, presentata dall’interessato.
Celebrata l’udienza camerale dell’11 ottobre 2023, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, l’affare è stato introitato per la decisione.
Il Collegio ritiene, in primo luogo, che sussistono i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., come da riserva formulata dal Presidente nel corso dell’udienza su indicata, risultando la causa matura per la decisione in base agli atti di difesa sin qui dimessi e di pronta e facile soluzione.
Il ricorso non ha pregio.
Il provvedimento opposto, pur evidenziando l’intempestività dell’istanza di conversione presentata dal ricorrente, poggia sulla dirimente considerazione della mancanza di quote utili, inidonea a consentirne l’accoglimento.
I presupposti sostanziali per l'accoglimento dell'istanza di conversione sono, infatti, da individuarsi non solo nell'esistenza di un contratto di lavoro idoneo all'ottenimento del titolo, ma, prioritariamente, nell'attribuzione della quota fissata dai decreti flussi per gli ingressi per motivi di lavoro, come si evince dalla piana lettura dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, che stabilisce, per l’appunto, che “il lavoratore stagionale”, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, “al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato”, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, “nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4” ovvero delle ”quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato” , che vengono fissate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel rispetto dei criteri e con le modalità previste nella norma stessa.
La mancanza di quote d’ingresso, motivazione autonoma e di per sé sufficiente a sorreggere il diniego opposto al ricorrente, non è stata, peraltro, oggetto di alcuna censura.
Sicché, ne deriva l’inutilità della disamina delle doglianze svolte dal medesimo, atteso che è principio consolidato in giurisprudenza che, a fronte di un atto amministrativo “plurimotivato” , è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale e resistere all’annullamento ( ex multis Cons. di Stato, n. 4873/2021).
La mancanza di quote basta, dunque, per condurre al rigetto dell'intero ricorso.
Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per intero le spese di lite tra le parti.
Ai sensi dell’art. 136, secondo comma, del d.P.R. 30.5.2002 n. 115 (“… con decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta …, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”), le ragioni che hanno portato al rigetto del ricorso impongono, inoltre, a questo giudice di revocare al ricorrente il beneficio del gratuito patrocinio, che gli è stato concesso in via anticipata e provvisoria con decreto del Presidente della competente Commissione costituita presso il Tar per il FR EZ IA n. 3 in data 14 settembre 2023 (cfr. TAR Lazio, III, 4.6.2007, n. 5134; 7.8.2006, n. 7082; 16.1.2007, n. 275; 2.3.2007, n. 1959; TAR Toscana, I, n. 390/2006 e n. 157/2006; TAR Campania, Napoli, IV, n. 1879/2006 e n. 1042/2006.
Ai sensi dell’art. 126, primo comma, del decreto citato, costituisce, infatti, presupposto per l’ammissibilità al gratuito patrocinio la circostanza che “le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR EZ IA, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Revoca il patrocinio a spese dello Stato accordato al ricorrente in via anticipata e provvisoria con decreto del Presidente della Commissione per il gratuito patrocinio costituita presso il Tar per il FR EZ IA n. 3 in data 14 settembre 2023.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Luca Emanuele Ricci, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Sinigoi | Carlo Modica de Mohac |
IL SEGRETARIO