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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/09/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
Bonsangue, all'esito delle note scritte ex artt. 127ter e 128 c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. 1416/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente tra
(P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Palermo, corso
Tukory n. 142, presso lo studio dell'avv. Li Vigni Francesco che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti (francesco. Email_1 appellante e
(C.F. ), nato a [...] il 18 Controparte_1 C.F._1 novembre 1968, in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale (P. IVA
), elettivamente domiciliato a Palermo, via Catania n. 5, presso lo P.IVA_2 studio dell'avv. Gentile Antonio, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Clivio Stefano, giusta procura alle liti in atti
Email_2 Email_3 appellata
Oggetto: appello avverso ordinanza del giudice di pace di Termini Imerese
***
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto da , Parte_1
dichiara la nullità dell'ordinanza con cui il Giudice di Pace di Corleone ha declinato la propria competenza;
- rigetta la domanda di ripetizione del prezzo di vendita proposta originariamente dalla parte appellante;
- compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia – introdotta con atto di citazione ritualmente notificato – verte sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza con cui il Giudice di Pace di Termini Imerese ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e contestualmente ha revocato il decreto ingiuntivo n. 913/2020.
Con l'atto di appello la società si duole della mancata applicazione degli artt.
20 c.p.c. e 1326 e ss. c.c. per avere il giudice di prime cure ritenuto concluso il contratto di vendita presso la sede legale del venditore, e non nella diversa sede dell'acquirente/proponente; sulla scorta di tale motivazione il giudice di primo grado ha declinato la propria competenza in favore di quella del giudice di pace di
Ivrea.
Sulla scorta di tali motivi ha concluso chiedendo al Tribunale – previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato - di dichiarare “la competenza per territorio del Giudice di Pace di Termini Imerese a decidere la controversia, revocando conseguentemente il provvedimento di revoca del decreto ingiuntivo assunto dal Giudice di
Pace di Termini Imerese”.
Si è costituito nel presente giudizio contestando Controparte_1 integralmente il contenuto dell'atto di citazione e chiedendo il rigetto della originaria domanda avversaria;
l'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
dell'art. 348 bis c.p.c. e l'incompetenza territoriale del giudice di pace di Termini
Imerese.
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda di pagamento dell'importo di cui all'ingiunzione, rilevando di non aver ricevuto contestazioni sulla qualità del bene venduto da parte dell'acquirente né la richiesta formale di risoluzione del contratto con restituzione della cosa;
ha eccepito, in ogni caso, la prescrizione dell'azione di garanzia e la tardività della denuncia.
Con ordinanza del 22 luglio 2021 è stata rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente;
sostituito il giudice per ragioni d'ufficio, è stata posta in decisione in seguito al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10 settembre 2025.
***
L'appello è ammissibile atteso che “in tema di procedimenti davanti al giudice di pace, la sentenza che, a definizione del giudizio di opposizione, accolga l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria e, conseguentemente, revochi il decreto ingiuntivo opposto, pur non integrando una decisione nel merito della vertenza, contenendo solo statuizioni in rito, non può essere impugnata con il regolamento di competenza, espressamente escluso dall'art. 46
c.p.c., ma è soggetta ad appello, secondo quanto previsto dall'art. 339 c.p.c.” (ordinanza n. 21975 del
12/10/2020).
Ciò premesso, appare preliminare procedere alla qualificazione della domanda originariamente formulata dall'odierna appellante anche per scrutinare il primo motivo di appello;
a tal proposito, il Tribunale deve tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa desumibile dalla situazione dedotta in causa e del provvedimento chiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta.
L'odierna appellante ha dedotto sin dal ricorso per decreto ingiuntivo l'inidoneità del bene compravenduto ad assolvere la funzione cui era destinato e, dunque, l'inesatto adempimento del venditore rispetto alla propria obbligazione di consegnare al compratore il macchinario dotato delle qualità essenziali al suo scopo.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Per consolidato orientamento giurisprudenziale “in tema di competenza per territorio, per stabilire agli effetti dell'art. 20 c.p.c. quale sia l'obbligazione dedotta in giudizio, il giudice deve limitarsi ad interpretare il contenuto obiettivo della deductio su cui verte la controversia, prescindendo da ogni indagine sull'esistenza della obbligazione medesima, che attiene alla decisione di merito e senza che sulla questione possa influire l'eccezione del convenuto che neghi
l'esistenza della obbligazione” (cfr. Cass. civ. n. 9013/2005).
Alla luce della richiesta di restituzione del prezzo pagato può dirsi che la domanda di parte appellante è volta a far valere la garanza per vizi e, in particolare,
l'azione di risoluzione.
Al fine dell'individuazione del giudice competente può farsi applicazione dell'art. 20 c.p.c. cioè il giudice del luogo in cui è stato concluso il contratto.
Nel caso di specie, non v'è ragione per non ritenere che il contratto sia stato concluso presso la sede dell'appellante a Bolognetta;
depongono in tal senso la sottoscrizione con firma e timbro dell'ordine, equivalente ad accettazione della proposta da parte del venditore, e la contestuale consegna degli assegni.
Nel documento contrattuale prodotto si legge espressamente che è un ordine e non una proposta, vi è il timbro e la sottoscrizione da parte della società appellata, sicché può escludersi una conclusione del contratto a distanza.
Ne consegue, allora, la fondatezza del primo motivo di appello in ordine alla competenza territoriale del giudice di pace di Corleone.
Va, dunque, dichiarata la nullità dell'ordinanza e, stante l'effetto devolutivo dell'appello, va esaminata la domanda formulata da parte appellante.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “l'appello avverso la declinatoria di competenza da parte del Giudice di Pace - nella specie pronunciando anche sulla legittimazione delle parti - in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa (art.
113 secondo comma, cod. proc. civ.) - impugnazione necessaria, essendo interdetto il regolamento di competenza avverso le sentenze del Giudice di Pace (art. 46 cod. proc. civ.) con contestazione della fondatezza della pronuncia, investe il Tribunale, ove la censura sia infondata, dell'esame del merito quale giudice dell'appello in conseguenza del normale effetto devolutivo dovendosi escludere, per principio ormai assolutamente consolidato, che al rigetto dell'appello sul motivo afferente alla
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
competenza debba seguire la rimessione delle parti avanti allo stesso Tribunale quale giudice competente affinché la controversia venga decisa in primo grado; qualora la censura relativa alla declinatoria di competenza sia, invece, fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. (e non esistendo una regola omologa a quella, dettata per le sentenze del conciliatore, dall'art. 353 cod. proc. civ. comma 4, abrogato dalla legge n. 353 del 1990, art. 89, comma 1, secondo la quale il Pretore doveva rimettere la causa al conciliatore ove, in riforma della sentenza di questi, ne dichiarasse la competenza), il Tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice
d'appello, così esercitando ritualmente e correttamente la propria "potestas decidendi", e non rimettere le parti avanti al Giudice di Pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado” (cfr.
Cass. civ. n. 5887/2016; tra le tante, n. 13623/2015; n. 6520/2007).
Ciò posto, la domanda di restituzione dell'importo pagato a titolo di prezzo è infondata.
Poiché il compratore si duole dell'inidoneità della cosa compravenduta allo scopo cui era destinata, la domanda proposta va ricondotta all'art. 1490 c.c. e, dunque, ai termini di cui all'artt. 1495 c.c.
Già a livello di allegazione la prospettazione di Parte_1
” è estremamente generica, avendo la stessa dedotto la mera “inidoneità dello
[...] al suo utilizzo” (cfr. p. 12/17 atto di citazione) senza, tuttavia, specificare, Parte_2
e men che meno chiesto di provare, le ragioni di tale inidoneità all'utilizzo.
Ma è ancora più troncante il rilievo di parte appellata in ordine alla mancanza di tempestività della denuncia;
dalla documentazione in atti, e dalle stesse dichiarazioni rese dalla parte appellante, si rileva che la stessa abbia scoperto l'asserita inidoneità del bene all'uso cui era destinato già al momento dell'installazione e del collaudo del macchinario acquistato (cfr. p. 12/17 atto di citazione) ma nessuna prova vi è in ordine alla denuncia al venditore entro otto giorni dalla scoperta.
Nulla in tal senso poi provano le due mail prodotte dall'acquirente (cfr. doc. 1
e doc. 2).
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Ad ogni modo, l'azione di garanzia deve ritenersi irrimediabilmente prescritta
(cfr. eccezione in tal senso avanzata dalla parte appellata - p. 9/11 comparsa di risposta e p. 4/10 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), avendo la parte appellante depositato il ricorso per decreto ingiuntivo il 18 dicembre 2020 e, dunque, a distanza di oltre 1 anno dalla consegna del bene acquistato, avvenuta il 4 dicembre 2019.
Conclusivamente, la domanda va rigettata.
***
Stante la parziale soccombenza reciproca vanno compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
***
Termini Imerese, 10 settembre 2025
Il Giudice
Federica Bonsangue
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
Bonsangue, all'esito delle note scritte ex artt. 127ter e 128 c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. 1416/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente tra
(P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Palermo, corso
Tukory n. 142, presso lo studio dell'avv. Li Vigni Francesco che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti (francesco. Email_1 appellante e
(C.F. ), nato a [...] il 18 Controparte_1 C.F._1 novembre 1968, in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale (P. IVA
), elettivamente domiciliato a Palermo, via Catania n. 5, presso lo P.IVA_2 studio dell'avv. Gentile Antonio, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Clivio Stefano, giusta procura alle liti in atti
Email_2 Email_3 appellata
Oggetto: appello avverso ordinanza del giudice di pace di Termini Imerese
***
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto da , Parte_1
dichiara la nullità dell'ordinanza con cui il Giudice di Pace di Corleone ha declinato la propria competenza;
- rigetta la domanda di ripetizione del prezzo di vendita proposta originariamente dalla parte appellante;
- compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia – introdotta con atto di citazione ritualmente notificato – verte sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza con cui il Giudice di Pace di Termini Imerese ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e contestualmente ha revocato il decreto ingiuntivo n. 913/2020.
Con l'atto di appello la società si duole della mancata applicazione degli artt.
20 c.p.c. e 1326 e ss. c.c. per avere il giudice di prime cure ritenuto concluso il contratto di vendita presso la sede legale del venditore, e non nella diversa sede dell'acquirente/proponente; sulla scorta di tale motivazione il giudice di primo grado ha declinato la propria competenza in favore di quella del giudice di pace di
Ivrea.
Sulla scorta di tali motivi ha concluso chiedendo al Tribunale – previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato - di dichiarare “la competenza per territorio del Giudice di Pace di Termini Imerese a decidere la controversia, revocando conseguentemente il provvedimento di revoca del decreto ingiuntivo assunto dal Giudice di
Pace di Termini Imerese”.
Si è costituito nel presente giudizio contestando Controparte_1 integralmente il contenuto dell'atto di citazione e chiedendo il rigetto della originaria domanda avversaria;
l'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
dell'art. 348 bis c.p.c. e l'incompetenza territoriale del giudice di pace di Termini
Imerese.
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda di pagamento dell'importo di cui all'ingiunzione, rilevando di non aver ricevuto contestazioni sulla qualità del bene venduto da parte dell'acquirente né la richiesta formale di risoluzione del contratto con restituzione della cosa;
ha eccepito, in ogni caso, la prescrizione dell'azione di garanzia e la tardività della denuncia.
Con ordinanza del 22 luglio 2021 è stata rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente;
sostituito il giudice per ragioni d'ufficio, è stata posta in decisione in seguito al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10 settembre 2025.
***
L'appello è ammissibile atteso che “in tema di procedimenti davanti al giudice di pace, la sentenza che, a definizione del giudizio di opposizione, accolga l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria e, conseguentemente, revochi il decreto ingiuntivo opposto, pur non integrando una decisione nel merito della vertenza, contenendo solo statuizioni in rito, non può essere impugnata con il regolamento di competenza, espressamente escluso dall'art. 46
c.p.c., ma è soggetta ad appello, secondo quanto previsto dall'art. 339 c.p.c.” (ordinanza n. 21975 del
12/10/2020).
Ciò premesso, appare preliminare procedere alla qualificazione della domanda originariamente formulata dall'odierna appellante anche per scrutinare il primo motivo di appello;
a tal proposito, il Tribunale deve tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa desumibile dalla situazione dedotta in causa e del provvedimento chiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta.
L'odierna appellante ha dedotto sin dal ricorso per decreto ingiuntivo l'inidoneità del bene compravenduto ad assolvere la funzione cui era destinato e, dunque, l'inesatto adempimento del venditore rispetto alla propria obbligazione di consegnare al compratore il macchinario dotato delle qualità essenziali al suo scopo.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Per consolidato orientamento giurisprudenziale “in tema di competenza per territorio, per stabilire agli effetti dell'art. 20 c.p.c. quale sia l'obbligazione dedotta in giudizio, il giudice deve limitarsi ad interpretare il contenuto obiettivo della deductio su cui verte la controversia, prescindendo da ogni indagine sull'esistenza della obbligazione medesima, che attiene alla decisione di merito e senza che sulla questione possa influire l'eccezione del convenuto che neghi
l'esistenza della obbligazione” (cfr. Cass. civ. n. 9013/2005).
Alla luce della richiesta di restituzione del prezzo pagato può dirsi che la domanda di parte appellante è volta a far valere la garanza per vizi e, in particolare,
l'azione di risoluzione.
Al fine dell'individuazione del giudice competente può farsi applicazione dell'art. 20 c.p.c. cioè il giudice del luogo in cui è stato concluso il contratto.
Nel caso di specie, non v'è ragione per non ritenere che il contratto sia stato concluso presso la sede dell'appellante a Bolognetta;
depongono in tal senso la sottoscrizione con firma e timbro dell'ordine, equivalente ad accettazione della proposta da parte del venditore, e la contestuale consegna degli assegni.
Nel documento contrattuale prodotto si legge espressamente che è un ordine e non una proposta, vi è il timbro e la sottoscrizione da parte della società appellata, sicché può escludersi una conclusione del contratto a distanza.
Ne consegue, allora, la fondatezza del primo motivo di appello in ordine alla competenza territoriale del giudice di pace di Corleone.
Va, dunque, dichiarata la nullità dell'ordinanza e, stante l'effetto devolutivo dell'appello, va esaminata la domanda formulata da parte appellante.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “l'appello avverso la declinatoria di competenza da parte del Giudice di Pace - nella specie pronunciando anche sulla legittimazione delle parti - in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa (art.
113 secondo comma, cod. proc. civ.) - impugnazione necessaria, essendo interdetto il regolamento di competenza avverso le sentenze del Giudice di Pace (art. 46 cod. proc. civ.) con contestazione della fondatezza della pronuncia, investe il Tribunale, ove la censura sia infondata, dell'esame del merito quale giudice dell'appello in conseguenza del normale effetto devolutivo dovendosi escludere, per principio ormai assolutamente consolidato, che al rigetto dell'appello sul motivo afferente alla
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
competenza debba seguire la rimessione delle parti avanti allo stesso Tribunale quale giudice competente affinché la controversia venga decisa in primo grado; qualora la censura relativa alla declinatoria di competenza sia, invece, fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. (e non esistendo una regola omologa a quella, dettata per le sentenze del conciliatore, dall'art. 353 cod. proc. civ. comma 4, abrogato dalla legge n. 353 del 1990, art. 89, comma 1, secondo la quale il Pretore doveva rimettere la causa al conciliatore ove, in riforma della sentenza di questi, ne dichiarasse la competenza), il Tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice
d'appello, così esercitando ritualmente e correttamente la propria "potestas decidendi", e non rimettere le parti avanti al Giudice di Pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado” (cfr.
Cass. civ. n. 5887/2016; tra le tante, n. 13623/2015; n. 6520/2007).
Ciò posto, la domanda di restituzione dell'importo pagato a titolo di prezzo è infondata.
Poiché il compratore si duole dell'inidoneità della cosa compravenduta allo scopo cui era destinata, la domanda proposta va ricondotta all'art. 1490 c.c. e, dunque, ai termini di cui all'artt. 1495 c.c.
Già a livello di allegazione la prospettazione di Parte_1
” è estremamente generica, avendo la stessa dedotto la mera “inidoneità dello
[...] al suo utilizzo” (cfr. p. 12/17 atto di citazione) senza, tuttavia, specificare, Parte_2
e men che meno chiesto di provare, le ragioni di tale inidoneità all'utilizzo.
Ma è ancora più troncante il rilievo di parte appellata in ordine alla mancanza di tempestività della denuncia;
dalla documentazione in atti, e dalle stesse dichiarazioni rese dalla parte appellante, si rileva che la stessa abbia scoperto l'asserita inidoneità del bene all'uso cui era destinato già al momento dell'installazione e del collaudo del macchinario acquistato (cfr. p. 12/17 atto di citazione) ma nessuna prova vi è in ordine alla denuncia al venditore entro otto giorni dalla scoperta.
Nulla in tal senso poi provano le due mail prodotte dall'acquirente (cfr. doc. 1
e doc. 2).
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Ad ogni modo, l'azione di garanzia deve ritenersi irrimediabilmente prescritta
(cfr. eccezione in tal senso avanzata dalla parte appellata - p. 9/11 comparsa di risposta e p. 4/10 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), avendo la parte appellante depositato il ricorso per decreto ingiuntivo il 18 dicembre 2020 e, dunque, a distanza di oltre 1 anno dalla consegna del bene acquistato, avvenuta il 4 dicembre 2019.
Conclusivamente, la domanda va rigettata.
***
Stante la parziale soccombenza reciproca vanno compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
***
Termini Imerese, 10 settembre 2025
Il Giudice
Federica Bonsangue
Tribunale di Termini Imerese sez. civile