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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/12/2025, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice ET RA ZI ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 3973 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Ciampino (Rm) via Col di Lana n. 110, presso lo Parte_1 studio del procuratore Avv. Concetta Parisi, che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
CONVENUTO/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con atto ex art. 445 bis comma 6° c.p.c. depositato il 31 gennaio 2019, il ricorrente si è rivolgeva al Giudice del Lavoro per ottenere l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 12 e all'art. 13 legge 118/1971 e di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/1992, avendo il
CTU, nel corso di procedimento per ATP, accertato solo la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 3 comma 1 legge 104/1992, dalla domanda amministrativa del 30 novembre 2021.
A sostegno della domanda ha contestato l'esito dell'A.T.P. per avere il ctu omesso o mal valutato le patologie da cui era affetto. Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, ha insistito per l'accoglimento della domanda.
1.1. Fissata l'udienza, pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso e del decreto CP_ di fissazione di udienza, l' non si è costituito in giudizio e all'udienza del 20 maggio 2025 è stato dichiarato contumace.
2. Con provvedimento del 6 novembre 2025 è stata disposta ex art. 127-ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 17 dicembre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle proprie istanze.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127-ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti dopo la data del 28 febbraio 2023.
3. La domanda appare infondata.
3.1. Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5°
c.p.c. prevede che “nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003
e Cass. n. 17318/2004).
3.2. Nel caso di specie, parte ricorrente ha formulato osservazioni nel presente giudizio, cui devono essere contrapposte le rilevazioni operate dal CTU anche in base all'esame obiettivo. Infatti, le allegate deduzioni si risolvono in una mera elencazione di patologie comunque valutate dal CTU della fase sommaria, nella propria relazione.
3.3. Si impone quindi il rigetto del ricorso. Ed infatti, ed a contrario, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio.
4. Per la fase sommaria, considerato l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 3 comma 1 legge 104/1992, dalla domanda amministrativa, i compensi di lite sono CP_ compensati tra le parti nella misura di 3/4, mentre l' deve essere condannato al pagamento della restante parte in favore di parte ricorrente, con distrazione.
Per la presente fase, si dichiara la irripetibilità delle spese di lite, avendo la parte attestato di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_
Le spese per CTU della fase di ATP sono poste a carico di in via definitiva.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara la sussistenza in capo a del requisito sanitario di cui all'art. 3 comma Parte_1
1 legge 104/1992, dalla domanda amministrativa del 30 novembre 2021; rigetta nel resto il ricorso;
CP_ compensa i compensi di lite, per la fase sommaria, nella misura di 3/4, e condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della restante parte, liquidata in € 375,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi;
dichiara le spese di lite irripetibili, per la presente fase di merito;
CP_ pone le spese di CTU della fase di ATP in capo all'
Velletri, 18 dicembre 2025
Il Giudice
ET RA ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice ET RA ZI ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 3973 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Ciampino (Rm) via Col di Lana n. 110, presso lo Parte_1 studio del procuratore Avv. Concetta Parisi, che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
CONVENUTO/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con atto ex art. 445 bis comma 6° c.p.c. depositato il 31 gennaio 2019, il ricorrente si è rivolgeva al Giudice del Lavoro per ottenere l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 12 e all'art. 13 legge 118/1971 e di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/1992, avendo il
CTU, nel corso di procedimento per ATP, accertato solo la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 3 comma 1 legge 104/1992, dalla domanda amministrativa del 30 novembre 2021.
A sostegno della domanda ha contestato l'esito dell'A.T.P. per avere il ctu omesso o mal valutato le patologie da cui era affetto. Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, ha insistito per l'accoglimento della domanda.
1.1. Fissata l'udienza, pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso e del decreto CP_ di fissazione di udienza, l' non si è costituito in giudizio e all'udienza del 20 maggio 2025 è stato dichiarato contumace.
2. Con provvedimento del 6 novembre 2025 è stata disposta ex art. 127-ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 17 dicembre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle proprie istanze.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127-ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti dopo la data del 28 febbraio 2023.
3. La domanda appare infondata.
3.1. Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5°
c.p.c. prevede che “nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003
e Cass. n. 17318/2004).
3.2. Nel caso di specie, parte ricorrente ha formulato osservazioni nel presente giudizio, cui devono essere contrapposte le rilevazioni operate dal CTU anche in base all'esame obiettivo. Infatti, le allegate deduzioni si risolvono in una mera elencazione di patologie comunque valutate dal CTU della fase sommaria, nella propria relazione.
3.3. Si impone quindi il rigetto del ricorso. Ed infatti, ed a contrario, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio.
4. Per la fase sommaria, considerato l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 3 comma 1 legge 104/1992, dalla domanda amministrativa, i compensi di lite sono CP_ compensati tra le parti nella misura di 3/4, mentre l' deve essere condannato al pagamento della restante parte in favore di parte ricorrente, con distrazione.
Per la presente fase, si dichiara la irripetibilità delle spese di lite, avendo la parte attestato di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_
Le spese per CTU della fase di ATP sono poste a carico di in via definitiva.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara la sussistenza in capo a del requisito sanitario di cui all'art. 3 comma Parte_1
1 legge 104/1992, dalla domanda amministrativa del 30 novembre 2021; rigetta nel resto il ricorso;
CP_ compensa i compensi di lite, per la fase sommaria, nella misura di 3/4, e condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della restante parte, liquidata in € 375,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi;
dichiara le spese di lite irripetibili, per la presente fase di merito;
CP_ pone le spese di CTU della fase di ATP in capo all'
Velletri, 18 dicembre 2025
Il Giudice
ET RA ZI