Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/04/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del
19.03.2025, letti gli atti di causa e le note scritte depositate delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3703/2019 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, n.q. di erede di nato a [...] il Parte_1 Persona_1
14.05.1939 e deceduto in Terzigno (NA) in data 25.12.2017 - rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Russo ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Gianfranco Pepe resistente NONCHE'
CP_2 CP_3 Controparte_4
, n.q. di eredi di - nato a [...] il
[...] Persona_1
14.05.1939 e deceduto in Terzigno (NA) in data 25.12.2017 contumaci CP_5
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Con ricorso depositato in data 30.05.2019 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., il ricorrente in epigrafe - dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. (recante rg. 1352/2014) introdotto dal de cuius al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario Persona_1
necessario ai fini dell'indennità di accompagnamento - ha proposto il giudizio di opposizione rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Si costituiva l' convenuto che, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, CP_6
chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e comunque il rigetto dello stesso per infondatezza, con vittoria delle spese del giudizio.
All'udienza del 09.06.2021, tenutasi in modalità “cartolare”, il Giudice disponeva, a cura di parte ricorrente, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi indicati nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata in atti.
Nonostante la regolarità della vocatio in ius (v.si ricorso notificto agli atti del fascicolo telematico), non si costituivano gli altri eredi indicati in epigrafe e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
19.03.2025, i difensori delle parti depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta la scrivente provvede, nel termine di cui all'art 127ter, comma 3, c.p.c., alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
La domanda è infondata e va respinta.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il
2 quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione, anche a mezzo di un parere medico a firma del Dott. per cui la Persona_2
domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' CP_1
In particolare, l'odierno ricorrente, subentrato in giudizio in luogo del de cuius nella presente fase di opposizione, si duole, in buona sostanza della generale sottovalutazione, operata dal consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP, dott.ssa , del quadro patologico globale sofferto dal Persona_3 Persona_1
“alquanto precario, sicuramente aggravato dal defedamento causato dalla patologia neoplastica che lo affliggeva sin dal 2014” che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, limitavano “la propria autonomia nello svolgere i quotidiani atti della vita”.
Orbene, giova ricordare, atteso che oggetto del giudizio è il riconoscimento della indennità di accompagnamento, che, secondo l'orientamento della Suprema Corte ( cfr. Cassazione n. 15882/2015) “ la L. n. 18 del 1980, art. 1 ha previsto che ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua, è concessa una indennità di accompagnamento non reversibile. In base alla norma, occorre che sussistano due requisiti: a) l'invalidità totale;
b)
l'impossibilità di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Trattasi di requisiti concorrenti dai quali, avuto riguardo al chiaro tenore letterale della norma, l'interprete non può prescindere.”
3 È dunque necessario che il soggetto si trovi, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. sez. lav., 28.5.2009 n. 12521;
Cass. sez. lav., 12.5.2008 n. 11718), alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua: requisiti quindi diversi rispetto alla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)
(cfr ex plurimis Cass. 5068/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 15882 del 28/07/2015).
A tal proposito, deve evidenziarsi che l'elaborato peritale di atp prende adeguatamente in considerazione le patologie di cui era affetto il de cuius, con argomentazione, per ciascuna di esse, dell'inquadramento diagnostico.
Il consulente medico, con motivazione logica e puntuale - sulla base della documentazione versata in atti dalla parte, nonché dell'espletato esame obiettivo - si sofferma sulle ragioni che devono indurre a ritenere non sussistenti i presupposti per l'indennità di accompagnamento (cfr. elaborato in atti), facendo buon governo delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla sopracitata giurisprudenza.
Rileva il Ctu che il IL TO era affetto dalle seguenti infermità: “K uroteliale vescicale NON muscolo invasivo, multifocale di alto grado di malignità trattata con chemioterapia endovescicale metastatizzato alla prostata e al rene destro chirurgicamente asportato nell'ottobre
2014; Esiti di tracheotomia (nel 1984) per neoplasia” (cfr. relazione peritale in atti).
All'esame obiettivo, in particolare, il CTU osservava che il presentava Persona_1
“sufficienti condizioni di alimentazione e sanguificazione” ed era “Soggetto lucido, orientato nel tempo e nello spazio”. Inoltre il consulente rilevava una deambulazione autonoma e passaggi posturali in autonomia.(v.elaborato atp).
Tale quadro patologico conduce il consulente a ritenere il invalido Persona_1
nella misura del 100%, senza riconoscimento del beneficio di indennità di accompagnamento, precisando il sanitario che lo stesso era “non bisognevole di accompagnamento in quanto in grado di attendere alle quotidianità della vita in autonomia anche in rapporto alle ADL e IADL somministrate in sede peritale”. (cfr. relazione ctu)
4 È dunque evidente che il CTU ha evidenziato, attraverso l' esame della documentazione medica versata in atti, nonché dell'espletato esame obbiettivo, come il quadro clinico non imponeva la necessità di continua assistenza e di opportuna sorveglianza, essendo il de cuius in grado di provvedere a sé stesso.
Volgendo alle contestazioni sollevate dall'odierno ricorrente, e segnatamente in merito alla censura afferente la sottovalutazione della patologia neoplastica che ha colpito il IL Liberato nell'anno 2014, deve evidenziarsi che il CTU ha precisato di aver richiesto, in sede peritale, una relazione oncologica aggiornata – tuttavia non pervenuta – e che dalle certificazioni mediche esibite non è emersa “la poca tollerabilità del soggetto alla chemioterapia cui si è sottoposto, data anche la tipologia di procedura cui è stato sottoposto” (v. elaborato in atti).
Orbene, a tal proposito deve osservarsi che è noto che il problema del trattamento chemioterapico non può essere risolto in astratto, con l'affermazione che esso comporti sempre e di per sé, oppure non comporti, il diritto all'indennità di accompagnamento, ma costituisce una situazione di fatto, sicché si deve esaminare caso per caso se esso comporti, per gli alti dosaggi e per i loro effetti sul singolo paziente, anche per il tempo limitato della terapia, le condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 (cfr. CASS Sez. L, Sentenza n. 25569 del 2008).
Nel caso di specie, CTU nominato in atp evidenzia che le certificazioni mediche versate in atti dalla parte ricorrente non hanno documentato la poca tollerabilità del soggetto alla chemioterapia né, invero, la parte ricorrente, a sostegno delle censure sollevate, ha indicato o fatto riferimento nel ricorso introduttivo a specifiche certificazioni mediche o specifiche diagnosi dalle quali poter desumere la sussistenza del requisito sanitario durante il periodo di chemioterapia.
Quanto, invece, alla dedotta sussistenza di ulteriori patologie a far data dall'anno
2017 (segnatamente l'aggravarsi della patologia neoplastica nel luglio 2017 e un accidente cerebro-vascolare ischemico causato dall'occlusione delle carotidi nell'ottobre 2017),deve in primo luogo rilevarsi che parte istante non ha puntualmente richiamato in ricorso la documentazione medica dalla quale emergerebbero le dette patologie, limitandosi ad indicare tra gli allegati al ricorso,
5 sub.n.4, genericamente, “certificazione medica”. Ad ogni buon conto la documentazione allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio di opposizione, è di data antecedente rispetto alla data di deposito dell'elaborato peritale di atp (depositato il 6.12.18), dunque formatasi allorquando il procedimento era ancora pendente. Ne consegue che l'allegazione appare la tardiva, né la parte ha dedotto l'impossibilità di disporre di detta certificazione al momento fissato, a pena di preclusione o decadenza, per la sua produzione.
Ferme ed assorbenti le suesposte considerazioni, deve in ogni caso evidenziarsi che l'istante ha dedotto genericamente la sussistenza di un aggravamento delle condizioni di salute del de cuius, senza specificare in che modo la documentazione medica allegata al ricorso in opposizione sia in grado di comprovare un effettivo peggioramento delle condizioni di salute, e dunque di incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di A.T.P., in modo tale da comportare un quadro invalidante che consenta il riconoscimento del requisito sanitario richiesto. In altre parole,
l'istante non ha puntualmente dedotto ed evidenziato la rilevanza determinante della valutazione di tali certificazioni ai fini del riconoscimento di un quadro invalidante sufficiente ad integrare il requisito sanitario per il riconoscimento delle prestazioni agognate, id est non ha dedotto che tale certificazione sia atta, e perché,
a modificare l'esito complessivo della c.t.u..
Ed invero la parte deve fornire elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (vedi Cass. n. 13959 del 2012; Cass. n. 21151 del 2010; Cass. n. 14968 del
2003, n.2946 del 2001, n.2153 del 2000, n.6589 del 2000).
Ne consegue che, in mancanza di alcuna puntuale e specifica allegazione, un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. o una integrazione della ctu già espletata, avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte.
6 Alla luce di quanto detto, deve rilevarsi che le contestazioni mosse dal ricorrente non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte
(Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass.
3519/2001; (Cass, n. 2151/2004, Cass. 7273/2011). In effetti, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in fase di atp. Basti considerare che in nessun punto del ricorso che si sta esaminando risulta segnalata l'omessa valutazione della certificazione medica versata tempestivamente agli atti.
In definitiva, la valutazione del CTU appare corretta, alla luce delle cennate coordinate ermeneutiche, in relazione al presupposto per il beneficio richiesto. Le conclusioni del CTU, dunque, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito, e possono, senz'altro, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Ed allora, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal
CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
essi non determinano la sussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Conclusivamente, alla luce delle censure sollevate dalla parte ricorrente, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste in capo al de cuius il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc dal ricorrente, le spese di lite sono irripetibili.
Le spese di CTU, resa in fase di ATP, sono liquidate come da separato decreto e poste a carico dell' CP_1
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P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
c) pone le spese di Ctu, resa in fase di ATP, a carico dell' come liquidate in CP_1
separato decreto.
Si comunichi
Nola, 16.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
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