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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Nola
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 22/2025
Il GOT dr. Giuseppe Gentile ha emesso la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Nella causa iscritta al N. 22 2025 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to DI Parte_1
TI ER presso il cui studio domicilia in Indirizzo
Telematico;
Opponente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. GRAPPONE CP_1
IS domiciliata presso la sede in alla via Variante CP_1 CP_1
7/bis;
Opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/01/2025 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe indicato, adiva questa Giustizia per vedersi accogliere le conclusioni riportate nel rispettivo atto introduttivo. In particolare chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito n. 371
2024 00159090 58 000, con cui si intimava il pagamento di complessivi Euro 9.604,53, in ipotesi dovuti a titolo di contribuzione alla gestione commercianti notificatogli dall'Ente IA .
Si costituiva in Giudizio con propria memoria difensiva e comunicava di aver provveduto allo sgravio dell'avviso di addebito impugnato come da documentazione allegata per intervenuta cessazione ab origine della posizione previdenziale da Commerciante n. 20444503 di controparte.
Nel corso del giudizio le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'avvenuto sgravio delle somme richieste nell'avviso di addebito.
Il Tribunale non può che prendere atto della documentazione allegata in atti da cui si evidenzia l'avvenuto sgravio delle somme intimate nonché della richiesta pervenuta da entrambe le parti.
Considerato che quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito detta domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tate pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione detta materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (Cass.8448/12).
Per tale ragione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Essendo il provvedimento di sgravio intervenuto, come si evince dalla documentazione depositata in atti del fascicolo della controparte, successivamente alle notifiche dei ricorsi introduttivi, nonché dopo il deposito del ricorso, ma prima della decisione della causa, sussistono equi motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà ponendo la restante parte, liquidata in dispositivo a carico dell' CP_1
legittimato passivo le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00, applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto.
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro di Nola definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite che si CP_1
liquidano complessivamente in euro 850,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
c) Compensa l'altra metà delle spese di giustizia.
Così deciso in Nola lì 17/12/2025
Il Got Lavoro
Dott. Giuseppe Gentile
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 22/2025
Il GOT dr. Giuseppe Gentile ha emesso la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Nella causa iscritta al N. 22 2025 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to DI Parte_1
TI ER presso il cui studio domicilia in Indirizzo
Telematico;
Opponente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. GRAPPONE CP_1
IS domiciliata presso la sede in alla via Variante CP_1 CP_1
7/bis;
Opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/01/2025 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe indicato, adiva questa Giustizia per vedersi accogliere le conclusioni riportate nel rispettivo atto introduttivo. In particolare chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito n. 371
2024 00159090 58 000, con cui si intimava il pagamento di complessivi Euro 9.604,53, in ipotesi dovuti a titolo di contribuzione alla gestione commercianti notificatogli dall'Ente IA .
Si costituiva in Giudizio con propria memoria difensiva e comunicava di aver provveduto allo sgravio dell'avviso di addebito impugnato come da documentazione allegata per intervenuta cessazione ab origine della posizione previdenziale da Commerciante n. 20444503 di controparte.
Nel corso del giudizio le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'avvenuto sgravio delle somme richieste nell'avviso di addebito.
Il Tribunale non può che prendere atto della documentazione allegata in atti da cui si evidenzia l'avvenuto sgravio delle somme intimate nonché della richiesta pervenuta da entrambe le parti.
Considerato che quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito detta domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tate pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione detta materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (Cass.8448/12).
Per tale ragione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Essendo il provvedimento di sgravio intervenuto, come si evince dalla documentazione depositata in atti del fascicolo della controparte, successivamente alle notifiche dei ricorsi introduttivi, nonché dopo il deposito del ricorso, ma prima della decisione della causa, sussistono equi motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà ponendo la restante parte, liquidata in dispositivo a carico dell' CP_1
legittimato passivo le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00, applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto.
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro di Nola definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite che si CP_1
liquidano complessivamente in euro 850,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
c) Compensa l'altra metà delle spese di giustizia.
Così deciso in Nola lì 17/12/2025
Il Got Lavoro
Dott. Giuseppe Gentile