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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 10703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10703 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26187/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
IL G.L.
letti gli atti della causa n. 26187 r.g. 2020, avente ad oggetto impugnativa del contratto di somministrazione e accertamento di un unico rapporto lavorativo con l'utilizzatore, nonché il riconoscimento di mansioni superiori con condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive, e l'accertamento di lavoro straordinario prestato e condanna al pagamento del relativo compenso, formulata da (Avv. Parte_1
RD IN) nei confronti di in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore (Avv.ti Luigi De Filippis e Paolo Pannella) e di (Avv. Controparte_2
AN Di Basilio); rilevato che all'esito del presente giudizio parte ricorrente ha pienamente dimostrato che l'utilizzatore (che peraltro nel costituirsi non ha in alcun modo contestato, CP_1 nemmeno genericamente, le allegazioni attoree) è stato datore di lavoro sin da prima della formale utilizzazione del 16.4.2019, e che il rapporto di lavoro si è svolto per tutto il periodo indicato in ricorso ininterrottamente alle dipendenze dell'utilizzatore sin da prima della formale utilizzazione, e svolgendo le medesime mansioni all'interno della medesima organizzazione e della medesima sede, osservando il medesimo orario di lavoro;
rilevato che al di là dell'insuperabile e insanabile carenza – assoluta, giova evidenziarlo
- di qualsivoglia contestazione da parte di risulta in atti che il ricorrente ha CP_1 sempre lavorato per la medesima parte datoriale (teste all'interno della stessa Tes_1 sede e svolgendo peraltro le medesime mansioni;
rilevato che dalla accertata sussistenza di un unico rapporto con l'utilizzatore discende l'accoglimento della domanda di parte ricorrente di accertamento della sussistenza di un unico rapporto dal 2.11.2018 (dato rimasto del tutto incontestato) fino al 28.2.2022 con e poi dall'1.3.2022 con fino alla cessazione dell'attività CP_1 Controparte_2 lavorativa, avvenuta il 17.10.2023, a seguito di determina di divieto di prosecuzione di attività (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte convenuta , dato quest'ultimo del CP_2 tutto incontestato;
rilevato che parte ricorrente risulta aver formalmente offerto la prestazione lavorativa (cfr. doc. 13 b di parte ricorrente) in data 4.6.2020 immediatamente successiva alla pagina 1 di 3 comunicazione di revoca della convocazione del 28.5.2020 (cfr. doc. 12 del fascicolo di parte ricorrente) e conseguentemente la domanda va accolta integralmente con riferimento a tutte le differenze retributive maturate dal 16.4.2019 al 17.10.2023, data di cessazione dell'attività; rilevato che parte ricorrente ha inoltre compiutamente dimostrato lo svolgimento di lavoro straordinario atteso che entrambi i testi, colleghi di lavoro, e Tes_2 Per_1 hanno riferito di un orario lavorativo di 46 ore settimanali, e riferendo in termini concordi di un'adibizione del ricorrente a turni lavorativi di sei giorni di cui tre giorni con il turno c.d. spezzato (pranzo e cena); rilevato per quanto concerne la richiesta di superiore inquadramento che la stessa va accolta trattandosi di un dato del tutto incontestato atteso che sul punto parte datoriale non ha svolto alcuna contestazione né specifica né generica, e quindi il dato dell'avvenuto svolgimento di fatto delle mansioni di cui al quarto livello professionale del ccnl di settore può considerarsi pacifico tra le parti;
rilevato pertanto che anche tale ulteriore domanda va accolta con condanna delle parti convenute al pagamento di euro 22.696,34 a titolo di differenze retributive per i titoli dianzi indicati, oltre accessori come per legge;
rilevata che in alcun conto possono tenersi le pur suggestive difese svolta dalla società
stante la piena applicabilità al caso in esame dell'articolo 2112 c.c. Controparte_2 in base al quale in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;
rilevato che le spese di lite, regolate dal principio di soccombenza, vanno liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando, così provvede: 1) dichiara la sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il ricorrente e dal 2.11.2018 fino al 28.2.2022 e tra il ricorrente e CP_1 dall'1.3.2022 fino al 17.10.2023 e per l'effetto: CP_2
• condanna entrambe le parti in solido al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni maturate dal 16.4.2019 sino all'1.3.2022 (con una retribuzione mensile pari a euro 1527,69) oltre accessori come per legge;
• condanna al pagamento in favore di parte ricorrente Controparte_2 delle retribuzioni maturate dall'1.3.2022 al 17.2023 (con una retribuzione mensile pari a euro 1527,69) oltre accessori come per legge;
2) condanna entrambe le parti convenute in solido al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 22.696,34, per i titoli di cui in motivazione, oltre accessori come per legge;
3) condanna entrambe le parti convenute in solido alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese che liquida in misura pari a 13.395,00 oltre rimborso pagina 2 di 3 forfettario su spese generali, iva e cap come per legge, da distrarre in favore del procuratore, Avv. RD IN, dichiaratosi antistatario. Roma, 20.7.2025 Il G.L. P. Farina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
IL G.L.
letti gli atti della causa n. 26187 r.g. 2020, avente ad oggetto impugnativa del contratto di somministrazione e accertamento di un unico rapporto lavorativo con l'utilizzatore, nonché il riconoscimento di mansioni superiori con condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive, e l'accertamento di lavoro straordinario prestato e condanna al pagamento del relativo compenso, formulata da (Avv. Parte_1
RD IN) nei confronti di in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore (Avv.ti Luigi De Filippis e Paolo Pannella) e di (Avv. Controparte_2
AN Di Basilio); rilevato che all'esito del presente giudizio parte ricorrente ha pienamente dimostrato che l'utilizzatore (che peraltro nel costituirsi non ha in alcun modo contestato, CP_1 nemmeno genericamente, le allegazioni attoree) è stato datore di lavoro sin da prima della formale utilizzazione del 16.4.2019, e che il rapporto di lavoro si è svolto per tutto il periodo indicato in ricorso ininterrottamente alle dipendenze dell'utilizzatore sin da prima della formale utilizzazione, e svolgendo le medesime mansioni all'interno della medesima organizzazione e della medesima sede, osservando il medesimo orario di lavoro;
rilevato che al di là dell'insuperabile e insanabile carenza – assoluta, giova evidenziarlo
- di qualsivoglia contestazione da parte di risulta in atti che il ricorrente ha CP_1 sempre lavorato per la medesima parte datoriale (teste all'interno della stessa Tes_1 sede e svolgendo peraltro le medesime mansioni;
rilevato che dalla accertata sussistenza di un unico rapporto con l'utilizzatore discende l'accoglimento della domanda di parte ricorrente di accertamento della sussistenza di un unico rapporto dal 2.11.2018 (dato rimasto del tutto incontestato) fino al 28.2.2022 con e poi dall'1.3.2022 con fino alla cessazione dell'attività CP_1 Controparte_2 lavorativa, avvenuta il 17.10.2023, a seguito di determina di divieto di prosecuzione di attività (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte convenuta , dato quest'ultimo del CP_2 tutto incontestato;
rilevato che parte ricorrente risulta aver formalmente offerto la prestazione lavorativa (cfr. doc. 13 b di parte ricorrente) in data 4.6.2020 immediatamente successiva alla pagina 1 di 3 comunicazione di revoca della convocazione del 28.5.2020 (cfr. doc. 12 del fascicolo di parte ricorrente) e conseguentemente la domanda va accolta integralmente con riferimento a tutte le differenze retributive maturate dal 16.4.2019 al 17.10.2023, data di cessazione dell'attività; rilevato che parte ricorrente ha inoltre compiutamente dimostrato lo svolgimento di lavoro straordinario atteso che entrambi i testi, colleghi di lavoro, e Tes_2 Per_1 hanno riferito di un orario lavorativo di 46 ore settimanali, e riferendo in termini concordi di un'adibizione del ricorrente a turni lavorativi di sei giorni di cui tre giorni con il turno c.d. spezzato (pranzo e cena); rilevato per quanto concerne la richiesta di superiore inquadramento che la stessa va accolta trattandosi di un dato del tutto incontestato atteso che sul punto parte datoriale non ha svolto alcuna contestazione né specifica né generica, e quindi il dato dell'avvenuto svolgimento di fatto delle mansioni di cui al quarto livello professionale del ccnl di settore può considerarsi pacifico tra le parti;
rilevato pertanto che anche tale ulteriore domanda va accolta con condanna delle parti convenute al pagamento di euro 22.696,34 a titolo di differenze retributive per i titoli dianzi indicati, oltre accessori come per legge;
rilevata che in alcun conto possono tenersi le pur suggestive difese svolta dalla società
stante la piena applicabilità al caso in esame dell'articolo 2112 c.c. Controparte_2 in base al quale in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;
rilevato che le spese di lite, regolate dal principio di soccombenza, vanno liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando, così provvede: 1) dichiara la sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il ricorrente e dal 2.11.2018 fino al 28.2.2022 e tra il ricorrente e CP_1 dall'1.3.2022 fino al 17.10.2023 e per l'effetto: CP_2
• condanna entrambe le parti in solido al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni maturate dal 16.4.2019 sino all'1.3.2022 (con una retribuzione mensile pari a euro 1527,69) oltre accessori come per legge;
• condanna al pagamento in favore di parte ricorrente Controparte_2 delle retribuzioni maturate dall'1.3.2022 al 17.2023 (con una retribuzione mensile pari a euro 1527,69) oltre accessori come per legge;
2) condanna entrambe le parti convenute in solido al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 22.696,34, per i titoli di cui in motivazione, oltre accessori come per legge;
3) condanna entrambe le parti convenute in solido alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese che liquida in misura pari a 13.395,00 oltre rimborso pagina 2 di 3 forfettario su spese generali, iva e cap come per legge, da distrarre in favore del procuratore, Avv. RD IN, dichiaratosi antistatario. Roma, 20.7.2025 Il G.L. P. Farina
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