Articolo 15 della Legge 28 giugno 2016, n. 130
Articolo 14Articolo 16
Versione
30 luglio 2016
Art. 15. Iscrizione nel registro delle persone giuridiche 1. Gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti devono iscriversi entro i termini previsti dalla normativa vigente nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
Entrata in vigore il 30 luglio 2016