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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/06/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3553 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO C.F._1
EMANUELE III, 132 98061 BROLO ITALIA presso lo studio dell'Avv.
SCIACCA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA ROMAGNOSI 9 UFFICIO CP_2
presso lo studio dell'Avv. MONORITI ANTONELLO che lo
[...]
rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, Sig. , ha adito il Tribunale di Patti, Sezione Parte_1
Lavoro e Previdenza, ai sensi degli artt. 414 e 442 c.p.c., al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità superiore all'80%. La domanda trova fondamento nella documentazione sanitaria prodotta e nella successiva Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU), che ha confermato il quadro clinico invalidante dell'istante.
L' si è costituito in giudizio eccependo l'insussistenza dei requisiti CP_2
medico-legali e contributivi richiesti per l'accesso alla prestazione pensionistica invocata, insistendo per il rigetto della domanda per carenza dei presupposti normativi.
La CTU, redatta dal Dott. , si è contraddistinta per Persona_1
un'analisi dettagliata delle condizioni di salute del ricorrente, effettuata attraverso un rigoroso esame clinico, anamnestico e documentale.
Dall'analisi peritale emerge che il Sig. è affetto da plurime Pt_1
patologie di natura cronico-degenerativa, tra cui:
• Poliartrosi severa con discopatia lombo-sacrale e compromissione radicolare;
• Encefalopatia ischemica cronica con deficit cognitivi ed esecutivi documentati;
• Sindromi subocclusive recidivanti a seguito di pregressi interventi chirurgici;
• Esiti di emoperitoneo, splenectomia e lobectomia epatica, con riduzione della riserva funzionale epatica e aumentato rischio infettivo.
Il CTU, valutando il complesso delle menomazioni e la loro incidenza sulla capacità lavorativa, ha concluso che il ricorrente presenta un'invalidità lavorativa superiore all'80% già a far data dal 01/02/2017, data di presentazione dell'istanza amministrativa. Tale valutazione trova conferma nella documentazione medica allegata e nei precedenti giudizi della Commissione
Invalidi Civili.
Il Giudice ritiene che la perizia redatta dal CTU sia esaustiva e metodologicamente ineccepibile, poiché frutto di un'analisi integrata tra esami clinici, dati anamnestici e normativa previdenziale.
Si osserva, altresì, che l'elaborato peritale è stato redatto secondo criteri scientificamente validi e condivisi in ambito medico-legale, senza che siano emerse criticità tali da giustificare un discostamento dalle conclusioni peritali. Il giudicante, in ossequio al principio del libero convincimento ex art. 116 c.p.c., aderisce integralmente alle risultanze della CTU, ritenendole congruenti e conformi ai criteri legali e giurisprudenziali in materia di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità. Ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.Lgs. 503/1992 e dell'art. 2 della Legge
222/1984, il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata spetta ai soggetti con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore all'80%.
Nel caso di specie:
• La CTU ha accertato che le patologie del ricorrente determinano una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore alla soglia minima richiesta;
• La decorrenza del diritto coincide con la data della domanda amministrativa (01/02/2017);
• Le eccezioni sollevate dall' in merito alla mancata prova del requisito CP_2
sanitario risultano superate dalle risultanze peritali;
• L' ha omesso di considerare le reali condizioni di salute del CP_2
ricorrente, ancorando la propria valutazione a un giudizio amministrativo non più attuale e discordante rispetto alle evidenze medico-legali acquisite in corso di causa.
La giurisprudenza consolidata (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 12649/2023) conferma che la valutazione della riduzione della capacità lavorativa deve essere effettuata su base medico-legale e non meramente amministrativa, criterio che trova piena applicazione nel presente giudizio.
Alla luce delle risultanze processuali e in applicazione dell'art. 116 c.p.c., il Tribunale ritiene fondata la domanda e accoglie il ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dichiara che il ricorrente presenta una riduzione della Parte_1
capacità lavorativa in misura superiore all'80% già a decorrere dal
01/02/2017;
2. Dichiara il diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
3. Condanna l' al pagamento delle prestazioni arretrate dovute, oltre CP_2
interessi legali e rivalutazione monetaria;
4. Condanna l' al pagamento delle spese di CTU già liquidate in corso CP_2
di causa, CP_
5. Condanna l' alla corresponsione degli onorari in favore del procuratore del ricorrente per un importo di €2.500, oltre oneri di legge, con distrazione in suo favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Patti 29/05/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo