TAR Parma, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 86
TAR
Decreto cautelare 7 ottobre 2025
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TAR
Decreto cautelare 9 ottobre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione norme paesaggistiche, culturali e ambientali

    L'area non è soggetta a vincoli diretti o indiretti. La Soprintendenza ha correttamente escluso la necessità di un parere non essendovi beni tutelati. Non sussiste l'obbligo di promuovere un vincolo indiretto.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria

    Non è onere del gestore dimostrare l'indispensabilità del sito o l'assenza di alternative. La necessità di potenziare la rete è legittima. Le integrazioni documentali fornite sono state ritenute sufficienti.

  • Rigettato
    Violazione strumenti urbanistici comunali e provinciali

    Le infrastrutture di telecomunicazione sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. Le disposizioni urbanistiche invocate non pongono limiti all'installazione di tali impianti. Le prescrizioni di mitigazione visiva sono state considerate.

  • Rigettato
    Violazione del Regolamento Comunale per impianti di telecomunicazioni

    Le prescrizioni di mitigazione visiva sono state imposte e considerate nel progetto. La disponibilità di siti comunali è una facoltà e non un obbligo. L'infrastruttura non ricade su 'ricettori sensibili' o loro aree di pertinenza. L'inserimento in area rurale è solo preferenziale.

  • Rigettato
    Carenza di disponibilità dell'area

    La documentazione prodotta (contratto di locazione) dimostra la legittima disponibilità dell'area da parte di Inwit S.p.a., indipendentemente dalla natura del fondo patrimoniale.

  • Rigettato
    Mancata valutazione impatti e presentazione programma annuale

    La valutazione degli impatti è stata effettuata tramite parere della Soprintendenza e dell'Ufficio Ambiente. La mancata presentazione del programma annuale non è ostativa all'autorizzazione.

  • Rigettato
    Violazione partecipazione procedimentale

    La pubblicità dell'istanza sul sito del Comune e all'Albo Pretorio adempie agli obblighi di pubblicità e partecipazione. Non è provata la mancata risposta a reclami specifici.

  • Rigettato
    Rischi per la salute

    L'autorizzazione riguarda solo l'infrastruttura (il traliccio) e non l'impianto di trasmissione che genera emissioni elettromagnetiche. Pertanto, la valutazione di tali rischi non è pertinente in questa fase.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 86
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 86
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo