Decreto cautelare 7 ottobre 2025
Decreto cautelare 9 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00086/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00518/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 518 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR LD, LI NN, RO CA, AN VI D’RI, LA MO, RI FE, IT NA, RN MA, EL MA, LE CA, MA AR, AU LL, ST PO, rappresentati e difesi dagli Avvocati Paolo Michiara e Barbara Mazzullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Michiara in Parma, borgo Antini n. 3;
contro
Comune di Parma, in persona del Rappresentante processuale Dirigente pro tempore del Settore Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dagli Avvocati Marco Cassi, Laura Maria Dilda e Cristina Bongiorni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il Settore Avvocatura Civica, Strada Repubblica n. 1;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, in persona del Soprintendente pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
Inwit S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
GI CA, LU AD, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 44 D.lgs. n. 259/2003, di cui al provvedimento VBG 2625/2025 - Class. 2025/VI/9.8/46 del 14 agosto 2025, del Comune di Parma - Settore Edilizia - S.O. Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia, avente ad oggetto l’istanza presentata dalla società Inwit S.p.a. per la realizzazione di una nuova infrastruttura per le telecomunicazioni ubicata nel Comune di Parma, loc. Carignano, strada Cinghio snc;
- dei relativi allegati (parere Comune di Parma - Settore Mobilità e Trasporti - S.O. Mobilità Sostenibile, protocollo n. 191454 del 03/07/2025; parere Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, protocollo n. 194440 del 08/07/2025; parere Comune di Parma - Settore Transizione Ecologica - S.O. Ambiente, Agenti Fisici ed Economia Circolare, protocollo n. 197812 dell'11/07/2025; parere Comune di Parma - Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio - S.O. Pianificazione Sostenibile del Territorio, protocollo n. 207861 del 24/07/2025; parere Comune di Parma - Settore Edilizia - S.O. Verifica Conformità Urbanistica Edilizia degli Interventi, protocollo n. 210746 del 29/07/2025);
- del provvedimento del Comune di Parma, SUAP 5525/2025 prot. PG 0270209 del 19/09/2025, allo stato non conosciuto;
- di tutti gli atti, provvedimenti e/o pareri richiesti/rilasciati in fase istruttoria, anche nell’ambito della conferenza di servizi, allo stato non conosciuti e quindi, per quanto occorrer possa e nei limiti di interesse dei ricorrenti, di: nota indizione conferenza di servizi, in forma semplificata e in modalità asincrona, prot. n. 124971 del 07/05/2025; richiesta integrazioni della S.O. Pianificazione Sostenibile del Territorio - protocollo n. 139064 del 16/05/2025; richiesta integrazioni della S.O. Verifica Conformità Urbanistica Edilizia degli Interventi - protocollo n. 145391 del 22/05/2025; richiesta integrazioni della S.O. Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia, formulata nell’atto d’indizione della Cds, protocollo n. 124971 del 07/05/2025; nota prot. n. 147858 del 26/05/2025 con la quale è stata integrata la conferenza dei servizi; parere della S.O. Mobilità Sostenibile protocollo n. 169997 del 18/06/2025; nota protocollo n. 184953 del 27/06/2025 con il quale è stato chiesto agli uffici coinvolti di voler esprimere le proprie determinazioni definitive;
- in subordine, nei limiti di interesse dei ricorrenti e per quanto occorrer possa, del Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti per telecomunicazioni per telefonia mobile e a servizio di nuove tecnologie strumentali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 20/04/2022 (in particolare, e tra gli altri, degli articoli 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18);
- di ogni provvedimento presupposto, successivo, connesso e collegato, anche al momento non conosciuto, ivi compreso il riscontro del Comune di Parma alla istanza di autotutela/diffida inviata da alcuni cittadini il 14 agosto 2025 .
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Parma, del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza e della controinteressata Inwit S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa AT PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso introduttivo del giudizio, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno impugnato, con richiesta di misure cautelari anche monocratiche, l’autorizzazione unica rilasciata, ai sensi dell’art. 44 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259, dallo Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia del Comune di Parma alla società Inwit S.p.a. per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni, sito Inwit “I551PR San Ruffino”, da realizzarsi in località Carignano, strada Cinghio snc., sul terreno distinto nel NCT comunale al foglio 29, mappale 221 Sez. F. Sono stati inoltre impugnati gli atti ad essa connessi e presupposti.
I ricorrenti, tutti soggetti residenti nell’area interessata dalla realizzazione della nuova infrastruttura per telecomunicazioni consistente nella “ installazione di un palo poligonale metallico, di altezza pari a 30.00m più pennone di altezza pari a 4.00m sul quale verranno installati gli apparati radianti dei futuri gestori ”, ne contestano la legittimità, sia sotto il profilo della idoneità dell’area, che sotto quello della correttezza della complessiva istruttoria condotta dagli enti competenti.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, chiedendo in via pregiudiziale l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, in ragione della “ assenza di beni tutelati ai sensi della Parte Terza (‘Beni Paesaggistici’) del D.Lgs. 42/2004 e smi. ” e della “ assenza dall’areale in oggetto di beni tutelati ai sensi della Parte Seconda (‘Beni Culturali’) del medesimo Codice ”, per come dichiarato nella comunicazione datata 8 luglio 2025 con cui la Soprintendenza, in risposta alla richiesta di parere formulata dal Comune di Parma, ha precisato che “ non sussistono gli estremi per l’espressione del parere di merito ”; in subordine, hanno richiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Si è costituito in giudizio il Comune di Parma, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso, non avendo i ricorrenti dimostrato la loro legittimazione ad agire e la sussistenza dell’interesse a ricorrere; nel merito, instando per la reiezione del ricorso.
Si è costituita in giudizio anche la controinteressata Inwit S.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso.
Con decreto presidenziale n. 159 del 9 ottobre 2025, questo Tribunale ha accolto l’istanza di misure cautelari provvisorie proposta dai ricorrenti, con la seguente motivazione: “ Considerato che con decreto presidenziale n. 152 del 7 ottobre 2025 si è accolta l’istanza ex art. 53 cod.proc.amm., con conseguente fissazione della camera di consiglio al 22 ottobre 2025 per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare, e si è respinta, invece, l’istanza di misure cautelari provvisorie, nella prospettiva di una celebrazione dell’udienza camerale in tempo utile per il soddisfacimento dell’interesse azionato; Ritenuto che la nuova istanza di misure cautelari provvisorie, supportata dalla documentazione che a questo punto rende non inverosimile la più celere ultimazione dei lavori – indice di una situazione di estrema gravità ed urgenza tale da giustificare la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati –, si presenta meritevole di accoglimento e, in ragione della ravvicinata trattazione collegiale dell’istanza cautelare, in ogni caso tale il suo esito favorevole da non pregiudicare in modo significativo gli altri interessi coinvolti ”.
Con ordinanza collegiale n. 164 del 23 ottobre 2025, questo Tribunale ha consolidato gli effetti del succitato decreto presidenziale, accogliendo l’istanza cautelare con la seguente motivazione: “ Ritenuto sotto il profilo del periculum in mora il danno grave e irreparabile che parte ricorrente subirebbe dall’esecuzione degli atti impugnati, nei termini di ultimazione dei lavori e, quindi, di consolidamento di un’opera reputata di immediata efficacia pregiudizievole degli interessi fatti valere in giudizio, non emergendo invece elementi da cui desumere un significativo nocumento per gli altri interessi coinvolti se rinviato il completamento delle opere all’esito della prossima trattazione della causa in udienza pubblica; Ritenuto, pertanto, di dover stabilizzare gli effetti del decreto monocratico presidenziale n. 159 del 9 ottobre 2025, sospendendo medio tempore l’efficacia dell’autorizzazione unica ex art. 44 D.lgs. 259/2003, rilasciata dal Settore Edilizia, S.O. Sportello Unico per le attività produttive e l’edilizia del Comune di Parma con provvedimento prot. VBG 2625/2025 – Class. 2025/VI/9.8/46 del 14 agosto 2025, e degli atti ad essa connessi e presupposti ”; ha, inoltre, ordinato alla società Inwit S.p.a. l’immediata sospensione dei lavori, fino alla definizione nel merito della controversia.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 4 novembre 2025, i ricorrenti hanno introdotto nuovi motivi di censura avverso gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio.
Alla pubblica udienza del giorno 28 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In limine litis , deve essere rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e, per l’effetto, la richiesta di estromissione dal giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, tenuto conto delle censure specificamente articolate avverso la nota soprintendentizia datata 8 luglio 2025 con cui si sono ritenuti non sussistenti gli estremi per esprimere il parere di competenza in ragione del fatto che “ in relazione al profilo paesaggistico e architettonico delle opere in progetto, fermo restando le specifiche competenze in capo a codesta spett.le Amministrazione Comunale, si rileva l’assenza di beni tutelati ai sensi della Parte Terza (‘Beni Paesaggistici’) del D.Lgs. 42/2004 e smi. Al contempo, si rileva altresì l’assenza dall’areale in oggetto di beni tutelati ai sensi della Parte Seconda (‘Beni Culturali’) del medesimo Codice ”, e tenuto conto, peraltro, delle doglianze con cui parte ricorrente imputa alla Soprintendenza la mancata adozione di un vincolo indiretto sull’area interessata dalla realizzazione dell’infrastruttura.
Sempre in via pregiudiziale, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti prospettata dall’Amministrazione comunale, in ragione della infondatezza nel merito del gravame.
Venendo al merito, i ricorrenti agiscono in giudizio per ottenere l’annullamento dell’autorizzazione unica rilasciata, ai sensi dell’art. 44 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259, dallo Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia del Comune di Parma alla società Inwit S.p.a. per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni, sito Inwit “I551PR San Ruffino”, da realizzarsi in località Carignano, nonché per l’annullamento degli atti ad essa connessi e presupposti.
Sostengono che la realizzazione della nuova infrastruttura per telecomunicazioni abbia un impatto negativo e rilevante sul valore e sulla “vivibilità” della zona, essenzialmente sotto il profilo paesaggistico e ambientale, dal momento che l’area verde e rurale di grande pregio verrebbe snaturata a causa della presenza di una struttura di rilevanti dimensioni, saldamente infissa al suolo, dell’altezza di 34 metri.
L’opera in questione, inoltre, avrebbe una incidenza negativa anche sotto il profilo della salute, dal momento che sulla stessa è prevista l’installazione di impianti di telefonia di grande portata, con conseguente esposizione della popolazione ivi residente a campi elettromagnetici.
Affidano, quindi, il ricorso ai seguenti motivi di diritto.
I. “ Violazione e/o falsa applicazione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, cd. Convenzione di Faro del 27/10/2005 e della Convenzione del Consiglio d’Europa sul paesaggio del 20/10/2000 / Violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in particolare artt. 1 ss., del D.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), in particolare artt. 3 ter, 3 quater, 6 ss. / Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9 e 41 Cost. / Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 44 ss. D.lgs. 259/2003 e smi, della L.R. Emilia-Romagna n. 30/2000 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), in particolare artt. 8 e 9, della legge n. 36/2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) / Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni per telefonia mobile e a servizio di nuove tecnologie strumentali approvato con D.C.C. Comune Parma n. 35 del 20/04/2022, in particolare e tra gli altri degli artt. 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14 / Eccesso di potere per falso supposto di fatto, illogicità manifesta, sviamento / Carenza di istruttoria e difetto di motivazione / Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. ”.
Secondo la prospettazione attorea, non sarebbe stata condotta una adeguata valutazione circa l’impatto dell’infrastruttura sull’area e sui recettori sensibili (asilo, area verde, parco, pregiati beni tutelati quali Villa MA, immobili di interesse storico-architettonico), valutazione che la Soprintendenza ha declinato a favore del Comune, il quale tuttavia non vi ha provveduto, con ciò dovendosi ritenere illegittima l’autorizzazione concessa.
II. “ Violazione dell’art. 97 Cost. (buon andamento) / Violazione e/o falsa applicazione del principio di proporzionalità / Violazione e/o falsa applicazione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, cd. Convenzione di Faro del 27/10/2005 e della Convenzione del Consiglio d’Europa sul paesaggio del 20/10/2000 / Violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in particolare artt. 1 ss., del D.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), in particolare artt. 3 ter, 3 quater, 6 ss. / Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9 e 41 Cost. / Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 44 ss. D.lgs. 259/2003 e smi, della L.R. Emilia-Romagna n. 30/2000 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), in particolare artt. 8 e 9, della legge n. 36/2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) / Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni per telefonia mobile e a servizio di nuove tecnologie strumentali approvato con D.C.C. Comune Parma n. 35 del 20/04/2022, in particolare e tra gli altri degli artt. 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14 / Eccesso di potere per falso supposto di fatto, illogicità manifesta, sviamento / Carenza di istruttoria e difetto di motivazione ”.
Si sostiene che, a prescindere dalla sussistenza o meno di vincoli di tutela nella zona interessata dall’intervento, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto accertare l’assenza di altre antenne nei territori limitrofi, la mancanza di adeguata copertura telefonica, l’insussistenza di altre aree su cui poter installare l’impianto e maggiormente idonee perché già “compromesse”, meno vulnerabili o di minor pregio.
Secondo la prospettazione attorea, il Comune di Parma non ha condotto l’istruttoria nei termini indicati, istruttoria che, ove correttamente espletata, avrebbe inevitabilmente portato a non autorizzare l’opera.
III. “ Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento Urbanistico Comunale di cui all’atto di C.C. n. 96 del 13/12/2021, in particolare NTA artt. 6.1.9 ss. e 3.1.1 ss., del PSC Comunale 2030 di cui alla D.C.C. n. 53 del 22.07.2019 e smi, in particolare NTA art. 5.12, del Piano territoriale di coordinamento provinciale di cui alla D.C.P. n. 71 del 7/7/2003, in particolare art. 39 / Violazione e/o falsa applicazione del PUG del Comune di Parma adottato con D.C.C. n. 17 del 31/03/2025 / Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 44 ss. D.lgs. 259/2003 e smi / Violazione e/o falsa applicazione della L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), in particolare e tra gli altri art. 27 / Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento Comunale del verde pubblico e privato di cui alla Delibera di C.C n.80 del 11/10/2016 ed allegato alle NTA del R.U.E. del Comune di Parma / Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e sviamento / Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. (buon andamento della P.A.) / Difetto di motivazione e carenza di istruttoria ”.
Con il terzo profilo di censure, parte ricorrente sostiene che l’autorizzazione unica di che trattasi si pone in contrasto con la normativa urbanistica del Comune di Parma e della Provincia di Parma, in considerazione del fatto che l’area interessata dall’installazione dell’antenna è identificata all’interno della “Rete ecologica ad elementi diffusi” di cui agli artt. 5.12 delle NTA al PSC e 6.1.9 delle NTA al RUE, per la quale la strumentazione urbanistica detta determinate prescrizioni, non rispettate dal Comune.
L’autorizzazione unica è in contrasto anche con le previsioni del PUG del Comune di Parma, che identifica l’area nella quale è prevista l’installazione dell’opera quale “Ambito rurale di rilievo paesaggistico” disciplinato dall’art. 8.16, che detta prescrizioni atte a perseguirne la tutela, il ripristino e la valorizzazione, e con il PTCP della Provincia di Parma, che all’art. 39 disciplina gli “Ambiti rurali di valore naturale ed ambientale”, quale l’area di interesse, prevedendo una speciale disciplina di tutela. Le succitate disposizioni, infatti, non sarebbero state rispettate né dalla società controinteressata, che nulla dice nella relazione prodotta a corredo dell’istanza di autorizzazione, né dall’Amministrazione comunale che, sul punto, ha omesso qualsivoglia valutazione e motivazione.
IV. “ Eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà / Sviamento / Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento Urbanistico Comunale di cui all’atto di C.C. n. 96 del 13/12/2021, in particolare NTA artt. 6.1.9 ss. e 3.1.1 ss., del PSC Comunale 2030 di cui alla D.C.C. n. 53 del 22.07.2019 e smi, in particolare NTA art. 5.12, del Piano territoriale di coordinamento provinciale di cui alla D.C.P. n. 71 del 7/7/2003, in particolare art. 39 (Ambiti rurali di valore naturale ed ambientale) / Violazione e/o falsa applicazione del PUG del Comune di Parma adottato con D.C.C. n. 17 del 31/03/2025 / Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 44 ss. D.lgs. 259/2003 e smi, della L.R. Emilia-Romagna n. 30/2000 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), in particolare artt. 8 e 9, della legge n. 36/2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) / Violazione e/o falsa applicazione della L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), in particolare e tra gli altri art. 27 / Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento Comunale del verde pubblico e privato di cui alla Delibera di C.C n. 80 del 11/10/2016 ed allegato alle NTA del R.U.E. del Comune di Parma / Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. (buon andamento della P.A.) / Difetto di motivazione e carenza di istruttoria ”.
I ricorrenti sostengono che la violazione delle disposizioni di cui agli strumenti urbanistici, ed in particolare di quanto previsto in merito alla “Rete ecologica ad elementi diffusi”, è stata evidenziata nel parere del Responsabile del Settore Pianificazione Sostenibile del Territorio, che tuttavia si sarebbe poi espresso in senso favorevole all’opera “ a condizione che l’impianto e i vani tecnici siano schermati visivamente attraverso siepi e alberature costituite da specie autoctone, delle quali dovrà essere garantita adeguata cura ”.
La conclusione cui giunge il Responsabile del Settore Pianificazione Sostenibile del Territorio è illogica, risultando impossibile la schermatura - con siepi e alberi - di un palo di 34 metri di altezza, ragion per cui il parere avrebbe dovuto avere esito sfavorevole.
I ricorrenti contestano, quindi, il difetto di istruttoria, atteso che il Comune avrebbe omesso di tenere in considerazione sia l’ubicazione dell’area all’interno della “Rete ecologica ad elementi diffusi”, sia l’impossibilità di schermare l’infrastruttura (come invece prescritto dal parere), con conseguente configurabilità anche di una carenza di motivazione dell’autorizzazione unica impugnata.
V. “ Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni per telefonia mobile e a servizio di nuove tecnologie strumentali approvato con D.C.C. n. 35 del 20/04/2022, in particolare degli artt. 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14 / Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 44 ss. D.lgs. 259/2003 e smi, della L.R. Emilia-Romagna n. 30/2000 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), in particolare artt. 8 e 9, della legge n. 36/2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) / Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9 e 41 Cost. / Violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), in particolare artt. 3 ter (principio dell’azione ambientale), 3 quater (principio dello sviluppo sostenibile) e ss, / Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e sviamento / Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. (buon andamento della P.A.) / Difetto di motivazione e carenza di istruttoria ”.
Con il quinto profilo di doglianze, i ricorrenti sostengono la non conformità dei provvedimenti impugnati al “ Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni per telefonia mobile e a servizio di nuove tecnologie strumentali ” del Comune di Parma, che non è stato neanche citato nell’autorizzazione unica.
L’autorizzazione unica, in particolare, avrebbe violato: i ) l’art. 2, comma 1, del Regolamento, non risultando garantita dall’Amministrazione comunale la minimizzazione dell’impatto, anche visivo, dell’opera, con riferimento al territorio, al paesaggio, al patrimonio storico, culturale e ambientale; ii ) l’art. 2, comma 2, del Regolamento, non avendo il Comune segnalato la disponibilità di siti comunali per la realizzazione delle installazioni; iii ) l’art. 7 del Regolamento, non risultando rispettato l’ordine preferenziale per l’inserimento degli impianti nel territorio rurale e incidendo l’opera sullo skyline del paesaggio urbano, agrario di prossimità e rurale, nonché di quello dei recettori sensibili ivi presenti; iv ) l’art. 8 del Regolamento, relativo ai “ Caratteri tipologici, estetici, percettivi e ambientali degli impianti fissi ”, non risultando minimizzata l'intrusione visiva e non essendo possibili interventi di schermatura; v ) l’art. 10, comma 7, del Regolamento, dal momento che l’impianto è collocato in prossimità di recettori sensibili, si innalza sensibilmente rispetto ai manufatti preesistenti, altera fortemente il profilo dello skyline (con effetti di “contaminazione” che interessano l’intero orizzonte visivo di prossimità nell’areale sia della porzione urbana che della porzione rurale), non tiene conto della presenza dei monumenti circostanti ed è visibile dai monumenti, dai percorsi turistici, dai luoghi pubblici e dai principali elementi della viabilità, risultando privo di qualsivoglia opera di mitigazione visiva.
VI. “ Eccesso di potere per falso supposto di fatto, illogicità e contraddittorietà manifeste / Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni per telefonia mobile e a servizio di nuove tecnologie strumentali approvato con D.C.C. n. 35 del 20/04/2022, in particolare degli artt. 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 16 / Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 44 ss. D.lgs. 259/2003 / Violazione dell’art. 97 Cost. / Carenza di istruttoria e difetto di motivazione / Difetto di legittimazione ”.
Con il sesto profilo di censure, i ricorrenti lamentano che, in relazione al nulla osta espresso dall’ENAC, mancherebbe l’avviso dell’Aeronautica Militare, a ciò tenuta in materia demaniale, di procedure strumentali di volo, di volo a bassa quota. Lamentano, inoltre, la mancata indicazione da parte di Inwit S.p.a. del titolo in base al quale essa ha la disponibilità del terreno, necessario ai sensi dell’art. 16 del “ Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni per telefonia mobile e a servizio di nuove tecnologie strumentali ”, con conseguente difetto di legittimazione all’effettuazione dell’intervento in questione.
VII. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 44 ss. D.lgs. 259/2003 e smi, della L.R. Emilia-Romagna n. 30/2000 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), in particolare artt. 8 e 9, della legge n. 36/2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) / Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni per telefonia mobile e a servizio di nuove tecnologie strumentali approvato con D.C.C. n. 35 del 20/04/2022, in particolare degli artt. 4, 8, 10, 14, 18 / Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9 e 41 Cost. / Violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. 152/2016 (Codice dell’Ambiente), in particolare artt. 3 ter (principio dell’azione ambientale), 3 quater (principio dello sviluppo sostenibile) e ss. / Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e sviamento / Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. (buon andamento della P.A.) / Difetto di motivazione e carenza di istruttoria ”.
Con il settimo profilo di doglianze, i ricorrenti lamentano la violazione della Legge Regionale Emilia-Romagna 31 ottobre 2000 n. 30, in materia di tutela della salute e salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico, dal momento che l’autorizzazione non avrebbe valutato i possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale (art. 8, comma 1) e che il Comune di Parma non avrebbe approvato il Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare (art. 8, comma 2), con conseguente violazione, tra l’altro, anche dell’art. 14 del “ Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni per telefonia mobile e a servizio di nuove tecnologie strumentali ”.
In subordine, poi, sostengono che, anche a voler ritenere assentibile un’opera di siffatta rilevanza in assenza del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare, l’Amministrazione avrebbe comunque e a maggior ragione dovuto condurre una più stringente e adeguata istruttoria, mancante nel caso di specie.
VIII. “ Eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, falso supposto di fatto/Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 ss. del D.lgs. 42/2004 / Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, 41, 97 Cost. / Carenza di istruttoria e difetto di motivazione ”.
Con l’ottavo profilo di censure, i ricorrenti contestano il parere della Soprintendenza allegato all’autorizzazione unica nel quale si afferma che “ non sussistono gli estremi per l’espressione del parere di merito ”, ritenendo illegittima tale conclusione, e ciò in ragione del fatto che l’infrastruttura autorizzata danneggia chiaramente la visuale e la “prospettiva” dei beni culturali e paesaggistici siti nell’abitato di Carignano.
IX. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 44 ss. D.lgs. 259/2003 e smi, della L.R. Emilia-Romagna n. 30/2000 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), in particolare artt. 8 e 9, della legge n. 36/2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) / Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni per telefonia mobile e a servizio di nuove tecnologie strumentali approvato con D.C.C. n. 35 del 20/04/2022, in particolare degli artt. 4, 8, 10, 14, 18 / Violazione e/o falsa applicazione della legge n. 241/1990 (artt. 1, 9, 10 ss.) / Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento degli strumenti e degli Istituti di Partecipazione del Comune di Parma (approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 10.06.2024), in particolare art. Violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. 152/2016 (Codice dell’Ambiente), in particolare artt. 3 ter (principio dell’azione ambientale), 3 quater (principio dello sviluppo sostenibile) e ss. / Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e sviamento / Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. (buon andamento della P.A.) / Difetto di motivazione e carenza di istruttoria / Violazione dei principi di trasparenza, partecipazione, contraddittorio ”.
Si sostiene la violazione delle norme in tema di partecipazione procedimentale, dal momento che il Comune non avrebbe mai risposto alle istanze trasmesse dai cittadini, né avrebbe presentato il programma relativo all’opera in questione, sì da consentire il coinvolgimento e la partecipazione degli stessi.
Sarebbero, poi, stati disattesi tutti gli strumenti partecipativi di cui al “ Regolamento degli strumenti e degli Istituti di Partecipazione del Comune di Parma, parte terza ”, che all’art. 25 impone di rispondere alle istanze e alle petizioni dei cittadini, i quali hanno diritto ad un confronto diretto con gli assessori competenti.
X. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 44 ss. D.lgs. 259/2003 e smi, della L.R. Emilia-Romagna n. 30/2000 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall’inquinamento elettromagnetico), in particolare artt. 8 e 9, della legge n. 36/2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) / Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9 e 41 Cost. / Violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. 152/2016 (Codice dell’Ambiente), in particolare artt. 3 ter (principio dell’azione ambientale), 3 quater (principio dello sviluppo sostenibile) e ss. / Violazione e/o falsa applicazione Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, cd. Convenzione di Faro del 27/10/2005 e della Convenzione del Consiglio d’Europa sul paesaggio del 20/10/2000 / Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e sviamento / Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. (buon andamento della P.A.) / Difetto di motivazione e carenza di istruttoria ”.
Con l’ultimo profilo di doglianze del ricorso introduttivo, formulato in subordine, i ricorrenti impugnano il “ Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni per telefonia mobile e a servizio di nuove tecnologie strumentali ” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 20 aprile 2022, laddove interpretato nel senso di ammettere l’installazione dell’infrastruttura oggetto di autorizzazione unica, per quasi tutte le ragioni esposte nei precedenti motivi di ricorso, cui si riportano compendiandoli per principi.
Il ricorso per motivi aggiunti è affidato alle seguenti censure.
XI. “ Carenza di istruttoria e difetto di motivazione / Sviamento / Violazione e/o falsa applicazione della legge n. 241/1990, in particolare art. 1 comma 2 bis (principi di collaborazione e buona fede) / Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni per telefonia mobile e a servizio di nuove tecnologie strumentali approvato con D.C.C. n. 35 del 20/04/2022, in particolare degli artt. 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14 / Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 44 ss. e dell’allegato n. 12-bis D.lgs. 259/2003 e smi, della L.R. Emilia-Romagna n. 30/2000 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), in particolare artt. 8 e 9, della legge n. 36/2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) / Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e sviamento / Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. (buon andamento della P.A.) ”.
I ricorrenti deducono ulteriori profili di difetto di istruttoria rilevando che, con comunicazione del 16 maggio 2025, la S.O. Pianificazione Sostenibile del Territorio del Comune di Parma aveva prescritto ad Inwit S.p.a. di prestare particolare cura nella scelta delle specie arboree e arbustive autoctone, da specificare negli elaborati progettuali, in ragione dell’inclusione della zona nella “ Rete ecologica ad elementi diffusi (connessioni est-ovest) – Potenziamento del sistema delle siepi ” e, in ragione della vicinanza al sito prescelto di opere monumentali, aveva anche invitato Inwit S.p.a. ad optare per una localizzazione in grado di ridurre quanto più possibile l’impatto visivo e a verificare, in fase progettuale, forma, dimensione, materiali e colore dell’opera; con comunicazione del 22 maggio 2025, poi, la S.O. Verifica Conformità Urbanistica Edilizia degli Interventi aveva richiesto a Inwit S.p.a. di descrivere “ sinteticamente, ma in modo esauriente, i dintorni dell’apparato, evidenziando gli edifici posti in un raggio di 300 m dalla ubicazione dell’installazione, ai sensi dell’allegato 12-bis al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ”. Ma, in risposta a siffatte richieste, Inwit S.p.a. si è limitata a richiamare un generale interesse pubblico e ad affermare che l’area circostante l’impianto è morfologicamente pianeggiante e solo parzialmente edificata, a prevalente destinazione residenziale e commerciale, con coperture principalmente a falde e altezza massima al colmo di 15 m. circa, e ciò con buon margine rispetto alla quota prevista delle antenne.
Sostengono che le affermazioni contenute nella risposta di Inwit S.p.a. sarebbero false e omissive, in ragione del fatto che nel raggio di 300 metri dall’opera di che trattasi vi sono parte dell’abitato di Carignano, il Seminario storico di Carignano, la Chiesa di San Pietro Apostolo, il Centro di Comunità “Albero parlante”, l’area verde pubblica attrezzata di Carignano, l’area di pertinenza del complesso edilizio di interesse architettonico, ambientale e storico con accesso da strada Montanara - villa Giulia - D’RI, l’ingresso di Villa MA, l’area parco pubblico, l’area verde parco gioco bimbi, l’Istituto Scolastico Statale “G. Verdi”.
La dichiarazione di Inwit S.p.a., inoltre, i) non rispetterebbe il “ Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni per telefonia mobile e a servizio di nuove tecnologie strumentali ”, nelle parti in cui non dà atto della sussistenza di altri impianti di telefonia in zona limitrofa a quella interessata dall’opera, ii) sostiene che l’impianto non è posto in prossimità di edifici classificati come “di valore architettonico ambientale e storico testimoniale”, iii) dà atto di una schermatura mediante siepe dell’area contenente gli apparati tecnologici e iiii) afferma la non interferenza dell’opera con elementi di pregio del paesaggio, monumenti, luoghi pubblici e percorsi turistici.
Inoltre nulla avrebbe detto Inwit S.p.a. in ordine all’innalzamento dell’antenna rispetto ai manufatti preesistenti e, in generale, all’armonizzazione dell’opera con lo specifico contesto urbano o extraurbano.
Quanto alla disponibilità dell’area presso la quale realizzare l’opera, Inwit S.p.a. si è limitata a presentare prima una “dichiarazione di assenso” a nome dalla società agricola Cortesei, che però non è proprietaria dell’area, trattandosi di terreno che fa parte del fondo patrimoniale dei coniugi CA-Longhi, con la nuda proprietà del sig. CA e la titolarità di usufrutto in capo alla sig.ra AD; poi, come emerge dai documenti in giudizio, è stato presentato dal Comune un contratto di locazione che, tuttavia, non ha alcuna valenza in termini di disponibilità dell’area, risultando il terreno oggetto di fondo patrimoniale.
XII. “ Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento Urbanistico Comunale di cui all’atto di C.C. n. 96 del 13/12/2021, in particolare e tra le altre NTA artt. 1.1.8, 3.1.1, 6.1.9 e 6.2.8, del PSC Comunale 2030 di cui alla D.C.C. n. 53 del 22.07.2019 e smi, in particolare NTA artt. 5.12, 5.33 e 5.35, del Piano territoriale di coordinamento provinciale di cui alla D.C.P. n. 71 del 7/7/2003, in particolare artt. 19 e 39, del PUG del Comune di Parma adottato con D.C.C. n. 17 del 31/03/2025, in particolare artt. 8.1.6. e 9.3.15 / Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 L.R. Emilia-Romagna n. 15/2013 / Eccesso di potere per falso supposto di fatto, carenza dei presupposti / Sviamento / Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. / Carenza di istruttoria e difetto di motivazione ”.
Con la censura in questione, i ricorrenti ribadiscono la violazione della normativa e degli strumenti urbanistici del Comune di Parma, aggiungendo ulteriori considerazioni rispetto a quelle svolte nel ricorso introduttivo.
Sostengono, infatti, che, oltre ai beni tutelati e ai recettori sensibili indicati nel ricorso introduttivo, l’infrastruttura autorizzata si trova a breve distanza da “strada Montanara” e da “strada Cava”, qualificate dagli strumenti urbanistici locali come elementi di interesse paesaggistico, ulteriore ragione per rigettare la richiesta di Inwit S.p.a.
Sarebbe stata, in ogni caso, necessaria l’acquisizione del parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, dal momento che l’area interessata dall’infrastruttura è qualificata di “ Ambito rurale di rilievo paesaggistico ” e le strade collegate sono considerate di interesse paesaggistico.
XIII. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 44 ss. e dell’allegato n. 12-bis D.lgs. 259/2003 e smi, della L.R. Emilia-Romagna n. 30/2000 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall’inquinamento elettromagnetico), in particolare artt. 8 e 9, della legge n. 36/2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) / Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9 e 41 Cost. / Violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. 152/2016 (Codice dell’Ambiente), in particolare artt. 3 ter (principio dell’azione ambientale), 3 quater (principio dello sviluppo sostenibile) e ss. / Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e sviamento / Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. (buon andamento della P.A.) ”.
I ricorrenti deducono la violazione della disciplina dettata dal Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativamente alle modalità di richiesta dell’autorizzazione, dal momento che era onere di Inwit S.p.a. presentare l’istanza di autorizzazione sulla base di quanto previsto dall’allegato 12 bis al citato decreto, che prevede a carico del richiedente l’onere di descrivere “( ... ) in modo esauriente, i dintorni dell’apparato, evidenziando: - gli edifici posti in un raggio di 300 m dalla ubicazione dell’installazione; - conformazione e morfologia del terreno circostante; - eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare ” e di produrre, unitamente agli altri allegati tecnici, una mappa della zona circostante il punto prescelto per l’installazione che deve riportare: “Indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda e che si trovano in un raggio di 300 m dall’impianto e l’altezza al colmo o alla gronda; - I luoghi di pubblico accesso che si vengono a trovare in un raggio di 300 m dall’impianto ”.
Nel caso di specie Inwit S.p.a. non solo non ha provveduto alle citate indicazioni, ma non ha neanche dato riscontro alle integrazioni richieste dal Comune.
XIV. “ Eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, falso supposto di fatto / Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 ss., 45 ss. del D.lgs. 42/2004 / Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, 41, 97 Cost. / Carenza di istruttoria e difetto di motivazione ”.
I ricorrenti sostengono che la Soprintendenza o il Comune avrebbero dovuto promuovere e avviare la procedura volta a dichiarare un vincolo indiretto, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali presenti nell’abitato di Carignano, tenuto conto del fatto che l’infrastruttura alta 34 metri viola palesemente lo spazio e la visuale degli immobili in questione, tutti inseriti in un’area di indubbio rilievo paesaggistico e culturale.
XV. “ Violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), in particolare artt. 3 ter, 3 quater, 6 ss., 301 ss. / Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, 32 e 41 Cost. / Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 114, 168, 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nonché del Protocollo n. 2 del citato Trattato (Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità) / Violazione e/o falsa applicazione della L.R. Emilia-Romagna n. 30/2000 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), in particolare artt. 8 ss., della legge n. 36/2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) / Violazione dei principi vigenti (precauzione, proporzionalità ed altri) / Eccesso di potere per falso supposto di fatto, illogicità manifesta, sviamento / Carenza di istruttoria e difetto di motivazione / Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. (buon andamento della P.A.) ”.
Con l’ultimo profilo di censure, i ricorrenti sostengono che, in virtù dei principi di precauzione e di proporzionalità, non si dovrebbe rischiare di mettere in pericolo la salute della popolazione per un’infrastruttura che dovrebbe essere realizzata solo ove strettamente indispensabile (zone in assoluto non coperte dalla telefonia) e, comunque, in aree distanti dalle case e dai centri abitati. Non vi sono, infatti, studi che certifichino la totale sicurezza degli impianti di telefonia mobile, in particolare per quanto riguarda il 5G.
A giudizio del Collegio, il ricorso introduttivo e l’atto per motivi aggiunti sono infondati, per le ragioni che innanzi si illustrano.
Con nota prot. n. 0114721 del 24 aprile 2025, la società Inwit S.p.a. presentava allo Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia del Comune di Parma un’istanza di autorizzazione per la realizzazione di una infrastruttura di telefonia mobile, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003, da installare in località Carignano, su area censita al Catasto Terreni del Comune di Parma al foglio 29, mappale 221. La richiesta era corredata da un atto (risalente al 5 novembre 2024) con cui società agricola Cortesei, per il tramite del legale rappresentante sig. CA GI, dichiarava di essere proprietaria dell’area interessata dall’intervento e autorizzava e delegava la società Inwit S.p.a. alla presentazione dell’istanza.
In data 30 gennaio 2025, poi, era stipulato tra i sig. CA GI e AD LU, in qualità di locatori (il primo come titolare del diritto di nuda proprietà e la seconda come cousufruttuario generale), e la società Inwit S.p.a., in qualità di conduttore, il contratto di locazione dell’area interessata dalla realizzazione dell’infrastruttura.
Con nota prot. n. p.g. 0124971 del 7 maggio 2025 lo Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia del Comune di Parma indiceva la Conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, coinvolgendo per l’espressione dei pareri di competenza anche AR, la S.O. Verifica Conformità Urbanistica Edilizia degli Interventi, la S.O. Ambiente e la S.O. Pianificazione Sostenibile del Territorio.
A seguito delle richieste di integrazioni documentali formulate dagli enti coinvolti nel procedimento, lo Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia sospendeva il procedimento, richiedendo a Inwit S.p.a. le necessarie integrazioni documentali e convocando all’interno della Conferenza dei servizi la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza e la S.O. Mobilità Sostenibile.
In data 26 giugno 2025 Inwit S.p.a. depositava le integrazioni documentali richieste e, in data 27 giugno 2025, lo Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia riapriva il procedimento.
In seno all’istruttoria, venivano acquisiti il parere favorevole della S.O. Mobilità Sostenibile, il parere favorevole con prescrizioni della S.O. Ambiente, il parere favorevole della S.O. Verifica Conformità Urbanistica Edilizia degli Interventi, il parere favorevole con prescrizioni della S.O. Pianificazione Generale, il nulla osta del Comandante del Comando Rete POL dell’Aeronautica Militare (con cui si dava atto dell’insussistenza di interferenze tra l’infrastruttura da realizzare e l’oleodotto militare), il nulla osta espresso da ENAC - Direzione Territoriale Emilia-Romagna (con riferimento alla valutazione di compatibilità con la navigazione aerea, in cui si dava atto del fatto che “ considerata la posizione, l’entità e la tipologia di quanto proposto, non sussiste un interesse di carattere aeronautico ”) e la risposta di AR (con cui l’Agenzia rinviava l’espressione delle valutazioni di propria competenza ad una fase successiva, precisando che “ nel momento in cui, secondo l’iter previsto dalla normativa vigente, verranno presentate istanze relative all’insediamento sull’infrastruttura in oggetto di impianti aventi un effettivo impatto elettromagnetico sui recettori circostanti, AR potrà esprimere la propria valutazione di competenza ”).
È stato poi richiesto il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, che con nota prot. n. 194440 datata 8 luglio 2025, ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’espressione del parere di competenza, così motivando: “ In relazione al profilo paesaggistico e architettonico delle opere in progetto, fermo restando le specifiche competenze in capo a codesta spett.le Amministrazione Comunale, si rileva l’assenza di beni tutelati ai sensi della Parte Terza (‘Beni Paesaggistici’) del D.Lgs. 42/2004 e smi. Al contempo, si rileva altresì l’assenza dall’areale in oggetto di beni tutelati ai sensi della Parte Seconda (‘Beni Culturali’) del medesimo Codice. Per quanto sopra premesso, in ordine allo specifico progetto in oggetto, non sussistono gli estremi per l’espressione del parere di merito ”.
Terminata la fase istruttoria, quindi, la Dirigente del Settore Edilizia dello Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia, con provvedimento prot. n. 0228902 del 14 agosto 2025, ha autorizzato « la Società INWIT S.P.A. alla realizzazione di una nuova infrastruttura per stazione radio base da eseguirsi in Parma, loc. Carignano, strada Cinghio snc, distinta al NCT di Parma, Foglio 29, Mappale 221, Sez. F, sito Inwit “I551PR SAN RUFFINO”, ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii., specificando che la presente Autorizzazione Unica assorbe ed include il permesso di costruire di cui al D.P.R. 380/2001 e alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii ».
Così descritta la fase istruttoria prodromica all’adozione della autorizzazione unica in questa sede impugnata, si rivelano prive di pregio le censure articolate dalla parte ricorrente.
Sulla incompatibilità dell’infrastruttura con i beni paesaggistici, culturali e ambientali presenti sull’area di interesse.
Non colgono nel segno le censure con cui i ricorrenti lamentano la mancanza di una adeguata valutazione dell’impatto paesaggistico e ambientale dell’intervento nonché dell’incidenza dell’infrastruttura su interessi di carattere culturale, da parte del Comune di Parma e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza.
Ed infatti l’area interessata dalla installazione dell’infrastruttura non risulta soggetta ad alcun vincolo, né diretto né indiretto, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.
Proprio per queste ragioni, la Soprintendenza, con nota prot. n. 194440 datata 8 luglio 2025, ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’espressione del parere di competenza, così motivando: “ In relazione al profilo paesaggistico e architettonico delle opere in progetto, fermo restando le specifiche competenze in capo a codesta spett.le Amministrazione Comunale, si rileva l’assenza di beni tutelati ai sensi della Parte Terza (‘Beni Paesaggistici’) del D.Lgs. 42/2004 e smi. Al contempo, si rileva altresì l’assenza dall’areale in oggetto di beni tutelati ai sensi della Parte Seconda (‘Beni Culturali’) del medesimo Codice. Per quanto sopra premesso, in ordine allo specifico progetto in oggetto, non sussistono gli estremi per l’espressione del parere di merito ”.
Né può ritenersi, come vorrebbe parte ricorrente, che la Soprintendenza fosse tenuta a rilasciare il parere in questione, in ragione dell’invocata incidenza dell’infrastruttura in questione sulla visuale e sulla prospettiva di beni culturali e paesaggistici situati nell'abitato di Carignano, ed in particolare di Villa MA, del seminario storico e delle “reti naturalistiche”.
Come precisato, infatti, in difetto di vincoli diretti e indiretti, la Soprintendenza non era tenuta ad esprimersi sull’opera in questione, né con un mero parere sarebbe stato possibile imprimere un vincolo “indiretto” sull’area ritenuta meritevole di tutela, in ragione del fatto che le prescrizioni di tutela indiretta possono essere adottate solo con il procedimento di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Non è poi convincente la tesi attorea secondo cui la Soprintendenza o il Comune avrebbero dovuto promuovere e avviare la procedura volta a dichiarare un “vincolo indiretto” ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali presenti nell’abitato di Carignano.
L’opzione di un vincolo indiretto sull’area di che trattasi non è stata oggetto di espressa considerazione da parte delle autorità preposte, sulla scorta di una valutazione caratterizzata da ampia discrezionalità tecnica, a fronte della quale il sindacato giurisdizionale si arresta in difetto di vizi di irragionevolezza o illogicità manifeste, non evocati nel caso di specie.
Sotto ulteriore angolo prospettico, non può ritenersi che l’autorizzazione alla realizzazione dell’infrastruttura dovesse essere preceduta da una valutazione di impatto ambientale, ai sensi degli articoli 19 e ss. del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
La scelta del legislatore di inserire le infrastrutture di reti di telecomunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica, sicché è indubbio che gli impianti di installazione delle stazioni radio base non possano in nessun caso assimilarsi a costruzioni edilizie, e nemmeno essere assoggettate a valutazione di impatto ambientale; esse infatti, normalmente, non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio identico a quello degli edifici in cemento armato o muratura (cfr. T.A.R. Marche, sez. II, 4 giugno 2025 n. 430).
D’altra parte, dalla documentazione agli atti risulta che l’Amministrazione comunale ha anche valutato e ponderato l’impatto visivo dell’intervento, attraverso la previsione di opportune misure di mitigazione riguardanti sia l’impianto che i vani tecnici.
Nella relazione al progetto del 9 aprile 2025 (cfr. allegato n. 4, deposito di Inwit S.p.a. del 17 ottobre 2025), il progettista incaricato da Inwit S.p.a., nell’asseverare la conformità dell’impianto alle previsioni del “ Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni per telefonia mobile e a servizio di nuove tecnologie strumentali ” del Comune Parma, precisa, quanto al disposto dell’art. 7 sull’inserimento degli impianti nel territorio rurale, che “ Dalle verifiche fatte, la posizione individuata è risultata conforme ai criteri preferenziali di cui al comma 2. Nell’area circostante non sono infatti presenti altri impianti di telecomunicazioni né aree pubbliche (lett.a) e l’impianto di progetto risulta già essere multigestore. La collocazione dell’impianto è inoltre prevista in prossimità della viabilità esistente, che non presenta tuttavia spazi o supporti preesistenti (lett.b). L’impianto di progetto non è posto in prossimità di edifici classificati come “di valore architettonico ambientale e storico testimoniale. È inoltre prevista la schermatura mediante siepe dell’area recintata alla base contenente gli apparati tecnologici (artt. 3 e 4) ”; quanto, invece, alla previsione di cui all’art. 8 sui “ Caratteri tipologici, estetici, percettivi e ambientali degli impianti fissi ”, attesta che “Le scelte progettuali tengono conto di quanto riportato nel comma 2, poiché l’installazione è prevista in un’area poco densamente abitata (lett. b) e prevede già la futura condivisione dell’infrastruttura da parte di più gestori (lett. c), limitando tuttavia il più possibile l’ingombro della struttura (lett. d). L’impianto inoltre risulta ai margini del territorio urbanizzato e non interferisce visivamente con elementi di pregio del paesaggio, monumenti, luoghi pubblici o percorsi turistici (lett. f, g, h, i, j). La posizione è defilata rispetto alle principali arterie viarie (lett. k) e si prevede di posizionare una siepe alla base per minimizzare l’impatto degli apparati tecnologici (lett. l). L’impianto infine non sarà posizionato in prossimità di edifici sensibili (lett. a) ”.
Ad esito della richiesta di integrazioni proposta dal Comune, la società Inwit S.p.a., con nota del 26 maggio 2025, ha poi chiarito che “ l’area oggetto di intervento per la realizzazione del sito non insiste su area sottoposta a vincolo ai sensi del D.Lgs.42/04, pertanto il parere della Soprintendenza non è da intendersi come endoprocedimentale necessario al completamento dell’istruttoria ”.
Per quanto sopra, devono ritenersi infondate tutte le doglianze tese a lamentare l’incompatibilità dell’infrastruttura con i beni paesaggistici, culturali e ambientali presenti sull’area di interesse.
Sugli ulteriori profili del contestato difetto di istruttoria.
Sono infondate le deduzioni attoree nella parte in cui sostengono che, in ogni caso, l’Amministrazione avrebbe dovuto accertare l’assenza di altre antenne nei territori limitrofi, la mancanza di adeguata copertura telefonica, l’insussistenza di differenti aree su cui poter installare l’impianto, aree maggiormente idonee perché già “compromesse”, meno vulnerabili o di minor pregio.
Giova sul punto richiamare l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, che il Collegio condivide, secondo cui l’art. 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259) non pone a carico dell’operatore l’onere di presentare prima dell’istanza, o in allegato alla stessa, una relazione che dimostri l’indispensabilità del sito indicato nei progetti e l’insussistenza di soluzioni alternative, né in esso è appositamente previsto un s ub -procedimento preliminare volto a verificare l’esistenza di aree o opere pubbliche disponibili nell’area indicata (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 26 febbraio 2025 n. 1668). In senso analogo, deve ritenersi che non incomba sull’operatore nemmeno l’onere di dimostrare la necessità di installazione di un nuovo impianto, necessità che può derivare non solo da una scopertura di rete, ma anche dall’esigenza di potenziare la capacità di rete, al fine di gestire maggiori flussi di traffico o di migliorare la qualità tecnologica della rete, come nei casi di passaggio al 5G.
Analogamente infondate sono le censure con cui i ricorrenti lamentano l’insufficienza delle integrazioni fornite da Inwit S.p.a. alle richieste della S.O. Pianificazione Sostenibile del Territorio del 16 maggio 2025 e della S.O. Verifica Conformità Urbanistica Edilizia degli Interventi del 22 maggio 2025.
La documentazione depositata agli atti, ed in particolare la documentazione integrativa prodotta in sede procedimentale il 26 giugno 2025 (cfr. doc. 13 del deposito del Comune del 20 ottobre 2025) a seguito delle richieste di integrazione rivolte a Inwit S.p.a., contiene la sintetica ma esauriente descrizione della conformazione e della morfologia del terreno circostante, con la precisazione che “(...) l’area circostante l’impianto nel raggio di 300 m è morfologicamente pianeggiante e solo parzialmente edificata e gli edifici presenti sono a prevalente destinazione residenziale e commerciale/di servizio, con coperture principalmente a falde ed altezza massima al colmo di 15 m circa, con buon margine rispetto alla quota prevista delle antenne ”, oltre che le tavole cartografiche relative agli interventi di che trattasi.
Quanto, poi, alla schermatura dell’opera, con la comunicazione del 24 luglio 2025 la Responsabile della S.O. Pianificazione Sostenibile del Territorio ha espresso parere favorevole, ribadendo la condizione che “ l'impianto e i vani tecnici siano schermati visivamente attraverso siepi e alberature costituite da specie autoctone, delle quali dovrà essere garantita adeguata cura ”, condizione di cui Inwit S.p.a. ha tenuto conto in sede progettuale, come si evince dalle tavole cartografiche allegate al progetto architettonico (cfr. doc. 31 del deposito del Comune del 20 ottobre 2025).
Sono infondate le deduzioni attoree con cui si sostiene la violazione dell’art. 44 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259 per non avere Inwit S.p.a. rispettato le previsioni di cui all’allegato 12 bis , contenente il “ Modello A - Istanza di autorizzazione per l'installazione o la modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici (art. 44, co. 1 e 2) ”, dal momento che – ad avviso del Collegio – dall’esame della documentazione versata in atti risulta in realtà rispettato il citato modello, integrato poi, con le produzioni documentali del 26 giugno 2025, dalle tavole cartografiche con specifica indicazione dei fabbricati posti ad una distanza di oltre 300 metri dal sito di installazione dell'infrastruttura e dalla relazione contenente la descrizione della conformazione e della morfologia del terreno circostante.
È infondata anche la doglianza con cui parte ricorrente lamenta la mancata acquisizione del parere dell’Aeronautica Militare, dal momento che non risulta che tale autorità fosse tenuta ad esprimersi in ordine all’opera in questione, dovendosi condividere l’osservazione della difesa comunale e della difesa della controinteressata secondo le quali la locuzione riportata nella nota dell’ENAC, in cui - negata nella fattispecie la sussistenza di “ un interesse di carattere aeronautico ” - si afferma che viene fatto salvo “ quanto di competenza dell’Aeronautica Militare in materia demaniale, di procedure strumentali di volo, di volo a bassa quota ”, è in realtà una mera formula di stile, riportata in tutti i pareri.
L’Aeronautica Militare, poi, si è espressa sotto il profilo specifico della possibile interferenza dell’opera in oggetto con l’oleodotto militare, e ciò con il parere acquisito al protocollo comunale n. 199934.E del 15 luglio 2025, in cui il Comandante della Rete P.O.L. di Parma ha chiarito che “ In merito a quanto richiesto con il foglio in riferimento, giunto tramite la Società IG O&M S.p.A., che gestisce l’oleodotto militare per conto di questa A.D., lo scrivente, esaminata la documentazione allegata, non ha riscontrato interferenze con l’oleodotto militare ”.
Non sono persuasive, poi, le doglianze con cui i ricorrenti insistono a lamentare il difetto di istruttoria, deducendo la mancata acquisizione del parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.
L’art. 6 della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 30 luglio 2013, n. 15 prevede al comma 2 che “ La Commissione si esprime: a) sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici , ad esclusione delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate di cui all' articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); b) sugli interventi edilizi sottoposti a CILA, SCIA e permesso di costruire negli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9, commi 1 e 2, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); c) sull'approvazione degli strumenti urbanistici, qualora l'acquisizione del parere sia prevista dal regolamento edilizio ”. Ebbene, nel caso di specie, in difetto di beni paesaggistici e culturali interessati dall’opera in questione, non risultava necessario il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.
Per le esposte ragioni, tutte le censure articolate in ordine al difetto di istruttoria sono infondate.
Sulla dedotta violazione delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e provinciali.
Non colgono nel segno le censure con cui parte ricorrente lamenta la violazione delle disposizioni di cui agli strumenti urbanistici comunale e provinciale, della Legge Regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2017 n. 24 e del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259, dal momento che il Comune di Parma avrebbe ignorato i “vincoli” derivanti dall’inserimento dell’area oggetto dell’intervento nella “ Rete ecologica ad elementi diffusi ”, rilasciando l’autorizzazione senza considerare il parere reso dalla S.O. Pianificazione Sostenibile del Territorio, e non avrebbe inoltre applicato le misure di salvaguardia previste dall’art. 27 della Legge Regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2017 n. 24, trattandosi di infrastruttura incompatibile con le destinazioni ammesse dall’art. 8.16 del PUG.
Le disposizioni in questione non contengono, né potrebbero contenere, alcun limite o vincolo all’installazione di strutture di supporto ad impianti di telecomunicazioni.
Giova premettere, infatti, che l’art. 43, comma 4, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259 prevede che le infrastrutture relative alle reti di comunicazione, ivi inclusi gli impianti radioelettrici, sono “assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria” di cui all'articolo 16, comma 7, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori.
Sulla scorta di tale previsione, la giurisprudenza è costante nel ritenere che le stazioni radio base siano compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, coerentemente con il principio della necessaria capillarità degli impianti che compongono le reti pubbliche di comunicazione, condizione essenziale per garantire la copertura dell'intero territorio comunale e, per sommatoria, nazionale (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 31 ottobre 2025, n. 971, che richiama Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2024, n. 5215; Consiglio di Stato, sez. VI, 7 giugno 2024 n. 5104; Consiglio di Stato, sez. VI, 3 agosto 2017, n. 3891; Consiglio di Stato, sez. VI, 1 agosto 2017, n. 3853; Consiglio di Stato, sez.VI, 20 agosto 2019, n. 5756; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 1 luglio 2025, n. 630).
Ai Comuni è consentito - ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001 - di “ adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico ”, ma con la espressa “ esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia ” (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 31 ottobre 2025, n. 971).
Sulla base di questo presupposto normativo, è stato ribadito (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 13 maggio 2025 n. 4075) che alle Regioni ed ai Comuni, nell'ambito delle proprie rispettive competenze, “ è consentito individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.) mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi) ”.
In ogni caso risulta inconferente il richiamo alle previsioni degli strumenti urbanistici, in ragione del fatto che le stesse non introducono alcun limite o vincolo alla realizzazione di supporti e antenne di telecomunicazioni.
L’art. 5.12 delle NTA al PSC, infatti, prevede che “ Il PSC individua, nella tavola CTP 4, la Rete ecologica, quale sistema interconnesso delle componenti di alto valore naturalistico del territorio, suddividendola, in funzione della sua rilevanza ecologica e dei suoi obiettivi di salvaguardia e valorizzazione, nei seguenti elementi: a) Rete ecologica di bacino; b) Rete ecologica del reticolo minore; c) Rete ecologica ad elementi diffusi; d) Rete ecologica urbana; e) Rete ecologica locale; f) Direttrici di Connessione tra la rete ecologica urbana e la rete ecologica di bacino; g) Rete ecologica della pianura parmense, quale recepimento e specificazione della rete ecologica individuata dal PTCP. (...)”. Prosegue, poi, indicando gli obiettivi del PSC per la tutela e la valorizzazione della Rete ecologica.
L’art. 3.1.1 delle NTA al RUE, invece, disciplina gli ambiti del territorio rurale, prevedendo al comma 1 che “ Gli ambiti del territorio rurale sono quelli individuati dal PSC al Titolo III, rubricato come “Disciplina del territorio rurale”, e nella tavola CTP 2_Ambiti territoriali, ed esattamente: a) ambiti rurali di valore naturale ed ambientale; b) ambiti agricoli di rilievo paesaggistico; c) ambiti ad alta vocazione produttiva agricola; d) ambiti agricoli periurbani ”, e proseguendo, poi, a definirne gli obiettivi.
L’art. 6.1.9 delle NTA al RUE individua le aree facenti parte della Rete ecologica, specificando che la stessa è “ suddivisa, in funzione della sua rilevanza ecologica e dei suoi obiettivi di salvaguardia e valorizzazione, nei seguenti elementi: a) Rete ecologica di bacino; b) Rete ecologica del reticolo minore; c) Rete ecologica ad elementi diffusi; d) Rete ecologica urbana; e) Rete ecologica locale; f) Direttrici di Connessione tra la rete ecologica urbana e la rete ecologica di bacino; g) Rete ecologica di pianura parmense, quale recepimento e specificazione della rete ecologica individuata dal PTCP ”, e definendo per ciascuna rete gli obiettivi specifici.
Ebbene, in nessuna delle succitate disposizioni degli strumenti urbanistici è rinvenibile una limitazione alla realizzabilità di impianti di telecomunicazioni, in conformità, peraltro, con le previsioni dell’art. 43, comma 4, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e con il formante giurisprudenziale secondo cui le stazioni radio base sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica.
La collocazione dell’opera in questione all’interno della Rete ecologica è peraltro espressamente indicata nella comunicazione del 24 luglio 2025 con cui la Responsabile della S.O. Pianificazione Sostenibile del Territorio, dopo aver evidenziato che “ il sito prescelto ricade all'interno della Rete ecologica ad elementi diffusi - Potenziamento del sistema delle siepi, disciplinata dall'art. 5.12 delle NR1B del PSC 2030 e dall'art. 6.1.9 del RUE, norma finalizzata alla salvaguardia del sistema interconnesso delle componenti di alto valore naturalistico del territorio ”, esprime parere favorevole “ a condizione che l'impianto e i vani tecnici siano schermati visivamente attraverso siepi e alberature costituite da specie autoctone, delle quali dovrà essere garantita adeguata cura. Si sottolinea inoltre che all'interno degli Ambiti rurali di valore naturale e ambientale, come nel caso in esame, nell'ipotesi di danneggiamento degli elementi della rete ecologica, a livello compensativo, devono essere previsti interventi di ricostruzione degli elementi eliminati o danneggiati secondo i disposti dell'art. 6.1.9, comma 17 del RUE ”.
In definitiva, quindi, non sussiste il segnalato contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici e la circostanza che l’area di interesse sia inserita nell’ambito della Rete ecologica non è preclusiva della realizzazione dell’opera, salve le prescrizioni imposte dalla Responsabile della S.O. Pianificazione Sostenibile del Territorio.
Giova peraltro precisare che la prescrizione in parola risulta coerente con le previsioni di cui al “Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni per telefonia mobile e a servizio di nuove tecnologie strumentali” del Comune Parma, che all’art. 7, comma 4, prevede che “ Nel territorio rurale l'impianto e i vani tecnici dovranno essere schermati visivamente attraverso siepi e alberature costituite da specie autoctone anche, ove possibile, mediante l'utilizzo di sistemi a verde già presenti sul territorio ”, risultando peraltro irrilevante la circostanza che nessuna siepe o alberatura possa di fatto raggiungere la totale copertura dell’opera, dal momento che la schermatura prevista è ragionevolmente funzionale ad attutirne l’impatto visivo ad altezza uomo. In definitiva, come correttamente dedotto dalla difesa comunale, si tratta di mitigare l'impatto visivo dell'impianto e non di impedirne totalmente la visuale.
Non può, infine, ritenersi preclusiva dell’autorizzabilità dell’intervento la circostanza che l’infrastruttura sia situata a pochi metri e sia ben visibile da strada Montanara e strada Cava in Vigatto, come è ingiustificata la pretesa applicazione dell’art. 6.2.8 delle NTA al RUE (Strade panoramiche e segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare), dell’art. 5.33 delle NTA al PSC (Strade panoramiche e segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare), dell’art. 9.3.15 delle NTA al PUG (Strade panoramiche e segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare) e dell’art. 19 delle NTA al PTCP, dal momento che l’opera oggetto di autorizzazione unica è da realizzarsi in strada Cinghio, non classificata dalle previsioni degli strumenti urbanistici quale strada panoramica.
Sulla dedotta violazione delle disposizioni del Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni per telefonia mobile e a servizio di nuove tecnologie strumentali del Comune Parma .
Non persuade la tesi attorea secondo cui l’autorizzazione dell’opera avrebbe determinato plurime violazioni delle disposizioni del “Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni per telefonia mobile e a servizio di nuove tecnologie strumentali” del Comune Parma.
L’art. 2 del citato Regolamento prevede, al comma 1, che “ Il Comune di Parma orienta la propria azione amministrativa, nella materia oggetto delle disposizioni del presente Regolamento, ai seguenti principi ed obiettivi generali: a) applicazione del principio di precauzione e di prevenzione di derivazione comunitaria; b) minimizzazione dell'esposizione della popolazione all'inquinamento elettromagnetico con particolare riferimento alle aree sensibili; c) minimizzazione dell'impatto, anche visivo, relativamente al territorio, al paesaggio, al patrimonio storico, culturale ed ambientale; d) razionale distribuzione degli impianti anche attraverso iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione presentate dai diversi gestori; e) implementazione della rete mobile di telefonia e di trasmissione dati, in funzione delle esigenze del territorio e della popolazione da servire per l’implementazione delle reti a larga banda di cui i gestori sono licenziatari per conto dello Stato; f) trasparenza dell'informazione e massima partecipazione garantita alla cittadinanza e ai titolari di interessi pubblici o privati, ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, nonché agli organismi di partecipazione previsti dallo Statuto comunale e alle Istituzioni preposte alla tutela della salute e dell’ambiente ” e, al comma 2, che “ Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra il Comune può anche segnalare la disponibilità di siti comunali per la realizzazione delle installazioni, privilegiando comunque (anche al di fuori di aree pubbliche) soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura di sostegno, ove non esistano controindicazioni relative ai livelli di esposizione della popolazione di cui alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 e suoi decreti attuativi e di cui all'articolo 9 del presente Regolamento ”.
Non risulta alcuna violazione di tale disposizione, dal momento che, quanto alla “ minimizzazione dell'impatto, anche visivo, relativamente al territorio, al paesaggio, al patrimonio storico, culturale ed ambientale ”, la stessa è stata imposta con le già evidenziate prescrizioni della Responsabile della S.O. Pianificazione Sostenibile del Territorio, di cui Inwit S.p.a. ha tenuto conto in sede progettuale, come si evince dalle tavole cartografiche allegate al progetto architettonico (cfr. doc. 31 del deposito del Comune del 20 ottobre 2025).
Quanto invece alla disponibilità di siti comunali per la realizzazione delle infrastrutture in questione, l’art. 2 citato introduce – al comma 2 – una mera facoltà per il Comune e non un obbligo, ragion per cui, a fronte della piena autonomia valutativa dell’Amministrazione, non è ravvisabile nella fattispecie alcuna violazione della disciplina invocata.
Non può, poi, ritenersi violato l’art. 3 del Regolamento per il fatto che nell’abitato di Carignano sono presenti “ricettori sensibili”, ovvero “ Villa MA, chiesa seicentesca, asilo, parco, area verde, beni immobili di interesse storico- architettonico ”.
L’art. 3 del Regolamento definisce alla lettera n) i “ Ricettori sensibili ”, con la previsione che “ Ai sensi del presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni della L.R. 30/2000, sono da considerarsi ricettori sensibili: n. 1) le attrezzature sanitarie e le relative aree di pertinenza; n. 2) le attrezzature assistenziali e le relative aree di pertinenza; n. 3) le attrezzature scolastiche, compresi gli asili nido, e le relative aree di pertinenza; n. 4) le aree verdi attrezzate; n. 5) le zone di parco classificate A e le riserve naturali come definite ai sensi della L.R. 6/2005; le strade panoramiche e segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare definiti nella Tavola CTG 02 del PSC, le aree di rispetto panoramico e ambientale come definite nella Tavola CTG 02 del PSC e le zone di particolare interesse paesaggistico ambientale come definite nella tavola CTG 02 del PSC, o nella Cartografia di riferimento di nuovi strumenti urbanistici vigenti; n. 6) gli edifici di valore storico architettonico e monumentale ”; alla lettera o) , poi, definisce le “ Aree di pertinenza di ricettori sensibili ”, con la previsione che “ Per area di pertinenza delle attrezzature e/o edifici e/o complessi edilizi, di cui alle lett. da n. 1) a n. 6), si intende un'area recintata in dotazione esclusiva alle sopraccitate attrezzature/edifici, all'interno della quale l'accesso del pubblico è normalmente vietato o limitato da sbarramenti, cancelli e/o dispositivi di controllo. Mancando l'area di pertinenza, il riferimento è costituito dalle pareti perimetrali dell'edificio o complesso edilizio. Per le fattispecie di cui alla lett. n. 5) l'area di pertinenza coincide con quella destinata a parco o riserva naturale ”; alla lettera p), infine, definisce le “ Zone in prossimità di ricettori sensibili ” con l’indicazione che “ Per zona in prossimità - o adiacenza - di ricettori sensibili, di cui all'art. 9 comma 2 della L.R. n. 30/2000 e della lettera n) del presente articolo, si intende una fascia territoriale esterna al ricettore sensibile e alla relativa area di pertinenza di spessore pari a m 150, che può essere aumentato relativamente ai ricettori di cui alle lett. n. 5) e n. 6) su motivata proposta del competente Settore Pianificazione formulata all’interno del procedimento autorizzatorio, per fattori di intrusione visiva ”. Il successivo art. 9 prevede, al comma 1, che “ È vietata la previsione e l'installazione di impianti fissi per la telefonia mobile sui ricettori sensibili e nelle relative aree di pertinenza di cui al precedente art. 3 lettere da n. 1) a n .5) ”; al comma 3, che “ La localizzazione di nuovi impianti in prossimità delle aree di cui al comma 1 e in corrispondenza e prossimità delle aree di cui al comma 2 avviene perseguendo obiettivi di qualità che minimizzano l’esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree. In considerazione della maggior vulnerabilità delle zone in prossimità di ricettori sensibili, i gestori possono valutare l’opportunità, prima della presentazione delle istanze di nuova installazione in tali zone, di presentare una richiesta di valutazione preventiva ai sensi della L.R. 15/2013 e s.m.i. ”.
Ebbene, alla luce degli elementi dedotti in giudizio, l’infrastruttura di che trattasi non risulta dover essere installata né direttamente sui “ricettori sensibili” indicati dai ricorrenti, né in un’area riconducibile alle “ aree di pertinenza ” e alle “ zone in prossimità ” di tali ricettori.
Giova ulteriormente precisare che il Regolamento in questione non introduce, né potrebbe farlo, inderogabili preclusioni alla installazione di impianti di telecomunicazioni fondate sul criterio distanziometrico rispetto ai “siti sensibili”, in conformità, peraltro, all’orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 3 marzo 2021, n. 2589), che il Collegio condivide, secondo cui sono illegittime le previsioni regolamentari comunali che, nel precludere in modo assoluto l'installazione di impianti di telecomunicazioni secondo il criterio della distanza da un sito sensibile, non permettono tale collocazione anche qualora sia ipotizzabile la carenza di soluzioni alternative.
Non colgono nel segno, infine, le doglianze con cui parte ricorrente assume essersi violata la previsione di cui all’art. 7 del Regolamento, nella parte in cui non è stata prevista la realizzazione dell’impianto in area pubblica e nella parte in cui non sono state rispettate le previsioni per limitarne l’impatto visivo.
L’art. 7 del Regolamento prevede, al comma 1, che “ Il territorio rurale è identificato nella cartografia di progetto del PSC – Tavola CPT3, o nella Cartografia di riferimento di nuovi strumenti urbanistici vigenti ”; al comma 2, che “ Nel territorio rurale, l'inserimento di nuovi impianti deve essere proposto, possibilmente in co-siting, secondo il seguente ordine preferenziale: a) in aree pubbliche o destinate ad usi di pubblica utilità o in prossimità di altri sistemi tecnologici esistenti; b) in zone per la viabilità e relative fasce di rispetto e grandi spazi a verde sempre in prossimità di esse. Ciò nel rispetto delle norme di sicurezza stradale e secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento, nonché, ove possibile, sfruttando arredo urbano già esistente (ad esempio rotonde) ovvero apparati tecnologici e di illuminazione ”; al comma 3, che “ Gli impianti comunque non devono costituire ingombro tale da alterare l'orizzonte visivo e gli spazi aperti su porzioni di campagna interessate da elementi tipici ”; al comma 4, infine, che “ Nel territorio rurale l'impianto e i vani tecnici dovranno essere schermati visivamente attraverso siepi e alberature costituite da specie autoctone anche, ove possibile, mediante l'utilizzo di sistemi a verde già presenti sul territorio ”.
Orbene, l’inserimento di nuovi impianti nel territorio rurale è solo in via preferenziale da realizzarsi in aree pubbliche o destinate ad usi di pubblica utilità, ben potendo essere comunque essi installati in altre parti del territorio. Né, del resto, in relazione allo stato dei luoghi, sono state chiarite nella fattispecie le ragioni di un eventuale manifesto esercizio arbitrario del potere discrezionale dell’Amministrazione.
Quanto, poi, al rispetto delle previsioni di cui al comma 4 dell’art. 7, si è già detto che, nella comunicazione del 24 luglio 2025, la Responsabile della S.O. Pianificazione Sostenibile del Territorio ha prescritto la condizione che “ l'impianto e i vani tecnici siano schermati visivamente attraverso siepi e alberature costituite da specie autoctone, delle quali dovrà essere garantita adeguata cura ”, di cui Inwit S.p.a. ha tenuto conto in sede progettuale, come si evince dalle tavole cartografiche allegate al progetto architettonico (cfr. doc. 31 del deposito del Comune del 20 ottobre 2025).
Non sussiste alcuna violazione dell’art. 4, comma 3, del Regolamento, nella parte in cui prevede che “(…) Resta fermo il potere dell'Amministrazione Comunale di prescrivere una localizzazione alternativa a quella identificata dal gestore, motivandola adeguatamente sulla base dei criteri localizzativi di cui sopra, considerando anche l'esigenza di copertura del territorio dei segnali radioelettrici ”, trattandosi di una mera facoltà e non di un obbligo per l’Amministrazione comunale, che dispone di un ampio potere discrezionale nell’apprezzare in via autonoma il ricorrere dei presupposti per provvedere.
In una situazione come quella descritta, nella quale nessuna causa ostativa sostanziale è identificabile rispetto all’impianto di cui è richiesta l’autorizzazione, la giurisprudenza consolidata riconosce come non vi sia alcuna necessità di valutare ipotetici siti alternativi: “ siccome non sussiste alcuna disposizione atta a precludere l’istallazione dell’impianto nel sito prescelto dalla società, non risulta neppure necessaria l’individuazione di un eventuale sito alternativo. Tale seconda opzione si configura solo per ovviare all’impossibilità di installazione nel sito prescelto; eventualità che, nel caso in esame, per le ragioni già espone, non si pone ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 marzo 2023, n. 3350).
Risultano, infine, inconferenti le dedotte violazioni degli articoli 3 ter e 3 quater del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non risultando comprovata alcuna ragione per ritenere disattesi i principi ivi contenuti.
Sulla carenza di disponibilità dell’area su cui realizzare l’infrastruttura da parte di Inwit S.p.a.
Non sono fondate le censure con cui i ricorrenti deducono che Inwit S.p.a. non avrebbe potuto presentare l’istanza per la realizzazione dell’impianto in difetto di un titolo legittimante la disponibilità giuridica dell’area ove ne è prevista l’installazione, come previsto dall’art. 16 del “Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni per telefonia mobile e a servizio di nuove tecnologie strumentali” del Comune di Parma.
L’art. 16 del citato Regolamento prevede, al comma 2, che “ Il gestore deve altresì fornire copia del contratto in base al quale ha la disponibilità dell'immobile o del terreno su cui intende realizzare l'installazione ”.
Ebbene, nel caso di specie, l’istanza prodotta da Inwit S.p.a. era corredata da un atto (in data 5 novembre 2024) con cui la società agricola Cortesei, per il tramite del legale rappresentante sig. CA GI, dichiarava di essere proprietaria dell’area interessata dall’intervento e autorizzava e delegava la società Inwit S.p.a. alla presentazione dell’istanza. In data 30 gennaio 2025, poi, è stato stipulato tra i sigg.ri CA GI e AD LU, in qualità di locatori (il primo come titolare del diritto di nuda proprietà e la seconda come cousufruttuario generale), e la società Inwit S.p.a., in qualità di conduttore, il contratto di locazione dell’area destinata alla realizzazione dell’infrastruttura.
Ebbene, tale documentazione, prodotta agli atti del giudizio, consente di ritenere legittimato l’operatore alla presentazione dell’istanza per l’autorizzazione all’installazione dell’infrastruttura.
È irrilevante la circostanza che il terreno locato faccia parte di un fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 167 c.c., dal momento che la destinazione del bene ai bisogni della famiglia costituisce una forma di segregazione patrimoniale rispetto ai creditori, ma non elide la valenza del contratto di locazione e, quindi, del titolo di disponibilità giuridica del bene che legittima Inwit S.p.a. alla presentazione dell’istanza.
Osserva il Collegio che, in via generale, per giurisprudenza costante, formatasi nel vigore del vecchio articolo 87 - ora art. 44 - del Decreto Legislativo n. 259/2003 e dell’ivi richiamato modello A dell’Allegato n. 13 del medesimo testo normativo, «“ In materia di autorizzazione all'installazione di un impianto di telefonia mobile, attesa la presenza della procedura semplificata ex art. 87 D.Lgs. n. 259/2003 l'amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'all. 13, mod. A del medesimo testo normativo, …, attese le finalità acceleratorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune” (Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, n. 2051/2018; in senso analogo, Consiglio di Stato, Sez. III, 9 luglio 2018, n. 4189; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 29 ottobre 2018, n. 1166; in senso conforme T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, sent. n. 659 del 6.2.2019)» (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VII, 10 giugno 2024 n. 3635, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VII, 29 gennaio 2024, n. 728). Tale giurisprudenza si ritiene, infatti, applicabile, mutatis mutandis , anche nel vigore dell’articolo 44 del Decreto Legislativo n. 259/2003 che, al comma 3, semplificando ulteriormente la materia e senza più fare rinvio ad alcuna modulistica per la predisposizione dell’istanza in questione, così dispone: “ L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività (…)”; sicché, ai fini del rilascio dell’autorizzazione ex art. 44 del D. Lgs. 259/2003, anche in base alla giurisprudenza sopra richiamata, si ritiene che non sia necessario che l’istante produca documentazione non prescritta, né dalla norma, né dal modello di domanda di cui al previgente Allegato 13, modello A, del D. Lgs. n. 259/2003 (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VII, 10 giugno 2024 n. 3635).
Sulla mancata valutazione degli impatti di ordine paesaggistico, storico-culturale e ambientale e sulla mancata presentazione del Programma annuale delle installazioni fisse da parte dei gestori di rete .
Sono infondate anche le censure con cui i ricorrenti lamentano la mancata valutazione degli impatti di ordine paesaggistico, storico-culturale e ambientale e la mancata presentazione del Programma annuale delle installazioni fisse da parte dei gestori di rete.
Quanto alla prima questione, l’art. 8, comma 1, della Legge Regionale Emilia-Romagna 31 ottobre 2000, n. 30 prevede che “ Gli impianti fissi di telefonia mobile devono essere autorizzati. Le valutazioni effettuate in sede di rilascio dell'autorizzazione oltre a quanto previsto dal presente articolo, ricomprendono anche la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale (...)”.
Ebbene, tale valutazione risulta essere stata effettuata nel caso di specie, dal momento che il Comune di Parma ha richiesto il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza che, con nota datata 8 luglio 2025, ha comunicato l’insussistenza degli estremi per esprimere il parere di competenza in ragione del fatto che “ in relazione al profilo paesaggistico e architettonico delle opere in progetto, fermo restando le specifiche competenze in capo a codesta spett.le Amministrazione Comunale, si rileva l’assenza di beni tutelati ai sensi della Parte Terza (‘Beni Paesaggistici’) del D.Lgs. 42/2004 e smi. Al contempo, si rileva altresì l’assenza dall’areale in oggetto di beni tutelati ai sensi della Parte Seconda (‘Beni Culturali’) del medesimo Codice ”. E’ stato poi acquisito anche il parere favorevole con prescrizioni della S.O. Ambiente, Agenti Fisici ed Economia Circolare.
Quanto alla mancata presentazione del Programma annuale delle installazioni fisse da parte dei gestori di rete, questa non può ritersi preclusiva dell’autorizzazione all’installazione dell’impianto, tenuto conto dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui « La preventiva presentazione di un piano delle installazioni da parte dell’operatore non può costituire un pre-requisito per l’ottenimento dell’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base. Attraverso tale imposizione, infatti, il Comune ha posto a carico di AD un onere procedimentale ulteriore e particolarmente gravoso e che, soprattutto, non è previsto dalla normativa nazionale ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’art. 44 d.lgs. 259/2003, pregiudicando così le esigenze di celerità che caratterizzano il relativo procedimento. Come chiarito da Cons. Stato, sez. III, 22/08/2020, n.5172, il piano annuale degli insediamenti non può costituire elemento ostativo alla formazione del silenzio, tanto più perché il piano si può integrare in corso d'anno, il che induce a ritenere, del tutto ragionevolmente, che si tratti di un elemento che non assume la efficacia di presupposto. La mancata presentazione di un programma delle installazioni degli impianti non può costituire una causa ostativa all’ottenimento dell’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base e, quindi, neanche un motivo di annullamento in autotutela dell’autorizzazione stessa. Il principio di tassatività delle condizioni procedimentali descritte nell'art. 87 d.lgs. 259/2003 e della semplificazione accelerata del procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla installazione, escludono che l'Amministrazione procedente possa imporre oneri procedimentali o documentali aggiuntivi rispetto a quelli fissati dalla norma primaria (Cons. Stato, sez. VI, 26/09/2022, n.8259) » (Consiglio di Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 15).
Sulla violazione della partecipazione procedimentale.
Sono infondate le doglianze attoree relative al mancato rispetto della partecipazione procedimentale, dal momento che il Comune di Parma ha garantito la pubblicità e, quindi, la partecipazione procedimentale ai sensi dell’art. 44, comma 5, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, secondo cui “(...) Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza anche sul portale web dedicato, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto (...)”.
Ed infatti, nel provvedimento di autorizzazione unica la Dirigente dello Sportello per le Attività Produttive e l’Edilizia ha dato atto del fatto che “ dell’avvenuta presentazione dell’istanza, in adempimento a quanto previsto al comma 5 dell’art. 44 del D. Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii., è stata data informazione alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ed in apposita sezione del sito internet di questo Comune dal 07/05/2025 al 22/05/2025 ”, con ciò dovendosi ritenere adempiuti gli obblighi pubblicitari funzionali anche a sollecitare la partecipazione procedimentale.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che “ nell’economia del procedimento di autorizzazione all’installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, la pubblicizzazione dell’istanza non costituisce un adempimento meramente formale, essendo funzionale all’attuazione di un principio di democraticità del processo decisionale, che non consente deroghe di sorta ” (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II, 12 settembre 2025 n. 994), ritenendo che “ la pubblicazione dell’avviso sull’albo pretorio on line costituisca una forma adeguata di pubblicizzazione dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione delle infrastrutture, rispondente a quanto previsto dall’art. 44, comma 5 del d.lgs. n. 259/2003 ” (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 15 maggio 2025 n. 860).
Ebbene, nel caso di specie è stata data adeguata pubblicità al progetto di realizzazione dell’impianto, non solo all’Albo pretorio on line , ma anche su apposita sezione del sito del Comune di Parma, raggiungibile al link ‘ https://www.comune.parma.it/it/novita/avvisi/progetto-di-installazione-di-nuova-infrastruttura-per-telecomunicazioni-sito-inwit-i551pr-san-ruffino ’, in cui è stato riportato il seguente avviso: “ Si comunica che a far tempo dal 24/04/2025 è all’esame degli uffici competenti il progetto per l’installazione di stazione radio base su nuova infrastruttura, sito Inwit “I551PR SAN RUFFINO”, ubicata nel Comune di Parma, loc. Carignano, strada Cinghio snc., distinto al N.C.T. di Parma (sez. A) Foglio 29 Particella 221, presentato dalla società INWIT S.P.A., acquisito in atti con protocollo n. 114721 del 24/04/2025. Il Responsabile del Procedimento - Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia - è individuato nella persona dell’Arch. Irene Galliani. Tutta la documentazione è agli atti presso il Settore Edilizia – S.O. Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia ”.
Quanto, poi, alla dedotta violazione della partecipazione procedimentale sotto il profilo della mancata risposta ai reclami della cittadinanza, si tratta di una circostanza asserita ma non comprovata dai ricorrenti, non risultando prodotto agli atti del giudizio alcun atto o documento inviato al Comune dai cittadini per il quale sia stata omessa una risposta.
Sui rischi per la salute.
Quanto, infine, ai paventati rischi per la salute derivanti dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sulla questione, meritevole di grande attenzione perché involgente la tutela della salute pubblica, appare dirimente il fatto che l’autorizzazione di cui si tratta riguarda l’installazione della sola infrastruttura (e cioè del traliccio) su cui, successivamente, il gestore di telefonia installerà l’impianto di trasmissione, previo ottenimento dei necessari titoli autorizzatori. L’installazione dell’impianto, per cui Inwit S.p.a. ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione, non comporta di per sé, dunque, emissioni elettromagnetiche con conseguente esame del rispetto dei limiti normativamente previsti (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 30 dicembre 2024 n. 1861).
Per queste ragioni, quindi, nella nota prot. n. 202891.E del 17 luglio 2025, AR - nel comunicare l’impossibilità di esprimere un proprio parere - precisa che « La documentazione progettuale acquisita agli atti non contiene alcun progetto radioelettrico degli impianti che potranno in futuro insediarsi sulla nuova infrastruttura oggetto di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 259/2003. Pertanto non è ora possibile per questa Agenzia esprimere alcuna valutazione in merito al rispetto o meno dei limiti e valori normativi vigenti inerenti la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici. Soltanto nel momento in cui, secondo l’iter previsto dalla normativa vigente, verranno presentate istanze relative all’insediamento sull’infrastruttura in oggetto di impianti aventi un effettivo impatto elettromagnetico sui recettori circostanti, AR potrà esprimere la propria valutazione di competenza ».
Per le suesposte ragioni, devono essere disattese le doglianze con cui parte ricorrente lamenta la violazione dei principi di precauzione e di proporzionalità, trattandosi di opera che non comporta l’emissione di onde elettromagnetiche.
Sulla presunta illegittimità del “Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti per telecomunicazioni per telefonia mobile e a servizio di nuove tecnologie strumentali” del Comune di Parma.
Per quanto sopra dedotto e argomentato risultano altresì infondate tutte le censure articolate avverso il “ Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni per telefonia mobile e a servizio di nuove tecnologie strumentali ”, laddove interpretato nel senso di ammettere l’installazione dell’infrastruttura oggetto di autorizzazione unica.
In conclusione, il Collegio rigetta il ricorso introduttivo e l’atto per motivi aggiunti per infondatezza.
Attesa la peculiarità della controversia e degli interessi coinvolti, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- rigetta il ricorso introduttivo e l’atto per motivi aggiunti;
- compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo AS, Presidente
AT PE, Referendario, Estensore
LA Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT PE | Italo AS |
IL SEGRETARIO