Sentenza 18 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 31 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 23 dicembre 2024
Decreto presidenziale 27 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/05/2025, n. 4075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4075 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04075/2025REG.PROV.COLL.
N. 04837/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4837 del 2022, proposto dal Comune di Lurate Caccivio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Di Marco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AD TA S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Pacciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, 67;
Agenzia Regionale per la Protezione Dell’Ambiente della Lombardia (Arpa), non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
PT TA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Matteo Ferrario, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Arrigo Boito n. 8;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 597/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AD TA S.p.A;
Visto l’atto di intervento ad opponendum di PT S.p.A;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 la Cons. Gudrun Agostini e uditi per le parti gli avvocati Massimo Di Marco, Filippo Pacciani, Tommaso Matteo Ferrario e Valerio Mosca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con provvedimento di diniego del 19.5.2021 (prot. 7452) il Comune di Lurate Caccivio ha respinto l’istanza presentata dalla società AD S.p.A. volta ad ottenere l’autorizzazione ai sensi degli artt. 87 e 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.lgs. n. 259/2003 s.m.i.) per la realizzazione di una nuova stazione radio base per rete di telefonia mobile, su un terreno privato, sito in via Olgiate n. 74 (identificato al catasto al foglio 6, mapp. N. 3024), in relazione alla quale era intervenuto anche il parere favorevole di ARPA.
1.1. Il diniego dell’amministrazione comunale risulta motivato dalla non conformità dell’opera alla “ Pianificazione degli impianti di Telecomunicazione da installare in Comune di Lurate Caccivio ” (di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 21 ottobre 2010 “modifica”), poiché non collocata nelle “ Aree ed Ambiti a prescrizione speciale – Antenne per la telefonia mobile ”, così come identificate nelle tavole del Piano Servizi del PGT approvato con delibera del Consiglio comunale n. 7 del 13 aprile 2013.
2. La società AD, ricorrendo dinnanzi al T.a.r. per la Lombardia, ha impugnato il diniego e il presupposto atto di pianificazione degli impianti di telecomunicazione, deducendone l’illegittimità con l’articolazione di quattro censure.
2.1. In particolare, la ricorrente ha evidenziato di essere come nuovo operatore intenzionato a realizzare in tempi rapidi una propria rete di telefonia mobile estesa sull’intero territorio nazionale, così da colmare il gap infrastrutturale con gli altri operatori di rete mobile “storici”, e pertanto ogni singola autorizzazione è di fondamentale importanza.
2.1.1. Nello specifico ha censurato in prime cure: i) l’omessa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10- bis l. n. 241/1990, ii) l’illegittimità del diniego e della delibera consiliare per aver introdotto un divieto generalizzato all’installazione di impianti, iii) il difetto assoluto di motivazione del provvedimento di diniego e iv) la mancata indicazione di localizzazioni alternative.
2.2. Si è costituita l’Amministrazione comunale per resistere al ricorso.
2.3. Con ordinanza cautelare n. 884 del 9.9.2021, ritenuto che “ al sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso è assistito da profili di fondatezza, con particolare riguardo all’illegittimità del divieto di localizzazione dell’antenna in area esterna a quella appositamente individuata dallo strumento urbanistico” e ritenendo sussistere inoltre “il requisito del periculum in mora, atteso che la normativa vigente attribuisce carattere prioritario all’esigenza di assicurare la realizzazione di infrastrutture di telefonia mobile, tanto che, ai sensi del d.lgs. n. 259 del 2003, le stesse sono considerate opere di “pubblica utilità” e “sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria” (artt. 86, comma 3, e 90, comma 1)”, il T.a.r. ha accolto l’istanza cautelare e sospeso il provvedimento.
2.3.1. Conseguentemente, con nota del 3 novembre 2021 la AD TA S.p.a. ha comunicato al Comune l’avvio dei lavori di installazione della radio stazione base per telefonia mobile.
2.4. Con la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado il T.a.r. ha accolto il ricorso sancendo l’illegittimità del diniego e della presupposta disciplina pianificatoria del Comune di Lurate Caccivio (art. 13 delle N.T. del PdS del PGT <" aree per servizi tecnologici e ambientali ”>) nella parte in cui le stesse norme hanno limitato l'installazione degli impianti di telefonia mobile ad un ridotto numero di aree del territorio comunale. A motivo della decisione di annullamento il TAR ha rilevato che:
- così strutturata, la disciplina si sostanzia nella previsione di un generalizzato divieto di installazione che si pone in contrasto con il quadro normativo primario per come interpretato dall’orientamento di consolidata giurisprudenza anche costituzionale, secondo cui le Regioni e i Comuni non possono rendere di fatto impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, trasformando i criteri di individuazione in limiti alla localizzazione, con prescrizioni aventi una natura diversa da quella consentita dalla legge n. 36/2001;
- l’art. 8 della L. 36/2001 anche in seguito alla modifica recata dall'art. 38, comma 6, del decreto legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020 ha confermato la possibilità per i Comuni di adottare un regolamento in cui individuare criteri localizzativi anche espressi sotto forma di divieto di collocamento di antenne a tutela di siti sensibili individuati in modo specifico ma non consente di introdurre limiti alla localizzazione in aree generalizzate del territorio;
- non è ammessa l'individuazione di un'area singola o di porzioni ristrette del territorio ove collocare gli impianti in base al perseguimento di interessi di tipo urbanistico esclusivamente locali, costituendo ciò un limite alla localizzazione (non consentito) e non un criterio di localizzazione (consentito).
3. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il Comune di Lurate Caccivio il quale ne ha chiesto la riforma sulla base di unico motivo di censura così articolato: “ Error in iudicando – Erronea valutazione dei fatti e dei presupposti e delle previsioni pianificatorie. Violazione e falsa applicazione degli articoli 86 e ss. Del D.lgs. 259/2003. Error in procedendo – carenza di istruttoria relativamente al giudizio di adeguatezza e di sufficienza delle aree individuate ai fini dell’installazione della stazione radio base richiesta dall’appellata ”.
4. La società appellata si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso.
5. Alla pubblica udienza del 24 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di memoria difensiva da parte di AD ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a..
6. Con ordinanza collegiale n. 8685 del 31.10.2024, il Collegio ha ritenuto necessario, al fine di decidere, chiedere alle parti chiarimenti e documentazione “ circa l’estensione e l’astratta idoneità (o inidoneità) delle quattro aree individuate dal Comune a garantire la copertura del segnale di rete per telefonia mobile per l’intero territorio comunale ovvero sulle ragioni della scelta di AD TA S.p.A. di avere una propria autonoma struttura”.
7. In seguito, sia la parte appellante che l’appellata hanno dato seguito alla richiesta istruttoria.
7.1. Il Comune ha prodotto in data 14 gennaio 2025 una relazione tecnica, con i relativi allegati, a firma dell’Ing. Claudio Poggi, nella quale è stata compiuta una comparazione tra i lobi di copertura offerti dalle due SRB poste nei due siti comunali più prossimi al sito della SRB di AD TA spa, ed i lobi di quest’ultima. L’Ing. Poggi sul quesito a lui posto ha così concluso: “ Le simulazioni eseguite con antenne a “lobo ridotto” chiariscono che in realtà non esistono differenze significative di copertura radioelettrica tra le SRB posizionate nei due siti analizzati tra quelli previsti dall’Amministrazione Comunale (Variola e Campo sportivo) e la SRB di AD TA spa (Via Olgiate). Le simulazioni di copertura rendono chiaro poi che addirittura l’analisi comparativa di cui sopra è pletorica, dato che in ogni caso la copertura radioelettrica totale del territorio comunale è assicurata per una SRB posizionata in uno qualunque dei siti comunali analizzati”.
7.2. Anche AD ha prodotto in data 14 gennaio 2025 una relazione tecnica in cui si afferma (e si rappresenta graficamente) come nessuna delle postazioni proposte dal Comune potrebbe essere considerata sostitutiva (e quindi alternativa) in termini di equivalenza totale rispetto al sito prescelto che AD reputa per le proprie esigenze ideale in quanto garantirebbe non solo una copertura maggiore dal punto di vista spaziale ma anche della popolazione in esso considerata (il sito AD secondo i dati forniti arriva a coprire l’86% del territorio e l’81,32% della popolazione a fronte del sito comunale n. 1 analizzato, rispettivamente del 70% e 73,48% e quanto al n. 2 una percentuale ancora inferiore).
7.3. In data 28 marzo 2025 è stato depositato l’atto di intervento ad opponendum , previamente notificato alle parti, dalla società PT TA S.p.a. con sede a Milano, che opera quale tower company nel settore delle infrastrutture passive, mettendo a disposizione degli operatori telefonici spazi sulle proprie infrastrutture di elevazione, la quale giustifica la legittimazione e l’interesse nell’aver acquistato nelle more del giudizio, in data 20 settembre 2024, dall’appellata AD la titolarità del ramo d’azienda comprensivo della proprietà di numerose infrastrutture, tra cui si trova anche il traliccio oggetto del presente contenzioso.
7.4. Sempre il 28 marzo 2025 AD ha depositato una memoria difensiva ex art. 73, comma 1, c.p.a. nella quale ha illustrato le proprie considerazioni in merito alle relazioni tecniche depositate in giudizio e con cui insiste nel rigetto dell’appello; il Comune di Lurate Caccivio ha depositato una replica in data 9 aprile 2025, in cui prende posizione sulla relazione tecnica di controparte ed evidenzia la presenza di un errore macroscopico a pag. 3, nella definizione dei siti “ Confini comunali e postazioni ”, dove mancherebbe del tutto l’area del “ campo sportivo ” il che renderebbe inconcludenti ed errate, tutte le comparazioni svolte da AD sulla non alternatività del sito comunale.
8. All’odierna udienza pubblica la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Può quindi passarsi all’esame del motivo d’appello, che è per quanto si dirà infondato.
1.1. Il Comune di Lurate Caccivio a sostegno della censura in sintesi afferma quanto segue:
- di essere un piccolo comune con un’estensione di soli 5,93 Kmq e 9.724 abitanti;
- di aver nell’esercizio del potere di governo del territorio individuato quattro aree, tutte di proprietà pubblica, tutte idonee all’installazione di un nuovo impianto di comunicazione elettronica e a garantire la copertura del segnale per l’intero territorio comunale (Tavola Piano dei Servizi del PGT);
- di aver dettato la relativa disciplina all’articolo 13 delle norme tecniche di attuazione del Piano dei Servizi, il cui comma 6, dispone che “gli impianti di concentrazione e degli impianti radio trasmittenti e di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica sono individuati in base al principio di precauzione a tutela della salute della collettività, in analogia alle disposizioni contenute all’art. 4, comma 8, della LR 11/01 e successive modificazioni e integrazioni. Gli eventuali nuovi impianti dovranno obbligatoriamente essere realizzati all’interno di detti ambiti, salvo dimostrazione dell’inadeguatezza o dell’insufficienza di dette localizzazioni a garantire la necessaria copertura del territorio da servire. In tal caso si procederà all’individuazione di nuovi ambiti tramite apposite deliberazioni del Consiglio Comunale atte a identificare, motivatamente, altri e diversi siti ”;
- tutti gli altri operatori di telefonia hanno rispettato detta prescrizione di piano ed hanno realizzato le proprie infrastrutture nelle aree individuate dal Comune;
- una delle quattro aree è ancora del tutto libera -e idonea all’installazione- ma anche sulle restanti tre aree vi è ancora spazio;
- AD non ha addotto alcuna motivazione tecnica sull’inidoneità delle stesse;
- le simulazioni fatte dal Comune, in sede di chiarimenti, per rendere evidente la equivalenza, dal punto di vista della copertura, dei siti comunali e del sito AD, sono fatte con livelli di campo che sono tranquillamente scalabili verso l’alto (potenze maggiori), ma già così garantiscono una efficiente copertura del territorio;
- la pretesa di poter installare antenne in qualunque punto del territorio sembra svelare una attitudine che sottende una logica “prepotente” in spregio agli interessi della collettività.
Il Comune appellante ritiene quindi errata la sentenza per non aver fatto il giudice a quo un buon governo della giurisprudenza richiamata, che è ben nota al Comune, ma soprattutto per aver travisato la portata dell’art. 13 delle norme tecniche del Piano di Servizi del PGT che ammette la prova sulla non adeguatezza o insufficienza, al fine dell’individuazione di eventuali nuove aree in sede di pianificazione. Il giudice, pertanto, sulla base di una valutazione del tutto astratta e non concreta e non tenendo conto della clausola di salvaguardia, avrebbe errato nel ritenere il divieto di tipo generalizzato, quando invece tale non è, perché quattro aree in relazione all’estensione territoriale sarebbero del tutto sufficienti e AD non ha addotto motivi di inidoneità delle stesse. Sostiene che la disposizione comunale si inserirebbe nel corretto e legittimo esercizio del potere di pianificazione che rispetta la ratio e le previsioni del D.lgs. 259/2003 e/o L. 36/2001 che non hanno espropriato le amministrazioni comunali del potere di pianificare, né hanno vietato alle stesse di localizzare e/o di individuare gli ambiti territoriali in cui le stazioni radio base possono essere realizzate, purché siano atte a garantire la necessaria copertura.
1.2. L’appellata e l’interveniente ad opponendum invece ritengono le argomentazioni del Comune manifestamente infondate e in contrasto con la normativa applicabile, oltre che con la giurisprudenza ormai ampiamente consolidata anche di questo Consiglio di Stato. A tale riguardo, le parti deducono che l’aprioristica individuazione da parte di un Comune di “ aree limitate e predefinite ” in cui installare stazioni radio base viola l’art. 8, comma 6, Legge n. 36/2001 (come modificato dall’art. 38, comma 6, D.L. n. 76/2020), secondo cui la competenza comunale relativa all’insediamento urbanistico delle stazioni radio base dovrebbe essere esercitata “ con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4 ”.
Sempre a riguardo, sottolineano che l’analisi normativa svolta dal Comune alle pagg. 9 e 10 dell’appello, diretta a sostenere la presunta insussistenza di norme di legge che vietino l’individuazione di aree limitate e predefinite per l’installazione di una stazione radio base, non avrebbe preso in considerazione l’art. 8, comma 6, Legge n. 36/2001. L’illegittimità di un divieto generalizzato di installazione degli impianti trasmissivi nella generalità del territorio comunale - ad esclusione dei soli limitati punti predefiniti indicati nel Piano dei Servizi del P.G.T. – costituirebbe una diretta conseguenza anche del fatto che tali infrastrutture sono qualificate, ai sensi dell’art. 86 D.Lgs. n. 259/2003, come opere di urbanizzazione primaria, dal che deriva la compatibilità - in via di principio - della localizzazione di tali impianti sull’intero territorio comunale, anche per effetto della previsione del successivo art. 51 D.Lgs. n. 259/2003 (Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2022, n. 9985).
A supporto della tesi sul divieto per i Comuni di individuare singoli e limitati siti idonei a ricevere nuovi impianti di telefonia mobile in sede di pianificazione urbanistica con esclusione del restante territorio AD richiama i seguenti precedenti giurisprudenziali: Cons. Sato, Sez. VI, 24 gennaio 2025, n. 563; Id., Sez. VI, 26 febbraio 2025, n. 1700; Id. Sez. VI, 7 giugno 2024, n. 5104; Id., Sez. VI, 12 luglio 2023, n. 6829; ancora, Sez. VI, 9 giugno 2022, n. 4689. AD evidenzia, infine, come il diniego del 19 maggio 2021 si sia limitato ad indicare il presunto contrasto dell’impianto con dato formale del piano comunale, ma non ha identificato alcuna ipotetica causa ostativa sostanziale quale la presenza di aree di pregio o vincolate che richiedevano una particolare tutela.
1.3. Gli argomenti del Comune appellante non possono ottenere favorevole considerazione.
1.3.1. Sotto il profilo normativo va premesso che la disciplina UE nello stabilire che « Per l’installazione di reti di comunicazione elettronica o nuovi elementi di rete può essere necessaria tutta una serie di autorizzazioni diverse, ad esempio licenze edilizie, autorizzazioni urbanistiche, ambientali o di altro tipo per proteggere gli interessi generali nazionali e unionali » (considerando 26 direttiva n. 2014/61/UE), impone che le autorità nazionali, regionali o locali sono « tenute a giustificare il rifiuto del rilascio delle autorizzazioni di loro competenza, secondo criteri e condizioni oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati » (considerando 28 direttiva n. 2014/61/UE, cit.). Analoghi principi sono previsti nella dir. n. 2018/1972/UE.
1.3.2. Nel caso che ci occupa, la norma del piano dei Servizi del PGT, approvato dal Comune di Lurate Caccivio ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 12/2005 all’art. 13, comma 6 (impianti radio trasmittenti), sul quale il provvedimento di diniego si fonda, prevede: ”Gli eventuali nuovi impianti dovranno obbligatoriamente essere realizzati all’interno di detti ambiti, salvo dimostrazione dell’inadeguatezza o dell’insufficienza di dette localizzazioni a garantire la necessaria copertura del territorio da servire. In tal caso si procederà all’individuazione di nuovi ambiti tramite apposite deliberazioni di Consiglio Comunale atta a identificare, motivatamente, altri e diversi siti”. L’individuazione degli ambiti di concentrazione degli impianti radio trasmittenti o ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, sempre in base alla citata norma comunale, avviene « in base al principio di precauzione, a tutela della salute della collettività, in analogia alle disposizioni contenute all’art. 4, comma 8, della LR 11/01 e successive modificazioni e integrazioni”.
1.3.3. In primo luogo rileva la Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 (« Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici »), costituente la base giuridica della norma comunale reputata illegittima dalla sentenza gravata. Come osservato dalla Sezione (sentenza 27 giugno 2022, n. 5283), tale legge distingue le competenze dello Stato, delle Regioni e dei Comuni precisando in particolare, all’articolo 4 che “ Lo Stato esercita le funzioni relative: a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera d) numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizioni di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all’articolo 1 ”. Il successivo articolo 8 (rubricato « Competenze delle regioni , delle province e dei comuni ») prevede, in particolare, al comma 1, che “ Sono di competenza delle Regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché delle modalità e dei criteri fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti: a) l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile (…) ”.
Il successivo comma 2 dispone che “ Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell’ambiente e del paesaggio ”.
Il comma 4 prevede che “ Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province e ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 ” e il comma 6 dispone che “ I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4 ”.
1.3.4. Alla stregua di questo quadro normativo di riferimento, si è osservato in giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 6 dicembre 2021, n. 8141 e sez. VI, 3 agosto 2018, n. 4794): da un lato, che l'assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di TLC alle opere di urbanizzazione primaria implica la loro compatibilità, in via generale, con ogni destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale; dall’altro lato, i criteri per la localizzazione, suscettibili di essere adottati dalle amministrazioni comunali, non possono essere adoperati quale misura, più o meno surrettizia, di tutela della popolazione da immissioni elettromagnetiche, profilo che l'art. 4 della legge n. 36 del 2001 riserva allo Stato. In particolare, il legislatore statale, nell’inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha inteso esprimere un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 1981, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio (cfr. Con. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2013, n. 687).
1.4. Alle Regioni ed ai Comuni è, dunque, consentito – nell’ambito delle rispettive competenze – individuare criteri localizzativi in negativo degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.), mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei .
In specie, dall’assimilazione degli impianti de quibus alle opere di urbanizzazione primaria e, dunque, dalla loro compatibilità con qualsiasi destinazione urbanistica e, in ultima analisi, con ogni zona del territorio comunale, si è desunto il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni, essenziale per garantire la copertura dell’intero territorio comunale e, per sommatoria, nazionale (Con. Stato, sez. VI n. 5215 dell’11 giugno 2024, sez. VI n. 5104 del 7 giugno 2024, sez. VI, 3 agosto 2017, n. 3891).
1.5. Orbene, oggetto del presente giudizio costituisce un provvedimento di diniego assunto dall’amministrazione comunale motivato unicamente dal mancato rispetto della pianificazione comunale degli impianti di telecomunicazione. Il Comune di Lurate Caccivio nel piano dei Servizi del PGT ha individuato quattro aree, tutte di proprietà pubblica, astrattamente idonee a garantire il segnale per la copertura dell’intero territorio comunale, di installazione obbligatoria degli impianti di telefonia mobile, riservandosi di procedere ad una eventuale integrazione del suddetto piano in caso di dimostrata inadeguatezza o insufficienza di dette localizzazioni.
In questo modo il Comune, piuttosto che stabilire dove gli impianti non possono essere installati, ha prescritto che gli impianti possano essere installati solo in determinate zone, tutte di proprietà pubblica.
.6. La parte appellante sostiene che la sentenza sarebbe viziata, perché in realtà non si tratterebbe di un divieto generalizzato, anche perché sarebbe possibile sollecitare un nuovo intervento di pianificazione in caso di comprovata inadeguatezza e/o insufficienza tecnica delle aree a tal fine individuate.
1.7. Ad avviso di questo Collegio le considerazioni espresse dal TAR sono corrette anche perché sono in linea con le recentissime pronunce della Sezione dalle quali non vi è nessuna ragione per discostarsi. Sulla scorta della normativa sopra analizzata e della giurisprudenza consolidata anche di questa Sezione devono, quindi, ritenersi illegittime le norme comunali regolamentari o della pianificazione, come quelle nella specie adottate dal Comune di Lurate Caccivio, che individuano puntuali e ristrette aree per la localizzazione degli impianti escludendone di fatto, senza alcuna valida giustificazione, la collocazione sulle restanti zone del territorio comunale. Questa considerazione vale anche se si discute di Comune avente limitata estensione territoriale, posto che l’individuazione di specifici “ siti pubblici di collocazione obbligatoria ” degli impianti, escludendo tutto il resto del territorio e con esso tutte le aree private a ciò idonee, si traduce per tale, più consistente, parte in un divieto di localizzazione generalizzato come tale non ammesso dall’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 1981, n. 36. Siffatti divieti, di contro, non possono ritenersi incompatibili con la normativa settoriale, solo se riguardano siti specifici e non influiscono sulla capillarità della localizzazione degli impianti e, dunque, sulla possibilità di implementare i relativi servizi in qualsiasi area del territorio nazionale, rimanendo entro i limiti delineati dall’art. 8 legge n. 36 del 22 febbraio 2001 (nella formulazione ratione temporis applicabile), risultando funzionali al perseguimento degli obiettivi di interesse generale ivi divisati.
In altre parole, la specificazione dei siti è ammessa dalla norma ma soltanto in negativo, a fini di tutela, e non può quindi estendersi alla ulteriore limitazione della specificazione dei siti quali unici punti ammessi, pena una illogica inversione del criterio normativamente stabilito. In definitiva, ciò che risulta necessario è che la possibile interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico e che non impedisca la capillare distribuzione del servizio all’interno del territorio comunale e nazionale.
1.8. Il diniego gravato si fonda sulla mera considerazione che il sito indicato nell’istanza di autorizzazione, in cui si dichiara che nel raggio di 200 mt non vi sono impianti di altri gestori, non rientra tra quelli individuati dalla pianificazione non fornendo alcuna motivazione riconducibile alla tutela del paesaggio o alla presenza di sito altrimenti sensibile o di altra ipotetica causa ostativa sostanziale di installazione dell’impianto nel sito prescelto. In una situazione come quella descritta, nella quale nessuna causa ostativa sostanziale è identificabile rispetto all’impianto di cui è richiesta l’autorizzazione, la giurisprudenza consolidata riconosce come non vi sia alcuna necessità di valutare ipotetici siti alternativi: “siccome non sussiste alcuna disposizione atta a precludere l’istallazione dell’impianto nel sito prescelto dalla società, non risulta neppure necessaria l’individuazione di un eventuale sito alternativo. Tale seconda opzione si configura solo per ovviare all’impossibilità di installazione nel sito prescelto; eventualità che, nel caso in esame, per le ragioni già espone, non si pone” (Cons. Stato, Sez. VI, 31 marzo 2023, n. 3350; Id.: Cons. Stato, Sez. VI, 27 giugno 2022, n. 5284; Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2022, n. 4689).
In risposta ai dubbi dell’appellante va quindi affermato che seppure non sussiste un diritto di realizzare, sempre e comunque, dove più aggrada la stazione radio base, che l’installazione di una stazione radio base può incontrare diversi limiti e vincoli che, tuttavia, come correttamente affermato nella gravata sentenza, sono riferibili essenzialmente alla presenza di vincoli ambientali, paesaggistici e/o culturali, o alla tutela di determinate specifici edifici o aree che, nel caso di specie, sono pacificamente insussistenti.
2. Per le ragioni tutte esposte l’appello deve essere respinto.
3. Sussistono nondimeno, in considerazione della particolarità della vicenda e degli interessi comunque pubblici perseguiti dal Comune, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase di appello tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO