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16 settembre 2003
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24 dicembre 2021
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16 luglio 2022
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Art. 47.
(Impianti temporanei di telefonia mobile)
(ex art. 87-quater Codice 2003)
1. L'interessato all'installazione e all'attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessita' e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, presenta all'Ente locale e, contestualmente, all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all' articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 , una comunicazione a cui e' allegata la relativa richiesta di attivazione. L'impianto e' attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione, l'organismo competente di cui al primo periodo non si pronunci negativamente. ((Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31))
2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, e' soggetta a comunicazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'Ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all' articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 , nonche' ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.
(Impianti temporanei di telefonia mobile)
(ex art. 87-quater Codice 2003)
1. L'interessato all'installazione e all'attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessita' e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, presenta all'Ente locale e, contestualmente, all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all' articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 , una comunicazione a cui e' allegata la relativa richiesta di attivazione. L'impianto e' attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione, l'organismo competente di cui al primo periodo non si pronunci negativamente. ((Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31))
2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, e' soggetta a comunicazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'Ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all' articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 , nonche' ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.
Commentari • 11
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 3.6943092
[…] Con il terzo motivo, la ricorrente invoca, invero, una violazione della normativa di settore (l'art. 47 del codice delle comunicazioni elettroniche e le delibere AGCOM che hanno regolamentato la terminazione su rete mobile), senza compiutamente spiegare come tale violazione inciderebbe sull'accertamento del dedotto abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 102 TFUE e senza neppure spiegare perché la chiesta esibizione della «contabilità interna di Vodafone» fosse indispensabile all'accertamento dell'abuso. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 141
- 1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 09/08/2021, n. 9354Provvedimento: […] I. Illegittima previsione di prezzi non orientati al costo nell'offerta di riferimento di Tim. Violazione dell'art. 12 e 13 della delibera Agcom 348/19/Cons e dell'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche in tema di obbligo di controllo dei prezzi, nonché dell'art. 6 della delibera 348/19/Cons e dell'art. 49 del Codice delle comunicazioni elettroniche in tema di obbligo di accesso, dell'art. 9 della delibera 348/19/Cons e dell'art. 46 del Codice delle comunicazioni elettroniche in tema di obbligo di trasparenza e degli artt. 10a e 10b della delibera 348/19/Cons e dell'art. 47 del Codice delle comunicazioni elettroniche in tema di obbligo di non discriminazione – eccesso di potere per mancanza di presupposti e travisamento dei fatti.Leggi di più...
- accordi bilaterali e offerta di riferimento·
- annullamento delibera·
- art. 6 della delibera 348/19/Cons·
- art. 46 del Codice delle comunicazioni elettroniche·
- carenza di istruttoria e difetto di motivazione·
- art. 12 e 13 della delibera Agcom 348/19/Cons·
- art. 55 c.p.a.·
- delibera Agcom 284/20/Cir·
- violazione degli obblighi regolatori·
- obblighi degli operatori con significativo potere di mercato·
- accessibilità non discriminatoria·
- misure cautelari·
- corrispettivi per servizi di accesso·
- art. 9 della delibera 348/19/Cons·
- offerta di riferimento