Ordinanza cautelare 21 novembre 2024
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 28/05/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00400/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00509/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 509 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Leonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Centrosettentrionale, Guardia di Finanza - Comando Regionale “Marche”, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
previa sospensione
- della determinazione n. -OMISSIS-, con cui il Comandante Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale della Guardia di Finanza si è determinato ad irrogare al ricorrente la sanzione disciplinare di Stato della perdita del grado per rimozione, ponendolo a disposizione del Centro Documentale (già Distretto Militare) competente, senza alcun grado, a decorrere dal -OMISSIS-, data di applicazione della sanzione precauzionale, a titolo discrezionale, ai sensi dell’art. 867, comma V, del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66;
- di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto, preordinato, connesso e consequenziale, comunque finalizzato all’adozione del provvedimento impugnato, per quanto lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, ivi compresi:
- l’ordine di inchiesta formale n. -OMISSIS-emesso dal Comandante Regionale Marche della Guardia di Finanza ed il consequenziale provvedimento n. -OMISSIS- con cui è stata disposta la sospensione del procedimento disciplinare;
- l’ordine n. -OMISSIS-, con cui è stata disposta la riassunzione dell’inchiesta formale e nomina dell’Ufficiale Inquirente nel procedimento disciplinare a carico del ricorrente, sospeso precauzionalmente dall’impiego a titolo discrezionale;
- l’atto n. -OMISSIS-, notificato in pari data, con cui si è proceduto alla contestazione degli addebiti all’inquisito;
- la relazione riepilogativa n. -OMISSIS-, notificata in pari data, con cui l’Ufficiale Inquirente, al termine dell’istruttoria, ha ritenuto fondati gli addebiti ascritti all’ispettore;
- la determinazione n. -OMISSIS-, con cui il Comandante Regionale Marche della Guardia di Finanza di Ancona, condividendo le considerazioni formulate dall’Ufficiale Inquirente, ha deferito il militare al giudizio di una Commissione di Disciplina;
- il processo verbale della seduta della Commissione di Disciplina dell’-OMISSIS-, con cui il ricorrente è stato giudicato “non meritevole di conservare il grado”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Centrosettentrionale e della Guardia di Finanza -Comando Regionale “Marche”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, all’epoca dei fatti -OMISSIS- della Guardia di Finanza in servizio presso il Comando Provinciale di -OMISSIS-, successivamente trasferito al 2° Nucleo Operativo del Gruppo della Guardia di Finanza di Ancona, impugna gli atti e provvedimenti in oggetto - nella parte in cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, con decorrenza dal -OMISSIS- - esponendo in punto di fatto quanto segue.
1.1. Nel -OMISSIS- esso ricorrente veniva rinviato a giudizio davanti al Tribunale di -OMISSIS- nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-R.G.N.R., per rispondere dei seguenti reati (si precisa che nel prosieguo per ciascun capo di accusa saranno riportati solo i dati essenziali ai fini di una migliore comprensione dei fatti di causa):
a) delitto di cui agli artt. 81 e 635 c.p. in relazione all’art. 625 comma 7 c.p. poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, danneggiava ripetutamente l’autovettura di proprietà della coniuge sig.ra -OMISSIS-, con la quale all’epoca dei fatti era in corso una causa di separazione;
b) contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. perché effettuava numerose telefonate mute di natura molesta sull’utenza cellulare in uso alla coniuge sig.ra -OMISSIS-;
c) delitto di cui all’art. 635 c.p. poiché cagionava il danneggiamento del giardino dell’abitazione in cui viveva la sig.ra -OMISSIS-;
d) delitto di cui all’art. 635 c.p. perché danneggiava la cassetta postale dell’abitazione in cui viveva la sig.ra -OMISSIS-;
e) delitto di cui all’art. 388 c.p. poiché non ottemperava al provvedimento del Tribunale di -OMISSIS- del -OMISSIS- che stabiliva gli orari in cui il ricorrente potesse tenere con sé -OMISSIS-, non incontrandola mai;
f) delitto di cui all’art. 612 c.p. perché, al termine di un’udienza della causa di separazione, minacciava un danno ingiusto alla sig.ra -OMISSIS- dicendo al legale della donna che la questione non sarebbe finita lì, che ce ne sarebbe stato per tutti, che lui ne sarebbe uscito vincitore, che sarebbe stato meglio per la sig.ra -OMISSIS- se non si fosse più rivolta a lui altrimenti gliel’avrebbe fatta pagare anche con la vita;
g) delitto di cui agli artt. 81, comma 2, e 314 c.p. perché nella qualità di appartenente alla Guardia di Finanza - Comando Provinciale di -OMISSIS-, e dunque di pubblico ufficiale, avendo in ragione del suo ufficio la disponibilità di una postazione informatica e della password di accesso al sistema, effettuava plurimi accessi abusivi alla rete informatica SOGEI consultando i dati relativi ad alcuni soggetti privati;
h) delitto di cui all’art. 323 c.p. perché nella qualità di appartenente alla Guardia di Finanza - Comando Provinciale di -OMISSIS-, e dunque di pubblico ufficiale, abusando di detta qualità ed anche in violazione della normativa disciplinante il Corpo di appartenenza, accedeva all’ufficio anagrafe del Comune di -OMISSIS- per acquisire informazioni dall’addetto allo stesso, al fine di procurarsi informazioni utili da utilizzare nella causa di separazione personale in corso con la moglie sig.ra -OMISSIS-;
i) delitto di cui all’art. 81, comma 2, 110 e 368 c.p. perché in concorso morale e materiale con la sig.ra -OMISSIS- denunciava più volte al Luogotenente -OMISSIS-, in servizio presso il R.O.N.I. dei Carabinieri di -OMISSIS-, al -OMISSIS-, entrambi in servizio presso il N.P.T. della Guardia di Finanza di -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS-(coniuge separato della sig.ra -OMISSIS-) quale autore del delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente pur essendo consapevole dell’innocenza dello stesso;
l) delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 110 c.p. e 73 del D.P.R. n. 309/1990 perché, agendo in concorso morale e materiale con la sig.ra -OMISSIS-, illecitamente acquistava e deteneva, anche al fine di commettere il delitto di cui al capo i), sostanza stupefacente del tipo hashish per un quantitativo complessivo pari a circa grammi 8;
m) delitto di cui agli artt. 110 e 624- bis c.p. perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, agendo in concorso con un’altra persona, si impossessava di un ciclomotore di proprietà del sig. -OMISSIS-
In ragione di ciò, con provvedimento del 4 luglio -OMISSIS- il -OMISSIS- veniva sospeso precauzionalmente dall’impiego ai sensi dell'art. 916 del D.Lgs. n. 66/2010.
In data -OMISSIS-, con cui l’imputato veniva dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi f), g) (questo riqualificato ai sensi del disposto di cui all’art. 615- ter , comma 2, c.p.), i) ed l) (questo riqualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990), condannato alla pena di anni 3 e mesi due di reclusione e dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Il -OMISSIS- veniva invece assolto per i reati di cui ai capi a), c), d) e m) (per non aver commesso il fatto); e), h) (per insussistenza del fatto), mentre per il reato di cui al capo b) il giudice penale dichiarava l’estinzione per intervenuta prescrizione. In sostanza, dunque, il ricorrente veniva riconosciuto responsabile solo dei reati di accesso abusivo al sistema informatico, calunnia e detenzione di sostanza stupefacente (fatto riconosciuto di lieve entità), mentre veniva mandato assolto per i restanti sette capi di imputazione, tra cui l’ipotizzato abuso d’ufficio.
La sentenza di primo grado veniva appellata in data -OMISSIS-
1.2. Sul fronte disciplinare, invece, con atto prot. -OMISSIS-, l’amministrazione comunicava l’avvio del procedimento disciplinare di stato con contestazione degli addebiti, e in pari data sospendeva il procedimento in ragione della pendenza del giudizio di appello. Il ricorrente non veniva tuttavia reintegrato in servizio nonostante fosse decorso il quinquennio di sospensione precauzionale, in quanto il successivo -OMISSIS- gli veniva applicata, in ragione della ritenuta eccezionale gravità delle condotte contestategli in sede penale, la sospensione facoltativa ultraquinquennale. Questo provvedimento veniva impugnato davanti al T.A.R. Marche con ricorso n. -OMISSIS-
1.3. In data -OMISSIS-, con cui, in parziale riforma delle statuizioni di primo grado, si dichiarava di “ Non doversi procedere nei confronti del medesimo imputato in ordine ai reati a lui ascritti perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni relative ai beni in sequestro ”.
La pronuncia di secondo grado veniva impugnata per Cassazione, deducendosi la violazione del contraddittorio in quanto il ricorrente non era stato citato in giudizio, nonostante l’appello riguardasse anche le statuizioni civili, sulle quali la Corte di Appello non si era pronunciata.
Con sentenza n. -OMISSIS- la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso ed annullava senza rinvio la sentenza di secondo grado, disponendo contestualmente la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di -OMISSIS-per l’ulteriore corso.
Nelle more della prosecuzione del giudizio davanti alla -OMISSIS-, il ricorrente formulava all’amministrazione un’istanza di revoca della sospensione precauzionale dall’impiego e di riammissione in servizio, atteso che, essendo frattanto maturato il termine massimo di prescrizione dei reati, e non potendosi più pervenire in sede penale ad un giudicato in ordine alla sua responsabilità, ogni valutazione sulla materialità dei fatti era rimessa al successivo procedimento disciplinare, ancora sospeso.
L’amministrazione rigettava la suddetta istanza ritenendo che, a prescindere dalla loro qualificazione giuridica in sede penale, le condotte poste in essere dal dipendente erano di eccezionale gravità e che la loro rilevanza non era stata mitigata dall’esito del ricorso per Cassazione. Tuttavia, nonostante fosse in possesso ormai di tutti gli elementi per procedere, l’amministrazione non riattivava il procedimento disciplinare e reiterava la sospensione ultraquinquennale facoltativa, nonostante apparisse ormai esclusa la possibilità che il -OMISSIS- fosse condannato in sede penale.
La Corte di Appello di -OMISSIS-, confermava l’estinzione del giudizio con riguardo ai capi di imputazione f), i) ed l), assolveva l’imputato per il reato di cui al capo g), e per il resto confermava i capi della sentenza di primo grado che concernevano le statuizioni civili.
Avverso la suddetta sentenza veniva promosso ricorso per Cassazione, limitatamente alle valutazioni in ordine alla conferma delle statuizioni civili, atteso che i reati erano oramai tutti estinti per prescrizione.
Con sentenza n. -OMISSIS-ed acquisita dall’amministrazione il 21 novembre 2023, il ricorso veniva dichiarato inammissibile;
1.4. In data -OMISSIS- veniva notificato al ricorrente il riavvio dell’inchiesta formale con la contestazione dei seguenti addebiti, così riformulati:
“ a. ispettore della Guardia di Finanza, all’epoca dei fatti in servizio attivo ed effettivo al Comando Provinciale di -OMISSIS-:
(1) dal mese di novembre -OMISSIS-, effettuava numerose telefonate mute, di natura molesta, sull’utenza cellulare e sull’utenza fissa in uso alla coniuge, da cui era in fase di separazione personale, utilizzando varie utenze a lui stesso in uso;
(2) il giorno -OMISSIS-, in località -OMISSIS-, minacciava un danno ingiusto alla coniuge proferendo al legale della stessa, al termine di una udienza civile nella causa di separazione personale, che la questione non sarebbe finita lì, che ce ne sarebbe stato per tutti, che lui ne sarebbe uscito vincitore, che sarebbe stato meglio per la donna se non si fosse più rivolta a lui altrimenti gliela avrebbe fatta pagare anche con la vita;
(3) nel periodo compreso tra il giorno -OMISSIS- in località -OMISSIS-, denunciava più volte ad un ispettore in servizio presso il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- ed ad altri due ispettori, entrambi in servizio presso l’allora Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di -OMISSIS-, un privato cittadino, marito della donna con la quale intratteneva una relazione sentimentale, accusandolo di detenere illecitamente sostanza stupefacente pur essendo consapevole dell’innocenza dello stesso;
(4) in epoca antecedente e prossima al giorno -OMISSIS-, in località -OMISSIS-, al fine di porre in essere la condotta di cui al capo che precede, si procurava direttamente o per interposta persona, sostanza stupefacente del tipo hashish, per un quantitativo complessivo pari a circa grammi 8 (otto), sostanza che poi occultava personalmente o per il tramite di un terzo soggetto, al di sotto della vettura di proprietà del marito della donna con la quale intratteneva una relazione sentimentale ”.
Tali condotte, secondo l’amministrazione, costituivano “ …gravissima violazione dei doveri attinenti allo status di militare ed appartenente al Corpo, al servizio ed alla disciplina, nonché violazioni dei doveri di correttezza e lealtà assunti con il giuramento prestato e connessi alle rivestite qualifiche di militare, ufficiale di polizia giudiziaria e tributaria ed agente di pubblica sicurezza… ” ed avevano arrecato “ …gravissimo nocumento all’immagine ed al prestigio del Corpo per l’ampia risonanza mediatica assunta dalla vicenda sugli organi di stampa locale ”.
Il ricorrente, in data 1° marzo 2024, a mezzo del legale che lo assiste anche nel presente giudizio, trasmetteva le proprie giustificazioni, supportate da specifici documenti che smentivano l’intero impianto accusatorio e fornivano ricostruzioni alternative alle tesi colpevoliste riportate nell’unica sentenza di merito emessa nell’ambito del giudizio penale, ma ciò non risultava sufficiente, atteso che, in data 6 aprile 2024, l’ufficiale inquirente notificava la relazione riepilogativa con la quale concludeva l’istruttoria nel senso della fondatezza degli addebiti contestati all’inquisito.
In data -OMISSIS- il -OMISSIS- depositava le proprie controdeduzioni, mentre con successivo provvedimento a firma del comandante regionale della Guardia di Finanza del SSl ricorrente veniva deferito alla Commissione di Disciplina al fine di valutare la meritevolezza dello stesso a conservare il grado.
Anche in sede di audizione davanti alla Commissione il ricorrente produceva una memoria difensiva ed evidenziava, per il tramite dei propri difensori, le evidenti contraddizioni tra gli atti dell’inchiesta e le lacune istruttorie, oltre ai preconcetti che avevano governato l’intera azione disciplinare.
La Commissione, tuttavia, con voto a maggioranza assoluta, valutava il ricorrente “non meritevole di conservare il grado”, sicché, con la determinazione n. -OMISSIS-, il Comandante Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale della Guardia di Finanza irrogava la sanzione odiernamente impugnata.
2. Ritenendo illegittimo il complessivo operato dell’amministrazione il -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento sanzionatorio e gli atti presupposti.
Per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate.
Con ordinanza n. SSl Tribunale ha fissato per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 7 maggio 2025, nella quale la causa è passata in decisione dopo la discussione orale.
DIRITTO
3. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1392 co. I e III e 1393 co. IV C.O.M. Perenzione dell’azione disciplinare per avvio tardivo dell’inchiesta formale e superamento dei termini massimi di conclusione del procedimento disciplinare. Eccesso di potere per errore sul presupposto, incongruità, illogicità ed irragionevolezza dell’azione”, il ricorrente deduce che l’amministrazione era decaduta dall’esercizio del potere sanzionatorio, perché il procedimento disciplinare era stato riattivato dopo il decorso del termine perentorio di 90 giorni previsto dall’art. 1393 C.O.M.
Nella specie, infatti, tale termine decorreva o dalla data di deposito della sentenza della Corte di Appello di -OMISSIS-(visto che, avendo la -OMISSIS- confermato l’intervenuta prescrizione di tutti i reati per i quali il -OMISSIS- era stato imputato, alcuna statuizione di carattere penale era più possibile), o, a tutto voler concedere, dalla data di deposito del dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile l’ultimo ricorso proposto dal -OMISSIS- (visto che la declaratoria di inammissibilità implica che il giudice non ha adottato alcuna statuizione sul merito della causa).
Nel caso odierno non trovava dunque applicazione il principio di diritto riaffermato di recente dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 14 del 2022, sia per la peculiarità della vicenda dianzi illustrata, sia perché la decisione del massimo organo della G.A. riguardava una fattispecie particolare.
Va infatti considerato che:
- nel caso deciso dall’Adunanza Plenaria si trattava di stabilire da quando decorre il termine di 90 giorni nel caso in cui siano intervenute sentenze penali parziali, problema che nella specie non si pone in alcun modo;
- nel caso odierno, al contrario, il dies a quo è quello della pubblicazione della sentenza della Corte di Appello di -OMISSIS-, perché è in questo momento che l’amministrazione ha avuto piena e definitiva contezza della definitività ed irretrattabilità delle statuizioni penali contenute nella sentenza, ovvero l’intervenuta estinzione dei reati contestati al -OMISSIS-, visto che su tali profili non poteva intervenire la Corte di Cassazione, adita dall’odierno ricorrente solo per la riforma delle statuizioni civili. Ai fini disciplinari, poi, le eventuali statuizioni della Corte di Cassazione relative ai profili risarcitori non avrebbero avuto alcun rilievo in sede disciplinare, anche se le stesse avessero preso in esame le condotte penalmente rilevanti poste in essere dal -OMISSIS-, dovendo tali statuizioni essere qualificate come meri obiter dicta .
E nemmeno si potrebbe eccepire che l’imputato avrebbe potuto ancora rinunciare alla prescrizione, essendo pacifico che tale dichiarazione non può essere effettuata in sede di legittimità, ma solo nei gradi di merito, dovendo essere resa dall’interessato dopo che i termini massimi sono maturati (Cass. pen., I, n. 18391/2007 e n. 13300/1999), ma comunque prima che si giunga alla sentenza che conclude il giudizio in corso, così che il giudice, ormai esclusa per espressa volontà dell'imputato l’applicazione della prima parte dell’art. 129 c.p.p., comma 1, possa pronunciarsi “liberamente” sul merito della contestazione con affermazione di assoluzione o di condanna dell’imputato (Cass. pen., II, n. 12602/2015).
In via gradata, si deve ritenere che il dies a quo fosse quello del deposito del dispositivo della decisione della Corte di Cassazione, visto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso di legittimità cristallizza definitivamente le statuizioni rese dal giudice di appello, che non vengono in alcun modo intaccate da una sentenza che ha pronunciato solo in rito.
3.1. Queste censure, per quanto abilmente articolate (anche con riferimenti giurisprudenziali pertinenti) non sono condivisibili.
L’art. 1393, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2010 reca una disciplina molto chiara in merito al rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento penale, prevedendo che:
- in generale, il primo può proseguire anche in pendenza delle indagini o del processo penale;
- “ Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all’articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all’articolo 1357, l’autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all’esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale ” (nel caso del -OMISSIS- ricorreva proprio questa evenienza, essendo indiscutibile che i numerosi capi di accusa dovevano trovare riscontro nel dibattimento penale, il che è risultato peraltro più utile al ricorrente, che ha visto ridimensionato il numero dei reati inizialmente ipotizzati dalla pubblica accusa);
- in questo secondo caso, prosegue il comma 2, “ …Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili… ”. La regola in commento è in sé di agevole interpretazione ed essa obbedisce a tre diverse esigenze: da un lato, collegare il decorso del termine perentorio di cui all’art. 1392, comma 1, C.O.M. ad una data certa, in modo da evitare prassi diversificate che potrebbero esporre l’amministrazione alla inconsapevole consumazione del potere sanzionatorio; dall’altro lato, offrire sia all’amministrazione che all’incolpato tutto il materiale probatorio emerso in sede penale, di modo che la determinazione amministrativa finale possa tenere conto sia di tutti gli elementi favorevoli all’incolpato, sia di quelli sfavorevoli; infine, non lasciare il dipendente esposto a tempo indeterminato al potere sanzionatorio dell’ente datore di lavoro. Tutto questo, però, presuppone che la conoscenza della sentenza definitiva comprenda tanto il dispositivo che la motivazione, visto che le disposizioni in commento non prevedono alcuna eccezione rispetto alla regola generale e che, in base ad un principio fondamentale del diritto processuale, il contenuto di una sentenza si desume dalla lettura contestuale del dispositivo e della motivazione.
Non si ritiene pertanto di condividere le argomentazioni rassegnate dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza n. 5893/2021, laddove le stesse dovessero essere interpretate quale diritto vivente, visto che con riguardo alle disposizioni del D.Lgs. n. 66/2010 in commento vale il broccardo in claris non fit interpretatio ; peraltro nella prefata sentenza il giudice amministrativo di ultima istanza ricorda che in molti casi la Corte di Cassazione adotta pronunce di inammissibilità anche quando il ricorso sarebbe in realtà infondato nel merito (e dunque, prosegue il Consiglio di Stato, sarebbe dogmaticamente più corretta una pronuncia di rigetto).
Da ultimo, e ad colorandum , va osservato che:
- nel caso in esame la Corte di Cassazione ha esaminato nel merito il motivo di ricorso relativo al reato di cui all’art. 368 c.p., tanto da dichiararlo infondato sulla base di argomenti che, seppure confermativi della pronuncia della Corte d’Appello di -OMISSIS-, in sede disciplinare hanno suffragato indubbiamente le valutazioni dell’ufficiale inquirente, stante anche l’autorevolezza della fonte;
- in generale, poi, in sede disciplinare non rilevano solo le statuizioni del giudice penale riguardanti unicamente la responsabilità penale dell’imputato, ma anche quelle relative ai profili civilistici (così come sarebbero rilevanti, ad esempio, condanne della Corte dei Conti per danno erariale cagionato dalle medesime condotte perseguire in sede penale e disciplinare).
Il primo motivo va dunque rigettato.
4. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 6, co. I, lett. b) della L. 241/90 e dell’art. 1370 C.O.M. per omessa valutazione delle ragioni difensive. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta illogicità ed irragionevolezza”, il -OMISSIS- deduce che:
- nel caso di specie l’amministrazione ha omesso di valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, di modo che il provvedimento sanzionatorio risulta illogico e abnorme rispetto alle risultanze istruttorie;
- infatti, dalla relazione finale dell’ufficiale inquirente, recepita in toto dal provvedimento sanzionatorio, emerge una ricostruzione distorta ed acritica della vicenda, priva di qualsivoglia considerazione della dettagliata e documentata versione fornita dall’incolpato, perché completamente appiattita alle emergenze processuali del primo grado di giudizio, che però non hanno trovato conferma nei successivi gradi. Va infatti ricordato che il processo penale si è concluso con la declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione dei reati oggetto di contestazione in sede disciplinare, i quali, va evidenziato, costituiscono solo una minima parte di quelli contestati inizialmente dal Pubblico Ministero;
- è noto che, quando il giudizio penale si conclude con la declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, gli accertamenti emergenti dal processo penale possono essere utilizzati in sede disciplinare, ma sugli stessi l’amministrazione deve effettuare un’autonoma valutazione, soprattutto se il dipendente incolpato adduce nuovi argomenti difensivi dotati di oggettiva rilevanza. Questo perché, essendo mancata in sede penale una declaratoria di responsabilità dell’imputato, la sanzione disciplinare in tanto si giustifica in quanto dal procedimento amministrativo emerga con un sufficiente grado di certezza la responsabilità disciplinare del dipendente;
- nella specie, come detto, tanto l’ufficiale inquirente quanto la Commissione di Disciplina si sono passivamente uniformati alla versione della pubblica accusa (la quale ha trovato conferma, solo parziale, unicamente per quanto attiene ai profili civilistici) senza valutare le ricostruzioni alternative dell’accaduto ipotizzate dal ricorrente sulla base di elementi oggettivi. Fra l’altro, l’ufficiale inquirente aveva una maggiore libertà di indagine rispetto al giudice penale (visto che nel processo penale la prova si forma solo in dibattimento e nel contraddittorio fra accusa e difesa), sicché avrebbe potuto e dovuto rilevare le numerose e rilevanti contraddizioni fra gli atti del giudizio e le discutibili modalità operative che hanno a suo tempo caratterizzato le indagini preliminari;
- passando a contestare i singoli addebiti, si deve rilevare quanto segue.
Con riguardo al primo addebito (relativo alle numerose telefonate che il ricorrente avrebbe effettuato sull’utenza della ex moglie), l’ufficiale inquirente ne deduceva la fondatezza sulla base dell’annotazione di servizio prot. -OMISSIS-, che raggruppava le decine di telefonate ricevute dalla donna sulle sue utenze fisse e mobili nel periodo -OMISSIS-apparentemente effettuate dall’inquisito direttamente o per il tramite della sua nuova compagna sig.ra SS, salvo aggiungere che dal documento non era possibile distinguere le telefonate effettuate dal -OMISSIS- e quelle dallo stesso ricevute dall’ ex coniuge.
Già questo testimonia l’atteggiamento prevenuto che l’amministrazione ha sin dall’inizio mostrato nei riguardi del -OMISSIS-, il quale ha invece comprovato che le telefonate verso l’ ex moglie erano solo dodici, mentre quelle ricevute erano trentatré. E comunque non si è considerato che in quel periodo i coniugi si stavano separando e che le telefonate erano finalizzate solo a tenere i contatti -OMISSIS- Queste telefonate, poi, non sono mai sfociate in condotte qualificabili come molestie, anche perché erano reciproche. E al riguardo non rileva il fatto che il -OMISSIS- non ha mai sporto querela nei riguardi dell’ ex moglie per le asserite molestie, sia perché questo non era indispensabile per provare la reciprocità delle telefonate, sia perché tale decisione era stata assunta anche al fine di mantenere con l’ ex coniuge un rapporto civile ed equilibrato.
Con riguardo al secondo addebito (relativo alle presunte minacce profferite dal ricorrente ai danni della ex moglie al termine di un’udienza civile nel processo di separazione, ed udite dalla sola legale di questa e non anche dall’avvocato del -OMISSIS-), l’ufficiale inquirente ha considerato non pertinenti le giustificazioni fornite dal ricorrente, “ …in quanto la discrepanza sussistente fra le affermazioni dei due legali non è tale da dover considerare impossibile la contemporanea veridicità di entrambe ”.
Sul punto va detto che la responsabilità del -OMISSIS-, seppure ai soli fini civilistici, è stata ritenuta dalla Corte di Appello di -OMISSIS-unicamente sulla base della deposizione dell’avvocato dell’ ex moglie del ricorrente, senza considerare che tale testimonianza era stata smentita nel corso del dibattimento dall’avvocato che nella causa di separazione assisteva il -OMISSIS-. La testimonianza dell’avvocato della ex moglie era oggettivamente inattendibile anche perché promanante da un soggetto che aveva comprensibilmente maturato un certo risentimento nei riguardi del -OMISSIS-, soprattutto se si pensa che l’asserito scambio verbale sarebbe avvenuto al termine di un’udienza che lo stesso Tribunale aveva definito “tesa”. L’ufficiale inquirente avrebbe quindi dovuto considerare maggiormente attendibile la deposizione dell’avvocato che assisteva il ricorrente nella causa civile, sia perché si tratta di soggetto che era indubbiamente in una posizione più “neutra”, sia perché il legale aveva dichiarato che nel corso delle varie udienze che hanno connotato il procedimento di separazione il -OMISSIS- aveva sempre tenuto un contegno civile ed equilibrato.
Con riguardo al terzo addebito (relativo al reato di calunnia nei riguardi del compagno dell’ ex moglie del -OMISSIS-), va in primo luogo eccepito che la “ …situazione artefatta… ” di cui si legge a pag. 14 della relazione finale dell’ufficiale inquirente è semmai quella che connota il quadro accusatorio elaborato dagli investigatori ai danni dell’odierno ricorrente, poggiante su basi scarsamente consistenti, sia sul piano della prova che su quello della logica.
La solerzia con cui sono state svolte le indagini a carico del ricorrente, già segnalato ai Comandi superiori con un esposto del -OMISSIS-a firma del suo antagonista amoroso, dovrebbe indurre a riflettere in ordine alle modalità operative adottate per giungere ad una incriminazione del militare tale da poterne giustificare l’allontanamento dal servizio.
Era invece evidente sin dall’inizio delle indagini che il ricorrente non aveva mai denunciato il proprio antagonista ai superiori gerarchici e/o all’Autorità Giudiziaria, e ciò proprio perché egli non era persuaso delle accuse che la sua nuova compagna rivolgeva nei riguardi dell’ ex marito.
A questo proposito l’assunto dell’ufficiale inquirente secondo cui l’omessa redazione da parte del ricorrente di una relazione di servizio a carico del suo antagonista comproverebbe “ …l’elevato grado di incoerenza e di negligenza dell’operato del -OMISSIS-, che ben può essere considerato ulteriore sintomo degli intenti calunniatori perseguiti da medesimo… ” non è condivisibile perché esso non tiene conto del fatto che gli agenti e gli ufficiali di P.G., prima di informare l’A.G., debbono svolgere gli opportuni approfondimenti e riscontri, dovendo la notizia di reato contenere elementi minimi che consentano al P.M. di avviare le indagini. Nella specie, peraltro, dalle segnalazioni della compagna del ricorrente non emergeva con sufficiente chiarezza quali fossero i reati commessi dall’ ex marito di costei, per cui del tutto naturalmente il ricorrente ha chiesto ai propri colleghi di svolgere le opportune indagini.
In ogni caso, i militari della Guardia di Finanza che hanno operato il sequestro della sostanza stupefacente occultata sotto la vettura del sig. -OMISSIS- non hanno mai dubitato dell’innocenza di quest’ultimo, per cui non si può in alcun modo parlare di calunnia, visto che per giurisprudenza costante della Cassazione penale il reato de quo non si configura quando la denuncia appare manifestamente infondata o assurda, mancando in questi casi l’offensività della condotta. Dagli atti del processo penale emergeva che, in realtà, era stata l’ ex coniuge del sig. -OMISSIS- ad insistere nei riguardi del -OMISSIS- affinché contattasse i suoi colleghi o personale dell’Arma dei Carabinieri per indagare sull’ ex marito, mentre l’odierno ricorrente si era limitato ad organizzare un incontro della donna con il -OMISSIS-. Al riguardo va precisato poi che l’ufficiale inquirente ha ritenuto credibile la relazione di servizio del sottufficiale dell’Arma nella quale non si fa menzione della presenza al colloquio dell’ ex moglie del sig. -OMISSIS-, ma tale relazione è del tutto lacunosa circa le effettive modalità di svolgimento dell’incontro, al quale la sig.ra SS era invece presente.
Ad ogni buon conto non vi è prova che l’odierno inquisito fosse consapevole dell’innocenza dell’ ex coniuge della sua compagna, come invece ha ritenuto l’ufficiale inquirente valorizzando le modalità con cui è stata realizzata la condotta, ossia “ …le insistenze affinché i colleghi intervenissero in flagranza, unitamente alle quantomeno inusuali modalità di detenzione dello stupefacente, ben consentono di stabilire che l’inquisito, consapevole dell’innocenza del -OMISSIS-, abbia cercato di farlo ritenere responsabile di un reato che in realtà quest’ultimo non risultava aver commesso ”. Le circostanze emergenti dagli atti del giudizio penale avrebbero dovuto far propendere per una diversa ricostruzione dei fatti, ossia che era stata l’ ex moglie a simulare il reato a carico del sig. -OMISSIS-, mentre il ricorrente era stato coinvolto inconsapevolmente in questo disegno criminoso.
L’ultimo addebito, invece, è del tutto privo di consistenza, non essendosi raggiunta in sede penale alcuna prova circa il fatto che fosse stato il ricorrente ad acquistare e trasportare la sostanza stupefacente occultata sull’auto del sig. -OMISSIS- ed essendo state valorizzate al riguardo mere presunzioni. Anche in questo caso, dunque, era più verosimile ritenere che fosse stata la sig.ra SS ad acquistare e trasportare la sostanza stupefacente, per poi riferire tutti i dettagli al -OMISSIS-, il quale si è limitato a trasmettere questa potenziale notizia di reato ai propri colleghi.
E in effetti in sede procedimentale è stata prodotta una dichiarazione a firma della sig.ra SS in cui la stessa si autoaccusa di avere fornito al -OMISSIS- tutti i dettagli relativi al nascondiglio della droga, nonché il numero di targa della vettura dell’ ex marito e il luogo in cui la stessa era usualmente parcheggiata. La sig.ra SS è stata già condannata in sede penale per i reati di cui agli artt. 368 c.p. e 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 alla pena di anni due di reclusione e al risarcimento del danno in favore dell’ ex marito, il che conferma vieppiù che in questa vicenda il ricorrente ha svolto un ruolo marginale.
4.1. Le censure in commento attengono al profilo sostanziale e dunque rappresentano il fulcro della controversia, per cui, in maniera del tutto comprensibile, la difesa del -OMISSIS- ha profuso un notevole sforzo argomentativo, muovendo dal presupposto, in sé condivisibile, secondo cui, quando in sede penale i reati vengono dichiarati estinti per prescrizione, nell’ambito disciplinare l’amministrazione deve valutare autonomamente le condotte del dipendente e non appiattirsi sui capi di imputazione. Tuttavia, lo sviluppo di questa premessa non è lineare, perché, come emerge dal ricorso, in molti casi il -OMISSIS- contesta le valutazioni dell’ufficiale inquirente accusandolo di avere sposato acriticamente l’impianto accusatorio che aveva sorretto le indagini penali e non avere invece valutato le ricostruzioni alternative ipotizzate dall’incolpato nelle proprie memorie difensive; in altri casi, invece, si contestano direttamente le modalità di conduzione delle indagini penali e le sentenze che in sede penale e civile hanno contraddistinto la lunga vicenda giudiziaria da cui scaturisce il presente procedimento disciplinare.
Il Tribunale non condivide il presupposto da cui muovono le censure in commento, essendo sufficiente leggere in maniera distaccata la relazione dell’ufficiale inquirente per rendersi conto che lo stesso:
- anzitutto, ha dato conto in maniera imparziale delle decisioni del Tribunale di -OMISSIS-, delle Corti di Appello di Ancona e di -OMISSIS-e della Corte di Cassazione, non omettendo di riportare anche gli elementi astrattamente favorevoli al -OMISSIS- (si veda ad esempio il riferimento all’impossibilità di individuare con esattezza il numero di telefonate “moleste” che il ricorrente avrebbe inviato all’ ex moglie nel periodo -OMISSIS-);
- in secondo luogo, con riguardo a ciascun addebito ha svolto le proprie personali considerazioni, tenendo conto anche delle deduzioni difensive del -OMISSIS-. E a questo riguardo non è sintomo di illegittimità il fatto che l’ufficiale inquirente abbia fondato le proprie convinzioni anche sulle sentenze del giudice penale, visto che in sede disciplinare l’amministrazione non è tenuta a “rifare” il processo penale, il che è a dirsi anche nel caso in cui il giudice penale abbia dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati. Nel caso odierno, peraltro, con riguardo ai reati in questione la prescrizione è stata dichiarata solo in secondo grado, per cui esiste una sentenza che ha esaminato nel merito le condotte contestate al -OMISSIS-. E a questo proposito va osservato che il ricorrente non ha rinunciato alla prescrizione nel grado di appello, per cui non può sostenere in questa sede che la rinuncia alla prescrizione non è dichiarabile in sede di legittimità. E comunque sia in sede giudiziaria la responsabilità dell’imputato è stata accertata definitivamente con riguardo alle statuizioni civili, per cui non è nemmeno esatto affermare che nella specie manca un giudicato che comprovi la colpevolezza del -OMISSIS- relativamente ai reati più significativi.
Da ultimo va evidenziato che, come è noto, le sanzioni disciplinari possono essere irrogate anche quando le condotte non hanno rilevanza penale, sempre che l’amministrazione sia in possesso di atti e documenti da cui è possibile desumere la responsabilità disciplinare del dipendente.
4.2. Volendo comunque soffermarsi brevemente a trattare dei singoli addebiti, va osservato quanto segue, non senza premettere che il primo, il secondo e il quarto addebito, considerati separatamente, probabilmente non giustificherebbero la sanzione espulsiva, mentre il terzo sarebbe al riguardo astrattamente autosufficiente.
4.2.1. Per quanto concerne le molestie telefoniche, l’ufficiale inquirente ha svolto considerazioni del tutto condivisibili, proprio perché in sede disciplinare non rilevano di per sé i profili che debbono invece sussistere ai fini della declaratoria di responsabilità penale (questo rilievo concerne la questione della reciprocità delle condotte moleste). Va infatti condiviso l’assunto dell’ufficiale inquirente secondo cui il militare, specie se appartenente ad una forza di polizia, deve tenere un comportamento esemplare anche nei rapporti familiari e civili, per cui nella specie non rileva il fatto che il -OMISSIS- fosse stato a sua volta oggetto di molestie telefoniche, peraltro mai denunciate (a questo proposito va detto che le giustificazioni rese ex post dal militare non sono convincenti).
4.2.2. Con riguardo al secondo addebito, invece, rileva la circostanza che il reato è stato definitivamente accertato in sede penale, visto che anche la Corte di Appello di -OMISSIS-, dovendo pronunciarsi sulle statuizioni civili, ha confermato in parte qua la sentenza di primo grado.
Al riguardo il ricorrente sostiene una tesi difensiva del tutto illogica, fondata sul fatto che il proprio legale ha sempre affermato di non aver udito le frasi incriminate; ma, come evidenziato dall’ufficiale inquirente, tale testimonianza non è in contraddizione con quanto dichiarato invece dal legale dell’ ex moglie del ricorrente, perché il fatto che un soggetto dichiari di non aver udito la minaccia non vuol dire che altri soggetti presenti non l’abbiano invece udita.
Al riguardo il -OMISSIS- mette in dubbio la testimonianza del difensore dell’ ex moglie utilizzando uno stereotipo (quello dell’avvocato matrimonialista donna che nutre per definizione una naturale avversione per il marito della propria assistita) che non dovrebbe trovare cittadinanza in sede processuale.
A fronte delle evidenze emerse in sede penale non si vede quali altre autonome valutazioni avrebbe dovuto svolgere l’ufficiale inquirente, se non limitarsi a condividere il percorso argomentativo seguito sia in primo che in secondo grado dal giudice penale.
4.2.3. Il terzo e il quarto addebito vanno esaminati congiuntamente, perché, come si è visto nell’esposizione in fatto dei motivi di ricorso, l’acquisto e il possesso della sostanza stupefacente erano finalizzati a porre in essere la calunnia nei confronti del sig. -OMISSIS-.
Al riguardo il ricorrente mescola questioni di stampo prettamente penalistico a contestazioni in fatto delle risultanze del processo penale, muovendo però dal presupposto che tutte le condotte finalizzate a danneggiare il sig. -OMISSIS- sono state poste in essere dalla sig.ra SS (la quale è stata in effetti condannata in sede penale per il possesso della sostanza stupefacente), mentre esso ricorrente si è limitato a veicolare le accuse della donna ai suoi colleghi della Guardia di Finanza e ai militari dell’Arma dei Carabinieri competenti per territorio.
Al riguardo va osservato che l’ufficiale inquirente ha ricostruito in maniera precisa e dettagliata i profili salienti della vicenda, svolgendo considerazioni condivisibili in merito alle responsabilità del -OMISSIS-, il quale tenta di ridimensionare in questa sede la gravità degli addebiti utilizzando, come detto, due argomenti:
- da un lato, il fatto che la calunnia non è configurabile quando la denuncia è palesemente inattendibile (il che, nella specie, emergerebbe anche dalle modalità con cui la Guardia di Finanza di -OMISSIS- ha proceduto al sequestro dello stupefacente, modalità su cui il ricorrente si sofferma lungamente in ricorso);
- dall’altro lato, scaricando tutte le colpe sulla sig.ra SS (la cui tardiva dichiarazione di assunzione di responsabilità non può ovviamente essere considerata genuina).
Con riguardo al primo profilo, e senza con questo voler invadere il terreno del giudice penale, è agevole osservare che nella specie l’inverosimiglianza della denuncia non era oggettiva, ma, si potrebbe dire, “soggettiva”, nel senso che i colleghi del ricorrente hanno sin dall’inizio dubitato della responsabilità del sig. -OMISSIS- non già perché fosse escluso in radice che lo stesso potesse detenere stupefacenti (anche se il sig. -OMISSIS- risultava del tutto immune da pregiudizi penali e/o di polizia), ma perché, messi verosimilmente in sospetto dall’insistenza del -OMISSIS-, hanno ipotizzato una possibile calunnia, procedendo comunque all’espletamento degli incombenti, quali il sequestro della droga, che in casi del genere vanno posti in essere. Va peraltro osservato che, come ha ricordato la Corte di Cassazione nella sentenza n. -OMISSIS-, il codice penale punisce sia la calunnia diretta che la calunnia indiretta, per cui il fatto che il ricorrente non avesse mai denunciato formalmente il sig. -OMISSIS- non escludeva la configurazione del reato.
Per quanto attiene al secondo profilo, esso dimostra invece come il ricorrente tenti sostanzialmente di rimuovere la gravità dei fatti, come se il fatto di avallare in maniera passiva il comportamento ossessivo della sua compagna costituisse una scriminante per un agente di polizia giudiziaria.
La condotta complessiva del ricorrente, anche se istigato dalla sig.ra SS, è di assoluta gravità perché essa è consistita nella fabbricazione di prove false e nella loro utilizzazione al fine di danneggiare in sede penale una terza persona, nonché nell’insistente richiesta di intervento di personale della stessa Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri per reprimere quell’inesistente reato.
Questo ha determinato un inevitabile danno all’immagine del Corpo di appartenenza del ricorrente, specie per il fatto che nella vicenda sono stati coinvolti militari dell’Arma.
In questo senso sono del tutto irrilevanti le circostanze nelle quali è maturato l’incontro con il -OMISSIS- perché se anche fosse vero che a quell’incontro era presente anche la sig.ra SS, ciò non eliderebbe le responsabilità del -OMISSIS-, il quale aveva l’obbligo di informare la sua compagna della gravità delle conseguenze della calunnia e, nel caso in cui la donna avesse insistito nel suo disegno criminoso, di denunciarla all’A.G., essendo pienamente consapevole dell’innocenza del sig. -OMISSIS-.
Così come sono del tutto inverosimili gli assunti relativi al fatto che esso ricorrente non era in possesso di specifiche competenze per i reati connessi agli stupefacenti, perché questo screditamento delle proprie capacità professionali non è credibile né tantomeno genuino.
In effetti, per un sottufficiale della Guardia di Finanza di comprovata esperienza che venga a conoscenza di un presunto traffico di droga non deve essere molto difficile redigere una breve relazione di servizio e trasmetterla all’A.G., o ai propri superiori gerarchici o al reparto dell’Arma dei Carabinieri o della Polizia di Stato competenti per territorio, lasciando che siano queste autorità ad adottare i provvedimenti conseguenti. Né, dopo la trasmissione della relazione di servizio, è richiesto che il militare si preoccupi di verificare se i colleghi o il personale delle altre forze di polizia hanno dato seguito alla segnalazione.
Le modalità del tutto artificiose con cui è stata invece inoltrata la segnalazione, unitamente a tutti i comportamenti a latere , dimostrano che il ricorrente e la sua compagna volevano che la sostanza stupefacente fosse rinvenuta poco tempo dopo il suo occultamento sotto la vettura del sig. -OMISSIS-, visto che il decorso del tempo avrebbe potuto probabilmente mandare a vuoto la macchinazione (ad esempio perché il pacchettino si sarebbe potuto staccare e cadere a terra durante la marcia del veicolo).
L’ufficiale inquirente ha svolto al riguardo considerazioni logiche del tutto condivisibili, ripercorrendo i passaggi salienti della vicenda e dando conto delle ragioni per le quali ha ritenuto fondati gli addebiti e, per converso, infondate le deduzioni difensive dell’incolpato.
4.3. Il motivo va dunque dichiarato nel suo complesso infondato.
5. Con il terzo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 1355 C.O.M., per non essere stata graduata la sanzione e del principio di ragionevolezza e proporzionalità. Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza evidente sproporzionalità e travisamento dei fatti”, il ricorrente evidenzia che:
- la prognosi relativa all’eccezionale gravità delle condotte addebitategli (la quale aveva legittimato la sospensione cautelare dal servizio) è venuta progressivamente meno nel corso del processo penale, sia perché con riguardo ad alcuni reati è intervenuta l’assoluzione, sia perché per gli altri è stata dichiarata l’estinzione per prescrizione;
- da ciò discende che, non essendosi più in presenza di fatti di eccezionale gravità, la sanzione irrogata è comunque sproporzionata. L’amministrazione non ha infatti tenuto conto né dell’oggettiva contraddittorietà del quadro accusatorio che ha connotato la vicenda penale, né delle vicende familiari che hanno interessato all’epoca dei fatti il -OMISSIS- e che hanno prodotto nel militare un profondo sconforto e una notevole esasperazione, tanto da incidere sul rendimento in servizio ma non anche da condurre l’interessato a compiere i gravi reati di cui è stato accusato.
5.1. Il motivo è infondato, in quanto, seppure nel corso della lunga vicenda penale che ha coinvolto il ricorrente alcuni dei capi di imputazione formulati inizialmente a suo carico sono venuti meno, le condotte residue per le quali è stata invece accertata la responsabilità del -OMISSIS- sono comunque gravissime dal punto di vista disciplinare, visto che esse denotano scarso senso dell’onore e integrano la violazione dei doveri connessi al giuramento e allo status di appartenente al Corpo della Guardia di Finanza; tali condotte hanno altresì arrecato gravissimo pregiudizio all’immagine dell’amministrazione, visto che le vicende in commento hanno avuto ampia eco sia presso i mass media sia presso l’A.G. penale e gli altri Corpi di polizia coinvolti.
Né possono valere a titolo di giustificazione le vicende personali e familiari che nel periodo in questione hanno coinvolto il ricorrente, visto che, in disparte le modalità non proprio amichevoli della separazione dall’ ex coniuge, non risultano problematiche ulteriori e più “traumatiche” di quelle che caratterizzano in genere le separazioni o i divorzi. Peraltro, il fatto stesso che il ricorrente avesse in corso una relazione con la sig.ra SS dimostra che dal punto di vista sentimentale il -OMISSIS- aveva trovato un nuovo equilibrio, per cui a fortiori non si giustificano le condotte per le quali il medesimo è stato sanzionato.
6. Per il resto, il Collegio condivide le puntuali argomentazioni difensive rassegnate dall’Avvocatura erariale nella memoria difensiva depositata il 14 novembre 2024.
7. In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio si possono compensare, vista la natura dell’interesse che il ricorrente ha inteso tutelare nel presente processo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone fisiche menzionate nella presente sentenza e negli atti del giudizio.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tommaso Capitanio | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.